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Misure antidumping

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce le regole dell’Unione europea (Unione) per la difesa commerciale contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi terzi sul mercato dell’Unione.

È stato modificato tre volte: dal regolamento (UE) 2017/2321, dal regolamento (UE) 2018/825 e dal regolamento delegato (UE) 2020/1173.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2016/1036 stabilisce le seguenti regole.

Condizioni

Perché le misure antidumping possano essere imposte sulle importazioni di un prodotto devono essere soddisfatte quattro condizioni:

  • le importazioni sono oggetto di dumping se il prezzo all’esportazione nell’Unione di un prodotto è inferiore al suo valore normale.*;
  • esiste un pregiudizio grave* per l’industria unionale che produce un prodotto simile*;
  • esiste un nesso di causalità fra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio grave; e
  • le misure antidumping* non devono essere contrarie agli interessi dell’Unione — le misure non dovrebbero causare più danni all’economia complessiva dell’Unione rispetto al sollievo portato all’industria che soffre a causa delle importazioni.

Apertura della denuncia

  • La denuncia contro il dumping può essere presentata alla Commissione europea da o per conto dei produttori dell’Unione del prodotto interessato direttamente o indirettamente tramite le autorità di uno Stato membro. Anche i sindacati possono presentare denuncia insieme all’industria dell’Unione e diventare parti interessate nei procedimenti. In circostanze particolari, la Commissione può anche aprire un’inchiesta sul dumping per suo conto.
  • La denuncia deve contenere elementi di prova relativi all’esistenza del dumping, del pregiudizio e del nesso di causalità tra le importazioni assertivamente oggetto di dumping e il preteso pregiudizio.
  • Per tutelare le informazioni commerciali riservate, vengono presentate due versioni della denuncia: una versione riservata e una versione non riservata. La prima sarà disponibile solo per il personale della Commissione che lavora direttamente al caso. La versione non riservata sarà accessibile a tutte le parti interessate una volta aperta l’inchiesta.
  • La Commissione esamina l’esattezza e l’adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella denuncia, per determinare se siano sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta. Ciò deve essere fatto entro 45 giorni a decorrere dalla data di presentazione della denuncia.

Inchiesta antidumping

  • Dopo aver deciso di avviare un’inchiesta, la Commissione pubblica un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Contatta tutti i produttori noti e tutte le altre parti interessate chiedendo loro di compilare i questionari entro una scadenza rigorosa.
  • Se vi sono molte parti potenzialmente interessate, la Commissione può decidere di svolgere la sua inchiesta sulla base di un campione di operatori (produttori esportatori, fabbricanti dell’Unione, importatori, utenti).
  • AI sensi del regolamento (UE) 2016/1036, le inchieste potevano essere svolte 9 mesi prima che la Commissione istituisse misure provvisorie basate sulle sue conclusioni provvisorie.

Conclusioni sul dumping

Quanto segue può verificarsi se, sulla base della propria inchiesta, la Commissione ritiene che si sia verificato il dumping.

  • Possono essere imposte sulle importazioni nell’Unione del prodotto interessato delle misure antidumping, solitamente sotto forma di:
    • dazi ad valorem — una percentuale del valore d’importazione del prodotto interessato;
    • dazi specifici — un valore fisso per una determinata quantità di merci, per esempio 100 euro per tonnellata di prodotto; o
    • un impegno in materia di prezzo — l’impegno da parte di un esportatore a rispettare i prezzi minimi all’importazione.
  • Le misure provvisorie, ove la Commissione le imponga, hanno una durata massima di 6 mesi. Possono essere seguite da misure definitive che rimangono in vigore per 5 anni.
  • I dazi vengono pagati dall’importatore nell’Unione europea e riscossi dalle autorità doganali nazionali dei paesi dell’Unione interessati.
  • Le misure in vigore possono essere riesaminate (riesame intermedio) a determinate condizioni. L’ambito di tale riesame è normalmente limitato a uno o più elementi delle misure iniziali, ad esempio il livello di dumping e/o del pregiudizio, la diffusione del prodotto, o la forma delle misure.
  • Dopo 5 anni le misure cessano di avere effetto, a meno che un riesame in previsione della scadenza concluda che, in caso di cessazione delle misure, il dumping e il pregiudizio grave potrebbero continuare o persistere.
  • Gli importatori possono richiedere un rimborso totale o parziale dei dazi pagati se riescono a dimostrare che il margine di dumping*, sulla base del quale sono stati pagati i dazi, è stato eliminato o ridotto.

