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L’arbitrato è una forma di risoluzione delle controversie in cui le parti di un contratto concordano di far dirimere una controversia mediante un organo decisionale di terza parte, anziché tramite contenzioso, e convengono nel ritenere vincolante per entrambe la decisione di tale terza parte.
Il contratto definisce la legge o le leggi applicabili decise dalle parti, che in principio sono le leggi nazionali, nonché le condizioni a cui è possibile presentare ricorso.
Nell’ambito del diritto dell’Unione europea (Unione), la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale può avvenire sulla base di una clausola compromissoria contemplata in un contratto stipulato da o per conto dell’Unione, che sia disciplinato dal diritto pubblico o privato, che prevede espressamente (tramite deroga alle norme di diritto comune in virtù delle quali le controversie sorte da tali contratti sono subordinate alla competenza giurisdizionale dei tribunali degli Stati membri dell’Unione) l’esercizio della competenza giurisdizionale da parte di uno dei tribunali che costituiscono la Corte di giustizia dell’Unione europea.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o privato stipulato da o per conto dell’Unione.
Qualora sussista una controversia tra Stati membri che riguarda l’oggetto dei trattati dell’Unione e tale controversia sia presentata alla Corte di giustizia in virtù di un compromesso tra le parti, la Corte è competente a pronunciarsi in base all’articolo 273 del TFUE.
Le controversie nelle quali l’Unione sia una parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali degli Stati membri,fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea dai trattati, ai sensi dell’articolo 274 del TFUE.
L’articolo 340, paragrafo 1 del TFUE stabilisce che la responsabilità contrattuale dell’Unione debba essere disciplinata dalla legge applicabile al contratto in causa.
L’atto introduttivo del ricorso basato su una clausola compromissoria, che può essere presentato soltanto dalle parti del contratto, (poiché le terze parti non sono in grado di presentare un ricorso ai tribunali dell’Unione in virtù di tale clausola), deve essere corredato da una copia del contratto in causa (articolo 78, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale).
Qualora la clausola compromissoria non preveda alcuna restrizione in tal senso, il tribunale adito, in qualità di tribunale del contratto, dispone di ampi poteri per esaminare, in fatto e in diritto, tutti gli aspetti della controversia a esso sottoposta dalle parti e, se del caso, per imporre tutte le misure necessarie richieste da queste ultime.
Il tribunale ha la facoltà di:
I tribunali dell’Unione possono essere altresì chiamati a pronunciarsi sulla validità del contratto e possono quindi dichiararlo non valido.