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Document 52013PC0246
Amended proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund covered by the Common Strategic Framework and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
/* COM/2013/0246 final - 2011/0276 (COD) */
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio /* COM/2013/0246 final - 2011/0276 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato
la proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul FESR, il FSE, il FC,
il FEASR e il FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di
coesione (COM(2011) 615 final). La proposta
iniziale della Commissione per il regolamento FEAMP allineava il sistema di
gestione e controllo del FEAMP a quanto proposto per il FEASR. Il motivo alla
base di tale proposta era essenzialmente che le autorità che gestiscono il
FEASR e il FEAMP sono spesso le stesse e trarrebbero beneficio da disposizioni
armonizzate per questi due fondi. Durante l'esame
della proposta per il FEAMP nel gruppo di lavoro "pesca" del
Consiglio, alcuni Stati membri hanno espresso riserve in merito al passaggio al
sistema proposto dalla Commissione per la gestione e il controllo e la gestione
finanziaria. Nei periodi di programmazione precedente (2000-2006) e corrente
(2007-20013) il sistema di attuazione del FEAMP era allineato a disposizioni
stabilite nel quadro della politica di coesione e gli Stati membri ritengono
che si dovrebbe garantire il massimo livello di continuità. È loro opinione che
il mantenimento di tali disposizioni consentirebbe di sfruttare al meglio le
competenze acquisite dalle autorità nazionali attualmente coinvolte nella
gestione dei fondi dell'UE per la pesca. Sebbene una
maggioranza di Stati membri abbia dichiarato di preferire l'allineamento del
FEAMP al sistema di attuazione della politica di coesione, ha altresì
sottolineato la necessità di tener conto del principio di proporzionalità (RDC
articolo 4, paragrafo 5). I programmi operativi nel settore della pesca, nella
maggior parte dei casi, hanno una portata ridotta rispetto a quelli nel quadro
della politica di coesione e hanno anche caratteristiche specifiche per
garantire che il FEAMP contribuisca alla riforma della politica comune della
pesca. Al fine di agevolare i negoziati in atto nel
Consiglio e nel Parlamento europeo, la Commissione propone una modifica
simultanea delle sue proposte di regolamento recante disposizioni comuni e del
regolamento FEAMP per garantire un'integrazione semplice e razionalizzata del
FEAMP in una serie di norme per la politica di coesione preesistenti. Un allineamento dei sistemi di attuazione del
FEAMP a quelli proposti per la politica di coesione secondo le modalità
proposte contribuirà all'armonizzazione e alla coerenza delle norme tra questi
diversi fondi (FESR, FSE, FC e FEAMP). Consente altresì di sfruttare
l'esperienza acquisita nei periodi di programmazione precedenti e agevola la
transizione da un periodo di programmazione al successivo. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO La proposta della Commissione che modifica il
regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento FEAMP è stata
preceduta da dibattiti approfonditi sulle disposizioni di attuazione del FEAMP
nel gruppo di lavoro "pesca" del Consiglio e da contatti bilaterali
con gli Stati membri. È stata condotta una valutazione d'impatto
relativamente alle proposte legislative originarie. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta implica una modifica parallela
delle proposte della Commissione di regolamento recante disposizioni comuni e
del regolamento FEAMP: ·
il FEAMP è integrato nelle disposizioni pertinenti
del regolamento recante disposizioni comuni inizialmente specifiche per la
politica di coesione e si è creata una nuova parte IV di tale regolamento che
si applica alla politica di coesione e al FEAMP; ·
le rispettive disposizioni (corrispondenti alle
disposizioni di attuazione del FEASR o che si sovrappongono agli articoli del
regolamento recante disposizioni comuni nella sua forma modificata) sono
soppresse dal regolamento FEAMP, nel quale sono aggiunti opportuni riferimenti
all'RDC, ove necessario. I considerando e le definizioni sono allineati
alle modifiche degli articoli e della struttura dei regolamenti. La
terminologia usata nella nuova parte IV è adeguata per tener conto delle
specificità del FEAMP e in alcuni casi si specifica che le norme specifiche del
FEAMP possono dare adito a norme complementari. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta modificata non ha alcuna incidenza
sul bilancio. Tuttavia, la disponibilità di nuovi dati e di nuove previsioni
macroeconomiche e l'adesione della Repubblica di Croazia comportano modifiche
della dotazione assegnata alle misure di coesione. Tali modifiche fanno salvi i negoziati in
corso sul regolamento QFP e il regolamento finanziario. 5. SINTESI DELLE MODIFICHE Per quanto concerne il regolamento recante
disposizioni comuni, le modifiche riguardano i considerando 3, 75, 78, 80, 84 e
87. Sono inoltre modificati l'articolo 1 e l'articolo 3 al fine di definire
chiaramente l'applicabilità di ciascuna parte del regolamento recante disposizioni
comuni per quanto riguarda ciascuno dei fondi (FESR, FSE, CF, FEAMP e FEASR). È
stato necessario un adeguamento minimo delle definizioni di cui ai paragrafi 5,
7, 25 e 26 dell'articolo 2 per sostituire i riferimenti alla parte tre con
riferimenti alla parte IV. Sono stati modificati l'articolo 55, paragrafo
7, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 74, paragrafo 1, l'articolo 112,
paragrafo 3, l'articolo 113, paragrafo 5, l'articolo 114, paragrafo 3, lettere
b) e g), l'articolo 117, paragrafo 4, l'articolo 120, l'articolo 121, paragrafo
1, l'articolo 124, l'articolo 126, paragrafo 4, l'articolo 128, l'articolo 130,
paragrafo 1, l'articolo 131, paragrafo 1, l'articolo 133, paragrafo 1,
l'articolo 134, paragrafo 1, gli articoli 135, 136 e 137 e l'articolo 140,
paragrafo 1. Per quanto concerne il regolamento FEAMP, le
modifiche riguardano i considerando 86, 89, 101, 103, 104 e sono stati
soppressi i considerando 91, 93, 94 e 97. Sono stati modificati gli articoli 3,
12, 14, 20, 24, 25, 28, 33, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 75,
78, 92, 94, 95, 102, 103, 105, 108, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 131,
132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149 e 150, e soppressi gli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106,
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 127 e 130. Per ragioni di chiarezza, la presente proposta
recante modifiche è presentata in una forma consolidata, comprendente tutte le
modifiche del regolamento recante disposizioni comuni adottate dalla
Commissione fino a questo momento, vale a dire (COM)2012 496, dell'11 settembre
2012, e COM(2013) 146, del 12 marzo 2013. Tuttavia, solo le modifiche proposte
nella presente proposta recante modifiche sono presentate sottolineate. 2011/0276 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1],
visto il parere del Comitato delle regioni[2], visto il parere della Corte dei conti[3], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) L'articolo 174 del trattato
prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al
suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in
particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le
regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici.
L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali
obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale
europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli
investimenti e altri strumenti. (2) Conformemente alle
conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata
adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo
sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali. (3) Al fine di migliorare il
coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono sostegno
nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC),
con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero
stabilire disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del
QSC"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni comuni al FESR,
al FSE e al FC, che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni comuni al FESR, al FSE, al FC e al FEAMP, ma
che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun Fondo
del QSC, le norme specifiche applicabili a ciascun Fondo del QSC e
all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nel quadro del FESR
dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti. (4) Per quanto concerne la
politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie
a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro
(FEAGA – Fondo europeo agricolo di garanzia) e il secondo pilastro (FEASR)
della PAC. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR va dunque preservato e le
strutture già in essere negli Stati membri vanno sostenute. (5) Le regioni ultraperiferiche
dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari
volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349
del trattato. (6) Per garantire
l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla
certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario
definire alcuni termini utilizzati nel regolamento. (7) Il presente regolamento è
strutturato in tre parti: la prima reca i considerando e le definizioni, la
seconda reca le regole applicabili a tutti i Fondi del QSC e la terza reca
disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, al FSE e al FC ("i
Fondi"). (8) Ai sensi dell'articolo 317
del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le
condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità
per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e precisare le
responsabilità di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali
condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere l'assicurazione che
gli Stati membri utilizzano i Fondi del QSC legittimamente, regolarmente e
conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
(di seguito il "regolamento finanziario")[4]. Gli Stati membri e gli
organismi da essi designati a tal fine sono responsabili dell'attuazione dei
programmi al livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale,
giuridico e finanziario dello Stato membro. Queste disposizioni garantiscono
altresì che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità
e la coerenza dell'intervento dell'Unione, la proporzionalità delle
disposizioni amministrative e una riduzione del carico amministrativo gravante
sui beneficiari dei Fondi del QSC. (9) Gli Stati membri organizzano,
rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma
operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le
altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli
organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali,
le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e
della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il
principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli
interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza
e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia
conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per
garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura,
nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di
partenariato e dei programmi. (10) Le attività dei Fondi del QSC
e gli interventi da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme
applicabili del diritto dell'Unione e nazionale direttamente o indirettamente
collegato all'esecuzione dell'intervento. (11) Nel quadro dell'impegno inteso
a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe
mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le
ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le
discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. (12) Gli obiettivi dei Fondi del
QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della
promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare
l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del
principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire
informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico
conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio
dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla
Commissione mediante un atto di esecuzione. (13) Al fine di conseguire gli
obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare
il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che
l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole
specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto
degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento. (14) Al fine massimizzare il
contributo dai Fondi del QSC e di fornire una direzione strategica chiara al
processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno
istituire un quadro strategico comune. Il quadro strategico comune dovrebbe
agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento
dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti
dell'Unione rilevanti. (15) Il quadro strategico comune
dovrebbe pertanto definire i mezzi per garantire la coerenza con le politiche
economiche degli Stati membri e dell'Unione, i meccanismi di coordinamento tra
i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione,
i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali, le modalità per
affrontare le sfide territoriali, azioni indicative di elevato valore aggiunto
europeo e i principi corrispondenti per la loro realizzazione e le priorità
della cooperazione. (16) In base al quadro strategico
comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in
collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di
partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico
comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento
degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC. (17) Gli Stati membri dovrebbero
concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al
raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze
di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità
ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso
efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante
dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del
contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse
soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere
di sospendere i pagamenti a favore del programma. (18) Per ciascun programma si
dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare
i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e
specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in
collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei
risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e
di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel
quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe
essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di
"Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro
carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe
fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter
sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine
del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione
non sia sprecato o usato in modo inefficiente. (19) Stabilire un legame più
stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà
che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche
economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere
riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad
affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le
modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle
raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici
e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi
del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel
quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il
diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel
tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla
situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti
modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni
dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la
Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di
trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della
sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni
dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a
disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i
provvedimenti necessari. (20) Si dovrebbero definire
elementi comuni a tutti i programmi per garantire la centralità del
raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. Per garantire la coerenza delle modalità
di programmazione dei Fondi del QSC, si dovrebbero uniformare le procedure di
adozione delle modifiche dei programmi. La programmazione dovrebbe garantire la
coerenza con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato e il
coordinamento dei Fondi del QSC tra di loro, con gli altri strumenti finanziari
esistenti e con la Banca europea per gli investimenti. (21) Il trattato ha aggiunto la
coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è
necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e
dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici.
A tal fine, per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre
rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo
stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i
Fondi del QSC. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai
gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la
responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale. (22) Gli strumenti finanziari sono
sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi del QSC, la
loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a
sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a
rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo. (23) Gli strumenti finanziari
sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche
esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente
agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione
(crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di
sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla
base di un'analisi ex ante. (24) Gli strumenti finanziari
dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole
partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla
base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza
interessanti da attrarre i privati, gli strumenti finanziari devono essere
concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero
quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari
più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie,
conformemente agli obiettivi del programma interessato. (25) Le autorità di gestione
dovrebbero avere la possibilità di fornire risorse dei programmi agli strumenti
finanziari istituiti a livello di Unione, o agli strumenti istituiti a livello
regionale. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la facoltà di
attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi specifici o
fondi di fondi. (26) L'ammontare delle risorse
versate in qualsiasi momento dai Fondi del QSC agli strumenti finanziari
dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti
previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di
gestione, determinati in base ai piani aziendali e alle previsioni del flusso
di cassa per un periodo prestabilito non superiore a due anni. (27) È necessario definire norme
specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla
chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i
costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e
i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme
specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da
parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili
dopo la chiusura dei programmi. (28) È opportuno che gli Stati
membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione
e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine dovrebbero
essere istituiti comitati di sorveglianza per i Fondi del QSC, definendone la
composizione e le funzioni. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza
congiunti per agevolare il coordinamento tra i Fondi del QSC. Per garantire
l'efficacia, i comitati di sorveglianza dovrebbero avere la facoltà di
formulare raccomandazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione del
programma e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali
raccomandazioni. (29) L'allineamento delle
disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei Fondi del QSC
è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È
importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la
disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si
effettuano le verifiche principali. È dunque necessario che gli obblighi di
rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in
determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche dei
risultati. (30) Ai fini del controllo
dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di
riesame fra gli Stati membri e la Commissione. Per evitare inutili oneri
amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione
possano decidere di non organizzare la riunione. (31) Per consentire alla
Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi
dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di
attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la
Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica
sui progressi realizzati. (32) È necessario valutare
l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi del QSC
al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei
programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in
rapporto al PIL e al tasso di disoccupazione, ove appropriato. È opportuno
precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo. (33) Per migliorare la qualità e
l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi
generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una
valutazione ex ante di ogni programma. (34) L'autorità responsabile della
preparazione del programma dovrebbe definire un programma di valutazione. Nel
corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero
effettuare valutazioni intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un
programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere
informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di
gestione risultino agevolate. (35) Dovrebbero essere effettuate
valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC
e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei Fondi del QSC e alla
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. (36) È utile precisare i tipi di
intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa
della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei Fondi del QSC. (37) Al fine di garantire un uso
efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti
eccessivi a favore di interventi generatori di entrate, è necessario definire
le norme per il calcolo della partecipazione dei Fondi del QSC a un intervento
generatore di entrate. (38) Le date rispettivamente
iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in
modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei
Fondi del QSC in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei
programmi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della
spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione
presenta un programma prima di tale data. Al fine di garantire un uso efficace
dei fondi dell'UE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'UE, è necessario
prevedere restrizioni al sostegno a favore di interventi conclusi. (39) Conformemente al principio di
sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti (UE) n. […]
[regolamenti FESR, FSE, FC, CTE, FEASR, FEAMP], gli Stati membri dovrebbero
adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. (40) Per semplificare l'impiego dei
Fondi del QSC e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una
differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno
definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate di rimborso delle
sovvenzioni e dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in
materia di ammissibilità per le sovvenzioni e le condizioni specifiche relative
all'ammissibilità degli interventi in funzione dell'ubicazione. (41) Perché l'intervento dei Fondi
del QSC sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero
essere previste disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli
investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i Fondi del
QSC siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha
dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da
applicare, tranne nel caso in cui le regole sugli aiuti di Stato prevedano un
periodo diverso. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel
tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un
investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale
requisito derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i
contributi agli o dagli strumenti finanziari. (42) Gli Stati membri adottano
misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei
loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo
dei Fondi del QSC. Dovrebbero dunque essere specificati gli obblighi degli
Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi
e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle
violazioni del diritto dell'Unione. (43) Conformemente ai principi
della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità
primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione
e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del
controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il
funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni
dell'autorità di gestione. (44) Per garantire l'affidabilità
ex ante in rapporto alla concezione e all'istituzione dei principali sistemi di
gestione e di controllo, gli Stati membri dovrebbero designare un organismo di
accreditamento responsabile dell'accreditamento e della revoca
dell'accreditamento degli organismi preposti alla gestione e al controllo. (45) Si dovrebbero definire i
poteri e le responsabilità della Commissione relativi alla verifica del buon
funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e
responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La
Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit mirati su
questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni
sull'efficacia e sull'efficienza dei Fondi. (46) Gli impegni di bilancio
dell'Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire una
gestione efficace dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative
alle richieste di pagamento intermedio, al pagamento del saldo annuale, ove
applicabile e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche
prescritte per ciascuno dei Fondi del QSC. (47) Il pagamento del
prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i
mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma a
decorrere dalla sua adozione. Pertanto nell'ambito dei Fondi del QSC si
dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del
prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento
della chiusura del programma. (48) Per salvaguardare gli
interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel
tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora
emergano prove che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento
del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una
domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai
fini della liquidazione dei conti. (49) Per garantire che le spese
cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario avvengano
nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di
riferimento adeguato per la procedura annuale di liquidazione dei conti. In
tale quadro, gli organismi accreditati dovrebbero presentare alla Commissione,
per ciascun programma, una dichiarazione di affidabilità di gestione
accompagnata dai bilanci annuali certificati, da una relazione di sintesi sui
controlli, un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti. (50) Per salvaguardare il bilancio
dell'Unione, può essere necessario che la Commissione apporti rettifiche
finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è
importante definire le circostanze in cui le violazioni delle norme nazionali o
dell'Unione applicabili possono portare a rettifiche finanziarie da parte della
Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione
può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi
finanziari dell'UE, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione
delle norme nazionali o dell'Unione riguarda direttamente o indirettamente
l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e
della spesa corrispondente. Per garantire la proporzionalità, è importante che
la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere
l'importo della rettifica finanziaria. (51) Al fine di incoraggiare la
disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una
parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo
può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione
derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato,
anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la
diligenza dimostrata. (52) Sono necessarie disposizioni
generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei Fondi. In
particolare, per accrescerne il valore aggiunto, e per rafforzare il loro
contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento di detti Fondi dovrebbe
essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale
europea". (53) Disposizioni supplementari per
il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa
settoriale pertinente. (54) Al fine di promuovere gli
obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e
territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un
sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo
socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo
dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in
transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo
(PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la
sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le
regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75%
della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del
75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella
che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui
reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media
dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione". (55) Si dovrebbero fissare criteri
obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno
dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di
Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni
introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione
comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[5]. (56) Per definire un quadro
finanziario adeguato, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione,
la ripartizione annuale indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili
servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il
sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono
un sostegno transitorio. (57) È necessario fissare i limiti
di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione
agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria
accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto,
dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in
tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare
l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli
importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per
collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo
conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di
riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno
alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo
sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un
meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali
risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione
corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da
destinare al FSE in ciascun paese. (57 bis) Dato che al problema della
disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione va accordata la
massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione
giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo
sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani
disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti
nelle regioni ammissibili. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione. (58) Per rafforzare l'accento posto
sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della
strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe
essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e
per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro. (59) Per quanto riguarda i Fondi,
al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le
risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in
transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate
legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non
superiore al 2% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in
questione. (60) Per garantire un effettivo
impatto economico, i contributi dei Fondi non dovrebbero sostituire le spese
strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente
regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto
economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato
in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il
finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità
e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del
regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della
sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche[6].
La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione,
dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in
transizione rappresentano almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle
risorse finanziarie ad esse assegnata. (61) È necessario prevedere
disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la
sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi. I
programmi operativi dovrebbero definire gli assi prioritari corrispondenti agli
obiettivi tematici, elaborare una logica di intervento coerente per rispondere
alle esigenze di sviluppo individuate e stabilire il quadro per la valutazione
dei risultati. Dovrebbero inoltre comprendere altri elementi necessari a
sostenere l'attuazione efficace ed efficiente di questi Fondi. (62) Al fine di migliorare le
complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile
associare il sostegno del FC e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi
operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione". (63) I grandi progetti
rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono
un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È
dunque giustificato che gli interventi di notevoli dimensioni continuino ad
essere soggetti all'approvazione della Commissione a norma del presente
regolamento. Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il
contenuto di un grande progetto. La Commissione dovrebbe anche avere la
possibilità di rifiutare di sostenere un grande progetto se tale sostegno non è
giustificato. (64) Per consentire agli Stati
membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio
basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente
una serie di azioni che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli
obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare
l'orientamento dei Fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione
comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle
realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione
della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di
controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al
conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di
conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il
contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani
d'azione comuni. (65) Qualora una strategia di
sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto
comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi
operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma
di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo. (66) È necessario adottare regole
specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle
relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai Fondi.
Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono
riportate nella normativa settoriale pertinente. (67) Per assicurare la
disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei
programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione
i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri,
tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la
trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati. (68) Ai sensi dell'articolo 175 del
trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni
una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione
economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire il contenuto di
detta relazione. (69) Si ritiene opportuno che la
Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga la valutazione ex
post dei Fondi per ottenere informazioni di livello appropriato sui risultati e
sull'impatto degli interventi finanziati. Sono anche necessarie disposizioni
specifiche per stabilire una procedura di approvazione dei piani di valutazione
dei Fondi. (70) È importante informare il
pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il
diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La
responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni
adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei
progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande
pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su
iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di
comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a
coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione
europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente
regolamento. (71) Al fine di assicurare un'ampia
diffusione delle informazioni sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dall'Unione
in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle
opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente
regolamento disposizioni dettagliate relative alle misure in materia di
informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali
misure. (72) Per migliorare l'accessibilità
e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui
beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a
disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su
tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati
nell'ambito di ciascun programma operativo. (73) È necessario determinare gli
elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei Fondi ai
programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore
delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento
per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del
cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale. (74) È necessario che gli Stati
membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e
un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma
operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto
all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità
che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di
gestione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre poter designare organismi intermedi
cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di
certificazione. In tal caso lo Stato membro dovrebbe precisare le rispettive
responsabilità e funzioni. (75) L'autorità di gestione è la
responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei Fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse
alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli
finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Le sue responsabilità e le sue
funzioni dovrebbero essere definite. (76) L'autorità di certificazione
dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe
preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la
veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme
nazionali e dell'Unione applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni
dovrebbero essere definite. (77) L'autorità di audit dovrebbe
garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e
controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali. Le sue
responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite. (78) Al fine di tenere conto
dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il
FESR, il FSE, e il FC e il FEAMP e dell'esigenza di garantire proporzionalità
nell'approccio, sono necessarie disposizioni specifiche relative
all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento delle autorità di gestione
e di certificazione. (79) Fatti salvi i poteri della
Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la
cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare
criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della
strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che
dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali. (80) Oltre alle norme comuni in
materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per
il FESR, il FSE, e il FC e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla
Commissione garanzie ragionevoli prima della procedura annuale di liquidazione
dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un
tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di
cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo
per ciascuna priorità asse prioritario alla spesa ammissibile per l'asse prioritario la priorità in
questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri alla
liquidazione annuale dei conti, purché si sia ottenuta una garanzia ragionevole
rispetto all'ammissibilità della spesa per l'anno oggetto della procedura di
liquidazione. (81) Per garantire che i
beneficiari ricevano il sostegno quanto prima e per accrescere l'affidabilità
per la Commissione, è opportuno richiedere che le domande di pagamento
includano solo la spesa il cui sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si
dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento per garantire che gli Stati
membri abbiano mezzi sufficienti per operare secondo dette modalità. Tale
prefinanziamento dovrebbe essere liquidato ogni anno con la liquidazione dei conti. (82) Per garantire l'applicazione
corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i Fondi
dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si
calcolano i rispettivi importi. (83) È necessario specificare la
procedura dettagliata per la liquidazione annuale dei conti applicabile ai
Fondi per garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a
questo aspetto. È importante prevedere una limitata possibilità per lo Stato
membro di definire un accantonamento nel proprio bilancio annuale
corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di
audit. (84) La procedura di liquidazione
annuale dei conti dovrebbe essere accompagnata da una chiusura annuale degli
interventi completati (per il FESR, il e FC e il FEAMP) o delle spese
(per il FSE). Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei
programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e
garantire la certezza del diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere
obbligatoria, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi
devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di
audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie. (85) Per salvaguardare gli
interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione
efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla
Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità asse prioritario o di programma operativo. (86) È opportuno stabilire modalità
e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati
membri e della Commissione riguardanti i Fondi, così da garantire la certezza
del diritto agli Stati membri. (87) La frequenza dei controlli di
audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno
dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il
numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un
intervento non superi i 100 000 EUR, o per il FEAMP, i
50 000 EUR, per tener conto della portata ridotta degli interventi
sostenuti nel quadro di questo fondo. Ciononostante dovrebbe essere
possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga
prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento
completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il
livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al
rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie
attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze
significative o le autorità di audit sono affidabili. (88) Al fine di integrare e
modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe
conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo
290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli
obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione
degli elementi del quadro strategico comune relativi ad azioni indicative di
elevato valore aggiunto europeo e i principi corrispondenti per la loro
realizzazione e le priorità per la cooperazione, norme supplementari sulla
ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del
territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale,
norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione
del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che
disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello
nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli
accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di
gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e
l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la
definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi
generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi
indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei
tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità
degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità
e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di
informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo
adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di
accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, Si dovrebbe
conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, gli
allegati I e VI, recanti elementi non essenziali del presente regolamento, in
risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la
Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche
a livello di esperti. (89) La Commissione, quando prepara
e redige gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale
e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti. (90) La Commissione dovrebbe avere
il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i
Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le
decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza,
le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche
degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni
di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che
identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi
all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale
degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono
l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al
Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da
trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli
aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica
dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le
decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei
pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie. (91) Per garantire condizioni di
attuazione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere esercitati, in
conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[7], i poteri di esecuzione
riguardanti la metodologia concernente gli obiettivi relativi al cambiamento
climatico, i termini e le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti
finanziari, le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari
e la fornitura delle relative informazioni, la metodologia per il calcolo delle
entrate nette per i progetti generatori di entrate, il sistema di scambio
elettronico di dati tra lo Stato membro e la Commissione, il modello del
programma operativo per i Fondi, la nomenclatura per le categorie d'intervento,
il formato delle informazioni sui grandi progetti e la metodologia da
utilizzare per effettuare l'analisi dei costi-benefici dei grandi progetti, il
modello per il piano d'azione comune, il modello del rapporto annuale e del
rapporto finale di esecuzione, alcune caratteristiche tecniche delle misure in
materia di informazione e pubblicità e le relative istruzioni, norme sullo
scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
competenti in materia di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi, il modello della dichiarazione di gestione, i modelli per la
strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo e la
metodologia del metodo di campionamento, le norme concernenti l'impiego dei
dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di
pagamento. (92) Il presente regolamento
sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che
abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[8].
