EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013PC0246

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

/* COM/2013/0246 final - 2011/0276 (COD) */

52013PC0246

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio /* COM/2013/0246 final - 2011/0276 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 6 ottobre 2011 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul FESR, il FSE, il FC, il FEASR e il FEAMP e disposizioni generali sui fondi della politica di coesione (COM(2011) 615 final).

La proposta iniziale della Commissione per il regolamento FEAMP allineava il sistema di gestione e controllo del FEAMP a quanto proposto per il FEASR. Il motivo alla base di tale proposta era essenzialmente che le autorità che gestiscono il FEASR e il FEAMP sono spesso le stesse e trarrebbero beneficio da disposizioni armonizzate per questi due fondi.

Durante l'esame della proposta per il FEAMP nel gruppo di lavoro "pesca" del Consiglio, alcuni Stati membri hanno espresso riserve in merito al passaggio al sistema proposto dalla Commissione per la gestione e il controllo e la gestione finanziaria. Nei periodi di programmazione precedente (2000-2006) e corrente (2007-20013) il sistema di attuazione del FEAMP era allineato a disposizioni stabilite nel quadro della politica di coesione e gli Stati membri ritengono che si dovrebbe garantire il massimo livello di continuità. È loro opinione che il mantenimento di tali disposizioni consentirebbe di sfruttare al meglio le competenze acquisite dalle autorità nazionali attualmente coinvolte nella gestione dei fondi dell'UE per la pesca.

Sebbene una maggioranza di Stati membri abbia dichiarato di preferire l'allineamento del FEAMP al sistema di attuazione della politica di coesione, ha altresì sottolineato la necessità di tener conto del principio di proporzionalità (RDC articolo 4, paragrafo 5). I programmi operativi nel settore della pesca, nella maggior parte dei casi, hanno una portata ridotta rispetto a quelli nel quadro della politica di coesione e hanno anche caratteristiche specifiche per garantire che il FEAMP contribuisca alla riforma della politica comune della pesca.

Al fine di agevolare i negoziati in atto nel Consiglio e nel Parlamento europeo, la Commissione propone una modifica simultanea delle sue proposte di regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento FEAMP per garantire un'integrazione semplice e razionalizzata del FEAMP in una serie di norme per la politica di coesione preesistenti.

Un allineamento dei sistemi di attuazione del FEAMP a quelli proposti per la politica di coesione secondo le modalità proposte contribuirà all'armonizzazione e alla coerenza delle norme tra questi diversi fondi (FESR, FSE, FC e FEAMP). Consente altresì di sfruttare l'esperienza acquisita nei periodi di programmazione precedenti e agevola la transizione da un periodo di programmazione al successivo.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

La proposta della Commissione che modifica il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento FEAMP è stata preceduta da dibattiti approfonditi sulle disposizioni di attuazione del FEAMP nel gruppo di lavoro "pesca" del Consiglio e da contatti bilaterali con gli Stati membri.

È stata condotta una valutazione d'impatto relativamente alle proposte legislative originarie.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta implica una modifica parallela delle proposte della Commissione di regolamento recante disposizioni comuni e del regolamento FEAMP:

· il FEAMP è integrato nelle disposizioni pertinenti del regolamento recante disposizioni comuni inizialmente specifiche per la politica di coesione e si è creata una nuova parte IV di tale regolamento che si applica alla politica di coesione e al FEAMP;

· le rispettive disposizioni (corrispondenti alle disposizioni di attuazione del FEASR o che si sovrappongono agli articoli del regolamento recante disposizioni comuni nella sua forma modificata) sono soppresse dal regolamento FEAMP, nel quale sono aggiunti opportuni riferimenti all'RDC, ove necessario.

I considerando e le definizioni sono allineati alle modifiche degli articoli e della struttura dei regolamenti. La terminologia usata nella nuova parte IV è adeguata per tener conto delle specificità del FEAMP e in alcuni casi si specifica che le norme specifiche del FEAMP possono dare adito a norme complementari.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modificata non ha alcuna incidenza sul bilancio. Tuttavia, la disponibilità di nuovi dati e di nuove previsioni macroeconomiche e l'adesione della Repubblica di Croazia comportano modifiche della dotazione assegnata alle misure di coesione.

Tali modifiche fanno salvi i negoziati in corso sul regolamento QFP e il regolamento finanziario.

5.           SINTESI DELLE MODIFICHE

Per quanto concerne il regolamento recante disposizioni comuni, le modifiche riguardano i considerando 3, 75, 78, 80, 84 e 87. Sono inoltre modificati l'articolo 1 e l'articolo 3 al fine di definire chiaramente l'applicabilità di ciascuna parte del regolamento recante disposizioni comuni per quanto riguarda ciascuno dei fondi (FESR, FSE, CF, FEAMP e FEASR). È stato necessario un adeguamento minimo delle definizioni di cui ai paragrafi 5, 7, 25 e 26 dell'articolo 2 per sostituire i riferimenti alla parte tre con riferimenti alla parte IV.

Sono stati modificati l'articolo 55, paragrafo 7, l'articolo 64, paragrafo 6, l'articolo 74, paragrafo 1, l'articolo 112, paragrafo 3, l'articolo 113, paragrafo 5, l'articolo 114, paragrafo 3, lettere b) e g), l'articolo 117, paragrafo 4, l'articolo 120, l'articolo 121, paragrafo 1, l'articolo 124, l'articolo 126, paragrafo 4, l'articolo 128, l'articolo 130, paragrafo 1, l'articolo 131, paragrafo 1, l'articolo 133, paragrafo 1, l'articolo 134, paragrafo 1, gli articoli 135, 136 e 137 e l'articolo 140, paragrafo 1.

Per quanto concerne il regolamento FEAMP, le modifiche riguardano i considerando 86, 89, 101, 103, 104 e sono stati soppressi i considerando 91, 93, 94 e 97. Sono stati modificati gli articoli 3, 12, 14, 20, 24, 25, 28, 33, 37, 38, 39, 45, 46, 54, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 75, 78, 92, 94, 95, 102, 103, 105, 108, 117, 118, 119, 120, 122, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 e 150, e soppressi gli articoli 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 123, 124, 125, 127 e 130.

Per ragioni di chiarezza, la presente proposta recante modifiche è presentata in una forma consolidata, comprendente tutte le modifiche del regolamento recante disposizioni comuni adottate dalla Commissione fino a questo momento, vale a dire (COM)2012 496, dell'11 settembre 2012, e COM(2013) 146, del 12 marzo 2013. Tuttavia, solo le modifiche proposte nella presente proposta recante modifiche sono presentate sottolineate.

2011/0276 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere del Comitato delle regioni[2],

visto il parere della Corte dei conti[3],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       L'articolo 174 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.

(2)       Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali.

(3)       Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni comuni al FESR, al FSE e al FC, che non si applicano però al FEASR e al FEAMP, nonché disposizioni comuni al FESR, al FSE, al FC e al FEAMP, ma che non si applicano al FEASR. Date le particolarità di ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche applicabili a ciascun Fondo del QSC e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.

(4)       Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (FEAGA – Fondo europeo agricolo di garanzia) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR va dunque preservato e le strutture già in essere negli Stati membri vanno sostenute.

(5)       Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 del trattato.

(6)       Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel regolamento.

(7)       Il presente regolamento è strutturato in tre parti: la prima reca i considerando e le definizioni, la seconda reca le regole applicabili a tutti i Fondi del QSC e la terza reca disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, al FSE e al FC ("i Fondi").

(8)       Ai sensi dell'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e precisare le responsabilità di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere l'assicurazione che gli Stati membri utilizzano i Fondi del QSC legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito il "regolamento finanziario")[4]. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine sono responsabili dell'attuazione dei programmi al livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro. Queste disposizioni garantiscono altresì che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento dell'Unione, la proporzionalità delle disposizioni amministrative e una riduzione del carico amministrativo gravante sui beneficiari dei Fondi del QSC.

(9)       Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.

(10)     Le attività dei Fondi del QSC e gli interventi da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale direttamente o indirettamente collegato all'esecuzione dell'intervento.

