Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
La direttiva (UE) 2024/2881 stabilisce norme per migliorare la qualità dell’aria e garantire aria più pulita in tutta Europa, con l’obiettivo di eliminare gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente entro il 2050.
Essa stabilisce misure relative a:
norme in materia di qualità dell’aria per gli inquinanti nocivi, compresi il particolato fine (PM), il biossido di azoto e l’ozono;
metodi e criteri comuni per la valutazione e il monitoraggio della qualità dell’aria;
pianificazione a lungo termine e revisioni periodiche che tengano conto delle più recenti linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità;
strumenti di informazione del pubblico, quali indici nazionali di qualità dell’aria e allerte;
piani e tabelle di marcia degli Stati membri dell’UE per il raggiungimento della conformità in materia di qualità dell’aria;
maggiore cooperazione tra gli Stati membri per affrontare il problema dell’inquinamento atmosferico transfrontaliero.
PUNTI CHIAVE
Obiettivo e norme in materia di qualità dell’aria
La direttiva aggiorna e consolida la legislazione dell’UE in materia di qualità dell’aria ambiente1fondendo e sostituendo le direttive 2004/107/EC e 2008/50/EC (cfr. sintesi). Essa stabilisce norme di qualità dell’aria più rigorose basate sulle più recenti prove scientifiche e introduce misure più severe in materia di pianificazione, monitoraggio e applicazione per proteggere la salute umana e l’ambiente:
essa prescrive norme vincolanti in materia di qualità dell’aria per 13 inquinanti, tra cui PM2.5, PM10, biossido di azoto e ozono, che comprendono valori limite2, valori target3, obblighi di riduzione dell’esposizione media, obiettivi di concentrazione media dell’esposizione, livelli critici, soglie di allarme e di informazione e obiettivi a lungo termine;
Gli Stati membri devono designare le autorità responsabili della gestione della qualità dell’aria e dell’istituzione di zone di qualità dell’aria all’interno dei loro territori:
vengono istituite zone e unità territoriali di esposizione media per il monitoraggio e la gestione della qualità dell’aria;
autorità competenti designate sono responsabili di garantire il funzionamento continuo delle reti di monitoraggio dell’aria e di elaborare piani e tabelle di marcia per la qualità dell’aria in caso di non conformità o di rischio di mancato raggiungimento.
Valutazione della qualità dell’aria ambiente
Gli Stati membri devono valutare la qualità dell’aria per determinati inquinanti secondo criteri e soglie stabiliti.
La valutazione della qualità dell’aria si basa su misurazioni fisse, modelli, misurazioni indicative o stime oggettive, a seconda dei livelli di inquinamento atmosferico in una determinata zona.
Le zone sono classificate in base ai loro livelli di inquinamento per determinare quali metodi di valutazione devono essere utilizzati. Questa classificazione è riesaminata ogni cinque anni, o prima se si verificano cambiamenti significativi.
Disposizioni specifiche stabiliscono i requisiti per il monitoraggio dei supersiti, dei punti critici di inquinamento atmosferico e degli inquinanti che destano crescente preoccupazione (ad esempio particelle ultrafini, carbonio nero, ammoniaca).
I dati di monitoraggio devono soddisfare obiettivi di qualità definiti e basarsi su metodi di riferimento riconosciuti a livello internazionale o dell’UE.
Meccanismi di pianificazione e conformità più solidi
In caso di superamento delle norme, gli Stati membri devono adottare piani per la qualità dell’aria e attuare misure mirate per ridurre i livelli di inquinanti entro un termine prestabilito.
I piani per la qualità dell’aria devono essere adottati entro due anni dal rilevamento di un superamento e devono garantire la conformità il più presto possibile, e comunque entro quattro anni dall’anno del superamento.
I piani e le tabelle di marcia devono includere riduzioni quantificate delle emissioni, informazioni sull’impatto sulla salute e consultazioni pubbliche, ed essere aggiornati se i superamenti persistono.