Occorre pertanto abrogare detto regolamento. (93) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, cioè ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in
particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le
regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, non
può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere
realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto
del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione
europea. Il presente regolamento si limita a
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO PARTE I
OGGETTO E DEFINIZIONI Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le norme
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo
sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP), che rientrano nell'ambito del quadro strategico comune (di
seguito "i Fondi del QSC"). Definisce altresì le disposizioni
necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi del QSC e il coordinamento dei
Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme
comuni sono definite nella parte II. La parte III del Il presente regolamento
stabilisce inoltre le norme generali che
disciplinano il FESR e il FSE (di seguito "i Fondi strutturali") e il
FC per quanto riguarda. Il
regolamento definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e
l'organizzazione dei Fondi strutturali e del FC (di seguito "i
Fondi"), i criteri di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC per gli
Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per
la loro ripartizione. La parte IV del presente
regolamento stabilisce norme generali applicabili ai Fondi e al FEAMP sulla
gestione e il controllo, la gestione finanziaria, i conti e le rettifiche
finanziarie. L'applicazione delle norme stabilite nel
presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[9] (di seguito "il
regolamento PAC") e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti
regolamenti: (1)
regolamento (UE) n. […]/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo
regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[10] (di seguito "il
regolamento FESR"); (2)
regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il
regolamento (CE) n. 1081/2006[11]
(di seguito "il regolamento FSE"); (3)
regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il
regolamento (CE) n. 1084/2006[12]
(di seguito "il regolamento FC"); (4)
regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione territoriale europea[13] (di seguito "il
regolamento CTE"); (5)
regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005[14] (di seguito "il
regolamento FEASR"); e (6)
regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1198/2006[15] (di seguito "il
regolamento FEAMP"). Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento le
definizioni degli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario si
applicano agli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC, salvo ove
diversamente specificato nel presente regolamento. Si applicano inoltre le seguenti
definizioni: (1)
"strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi
condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nella
comunicazione della Commissione dal titolo: "Europa 2020: una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e contenuti nelle
conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I
(Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali
dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli
orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione[16]
e nella decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le
politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione[17] e qualsiasi revisione di tali
scopi e obiettivi condivisi; (2)
"quadro strategico comune": elementi che
forniscono una direzione strategica chiara al processo di programmazione e
agevolano il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi
dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri
strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; (3)
"azione": un tipo di intervento con il
sostegno dei Fondi del QSC per raggiungere gli obiettivi di un programma; (4)
"azione indicativa di elevato valore aggiunto
europeo": un'azione che si prevede darà un contributo importante al
raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e servirà da punto di riferimento nella
preparazione dei programmi; (5)
"norme specifiche di ciascun Fondo": le
disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del
presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o
della parte IV del presente regolamento o in un regolamento specifico o
generico che disciplina uno o più Fondi del QSC menzionati o elencati
all'articolo 1, paragrafo 4 terzo
comma; (6)
"programmazione": l'iter organizzativo,
decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi,
finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e
degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva; (7)
"programma": il "programma
operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del
presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo
rurale" di cui al regolamento FEASR; (8)
"priorità": l'"asse
prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento e la
"priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento
FEASR; (9)
"intervento": un progetto, un contratto,
un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei
programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla
realizzazione degli obiettivi della priorità o delle priorità cui si riferisce.
Nel contesto degli strumenti finanziari, l'intervento è costituito dai
contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo
sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari; (10)
"beneficiario": un organismo pubblico o
privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli
interventi. Nel quadro degli aiuti di Stato, per "beneficiario"
s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti
finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo
strumento finanziario; (11)
"destinatario finale": una persona fisica
o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario; (12)
"aiuti di Stato": gli aiuti rientranti
nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e
che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti
de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")[18], del regolamento (CE)
n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis
nel settore della produzione dei prodotti agricoli[19] e del regolamento (CE)
n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis
nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE)
n. 1860/2004[20];
(13)
"intervento completato": un intervento
materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i
pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo
pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari; (14)
"sostegno pubblico": qualsiasi sostegno
finanziario al finanziamento di un intervento proveniente dal bilancio di
un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione
destinato ai Fondi del QSC, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o
dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto
pubblico; (15)
"organismo di diritto pubblico":
qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9,
della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e qualsiasi gruppo europeo di
cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE)
n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], indipendentemente dal fatto
che le pertinenti disposizioni nazionali di applicazione considerino il GECT un
organismo di diritto pubblico o di diritto privato; (16)
"documento": un supporto cartaceo o
elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente
regolamento; (17)
"organismo intermedio": qualsiasi
organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità
di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa
autorità nei confronti dei beneficiari che attuano gli interventi; (18)
"strategia di sviluppo locale": una serie
coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che
contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva e che è eseguita in partenariato al
livello pertinente; (19)
"chiusura modulata": la chiusura degli
interventi risultante dalla procedura annuale di liquidazione dei conti, prima
della chiusura generale del programma; (20)
"contratto di partenariato": il documento
preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al
sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le
priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed
efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in
seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro; (21)
"categoria di regioni": la
classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni
in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente
all'articolo 82, paragrafo 2; (22)
"richiesta di pagamento": una domanda di
pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato
membro; (23)
"BEI": la Banca europea per gli
investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o a una società controllata
della Banca europea per gli investimenti; (24)
"PMI": le microimprese, le piccole
imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione o sue eventuali successive modifiche; (25)
"periodo contabile": ai fini della parte
III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio
al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile, relativamente al quale si
intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa
al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2022 al 30
giugno 2023; (26)
"esercizio finanziario": ai fini della
parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1°
gennaio al 31 dicembre. PARTE II
DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI DEL QSC TITOLO I
Principi di intervento dell'Unione per i Fondi del QSC Articolo 3
Campo
d'applicazione Le norme stabilite nella presente parte si
applicano si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla parte III e alla parte IV. Articolo 4
Principi generali 1. I Fondi del QSC intervengono,
mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali
e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti
integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi
dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni
del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato. 2. La Commissione e gli Stati
membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le
politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti
dell'Unione. 3. L'intervento dei Fondi del
QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri. 4 Gli Stati membri e gli
organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'esecuzione dei
programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e
delle norme specifiche di ciascun Fondo a un livello territoriale appropriato,
conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato
membro e nel rispetto del presente regolamento e delle norme specifiche di
ciascun Fondo. 5. Le modalità di attuazione e
di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e
amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la
rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del
principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato. 6. In base alle rispettive
responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento
dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione,
tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione. 7. La parte del bilancio
dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione
concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo
53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC
trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84,
paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi
dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della
Commissione. 8. La Commissione e gli Stati
membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui
all'articolo 27 del regolamento finanziario. 9. La Commissione e gli Stati
membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in
particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione. 10. La Commissione e gli Stati
membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da
ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Articolo 5
Partenariato e governance a
più livelli 1. Ogni Stato membro organizza,
rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un
partenariato con i seguenti partner: (a)
le autorità regionali, locali, cittadine e le altre
autorità pubbliche competenti; (b)
le parti economiche e sociali; e (c)
gli organismi che rappresentano la società civile,
compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli
organismi di promozione della parità e della non discriminazione. 2. Conformemente al sistema
della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle
attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo
stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione,
sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di
sorveglianza dei programmi. 3. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un
codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per
sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni,
esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri. 4. Per ciascun Fondo del QSC la
Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che
rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione
dell'intervento dei Fondi del QSC. Articolo 6
Conformità alla normativa
dell'Unione e nazionale Gli interventi finanziati dai Fondi del QSC
sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. Articolo 7
Promozione della parità fra
uomini e donne e non discriminazione Gli Stati membri e la Commissione provvedono
affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di
genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei
programmi. Gli Stati membri e la Commissione adottano le
misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso,
razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi. Articolo 8
Sviluppo sostenibile Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono
perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte
dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente
all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina
paga". Gli Stati membri e la Commissione provvedono
affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e
dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente,
l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione
e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno
agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia
adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un
atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla
procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. TITOLO II
APPROCCIO STRATEGICO CAPO I
Obiettivi tematici per i Fondi del QSC e quadro strategico comune Articolo 9
Obiettivi tematici Al fine di contribuire alla realizzazione
della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, ogni Fondo del QSC sostiene, conformemente alla propria missione,
gli obiettivi tematici seguenti: (1)
rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione; (2)
migliorare l'accesso alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle
medesime; (3)
promuovere la competitività delle piccole e medie
imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e
dell'acquacoltura (per il FEAMP); (4)
sostenere la transizione verso un'economia a basse
emissioni di carbonio in tutti i settori; (5)
promuovere l'adattamento al cambiamento climatico,
la prevenzione e la gestione dei rischi; (6)
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente
delle risorse; (7)
promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed
eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (8)
promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità
dei lavoratori; (9)
promuovere l'inclusione sociale e combattere la
povertà; (10)
investire nelle competenze, nell'istruzione e
nell'apprendimento permanente; (11)
rafforzare la capacità istituzionale e promuovere
un'amministrazione pubblica efficiente. Gli obiettivi tematici sono tradotti in
priorità specifiche per ciascun Fondo del QSC e stabiliti nelle norme
specifiche di ciascun Fondo. Articolo 10
Quadro
strategico comune Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso,
equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune fornisce una
direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevola il
coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro
dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE,
in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva. Articolo 11
Contenuto Il quadro strategico comune stabilisce: a) i mezzi per garantire la coerenza
della programmazione dei Fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per
ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le
pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148,
paragrafo 4, del trattato; b) i meccanismi di coordinamento dei
Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti
pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna; c) i principi orizzontali e gli
obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei Fondi del QSC; d) le modalità per affrontare le sfide
territoriali e i passi da compiere per favorire un approccio integrato che
rifletta il ruolo delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché le
sfide specifiche per le zone con caratteristiche territoriali particolari di
cui agli articoli 174 e 349 del trattato; e) per ciascun obiettivo tematico, le
azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo che ciascun Fondo del QSC
deve sostenere e i principi corrispondenti per la loro realizzazione; f) le priorità per la cooperazione
nell'ambito dei Fondi del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali
e di quelle relative ai bacini marittimi. Articolo 12
Adozione e revisione Gli elementi del quadro strategico comune
relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre
politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e
agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide
territoriali sono specificati nell'allegato I. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che definisce gli
elementi specifici del quadro strategico comune relativi alla definizione di
azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e dei principi
corrispondenti per la loro realizzazione per ciascun obiettivo tematico e alle
priorità per la cooperazione. Qualora subentrino importanti cambiamenti
nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, la Commissione riesamina il quadro strategico comune e, se del caso,
apporta mediante atti delegati a norma dell'articolo 142 modifiche all'allegato
I. Entro sei mesi dall'adozione di una revisione
del quadro strategico comune, gli Stati membri propongono modifiche, ove
necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la
coerenza con il quadro strategico comune riveduto.
CAPO II
Contratto di partenariato Articolo 13
Preparazione del contratto di
partenariato 1. Ogni Stato membro prepara un
contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e
il 31 dicembre 2020. 2. Il contratto di partenariato
è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui
all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la
Commissione. 3. Il contratto di partenariato
si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato
membro interessato. 4. Ogni Stato membro trasmette
alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del
quadro strategico comune. Articolo 14
Contenuto del contratto di
partenariato Il contratto di partenariato
stabilisce: (a)
le modalità per garantire l'allineamento con la
strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
tra cui: i) un'analisi delle disparità e delle
esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici, al quadro strategico
comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun
paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti
raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4,
del trattato; ii) un'analisi sintetica delle valutazioni
ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la
dotazione indicativa dei Fondi del QSC; iii) per ciascun obiettivo tematico, una
sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC; iv) la ripartizione indicativa del sostegno
dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del
QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli
obiettivi relativi al cambiamento climatico; v) i principali settori prioritari per le
attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie
macroregionali e relative ai bacini marittimi; vi) i principi orizzontali e gli obiettivi
strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC; vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del
FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del
FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del
QSC; (b)
un approccio integrato allo sviluppo territoriale
sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce: i) i meccanismi a livello nazionale e
regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri
strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI; ii) le modalità volte a garantire un
approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale
delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche
territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli
articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che
partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del
regolamento FESR; (c)
un approccio integrato per rispondere ai bisogni
specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei
gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con
particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la
dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC; (d)
le modalità per garantire un'esecuzione efficace,
tra cui: i) una tabella consolidata delle tappe
fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di
riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la
metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi
e i Fondi del QSC; ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento
delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da
intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di
attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte; iii) le informazioni necessarie per la
verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità,
definite nella parte III del presente regolamento; iv) le azioni intraprese per associare i
partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del
rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente
regolamento; (e)
le modalità per garantire l'attuazione efficiente
dei Fondi del QSC, tra cui: i) una valutazione per stabilire se sia
necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso,
dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine; ii) una sintesi delle azioni, con i
relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi
a carico dei beneficiari; iii) una valutazione dei sistemi esistenti
per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che
tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili
della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante
scambio elettronico dei dati. Articolo 15
Adozione e modifica del
contratto di partenariato 1. La Commissione valuta la
coerenza del contratto di partenariato con il presente regolamento, con il
quadro strategico comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese
di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del
Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato,
tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni
entro tre mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo
Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del
caso, rivede il contratto di partenariato. 2. La Commissione adotta una
decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di
partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato
membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano
state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore
prima del 1° gennaio 2014. 3. Qualora uno Stato membro
proponga una modifica del contratto di partenariato, la Commissione effettua
una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione,
mediante atti di esecuzione, che approva la modifica. CAPO III
Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati Articolo 16
Concentrazione tematica Conformemente alle norme specifiche di ciascun
Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano
il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide
individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui
all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni
del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato,
tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali. Articolo 17
Condizionalità ex ante 1. Per ciascun Fondo del QSC
sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo. 2. Gli Stati membri accertano
che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte. 3. Se le condizionalità ex ante
non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli
Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni
da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di
attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro due anni
dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31
dicembre 2016. 4. Gli Stati membri stabiliscono
le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il
relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti. 5. La Commissione valuta le
informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante
nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi.
Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto
o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano
adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex
ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una
condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un
motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione. 6. I paragrafi da 1 a 5 non si
applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea". Articolo 18
Riserva di efficacia ed
efficienza Il 5% delle risorse destinate a ciascun Fondo
del QSC e a ogni Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate
all'obiettivo 'Coesione territoriale europea', all'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una
riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20. Articolo 19
Verifica dei risultati 1. La Commissione, in
cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei
programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di
riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e
nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è
descritto nell'allegato II. 2. La verifica esamina il
conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità,
sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo
stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019. Articolo 20
Ripartizione della riserva di
efficacia ed efficienza 1. Qualora la verifica dei
risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un
programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il
2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato. 2. Sulla base della verifica
effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di
esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i
programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali.
Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza
ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La
Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente
all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui
all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i
programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata. 3. Qualora una verifica dei
risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali
stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può
sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità
di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche
di ciascun Fondo. 4. Se la Commissione constata,
sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una
grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel
quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie
relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di
ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati
a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per
determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare. . 5. Il paragrafo 2 non si applica
ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". CAPO IV
Condizionalità macroeconomiche Articolo 21
Condizionalità connessa al
coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri 1. La Commissione può chiedere
ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di
partenariato e ai relativi programmi, ove necessario: (a)
a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione
del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma
dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato
o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato
e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato; (b)
a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione
del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma
dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato; (c)
a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione
del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma
dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali
modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri
macroeconomici, o (d)
per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla
competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno
Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: i) ad esso è stato concesso un'assistenza
finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del
Consiglio; ii) ad esso è stato concesso un sostegno
finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del
Consiglio[23]; iii) ad esso è stato concesso un sostegno
finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che
istituisce il meccanismo europeo di stabilità. 2. Lo Stato membro presenta una
proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi
entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un
mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta
la propria proposta entro un mese. 3. Se la Commissione non
presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la
Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche
al contratto di partenariato e ai relativi programmi. 4. In deroga al paragrafo 1, se
ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del
paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma
di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i
relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di
massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi
disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di
partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella
gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa
firmato con lo Stato membro interessato. 5. Se lo Stato membro non
soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in
modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al
paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue
osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di
parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati. 6. La Commissione, con atti di
esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni
relativi ai programmi interessati se: (a)
il Consiglio decide che lo Stato membro non
rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo
136, paragrafo 1, del trattato; (b)
il Consiglio decide a norma dell'articolo 126,
paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato
membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo
disavanzo eccessivo; (c)
il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo
Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il
Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10,
paragrafo 4, del medesimo regolamento; (d)
la Commissione conclude che lo Stato membro non ha
adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento
(UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del
Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno
finanziario concesso a tale Stato membro, o (e)
il consiglio d'amministrazione del meccanismo
europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno
finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro
interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il
sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro. 7. Quando la Commissione decide
di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma
rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia
proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello
Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati
membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione
sull'economia dello Stato membro interessato. 8. La Commissione pone fine
senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo
Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del
contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da
quest'ultima e, ove applicabile: (a)
il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta
le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136,
paragrafo 1, del trattato; (b)
viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi
eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il
Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di
abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo: (c)
il Consiglio ha approvato il piano d'azione
correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8,
paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli
squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa
a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio
ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo
11 del medesimo regolamento; (d)
la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha
adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento
(UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del
Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario
concesso a tale Stato membro, o (e)
il consiglio d'amministrazione del meccanismo
europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un
sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro
interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla
stabilità concesso a tale Stato membro. Contemporaneamente, il Consiglio decide, su
proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi
in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che
istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020. Articolo 22
Aumento dei pagamenti a
favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio 1. Su richiesta di uno Stato
membro, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere
aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento
applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il FC o a ciascuna misura
per il FEASR e il FEAMP. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si
applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo
Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in
cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni: (a)
se lo Stato membro interessato ha adottato l'euro,
riceve assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE)
n. 407/2010 del Consiglio[24]; (b)
se non ha adottato l'euro, è stato ad esso concesso
un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE)
n. 332/2002 del Consiglio[25]; (c)
è stato ad esso concesso un sostegno finanziario
conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità
firmato l'11 luglio 2011. Il primo comma non si applica ai programmi
nell'ambito del regolamento CTE. 2. Fermo restando il paragrafo
1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del
saldo finale non è superiore al sostegno pubblico e all'importo massimo della
partecipazione dei Fondi del QSC per ciascuna priorità in relazione al FESR, al
FSE al CF o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo
quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma. TITOLO III
PROGRAMMAZIONE CAPO I
Disposizioni generali sui Fondi del QSC Articolo 23
Preparazione dei programmi 1. I Fondi del QSC sono attuati
mediante programmi conformemente al contratto di partenariato. Ciascun
programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2020. 2. I programmi sono elaborati
dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i
partner. 3. I programmi sono presentati
dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che
vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico
comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui
all'articolo 48. Articolo 24
Contenuto dei programmi 1. Ciascun programma definisce
una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione
della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, in linea con il quadro strategico comune e il contratto di
partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire
l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni
volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. 2. Ciascun programma definisce
le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del
sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale. 3. Per ciascuna priorità sono
stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del
programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la
sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori
comprendono: (a)
indicatori finanziari relativi alla spesa
assegnata; (b)
indicatori di realizzazione relativi agli
interventi finanziati; (c)
indicatori di risultato relativi alla priorità. Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di
ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori
specifici per ciascun programma. 4. Ogni programma, tranne quelli
che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione
delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8. 5. Ogni programma, tranne quelli
in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico,
stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi
relativi al cambiamento climatico. 6. Gli Stati membri elaborano il
programma conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Articolo 25 Procedura di
adozione dei programmi 1. La Commissione valuta la
coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di
ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli
obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il
quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni
specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato
e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148,
paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La
valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma,
gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici
e l'assegnazione delle risorse di bilancio. 2. La Commissione formula
osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato
membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie
e, se del caso, rivede il programma proposto. 3. Conformemente alle norme
specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei
mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione
che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente
recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una
decisione di approvazione del contratto di partenariato. Articolo 26
Modifica dei programmi 1. Le richieste di modifica dei
programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in
particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti
nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di
partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un
contratto di partenariato riveduto. In caso di modifica dei programmi nell'ambito
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il contratto di
partenariato pertinente non viene modificato. 2. La Commissione valuta le
informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione
fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo
Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari
necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la
Commissione approva la richiesta di modifica di un programma entro cinque mesi
dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le
eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. La
Commissione, se necessario, modifica al tempo stesso la decisione di
approvazione del contratto di partenariato conformemente all'articolo 15,
paragrafo 3. Articolo 27
Partecipazione della Banca
europea per gli investimenti 1. Su richiesta degli Stati
membri, la BEI può partecipare alla preparazione del contratto di partenariato,
nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare
grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati. 2. La Commissione può consultare
la BEI prima dell'adozione del contratto di partenariato o dei programmi. 3. La Commissione può chiedere
alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e
finanziaria dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli
strumenti finanziari da attuare o sviluppare. 4. Nell'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni
alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su
base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali
sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente. CAPO
II Sviluppo
locale di tipo partecipativo Articolo 28
Sviluppo locale di tipo
partecipativo 1. Lo sviluppo locale di tipo
partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è: (a)
concentrato su territori subregionali specifici; (b)
di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di
azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali
pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di
interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto; (c)
attuato attraverso strategie territoriali di
sviluppo locale integrate e multisettoriali; (d)
definito tenendo conto dei bisogni e delle
potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e
attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione. 2. Il sostegno dei Fondi del QSC
allo sviluppo locale è coerente e coordinato tra i Fondi del QSC. Tale coerenza
e coordinamento sono assicurati segnatamente tramite procedure coordinate di
rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle
strategie di sviluppo locale e dei gruppi impegnati nello sviluppo locale. 3. Se il comitato di selezione delle
strategie di sviluppo locale istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3,
ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata
richieda la partecipazione di più di un Fondo, può essere designato un Fondo
capofila. 4. Qualora sia designato un
Fondo capofila, i costi di gestione, animazione e creazione di reti inerenti
alla strategia di sviluppo locale sono finanziati esclusivamente dal Fondo
capofila. 5. Lo sviluppo locale sostenuto
dai Fondi del QSC è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma. Articolo 29
Strategie di sviluppo locale 1. Una strategia di sviluppo
locale contiene almeno i seguenti elementi: (a)
la definizione del territorio e della popolazione
interessati dalla strategia; (b)
un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle
potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle
carenze, delle opportunità e dei rischi; (c)
una descrizione della strategia e dei suoi
obiettivi, un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia
e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi precisi e misurabili
per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coerente con i
programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati; (d)
una descrizione del processo di associazione della
comunità all'elaborazione della strategia; (e)
un piano d'azione che traduca gli obiettivi in
azioni concrete; (f)
una descrizione delle modalità di gestione e
sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione
locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione; (g)
il piano di finanziamento della strategia, compresa
la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC. 2. Gli Stati membri definiscono
i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme
specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione. 3. Le strategie di sviluppo
locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di
gestione dei programmi. 4. La selezione e l'approvazione
di tutte le strategie di sviluppo locale sono completate entro il
31 dicembre 2015. 5. La decisione dell'autorità di
gestione che approva una strategia di sviluppo locale stabilisce la dotazione a
titolo di ciascun Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli delle autorità
responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per tutti i compiti
attuativi connessi alla strategia. 6. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti la
definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di
cui al paragrafo 1, lettera a). Articolo 30
Gruppi di azione locale 1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo
locale. Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo
d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in
questione per i compiti attuativi connessi alla strategia. 2. L'autorità di gestione
provvede affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner
capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in
una struttura comune legalmente costituita. 3. I gruppi di azione locale
hanno i seguenti compiti: (a)
rafforzare la capacità dei soggetti locali di
elaborare e attuare interventi; (b)
elaborare una procedura di selezione trasparente e
non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino
conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle
decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la
possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante
procedura scritta; (c)
garantire la coerenza con la strategia di sviluppo
locale nella selezione degli interventi, stabilendone l'ordine di priorità in
funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e
specifici delle strategie; (d)
preparare e pubblicare gli inviti a presentare
proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la
definizione dei criteri di selezione; (e)
ricevere e valutare le domande di sostegno; (f)
selezionare gli interventi e fissare l'importo del
sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile
della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione; (g)
verificare l'attuazione della strategia di sviluppo
locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione
specifiche legate alla strategia di sviluppo locale. Articolo 31
Sostegno dei Fondi del QSC
allo sviluppo locale Il sostegno allo sviluppo locale comprende: (a)
i costi del supporto preparatorio; (b)
l'esecuzione degli interventi nell'ambito della
strategia di sviluppo locale; (c)
la preparazione e la realizzazione delle attività
di cooperazione del gruppo di azione locale; (d)
i costi di gestione e di animazione della strategia
di sviluppo locale entro il limite del 25% della spesa pubblica complessiva
sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale. TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI Articolo 32
Strumenti finanziari 1. I Fondi del QSC possono
intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma,
anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire
al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una
priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti
del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di
investimento. Gli strumenti finanziari possono essere associati
a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal
caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di
finanziamento. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate
concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione
del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di
interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e strumenti finanziari, norme
specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che
precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari. 2. I destinatari finali che
ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di
sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento
finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere
registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento. 3. I contributi in natura non
sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione
per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a
sostenere lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il
terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni
o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 59. Articolo 33
Attuazione degli strumenti
finanziari 1. In applicazione dell'articolo
32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore
dei seguenti strumenti finanziari: (a)
gli strumenti finanziari istituiti a livello
dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione; (b)
gli strumenti finanziari istituiti a livello
nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità
di gestione o sotto la sua responsabilità. 2. Il titolo [VIII] del
regolamento finanziario si applica agli strumenti finanziari di cui al
paragrafo 1, lettera a). I contributi dei Fondi del QSC destinati a detti
strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su
conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi Fondi
del QSC, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il
programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi. 3. Per gli strumenti finanziari
di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un
contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari: (a)
strumenti finanziari che soddisfano i termini e le
condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione
adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143,
paragrafo 3; (b)
strumenti finanziari già esistenti o nuovi
specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista e che rispettano
le disposizioni applicabili dell'Unione e nazionale. La Commissione adotta atti delegati ai sensi
dell'articolo 142 che stabiliscono le norme specifiche relative a particolari
tipologie di strumenti finanziari di cui alla lettera b), e agli eventuali
prodotti ottenuti tramite tali strumenti. 4. Quando sostiene gli strumenti
finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può: (a)
investire nel capitale di entità giuridiche nuove o
già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del QSC, incaricate
dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei
rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno
per tali investimenti si limita all'importo necessario per attuare nuovi
strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o (b)
affidare compiti di esecuzione: i) alla Banca europea per gli
investimenti; ii) a istituzioni finanziarie
internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a
istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi
di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, selezionate
conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale; iii) a un organismo di diritto pubblico o
privato selezionato conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e
nazionale; (c)
assumere direttamente compiti di esecuzione, in
caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono le norme in materia di
accordi di finanziamento, il ruolo e la responsabilità delle entità alle quali
sono affidati compiti di esecuzione, nonché i costi e le spese di gestione. 5. Le entità di cui al paragrafo
4, lettera b), punti i) e ii), quando attuano strumenti finanziari mediante
fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari
finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di
garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui
[all'articolo 57 e all'articolo 131, paragrafi 1, 1bis e 3], del regolamento
finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure
aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare
conflitti di interessi. 6. Le entità di cui al paragrafo
4, lettera b), alle quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire
conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione. Le
attività detenute su tali conti fiduciari sono gestite secondo il principio
della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e
dispongono di adeguata liquidità. 7. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono
norme dettagliate riguardanti gli obblighi specifici connessi al trasferimento
e alla gestione delle attività gestite dalle entità alle quali sono affidati
compiti di esecuzione, nonché la conversione delle attività dall'euro alle
monete nazionali. Articolo 34
Attuazione di particolari
tipologie di strumenti finanziari 1. Gli organismi accreditati
conformemente all'articolo 64 non effettuano verifiche in loco degli interventi
che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33,
paragrafo 1, lettera a). Tali organismi ricevono rapporti di controllo
periodici dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti
finanziari. 2. Gli organismi responsabili
dell'audit dei programmi non effettuano controlli sugli interventi che
comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo
1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali
strumenti. Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dai revisori
dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari. 3. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti le
modalità di gestione e di controllo degli strumenti finanziari attuati ai sensi
dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, paragrafo 4,
lettera b), punti i), ii) e iii). Articolo 35
Richieste di pagamento
comprendenti le spese per gli strumenti finanziari 1. Per quanto riguarda gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), la
richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo
del sostegno erogato allo strumento finanziario. 2. Per quanto riguarda gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva
ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica
separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di
erogare allo strumento finanziario per gli investimenti da effettuare nei
destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due
anni, compresi i costi e le spese di gestione. 3. L'importo calcolato
conformemente al paragrafo 2 è corretto nelle richieste di pagamento successive
per tenere conto della differenza tra l'importo del sostegno precedentemente
erogato allo strumento finanziario in questione e gli importi effettivamente
investiti nei destinatari finali, più i costi e le spese di gestione sostenuti.
Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento. 4. Per quanto riguarda gli
strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati
ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), la richiesta di pagamento
comprende l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di
gestione per gli investimenti nei destinatari finali. Tali importi sono
indicati separatamente nella richiesta di pagamento. 5. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 142, le
norme specifiche relative ai pagamenti e alla revoca dei pagamenti a favore
degli strumenti finanziari e alle eventuali conseguenze per quanto riguarda le
richieste di pagamento. Articolo 36
Spesa ammissibile alla
chiusura 1. Alla chiusura di un
programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde
all'importo complessivo effettivamente pagato o, nel caso di fondi di garanzia,
impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità di cui
all'articolo 55, paragrafo 2, comprendente: (a)
i pagamenti ai destinatari finali; (b)
le risorse impegnate per contratti di garanzia, in
essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di
garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei
rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o
altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali; (c)
gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di
commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore
ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55,
paragrafo 2, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in
un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo
dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ma
riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei
destinatari finali entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55,
paragrafo 2; (d)
il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il
pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario. 2. In caso di strumenti azionari
e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per
un periodo non superiore ai cinque anni successivi al periodo di ammissibilità
di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei
destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, possono essere
considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto
specificamente a tale scopo. 3. La spesa ammissibile
calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare: i) dell'importo complessivo del sostegno
dei Fondi del QSC erogato allo strumento finanziario; e ii) del corrispondente cofinanziamento
nazionale. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 relativi
all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli
abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia. Articolo 37
Interessi e altre plusvalenze
generate dal sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari 1. Il sostegno dei Fondi del QSC
erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti produttivi di interessi
presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri o investiti a titolo
temporaneo secondo il principio della sana gestione finanziaria. 2. Gli interessi e le altre
plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti
finanziari sono utilizzati per le stesse finalità del sostegno iniziale fornito
dai Fondi del QSC nell'ambito dello stesso strumento finanziario. 3. L'autorità di gestione
provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione
degli interessi e delle altre plusvalenze. Articolo 38
Reimpiego delle risorse
imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC fino alla chiusura del
programma 1. Le risorse in conto capitale
rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello
sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, che sono
imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC, sono reimpiegate per
ulteriori investimenti mediante lo stesso strumento finanziario o altri
strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei
programmi. 2. Le plusvalenze e altri
rendimenti, tra cui interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di
capitale o altri introiti generati dagli investimenti, imputabili al sostegno
dei Fondi del QSC allo strumento finanziario, sono utilizzati per le seguenti
finalità, ove applicabile, a concorrenza dell'importo necessario: (a)
rimborso dei costi di gestione sostenuti e
pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario; (b)
rimunerazione preferenziale degli investitori
operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che
forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei Fondi del QSC allo
strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali; (c)
ulteriori investimenti attraverso lo stesso
strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità
del programma o dei programmi. 3. L'autorità di gestione
provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse
e delle plusvalenze di cui ai paragrafi 1 e 2. Articolo 39
Uso delle risorse ancora
disponibili dopo la chiusura del programma Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti
imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano
utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno
dieci anni dopo la chiusura del programma. Articolo 40
Relazione sull'attuazione
degli strumenti finanziari 1. L'autorità di gestione
trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che
comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale
di esecuzione. 2. La relazione di cui al paragrafo
1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti: (a)
l'identificazione del programma e della priorità
nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC; (b)
una descrizione dello strumento finanziario e delle
modalità di attuazione; (c)
l'identificazione degli organismi ai quali sono
affidati compiti di esecuzione; (d)
l'importo complessivo del sostegno per programma e
priorità o misura destinato allo strumento finanziario compreso nelle richieste
di pagamento presentate alla Commissione; (e)
l'importo complessivo del sostegno erogato o
impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei
destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste
di pagamento presentate alla Commissione; (f)
le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi
allo stesso; (g)
l'effetto moltiplicatore degli investimenti
effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle
partecipazioni; (h)
il contributo dello strumento finanziario alla
realizzazione degli indicatori del programma e della priorità interessati. 3. La Commissione adotta,
mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 143, paragrafo 3, le condizioni uniformi riguardanti la
sorveglianza e la trasmissione alla Commissione delle relative informazioni,
anche per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera
a).
TITOLO V
SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE CAPO I
Sorveglianza Sezione I
Sorveglianza dei programmi Articolo 41
Comitato di sorveglianza 1. Entro tre mesi dalla data di
notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo
Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di
gestione, per vigilare sull'attuazione del programma. Uno Stato membro può istituire un unico comitato
di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. 2. Ciascun comitato di
sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno. Articolo 42
Composizione del comitato di
sorveglianza 1. Il comitato di sorveglianza è
composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi
intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di
sorveglianza ha diritto di voto. Il comitato di sorveglianza dei programmi
nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"
comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al
programma. 2. La Commissione partecipa ai
lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo. 3. Ove fornisca un contributo ad
un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a
titolo consultivo. 4. Il comitato di sorveglianza è
presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione. Articolo 43
Funzioni del comitato di
sorveglianza 1. Il comitato di sorveglianza
si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e
i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito,
tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del
programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i
progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali
definite nel quadro di riferimento dei risultati. 2. Il comitato di sorveglianza
esamina in dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati del
programma. 3. Il comitato di sorveglianza è
consultato ed emette un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte
dall'autorità di gestione. 4. Il comitato di sorveglianza
può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione
del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito
delle stesse. Articolo 44
Rapporti di esecuzione 1. A partire dal 2016 fino al
2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale
sull'esecuzione del programma nel precedente esercizio finanziario. Lo Stato membro presenta un rapporto finale
sull'esecuzione del programma entro il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e
il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il
FEAMP. 2. I rapporti annuali di
esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue
priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici
per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti
negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel
quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori
di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi
selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle
condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma,
nonché le misure correttive adottate. 3. Il rapporto annuale di
esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al
paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del
programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti
negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta
altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli
articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli
obiettivi relativi al cambiamento climatico. 4. Il rapporto annuale di
esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi
del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3,
comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli
obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 5. I rapporti annuali di
esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono
tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche
di ciascun Fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che il
rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi
dalla ricezione dello stesso, tale rapporto si considera ricevibile. 6. La Commissione esamina il
rapporto annuale di esecuzione e informa lo Stato membro in merito alle sue
osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione dello stesso e in merito al
rapporto finale entro cinque mesi dalla data di ricezione dello stesso. Ove la
Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, i rapporti
s'intendono accettati. 7. La Commissione può formulare
raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione
del programma. In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro
tre mesi in merito alle misure correttive adottate. 8. È prevista la pubblicazione
di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di
esecuzione. Articolo 45
Riunione annuale di riesame 1. Ogni anno a partire dal 2016
e fino al 2022 compreso, viene organizzata una riunione annuale di riesame tra
la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di
ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle
osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso. 2. La riunione annuale di
riesame può riguardare più di un programma. Nel 2017 e nel 2019 copre tutti i
programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle
relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro
conformemente all'articolo 46. 3. Lo Stato membro e la
Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame
relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019. 4. La riunione annuale di
riesame è presieduta dalla Commissione. 5. Lo Stato membro assicura che
venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione
in seguito all'incontro. Sezione II
Progresso strategico Articolo 46
Rapporto sullo stato dei
lavori 1. Entro il 30 giugno 2017 e il
30 giugno 2019 lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo
stato dei lavori concernente l'esecuzione del contratto di partenariato
rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018. 2. Il rapporto sullo stato dei
lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue: (a)
cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato
membro dall'adozione del contratto di partenariato; (b)
progressi nella realizzazione della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in
particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma
nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli
obiettivi relativi al cambiamento climatico; (c)
effettiva attuazione, secondo il calendario
stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ante non soddisfatte
alla data di adozione del contratto di partenariato; (d)
attuazione di meccanismi per garantire il
coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento
dell'Unione e nazionali e con la BEI; (e)
progressi nella realizzazione degli ambiti
prioritari stabiliti per la cooperazione; (f)
azioni intraprese per rafforzare la capacità delle
autorità degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari di amministrare e
utilizzare i Fondi del QSC; (g)
azioni, con i relativi obiettivi, pianificate nei
programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari; (h)
ruolo dei partner di cui all'articolo 5
nell'esecuzione del contratto di partenariato. 3. Qualora, entro tre mesi dalla
data di presentazione del rapporto sullo stato dei lavori, la Commissione
stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, può
chiedere informazioni aggiuntive allo Stato membro, il quale è tenuto a fornire
alla Commissione le informazioni richieste entro tre mesi e, se del caso, a
rivedere di conseguenza il rapporto sullo stato dei lavori. 4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione
prepara un rapporto strategico che sintetizza le relazioni sullo stato di
attuazione degli Stati membri, da presentare al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. 5. Nel 2018 e nel 2020 la
Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da
presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il
rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti
nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.
CAPO II
Valutazione Articolo 47
Disposizioni generali 1. Le valutazioni sono
effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei
programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei
programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del
QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva[26]
nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di
disoccupazione, ove appropriato. 2. Gli Stati membri forniscono
le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono
l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari,
compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli
indicatori specifici per programma. 3. Le valutazioni sono
effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili
dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come
effettuare le valutazioni. 4. Tutte le valutazioni vengono
rese pubbliche integralmente. Articolo 48
Valutazione ex-ante 1. Gli Stati membri effettuano
valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun
programma. 2. Le valutazioni ex ante sono
effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione
dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al
programma, unitamente ad una sintesi. Le norme specifiche di ciascun Fondo
possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può
essere combinata alla valutazione di un altro programma. 3. Le valutazioni ex ante
prendono in esame quanto segue: (a)
il contributo alla strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi
tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e
regionali; (b)
la coerenza interna del programma o delle attività
proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti; (c)
la coerenza dell'assegnazione delle risorse di
bilancio con gli obiettivi del programma; (d)
la coerenza degli obiettivi tematici selezionati,
delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro
strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche
per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le
raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4,
del trattato; (e)
la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del
programma proposto; (f)
in che modo i risultati attesi contribuiranno al
conseguimento degli obiettivi; (g)
se i valori obiettivo quantificati relativi agli
indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del
QSC; (h)
la motivazione della forma di sostegno proposta; (i)
l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità
amministrativa per la gestione del programma; (j)
l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del
programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle
valutazioni; (k)
l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per
il quadro di riferimento dei risultati; (l)
l'adeguatezza delle misure pianificate per
promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la
discriminazione; (m)
l'adeguatezza delle misure pianificate per
promuovere lo sviluppo sostenibile. 4. La valutazione ex ante
comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale
strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente[27]. Articolo 49
Valutazione durante il
periodo di programmazione 1. L'autorità di gestione
prepara un piano di valutazione per ciascun programma – piano che viene
presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. 2. Gli Stati membri assicurano
la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione. 3. Nel corso del periodo di
programmazione, le autorità di gestione effettuano valutazioni di ciascun
programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto,
sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di
programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito
al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni
sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla
Commissione. 4. La Commissione può effettuare
di sua iniziativa valutazioni dei programmi. Articolo 50
Valutazione ex post Le valutazioni ex post sono effettuate dalla
Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex
post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro
contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle
norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere
completate entro il 31 dicembre 2023.
TITOLO VI
ASSISTENZA TECNICA Articolo 51
Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione 1. Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono
sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e
amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del
presente regolamento. Dette misure possono comprendere, a titolo
esemplificativo ma non limitativo: (a)
assistenza per la preparazione e la valutazione di
progetti, anche con la BEI; (b)
sostegno al rafforzamento istituzionale e allo
sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei Fondi del QSC; (c)
studi legati alle relazioni della Commissione sui
Fondi del QSC e al rapporto sulla coesione; (d)
misure connesse all'analisi, alla gestione, alla
sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei Fondi del QSC,
nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza
tecnica e amministrativa; (e)
valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e
studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro
dei Fondi del QSC, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI; (f)
azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a
sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di
sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio
di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della
comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di
comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle
attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche
alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea
nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente
regolamento; (g)
installazione, funzionamento e interconnessione di
sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo
e la valutazione; (h)
azioni intese a migliorare i metodi di valutazione
e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione; (i)
azioni relative all'audit; (j)
rafforzamento della capacità nazionale e regionale
in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità,
preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani
d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI. Articolo 52
Assistenza tecnica degli
Stati membri 1. Su iniziativa di uno Stato
membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione,
sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete,
risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i
Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per
i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni
mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei
beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono
interessare periodi di programmazione precedenti e successivi. 2. Le norme specifiche di
ciascun Fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere
finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun Fondo del QSC.
TITOLO VII
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI DEL QSC CAPO I
Sostegno fornito dai Fondi del QSC Articolo 53
Determinazione dei tassi di
cofinanziamento 1. La decisione della
Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento
e l'importo massimo del sostegno fornito dai Fondi del QSC conformemente alle
norme specifiche relative a ciascun Fondo. 2 Le azioni di assistenza
tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere
finanziate a un tasso del 100%. Articolo 54
Interventi generatori di
entrate 1. Le entrate nette generate al
termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono
determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi: a) applicazione di una percentuale di
entrate forfettaria per il tipo di intervento interessato; b) calcolo del valore corrente dell'entrata
netta dell'intervento, tenendo conto dell'applicazione del principio "chi
inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla
prosperità relativa dello Stato membro interessato. La spesa ammissibile dell'intervento da
cofinanziare non supera il valore corrente del costo d'investimento
dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato
in base a uno dei metodi di cui sopra. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione
della percentuale forfettaria di alla lettera a) che precede. La Commissione adotta la metodologia di cui alla
lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di
cui all'articolo 143, paragrafo 3. 2. Qualora sia obiettivamente
impossibile valutare le entrate in anticipo secondo i metodi indicati al
paragrafo 1, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al
completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente,
sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. 3. I paragrafi 1 e 2 si
applicano solo agli interventi il cui costo complessivo supera 1 milione
di EUR. 4. Il presente articolo non si
applica al FSE. 5. I paragrafi 1 e 2 non si
applicano a interventi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato o a misure
di sostegno fornito a o da strumenti finanziari.
CAPO II
Ammissibilità delle spese e stabilità Articolo 55
Ammissibilità 1. L'ammissibilità delle spese è
determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste
nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla
base degli stessi. 2. Le spese sono ammissibili a
una partecipazione dei Fondi del QSC se sono state sostenute e pagate da un
beneficiario tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il
1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022. Inoltre le spese sono
ammissibili per una partecipazione del FEASR e del FEAMP solo se l'aiuto in
questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il
31 dicembre 2022. 3. Nel caso di costi rimborsati
in base a quanto disposto all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e c), le
azioni che costituiscono la base per il rimborso devono svolgersi tra il 1°
gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. 4. Non vengono selezionati per
il sostegno dei Fondi del QSC gli interventi portati materialmente a termine o
completamente attuati prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del
programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere
dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal
beneficiario. 5. Il presente articolo lascia
impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione di cui all'articolo 51. 6. Le entrate nette generate
direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si
sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono
dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento
finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti
finanziari e ai premi. 7. In caso di modifica di un
programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata
al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della
richiesta di modifica alla Commissione. Le norme specifiche del FEAMP
possono derogare al primo comma. 8. Un intervento può ricevere
sostegno da uno o più Fondi del QSC e da altri strumenti dell'Unione, purché la
voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte
di uno dei Fondi del QSC non riceva il sostegno di un altro Fondo o strumento
dell'Unione, o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma. Articolo 56
Forme di sostegno I Fondi del QSC sono utilizzati per fornire
sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti
finanziari o una combinazione degli stessi. Nel caso
dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha
fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un
conto separato e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del
programma. Articolo 57
Forme di sovvenzioni 1. Le sovvenzioni possono
assumere una delle seguenti forme: (a)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente
sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e
ammortamenti; (b)
tabelle standard di costi unitari; (c)
somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR
di contributo pubblico; (d)
finanziamenti a tasso forfettario, calcolati
applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite. 2. Le opzioni di cui al
paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse
categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di
un intervento o per fasi successive di un intervento. 3. Laddove un intervento o un
progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite
appalti di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a).
Laddove l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte
di un intervento sia limitato a determinate categorie di costi, sono
applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1. 4. Gli importi di cui al
paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di: (a)
un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile,
basato su: i) dati statistici o altre informazioni
oggettive; o ii) dati storici verificati dei singoli
beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi; (b)
metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari,
somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione
per tipologie analoghe di interventi e beneficiari; (c)
metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari,
somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di
sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga
di intervento e beneficiario; (d)
tassi previsti dal presente regolamento o dalle
norme specifiche di ciascun Fondo. 5. Il documento che
specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo
da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il
pagamento della sovvenzione. Articolo 58 Finanziamento
a tasso forfettario dei costi indiretti in relazione alle sovvenzioni Laddove l'esecuzione di un intervento dia
origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente
in uno dei seguenti modi: (a)
un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti
ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di
un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati
interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e
beneficiario; (b)
un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti
ammissibili per il personale; (c)
un tasso forfettario applicato ai costi diretti
ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili
nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e
beneficiario. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la
definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c)
che precede. Articolo 59
Norme specifiche in materia
di ammissibilità per le sovvenzioni 1. I contributi in natura sotto
forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai
quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da
fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati
ammissibili purché lo consentano le norme in materia di ammissibilità dei Fondi
del QSC e del programma e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a)
il sostegno pubblico a favore dell'intervento che
comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili,
esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento; (b)
il valore attribuito ai contributi in natura non
supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione; (c)
il valore e la fornitura dei contributi possono
essere valutati e verificati in modo indipendente; (d)
nel caso di terreni o immobili, il valore è
certificato da un esperto qualificato indipendente o da un organismo ufficiale
debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera
b); (e)
nel caso di contributi in natura sotto forma di
prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito
tenendo conto del tempo di lavoro verificato e della remunerazione per una
prestazione di lavoro equivalente. 2. Le spese di ammortamento si
possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni: (a)
ciò è consentito dalle norme del programma in
materia di ammissibilità; (b)
l'importo della spesa è debitamente giustificato da
documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato
nella forma di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a); (c)
i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di
sostegno all'intervento; (d)
all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno
contribuito sovvenzioni pubbliche. 3. Non sono ammissibili al
contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi: (a)
interessi passivi; (b)
l'acquisto di terreni non edificati e di terreni
edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile
dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati,
può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela
dell'ambiente; (c)
imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi
IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale
sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come
definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva
2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla
fornitura di infrastrutture. Articolo 60
Ammissibilità degli
interventi a seconda dell'ubicazione 1. Gli interventi sostenuti dai
Fondi del QSC, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme
specifiche di ciascun Fondo, sono ubicati nell'area coperta dal programma
nell'ambito del quale sono sostenuti (di seguito "area del
programma"). 2. L'autorità di gestione può
accettare che un intervento si svolga al di fuori dell'area del programma ma
sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni: (a)
l'intervento è a vantaggio dell'area del programma; (b)
l'importo complessivo destinato dal programma a
interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il 10% del sostegno
del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 3% del
sostegno del FEASR a livello del programma; (c)
il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso
all'intervento o al tipo di interventi interessati; (d)
le autorità responsabili del programma nell'ambito
del quale viene finanziato l'intervento soddisfano gli obblighi posti a carico
di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o
stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento. 3. Per gli interventi
concernenti attività promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori
dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2,
lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti
l'intervento. 4. I paragrafi da 1 a 3 non si
applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea" e i paragrafi 2 e 3 non si applicano agli interventi
sostenuti dal FSE. Articolo 61
Stabilità degli interventi 1. Nel caso di un intervento che
comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il
contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni
dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella
normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue: (a)
cessazione o rilocalizzazione di un'attività
produttiva; (b)
cambio di proprietà di un'infrastruttura che
procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o (c)
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli
obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di
comprometterne gli obiettivi originari. Gli importi indebitamente versati in relazione
all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro. 2. Nel caso di interventi
sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano
investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del
Fondo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un
obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in
materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la
rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette
norme. 3. I paragrafi 1 e 2 non si
applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per
i quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un
fallimento non fraudolento. 4. I
paragrafi 1 e 2 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un
sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'intervento di
investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nel quadro del
FEG (regolamento (UE) n. [/2012] che istituisce un Fondo europeo per la
globalizzazione) ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al
tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del FEG.
TITOLO VIII
GESTIONE E CONTROLLO CAPO I
Sistemi di gestione e controllo Articolo 62
Principi generali dei sistemi
di gestione e controllo I sistemi di gestione e controllo prevedono: (a)
la descrizione delle funzioni degli organismi
coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni
all'interno di ciascun organismo; (b)
l'osservanza del principio della separazione delle
funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi; (c)
procedure atte a garantire la correttezza e la
regolarità delle spese dichiarate; (d)
sistemi informatizzati per la contabilità, per la
memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli
indicatori, per la sorveglianza e la rendicontazione; (e)
sistemi di rendicontazione e sorveglianza nei casi
in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro
organismo; (f)
disposizioni per l'audit del funzionamento dei
sistemi di gestione e controllo; (g)
sistemi e procedure per garantire una pista di
controllo adeguata; (h)
la prevenzione, il rilevamento e la correzione di
irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente
versati, compresi, se del caso, gli interessi. Articolo 63
Responsabilità degli Stati
membri 1. Gli Stati membri adempiono
agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che
ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al
regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Conformemente
al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili
della gestione e del controllo dei programmi. 2. Gli Stati membri garantiscono
che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti
conformemente alle disposizioni delle norme specifiche di ciascun Fondo e
funzionino in modo efficace. 3. Gli Stati membri istituiscono
e attuano una procedura per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami
concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dai Fondi
del QSC. Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i
risultati di tale esame. 4. Tutti gli scambi ufficiali di
informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un
sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e
alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti
atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui
all'articolo 143, paragrafo 3.