(11)     Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

(12)     Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.

(13)     Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. È opportuno che l'ambito preciso di ciascuno dei Fondi del QSC sia descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo ed è possibile circoscriverlo ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.

(14)     Al fine massimizzare il contributo dai Fondi del QSC e di fornire una direzione strategica chiara al processo di programmazione a livello di Stati membri e regionale, è opportuno istituire un quadro strategico comune. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei Fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

(15)     Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto definire i mezzi per garantire la coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, i meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali, le modalità per affrontare le sfide territoriali, azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e i principi corrispondenti per la loro realizzazione e le priorità della cooperazione.

(16)     In base al quadro strategico comune, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi del QSC.

(17)     Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.

(18)     Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.

(19)     Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i Fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

(20)     Si dovrebbero definire elementi comuni a tutti i programmi per garantire la centralità del raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione dei Fondi del QSC, si dovrebbero uniformare le procedure di adozione delle modifiche dei programmi. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato e il coordinamento dei Fondi del QSC tra di loro, con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la Banca europea per gli investimenti.

(21)     Il trattato ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i Fondi del QSC. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

(22)     Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui Fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.

(23)     Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (crowding-out) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di un'analisi ex ante.

(24)     Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli strumenti finanziari devono essere concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato.

(25)     Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione, o agli strumenti istituiti a livello regionale. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la facoltà di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi specifici o fondi di fondi.

(26)     L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai Fondi del QSC agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione, determinati in base ai piani aziendali e alle previsioni del flusso di cassa per un periodo prestabilito non superiore a due anni.

(27)     È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.

(28)     È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine dovrebbero essere istituiti comitati di sorveglianza per i Fondi del QSC, definendone la composizione e le funzioni. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i Fondi del QSC. Per garantire l'efficacia, i comitati di sorveglianza dovrebbero avere la facoltà di formulare raccomandazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione del programma e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali raccomandazioni.

(29)     L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei Fondi del QSC è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È dunque necessario che gli obblighi di rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche dei risultati.

(30)     Ai fini del controllo dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra gli Stati membri e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione.

(31)     Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.

(32)     È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi del QSC al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in rapporto al PIL e al tasso di disoccupazione, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

(33)     Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.

(34)     L'autorità responsabile della preparazione del programma dovrebbe definire un programma di valutazione. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero effettuare valutazioni intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.

(35)     Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei Fondi del QSC e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(36)     È utile precisare i tipi di intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei Fondi del QSC.

(37)     Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate, è necessario definire le norme per il calcolo della partecipazione dei Fondi del QSC a un intervento generatore di entrate.

(38)     Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi del QSC in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi dell'UE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'UE, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a favore di interventi conclusi.

(39)     Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti (UE) n. […] [regolamenti FESR, FSE, FC, CTE, FEASR, FEAMP], gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.

(40)     Per semplificare l'impiego dei Fondi del QSC e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate di rimborso delle sovvenzioni e dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e le condizioni specifiche relative all'ammissibilità degli interventi in funzione dell'ubicazione.

(41)     Perché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero essere previste disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i Fondi del QSC siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le regole sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari.

(42)     Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei Fondi del QSC. Dovrebbero dunque essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.

(43)     Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.

(44)     Per garantire l'affidabilità ex ante in rapporto alla concezione e all'istituzione dei principali sistemi di gestione e di controllo, gli Stati membri dovrebbero designare un organismo di accreditamento responsabile dell'accreditamento e della revoca dell'accreditamento degli organismi preposti alla gestione e al controllo.

(45)     Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia e sull'efficienza dei Fondi.

(46)     Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire una gestione efficace dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative alle richieste di pagamento intermedio, al pagamento del saldo annuale, ove applicabile e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascuno dei Fondi del QSC.

(47)     Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto nell'ambito dei Fondi del QSC si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.

(48)     Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano prove che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini della liquidazione dei conti.

(49)     Per garantire che le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario avvengano nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di riferimento adeguato per la procedura annuale di liquidazione dei conti. In tale quadro, gli organismi accreditati dovrebbero presentare alla Commissione, per ciascun programma, una dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai bilanci annuali certificati, da una relazione di sintesi sui controlli, un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

(50)     Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, può essere necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni delle norme nazionali o dell'Unione applicabili possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'UE, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione delle norme nazionali o dell'Unione riguarda direttamente o indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e della spesa corrispondente. Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere l'importo della rettifica finanziaria.

(51)     Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.

(52)     Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei Fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto, e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento di detti Fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".

(53)     Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(54)     Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(55)     Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)[5].

(56)     Per definire un quadro finanziario adeguato, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio.

(57)     È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.

(57 bis) Dato che al problema della disoccupazione giovanile nelle regioni più colpite dell'Unione va accordata la massima priorità, è opportuno creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e finanziarla con fondi specifici e investimenti mirati del Fondo sociale europeo. Tale iniziativa dovrebbe mirare a sostenere giovani disoccupati, che non frequentano corsi di istruzione o di formazione, residenti nelle regioni ammissibili. Essa va attuata nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione.

(58)     Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.

(59)     Per quanto riguarda i Fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al 2% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

(60)     Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[6]. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione rappresentano almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnata.

(61)     È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi. I programmi operativi dovrebbero definire gli assi prioritari corrispondenti agli obiettivi tematici, elaborare una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate e stabilire il quadro per la valutazione dei risultati. Dovrebbero inoltre comprendere altri elementi necessari a sostenere l'attuazione efficace ed efficiente di questi Fondi.

(62)     Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FC e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

(63)     I grandi progetti rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che gli interventi di notevoli dimensioni continuino ad essere soggetti all'approvazione della Commissione a norma del presente regolamento. Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il contenuto di un grande progetto. La Commissione dovrebbe anche avere la possibilità di rifiutare di sostenere un grande progetto se tale sostegno non è giustificato.

(64)     Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente una serie di azioni che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

(65)     Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.

(66)     È necessario adottare regole specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai Fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.

(67)     Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.

(68)     Ai sensi dell'articolo 175 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire il contenuto di detta relazione.

(69)     Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga la valutazione ex post dei Fondi per ottenere informazioni di livello appropriato sui risultati e sull'impatto degli interventi finanziati. Sono anche necessarie disposizioni specifiche per stabilire una procedura di approvazione dei piani di valutazione dei Fondi.

(70)     È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento devono anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

(71)     Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate relative alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

(72)     Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.

(73)     È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale.

(74)     È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso lo Stato membro dovrebbe precisare le rispettive responsabilità e funzioni.

(75)     L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei Fondi e del FEAMP e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

(76)     L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme nazionali e dell'Unione applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

(77)     L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.

(78)     Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il FESR, il FSE, e il FC e il FEAMP e dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, sono necessarie disposizioni specifiche relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione.

(79)     Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

(80)     Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per il FESR, il FSE, e il FC e il FEAMP. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima della procedura annuale di liquidazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo per ciascuna priorità asse prioritario alla spesa ammissibile per l'asse prioritario la priorità in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri alla liquidazione annuale dei conti, purché si sia ottenuta una garanzia ragionevole rispetto all'ammissibilità della spesa per l'anno oggetto della procedura di liquidazione.

(81)     Per garantire che i beneficiari ricevano il sostegno quanto prima e per accrescere l'affidabilità per la Commissione, è opportuno richiedere che le domande di pagamento includano solo la spesa il cui sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per operare secondo dette modalità. Tale prefinanziamento dovrebbe essere liquidato ogni anno con la liquidazione dei conti.

(82)     Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i Fondi dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.

(83)     È necessario specificare la procedura dettagliata per la liquidazione annuale dei conti applicabile ai Fondi per garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere una limitata possibilità per lo Stato membro di definire un accantonamento nel proprio bilancio annuale corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di audit.

(84)     La procedura di liquidazione annuale dei conti dovrebbe essere accompagnata da una chiusura annuale degli interventi completati (per il FESR, il e FC e il FEAMP) o delle spese (per il FSE). Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e garantire la certezza del diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere obbligatoria, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie.

(85)     Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di priorità asse prioritario o di programma operativo.