Le tabelle di marcia per la qualità dell’aria devono essere redatte prima del 2030 per raggiungere gli standard di qualità dell’aria più rigorosi che devono essere raggiunti entro tale anno. In alcuni casi (ad esempio condizioni climatiche avverse o vincoli strutturali) è possibile posticipare tale termine fino al 2040 seguendo una procedura specifica che comprende la notifica alla Commissione europea, relazioni di attuazione e tabelle di marcia aggiornate, se necessario.
Accesso alle informazioni pubbliche e partecipazione
La direttiva rafforza il diritto del pubblico di essere informato e coinvolto nella gestione della qualità dell’aria:
impone agli Stati membri di fornire informazioni quasi in tempo reale sui principali inquinanti attraverso un indice di qualità dell’aria, comprese le informazioni relative agli impatti sulla salute, in particolare per i gruppi di popolazione sensibili e vulnerabili;
gli Stati membri devono inoltre fornire informazioni sui sintomi associati ai picchi di inquinamento atmosferico e su come ridurre l’esposizione;
i sistemi nazionali devono includere la consultazione pubblica sui progetti di piani, compresi i contributi dei gruppi interessati, della società civile e degli operatori sanitari.
Coordinamento in materia di inquinamento atmosferico transfrontaliero
Gli Stati membri devono cooperare nei casi in cui l’inquinamento transfrontaliero contribuisca al superamento dei valori limite in un altro Stato membro. Gli Stati membri interessati sono tenuti a notificarsi reciprocamente e alla Commissione nel caso in cui l’inquinamento transfrontaliero4 contribuisca ai superamenti. Essi devono quindi elaborare piani coordinati di qualità dell’aria o piani d’azione a breve termine, che includano l’identificazione congiunta delle fonti di inquinamento e delle misure di mitigazione. La direttiva incoraggia inoltre la cooperazione con i paesi terzi confinanti, compresi i paesi candidati all’adesione all’UE.
Accesso alla giustizia, risarcimento e sanzioni
La direttiva stabilisce disposizioni su come i cittadini possono contestare la non conformità e richiedere un risarcimento, nonché sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme sulla qualità dell’aria:
conferisce ai cittadini e alle organizzazioni non governative la legittimazione ad agire per contestare decisioni e omissioni fondamentali relative all’ubicazione delle stazioni di monitoraggio o ai piani per la qualità dell’aria, alle tabelle di marcia e ai piani d’azione a breve termine;
richiede procedure legali eque, tempestive e convenienti, compresi provvedimenti ingiuntivi ove necessario;
concede ai singoli cittadini il diritto di chiedere un risarcimento alle autorità nazionali per i danni alla salute causati da violazioni degli obblighi commesse intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti;
prevede sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di infrazioni.
Abrogazione di direttive precedenti
La direttiva (UE) 2024/2881 abroga e sostituisce le direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE a decorrere dal .
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva deve essere trasposta nel diritto nazionale entro l’. Le norme contenute nella direttiva dovrebbero applicarsi a partire dal .
Qualità dell’aria ambiente. La qualità dell’aria esterna in una determinata area, determinata dalle concentrazioni di inquinanti misurate rispetto alle norme stabilite dalla direttiva.
Valori limite. Livelli massimi ammissibili di specifici inquinanti atmosferici nell’atmosfera, che devono essere raggiunti entro una data prestabilita per proteggere la salute umana e l’ambiente.
Valori target. Livelli di qualità dell’aria desiderati per particolari inquinanti che gli Stati membri devono raggiungere, ove possibile e con misure che non comportino costi sproporzionati.
Inquinamento transfrontaliero. Inquinamento atmosferico che ha origine in un paese ma attraversa i confini e influisce sulla qualità dell’aria in un altro paese, rendendo necessari sforzi di gestione cooperativa.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, (rifusione) (GU L, 2024/2881, ).
DOCUMENTI CORRELATI
Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio del relativa a un programma generale di azione dell’Unione per l’ambiente fino al 2030 (GU L 114 del , pagg. 22-36)
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del , pagg. 1–17).
Regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008 (GU L 137 del , pp. 1–21).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2017/852 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344, , pp. 1–31).
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , sulla tutela penale dell’ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 328 del , pagg. 28-37)
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GU L 152 dell' , pagg. 1-44).