CAPO II
Accreditamento degli organismi di gestione e controllo Articolo 64
Accreditamento
e coordinamento 1. A norma [dell'articolo 56,
paragrafo 3,] del regolamento finanziario, ciascun organismo responsabile della
gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC è
accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello
ministeriale. 2. L'accreditamento è
subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accreditamento
riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e
comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun
Fondo. 3. L'accreditamento si fonda sul
parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità
dell'organismo con i criteri di accreditamento. L'organismo di audit
indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard
internazionalmente riconosciuti. 4. L'autorità di accreditamento
controlla l'organismo accreditato e revoca l'accreditamento con decisione
formale se uno o più dei criteri di accreditamento non sono più soddisfatti, a
meno che l'organismo non adotti le necessarie azioni correttive entro un
periodo di prova stabilito dall'autorità di accreditamento in base alla gravità
del problema. L'autorità di accreditamento notifica immediatamente alla
Commissione il periodo di prova stabilito per un organismo accreditato ed
eventuali decisioni di revoca. 5. Lo Stato membro può designare
un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la
Commissione e fornirle informazioni, promuovere l'applicazione armonizzata
delle norme dell'Unione, elaborare una relazione di sintesi che fornisca una
panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di gestione e dei
pareri di audit e coordinare l'attuazione di azioni correttive per quanto
concerne eventuali carenze di natura comune. 6. Fatte salve le disposizioni
previste nelle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi da accreditare
ai sensi del paragrafo 1 sono: (a)
per il FESR, il FSE, e il Fondo di coesione e il FEAMP,
le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione; (b)
per il FEASR e il FEAMP,
gli organismi pagatori.
CAPO III
Poteri e responsabilità della Commissione Articolo 65
Poteri e responsabilità della
Commissione 1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili,
compresi la procedura di accreditamento, la dichiarazione di gestione annuale,
i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto
annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e
dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di
controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun
Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei
programmi. 2. Fatte salve le attività di
audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi
rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in
loco dandone adeguato preavviso. L'ambito di tali controlli di audit o
verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte
dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria
degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit possono
partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri. Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti
autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno
accesso a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su
cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai
sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla
Commissione copie di tali registri, documenti e metadati. I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano
l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a
funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I
funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in
particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone
nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle
informazioni così raccolte. 3. La Commissione può chiedere a
uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace
funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese
in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo. 4. La Commissione può chiedere a
uno Stato membro di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o
all'attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC o al funzionamento
del sistema di gestione e controllo.
TITOLO IX
GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE,
DISIMPEGNO CAPO I
Gestione finanziaria Articolo
66
Impegni di bilancio Gli impegni di bilancio dell'Unione per
ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della
Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento
ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una
volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi
di tale regolamento. Per ciascun programma, l'impegno di bilancio
relativo alla prima rata segue l'adozione del programma da parte della
Commissione. Gli impegni di bilancio relativi alle rate
successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno,
sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo ove sia applicabile
l'articolo 13 del regolamento finanziario. Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed
efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che
approva la modifica del programma. Articolo 67
Norme comuni per i pagamenti 1. I pagamenti, da parte della
Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono
effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai
fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del
Fondo in questione meno recente. 2. I pagamenti avvengono sotto
forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo
annuale, ove applicabile, e del saldo finale. 3. Per le forme di sostegno di
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi versati al
beneficiario sono considerati spese ammissibili. Articolo 68
Norme comuni per il calcolo
dei pagamenti intermedi, del pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e
del pagamento del saldo finale Le norme specifiche di ciascun Fondo
disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi,
pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e pagamento del saldo finale.
Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile
alle spese ammissibili. Articolo 69
Richieste di pagamento 1. La procedura specifica e le
informazioni da presentare per le richieste di pagamento sono stabilite nelle
norme specifiche di ciascun Fondo. 2. La richiesta di pagamento da
presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la
Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del
regolamento finanziario. Articolo 70
Cumulo del prefinanziamento e
dei pagamenti intermedi 1. Il totale cumulativo del
prefinanziamento e dei pagamenti intermedi e, ove applicabile, del saldo
annuale versati dalla Commissione non supera il 95% del contributo dei Fondi
del QSC al programma. 2. Una volta raggiunto il
massimale del 95%, gli Stati membri continuano a trasmettere alla Commissione
le richieste di pagamento. Articolo 71
Uso dell'euro Gli importi che figurano nei programmi
presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di
spesa, le richieste di pagamento, i bilanci annuali e le spese indicate nei
rapporti di esecuzione annuale e finale sono espressi in euro. Articolo 72
Pagamento del
prefinanziamento iniziale 1. A seguito della decisione che
approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di
prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento
iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Le rate sono
definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo. 2. Il prefinanziamento è
utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari
nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a
disposizione dell'organismo responsabile. Articolo 73
Liquidazione del
prefinanziamento iniziale La liquidazione contabile dell'importo versato
a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla
Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma. Articolo 74
Interruzione dei termini di
pagamento 1. I termini di pagamento di una
richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore
delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove
mesi qualora: (a)
a seguito di informazioni fornite da un organismo
di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove che facciano presumere carenze
significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo; (b)
l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche
supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese
contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con
gravi conseguenze finanziarie; (c)
non sia stato presentato uno dei documenti
richiesti ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1; Le norme specifiche del FEAMP
possono stabilire basi supplementari per l'interruzione dei pagamenti qualora
uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi a norma della politica
comune della pesca. 2. L'ordinatore delegato ha
facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte
delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli
elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo
Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione,
chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone
fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie. CAPO II
Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie Articolo 75
Presentazione di informazioni 1. Entro il 1° febbraio
dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro
presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità
[dell'articolo 56] del regolamento finanziario: (a)
i bilanci annuali certificati degli organismi
accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64; (b)
la dichiarazione di affidabilità di gestione circa
la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto
funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la
regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana
gestione finanziaria; (c)
una relazione di sintesi di tutte le attività di
audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze
sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste; (d)
un parere di audit dell'organismo di audit
indipendente designato sulla dichiarazione di affidabilità di gestione circa la
completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto
funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la
regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana
gestione finanziaria, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi le
risultanze delle attività di audit svolte in relazione al periodo contabile
oggetto del parere. 2. Su richiesta della Commissione
lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni alla Commissione. Se uno Stato
membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla
Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la sua
decisione sulla liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo
possesso. 3. Entro il [15 febbraio]
dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro
presenta alla Commissione una relazione di sintesi in conformità [dell'articolo
56, paragrafo 5,] ultimo comma, del regolamento finanziario. Articolo 76
Liquidazione dei conti 1. Entro il 30 aprile dell'anno
successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione decide,
conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, in merito alla
liquidazione dei conti dei competenti organismi accreditati ai sensi
dell'articolo 64 per ciascun programma. La decisione di liquidazione riguarda
la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali presentati e non
pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive. 2. Le procedure per la
liquidazione annuale sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Articolo 77
Rettifiche finanziarie
effettuate dalla Commissione 1. La Commissione può procedere
a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo
dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al
fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la
normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di
gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e
dalla Corte dei conti europea. 2. Una violazione della
normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica
finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni: (a)
la violazione ha o potrebbe aver influenzato la
selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno
dei Fondi del QSC; (b)
esiste il rischio che la violazione abbia o possa
avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del
bilancio dell'Unione. 3. Nel decidere l'ammontare di
una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto
della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile
dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio
dell'Unione. 4. I criteri e le procedure per
l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme
specifiche di ciascun Fondo.
Capo III
Disimpegno Articolo 78
Principi 1. Tutti i programmi sono
sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi
connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta
di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati. 2. L'impegno relativo all'ultimo
anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la
chiusura dei programmi. 3. Le norme specifiche di
ciascun Fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno
per ciascun Fondo del QSC. 4. La parte di impegni ancora
aperti viene disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno
dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme
specifiche di ciascun Fondo. Articolo 79
Eccezioni al disimpegno 1. L'importo interessato dal
disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'organismo responsabile non è
stato in grado di dichiarare alla Commissione a causa di: a) interventi sospesi in virtù di un
procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo;
o b) cause di forza maggiore che compromettono
gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. Le autorità
nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette
sull'attuazione della totalità o di una parte del programma. La riduzione può essere richiesta una volta se la
sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse
volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero
di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che
sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale. 2. Entro il 31 gennaio lo Stato
membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al
paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio
precedente. Articolo 80
Procedura 1. La Commissione informa in
tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un
rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 78. 2. Sulla base delle informazioni
di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e
l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante dalle
informazioni in suo possesso. 3. Lo Stato membro dispone di
due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere
osservazioni. 4. Entro il 30 giugno lo Stato
membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette,
per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a
una o più priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la
Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi del
QSC per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale
riduzione tra le singole priorità. 5. La Commissione modifica la
decisione che approva il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30
settembre. PARTE III
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FC TITOLO I
OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO
CAPO I
Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno Articolo 81
Missione e obiettivi 1. I Fondi contribuiscono a
sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la
coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente
all'articolo 174 del trattato. Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a
realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva. 2. A tal fine, si perseguono i
seguenti obiettivi: a) "Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il
sostegno di tutti Fondi; e b) "Cooperazione territoriale
europea", con il sostegno del FESR. Articolo 82
Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione 1. I Fondi strutturali
sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della
classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito
"livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003. 2. Le risorse per l'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono
ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2: (a)
regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è
superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27; (b)
regioni in transizione, il cui PIL pro capite è
compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27; (c)
regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è
superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27. Le tre categorie di regioni sono determinate in
base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere
di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo
2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento. 3. Il Fondo di coesione sostiene
gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in
parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il
periodo 2007-2009, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per
lo stesso periodo di riferimento. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del
Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al
90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma,
ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico. 4. Immediatamente dopo l'entrata
in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione,
mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che
soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e
degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco
è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. 5. Nel 2017 la Commissione
riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sulla scorta
dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2013-2015. Gli
Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio
pro capite dell'UE-27, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo
transitorio e specifico.
CAPO II
Quadro finanziario Articolo 83
Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale 1. Le risorse per la coesione
economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per
il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in [x] EUR ai prezzi del
2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di
cui [x] EUR rappresentano le risorse complessive assegnate al FESR, al FSE e al
FC e EUR [3 000 000 000] costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa
a favore dell'occupazione giovanile. Ai fini della programmazione e della
successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle
risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in
ragione del 2% annuo. 2. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale
delle risorse globali a titolo dei fondi per Stato membro conformemente ai
criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIbis e alla ripartizione
annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'iniziativa a
favore dell'occupazione giovanile per ogni Stato membro con l'elenco delle
regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui
all'allegato IIIter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del
presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7. 3. Lo 0,35% delle risorse
globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Articolo 84
Risorse per gli obiettivi
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e
"Cooperazione territoriale europea" 1. Le risorse destinate
all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" ammontano al 96,50% delle risorse globali (ossia, in
totale, 327 115 655 850 EUR) e sono così ripartite: (a)
il 48,25% (ossia, in totale, 163 560 715 122
EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate; (b)
il 10,76% (ossia, in totale,
36 471 144 190 EUR) è destinato alle regioni in transizione; (c)
il 16,35% (ossia, in totale,
55 419 403 116 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate; (d)
il 20,87% (ossia, in totale, 70 739 863
599 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione; (e)
lo 0,27% (ossia, in totale, 924 529 823 EUR)
è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di
cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano
i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione
dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo
2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di
riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai
Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione
per il periodo 2007-2013. 2. Per la ripartizione per Stato
membro si applicano i seguenti criteri: (a)
per le regioni meno sviluppate e le regioni in
transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità
nazionale e il tasso di disoccupazione; (b)
per le regioni più sviluppate, la popolazione
ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di
occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione; (c)
per il Fondo di coesione, la popolazione, la
prosperità nazionale e la superficie. 3. In ciascuno Stato membro
almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno
sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle
per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente
disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento
"aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della
quota di Fondi strutturali assegnata al FSE. 3bis. Le risorse destinate
all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a
[3 000 000 000] di EUR della dotazione specifica per tale
iniziativa e ad almeno [3 000 000 000] di EUR degli investimenti
mirati dell'FSE. 4. Il sostegno del Fondo di
coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo
per collegare l'Europa ammonta a 10 000 000 000 EUR. La Commissione adotta una decisione, con un atto
di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo
di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del
Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al
sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle
pertinenti linee di bilancio del meccanismo per collegare l'Europa a partire
dall'esercizio finanziario 2014. Il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito del
meccanismo per collegare l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] del
regolamento (UE) […]/2012 relativo all'istituzione del Meccanismo per collegare
l'Europa[28]
ed è destinato a favore dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale
regolamento, accordando la massima priorità possibile ai progetti che
rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione. 5. Il sostegno dei Fondi
strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli
investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di
2 500 000 000 EUR. La Commissione adotta una decisione, con un atto
di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi
strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato
membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta
di conseguenza. Gli stanziamenti annuali corrispondenti al
sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle
pertinenti linee di bilancio dello [strumento "aiuti alimentari alle
persone indigenti"] dall'esercizio finanziario 2014. 6. Il 5% delle risorse destinate
all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da
assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. 7. Lo 0,2% delle risorse del
FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" è destinato alle azioni innovative su iniziativa della
Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile. 8. Le risorse per l'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,50% delle risorse
globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il
periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 878 104 182 EUR). Articolo 85
Non trasferibilità delle
risorse 1. Gli stanziamenti complessivi
assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in
transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali
categorie di regioni. 2. 2. In deroga al
paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate
legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta
formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del
contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento
complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni. Articolo 86
Addizionalità 1. Ai fini del presente
articolo, si applicano le seguenti definizioni: (1)
"spese strutturali, pubbliche o
assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche
indicati nei programmi di stabilità e di convergenza preparati dagli Stati
membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[29] per presentare la loro
strategia di bilancio a medio termine; (2)
"capitale fisso": tutti i beni materiali
o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali
sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di
un anno; (3)
"investimenti fissi lordi"[30]: tutte le acquisizioni, al
netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti
durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei
beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di
produzione o istituzionali; (4)
"amministrazioni pubbliche": tutte le
unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e
il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi
(ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo
individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza[31]. 2. Il sostegno dei Fondi
destinato all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali pubbliche o
assimilabili di uno Stato membro. 3. Gli Stati membri mantengono,
nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o
assimilabili, almeno pari al livello di riferimento stabilito nel contratto di
partenariato. Il livello di riferimento medio annuo delle spese
strutturali, pubbliche o assimilabili, per il periodo 2014-2020, è stabilito
nel contratto di partenariato sulla base di una verifica ex ante da parte della
Commissione delle informazioni fornite nel contratto di partenariato, tenendo
conto del livello medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o
assimilabili, nel periodo 2007-2013. La Commissione e gli Stati membri tengono conto
delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o
eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese
strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso
del periodo 2007-2013. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle
dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo
2007-2013. 4. La verifica relativa
all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o
assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione" nel periodo in questione è effettuata
soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in
transizione coprono almeno il 15% della popolazione complessiva. Negli Stati membri in cui le regioni meno
sviluppate e in transizione coprono almeno il 70% della popolazione, la
verifica è effettuata a livello nazionale. Negli Stati membri in cui le regioni meno
sviluppate e in transizione coprono più del 15% e meno del 70% della
popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal
fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito
alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del
processo di verifica. 5. La verifica relativa
all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o
assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della
crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione
del contratto di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica
intermedia) e nel 2022 (verifica ex post). Le norme dettagliate relative alla verifica
dell'addizionalità sono definite nell'allegato IV, punto 2. 6. Qualora, nell'ambito della
verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto
il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili,
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", stabilito nel contratto di partenariato conformemente
all'allegato IV, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. Per
decidere se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica
se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura
significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento
fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate
relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV,
punto 3. 7. I paragrafi da 1 a 6 non si
applicano ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea". TITOLO II
PROGRAMMAZIONE CAPO I
Disposizioni generali sui Fondi Article 87
Contenuto e adozione dei
programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione" 1. Un programma operativo è
costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per
una categoria di regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un
obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale
obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Per il
FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi
obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di
promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente
giustificate. 2. Un programma operativo
stabilisce: (a)
una strategia per il contributo del programma
operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile
e inclusiva, comprendente: i) l'individuazione delle esigenze per
rispondere alle sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese a
norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del Consiglio
adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, e per tenere in
considerazione gli orientamenti integrati e le specificità nazionali e
regionali; ii) una motivazione della scelta degli
obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità di investimento, con
riguardo al contratto di partenariato e ai risultati della valutazione ex ante; (b)
per ciascun asse prioritario: i) le priorità di investimento e gli
obiettivi specifici corrispondenti; ii) gli indicatori di realizzazione e di
risultato comuni e specifici con, se del caso, un valore di riferimento e un
valore obiettivo quantificato, conformemente alle norme specifiche di ciascun
Fondo; iii) una descrizione delle azioni da
sostenere, compresa l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei
territori specifici interessati e, se del caso, dei tipi di beneficiari e il
previsto impiego di strumenti finanziari; iv) le categorie d'intervento corrispondenti
basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una
ripartizione indicativa delle risorse programmate; (c)
il contributo all'approccio integrato allo sviluppo
territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi: i) i meccanismi volti a garantire il
coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di
finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI; ii) se del caso, un approccio integrato e
pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di
pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, in particolare
le disposizioni di attuazione per gli articoli 28 e 29; iii) l'elenco delle città nelle quali
verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la
dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni,
comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo
7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e la dotazione annuale
indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate; iv) l'individuazione delle zone in cui
saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo; v) le modalità delle azioni interregionali
e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro; vi) se del caso, il contributo degli
interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai
bacini marittimi; (d)
il contributo all'approccio integrato definito nel
contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone
geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più
alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le
comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa; (e)
le modalità per garantire l'esecuzione efficace dei
Fondi, tra cui: i) un quadro di riferimento dei risultati
conformemente all'articolo 19, paragrafo 1; ii) per ogni condizionalità ex ante,
stabilita in conformità dell'allegato V, non soddisfatta alla data di
presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una
descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e
il relativo calendario di attuazione; iii) le azioni adottate per associare i
partner alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle
attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo; (f)
le modalità per garantire l'esecuzione efficiente
dei Fondi, tra cui: i) il previsto impiego dell'assistenza
tecnica, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa
delle autorità e dei beneficiari, con le pertinenti informazioni di cui al
paragrafo 2, lettera b), per l'asse prioritario interessato; ii) una valutazione degli oneri
amministrativi a carico dei beneficiari e le azioni previste per ridurli,
corredata di obiettivi; iii) un elenco dei grandi progetti per i
quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è
anteriore al 1° gennaio 2018; (g)
un piano di finanziamento contenente due tabelle: i) una tabella che specifica, per ciascun
anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione
finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo; ii) una tabella che specifica, per l'intero
periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse
prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei
Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento
nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella
fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente
privata. Essa indica inoltre, a
titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI; (h)
le disposizioni di attuazione del programma
operativo, comprese: i) l'identificazione dell'organismo di
accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se
applicabile, e dell'autorità di audit; ii) l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i
pagamenti. 3. Ciascun programma operativo,
tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma
operativo specifico, comprende: i) una descrizione delle azioni specifiche
per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso
efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la
gestione dei rischi nella scelta degli interventi; ii) una descrizione delle azioni specifiche
per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul
sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la
definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto
riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari
gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di
garantire l'accessibilità per le persone disabili; iii) una descrizione del suo contributo alla
promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per
garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma
operativo e a livello di intervento. Gli Stati membri presentano un parere degli organismi
nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta
di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in
favore della crescita e dell'occupazione". 4. Gli Stati membri elaborano il
progetto di programma operativo secondo il modello adottato dalla Commissione. La Commissione adotta tale modello mediante atti
di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva
di cui all'articolo 143, paragrafo 2. 5. La Commissione adotta una
decisione di approvazione del programma operativo mediante atti di esecuzione. Articolo 88
Intervento congiunto dei
Fondi 1. I Fondi possono intervenire
congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione". 2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un
limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un
programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al
sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità
applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona
esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa. 3. I paragrafi 1 e 2 non si
applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea". Articolo 89
Ambito
geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" Salvo quanto diversamente concordato tra la
Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono
definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2,
conformemente al sistema istituzionale specifico dello Stato membro. I programmi operativi che beneficiano del
sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale. CAPO II
Grandi progetti Articolo 90
Contenuto Nell'ambito di uno o più programmi operativi,
il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una
serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione
indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente
identificate e il cui costo complessivo supera i 50 000 000 EUR (di
seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono
considerati grandi progetti. Articolo 91
Informazioni da presentare
alla Commissione 1. In merito ai grandi progetti,
lo Stato membro o l'autorità di gestione, non appena completati i lavori
preparatori, presenta alla Commissione le informazioni seguenti: (a)
informazioni sull'organismo responsabile
dell'attuazione del grande progetto e sulle sue funzioni; (b)
informazioni sull'investimento e sua descrizione e
ubicazione; (c)
il costo complessivo e il costo ammissibile
complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54; (d)
informazioni sugli studi di fattibilità effettuati,
compresa l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della
qualità; (e)
un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi
economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi; (f)
un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto
delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai
medesimi e della resilienza alle catastrofi; (g)
la compatibilità con gli altri assi prioritari del
programma o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al
conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari; (h)
il piano di finanziamento con l'indicazione delle
risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi,
della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori
fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi
individuati; (i)
il calendario di attuazione del grande progetto e,
qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di
programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante
il periodo di programmazione 2014-2020. La Commissione fornisce orientamenti indicativi in
materia di metodologia da seguire per effettuare l'analisi dei costi-benefici
di cui alla lettera e), conformemente alla procedura consultiva di cui
all'articolo 143, paragrafo 2. Il formato delle informazioni da presentare sui
grandi progetti è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante
atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla
procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2. 2. I grandi progetti presentati
alla Commissione per l'approvazione figurano nell'elenco di grandi progetti di
un programma operativo. L'elenco è riesaminato dallo Stato membro o
dall'autorità di gestione due anni dopo l'adozione del programma operativo e,
su richiesta dello Stato membro, può essere modificato conformemente alla
procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per inserire
grandi progetti la cui data di completamento è prevista entro la fine del 2022. Articolo 92
Decisione relativa a un
grande progetto 1. La Commissione valuta il
grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine
di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato. 2. Entro tre mesi dalla data di
presentazione delle informazioni, la Commissione adotta, mediante atto di
esecuzione, una decisione che approva un grande progetto ai sensi dell'articolo
91. Tale decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso
di cofinanziamento dell'asse prioritario, gli indicatori fisici e finanziari
per la verifica dei progressi e il contributo atteso del grande progetto al
conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati. La
decisione di approvazione è subordinata alla conclusione del primo contratto
d'opera entro due anni dalla data della decisione. 3. Se rifiuta di autorizzare il
sostegno dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi
allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2. 4. La spesa relativa ai grandi
progetti non è inclusa nelle domande di pagamento prima dell'adozione di una
decisione di approvazione da parte della Commissione.
CAPO III
Piano d'azione comune Articolo 93
Campo di applicazione 1. Un piano d'azione comune è un
intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati
che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura
di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario,
nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di
un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione,
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi
operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I
risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il
beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non
sono considerati grandi progetti. 2. Il sostegno pubblico
destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno
10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma
operativo o ai programmi operativi, se inferiore. Il primo comma non si applica all'iniziativa per
l'occupazione giovanile. Articolo 94
Preparazione dei piani
d'azione comuni 1. Lo Stato membro, l'autorità
di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare
una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei
programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutti
gli elementi di cui all'articolo 95. 2. Un piano d'azione comune
copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre
2022. Le realizzazioni e i risultati del piano d'azione comune danno luogo a
rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione
del piano d'azione comune e prima della fine del periodo di attuazione
stabilito. Articolo 95
Contenuto dei piani d'azione
comuni Il piano d'azione comune contiene: (1)
un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di
sviluppo che giustificano il piano d'azione comune, tenendo conto degli
obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle raccomandazioni
specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche
degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e
delle raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle
politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del
trattato; (2)
il quadro di riferimento che descrive il nesso fra
gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, le tappe
fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, nonché i
progetti o i tipi di progetti previsti; (3)
gli indicatori comuni e specifici usati per la
verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse
prioritario; (4)
informazioni sulla copertura geografica e sui
gruppi bersaglio del piano d'azione comune; (5)
il periodo di esecuzione previsto per il piano
d'azione comune; (6)
un'analisi degli effetti del piano d'azione comune
sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle
discriminazioni; (7)
un'analisi degli effetti del piano d'azione comune
sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso; (8)
le disposizioni di esecuzione del piano d'azione
comune, comprendenti: (a)
la designazione del beneficiario responsabile
dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua
competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione
amministrativa e finanziaria; (b)
le modalità di conduzione del piano d'azione
comune, conformemente all'articolo 97; (c)
le modalità di sorveglianza e valutazione del piano
d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la
raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento delle tappe
fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati; (d)
le disposizioni in materia di comunicazione e
diffusione delle informazioni sul piano d'azione comune e sui Fondi; (9)
le disposizioni finanziarie del piano d'azione
comune, tra cui: (a)
i costi da sostenere per conseguire le tappe
fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al
punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo
14 del regolamento FSE; (b)
un calendario indicativo dei pagamenti al
beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi; (c)
il piano di finanziamento per ciascun programma
operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il
sostegno pubblico. Il formato del piano d'azione comune è
definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di
esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di
cui all'articolo 143, paragrafo 2. Articolo 96
Decisione relativa al piano
d'azione comune 1. La Commissione valuta il
piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 95, al
fine di stabilire se il sostegno a titolo dei Fondi sia giustificato. Se, entro tre mesi dalla presentazione di una
proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di
valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato
membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste
e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza. 2. A condizione che le eventuali
osservazioni siano state adeguatamente recepite, la Commissione adotta una
decisione di approvazione del piano d'azione comune entro sei mesi dalla sua
presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei
programmi operativi interessati. 3. La decisione di cui al
paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune,
le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati,
i costi per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di
realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma
operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il
contributo pubblico, il periodo di esecuzione e, se pertinente, la copertura
geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune. 4. Se rifiuta di autorizzare il
sostegno dei Fondi al piano d'azione comune, la Commissione ne comunica i
motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2. Articolo 97
Comitato direttivo e modifica
del piano d'azione comune 1. Lo Stato membro o l'autorità
di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso
dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi. Il comitato direttivo si
riunisce almeno due volte l'anno. La sua composizione è stabilita dallo Stato membro
in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di
partenariato. La Commissione può partecipare ai lavori del
comitato direttivo a titolo consultivo. 2. Il comitato direttivo svolge
le seguenti attività: (a)
verifica i progressi verso il conseguimento delle
tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione
comune; (b)
esamina e approva eventuali proposte di modifica
del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono
sulla sua esecuzione efficace. 3. Le richieste di modifica dei
piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate.