(86)     È opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i Fondi, così da garantire la certezza del diritto agli Stati membri.

(87)     La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR, o per il FEAMP, i 50 000 EUR, per tener conto della portata ridotta degli interventi sostenuti nel quadro di questo fondo. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.

(88)     Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione degli elementi del quadro strategico comune relativi ad azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e i principi corrispondenti per la loro realizzazione e le priorità per la cooperazione, norme supplementari sulla ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, combinazione del sostegno, ammissibilità, tipi di attività non finanziate), le norme che disciplinano determinati tipi di strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, norme riguardanti gli accordi di finanziamento, trasferimento e gestione delle attività, le modalità di gestione e di controllo, le norme relative alle richieste di pagamento e l'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali, la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, la definizione del tasso forfettario applicato ai costi indiretti in relazione alle sovvenzioni sulla base di metodi esistenti e dei tassi corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, le modalità di scambio di informazioni sulle operazioni, le disposizioni per la pista di controllo adeguata, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare, mediante atti delegati, gli allegati I e VI, recanti elementi non essenziali del presente regolamento, in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(89)     La Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.

(90)     La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni di approvazione dei contratti di partenariato, le decisioni riguardanti l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, in caso di disimpegno, le decisioni che modificano le decisioni di adozione dei programmi e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni che identificano le regioni e gli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", le decisioni che attribuiscono la ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno agli Stati membri, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione del FC di ciascuno Stato membro al Meccanismo per collegare l'Europa, le decisioni che stabiliscono l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro agli aiuti alimentari alle persone indigenti, le decisioni di adozione e di modifica dei programmi operativi, le decisioni in materia di grandi progetti, le decisioni relative ai piani d'azione comuni, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.

(91)     Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere esercitati, in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[7], i poteri di esecuzione riguardanti la metodologia concernente gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, i termini e le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari, le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari e la fornitura delle relative informazioni, la metodologia per il calcolo delle entrate nette per i progetti generatori di entrate, il sistema di scambio elettronico di dati tra lo Stato membro e la Commissione, il modello del programma operativo per i Fondi, la nomenclatura per le categorie d'intervento, il formato delle informazioni sui grandi progetti e la metodologia da utilizzare per effettuare l'analisi dei costi-benefici dei grandi progetti, il modello per il piano d'azione comune, il modello del rapporto annuale e del rapporto finale di esecuzione, alcune caratteristiche tecniche delle misure in materia di informazione e pubblicità e le relative istruzioni, norme sullo scambio di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità competenti in materia di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, il modello della dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo e la metodologia del metodo di campionamento, le norme concernenti l'impiego dei dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di pagamento.

(92)     Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999[8]. Occorre pertanto abrogare detto regolamento.

(93)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE I OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC), al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che rientrano nell'ambito del quadro strategico comune (di seguito "i Fondi del QSC"). Definisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi del QSC e il coordinamento dei Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione. Le norme comuni sono definite nella parte II.

La parte III del Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (di seguito "i Fondi strutturali") e il FC per quanto riguarda. Il regolamento definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali e del FC (di seguito "i Fondi"), i criteri di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

La parte IV del presente regolamento stabilisce norme generali applicabili ai Fondi e al FEAMP sulla gestione e il controllo, la gestione finanziaria, i conti e le rettifiche finanziarie.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune[9] (di seguito "il regolamento PAC") e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:

(1) regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006[10] (di seguito "il regolamento FESR");

(2) regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006[11] (di seguito "il regolamento FSE");

(3) regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006[12] (di seguito "il regolamento FC");

(4) regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione territoriale europea[13] (di seguito "il regolamento CTE");

(5) regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005[14] (di seguito "il regolamento FEASR"); e

(6) regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1198/2006[15] (di seguito "il regolamento FEAMP").

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento le definizioni degli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario si applicano agli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC, salvo ove diversamente specificato nel presente regolamento.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo: "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e contenuti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE), nella raccomandazione del Consiglio, del 13 luglio 2010, sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione[16] e nella decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione[17] e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;

(2) "quadro strategico comune": elementi che forniscono una direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevolano il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(3) "azione": un tipo di intervento con il sostegno dei Fondi del QSC per raggiungere gli obiettivi di un programma;

(4) "azione indicativa di elevato valore aggiunto europeo": un'azione che si prevede darà un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e servirà da punto di riferimento nella preparazione dei programmi;

(5) "norme specifiche di ciascun Fondo": le disposizioni di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III o della parte IV del presente regolamento o in un regolamento specifico o generico che disciplina uno o più Fondi del QSC menzionati o elencati all'articolo 1, paragrafo 4 terzo comma;

(6) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

(7) "programma": il "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;

(8) "priorità": l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;

(9) "intervento": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della priorità o delle priorità cui si riferisce. Nel contesto degli strumenti finanziari, l'intervento è costituito dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

(10) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi. Nel quadro degli aiuti di Stato, per "beneficiario" s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario;

(11) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;

(12) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")[18], del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli[19] e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004[20];

(13) "intervento completato": un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

(14) "sostegno pubblico": qualsiasi sostegno finanziario al finanziamento di un intervento proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai Fondi del QSC, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;

(15) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[21] e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di applicazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;

(16) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;

(17) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano gli interventi;

(18) "strategia di sviluppo locale": una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è eseguita in partenariato al livello pertinente;

(19) "chiusura modulata": la chiusura degli interventi risultante dalla procedura annuale di liquidazione dei conti, prima della chiusura generale del programma;

(20) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;

(21) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 82, paragrafo 2;

(22) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;

(23) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o a una società controllata della Banca europea per gli investimenti;

(24) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione o sue eventuali successive modifiche;

(25) "periodo contabile": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

(26) "esercizio finanziario": ai fini della parte III e della parte IV, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

PARTE II DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI DEL QSC

TITOLO I Principi di intervento dell'Unione per i Fondi del QSC

Articolo 3 Campo d'applicazione

Le norme stabilite nella presente parte si applicano si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla parte III e alla parte IV.

Articolo 4 Principi generali

1.           I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

2.           La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.

3.           L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.

4            Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo a un livello territoriale appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.

5.           Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato.

6.           In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.

7.           La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53ter del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

8.           La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

9.           La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.

10.         La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5 Partenariato e governance a più livelli

1.           Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:

(a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;

(b) le parti economiche e sociali; e

(c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

2.           Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

3.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.

4.           Per ciascun Fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del QSC.

Articolo 6 Conformità alla normativa dell'Unione e nazionale

Gli interventi finanziati dai Fondi del QSC sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale.

Articolo 7 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Articolo 8 Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente all'articolo 11 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

TITOLO II APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I Obiettivi tematici per i Fondi del QSC e quadro strategico comune

Articolo 9 Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni Fondo del QSC sostiene, conformemente alla propria missione, gli obiettivi tematici seguenti:

(1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

(2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;

(3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

(4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

(5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

(6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

(7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

(8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

(9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

(10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

(11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun Fondo del QSC e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 10 Quadro strategico comune

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune fornisce una direzione strategica chiara al processo di programmazione e agevola il coordinamento settoriale e territoriale degli interventi dell'Unione nel quadro dei Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'UE, in linea con gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Articolo 11 Contenuto

Il quadro strategico comune stabilisce:

a)         i mezzi per garantire la coerenza della programmazione dei Fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

b)         i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;

c)         i principi orizzontali e gli obiettivi strategici trasversali per l'attuazione dei Fondi del QSC;

d)         le modalità per affrontare le sfide territoriali e i passi da compiere per favorire un approccio integrato che rifletta il ruolo delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché le sfide specifiche per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato;

e)         per ciascun obiettivo tematico, le azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i principi corrispondenti per la loro realizzazione;

f)          le priorità per la cooperazione nell'ambito dei Fondi del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi.

Articolo 12 Adozione e revisione

Gli elementi del quadro strategico comune relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide territoriali sono specificati nell'allegato I.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 142 che definisce gli elementi specifici del quadro strategico comune relativi alla definizione di azioni indicative di elevato valore aggiunto europeo e dei principi corrispondenti per la loro realizzazione per ciascun obiettivo tematico e alle priorità per la cooperazione.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina il quadro strategico comune e, se del caso, apporta mediante atti delegati a norma dell'articolo 142 modifiche all'allegato I.

