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In virtù di tale principio fondamentale del diritto dell’Unione europea (Unione), stabilito nell’articolo 5 del trattato sull’Unione europea, l’Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati. Tali competenze sono definite negli articoli da 2 a 6 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le competenze non attribuite all’Unione nei trattati restano dunque di prerogativa degli Stati membri.
Mentre il principio di attribuzione regola i limiti delle competenze dell’Unione, l’esercizio di tali competenze si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
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