La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo
conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può
formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le
informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione
sulla richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da
parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa
formulate siano state adeguatamente recepite. Salvo diversa indicazione, la
modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione. Articolo 98 Gestione
finanziaria e controllo del piano d'azione comune 1. I pagamenti al beneficiario di
un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di
costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui
all'articolo 57, paragrafo 1, lettera c). 2. La gestione finanziaria, il
controllo e l'audit del piano d'azione comune mirano esclusivamente a
verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione
di approvazione del piano d'azione comune. 3. Il beneficiario e gli
organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le
rispettive pratiche contabili ai costi degli interventi di esecuzione. Tali
pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono
soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.
CAPO IV Sviluppo territoriale Articolo 99
Investimenti territoriali
integrati 1. Qualora una strategia di
sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita
all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio
integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o
più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento
territoriale integrato (di seguito "ITI"). 2. I programmi operativi
interessati individuano gli ITI previsti e stabiliscono la dotazione
finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario destinata a ciascun ITI. 3. Lo Stato membro o l'autorità
di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali,
organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare
la gestione e l'attuazione di un ITI. 4. Lo Stato membro o le autorità
di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del
programma operativo preveda l'individuazione degli interventi e delle
realizzazioni di un asse prioritario che contribuiscono a un ITI.
TITOLO III
SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CAPO I
Sorveglianza e valutazione Articolo 100
Funzioni del comitato di
sorveglianza 1. Il comitato di sorveglianza
esamina in particolare: (a)
gli aspetti che incidono sui risultati del
programma operativo; (b)
i progressi nell'attuazione del piano di
valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni; (c)
l'attuazione della strategia di comunicazione; (d)
l'esecuzione dei grandi progetti; (e)
l'attuazione dei piani d'azione comuni; (f)
le azioni intese a promuovere la parità tra uomini
e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa
l'accessibilità per i disabili; (g)
le azioni intese a promuovere lo sviluppo
sostenibile; (h)
le azioni del programma operativo relative
all'adempimento di condizionalità ante; (i)
gli strumenti finanziari. 2. Il comitato di sorveglianza
esamina e approva: (a)
la metodologia e i criteri di selezione degli
interventi; (b)
i rapporti annuali e finali di esecuzione; (c)
il piano di valutazione del programma operativo ed
eventuali modifiche dello stesso; (d)
la strategia di comunicazione per il programma
operativo ed eventuali modifiche della stessa; (e)
eventuali proposte di modifiche al programma
operativo presentate dall'autorità di gestione. Articolo 101
Rapporti di esecuzione per
l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" 1. Entro il 30 aprile 2016 ed
entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato
membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente
all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli
esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di
ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013. 2. I rapporti annuali di esecuzione
contengono informazioni su quanto segue: (a)
esecuzione del programma operativo conformemente
all'articolo 44, paragrafo 2; (b)
progressi nella preparazione e attuazione di grandi
progetti e piani d'azione comuni. 3. I rapporti annuali di
esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni
previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le
informazioni di cui al paragrafo 2, nonché: (a)
i progressi nell'attuazione dell'approccio
integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano
sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma
operativo; (b)
i progressi nell'attuazione delle azioni intese a
rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di
amministrare e utilizzare i Fondi; (c)
i progressi nell'attuazione di eventuali azioni
interregionali e transnazionali; (d)
i progressi nell'attuazione del piano di
valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni; (e)
le azioni specifiche intraprese per promuovere
l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, ivi compresa
l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire
l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli
interventi; (f)
le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo
sostenibile a norma dell'articolo 8; (g)
i risultati delle misure di informazione e
pubblicità dei Fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione; (h)
i progressi nell'attuazione delle azioni in materia
di innovazione sociale, se del caso; (i)
i progressi nell'esecuzione di misure intese a
rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla
povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di
esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese,
se del caso, le risorse finanziarie utilizzate; (j)
il coinvolgimento dei partner nelle fasi di
attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo. 4. I rapporti annuali e finali
di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla
Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente
alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2. Articolo 102
Trasmissione di dati
finanziari 1. Entro il 31 gennaio, il 30
aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione trasmette per via
elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a
ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario: (a)
il costo totale e la spesa pubblica ammissibile
degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno; (b)
il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di
contratti o altri impegni legali stipulati dai beneficiari nell'esecuzione
degli interventi selezionati per il sostegno; (c)
la spesa totale ammissibile dichiarata dai
beneficiari all'autorità di gestione. 2. Inoltre la trasmissione del
31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento.
Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei
dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2. 3. Le trasmissioni da effettuare
entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione
dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di
pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo. 4. La data limite per i dati
presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello
della presentazione. Articolo 103
Relazione
sulla coesione La relazione della Commissione di cui
all'articolo 175 del trattato comprende: (a)
un bilancio dei progressi compiuti in materia di
coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione
socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità
dell'Unione; (b)
un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli
altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali
sui progressi compiuti. Articolo 104
Valutazione
1. L'autorità di gestione
prepara un piano di valutazione per ciascun programma operativo. Il piano di
valutazione viene presentato alla prima riunione del comitato di sorveglianza.
Laddove un unico comitato di sorveglianza sia competente per più di un
programma operativo, il piano di valutazione può riguardare tutti i programmi
operativi interessati. 2. Entro il 31 dicembre 2020, le
autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un
rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il
periodo di programmazione, ivi compresa una valutazione delle realizzazioni e
dei risultati principali ottenuti dal programma. 3. La Commissione effettua
valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le
autorità di gestione.
CAPO II
Informazione e comunicazione Articolo 105
Informazione e pubblicità 1. Gli Stati membri e le
autorità di gestione sono responsabili di quanto segue: (a)
garantire la creazione di un sito web unico o di un
portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di
uno Stato membro e sull'accesso agli stessi; (b)
informare i potenziali beneficiari in merito alle
opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi; (c)
pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il
ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni
di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di
partenariato, dei programmi operativi e degli interventi. 2. Al fine di garantire la
trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri
mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per
Fondo, in formato CSV o XML, accessibile tramite il sito web unico o il portale
web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi
dello Stato membro interessato. L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno
ogni tre mesi. Le informazioni minime da indicare nell'elenco
degli interventi sono specificate nell'allegato VI. 3. Norme dettagliate concernenti
le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di
informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato VI. 4. Le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le
istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard sono
adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della
procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. Articolo 106
Strategia di comunicazione 1. L'autorità di gestione
elabora una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È
possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi
operativi. La strategia di comunicazione comprende gli
elementi indicati nell'allegato VI e aggiornamenti
annuali comprendenti i dettagli delle attività di informazione e pubblicità
programmate. 2. La strategia di comunicazione
è discussa e approvata dalla prima riunione del comitato di sorveglianza
successiva all'adozione del programma operativo. L'eventuale revisione della strategia di
comunicazione è discussa e approvata dal comitato di sorveglianza. 3. L'autorità di gestione
informa il comitato di sorveglianza di ciascun programma operativo almeno una
volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di
comunicazione e alla sua valutazione dei risultati. Articolo 107
Funzionari incaricati
dell'informazione e della comunicazione e relative reti 1. Ogni Stato membro designa un
funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le
azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più Fondi e ne
informa la Commissione. 2. Il funzionario incaricato
dell'informazione e della comunicazione coordina e presiede le riunioni di una
rete nazionale di comunicatori sui Fondi, e i suoi compiti comprendono i
programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, la creazione e il
mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato VI
e l'obbligo di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese
a livello nazionale. 3. Ciascuna autorità di gestione
nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a
livello del programma operativo e ne informa la Commissione. 4. La Commissione istituisce
reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati
membri e dalle autorità di gestione, al fine di garantire lo scambio sui
risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di
esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo
scambio di buone pratiche.
TITOLO IV
ASSISTENZA TECNICA Articolo 108
Assistenza tecnica su
iniziativa della Commissione I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica
fino a un massimo dello 0,35% della loro dotazione annua. Articolo 109
Assistenza tecnica degli
Stati membri 1. Ogni Fondo può finanziare
interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi.
L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4%
dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito
di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione". 2. L'assistenza tecnica assume
la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo
o di un programma operativo specifico. 3. L'importo assegnato
all'assistenza tecnica da un Fondo non supera il 10% della dotazione
complessiva destinata da tale Fondo ai programmi operativi in uno Stato membro
nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti
in favore della crescita e dell'occupazione".
TITOLO V
SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI Articolo 110
Determinazione dei tassi di
cofinanziamento 1. La decisione della
Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento
e l'importo massimo del sostegno dei Fondi per ciascun asse prioritario. 2 Per ciascun asse prioritario,
la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento
si applica: a) alla spesa totale ammissibile, comprese
la spesa pubblica e privata; o b) alla spesa pubblica ammissibile. 3. Il tasso di cofinanziamento a
livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
non può superare: (a)
l'85% per il fondo di coesione; (b)
l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati
membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata
inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni
ultraperiferiche; (c)
l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati
membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime
transitorio del Fondo di coesione alla data del 1º gennaio 2014; (d)
il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri
diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL
pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della
UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL
della UE-27; (e)
il 60% per le regioni in transizione diverse da
quelle di cui alla lettera d); (f)
il 50% per le regioni più sviluppate diverse da
quelle di cui alla lettera d). Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun
asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo
"Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%. 4. Il tasso di cofinanziamento
della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1,
lettera e), non può superare il 50%. Lo stesso tasso di cofinanziamento si applica alla
dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del
regolamento (UE) n. […]/2012 [regolamento CTE]. 5. Il tasso massimo di
cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è
aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato
interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo
locale di tipo partecipativo. 6. La partecipazione dei Fondi
per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile. 7. Nell'ambito di un programma
operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di
cofinanziamento fino al 100% per sostenere gli interventi realizzati attraverso
strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o
indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilita a tal fine una priorità
separata, il sostegno previsto nel quadro di tale asse non può essere attuato
con altri mezzi. Articolo 111
Modulazione dei tassi di
cofinanziamento Il tasso di
cofinanziamento dei Fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato
per tenere conto di quanto segue: (1)
importanza dell'asse prioritario ai fini della
realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare; (2)
tutela e miglioramento dell'ambiente, in
particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio
di azione preventiva e del principio "chi inquina paga"; (3)
tasso di mobilitazione di risorse private; (4)
copertura di zone caratterizzate da svantaggi
naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue: (a)
Stati membri insulari ammissibili al Fondo di
coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di
uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la
terraferma; (b)
zone di montagna, quali definite dalla legislazione
nazionale dello Stato membro; (c)
zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e
bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica.
PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP TITOLO IVI
GESTIONE E CONTROLLO CAPO I
Sistemi di gestione e controllo Articolo 112
Responsabilità degli Stati
membri 1. Gli Stati membri garantiscono
che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti
conformemente agli articoli 62 e 63. 2. Gli Stati membri prevengono,
individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente
versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica
alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti
amministrativi e giudiziari. Quando un importo indebitamente versato a un
beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato
membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio
generale dell'Unione europea. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme dettagliate
concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo.
3. Gli Stati membri garantiscono
che entro il 31 dicembre 2014 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari
e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi possano essere effettuati esclusivamente mediante sistemi di scambio
elettronico di dati. I sistemi agevolano l'interoperabilità con i
framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere
una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma. La Commissione adotta, mediante atti di
esecuzione, norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al
presente paragrafo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla
procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. Il primo, il secondo e il terzo
comma non si applicano al FEAMP.
CAPO II
Autorità di gestione e controllo Articolo 113
Designazione delle autorità 1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità
pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità
di gestione. La stessa autorità o lo
stesso organismo pubblico possono essere designati come autorità di gestione
per più di un programma operativo. 2. Per ciascun programma
operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico
nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando
il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per
più di un programma operativo. 3. Lo Stato membro può designare
per un programma operativo un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni
di autorità di certificazione. 4. Per ciascun programma
operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico
nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente
indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La
stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma
operativo. 5. Per
l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione" e il FEAMP, purché sia rispettato il principio della
separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di
certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della
stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Tuttavia,
per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei
Fondi supera 250 000 000 EUR o,
il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere
alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di
gestione. 6. Lo Stato membro può designare
uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti
dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta
autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e
gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto. 7. Lo Stato membro o l'autorità
di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un
organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e
lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione
globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e
competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione
amministrativa e finanziaria. 8. Lo
Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni
con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra
dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione. Articolo 114
Funzioni dell'autorità di
gestione 1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma
operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria. 2. Per quanto concerne la gestione
del programma operativo, l'autorità di gestione: (a)
assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori
e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi
compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel
raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e
tappe fondamentali; (b)
elabora e presenta alla Commissione, previa
approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di
esecuzione; (c)
rende disponibili agli organismi intermedi e ai
beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro
compiti e l'attuazione degli interventi; (d)
istituisce un sistema di registrazione e
conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari
per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e
l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del
caso; (e)
garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano
raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori
siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE. 3. Per quanto concerne la
selezione degli interventi, l'autorità di gestione: (a)
elabora e, previa approvazione, applica procedure e
criteri di selezione adeguati che: i) siano non discriminatori e trasparenti; ii) tengano conto dei principi generali
esposti agli articoli 7 e 8; (b)
garantisce che l'intervento selezionato rientri
nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e in una categoria
di intervento o, nel caso del FEAMP, in una misura
individuata nella o nelle priorità nell'asse o negli assi prioritari del programma operativo; (c)
fornisce al beneficiario un documento contenente le
condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i
requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito
dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione; (d)
si accerta che il beneficiario abbia la capacità
amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite
alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento; (e)
si accerta che, ove l'intervento sia cominciato
prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di
gestione, siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per
l'intervento; (f)
garantisce che un richiedente non riceva il
sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una
procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della
rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione; (g)
stabilisce le categorie di intervento o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa
relativa a uno specifico intervento. 4. Per quanto concerne la
gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di
gestione: (a)
verifica che i prodotti e servizi cofinanziati
siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che
queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma
operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento; (b)
garantisce che i beneficiari coinvolti
nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili
effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un
intervento; (c)
istituisce misure antifrode efficaci e
proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati; (d)
stabilisce procedure per far sì che tutti i
documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di
controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62,
lettera g); (e)
prepara la dichiarazione di affidabilità di
gestione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, sulla legalità
e regolarità delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della
sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati
dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema
di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate. 5. Le verifiche ai sensi del
paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure: (a)
verifiche amministrative rispetto a ciascuna
domanda di rimborso presentata dai beneficiari; (b)
verifiche in loco degli interventi. La frequenza e la portata delle verifiche in loco
sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un intervento e al
livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati
dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo
complesso. 6. Le verifiche in loco di
singoli interventi ai sensi del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte
a campione. 7. Qualora l'autorità di
gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le
disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a),
garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni. 8. La Commissione adotta atti
delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le modalità dello
scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d). 9. La Commissione adotta atti
delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le norme
riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4,
lettera d). 10. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione di gestione di cui
al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati conformemente alla
procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2. Articolo 115
Funzioni dell'autorità di
certificazione L'autorità di certificazione di un programma
operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: (a)
elaborare e trasmettere alla Commissione le domande
di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili,
sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di
verifiche da parte dell'autorità di gestione; (b)
preparare i bilanci annuali; (c)
certificare la completezza, esattezza e veridicità
dei bilanci annuali e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme
applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad
interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri
applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e
nazionali; (d)
garantire l'esistenza di un sistema di
registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun
intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle
domande di pagamento e dei bilanci annuali, ivi compresi i dati degli importi
recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o
parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo; (e)
garantire, ai fini della preparazione e
presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni
adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle
verifiche effettuate in relazione alle spese; (f)
tenere conto, nel preparare e presentare le domande
di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità
di audit o sotto la sua responsabilità; (g)
mantenere una contabilità informatizzata delle
spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico
versato ai beneficiari; (h)
tenere una contabilità degli importi recuperabili e
degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del
contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio
generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli
dalla dichiarazione di spesa successiva. Articolo 116
Funzioni dell'autorità di
audit 1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui
sistemi di gestione e controllo, su un campione adeguato di interventi e sui
bilanci annuali. È conferito alla Commissione il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 142, relativi alle condizioni che tali
attività di audit devono soddisfare. 2. Qualora le attività di audit
siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si
accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale. 3. L'autorità
di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard
riconosciuti a livello internazionale in materia. 4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di
audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit.
La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di
campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione
delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due
successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal
2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di
gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica
strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit
presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta. 5. L'autorità
di audit prepara: i) un parere di audit sui bilanci annuali per il periodo contabile
precedente, concernente la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci
annuali, il funzionamento del sistema di gestione e controllo e la legalità e
regolarità delle transazioni sottostanti; ii) un rapporto annuale di controllo che
evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte nel corso del precedente
periodo contabile. Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia
eventuali carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali
misure correttive adottate o proposte. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di
gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto
ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico. 6. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di
audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo
di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati
in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. 7. Le norme di attuazione relative all'uso dei dati raccolti durante gli
audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti
autorizzati della Commissione sono adottate dalla Commissione secondo la
procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. CAPO III
Accreditamento Articolo 117
Accreditamento e revoca
dell'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione 1. L'organismo di accreditamento
adotta una decisione formale per l'accreditamento delle autorità di gestione e
di certificazione che rispettano i criteri di accreditamento stabiliti dalla
Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142. 2. La decisione formale di cui
al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit
indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo
degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli
articoli 62, 63, 114 e 115. L'organismo di accreditamento valuta se i sistemi
di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli
istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove
dell'efficacia del loro funzionamento. 3. Lo Stato membro presenta alla
Commissione la decisione formale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione
della decisione che adotta il programma operativo. 4. Qualora l'importo complessivo
del sostegno fornito dai Fondi ad un programma operativo superi
250 000 000 EUR, o il sostegno fornito dal FEAMP
superi 100 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro
due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la
relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del
sistema di gestione e controllo. La Commissione può formulare osservazioni entro
due mesi dal ricevimento dei documenti. Nel decidere se richiedere i documenti, la
Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma
operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di
programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità
di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento. Articolo 118
Cooperazione con le autorità
di audit 1. La Commissione collabora con
le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia
immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e
di controllo. 2. Al fine di facilitare tale cooperazione, lo Stato membro laddove
designi varie autorità di audit, può designare un organismo di coordinamento. 3. La Commissione, le autorità
di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente
e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto
di controllo annuale, il parere e la strategia di audit e per uno scambio di
opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e
controllo.
TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE CONTABILE E RETTIFICHE FINANZIARIE CAPO I
Gestione finanziaria Articolo 119
Norme comuni per i pagamenti Lo Stato membro assicura che, entro la
chiusura del programma operativo, l'importo del sostegno pubblico erogato ai
beneficiari sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione
allo Stato membro. Articolo 120
Norme comuni per il calcolo
dei pagamenti intermedi e del saldo annuale e finale 1. La Commissione rimborsa a
titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione
del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità
asse prioritario nella decisione che adotta il
programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità l'asse prioritario che figurano nella domanda di
pagamento. Il saldo annuale viene determinato a norma dell'articolo 130,
paragrafo 1. 2. Il contributo dei Fondi o del FEAMP a una priorità un asse prioritario mediante i pagamenti intermedi e il
pagamento del saldo annuale e finale non deve essere superiore: (a)
al sostegno pubblico indicato nella domanda di
pagamento per la priorità l'asse
prioritario; e (b)
al contributo dei Fondi o del
FEAMP per la priorità indicata l'asse prioritario indicato nella decisione della
Commissione che approva il programma operativo. 3. Fermo restando l'articolo 22,
il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo
finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo dei
Fondi o del FEAMP per ciascuna
priorità asse prioritario, secondo quanto
fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo. Articolo 121
Domande di pagamento 1. Le domande di pagamento
comprendono, per ciascuna priorità asse prioritario: (a)
l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal
beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato
dall'autorità di certificazione; (b)
l'importo totale del sostegno pubblico relativo
all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di
certificazione; (c)
il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che
è stato erogato al beneficiario, come contabilizzato dall'autorità di
certificazione. 2. Le spese contenute in una
domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti
contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di
cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58,
all'articolo 59, paragrafo 1 e all'articolo 93 del presente regolamento e
all'articolo 14 del regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del
regolamento (CE) n. 1081/2006 [FSE]. Per tali forme di sostegno, gli
importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi rimborsati al
beneficiario dall'autorità di gestione. 3. La Commissione adotta,
mediante atti di esecuzione, il modello per le domande di pagamento. Detti atti
sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143,
paragrafo 2. Articolo 122
Pagamento ai beneficiari Le autorità di gestione si assicurano che i
beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del sostegno
pubblico e in ogni caso prima dell'inserimento della spesa corrispondente nella
domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun
onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla
riduzione di detti importi per i beneficiari. Articolo 123
Uso dell'euro 1. Gli Stati membri che non
hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di
pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta
nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile
della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata
contabilizzata dall'autorità di gestione del programma operativo interessato.
Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione. 2. Quando l'euro diventa la
valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1
continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di
gestione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso
tra la valuta nazionale e l'euro. Articolo 124
Pagamento del
prefinanziamento 1. Il prefinanziamento iniziale
è corrisposto in rate come segue: a) nel 2014: 2% dell'ammontare del
contributo dei Fondi e del FEAMP al programma
operativo per l'intero periodo di programmazione; b) nel 2015: 1% dell'ammontare del
contributo dei Fondi e del FEAMP al programma
operativo per l'intero periodo di programmazione; c) nel 2016: 1% dell'ammontare del
contributo dei Fondi e del FEAMP al programma
operativo per l'intero periodo di programmazione. Nel caso di un programma operativo adottato nel
2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione. 2. Negli anni dal 2016 al 2022,
un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel
2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di
programmazione. Negli anni dal 2017 al 2022, esso è pari al 2,5% dell'ammontare
del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma
operativo per l'intero periodo di programmazione. Articolo 125
Liquidazione del
prefinanziamento La liquidazione contabile dell'importo versato
a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in
conformità dell'articolo 130. Articolo 126
Termini per la presentazione
di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento 1. L'autorità di certificazione
trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli
importi contabilizzati dalla stessa come sostegno pubblico pagato ai
beneficiari nel periodo contabile chiuso al 30 giugno. 2. L'autorità di certificazione
trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio
successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima
della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo
contabile. 3. La prima domanda di pagamento
intermedio non può essere presentata prima che l'atto formale di accreditamento
dell'autorità di gestione sia pervenuto alla Commissione. 4. Non sono effettuati pagamenti
intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è
stato inviato alla Commissione in conformità alle norme
specifiche di ciascun Fondoa norma dell'articolo 101. 5. Compatibilmente con la
disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro
60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di
pagamento. Articolo
127
Disimpegno 1. La Commissione procede al
disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma
in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il
pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e
per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo
a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la
quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di
pagamento redatta a norma dell'articolo 121. Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola
l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al
contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio
dal 2015 al 2020. 2. In deroga al paragrafo 1,
primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di
bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014. 3. Se il primo impegno di
bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il
2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si
applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo
annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del
paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio
annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli
impegni di bilancio dal 2016 al 2020. 4. La parte di impegni ancora
aperti al 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia
ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, entro
il 30 settembre 2023. CAPO II
Liquidazione dei conti e chiusura Sezione I
Liquidazione dei conti Articolo 128
Contenuto dei bilanci annuali 1. I bilanci annuali certificati
per ciascun programma operativo coprono il periodo contabile e indicano, a
livello di ciascuna priorità asse
prioritario: (a)
l'importo totale di spese ammissibili
contabilizzato dall'autorità di certificazione come pagato dai beneficiari
nell'esecuzione degli interventi e il corrispondente sostegno pubblico
ammissibile che è stato versato, nonché l'importo totale del sostegno pubblico
relativo all'esecuzione degli interventi; (b)
gli importi ritirati e recuperati nel corso del
periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile,
i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili; (c)
per ciascuna priorità asse prioritario, l'elenco di interventi, completati nel
corso del periodo contabile, sostenuti dal FESR, e dal Fondo di coesione e dal FEAMP; (d)
per ciascuna priorità asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate ai
sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo
contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle
eventuali differenze. 2. L'autorità di certificazione
può specificare nei bilanci, per priorità asse prioritario, un accantonamento non superiore al 5%
della spesa totale indicata nelle domande di pagamento presentate per un
determinato periodo contabile se la valutazione della legalità e regolarità
della spesa è oggetto di una procedura in corso presso l'autorità di audit.