Entro sei mesi dall'adozione di una revisione del quadro strategico comune, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

CAPO II Contratto di partenariato

Articolo 13 Preparazione del contratto di partenariato

1.           Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.           Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.

3.           Il contratto di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato membro interessato.

4.           Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

Articolo 14 Contenuto del contratto di partenariato

              Il contratto di partenariato stabilisce:

(a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:

i)        un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici, al quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

ii)       un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;

iii)      per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;

iv)      la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

v)       i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;

vi)      i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;

vii)     l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC;

(b) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce:

i)        i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii)       le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 8 del regolamento FESR;

(c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;

(d) le modalità per garantire un'esecuzione efficace, tra cui:

i)        una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

ii)       una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;

iii)      le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III del presente regolamento;

iv)      le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;

(e) le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:

i)        una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;

ii)       una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

iii)      una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 15 Adozione e modifica del contratto di partenariato

1.           La Commissione valuta la coerenza del contratto di partenariato con il presente regolamento, con il quadro strategico comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.

2.           La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3.           Qualora uno Stato membro proponga una modifica del contratto di partenariato, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva la modifica.

CAPO III Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 16 Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Articolo 17 Condizionalità ex ante

1.           Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.           Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.

3.           Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro due anni dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.

4.           Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.

5.           La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

6.           I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 18 Riserva di efficacia ed efficienza

Il 5% delle risorse destinate a ciascun Fondo del QSC e a ogni Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo 'Coesione territoriale europea', all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

Articolo 19 Verifica dei risultati

1.           La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato II.

2.           La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

Articolo 20 Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

1.           Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.

2.           Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

3.           Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

4.           Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare. .

5.           Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

CAPO IV Condizionalità macroeconomiche

Articolo 21 Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

1.           La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:

(a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

(b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;

(c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, o

(d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

i)        ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

ii)       ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio[23];

iii)      ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

2.           Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.

3.           Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.

4.           In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.

5.           Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.

6.           La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:

(a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

(b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;

(c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. …/2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

(d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

(e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

7.           Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.

8.           La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:

(a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

(b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:

(c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. […] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

(d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o

(e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. […] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Articolo 22 Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1.           Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il FC o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

(a) se lo Stato membro interessato ha adottato l'euro, riceve assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio[24];

(b) se non ha adottato l'euro, è stato ad esso concesso un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio[25];

(c) è stato ad esso concesso un sostegno finanziario conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità firmato l'11 luglio 2011.

Il primo comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2.           Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore al sostegno pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi del QSC per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE al CF o per ciascuna misura in relazione al FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

TITOLO III PROGRAMMAZIONE

CAPO I Disposizioni generali sui Fondi del QSC

Articolo 23 Preparazione dei programmi

1.           I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente al contratto di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

2.           I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner.

3.           I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Articolo 24 Contenuto dei programmi

1.           Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

2.           Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale.

3.           Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi, quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

(a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;

(b) indicatori di realizzazione relativi agli interventi finanziati;

(c) indicatori di risultato relativi alla priorità.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

4.           Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.

5.           Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

6.           Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 25

Procedura di adozione dei programmi

1.           La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.

2.           La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.

3.           Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione del contratto di partenariato.

Articolo 26 Modifica dei programmi

1.           Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

In caso di modifica dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il contratto di partenariato pertinente non viene modificato.

2.           La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma entro cinque mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. La Commissione, se necessario, modifica al tempo stesso la decisione di approvazione del contratto di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 27 Partecipazione della Banca europea per gli investimenti

1.           Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione del contratto di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati.

2.           La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione del contratto di partenariato o dei programmi.

3.           La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.

4.           Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contribuiti del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 28 Sviluppo locale di tipo partecipativo

1.           Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è:

(a) concentrato su territori subregionali specifici;

(b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;

(c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;

(d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

2.           Il sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo locale è coerente e coordinato tra i Fondi del QSC. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati segnatamente tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale e dei gruppi impegnati nello sviluppo locale.

3.           Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata richieda la partecipazione di più di un Fondo, può essere designato un Fondo capofila.

4.           Qualora sia designato un Fondo capofila, i costi di gestione, animazione e creazione di reti inerenti alla strategia di sviluppo locale sono finanziati esclusivamente dal Fondo capofila.

5.           Lo sviluppo locale sostenuto dai Fondi del QSC è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma.

Articolo 29 Strategie di sviluppo locale

1.           Una strategia di sviluppo locale contiene almeno i seguenti elementi:

(a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

(b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi;

(c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi precisi e misurabili per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati;

(d) una descrizione del processo di associazione della comunità all'elaborazione della strategia;

(e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;

(f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;

(g) il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC.

2.           Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione.

3.           Le strategie di sviluppo locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi.

4.           La selezione e l'approvazione di tutte le strategie di sviluppo locale sono completate entro il 31 dicembre 2015.

5.           La decisione dell'autorità di gestione che approva una strategia di sviluppo locale stabilisce la dotazione a titolo di ciascun Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per tutti i compiti attuativi connessi alla strategia.

6.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 30 Gruppi di azione locale

1.           I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia.

2.           L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.

3.           I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:

(a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi;

(b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;

(c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione degli interventi, stabilendone l'ordine di priorità in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici delle strategie;

(d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

(e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

(f) selezionare gli interventi e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

(g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale.

Articolo 31 Sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo locale

Il sostegno allo sviluppo locale comprende:

(a) i costi del supporto preparatorio;

(b) l'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale;

(c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;

(d) i costi di gestione e di animazione della strategia di sviluppo locale entro il limite del 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 32 Strumenti finanziari

1.           I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di investimento.

Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e strumenti finanziari, norme specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari.

2.           I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.

3.           I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59.

Articolo 33 Attuazione degli strumenti finanziari

1.           In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

(a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;

(b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.

2.           Il titolo [VIII] del regolamento finanziario si applica agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I contributi dei Fondi del QSC destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.

3.           Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

(a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3;

(b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista e che rispettano le disposizioni applicabili dell'Unione e nazionale.

La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le norme specifiche relative a particolari tipologie di strumenti finanziari di cui alla lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti tramite tali strumenti.

4.           Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:

(a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno per tali investimenti si limita all'importo necessario per attuare nuovi strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o

(b) affidare compiti di esecuzione:

i)        alla Banca europea per gli investimenti;

ii)       a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, selezionate conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

iii)      a un organismo di diritto pubblico o privato selezionato conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

(c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono le norme in materia di accordi di finanziamento, il ruolo e la responsabilità delle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché i costi e le spese di gestione.

5.           Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii), quando attuano strumenti finanziari mediante fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui [all'articolo 57 e all'articolo 131, paragrafi 1, 1bis e 3], del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.

6.           Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), alle quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione. Le attività detenute su tali conti fiduciari sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.

7.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate riguardanti gli obblighi specifici connessi al trasferimento e alla gestione delle attività gestite dalle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché la conversione delle attività dall'euro alle monete nazionali.

Articolo 34 Attuazione di particolari tipologie di strumenti finanziari

1.           Gli organismi accreditati conformemente all'articolo 64 non effettuano verifiche in loco degli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.

2.           Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sugli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti. Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.

3.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti le modalità di gestione e di controllo degli strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

Articolo 35 Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1.           Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), la richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato allo strumento finanziario.

2.           Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di erogare allo strumento finanziario per gli investimenti da effettuare nei destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due anni, compresi i costi e le spese di gestione.

3.           L'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 è corretto nelle richieste di pagamento successive per tenere conto della differenza tra l'importo del sostegno precedentemente erogato allo strumento finanziario in questione e gli importi effettivamente investiti nei destinatari finali, più i costi e le spese di gestione sostenuti. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.

4.           Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), la richiesta di pagamento comprende l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.

5.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 142, le norme specifiche relative ai pagamenti e alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e alle eventuali conseguenze per quanto riguarda le richieste di pagamento.