Il regolamento di modifica (UE) 2017/2321 introduce una metodologia di calcolo del dumping da utilizzare nei casi che riguardano le importazioni dai paesi membri dell’Organizzazione mondiale del commercio in cui sussistono significative distorsioni del mercato in conseguenza dell’intervento dello stato.

Regolamento di modifica (UE) 2018/825

Tra le altre cose, il regolamento prevede quanto segue.

  • Riduce il periodo di tempo per l’imposizione delle eventuali misure antidumping provvisorie da 9 a 7 mesi dall’avvio dell’inchiesta, con la possibilità di aumentarlo a 8 mesi.
  • Agevola la partecipazione delle piccole imprese alle inchieste di difesa commerciale, anche mediante un helpdesk di difesa commerciale per le piccole e medie imprese (PMI), la creazione di una pagina web dedicata alle PMI e la pubblicazione di una guida per le PMI.
  • Modifica il modo in cui la regola nota come «regola del dazio inferiore» viene applicata nei casi di dumping. L’Unione in precedenza poteva istituire misure a un livello inferiore alla portata totale del dumping, dove un livello inferiore (il «margine di pregiudizio») era sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In base alle nuove regole, le misure antidumping possono essere imposte al massimo livello di dumping ove vi siano elementi di prova di distorsioni significative nel mercato di esportazione per le materie prime utilizzate nella produzione del prodotto interessato e purché ciò avvenga nell’interesse dell’Unione nel suo complesso.
  • Introduce nuove regole sul calcolo del «prezzo non pregiudizievole» (il prezzo che l’industria dovrebbe applicare in circostanze normali). Il calcolo può ora prendere in considerazione il costo degli investimenti necessari, ad esempio, nelle infrastrutture o in ricerca e sviluppo, ma anche le spese future relative alle norme sociali e ambientali, ad esempio nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione. Il prezzo non pregiudizievole presuppone ora un profitto minimo del 6 % che sarà incluso nel calcolo, con un margine di profitto più elevato possibile caso per caso.
  • Introduce un periodo di comunicazione preventiva, durante il quale le parti interessate ricevono informazioni sull’imposizione o meno di misure provvisorie con 3 settimane di anticipo, con l’obbligo per la Commissione di valutare, entro il 9 giugno 2020, se vi sia stato un aumento sostanziale delle importazioni nelle 3 settimane di comunicazione preventiva, e se, qualora tale aumento si sia verificato, se ha causato ulteriore pregiudizio alle industrie dell’Unione interessate
  • Introduce il rimborso dei dazi riscossi quando un riesame in previsione della scadenza è in corso, se il riesame determina il termine delle misure.

Regolamento delegato (UE) 2020/1173

Nel riesame effettuato in linea con il regolamento di modifica (UE) 2018/825, la Commissione ha concluso che, nel complesso, le importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva non avevano causato alcun ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Ha pertanto adottato un atto delegato che modifica la durata del periodo di comunicazione preventiva a 4 settimane.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • È in vigore dal 20 luglio 2016. Il regolamento (UE) 2016/1036 codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 1225/2009 e le sue modifiche successive.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2017/2321 si applica dal 20 dicembre 2017.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2018/825 si applica dal 8 giugno 2018.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/1173 si applica dall’11 agosto 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Valore normale: generalmente considerato come il prezzo di mercato del prodotto nel paese di esportazione. Tuttavia, se non vi sono vendite, o se vi è solo un basso volume di vendite, o se le vendite vengono effettuate in perdita nel mercato di provenienza, il valore normale del prodotto viene solitamente calcolato sulla base del costo di produzione nel paese di esportazione più un importo ragionevole per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto. Esistono regole specifiche per le economie soggette a distorsioni significative.
Pregiudizio grave: pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, ad esempio perdita di quote di mercato, riduzione dei prezzi e/o della redditività.
Prodotto simile: un prodotto identico o con caratteristiche molto somiglianti a quelle del prodotto importato considerato.
Misure anti-dumping: misure istituite sulle importazioni di un prodotto che viene venduto a un prezzo inferiore rispetto al suo «valore normale», causando un pregiudizio grave ai produttori dell’Unione.
Margine di dumping: la differenza fra il valore normale e il prezzo che l’esportatore stesso applica al prodotto sul mercato dell’Unione (prezzo all’esportazione).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (codificazione) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1036 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (codifica) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 16.10.2020

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