L'importo interessato è escluso dall'ammontare complessivo delle spese
ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali importi sono inclusi o
esclusi in via definitiva dai bilanci annuali dell'esercizio successivo. Articolo 129
Presentazione di informazioni Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino
al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette i documenti di cui all'articolo 75,
paragrafo 1. Articolo 130
Liquidazione annuale dei
conti 1. Ai fini del calcolo
dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per un
periodo contabile, la Commissione tiene conto di quanto segue a) l'ammontare totale delle spese
contabilizzate di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), al quale si
applica il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità
asse prioritario; b) l'ammontare totale dei pagamenti
effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile e costituiti da: i) l'importo dei pagamenti intermedi
effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafio1, e
dell'articolo 22; e ii) l'importo del prefinanziamento annuale
versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2. 2. Il saldo annuale che, a
seguito della liquidazione dei conti, deve essere recuperato dallo Stato membro
è oggetto di un ordine di recupero della Commissione. Il saldo annuale dovuto
allo Stato membro è aggiunto al successivo pagamento intermedio effettuato
dalla Commissione dopo la liquidazione dei conti. 3. Se, per motivi imputabili a
uno Stato membro, la Commissione non è in grado di liquidare i conti entro il
30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di un periodo contabile, la
Commissione comunica allo Stato membro le azioni che devono essere intraprese
dalle autorità di gestione o di audit, o le indagini aggiuntive che la
Commissione si propone di svolgere ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3. 4. Il pagamento del saldo
annuale da parte della Commissione si basa sulle spese dichiarate nei bilanci,
al netto di un eventuale accantonamento costituito a fronte di spese dichiarate
alla Commissione che sono oggetto di una procedura di contraddittorio con
l'autorità di audit. Articolo 131
Chiusura modulata 1. Per il FESR,
e il Fondo di coesione e il FEAMP,
i bilanci annuali di ciascun programma operativo comprendono, a livello di
ciascuna priorità asse prioritario,
l'elenco degli interventi completati durante il periodo contabile. Le spese
relative a tali interventi incluse nei bilanci oggetto della decisione di
liquidazione si considerano chiuse. 2. Per il FSE le spese incluse
nei bilanci oggetto di una decisione di liquidazione si considerano chiuse. Articolo 132
Disponibilità dei documenti 1. Fatte salve le norme in
materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i
documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su
richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di
tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della liquidazione dei conti
ai sensi dell'articolo 130 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo
finale. Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di
procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata
della Commissione. 2. I documenti sono conservati
sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati
comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali
o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. 3. I documenti sono conservati
in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate
solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i
dati sono rilevati o successivamente trattati. 4. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142 per stabilire
quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati. 5. La procedura per la
certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti
comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità
nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti
giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit. 6. Laddove i documenti siano
disponibili esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici
utilizzati devono soddisfare gli standard di sicurezza accettati, che
garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici
nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
Sezione II
Chiusura di programmi operativi Articolo 133
Presentazione dei documenti
di chiusura e pagamento del saldo finale 1. Entro il 30 settembre 2023
gli Stati membri presentano i seguenti documenti: (a)
una domanda di pagamento del saldo finale; (b)
il rapporto finale di esecuzione del programma
operativo sostenuto dai Fondi o l'ultimo rapporto di
esecuzione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP; e (c)
i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1,
per il periodo contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. 2. Il pagamento del saldo finale
avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti del periodo
contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale
di esecuzione, se successiva. Sezione III
Sospensione dei pagamenti Articolo 134
Sospensione dei pagamenti 1. La Commissione può sospendere
la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità
assi prioritari o di programmi operativi nei
casi in cui: (a)
il sistema di gestione e controllo del programma
operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure
correttive; (b)
le spese figuranti in una dichiarazione di spesa
siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è
stata rettificata; (c)
lo Stato membro non abbia adottato le azioni
necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a
un'interruzione ai sensi dell'articolo 74; (d)
sussistano gravi carenze nella qualità e
nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e
specifici; (e)
lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni
indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una
condizionalità ex ante; (f)
da una verifica dei risultati emerga che una priorità asse prioritario non
ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati; (g)
lo Stato membro non risponda o non risponda in modo
soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3. Le norme specifiche del FEAMP
possono prevedere ulteriori motivi per la sospensione dei pagamenti, laddove
uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi nel quadro della
politica comune della pesca. 2. La Commissione può decidere,
mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei
pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di
presentare osservazioni. 3. La Commissione pone fine alla
sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo
Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.
CAPO III
Rettifiche finanziarie Sezione I
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri Articolo 135
Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati
membri 1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle
irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai
recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le
proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati. 2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in
relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di
interventi o programmi operativi. Le
rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del
contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro
tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita
finanziaria che ne risulta per i Fondi o per il FEAMP e
apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le
rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel quale è decisa la
soppressione. 3. Il contributo dei Fondi o del FEAMP soppresso
a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito
del programma operativo in questione, fatto salvo quanto disposto al paragrafo
4. 4. Il contributo soppresso a
norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per interventi oggetto della
rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità
sistemica, per interventi interessati da tale irregolarità sistemica. 5. Le norme specifiche del FEAMP possono
prevedere prescrizioni supplementari per le rettifiche finanziarie da parte
degli Stati membri connesse al mancato rispetto delle norme applicabili nel
quadro della politica comune della pesca. Sezione II
Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione Articolo 136
Criteri per le rettifiche finanziarie 1. La Commissione procede a
rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in
parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo
77 qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che: a) il sistema di gestione e di controllo del
programma operativo presenta gravi carenze, tali da compromettere il contributo
dell'Unione già versato al programma operativo; b) lo Stato membro non si è conformato agli
obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 135 anteriormente all'avvio
della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo; c) le spese figuranti in una domanda di
pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente
all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo. La Commissione fonda le proprie rettifiche
finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, valutando se si
tratta di un'irregolarità sistemica. Quando non è possibile quantificare con
precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai Fondi o
al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base
forfettaria o per estrapolazione. 2. Nel decidere l'ammontare di
una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura
e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni
finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel
programma operativo. 3. Ove si basi su rapporti di
revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni
circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo
Stato membro interessato a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, le notifiche
inviate a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello
Stato membro. 4. Qualora la Commissione, sulla
base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma operativo per i Fondi o dell'ultimo rapporto di esecuzione annuale per il
FEAMP, riscontri una grave inadempienza nel conseguimento degli
obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, può applicare
rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate agli assi prioritari interessati, mediante atti di
esecuzione. 5. Quando uno Stato membro non
rispetta gli obblighi di cui all'articolo 86, la Commissione può, in relazione
al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica
finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei
Fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato. 6. È conferito alla Commissione
il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che definiscono i
criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare. Articolo 137
Procedura 1. Prima di decidere in merito a
una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo
Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere
osservazioni entro un termine di due mesi. 2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per
estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro
di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la
portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato
membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati
della documentazione di cui trattasi. Tranne
in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione
dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al
paragrafo 1. 3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo
Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2. 4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato
membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le
informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione
ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica
finanziaria. 5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una
decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data
dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo
Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le
informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se
l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la
data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione. 6. Se la Commissione o la Corte
dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali, le
conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei Fondi al programma
operativo. 7. Le norme
specifiche del FEAMP possono prevedere norme supplementari per le rettifiche
finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme applicabili nel quadro
della politica comune della pesca. Articolo 138
Obblighi degli Stati membri L'applicazione di una rettifica finanziaria da
parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di
procedere ai recuperi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente
regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107,
paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE)
n. 659/1999 del Consiglio[32]. Articolo 139
Rimborso 1. Qualsiasi importo dovuto al
bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato
nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento
finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese
successivo all'emissione dell'ordine. 2. Ogni ritardo nel provvedere
al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla
data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso
di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato
dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento
il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.
TITOLO IIIVIII Proporzionalità in materia di controllo dei
programmi operativi Articolo 140
Proporzionalità in materia di
controllo dei programmi operativi 1. Gli interventi per i quali la
spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR per i
Fondi o 50 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit
da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di
tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono
soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di
audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai
sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il
paragrafo 4. 2. Riguardo ai programmi
operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di
carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit
nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di
audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio
individuato. In tal caso, la
Commissione svolgerà audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano
prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che
incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui
bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione. 3. Riguardo ai programmi
operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere
dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare i propri audit
in loco alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi
siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit
per un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di
liquidazione. 4. Fatte salve le disposizioni
di cui al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare
audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio emerga un
rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che
facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del
programma operativo interessato, e durante i tre anni successivi alla chiusura
di tutte le spese di un intervento a norma dell'articolo 131, nel quadro di un
campione di audit. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit
relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di
audit, mediante la ripetizione della sua attività di audit.
PARTE IV DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI CAPO I Delega di potere e disposizioni di
attuazione Articolo 141
Modifica degli allegati La Commissione può adottare, mediante atti
delegati in conformità dell'articolo 142, modifiche degli allegati I e VI
del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni pertinenti dello
stesso. Articolo 142
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui al
presente regolamento è conferita per un periodo indeterminato a decorrere
dall'entrata in vigore dello stesso. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo
29, paragrafo 6, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafi 3, 4
e 7, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo
36, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 1, all'articolo 58, all'articolo
112, paragrafo 2, all'articolo 114, paragrafi 8 e 9, all'articolo 116 paragrafo
1, all'articolo 117, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 4, all'articolo
136, paragrafo 6, e all'articolo 141 può essere revocata in
qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di
potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L'atto delegato entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio. Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei confronti dell'atto
delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea ed entra in vigore alla data in esso indicata. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di
tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano
obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva
obiezioni le motiva. Articolo 143
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE)
n. 182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Qualora il parere del comitato ai sensi dei
paragrafi 2 e 3 debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale
procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la
consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o (…) [numero
di membri] (una maggioranza ... di) [maggioranza da precisare: semplice,
due terzi, ecc.] membri del comitato lo richiedano/richieda. Quando il comitato non fornisce un parere, la
Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica
l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. CAPO
II Disposizioni
transitorie e finali
Articolo 144
Riesame Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono
al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 20XX in conformità
all'articolo 177 del trattato.
Articolo 145
Disposizioni transitorie 1. Il presente regolamento non
pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o
parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi
approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o
di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del
31 dicembre 2013. 2. Le domande presentate ai
sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio restano valide. Articolo 146
Abrogazione 1. Il regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio
2014. 2. I riferimenti al regolamento
abrogato s'intendono fatti al presente regolamento. Articolo
147
Entrata in vigore Il presente regolamento entro in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO I Elementi del quadro strategico comune
relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e
dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre
politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e
agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide
territoriali 1. Introduzione Al
fine di massimizzare il contributo dei Fondi del QSC alla crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva in modo da ridurre le disparità, è necessario
garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa
2020 siano sostenuti da investimenti tramite i Fondi del QSC e ad altri
strumenti dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto identificare in che
modo i loro programmi possono contribuire agli obiettivi strategici e agli
obiettivi principali della strategia Europa 2020 e alle iniziative faro. 2. Coerenza
con la governance economica dell'Unione 1. Gli Stati membri devono
prestare particolare attenzione ad attribuire priorità ad una spesa favorevole
alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e
l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai
finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle
risorse naturali e l'azione per il clima, e a garantire l'efficacia di tale
spesa. Devono altresì prevedere di mantenere o rafforzare la copertura e
l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del
lavoro, con un'attenzione particolare alla disoccupazione giovanile. 2. Nel predisporre i contratti di
partenariato, gli Stati membri devono programmare i Fondi del QSC tenendo conto
delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese
formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo
148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i
rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle
raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di
stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico. Ciascuno Stato
membro deve definire nel contratto di partenariato, conformemente all'articolo
14, lettera a), punto i), del presente regolamento, come i diversi flussi di
finanziamento dell'Unione e nazionali contribuiscono ad affrontare le sfide
individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e al
raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di riforma nazionali, in
stretta consultazione con le autorità regionali e locali responsabili. 3. Meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC 3.1 Introduzione 1. Gli
Stati membri devono garantire che gli interventi finanziati attraverso i Fondi
del QSC siano complementari e attuati in un modo coordinato che porti ad una
riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sul campo. 3.2 Coordinamento e complementarità 1. Gli Stati membri e le autorità
di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano
strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla
valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. In particolare,
assicurano che siano realizzate le seguenti azioni: (a)
individuazione dei settori di intervento in cui i Fondi
del QSC possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli
obiettivi tematici di cui al presente regolamento; (b)
promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione
responsabili di altri Fondi del QSC o di altre autorità di gestione e dei
ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il
coordinamento ed evitare sovrapposizioni; (c)
istituzione, se necessario, di comitati di controllo
congiunti per i programmi di attuazione dei Fondi del QSC e sviluppo di altri
sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le
autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC; (d)
utilizzo di soluzioni di e-governance comuni destinate ai
richiedenti e ai beneficiari e di "sportelli unici" di consulenza
sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei Fondi del
QSC; (e)
creazione di meccanismi di coordinamento delle attività
di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati
dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell' occupazione". 3.3 Promozione di approcci integrati 1. Gli Stati membri, se del caso,
devono combinare i Fondi del QSC in pacchetti integrati a livello locale,
regionale o nazionale, pensati specificamente per soddisfare esigenze
specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di
Europa 2020 e devono utilizzare investimenti territoriali integrati, operazioni
integrate e piani d'azione comuni. 2. Gli Stati membri devono
promuovere lo sviluppo di approcci locali e subregionali, in particolare
attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, delegando la
presa di decisioni e l'attuazione ad un partenariato locale di attori pubblici,
privati e della società civile. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve
essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la
definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle
priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque
definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nei Fondi del
QSC e indicare nei contratti di partenariato le principali sfide da affrontare
in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di
tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da
attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo
previsto per i diversi Fondi del QSC nell'attuazione di strategie di sviluppo
locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e
i relativi meccanismi di coordinamento. 4. Coordinamento
dei Fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti dell'Unione I
programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco
esaustivo. 4.1 Introduzione 1. Gli
Stati membri devono effettuare un'analisi dell'impatto delle politiche
dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale,
economica, e territoriale, al fine di favorire un coordinamento efficace e
individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi
europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali. 2. Gli Stati membri devono
garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli
interventi finanziati dai Fondi del QSC e gli obiettivi di altre politiche
dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti: (a)
identificare e sfruttare le complementarità tra i diversi
strumenti dell'Unione a livello nazionale e regionale, sia nella fase di
pianificazione che durante l'attuazione; (b)
ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario,
crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per
i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello
nazionale, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in
cui è necessario un supporto finanziario supplementare; (c)
sfruttare appieno le possibilità di combinare strumenti
diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione
con i responsabili dell'attuazione di altri strumenti nazionali, al fine di
offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento. 4.2 Coordinamento con la politica agricola comune e la politica
comune della pesca 1. Il FEASR è parte integrante
della politica agricola comune ed integra le misure previste dal Fondo europeo
agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e
sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri devono quindi gestire questi
interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del
sostegno europeo. 2. Il FEAMP mira a raggiungere gli
obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica
marittima integrata. Gli Stati membri devono quindi utilizzare il FEAMP a
sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i
controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità
della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione
dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la
sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della
biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici
sulle zone costiere. 4.3 L'iniziativa
Orizzonte 2020[33]
e altri programmi dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti
a livello centrale 1. Gli
Stati membri e la Commissione devono prestare attenzione a rafforzare il
coordinamento e la complementarità tra i Fondi del QSC e Orizzonte 2020, il
programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese
(COSME)[34] e gli altri pertinenti
programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al
contempo devono delimitare chiaramente le aree di intervento. 2. In particolare, gli Stati
membri devono sviluppare strategie di ricerca e innovazione (R&I) nazionali
e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con
il programma di riforma nazionale. Tali strategie devono essere sviluppate
coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate,
come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le
parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità
direttamente interessate da Orizzonte 2020 devono essere strettamente associate
a questo processo. Nell'ambito di queste strategie (tra le altre cose): (a)
Le "azioni a monte" per preparare gli attori
regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso
l'eccellenza") devono essere elaborate mediante lo sviluppo delle
capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali
di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi del QSC devono essere
rafforzate. (b)
Le "azioni a valle" devono fornire i mezzi per
sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel
quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione
alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione per le
PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente
strategia di specializzazione intelligente. 3. Gli Stati membri devono
sfruttare appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di
combinare i Fondi del QSC con i fondi di Orizzonte 2020 nei programmi
pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie. È necessario fornire
un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e
l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento
congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la
collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le
verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone pratiche e la formazione
nelle diverse regioni. 4. Gli Stati membri devono tenere
in considerazione le seguenti ulteriori misure volte a liberare le loro
potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo
complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso
finanziamenti congiunti: (a)
collegare i centri di eccellenza emergenti e le regioni
innovative negli Stati Membri meno sviluppati alle principali controparti di
altre regioni d'Europa; (b)
creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere
l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate; (c)
istituire "cattedre SER" per attirare
accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate; (d)
favorire l'accesso alle reti internazionali dei
ricercatori e degli innovatori meno coinvolti nel SER o provenienti dalle
regioni meno sviluppate; (e)
contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei
per l'innovazione; (f)
preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di
eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e
dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT);
e (g)
partecipare in qualità di paese ospitante a programmi
internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il
cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie". 4.4 Finanziamento di
progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)[35] Gli
Stati membri assicurano, ove opportuno, che il finanziamento dai Fondi del QSC
sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi
della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della
riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di
emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su
vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie
innovative per le energie rinnovabili nell'UE. 4.5 LIFE[36] e l'acquis in materia di
ambiente 1. Gli
Stati membri, se possibile, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli
strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e
adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle
risorse. 2. Gli Stati membri, se del caso,
devono garantire la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE,
in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua,
dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e
dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi
in particolare promuovendo il finanziamento mediante i Fondi del QSC di
attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE,
nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati
nell'ambito del programma LIFE. 3. I
piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro
d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di
gestione dei rifiuti, la strategia nazionale di mitigazione o di adattamento),
di cui al regolamento LIFE, devono servire da quadro di coordinamento per il
sostegno da parte dei diversi Fondi. 4.6 ERASMUS per tutti[37] 1. Gli
Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli
strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del
programma "Erasmus per tutti". 2. Gli Stati membri devono
garantire un coordinamento efficace tra i Fondi del QSC e "Erasmus per
tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di
investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri devono perseguire
la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità,
oltre a esaminare le possibili sinergie. 3. Il
coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione
opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite
nell'ambito del programma "Erasmus per tutti". 4.7 Programma per il cambiamento e
l'innovazione sociale[38] 1. Gli Stati membri, se del caso,
devono cercare di stabilire un coordinamento efficace tra il programma per il
cambiamento e l'innovazione sociale e il sostegno fornito dai Fondi del QSC nel
quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale". 2. Gli Stati membri, se del caso,
devono cercare di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo
adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma per il
cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare in materia di innovazione
sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE. 3. Al fine di promuovere la
mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le opportunità di occupazione,
gli Stati membri devono assicurare la complementarità delle azioni a favore
della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, compresi i
partenariati transfrontalieri, con il sostegno nell'ambito dell'asse
"EURES" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale. 4. Gli Stati membri devono perseguire
la complementarità e il coordinamento tra il sostegno dai Fondi del QSC per il
lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese
sociali e il sostegno dall'asse "Microfinanza e imprenditorialità
sociale" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, al fine
di migliorare l'accesso delle persone più lontane dal mercato del lavoro e
delle microimprese ai microfinanziamenti e di sostenere lo sviluppo delle
imprese sociali. 4.8 Meccanismo per collegare l'Europa
(CEF)[39] 1. Il CEF è il fondo specifico
dell'UE per l'attuazione delle politiche dell'Unione per le reti transeuropee
di trasporto (TEN) nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell'energia. Per massimizzare il valore aggiunto europeo
in questi settori, gli Stati membri e la Commissione devono garantire che gli
interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta
cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da evitare duplicazioni
degli sforzi e da garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di
infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si deve
garantire il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di
finanziamento per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico e in
particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di
infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei
rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto. 2. Nel settore dei trasporti, i
piani devono basarsi sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare
i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto dello sviluppo dei
collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le
regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti
regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi
principali devono assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle
opportunità offerte dalle reti principali. 3. La
definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un
determinato Stato membro, in particolare lungo i principali corridoi della rete
TEN-T, deve essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i
piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli
investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto
siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T. 4. Gli Stati membri devono tener
conto del Libro bianco della Commissione sui trasporti[40], che definisce le prospettive
per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la
necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
nel settore dei trasporti. Per i Fondi del QSC, questo significa concentrarsi sulle
forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire
in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo. Una volta
identificati, gli investimenti devono essere classificati in ordine di priorità
in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione
delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti. 5. I
Fondi del QSC devono finanziare la realizzazione delle infrastrutture locali e
regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori
dell'energia e delle telecomunicazioni. 6. Gli Stati membri e la
Commissione devono istituire meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto
tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle
misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti
dell'Unione (Fondi del QSC, CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il
finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali.
Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si deve considerare il
potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio,
al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Se un
intervento ha partecipato alla selezione per ottenere un finanziamento dal CEF,
ma non è stato scelto, la relativa valutazione nell'ambito del CEF va tenuta in
considerazione dallo Stato membro nel quadro della selezione degli interventi
per l'ottenimento di un finanziamento dai Fondi del QSC. 4.9 IPA, strumento europeo di
vicinato e FES[41] 1. Gli Stati membri e la
Commissione devono cercare di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni
e Fondi del QSC al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei
molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la
complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e
lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti. 2. Per sostenere una maggiore
integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al
meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito
della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato,
in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione
transfrontaliera. Gli Stati membri devono anche assicurare, ove opportuno, che
le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti
Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne
il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche. 5. Coordinamento
con le attività di cooperazione 1. Gli
Stati membri devono perseguire la complementarità tra le attività di
cooperazione e altre azioni sostenute dai Fondi del QSC. 2. Gli Stati membri devono
garantire che le attività di cooperazione diano un contributo efficace agli
obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a
sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine gli Stati
membri devono garantire la complementarità e il coordinamento con altri
programmi o strumenti finanziati dall'Unione. 3. Per
aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri devono
cercare di coordinare e integrare la cooperazione territoriale europea e i
programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione
coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala. 4. Gli Stati membri, se del caso,
devono assicurare che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i
bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale nel quadro
dei programmi della politica di coesione nelle regioni e negli Stati membri
interessati. Gli Stati membri devono inoltre garantire che laddove esistono
strategie macroregionali e per i bacini marittimi, tutti i Fondi del QSC, se
del caso, ne sostengano l'attuazione. Al fine di garantire un'attuazione
efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati
dall'Unione nonché con altri strumenti pertinenti. 5. Gli
Stati membri, ove opportuno, devono sfruttare la possibilità di realizzare
azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in
almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e
dell'occupazione", compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo
della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di
specializzazione intelligente. 6. Principi
orizzontali e obiettivi strategici trasversali A. Principi orizzontali 6.1 Partenariato e governance a più livelli Conformemente
all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli deve
essere rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione
della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è necessaria
un'azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e
proporzionalità e in partenariato, sotto forma di cooperazione operativa
istituzionalizzata, in particolare in relazione alla definizione e
all'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto
sfruttare appieno i partenariati istituiti nell'ambito dei Fondi del QSC. 6.2 Sviluppo sostenibile 1. Per
assicurare la piena integrazione dello sviluppo sostenibile nei Fondi del QSC e
nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del
trattato sull'Unione europea, dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela
ambientale a norma dell'articolo 11 e del principio "chi inquina
paga" di cui all'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, le autorità di gestione devono intraprendere le seguenti azioni
durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali
effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che
apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti: (a)
orientare gli investimenti verso le opzioni più
efficienti in termini di risorse e più sostenibili; (b)
evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave
impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli
eventuali impatti residui; (c)
adottare una prospettiva di lungo termine quando si
raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di
investimento; (d)
ricorrere maggiormente agli appalti pubblici
"verdi". 2. Gli
Stati membri devono assicurare che gli investimenti effettuati con il sostegno
dei Fondi del QSC considerino il potenziale di attenuazione dei cambiamenti
climatici e siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici
e delle calamità naturali, come ad esempio maggiori rischi di inondazioni, le
ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi. 3. Gli
Stati membri devono tracciare le spese connesse alla biodiversità secondo il
metodo basato sulle categorie di intervento o le misure adottate dalla
Commissione. 4. Gli investimenti devono anche
essere coerenti con la gerarchizzazione delle scelte idriche, concentrandosi
sulle opzioni di gestione della domanda, mentre le opzioni di fornitura
alternative devono essere prese in considerazione unicamente dopo che siano
state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica.