Articolo 36 Spesa ammissibile alla chiusura

1.           Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo effettivamente pagato o, nel caso di fondi di garanzia, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, comprendente:

(a) i pagamenti ai destinatari finali;

(b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

(c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2;

(d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario.

2.           In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai cinque anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.

3.           La spesa ammissibile calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:

i)       dell'importo complessivo del sostegno dei Fondi del QSC erogato allo strumento finanziario; e

ii)       del corrispondente cofinanziamento nazionale.

4.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 relativi all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia.

Articolo 37 Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari

1.           Il sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti produttivi di interessi presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri o investiti a titolo temporaneo secondo il principio della sana gestione finanziaria.

2.           Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità del sostegno iniziale fornito dai Fondi del QSC nell'ambito dello stesso strumento finanziario.

3.           L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 38 Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC fino alla chiusura del programma

1.           Le risorse in conto capitale rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, che sono imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC, sono reimpiegate per ulteriori investimenti mediante lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.

2.           Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, imputabili al sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario, sono utilizzati per le seguenti finalità, ove applicabile, a concorrenza dell'importo necessario:

(a) rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario;

(b) rimunerazione preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;

(c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.

3.           L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 39 Uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Articolo 40 Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1.           L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.

2.           La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

(a) l'identificazione del programma e della priorità nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC;

(b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;

(c) l'identificazione degli organismi ai quali sono affidati compiti di esecuzione;

(d) l'importo complessivo del sostegno per programma e priorità o misura destinato allo strumento finanziario compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;

(e) l'importo complessivo del sostegno erogato o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;

(f) le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi allo stesso;

(g) l'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;

(h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori del programma e della priorità interessati.

3.           La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, le condizioni uniformi riguardanti la sorveglianza e la trasmissione alla Commissione delle relative informazioni, anche per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a).

TITOLO V SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I Sorveglianza

Sezione I Sorveglianza dei programmi

Articolo 41 Comitato di sorveglianza

1.           Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, per vigilare sull'attuazione del programma.

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi del QSC.

2.           Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 42 Composizione del comitato di sorveglianza

1.           Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma.

2.           La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

3.           Ove fornisca un contributo ad un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4.           Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 43 Funzioni del comitato di sorveglianza

1.           Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.

2.           Il comitato di sorveglianza esamina in dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma.

3.           Il comitato di sorveglianza è consultato ed emette un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.

4.           Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 44 Rapporti di esecuzione

1.           A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale sull'esecuzione del programma nel precedente esercizio finanziario.

Lo Stato membro presenta un rapporto finale sull'esecuzione del programma entro il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

2.           I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate.

3.           Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

4.           Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

5.           I rapporti annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi e nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale rapporto si considera ricevibile.

6.           La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione dello stesso e in merito al rapporto finale entro cinque mesi dalla data di ricezione dello stesso. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.

7.           La Commissione può formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.

8.           È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

Articolo 45 Riunione annuale di riesame

1.           Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, viene organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso.

2.           La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Nel 2017 e nel 2019 copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.

3.           Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.

4.           La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione.

5.           Lo Stato membro assicura che venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione in seguito all'incontro.

Sezione II Progresso strategico

Articolo 46 Rapporto sullo stato dei lavori

1.           Entro il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019 lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione del contratto di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.

2.           Il rapporto sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:

(a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione del contratto di partenariato;

(b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;

(c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ante non soddisfatte alla data di adozione del contratto di partenariato;

(d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

(e) progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;

(f) azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC;

(g) azioni, con i relativi obiettivi, pianificate nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;

(h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione del contratto di partenariato.

3.           Qualora, entro tre mesi dalla data di presentazione del rapporto sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, può chiedere informazioni aggiuntive allo Stato membro, il quale è tenuto a fornire alla Commissione le informazioni richieste entro tre mesi e, se del caso, a rivedere di conseguenza il rapporto sullo stato dei lavori.

4.           Nel 2017 e nel 2019 la Commissione prepara un rapporto strategico che sintetizza le relazioni sullo stato di attuazione degli Stati membri, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

5.           Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II Valutazione

Articolo 47 Disposizioni generali

1.           Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[26] nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.

2.           Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.

3.           Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.

4.           Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

Articolo 48 Valutazione ex-ante

1.           Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.

2.           Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente ad una sintesi. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.

3.           Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:

(a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;

(b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;

(c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;

(d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

(e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;

(f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;

(g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;

(h) la motivazione della forma di sostegno proposta;

(i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;

(j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;

(k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;

(l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;

(m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.

4.           La valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente[27].

Articolo 49 Valutazione durante il periodo di programmazione

1.           L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma – piano che viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.           Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'appropriata capacità di valutazione.

3.           Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione effettuano valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.

4.           La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi.

Articolo 50 Valutazione ex post

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi dei QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

TITOLO VI ASSISTENZA TECNICA

Articolo 51 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1.           Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

(a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;

(b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei Fondi del QSC;

(c) studi legati alle relazioni della Commissione sui Fondi del QSC e al rapporto sulla coesione;

(d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei Fondi del QSC, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;

(e) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei Fondi del QSC, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;

(f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;

(g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;

(h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;

(i) azioni relative all'audit;

(j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI.

Articolo 52 Assistenza tecnica degli Stati membri

1.           Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.

2.           Le norme specifiche di ciascun Fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun Fondo del QSC.

TITOLO VII SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI DEL QSC

CAPO I Sostegno fornito dai Fondi del QSC

Articolo 53 Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.           La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai Fondi del QSC conformemente alle norme specifiche relative a ciascun Fondo.

2            Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Articolo 54 Interventi generatori di entrate

1.           Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:

a)      applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il tipo di intervento interessato;

b)      calcolo del valore corrente dell'entrata netta dell'intervento, tenendo conto dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

La spesa ammissibile dell'intervento da cofinanziare non supera il valore corrente del costo d'investimento dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato in base a uno dei metodi di cui sopra.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di alla lettera a) che precede.

La Commissione adotta la metodologia di cui alla lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2.           Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo secondo i metodi indicati al paragrafo 1, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.

3.           I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli interventi il cui costo complessivo supera 1 milione di EUR.

4.           Il presente articolo non si applica al FSE.

5.           I paragrafi 1 e 2 non si applicano a interventi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato o a misure di sostegno fornito a o da strumenti finanziari.

CAPO II Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 55 Ammissibilità

1.           L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.

2.           Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi del QSC se sono state sostenute e pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR e del FEAMP solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

3.           Nel caso di costi rimborsati in base a quanto disposto all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono svolgersi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.

4.           Non vengono selezionati per il sostegno dei Fondi del QSC gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.

5.           Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 51.

6.           Le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti finanziari e ai premi.

7.           In caso di modifica di un programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.

Le norme specifiche del FEAMP possono derogare al primo comma.

8.           Un intervento può ricevere sostegno da uno o più Fondi del QSC e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei Fondi del QSC non riceva il sostegno di un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 56 Forme di sostegno

I Fondi del QSC sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 57 Forme di sovvenzioni

1.           Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:

(a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;

(b) tabelle standard di costi unitari;

(c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;

(d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.

2.           Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.

3.           Laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite appalti di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Laddove l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte di un intervento sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.

4.           Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:

(a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:

i)        dati statistici o altre informazioni oggettive; o

ii)       dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;

(b) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;

(c) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun Fondo.

5.           Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 58

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in relazione alle sovvenzioni

Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

(a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;

(b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;

(c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c) che precede.

Articolo 59 Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni

1.           I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati ammissibili purché lo consentano le norme in materia di ammissibilità dei Fondi del QSC e del programma e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) il sostegno pubblico a favore dell'intervento che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento;

(b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;

(c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;

(d) nel caso di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b);

(e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro verificato e della remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

2.           Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

(a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;

(b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a);

(c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'intervento;

(d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.

3.           Non sono ammissibili al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:

(a) interessi passivi;

(b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;

(c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

Articolo 60 Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

1.           Gli interventi sostenuti dai Fondi del QSC, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun Fondo, sono ubicati nell'area coperta dal programma nell'ambito del quale sono sostenuti (di seguito "area del programma").

