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Impianti a fune per passeggeri

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/424 — impianti a fune

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2016/424 stabilisce le norme sui requisiti essenziali di sicurezza, progettazione, costruzione e messa in servizio di nuovi impianti a fune che trasportano passeggeri.
  • Tali norme garantiscono la sicurezza e consentono la vendita e l’uso delle attrezzature in tutta l’Unione europea (Unione).
  • Il regolamento sostituisce la direttiva 2000/9/CE.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa disciplina funivie, funicolari e seggiovie adibite al trasporto di persone utilizzate in particolare nelle località turistiche di alta montagna, nei trasporti urbani o in strutture sportive. La trazione mediante cavo e la funzione di trasporto di passeggeri sono i due criteri essenziali per determinare se gli impianti a fune siano oggetto della normativa.
  • La normativa si applica ai nuovi impianti a fune1, alle modifiche agli impianti a fune esistenti che richiedono l’autorizzazione e ai sottosistemi2 e ai componenti di sicurezza3 per gli impianti a fune. Tutti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento.
  • L’allegato II contiene i requisiti essenziali che disciplinano tutti gli aspetti degli impianti a fune, compresa la manutenzione e l’operatività, e vanno dalle dimensioni e assemblaggio ai dispositivi di rimorchio e di comando.
  • La persona o autorità nazionale responsabile degli impianti a fune in uno Stato membro dell’Unione deve svolgere un’analisi di sicurezza di ciascun impianto a fune progettato e includere i risultati in una relazione sulla sicurezza.
  • Gli Stati membri devono:
    • garantire che gli impianti a fune a servizio non mettano a rischio la salute o la sicurezza di persone o beni quando debitamente installati, sottoposti a manutenzione e gestiti conformemente alla loro destinazione;
    • stabilire procedure di autorizzazione alla costruzione e messa in servizio degli impianti a fune nell’ambito della loro giurisdizione;
    • consentire la messa in servizio degli impianti a fune solo se sono conformi alle condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.
  • I fabbricanti di sottosistemi e componenti di sicurezza devono:
    • assicurarsi che gli stessi siano progettati e realizzati secondo i requisiti essenziali di cui all’allegato II;
    • conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità dell’Unione4 per 30 anni;
    • dare loro un numero di identificazione di tipo, di lotto o di serie;
    • fornire i propri dati di contatto;
    • fornire informazioni sull’uso e sulla sicurezza facilmente comprensibili;
    • informare prontamente le autorità nazionali qualora un componente del sottosistema o di sicurezza presenti un rischio.
  • Gli obblighi riguardano importatori e distributori per garantire che i sottosistemi o componenti di sicurezza soddisfino i requisiti essenziali.
  • Gli Stati membri informano la Commissione europea dei vari organismi che sono autorizzati a svolgere le prove sulla valutazione della conformità5.
  • La Commissione provvede all’organizzazione di scambi di esperienze tra le autorità nazionali.
  • Gli Stati membri dovevano stabilire opportune sanzioni per qualsiasi violazione della legge entro il .
  • La normativa non si applica:
    • agli ascensori oggetto di una normativa specifica dell’Unione (direttiva 2014/33/UE);
    • agli impianti a fune precedenti al ancora funzionanti e appartenenti al patrimonio storico o culturale, che non abbiano subito modifiche significative di progettazione o costruzione, inclusi i sottosistemi e i componenti di sicurezza progettati specificamente per detti impianti a fune;
    • agli impianti destinati agli usi agricoli o forestali;
    • agli impianti a fune al servizio di rifugi e baite di montagna destinati esclusivamente al trasporto di merci e di persone specificamente designate;
    • alle attrezzature che servono esclusivamente per i parchi di divertimento e a scopo ricreativo;
    • agli impianti minerari e industriali;
    • agli impianti in acqua.

Modalità di emergenza del mercato interno

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile i beni e i servizi designati come rilevanti per la crisi6. Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 aggiunge un capitolo al regolamento (UE) 2016/424 che descrive come si applicano queste procedure di emergenza. Il nuovo capitolo:

  • richiede agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
  • consente agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di sottosistemi e componenti di sicurezza immessi sul mercato o incorporati in impianti a fune senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consente alle autorità competenti degli Stati membri di presumere che sottosistemi e componenti di sicurezza immessi sul mercato o incorporati in impianti a fune fabbricati in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo di normalizzazione accreditato, identificati dalla Commissione come idonei a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • dà alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2016/424 si applica dal , tranne alcuni articoli che trattano in gran parte di organismi e procedure di notifica che vengono applicati dal .

Il regolamento di modifica (UE) 2024/2748 viene applicato a partire dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Impianto a fune. Un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi, che trasporta persone tramite una fune.
  2. Sottosistema. Un sistema o una combinazione di sistemi destinati a essere installati in un impianto a fune, come un dispositivo di tensione della fune, dispositivi di sospensione e dispositivi elettrotecnici.
  3. Componente di sicurezza. Un componente di attrezzature o qualsiasi dispositivo concepito per essere installato in un sottosistema o in un impianto a fune allo scopo di svolgere una funzione di sicurezza.
  4. Dichiarazione dell’Unione di conformità al tipo. Il fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame dell’Unione del tipo e soddisfano i requisiti essenziali del presente regolamento (marchio CE).
  5. Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
  6. Beni e servizi rilevanti per la crisi. Prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del , pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/424 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

ultimo aggiornamento:

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