L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti deve integrare gli
sforzi compiuti nel settore privato, in particolare la responsabilità dei
produttori. Le azioni dovrebbero sostenere approcci innovativi
in grado di promuovere un'economia a circuito chiuso ed essere coerenti con la
gerarchia dei rifiuti. 6.3 Promozione della parità fra uomini e donne e non
discriminazione 1. A norma dell'articolo 7, gli
Stati membri devono perseguire l'obiettivo della parità fra uomini e donne e
devono adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione e
garantire l'accessibilità durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e
la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai Fondi
del QSC. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri
devono descrivere nel dettaglio le azioni da intraprendere, in particolare per
quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi
per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati
membri devono anche effettuare analisi di genere, se del caso. 2. Gli Stati membri devono
garantire la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della
promozione della parità di genere, della non discriminazione e
dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a
fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e
sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario
nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. La
composizione dei comitati di sorveglianza deve rispettare la parità tra i sessi
e comprendere una figura di esperto/responsabile delle questioni di genere. 3. Le autorità di gestione devono condurre
regolarmente valutazioni specifiche o esercizi di autovalutazione, in
coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del
principio dell'integrazione della dimensione di genere. 4. Gli Stati membri devono
soddisfare, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di
permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e di partecipare
pienamente alla società. B. Obiettivi strategici
trasversali 6.4 Accessibilità 1. Le autorità di gestione devono
garantire che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o
forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi del QSC siano accessibili a tutti
i cittadini, compresi i cittadini con disabilità. In particolare, deve essere
garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di ottenere l'inclusione dei
gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Per tutta la durata del
programma, le autorità di gestione devono realizzare azioni atte ad
identificare ed eliminare le barriere all'accessibilità esistenti o a
prevenirne di nuovi. 6.5 Fronteggiare il cambiamento demografico 1. Si deve tenere conto a tutti i
livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico. Gli Stati membri
devono pertanto utilizzare i Fondi del QSC per sviluppare strategie su misura,
se del caso, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro
di una società che invecchia. 2. Gli Stati membri devono
utilizzare i Fondi del QSC per intervenire per agevolare l'inclusione di tutte
le fasce di età. In particolare devono aumentare le opportunità di lavoro per
le persone anziane e i giovani. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie
devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa
lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione. 3. Nelle
regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri devono
individuare misure intese a: (a)
sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni
migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita
familiare; (b)
stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i
risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca; (c)
concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione
e delle strutture di sostegno sociale; e (d)
garantire una prestazione delle cure sanitarie e delle
cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo
investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture. 6.6 Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai
medesimi La
mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei
rischi devono essere integrati nella preparazione, nella programmazione,
nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione di tutti i fondi. Si
deve garantire la visibilità dei contributi per il raggiungimento
dell'obiettivo di una spesa di almeno il 20% del bilancio dell'Unione in misure
di mitigazione dei cambiamenti climatici. 7. Modalità
per fronteggiare le sfide territoriali 7.1. Gli Stati membri e le regioni devono seguire il seguente iter
al fine della redazione dei contratti e dei programmi di partenariato: (a)
analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello
Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali
individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e
nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Le autorità competenti
devono effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche nazionali,
regionali e locali; (b)
valutare le principali sfide cui deve far fronte la
regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti
mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di
capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di
crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per
l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione
delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione; (c)
valutare le difficoltà di un coordinamento
transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel
contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi; (d)
individuare misure tese a conseguire un migliore
coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di
finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia
Europa 2020 ai soggetti regionali e locali. 7.2. Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione
territoriale, gli Stati membri e le regioni devono garantire che l'approccio
globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva: (a)
rifletta il ruolo delle città, delle zone rurali e delle
zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici
specifici; (b)
tenga conto delle sfide specifiche delle regioni
ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità
demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna; (c)
si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in
termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi
abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di
comunità socialmente emarginate. ALLEGATO
II
Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati 1. Il quadro di riferimento dei
risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per
gli anni 2016 e 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e
obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1. Tabella 1: Formato standard per il quadro di
riferimento dei risultati Priorità || Indicatore e unità di misurazione, se del caso || Tappa fondamentale per il 2016 || Tappa fondamentale per il 2018 || Obiettivo per il 2022 || || || || || || || || || || || || || || || || 2. Le tappe fondamentali sono
obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una
priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi
fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite
per il 2016 comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe
fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori
di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato. È possibile stabilire
tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali. 3. Le tappe fondamentali sono: –
pertinenti, recanti informazioni essenziali sui
progressi di una priorità; –
trasparenti, con obiettivi verificabili
oggettivamente e fonti di dati identificate e disponibili al pubblico; –
verificabili, senza imporre un onere amministrativo
eccessivo; –
coerenti tra i vari programmi operativi, se del
caso.
ALLEGATO III Ripartizione
annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020 […] ALLEGATO
III ter Metodologia
applicata alla dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile
di cui all'articolo 83 I. La ripartizione annuale della dotazione
specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile è determinata come
segue: 1. Il numero di giovani disoccupati di età
compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2
che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% nel 2012 (in
seguito 'regioni ammissibili'). 2. La dotazione corrispondente a ciascuna
regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di
giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani
disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili. 3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la
somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili. II. La dotazione specifica per l'iniziativa
per l'occupazione giovanile non viene presa in considerazione ai fini
dell'applicazione delle norme di livellamento stabilite nell'allegato III bis
in materia di assegnazione delle risorse globali. ALLEGATO IV
Addizionalità 1. Spese strutturali pubbliche o
assimilabili La cifra relativa agli investimenti fissi
lordi nella colonna X-1, espressa come percentuale del PIL, secondo la tabella
2 dell'allegato 2 delle "Linee guida su formato e contenuto dei programmi
di stabilità e convergenza"[42],
è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili. 2. Verifica Le verifiche dell'addizionalità a norma
dell'articolo 86, paragrafo 3, sono soggette alle seguenti disposizioni: 2.1 Verifica ex-ante (a)
Quando presenta un contratto di partenariato, uno
Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato
nel formato della tabella 1 che segue. Negli Stati membri dove le regioni meno
sviluppate e intermedie rappresentano più del 15% e meno del 70% della
popolazione, le informazioni sulle spese nelle [regioni meno sviluppate e
intermedie] sono fornite nello stesso formato. Tabella 1 Spese del governo centrale come percentuale del PIL || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 P51 || X || X || X || X || X || X || X (b)
Lo Stato membro fornisce alla Commissione
informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla
base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili. (c)
Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e
lo Stato membro, la tabella 1 che precede viene inserita nel contratto di
partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle
spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020. 2.2 Verifica intermedia (a)
Al momento della verifica intermedia, il livello di
spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato
membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al
livello di spesa di riferimento indicato nel contratto di partenariato. (b)
Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in
consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di
riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nel contratto di
partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è
cambiata in misura significativa dall'adozione del contratto di partenariato e
non si è tenuto conto di tale cambiamento nello stabilire il livello di
riferimento nel contratto di partenariato. 2.3 Verifica ex post Al momento della verifica ex post, il livello
di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato
membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al
livello di spesa di riferimento indicato nel contratto di partenariato. 3. Rettifiche finanziarie successive alla
verifica ex post Ove la Commissione decida di apportare una
rettifica finanziaria a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, la percentuale di
rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3% dalla differenza tra il
livello di riferimento nel contratto di partenariato e il livello conseguito,
espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato
per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di
rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro
interessato per le regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero
periodo di programmazione. Ove la differenza tra il livello di
riferimento indicato nel contratto di partenariato e il livello conseguito,
espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nel contratto di
partenariato, sia pari o inferiore al 3%, non si apportano rettifiche
finanziarie. La rettifica finanziaria non supera il 5%
della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le
regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero periodo di
programmazione. ALLEGATO V
Condizionalità ex ante Condizionalità
tematiche ex ante Obiettivi tematici || Condizionalità ex ante || Criteri di adempimento 1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, punto 1) || 1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di ricerca e di innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale[43]. || – Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che: – si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; – definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; – preveda un sistema di controllo e riesame. – Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione; – Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI). 2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, punto 2) || 2.1. Crescita digitale: esistenza, all'interno della strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente, di un capitolo dedicato esplicitamente alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. || – La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: – programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea[44]; – analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); – obiettivi misurabili per gli esiti degli interventi in materia di alfabetizzazione digitale, competenze, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health), conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o regionali esistenti; – valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC. 2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA): esistenza di piani nazionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità[45], concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili. || – Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga: – un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente aggiornata; – modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; – misure per stimolare gli investimenti privati. 3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, punto 3) || 3.1. Azioni specifiche per l'attuazione efficace dello Small Business Act (SBA) e del suo Riesame del 23 febbraio 2011[46] compreso il principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First). || – Le azioni specifiche comprendono: – un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli amministrativi ("rappresentante delle PMI"); – misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un "test PMI" e tenendo conto, se del caso, delle diverse dimensioni delle imprese. 3.2. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali[47]. || – Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 marzo 2013). 4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, punto 4) || 4.1. Efficienza energetica: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa[48]. Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020[49]. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici[50]. Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE[51]. || – Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE – adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; – realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto; – agli utenti finali viene fornito un contatore individuale; – promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della direttiva 2004/8/CE. 4.2. Energie rinnovabili: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e (2003/30/CE)[52]. || – Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici; – Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE. 5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, punto 5) || 5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico[53]. || – Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale che comprenda: – la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni nazionali dei rischi; – la descrizione di scenari monorischio e multirischio; – la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico. 6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse (articolo 9, punto 6) || 6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[54]. || – Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. – L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[55]. – 6.2. Settore dei rifiuti: attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[56], in particolare la definizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva e conformemente alla gerarchia dei rifiuti. || – Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi; – lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva; – entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva; – lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE. 7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, punto 7) || 7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale). || – Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda: – la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti; – un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); – una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; – misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. 7.2. Ferrovie: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità. || – All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene: – un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); – una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; – misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti. 8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; (obiettivo occupazione) (articolo 9, punto 8) || 8.1. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori: definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione[57]. || – I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; – previsioni e consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; – informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro. – I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione. 8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di una strategia organica per il sostegno alle nuove imprese, conformemente allo "Small Business Act"[58] e in linea con lo gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione[59], per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro. || – Una strategia organica che preveda: – misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati. 8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori[60]: - modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione; - riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere. || – Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue[61]: – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; – consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; – informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione. – La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione. 8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo in linea con gli orientamenti in materia di occupazione[62]. || – Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute[63]: – coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo; – lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo e per ridurre il pensionamento anticipato. || 8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione a tutti i livelli pertinenti (nazionale, regionale, locale e settoriale). [64]. || – Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione. || 8.6. "L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione: L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio || - L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio: – si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione: - prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni sul sistema di garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi, con valutazioni controfattuali ove possibile, – identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; – coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; – si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione; – comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro, comprese misure per migliorare le competenze e misure legate al mercato del lavoro. 9. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente (obiettivo istruzione) (articolo 9, punto 10) || 9.1. Abbandono scolastico: esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico[65]. || – Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che: – fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate; – venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli. – Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che: – si basi su dati di fatto; – sia globale (copra tutti i settori dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia) e tratti adeguatamente misure di prevenzione, intervento e compensazione; – indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico; – sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico. 9.2. Istruzione superiore: esistenza di strategie nazionali o regionali per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria in linea con la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa[66]. || – Esistenza di una strategia nazionale o regionale per l'istruzione terziaria contenente: – misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: – migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti; – aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati; – promuovano la partecipazione di discenti adulti; – (ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; – misure per aumentare la qualità che: – incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; – promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento; – misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: – incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore; – riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in settori in sono scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro; – garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali. 9.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente in linea con gli orientamenti politici a livello dell'Unione.[67]. || – Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: – misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni della società civile; – misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e di altri gruppi svantaggiati; – misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, orientamento, convalida); – misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari. 10. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (obiettivo povertà) (articolo 9, punto 9). || 10.1. Inclusione attiva Integrazione di comunità emarginate come i Rom: - esistenza e attuazione di una strategia nazionale per la riduzione della povertà conformemente alla raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro[68] e agli orientamenti in materia di occupazione. - Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom in conformità del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom[69]. - Sostegno alle parti interessate nell'accesso ai Fondi. || – Disponibilità di una strategia nazionale per la riduzione della povertà che: – si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato per tenere sotto controllo gli sviluppi; – sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati; – contenga una mappatura della concentrazione territoriale al di là del livello regionale/NUTS 3 dei gruppi emarginati e svantaggiati, compresi i Rom; – dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva; – comprenda misure per passare dall'assistenza residenziale all'assistenza diffusa sul territorio; – indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi. – Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: – stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; – sia coerente con il programma nazionale di riforma; – identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); – assegni finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali, cui si aggiungeranno, se del caso, finanziamenti internazionali e dell'UE; – comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; – sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; – contenga un punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di integrazione dei Rom con l'autorità per coordinare lo sviluppo e l'attuazione della strategia. – Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati. 10.2. Sanità: esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che garantisca l'accesso a servizi sanitari di qualità e la sostenibilità economica. || – Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che: – preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità; – preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture innovativi ed efficaci; – preveda un sistema di controllo e riesame. – Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria. 11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, punto 11). || Efficienza amministrativa degli Stati membri: - esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica[70]. || – È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro[71]. Tale strategia comprende: – analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; – sviluppo di sistemi di gestione della qualità; – azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; – sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il rafforzamento delle competenze e delle risorse; – sviluppo di competenze a tutti i livelli; – sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione. Condizionalità tematiche ex ante Area || Condizionalità ex ante || Criteri di adempimento 1. Antidiscriminazione || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[72] e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[73]. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 2000/43/CE sulla non discriminazione sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive UE sulla non discriminazione; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle direttive UE sulla non discriminazione. 2. Parità di genere || Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: – un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto; – un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere. 3. Disabilità || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. [74] || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: – l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità. 4.. Appalti pubblici || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la loro idonea supervisione e vigilanza. || – L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: – il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; – misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e adeguatezza delle relative informazioni; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici. 5. Aiuti di Stato || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici. 6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[75] e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente[76]. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da: – il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; – misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa. 7. Sistemi statistici e indicatori di risultato || Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto. || – Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati che comprende: – l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; – dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; – un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale e disponibilità pubblica dei dati; – esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori. ALLEGATO VI Informazioni
e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi 1. Elenco degli interventi L'elenco degli interventi di cui all'articolo
105, paragrafo 2, deve contenere, in almeno una delle lingue ufficiali dello
Stato membro, i seguenti campi di dati: –
nome del beneficiario (solo per persone giuridiche;
non devono essere nominate persone fisiche); –
denominazione dell'intervento; –
sintesi dell'intervento; –
data di inizio dell'intervento; –
data di fine dell'intervento (data prevista per il
completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento); –
spesa totale ammissibile assegnata all'intervento; –
tasso di cofinanziamento UE (per asse prioritario); –
codice postale dell'intervento; –
paese; –
denominazione della categoria di intervento; –
data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli
interventi. I titoli dei campi di dati e le denominazioni degli
interventi devono essere forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale
dell'Unione europea. 2. Misure di informazione e pubblicità per
il pubblico Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i
beneficiari adottano le misure necessarie per informare e sensibilizzare il
pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a
norma del presente regolamento. 2.1 Responsabilità dello Stato
membro e dell'autorità di gestione 1. Lo Stato membro e l'autorità
di gestione assicurano che le misure di informazione e pubblicità siano
realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure
mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di
comunicazione al livello appropriato. 2. Lo Stato membro o l'autorità
di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di
informazione e pubblicità: (a)
un'attività informativa principale che pubblicizzi
l'avvio del programma operativo; (b)
almeno un'attività informativa principale all'anno
che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e
presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, grandi
progetti, piani d'azione comuni ed altri esempi di progetti; (c)
esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla
sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al
pubblico; (d)
la pubblicazione elettronica dell'elenco degli
interventi di cui al punto 1; (e)
fornire esempi di interventi, suddivisi per
programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo,
accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere in una
lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione diversa dalla lingua o
dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato; (f)
fornire informazioni aggiornate in merito
all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali
realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo,
accessibile mediante il portale web unico. 3. L'autorità di gestione deve
coinvolgere in azioni di informazione e pubblicità, conformemente alle
legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi: (a)
i partner di cui all'articolo 5; (b)
centri di informazione sull'Europa, così come gli
uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri; (c)
istituti di istruzione e di ricerca. Tali organismi provvedono ad un'ampia diffusione
delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettere a) e b). 2.2. Responsabilità dei
beneficiari 1. Tutte le misure di
informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno
dei Fondi all'intervento riportando: (a)
l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle
caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla
Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, insieme ad un riferimento
all'Unione europea; (b)
un riferimento al Fondo o ai Fondi che sostengono
l'intervento. 2. Durante l'attuazione di un
intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai
Fondi: (a)
fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo
esista, una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i
risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione
europea; (b)
collocando almeno un poster con informazioni sul
progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione
europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di
un edificio. 3. Per gli interventi sostenuti
dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal
Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati
informati in merito a tale finanziamento. Qualsiasi documento, compresi certificati di
frequenza o altro, riguardante tali interventi deve contenere una dichiarazione
da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo o dai
Fondi. 4. Durante l'esecuzione di un
intervento sostenuto dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone,
in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di
dimensioni rilevanti per ogni intervento che consista nel finanziamento di
infrastrutture o di interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico
complessivo superi 500 000 EUR. 5. Entro tre mesi dal
completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o
un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente
visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri: (a)
il sostegno pubblico complessivo per l'intervento
supera 500 000 EUR; (b)
l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto
fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione. La targa o cartellone indica il tipo, il nome e lo
scopo dell'intervento ed è preparato in conformità alle caratteristiche
tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4. 3. Misure di informazione per i potenziali
beneficiari e per i beneficiari effettivi 3.1. Azioni di informazione
rivolte ai potenziali beneficiari 1. L'autorità di gestione
assicura, in conformità alla strategia di comunicazione, che la strategia del
programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte
dal sostegno congiunto dell'Unione europea e dello Stato membro, vengano
ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate,
con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai Fondi in questione. 2. L'autorità di gestione
garantisce che i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti
punti: (a)
le condizioni di ammissibilità delle spese da
soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma
operativo; (b)
una descrizione delle procedure di esame delle
domande di finanziamento e delle rispettive scadenze; (c)
i criteri di selezione degli interventi da
sostenere; (d)
i contatti a livello nazionale, regionale o locale
che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi; (e)
le domande devono proporre attività di
comunicazione proporzionali alla dimensione degli interventi al fine di
informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il relativo sostegno
dell'UE. 3.2. Azioni di informazione
rivolte ai beneficiari 1. L'autorità di gestione
informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce
accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai
sensi dell'articolo 105, paragrafo 2. 2. L'autorità di gestione
fornisce kit di informazione e pubblicità, comprendenti modelli in formato
elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al
punto 2.2. 4. Elementi della strategia di
comunicazione La
strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione deve contenere
almeno i seguenti elementi: (a)
una descrizione dell'approccio adottato,
comprendente le principali misure di informazione e pubblicità che lo Stato
membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali
beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico,
tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105; (b)
una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili
in formati accessibili alle persone con disabilità; (c)
una descrizione di come i beneficiari saranno
sostenuti nelle loro attività di comunicazione; (d)
il bilancio indicativo per l'attuazione della
strategia; (e)
una descrizione degli organismi amministrativi, tra
cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione
e pubblicità; (f)
le modalità per le misure di informazione e
pubblicità di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali
dati possono essere reperiti; (g)
l'indicazione di come le misure di informazione e
pubblicità debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei
programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e
dall'Unione europea e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti; (h)
ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei
principali risultati del precedente programma operativo; (i)
un aggiornamento annuale che riporti le attività di
informazione e comunicazione da svolgere. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro
strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[77] 13.Politica
regionale, attività ABB 13 03 (Fondo europeo di sviluppo regionale e altri
interventi regionali); 13 04 Fondo di coesione 4.
Occupazione e affari sociali, attività ABB 04 02 (Fondo sociale europeo) 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ■ La proposta/iniziativa riguarda una
nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[78]
¨ La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa L'obiettivo
della politica di coesione è di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo
delle varie regioni, soprattutto nelle zone rurali, in quelle interessate da
transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti
svantaggi naturali o demografici, nonché di contribuire al raggiungimento degli
obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, in particolare per il conseguimento degli obiettivi
quantitativi principali identificati da tale strategia. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Il
FESR mira a consolidare la coesione economica, sociale e territoriale
dell'Unione europea mediante il cofinanziamento degli investimenti negli Stati
membri, mentre il FSE promuove l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione
sociale. Il
Fondo di coesione aiuta gli Stati membri ad effettuare investimenti nelle reti
dei trasporti e nell'ambiente. L'intervento
dei Fondi persegue gli obiettivi specifici seguenti: - rafforzare
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; - migliorare
l'accessibilità, l'impiego e la qualità delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione; - promuovere
la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il
FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP); - sostenere
la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i
settori; - promuovere
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei
rischi; - tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; - promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali
infrastrutture di rete; - promuovere
l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; - promuovere
l'inclusione sociale e combattere la povertà; - investire
nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente; - rafforzare
la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente. Attività
ABM/ABB interessate: 13
03: Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali 13
04: Fondo di coesione 04
02: Fondo sociale europeo 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Specificare gli
effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi
mirati. La
politica di coesione dà un contributo significativo a diffondere la crescita e
la prosperità in tutta l'Unione europea per conseguire gli obiettivi delle
politiche europee, riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. La
Commissione propone una serie comune di indicatori di realizzazione, che
possono essere aggregati a livello dell'Unione. Gli indicatori comuni di
realizzazione sono contenuti negli allegati dei regolamenti specifici per
ciascun Fondo. Gli indicatori di risultato saranno obbligatori per tutti i
programmi e tutte le priorità. L'incidenza dei programmi sarà valutata rispetto
agli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, e al PIL e
agli indicatori di disoccupazione, se del caso. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine L'Unione
promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli
Stati membri. La proposta fissa il quadro per la politica di coesione nel
prossimo periodo di finanziamento 2014-2020. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea L'azione
dell'UE è giustificata sulla base sia degli obiettivi di cui all'articolo 174
del trattato sia del principio di sussidiarietà. Il diritto di agire si
fonda sull'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che dichiara che
"[l'Unione] promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la
solidarietà tra gli Stati membri", nonché sull'articolo 175 del TFUE, che
esplicitamente chiede all'Unione di attuare questa politica per mezzo dei Fondi
strutturali, e sull'articolo 177 che definisce il ruolo del Fondo di coesione.
Gli obiettivi del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) sono definiti agli articoli 162,
176 e 177. Maggiori dettagli sul valore aggiunto dell'intervento dell'UE sono
reperibili nella correlata valutazione d'impatto. Come
evidenziato nella comunicazione "Revisione del bilancio dell'Unione
europea", "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i
'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni
non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può
garantire risultati migliori"[79].
La proposta giuridica rispetterà il principio di sussidiarietà in quanto i
compiti dei Fondi sono stabiliti nel trattato e la politica è attuata in
conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle
competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Una
sintesi si trova nella valutazione d'impatto allegata alla proposta. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti Sarà
stabilito un quadro strategico comune, che tradurrà gli obiettivi e le priorità
di Europa 2020 in priorità di investimento per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR
e il FEAMP che assicureranno un uso integrato dei fondi per conseguire gli
obiettivi comuni. Il quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di
coordinamento con altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020 –
¨ Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata · Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA, · seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[80] ¨ Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: · ¨ agenzie esecutive · ¨ organismi creati
dalle Comunità[81] · ¨ organismi
pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ■ Gestione concorrente con gli Stati
membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni . . 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare la frequenza
e le condizioni. Il
sistema di monitoraggio sarà basato su un sistema di gestione concorrente. Al
centro di questo approccio sono previsti Comitati di sorveglianza istituiti per
ciascun programma operativo e rapporti annuali di esecuzione per ogni programma
operativo. I comitati di sorveglianza si riuniranno almeno una volta all'anno.
Il sistema è completato da riunioni annuali di riesame tra la Commissione e gli
Stati membri. Oltre
ai rapporti di esecuzione per ogni programma operativo, nel 2017 e nel 2019
sono previste relazioni sullo stato di attuazione che si concentreranno su
questioni strategiche a livello degli Stati membri. Su questa base, la
Commissione redigerà rapporti strategici nel 2017 e nel 2019. Il
sistema di monitoraggio e di relazioni si baserà su indicatori di realizzazione
e di risultato. Le proposte stabiliscono una serie di indicatori comuni che
saranno utilizzati per l'aggregazione di informazioni a livello dell'Unione. In
punti chiave del periodo di attuazione (2017 e 2019), ulteriori requisiti di
analisi sullo stato di avanzamento dei programmi fanno parte dei rapporti
annuali di esecuzione. Il sistema di monitoraggio e di relazioni utilizza
appieno le potenzialità dei trasferimenti elettronici di dati. Saranno
adottati dispositivi di valutazione per determinare l'efficacia, l'efficienza e
l'incidenza della politica interessata, con particolare riferimento agli
obiettivi principali UE 2020 e ad altri indicatori d'incidenza pertinenti.