2.           L'autorità di gestione può accettare che un intervento si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

(a) l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;

(b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il 10% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 3% del sostegno del FEASR a livello del programma;

(c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'intervento o al tipo di interventi interessati;

(d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'intervento soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento.

3.           Per gli interventi concernenti attività promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.

4.           I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" e i paragrafi 2 e 3 non si applicano agli interventi sostenuti dal FSE.

Articolo 61 Stabilità degli interventi

1.           Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

(a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva;

(b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o

(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro.

2.           Nel caso di interventi sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.

3.           I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.

4.           I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'intervento di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nel quadro del FEG (regolamento (UE) n. [/2012] che istituisce un Fondo europeo per la globalizzazione) ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del FEG.

TITOLO VIII GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I Sistemi di gestione e controllo

Articolo 62 Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono:

(a) la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

(b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;

(c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

(d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la rendicontazione;

(e) sistemi di rendicontazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo;

(f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;

(g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;

(h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi.

Articolo 63 Responsabilità degli Stati membri

1.           Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.

2.           Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle disposizioni delle norme specifiche di ciascun Fondo e funzionino in modo efficace.

3.           Gli Stati membri istituiscono e attuano una procedura per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati di tale esame.

4.           Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito conformemente alle modalità e alle condizioni stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO II Accreditamento degli organismi di gestione e controllo

Articolo 64 Accreditamento e coordinamento

1.           A norma [dell'articolo 56, paragrafo 3,] del regolamento finanziario, ciascun organismo responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC è accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello ministeriale.

2.           L'accreditamento è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accreditamento riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo.

3.           L'accreditamento si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dell'organismo con i criteri di accreditamento. L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard internazionalmente riconosciuti.

4.           L'autorità di accreditamento controlla l'organismo accreditato e revoca l'accreditamento con decisione formale se uno o più dei criteri di accreditamento non sono più soddisfatti, a meno che l'organismo non adotti le necessarie azioni correttive entro un periodo di prova stabilito dall'autorità di accreditamento in base alla gravità del problema. L'autorità di accreditamento notifica immediatamente alla Commissione il periodo di prova stabilito per un organismo accreditato ed eventuali decisioni di revoca.

5.           Lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, elaborare una relazione di sintesi che fornisca una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di gestione e dei pareri di audit e coordinare l'attuazione di azioni correttive per quanto concerne eventuali carenze di natura comune.

6.           Fatte salve le disposizioni previste nelle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi da accreditare ai sensi del paragrafo 1 sono:

(a) per il FESR, il FSE, e il Fondo di coesione e il FEAMP, le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione;

(b) per il FEASR e il FEAMP, gli organismi pagatori.

CAPO III Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 65 Poteri e responsabilità della Commissione

1.           La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi la procedura di accreditamento, la dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2.           Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dandone adeguato preavviso. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte.

3.           La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.

4.           La Commissione può chiedere a uno Stato membro di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC o al funzionamento del sistema di gestione e controllo.

TITOLO IX GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I Gestione finanziaria

Articolo 66 Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo ove sia applicabile l'articolo 13 del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda la riserva di efficacia ed efficienza, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Articolo 67  Norme comuni per i pagamenti

1.           I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.

2.           I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del saldo finale.

3.           Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi versati al beneficiario sono considerati spese ammissibili.

Articolo 68 Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi, del pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun Fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi, pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 69 Richieste di pagamento

1.           La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.           La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Articolo 70 Cumulo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi

1.           Il totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi e, ove applicabile, del saldo annuale versati dalla Commissione non supera il 95% del contributo dei Fondi del QSC al programma.

2.           Una volta raggiunto il massimale del 95%, gli Stati membri continuano a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

Articolo 71 Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci annuali e le spese indicate nei rapporti di esecuzione annuale e finale sono espressi in euro.

Articolo 72 Pagamento del prefinanziamento iniziale

1.           A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le esigenze di bilancio. Le rate sono definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2.           Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 73 Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 74 Interruzione dei termini di pagamento

1.           I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi qualora:

(a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;

(b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;

(c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1;

Le norme specifiche del FEAMP possono stabilire basi supplementari per l'interruzione dei pagamenti qualora uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi a norma della politica comune della pesca.

2.           L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie

Articolo 75 Presentazione di informazioni

1.           Entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità [dell'articolo 56] del regolamento finanziario:

(a) i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64;

(b) la dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;

(c) una relazione di sintesi di tutte le attività di audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste;

(d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato sulla dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, corredato di un rapporto di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte in relazione al periodo contabile oggetto del parere.

2.           Su richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni alla Commissione. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la sua decisione sulla liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.

3.           Entro il [15 febbraio] dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi in conformità [dell'articolo 56, paragrafo 5,] ultimo comma, del regolamento finanziario.

Articolo 76 Liquidazione dei conti

1.           Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione decide, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, in merito alla liquidazione dei conti dei competenti organismi accreditati ai sensi dell'articolo 64 per ciascun programma. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2.           Le procedure per la liquidazione annuale sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 77 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1.           La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.

2.           Una violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

(a) la violazione ha o potrebbe aver influenzato la selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei Fondi del QSC;

(b) esiste il rischio che la violazione abbia o possa avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione.

3.           Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.

4.           I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Capo III Disimpegno

Articolo 78 Principi

1.           Tutti i programmi sono sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati.

2.           L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.

3.           Le norme specifiche di ciascun Fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun Fondo del QSC.

4.           La parte di impegni ancora aperti viene disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 79 Eccezioni al disimpegno

1.           L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'organismo responsabile non è stato in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:

a)      interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o

b)      cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

La riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

2.           Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 80 Procedura

1.           La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 78.

2.           Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

3.           Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.

4.           Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi del QSC per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale riduzione tra le singole priorità.

5.           La Commissione modifica la decisione che approva il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FC

TITOLO I OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 81 Missione e obiettivi

1.           I Fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 del trattato.

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

2.           A tal fine, si perseguono i seguenti obiettivi:

a)      "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi; e

b)      "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.

Articolo 82 Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1.           I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito "livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.

2.           Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:

(a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;

(b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;

(c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3.           Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4.           Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

5.           Nel 2017 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2013-2015. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II Quadro finanziario

Articolo 83 Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale

1.           Le risorse per la coesione economica, sociale e territoriale disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo compreso fra il 2014 e il 2020 sono fissati in [x] EUR ai prezzi del 2011, conformemente alla ripartizione annuale che figura nell'allegato III, di cui [x] EUR rappresentano le risorse complessive assegnate al FESR, al FSE e al FC e EUR [3 000 000 000] costituiscono una dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Ai fini della programmazione e della successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse per la coesione economica, sociale e territoriale è indicizzato in ragione del 2% annuo.

2.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione che fissa la ripartizione annuale delle risorse globali a titolo dei fondi per Stato membro conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIbis e alla ripartizione annuale delle risorse della dotazione specifica a titolo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per ogni Stato membro con l'elenco delle regioni ammissibili, conformemente ai criteri e alla metodologia di cui all'allegato IIIter fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7.

3.           Lo 0,35% delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 84 Risorse per gli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea"

1.           Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammontano al 96,50% delle risorse globali (ossia, in totale, 327 115 655 850 EUR) e sono così ripartite:

(a) il 48,25% (ossia, in totale, 163 560 715 122 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;

(b) il 10,76% (ossia, in totale, 36 471 144 190 EUR) è destinato alle regioni in transizione;

(c) il 16,35% (ossia, in totale, 55 419 403 116 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;

(d) il 20,87% (ossia, in totale, 70 739 863 599 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;

(e) lo 0,27% (ossia, in totale, 924 529 823 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

2.           Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:

(a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;

(b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;

(c) per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.

3.           In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di Fondi strutturali assegnata al FSE.

3bis.       Le risorse destinate all'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ammontano a [3 000 000 000] di EUR della dotazione specifica per tale iniziativa e ad almeno [3 000 000 000] di EUR degli investimenti mirati dell'FSE.

4.           Il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa ammonta a 10 000 000 000 EUR.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del meccanismo per collegare l'Europa a partire dall'esercizio finanziario 2014.

