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Per gerarchia delle norme si intende l’idea secondo cui, in un sistema giuridico, esiste un ordine verticale di atti giuridici in base al quale gli atti dei livelli più bassi della gerarchia sono soggetti a quelli di un livello superiore.
Il trattato di Lisbona ha mantenuto la gerarchia degli atti giuridici proposta dal trattato costituzionale non ratificato.
Nella parte superiore della gerarchia delle norme dell’Unione europea (Unione) si trova il diritto primario, che è composto da:
Seguono nella gerarchia gli accordi internazionali con paesi terzi o con organizzazioni internazionali. Tali accordi sono separati dal diritto primario e derivato e formano una categoria unica.
A un livello inferiore si trova il diritto secondario, che comprende tutti gli atti legislativi e non adottati dalle istituzione dell’Unione che permettono ad essa di esercitare i suoi poteri.
Gli atti legislativi sono regolamenti, direttive e decisioni adottati attraverso una procedura legislativa ordinaria o speciale (articolo 289 del TFUE).
Si trovano a un livello superiore rispetto agli atti non legislativi, che comprendono, in particolare, gli atti delegati e gli atti di esecuzione.
Mentre gli atti delegati (articolo 290 del TFUE) consentono alla Commissione europea di integrare o modificare parti non essenziali degli atti legislativi dell’Unione, gli atti di esecuzione (articolo 291 del TFUE) stabiliscono norme dettagliate che consentono la loro attuazione uniforme.
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