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Garantire la sicurezza degli ascensori

SINTESI DI:

Direttiva 2014/33/UE per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva 2014/33/UE ha due obiettivi principali:

  • consentire la vendita degli ascensori e dei loro componenti di sicurezza in tutto il mercato dell’Unione europea (Unione); e
  • garantire un elevato livello di sicurezza per gli utenti e il personale addetto alla manutenzione degli ascensori.

PUNTI CHIAVE

La direttiva 2014/33/UE:

  • stabilisce norme uniformi sull’immissione sul mercato e la messa in servizio degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori;
  • si applica agli ascensori che servono in modo permanente in edifici e costruzioni e sono destinati al trasporto di persone e merci;
  • non si applica alle funicolari, ai montacarichi, alle scale mobili, ai marciapiedi mobili o agli ascensori a bassa velocità, ossia con una velocità che non supera 0,15 m/s.

La direttiva definisce i requisiti sanitari e di sicurezza fondamentali che ogni ascensore deve soddisfare, nonché le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori nel contesto dell’immissione sul mercato di ascensori e dei loro componenti di sicurezza:

  • tutti gli ascensori e i componenti di sicurezza immessi sul mercato dell’Unione devono recare la marcatura CE di conformità per dimostrare di rispondere a tutti i requisiti essenziali di sicurezza della legislazione europea;
  • prima di ottenere la marcatura CE, il fabbricante deve effettuare una valutazione sulla conformità1, volta a garantire la sicurezza degli ascensori, e redigere la documentazione tecnica per i suoi ascensori e componenti;
  • i fabbricanti possono utilizzare norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati citati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per beneficiare di una presunzione di conformità e di un accesso agevolato al mercato;
  • gli importatori devono controllare se i fabbricanti dei componenti di sicurezza hanno svolto correttamente la procedura di valutazione di conformità e informare le autorità responsabili del controllo di sicurezza nel caso in cui ritengano che i componenti di sicurezza non siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza;
  • tutta la documentazione necessaria deve essere registrata e conservata per dieci anni;
  • la documentazione e le informazioni di sicurezza devono essere scritte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali;
  • i fabbricanti e gli importatori devono indicare il proprio indirizzo postale sui loro componenti di sicurezza e ascensori;
  • su richiesta delle autorità nazionali competenti, i fabbricanti possono utilizzare strumenti elettronici per dimostrare la conformità.

Inoltre, la direttiva specifica il modo in cui le autorità nazionali responsabili del controllo di sicurezza degli Stati membri dell’Unione devono individuare e prevenire l’importazione di componenti di sicurezza o ascensori pericolosi provenienti da paesi terzi.

Modalità di emergenza del mercato interno

La direttiva di modifica (UE) 2024/2749 mira a evitare perturbazioni del mercato interno in caso di emergenza garantendo che, una volta attivata la modalità di emergenza del mercato interno, come previsto dal regolamento (UE) 2024/2747 (il regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno), mediante un atto di esecuzione adottato dal Consiglio dell’Unione europea, sia possibile immettere sul mercato il più rapidamente possibile beni e servizi designati come rilevanti per la crisi2.

La direttiva (UE) 2024/2749 modifica la direttiva 2014/33/UE che stabilisce le modalità di applicazione di tali procedure di emergenza. Tra le altre cose, le nuove norme:

  • richiedono agli organismi di valutazione della conformità di dare priorità alle domande di conformità dei prodotti di rilevanza per la crisi rispetto a quelli che non lo sono;
  • consentono agli Stati membri dell’Unione, in via eccezionale e in caso di richiesta debitamente giustificata, di autorizzare temporaneamente l’immissione sul mercato di apparecchiature senza eseguire le normali procedure di valutazione della conformità, qualora sia obbligatorio il ricorso a un organismo notificato e quest’ultimo possa garantire il rispetto di tutti i requisiti essenziali;
  • consentono alle autorità nazionali competenti di presumere che le apparecchiature prodotte in conformità alle norme dell’Unione, alle pertinenti norme nazionali applicabili o alle pertinenti norme internazionali applicabili elaborate da un organismo internazionale di normalizzazione riconosciuto, identificate dalla Commissione europea come idonee a conseguire la conformità e a garantire un livello equivalente di protezione a quello offerto dalle norme armonizzate, rispettino i requisiti essenziali applicabili pertinenti;
  • dare alla Commissione la possibilità di adottare, mediante atti di esecuzione, specifiche comuni su cui i fabbricanti possono contare per beneficiare di una presunzione di conformità ai requisiti essenziali applicabili (gli atti di esecuzione che stabiliscono che tali specifiche comuni restino applicabili per la durata della modalità di emergenza del mercato interno).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva 2014/33/CE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Tali norme sono entrate in vigore a decorrere dal .

Le norme adottate ai sensi della direttiva di modifica (UE) 2024/2749 devono essere recepite nel diritto nazionale entro il e si applicheranno a partire dal .

La direttiva 2014/33/UE ha rifuso e abrogato la direttiva 95/16/CE.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Valutazione della conformità. La procedura atta a dimostrare se le prescrizioni specifiche relative a un prodotto, un processo, un servizio, un sistema, una persona o un organismo siano state rispettate.
  2. Beni e servizi rilevanti per la crisi. Prodotti o servizi non sostituibili, non diversificabili o indispensabili per il mantenimento di funzioni sociali o di attività economiche vitali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e delle sue catene di approvvigionamento, che sono considerati essenziali per rispondere a una crisi ed elencati in un atto di esecuzione adottato dal Consiglio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione) (GU L 96 del , pag. 251).

ultimo aggiornamento:

Augša