2.2. Sistema di gestione e
controllo 2.2.1. Rischi individuati Dal
2007 la Corte dei conti europea ("la Corte") segnala nella sua
relazione annuale un tasso di errore stimato per la politica di coesione nel
suo complesso per ogni esercizio di bilancio (2006-2009) basato su un campione
annuo casuale indipendente di transazioni. Il
livello di errore stimato dalla Corte per la politica di coesione è stato
superiore a quello di altri gruppi di politiche del bilancio UE degli stessi
anni, e si è attestato tra il 5% e il 10% delle spese per l'attuale periodo di
programmazione. Il tasso di errore della Corte si applica tuttavia ai pagamenti
intermedi effettuati dagli Stati membri, rimborsati dalla Commissione prima che
siano stati eseguiti tutti i controlli previsti per i programmi del periodo
2007-2013 a livello nazionale e dell'UE. In
base alle norme vigenti, i pagamenti intermedi sono certificati dall'autorità
di certificazione alla Commissione successivamente ai controlli di gestione a
tavolino su tutte le spese dichiarate dai beneficiari, ma spesso prima dei
controlli di gestione approfonditi in loco o delle successive attività di
audit. Pertanto le disposizioni in materia di finanziamento pluriennale
prevedono che i controlli vengano effettuati prima ma anche dopo l'attività di
audit da parte della Corte dei conti europea, e l'errore residuo una volta
completati tutti i controlli può risultare notevolmente inferiore al tasso di
errore rilevato dalla Corte. In base all'esperienza passata, l'errore residuo
stimato alla fine della programmazione, dopo che tutti i controlli sono stati
completati, è compreso nell'intervallo tra 2% e 5%. Le
proposte hanno previsto una serie di misure volte a ridurre il tasso di errore
correlato ai versamenti intermedi effettuati dalla Commissione (il tasso di
errore notificato dalla Corte dei conti europea): 1)
i versamenti intermedi effettuati dalla Commissione non potranno superare il
90% dell'importo dovuto agli Stati membri, pertanto a questo punto saranno
stati eseguiti solo una parte dei controlli nazionali. Il saldo sarà
versato successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta che
l'autorità di gestione e l'autorità di audit avranno fornito elementi probatori
di audit nonché una garanzia ragionevole. Eventuali irregolarità rilevate dalla
Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione dei bilanci
annuali certificati da parte dell'autorità di gestione/di certificazione
richiederanno una rettifica netta. Ciò incentiverà notevolmente gli Stati
membri a garantire la regolarità delle spese certificate alla Commissione,
rispetto all'approccio attuale che consente un più ampio riciclaggio dei fondi
recuperati nel corso del periodo di attuazione dei programmi; 2)
introduzione di una liquidazione annuale dei conti e di una chiusura annuale
delle operazioni o delle spese completate, che incentiverà ulteriormente le
autorità nazionali e regionali ad effettuare controlli della qualità in maniera
tempestiva in previsione della certificazione annuale dei conti alla
Commissione. Ciò rafforza gli attuali dispositivi di gestione finanziaria e
offre una maggiore garanzia del fatto che le spese irregolari vengano escluse
dai conti annualmente anziché alla fine del periodo di programmazione. Si
prevede che le misure sopra descritte (il nuovo sistema di rimborso, la
liquidazione e la chiusura annuali e le rettifiche nette definitive da parte
della Commissione), faranno scendere il tasso di errore al di sotto del 5%, e
che il tasso di errore residuo finale alla chiusura dei programmi si avvicinerà
maggiormente alla soglia di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti
europea. Tale
stima è tuttavia subordinata alla capacità della Commissione e degli Stati
membri di affrontare i principali rischi delineati di seguito. Un'analisi
degli errori notificati dalla Corte e dalla Commissione negli ultimi cinque
anni dimostra che gli errori principali si concentrano su un numero limitato
di programmi in alcuni Stati membri. I tassi di errore segnalati dalle
autorità di audit e basati sui campioni statistici mostrano inoltre sensibili
differenze tra i diversi programmi, avvalorando così tale analisi. La proposta
di concentrare le attività e le risorse di audit sui programmi ad alto rischio
e di consentire misure di controllo commensurate per i programmi dotati di
sistemi di controllo efficaci, permetterebbe di far fronte ai principali rischi
in maniera efficace e di utilizzare le risorse di audit con maggiore efficienza
sia a livello nazionale che della Commissione. La possibilità di beneficiare di
dispositivi proporzionati alla situazione di ciascun programma può di per sé
incentivare l'efficienza delle misure di controllo. L'analisi
degli errori non rilevati dai sistemi di gestione e di controllo nazionali e
quindi identificati dalla Corte nei suoi audit relativi al periodo 2006-2009
mostrano inoltre una concentrazione di errori nelle seguenti categorie: Per il FESR e il Fondo di coesione, gli errori nell'applicazione delle
normative sugli appalti pubblici hanno rappresentato
circa il 41% degli errori quantificabili complessivamente rilevati. La
percentuale degli errori relativi all'ammissibilità è stata del 39%: in
questa categoria rientrano gli errori riguardanti la selezione dei progetti, il
finanziamento di categorie di costi non ammissibili, i costi che non rientrano
nel periodo di ammissibilità o nell'area ammissibile, errori di calcolo dei
tassi di cofinanziamento, il finanziamento di IVA non ammissibile ecc. Le
carenze relative alla pista di controllo hanno rappresentato l'11% degli
errori quantificabili (la percentuale si è progressivamente ridotta nel tempo
grazie ai controlli di gestione rafforzati), mentre gli errori legati alla
complessa questione dei progetti generatori di entrate (entrate non
detratte o calcolate in modo non corretto con conseguente tasso di
cofinanziamento troppo elevato) hanno rappresentato il 6% degli errori
quantificabili segnalati nel periodo. Per quanto concerne il FSE, i problemi relativi all'ammissibilità hanno rappresentato il 58% circa del totale degli errori
quantificabili complessivamente rilevati e hanno riguardato in particolare la
non ammissibilità dei partecipanti, i costi diretti e indiretti non
ammissibili, i pagamenti successivi o anteriori al periodo di ammissibilità, le
spese non ammissibili dichiarate su base forfettaria, i costi non ammissibili
di borse di studio e indennità pubbliche, le entrate non detratte nel calcolare
le spese ammissibili o calcolate in modo errato, i servizi pagati ma non
prestati e l'IVA non ammissibile. I problemi di accuratezza, che hanno
rappresentato il 7% degli errori quantificabili segnalati, hanno riguardato
l'assegnazione errata di costi diretti e indiretti, metodo di assegnazione di
spese generali indebitamente giustificate, errori nel calcolo delle spese,
mancato rispetto del principio del costo reale, sovradichiarazione dei costi,
calcolo errato dei tassi di cofinanziamento e infine dichiarazione multipla di
costi del personale. I problemi legati alla pista di controllo, cui si
deve il 35% degli errori, hanno riguardato la mancanza di documenti
giustificativi essenziali, soprattutto a livello dei beneficiari. Sebbene
la Commissione stia svolgendo una serie di azioni con gli Stati membri per
ridurre tali errori, si prevede che, in attesa dell'adozione della presente
proposta e della loro corretta attuazione negli Stati membri, questi errori
potrebbero continuare a rappresentare potenziali aree di rischio nel prossimo
periodo di programmazione 2014-2020. Gli
errori correlati all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici
rappresentano una delle maggiori fonti di errore e il relativo tasso può essere
stimato a circa il 2%-4% in media ogni anno per l'attuale periodo di
programmazione. Le proposte avanzate nel quadro della politica di coesione
garantiranno controlli più efficaci; tuttavia, per conseguire una riduzione
sostanziale del tasso di errore nell'ambito della politica di coesione, è
importante che tali azioni si accompagnino alla semplificazione e alla
chiarificazione delle normative sugli appalti pubblici. In assenza di procedure
di appalti pubblici più snelle, e se le amministrazioni pubbliche e i
beneficiari degli Stati membri non sono in grado di migliorare l'attuazione di
tali normative, la politica di coesione continuerà a risentire sistematicamente
di questa componente dell'attuale tasso di errore. L'attuale revisione della direttiva
sugli appalti pubblici dovrebbe perciò offrire l'opportunità di contribuire
alla riduzione degli errori nella politica di coesione in linea con quanto
sopra indicato. 2.2.2. Modalità di controllo previste
La
struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta
un'evoluzione di quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la
maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le
verifiche amministrative e in loco, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo
e gli audit degli interventi. Mantiene altresì inalterato il ruolo della
Commissione nonché la possibilità per la stessa di operare interruzioni,
sospensioni e rettifiche finanziarie. Per
incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità di programma
verrebbero accreditate da un organismo nazionale di accreditamento incaricato
della loro supervisione continua. La proposta è sufficientemente flessibile da
consentire di mantenere l'attuale struttura con le tre autorità principali per
ciascun programma nei casi in cui il sistema attuale si sia dimostrato
efficace. Tuttavia è anche possibile unificare l'autorità di gestione a quella
di certificazione, riducendo in tal modo il numero delle autorità coinvolte
negli Stati membri. Un numero inferiore di organismi ridurrebbe l'onere
amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte
capacità amministrativa, ma consentirebbe altresì di assegnare responsabilità
più chiare. Si
stima che i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e
regionale, esclusi i costi della Commissione) siano intorno al 2% dei
finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013[82]. Tali costi sono imputabili
alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la
predisposizione del programma a livello nazionale, l'82% è ascrivibile alla
gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit. Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo: -
la creazione e l'operatività di un organismo di accreditamento (i cui costi
possono essere compensati dalla fusione delle autorità di gestione e di
certificazione, se lo Stato membro seleziona tale opzione); -
la presentazione di bilanci annuali certificati e di una dichiarazione di
gestione annuale, che presuppone che siano stati effettuati tutti i debiti
controlli entro il periodo contabile (potrebbero essere necessari sforzi
amministrativi supplementari); -
l'esigenza di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit
per verificare la dichiarazione di gestione o la necessità di completare i
propri audit ed esprimere un parere in tempi più brevi rispetto a quelli
richiesti attualmente. Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi di controllo: -
l'opzione di fondere le autorità di gestione e di certificazione, che potrebbe
consentire allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole del 4% degli
attuali costi dovuti alla certificazione, in virtù di un'amministrazione più
efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del
campo di applicazione degli audit; -
l'uso dei costi semplificati e dei piani d'azione comuni, che riduce i costi e
gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per
i beneficiari; -
dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione e per gli
audit; -
la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei
documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei
beneficiari. Nel complesso si prevede pertanto che le proposte comporteranno una
redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2% dei
fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli
stessi. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione
dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo
proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più
efficace attenuazione dei rischi, facendo scendere il tasso di errore al di
sotto del 5%. Oltre ai cambiamenti nei dispositivi di gestione finanziaria e di
controllo, che favoriranno l'efficace identificazione e la tempestiva
esclusione degli errori dai conti, la proposta prevede una semplificazione in
diverse aree, che contribuisce a prevenire gli errori.
Come già indicato, le misure proposte in tali aree interesserebbero il 55% dei
tassi di errore segnalati per il periodo attuale. Tali
misure comprendono: -
Un uso più esteso dei costi semplificati che riduce gli errori relativi alla
gestione finanziaria, alle norme di ammissibilità e alla pista di controllo e
riorienta sia l'esecuzione che il controllo verso l'efficacia e l'efficienza
degli interventi. -
Una maggiore concentrazione tematica del finanziamento, che può comportare una
riduzione di errori derivanti dall'ampia varietà di interventi e quindi
dall'applicazione di una serie di norme diverse di ammissibilità. -
Norme più chiare per la selezione dei progetti. -
Un approccio semplificato, su base forfettaria, alle operazioni generatrici di
entrate, che ridurrà il rischio di errori nella determinazione e nella
deduzione delle entrate generate dalle operazioni. -
Armonizzazione, chiarificazione e semplificazione delle norme di ammissibilità
con altri strumenti di sostegno finanziario dell'UE, che consentiranno di
ridurre gli errori commessi dai beneficiari che utilizzano aiuti provenienti da
fonti diverse. -
L'introduzione obbligatoria della gestione elettronica dei dati e dello scambio
elettronico dei dati tra l'amministrazione e i beneficiari, che ha la potenziale
capacità di ridurre il tasso di errore derivante da un'inadeguata conservazione
dei documenti e di semplificare l'onere amministrativo a carico dei
beneficiari. -
Chiusura annuale degli interventi o delle spese, che riduce gli errori relativi
alla pista di controllo abbreviando il periodo di conservazione dei documenti
ed evita l'accumulo sostanziale del carico di lavoro amministrativo legato alla
chiusura una tantum al termine del periodo di programmazione. La
maggior parte delle azioni di semplificazione sopra elencate contribuisce
inoltre a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e rappresenta
pertanto una diminuzione nel contempo dei rischi di errore e dell'onere
amministrativo. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. I
servizi dei Fondi strutturali unitamente all'OLAF hanno creato una strategia
congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni che la
Commissione e gli Stati membri devono porre in essere per prevenire le frodi in
azioni strutturali nell'ambito della gestione concorrente. Entrambe
le DG stanno attualmente sviluppando un modello di scoring sul rischio di frode
che sarà utilizzato dalle autorità di gestione interessate in 116 programmi FSE
e 60 programmi FESR. La
recente comunicazione della Commissione sulla strategia antifrode [COM (2011)
376 definitivo del 24.6.2011] accoglie con favore la strategia esistente quale
esempio di migliori pratiche e prevede azioni ad essa complementari, la più
importante delle quali è che la proposta della Commissione per i regolamenti
2014-2020 chieda agli Stati membri di adottare misure efficaci di prevenzione
delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati. L'attuale
proposta della Commissione include un obbligo esplicito di mettere in atto tali
misure ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera c). Ciò dovrebbe
rafforzare la consapevolezza negli Stati membri in merito alle frodi tra tutti
gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in
tal modo il rischio di frode. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero || Diss.[83] || di paesi EFTA[84] || di paesi candidati[85] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario 1 Crescita intelligente e inclusiva Nuove rubriche per il periodo 2014-2020 || 04021700 FSE Convergenza 04021900 FSE Competitività regionale 13031600 FESR Convergenza 13031800 FESR Competitività regionale 13031900 FESR Cooperazione territoriale europea 13040200 Fondi di coesione || Diss. || NO || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: No Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario […] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG: REGIO e EMPL || || || Anno N[86] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE Stanziamenti operativi (prezzi 2011) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || Nuove linee di bilancio FESR e FES || Impegni || (1) || 37.004,476 || 37.564,774 || 38.023,079 || 38.379,867 || 38.722,325 || 39.021,277 || 39.303,920 || 268.019,718 Pagamenti || (2) || 5.662,072 || 11.297,046 || 21.863,675 || 28.576,824. || 31.789,232 || 36.702,873 || 34.774,287 || 170.666,010 Nuova linea di bilancio FC prima del trasferimento alla linea di bilancio del nuovo Meccanismo per collegare l'Europa || Impegni || (1a) || 9.482,581 || 9.751,240 || 9.968,903 || 10.138,977 || 10.308,621 || 10.456,512 || 10.595,853 || 70.702,687 Pagamenti || (2a) || 1.499,397 || 2.821,047 || 5.410,638 || 7.352,290 || 8.652,800 || 9.699,964 || 8.801,732 || 44.237,869 Trasferimento alla linea di bilancio del nuovo Meccanismo per collegare l'Europa || Impegni || (1b) || 1397,5 || 1401,8 || 1403,8 || 1414,8 || 1440,9 || 1451,3 || 1489,9 || 10 000,0 Pagamenti || (2b) || 4,8 || 903,8 || 1003,8 || 1103,2 || 1129,9 || 1177,6 || 1303,6 || 6 626,7 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[87] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 13.01.04.01 – Personale esterno FESR || || (3) || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3060 || 21,420 13.01.04.03 – Personale esterno Fondo di coesione || || || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 9,380 04.01.04.01 – Personale esterno FSE || || || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000 Totale personale esterno ex linee BA || || || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 65,800 ALTRI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DG REGIO || || || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555 ALTRI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DG EMPL || || || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000 TOTALE degli stanziamenti per le DG REGIO, EMPL e MOVE || Impegni || =1+1a +3 || 46.525,822 || 47.354,779 || 48.030,747 || 48.557,608 || 49.069,711 || 49.516,554 || 49.938,537 || 338.993,760 Pagamenti || =2+2a +3 || 7.200,235 || 14.156,859 || 27.313,078 || 35.967,879 || 40.480,798 || 46.441,602 || 43.614,784 || 215.175,234 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 46.487,058 || 47.316,014 || 47.991,982 || 48.518,843 || 49.030,946 || 49.477,789 || 49.899,772 || 338722,405 Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 271,355 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 46.525,822 || 47.354,779 || 48.030,747 || 48.557,608 || 49.069,711 || 49.516,554 || 49.938,537 || 338.993,760 Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: non
applicabile. TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE DG: REGIO || Risorse umane || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561,309 Altre spese amministrative || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600 TOTALE DG REGIO || Stanziamenti || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 587,909 739109 || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE DG: EMPL || Risorse umane || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 765,709 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno N[88] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 46.635,210 || 47.464,166 || 48.140,134 || 48.666,995 || 49.179,098 || 49.625,941 || 50.047,924 || 339.759,469 Pagamenti || || || || || || || || 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti operativi · ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi. · ¨ La proposta
comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come illustrato sotto. La
politica di coesione si basa sulla gestione concorrente. Le priorità
strategiche sono fissate a livello UE, mentre la gestione quotidiana effettiva
è affidata alle autorità di gestione a livello nazionale, regionale e locale.
La Commissione propone indicatori di realizzazione comuni, ma gli obiettivi
effettivi per le realizzazioni sono proposti da tali autorità di gestione nell'ambito
dei rispettivi programmi operativi, e approvati dalla Commissione. Risulta
pertanto difficile indicare obiettivi in termini di realizzazioni finché i
programmi non saranno stati elaborati, negoziati e approvati nel 2013/14. Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[89] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO No 1[90]… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO No 2… || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || || . 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi · ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
· ¨ La proposta
comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di
seguito: DG REGIO Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[91] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane REGIO || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561,309 Altre spese amministrative || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 586,187 Esclusa la RUBRICA 5[92] del quadro finanziario pluriennale[93] || || || || || || || || Risorse umane REGIO || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 30,8 Altre spese di natura amministrativa || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 124,355 TOTALE || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 710,542 DG EMPL Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno N[94] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800 Esclusa la RUBRICA 5[95] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000 Altre spese di natura amministrativa || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000 Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 147,000 TOTALE || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 324,800 TOTALE || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 1.042,531 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di
risorse umane · ¨ La
proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane · ¨ La
proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di
seguito: le cifre utilizzate per l'anno n sono quelle per il 2011. DG REGIO: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) REGIO || 13 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 13 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || 13 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[96] REGIO || 13 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 13 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || 13 01 04 01 [97] || - in sede[98] || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 - nelle delegazioni || || || || || || || 13 01 04 03 [99] || - in sede[100] || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altro || || || || || || || TOTALE || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Contribuire all'analisi, alla negoziazione, alla modifica e/o alla preparazione di proposte di programmi e/o progetti nello Stato membro XXX, in vista della loro approvazione. Contribuire a gestire, monitorare e valutare l'attuazione dei programmi/progetti approvati. Garantire il rispetto delle norme che disciplinano il programma XXX. Personale esterno || Idem e/o sostegno amministrativo. DG EMPL Stima da esprimere
in unità equivalenti a tempo pieno senza decimali || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || 04 01 01 (Sede e uffici di rappresentanza della Commissione) (200 posti, costo unitario 127 000 EUR) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 (Delegazioni) || || || || || || || (Ricerca indiretta) || || || || || || || (Ricerca diretta) || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[101] || (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || 04 01 04 01 [102] || - in sede[103] || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 - nelle delegazioni || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || xx 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || Altro xx 01 04 02) || || || || || || || TOTALE || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 XX è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale · ¨ La
proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro
finanziario pluriennale. · ¨ La
proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del
quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] · ¨ La
proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o
la revisione del quadro finanziario pluriennale[104]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. […] 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento · La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
· ¨ La proposta
prevede che i finanziamenti europei devono essere cofinanziati. L'importo
esatto non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi
di cofinanziamento differenziati in linea con il livello di sviluppo regionale
(v. articolo 73 della proposta di regolamento): Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM || Totale degli stanziamenti cofinanziati || da definire || da definire || da definire || da definire || da definire || da definire || da definire || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate · ¨ La
proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate. · ¨ La proposta/iniziativa
ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[105] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo………… || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. […] Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. […] [1] GU C [….] del [….], pag. [….]. [2] GU C [….] del [….], pag. [….]. [3] GU C [….] del [….], pag. [….]. [4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [5] GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. [6] GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1. [7] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [8] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25. [9] [10] [11] [12] GU L [….] del [….], pag. [….]. [13] [14] [15] [16] GU
L 191 del 23.7.2010, pag. 28. [17] GU
L 308 del 24.11.2010, pag. 46. [18] GU
L 379 del 28.12.2006, pag. 5. [19] GU
L 337 del 21.12.2007, pag. 35. [20] GU
L 193 del 25.7.2007, pag. 6. [21] GU
L 134 del 30.4.2004, pag. 114. [22] GU
L 210 del 31.7.2006, pag. 19. [23] GU
L 53 del 23.2.2002, pag. 1. [24] GU
L 118 del 12.5.2010, pag. 1. [25] GU
L 53 del 23.2.2002, pag. 1. [26] Rif.
obiettivi generali della strategia Europa 2020. [27] GU
L 197 del 21.7.2001, pag. 30. [28] GU… [29] GU
L 209 del 2.8.1997, pag. 1. [30] Come
definiti nel Sistema europeo dei conti (SEC) e trasmessi da tutti i 27 Stati
membri nei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza. [31] Spiegazione:
il settore delle amministrazioni pubbliche è costituito essenzialmente da
amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati e amministrazioni
locali, nonché dagli enti di previdenza e assistenza sociale previsti e
controllati da dette amministrazioni. Comprende inoltre le istituzioni senza
scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita,
controllate e in prevalenza finanziate dalle amministrazioni pubbliche o dagli
enti di previdenza e assistenza sociale. [32] GU
L 83 del 27.3.1999, pag. 1. [33] COM(2011) 809
definitivo. [34] COM(2011) 834
definitivo. [35] GU L 290 del
6.11.2010, pagg. 39–48: Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre
2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti
dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio
geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti
dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili
nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto
serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pagg. 32–46). [36] COM(2011) 874
definitivo. [37] COM(2011) 788
definitivo. [38] COM(2011) 609
definitivo. [39] COM(2011) 665
definitivo. [40] "Tabella
di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei
trasporti competitiva e sostenibile", COM(2011) 144 definitivo. [41] COM(2011) 838
definitivo; COM(2011) 839 definitivo; COM(2011) 837 definitivo. [42] Approvate
dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010. [43] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Iniziativa faro Europa 2020 –
L'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010]. Impegni
24/25 e allegato I "Strumenti per l'autovalutazione: Caratteristiche
salienti di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e
regionale". conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni
del Consiglio "Competitività" su "L'Unione
dell'innovazione" (doc. 17165/10 del 26.11.2010). [44] Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea
[COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi
della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011)
708 del 31.5.2011]. Conclusioni del Consiglio "Trasporti,
telecomunicazioni ed energia" sull'agenda digitale europea (doc. 10130/10
del 26 maggio 2010). [45] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea
[COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi
della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011)
708 del 31.5.2011]. [46] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo
(Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa
[COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio
"Competitività": Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) –
Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello
"Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 78 definitivo, 23.2.2011];
conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni sul riesame
dello "Small Business Act" per l'Europa (doc. 10975/11 del
30.5.2011). [47] GU
L 48 del 23.2.2011, pag. 1. [48] GU
L 153 del 18.6.2010, pag. 13. [49] GU
L 140 del 5.6.2009, pag. 136. [50] GU
L 114 del 27.4.2006, pag. 64. [51] GU
L 52 del 21.2.2004, pag.50. [52] GU
L 140 del 5.6.2009, pag. 16. [53] Conclusioni
del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'11-12 aprile 2011,
conclusioni sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della
gestione delle catastrofi nell'Unione europea. [54] GU
L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [55] GU
L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [56] GU
L 312 del 22.11.2008, pag. 3. [57] Decisione
(2010/707/UE) del Consiglio, del 21 ottobre 2010, GU L 308 del 24.11.2010,
pag. 46. [58] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo
(Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa
[COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio
"Competitività": Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) –
Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008);
comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello
"Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 78 definitivo,
23.2.2011]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni
sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa (doc. 10975/11
del 30.5.2011). [59] Raccomandazione
(2010/410/UE) del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 191 del 23.7.2010,
pag. 28). [60] Se
esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente
collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento
tiene conto della valutazione dei progressi compiuti relativamente a tale
raccomandazione specifica per paese. [61] I
termini per la realizzazione di tutti gli elementi contenuti nella presente
sezione possono scadere durante il periodo di attuazione del programma. [62] Se
esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente
collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento
tiene conto della valutazione dei progressi compiuti relativamente alla
raccomandazione specifica. [63] I
termini per la realizzazione di tutti gli elementi contenuti nella presente
sezione possono scadere durante il periodo di attuazione del programma. [64] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un impegno comune per
l'occupazione - COM(2009)257 definitivo. [65] GU
L 191 dell'1.7.2011, pag. 1. [66] COM(2011)
567 definitivo. [67] Conclusioni
del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione
europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020")
(GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2). [68] Raccomandazione
della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle
persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11). [69] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni: Quadro dell'UE per le strategie
nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. COM(2011) 173. [70] Se
esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente
collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento
tiene conto della valutazione dei progressi compiuti relativamente a tale
raccomandazione specifica per paese. [71] I
termini per il conseguimento di tutti gli obiettivi contenuti nella presente
sezione potrebbero scadere durante il periodo di attuazione del programma. [72] GU
L 303 del 2.12.2000, pag.16. [73] GU
L 180 del 19.7.2000, pag. 22. [74] GU
L 23 del 27.1.2010, pag. 35 pubblicazione della decisione del Consiglio del 26
novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della
convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. [75] GU
L 175 del 5.7.1985, pag. 40. [76] GU
L 197 del 21.7.2001, pag. 30. [77] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [78] A
norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [79] COM(2010)
700 del 19.10.2010. [80] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [81] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [82] Studio
intitolato "Regional governance in the context of globalisation: reviewing
governance mechanisms & administrative costs. Administrative
workload and costs for Member State public authorities of the implementation of
ERDF and Cohesion Fund", 2010. [83] Diss.
= Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [84] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [85] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [86] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [87] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
AC = agente contrattuale; [88] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [89] I
risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di
studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.) [90] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…" [91] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [92] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
AC = agente contrattuale; [93] Personale
esterno finanziato da ex linee "BA", sulla base della dotazione
finale 2011 per le risorse umane, compreso il personale esterno in sede e in
delegazione. [94] L'anno
N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [95] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
AC = agente contrattuale; [96] AC
= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; [97] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [98] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [99] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [100] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [101] AC
= agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane
esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END =
esperto nazionale distaccato; [102] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [103] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [104] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [105] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.