Il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] del regolamento (UE) […]/2012 relativo all'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa[28] ed è destinato a favore dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale regolamento, accordando la massima priorità possibile ai progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

5.           Il sostegno dei Fondi strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dello [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] dall'esercizio finanziario 2014.

6.           Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 20.

7.           Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è destinato alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.

8.           Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,50% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 878 104 182 EUR).

Articolo 85 Non trasferibilità delle risorse

1.           Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.

2.           2.       In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 86 Addizionalità

1.           Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:

(1) "spese strutturali, pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche indicati nei programmi di stabilità e di convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio[29] per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine;

(2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;

(3) "investimenti fissi lordi"[30]: tutte le acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali;

(4) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza[31].

2.           Il sostegno dei Fondi destinato all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.

3.           Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, almeno pari al livello di riferimento stabilito nel contratto di partenariato.

Il livello di riferimento medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, per il periodo 2014-2020, è stabilito nel contratto di partenariato sulla base di una verifica ex ante da parte della Commissione delle informazioni fornite nel contratto di partenariato, tenendo conto del livello medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel periodo 2007-2013.

La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 2007-2013.

4.           La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 15% della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 70% della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del 15% e meno del 70% della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del processo di verifica.

5.           La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica intermedia) e nel 2022 (verifica ex post).

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato IV, punto 2.

6.           Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nel contratto di partenariato conformemente all'allegato IV, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. Per decidere se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato IV, punto 3.

7.           I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

TITOLO II PROGRAMMAZIONE

CAPO I Disposizioni generali sui Fondi

Article 87 Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1.           Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.

2.           Un programma operativo stabilisce:

(a) una strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprendente:

i)        l'individuazione delle esigenze per rispondere alle sfide identificate nelle raccomandazioni specifiche per paese a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, e per tenere in considerazione gli orientamenti integrati e le specificità nazionali e regionali;

ii)       una motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità di investimento, con riguardo al contratto di partenariato e ai risultati della valutazione ex ante;

(b) per ciascun asse prioritario:

i)        le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;

ii)       gli indicatori di realizzazione e di risultato comuni e specifici con, se del caso, un valore di riferimento e un valore obiettivo quantificato, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo;

iii)      una descrizione delle azioni da sostenere, compresa l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e, se del caso, dei tipi di beneficiari e il previsto impiego di strumenti finanziari;

iv)      le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;

(c) il contributo all'approccio integrato allo sviluppo territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi:

i)        i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;

ii)       se del caso, un approccio integrato e pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, in particolare le disposizioni di attuazione per gli articoli 28 e 29;

iii)      l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […] [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;

iv)      l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;

v)       le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;

vi)      se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;

(d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;

(e) le modalità per garantire l'esecuzione efficace dei Fondi, tra cui:

i)        un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;

ii)       per ogni condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'allegato V, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;

iii)      le azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo;

(f) le modalità per garantire l'esecuzione efficiente dei Fondi, tra cui:

i)        il previsto impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari, con le pertinenti informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), per l'asse prioritario interessato;

ii)       una valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e le azioni previste per ridurli, corredata di obiettivi;

iii)      un elenco dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;

(g) un piano di finanziamento contenente due tabelle:

i)        una tabella che specifica, per ciascun anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo;

ii)       una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;

(h) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:

i)        l'identificazione dell'organismo di accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;

ii)       l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti.

3.           Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende:

i)       una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;

ii)       una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;

iii)      una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

4.           Gli Stati membri elaborano il progetto di programma operativo secondo il modello adottato dalla Commissione.

La Commissione adotta tale modello mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

5.           La Commissione adotta una decisione di approvazione del programma operativo mediante atti di esecuzione.

Articolo 88 Intervento congiunto dei Fondi

1.           I Fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

2.           Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.

3.           I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 89

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al sistema istituzionale specifico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II Grandi progetti

Articolo 90 Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 000 000 EUR (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 91 Informazioni da presentare alla Commissione

1.           In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione, non appena completati i lavori preparatori, presenta alla Commissione le informazioni seguenti:

(a) informazioni sull'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e sulle sue funzioni;

(b) informazioni sull'investimento e sua descrizione e ubicazione;

(c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54;

(d) informazioni sugli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della qualità;

(e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;

(f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;

(g) la compatibilità con gli altri assi prioritari del programma o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari;

(h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;

(i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera e), conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Il formato delle informazioni da presentare sui grandi progetti è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

2.           I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. L'elenco è riesaminato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione due anni dopo l'adozione del programma operativo e, su richiesta dello Stato membro, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per inserire grandi progetti la cui data di completamento è prevista entro la fine del 2022.

Articolo 92 Decisione relativa a un grande progetto

1.           La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato.

2.           Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che approva un grande progetto ai sensi dell'articolo 91. Tale decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario, gli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati. La decisione di approvazione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera entro due anni dalla data della decisione.

3.           Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

4.           La spesa relativa ai grandi progetti non è inclusa nelle domande di pagamento prima dell'adozione di una decisione di approvazione da parte della Commissione.

CAPO III Piano d'azione comune

Articolo 93 Campo di applicazione

1.           Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.

2.           Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore.

Il primo comma non si applica all'iniziativa per l'occupazione giovanile.

Articolo 94 Preparazione dei piani d'azione comuni

1.           Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 95.

2.           Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. Le realizzazioni e i risultati del piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune e prima della fine del periodo di attuazione stabilito.

Articolo 95 Contenuto dei piani d'azione comuni

Il piano d'azione comune contiene:

(1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che giustificano il piano d'azione comune, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

(2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;

(3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;

(4) informazioni sulla copertura geografica e sui gruppi bersaglio del piano d'azione comune;

(5) il periodo di esecuzione previsto per il piano d'azione comune;

(6) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;

(7) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;

(8) le disposizioni di esecuzione del piano d'azione comune, comprendenti:

(a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;

(b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 97;

(c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati;

(d) le disposizioni in materia di comunicazione e diffusione delle informazioni sul piano d'azione comune e sui Fondi;

(9) le disposizioni finanziarie del piano d'azione comune, tra cui:

(a) i costi da sostenere per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 14 del regolamento FSE;

(b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi;

(c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il sostegno pubblico.

Il formato del piano d'azione comune è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 96 Decisione relativa al piano d'azione comune

1.           La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 95, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei Fondi sia giustificato.

Se, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfi i criteri di valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2.           A condizione che le eventuali osservazioni siano state adeguatamente recepite, la Commissione adotta una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.

3.           La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il contributo pubblico, il periodo di esecuzione e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.

4.           Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi al piano d'azione comune, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 97 Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1.           Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2.           Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:

(a) verifica i progressi verso il conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;

(b) esamina e approva eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.

3.           Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione sulla richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Salvo diversa indicazione, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 98

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1.           I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera c).

2.           La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.

3.           Il beneficiario e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi degli interventi di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

CAPO IV

Sviluppo territoriale

Articolo 99 Investimenti territoriali integrati

1.           Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento … [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").

2.           I programmi operativi interessati individuano gli ITI previsti e stabiliscono la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario destinata a ciascun ITI.

3.           Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI.

4.           Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma operativo preveda l'individuazione degli interventi e delle realizzazioni di un asse prioritario che contribuiscono a un ITI.

TITOLO III SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I Sorveglianza e valutazione

Articolo 100 Funzioni del comitato di sorveglianza

1.           Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

(a) gli aspetti che incidono sui risultati del programma operativo;

(b) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;

(c) l'attuazione della strategia di comunicazione;

(d) l'esecuzione dei grandi progetti;

(e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;

(f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per i disabili;

(g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;

(h) le azioni del programma operativo relative all'adempimento di condizionalità ante;

(i) gli strumenti finanziari.

2.           Il comitato di sorveglianza esamina e approva:

(a) la metodologia e i criteri di selezione degli interventi;

(b) i rapporti annuali e finali di esecuzione;

(c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso;

(d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;

(e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 101 Rapporti di esecuzione per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1.           Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.

2.           I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:

(a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 44, paragrafo 2;

(b) progressi nella preparazione e attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.

