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Ai sensi dell’articolo 265 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel caso in cui il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea o la Banca centrale europea, in violazione dei trattati, dovessero astenersi dal pronunciarsi, gli Stati membri dell’Unione europea e altre istituzioni dell’Unione europea (Unione) possono presentare un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione per accertare l’eventuale violazione. Tale articolo si applica altresì, alle medesime condizioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione che si astengono dal pronunciarsi.
Il ricorso è ritenuto ricevibile soltanto qualora all’istituzione, all’organismo, all’ufficio o all’agenzia in questione sia stato preventivamente richiesto di agire. Se entro due mesi dalla richiesta di agire, l’istituzione, l’organismo, l’ufficio o l’agenzia in questione non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Qualsiasi persona fisica o persona giuridica (impresa o altra forma di organizzazione) può, in virtù delle condizioni sopra esposte, adire la Corte di giustizia per contestare ad un’istituzione, un organismo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.