3.           I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché:

(a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;

(b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi;

(c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;

(d) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;

(e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;

(f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;

(g) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei Fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;

(h) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;

(i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;

(j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.

4.           I rapporti annuali e finali di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 102 Trasmissione di dati finanziari

1.           Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:

(a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;

(b) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi selezionati per il sostegno;

(c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.

2.           Inoltre la trasmissione del 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

3.           Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.

4.           La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

Articolo 103 Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 del trattato comprende:

(a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;

(b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti.

Articolo 104 Valutazione

1.           L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma operativo. Il piano di valutazione viene presentato alla prima riunione del comitato di sorveglianza. Laddove un unico comitato di sorveglianza sia competente per più di un programma operativo, il piano di valutazione può riguardare tutti i programmi operativi interessati.

2.           Entro il 31 dicembre 2020, le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, ivi compresa una valutazione delle realizzazioni e dei risultati principali ottenuti dal programma.

3.           La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

CAPO II Informazione e comunicazione

Articolo 105 Informazione e pubblicità

1.           Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:

(a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;

(b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;

(c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2.           Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo, in formato CSV o XML, accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni tre mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato VI.

3.           Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato VI.

4.           Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Articolo 106 Strategia di comunicazione

1.           L'autorità di gestione elabora una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato VI e aggiornamenti annuali comprendenti i dettagli delle attività di informazione e pubblicità programmate.

2.           La strategia di comunicazione è discussa e approvata dalla prima riunione del comitato di sorveglianza successiva all'adozione del programma operativo.

L'eventuale revisione della strategia di comunicazione è discussa e approvata dal comitato di sorveglianza.

3.           L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ciascun programma operativo almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e alla sua valutazione dei risultati.

Articolo 107 Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1.           Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più Fondi e ne informa la Commissione.

2.           Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione coordina e presiede le riunioni di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, e i suoi compiti comprendono i programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, la creazione e il mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato VI e l'obbligo di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.

3.           Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione.

4.           La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri e dalle autorità di gestione, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV ASSISTENZA TECNICA

Articolo 108 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro dotazione annua.

Articolo 109 Assistenza tecnica degli Stati membri

1.           Ogni Fondo può finanziare interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi. L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

2.           L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico.

3.           L'importo assegnato all'assistenza tecnica da un Fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale Fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

TITOLO V SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 110 Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1.           La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei Fondi per ciascun asse prioritario.

2            Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento si applica:

a)      alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o

b)      alla spesa pubblica ammissibile.

3.           Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non può superare:

(a) l'85% per il fondo di coesione;

(b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;

(c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1º gennaio 2014;

(d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;

(e) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);

(f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%.

4.           Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), non può superare il 50%.

Lo stesso tasso di cofinanziamento si applica alla dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. […]/2012 [regolamento CTE].

5.           Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.

6.           La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.

7.           Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere gli interventi realizzati attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilita a tal fine una priorità separata, il sostegno previsto nel quadro di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 111 Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei Fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

(1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;

(2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";

(3) tasso di mobilitazione di risorse private;

(4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:

(a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;

(b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;

(c) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km2) e bassissima (meno di 8 abitanti per km2) densità demografica.

PARTE IV DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI E AL FEAMP

TITOLO IVI GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I Sistemi di gestione e controllo

Articolo 112 Responsabilità degli Stati membri

1.           Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 62 e 63.

2.           Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo.

3.           Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2014 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati esclusivamente mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Il primo, il secondo e il terzo comma non si applicano al FEAMP.

CAPO II Autorità di gestione e controllo

Articolo 113 Designazione delle autorità

1.           Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di gestione. La stessa autorità o lo stesso organismo pubblico possono essere designati come autorità di gestione per più di un programma operativo.

2.           Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.

3.           Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.

4.           Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.

5.           Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e il FEAMP, purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico.

              Tuttavia, per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR o, il sostegno del FEAMP supera 100 000 000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.

6.           Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.

7.           Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

8.           Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 114 Funzioni dell'autorità di gestione

1.           L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

2.           Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:

(a) assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;

(b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;

(c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;

(d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;

(e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.

3.           Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:

(a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

i)        siano non discriminatori e trasparenti;

ii)       tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;

(b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e in una categoria di intervento o, nel caso del FEAMP, in una misura individuata nella o nelle priorità nell'asse o negli assi prioritari del programma operativo;

(c) fornisce al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

(d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;

(e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per l'intervento;

(f) garantisce che un richiedente non riceva il sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione;

(g) stabilisce le categorie di intervento o, nel caso del FEAMP, le misure cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.

4.           Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:

(a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;

(b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;

(c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;

(d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);

(e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, sulla legalità e regolarità delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate.

5.           Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:

(a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

(b) verifiche in loco degli interventi.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un intervento e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6.           Le verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a campione.

7.           Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.

8.           La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le modalità dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d).

9.           La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d).

10.         La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 115 Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

(a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;

(b) preparare i bilanci annuali;

(c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;

(d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci annuali, ivi compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;

(e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;

(f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;

(g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;

(h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 116 Funzioni dell'autorità di audit

1.           L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, relativi alle condizioni che tali attività di audit devono soddisfare.

2.           Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.

3.           L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.

4.           Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.

5.           L'autorità di audit prepara:

i)       un parere di audit sui bilanci annuali per il periodo contabile precedente, concernente la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il funzionamento del sistema di gestione e controllo e la legalità e regolarità delle transazioni sottostanti;

ii)       un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte nel corso del precedente periodo contabile.

Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia eventuali carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate o proposte.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico.

6.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

7.           Le norme di attuazione relative all'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO III Accreditamento

Articolo 117 Accreditamento e revoca dell'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione

1.           L'organismo di accreditamento adotta una decisione formale per l'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione che rispettano i criteri di accreditamento stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142.

2.           La decisione formale di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. L'organismo di accreditamento valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento.

3.           Lo Stato membro presenta alla Commissione la decisione formale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione della decisione che adotta il programma operativo.

4.           Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi ad un programma operativo superi 250 000 000 EUR, o il sostegno fornito dal FEAMP superi 100 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e controllo.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.

Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.

Articolo 118 Cooperazione con le autorità di audit

1.           La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.

2.           Al fine di facilitare tale cooperazione, lo Stato membro laddove designi varie autorità di audit, può designare un organismo di coordinamento.

3.           La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale, il parere e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO VII GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE CONTABILE E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I Gestione finanziaria

Articolo 119  Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo del sostegno pubblico erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 120 Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo annuale e finale

1.           La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascuna priorità asse prioritario nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per la priorità l'asse prioritario che figurano nella domanda di pagamento. Il saldo annuale viene determinato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1.

2.           Il contributo dei Fondi o del FEAMP a una priorità un asse prioritario mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo annuale e finale non deve essere superiore:

(a) al sostegno pubblico indicato nella domanda di pagamento per la priorità l'asse prioritario; e

(b) al contributo dei Fondi o del FEAMP per la priorità indicata l'asse prioritario indicato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

3.           Fermo restando l'articolo 22, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo dei Fondi o del FEAMP per ciascuna priorità asse prioritario, secondo quanto fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 121 Domande di pagamento

1.           Le domande di pagamento comprendono, per ciascuna priorità asse prioritario:

(a) l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

(b) l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;

(c) il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato erogato al beneficiario, come contabilizzato dall'autorità di certificazione.

2.           Le spese contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 1 e all'articolo 93 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. […]/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 [FSE]. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall'autorità di gestione.

3.           La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per le domande di pagamento. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 122 Pagamento ai beneficiari

Le autorità di gestione si assicurano che i beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del sostegno pubblico e in ogni caso prima dell'inserimento della spesa corrispondente nella domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 123 Uso dell'euro

1.           Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di gestione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.

2.           Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di gestione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 124 Pagamento del prefinanziamento

1.           Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:

a)      nel 2014: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

b)      nel 2015: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;

c)      nel 2016: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2.           Negli anni dal 2016 al 2022, un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione. Negli anni dal 2017 al 2022, esso è pari al 2,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi e del FEAMP al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 125 Liquidazione del prefinanziamento

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità dell'articolo 130.

Articolo 126 Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1.           L'autorità di certificazione trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati dalla stessa come sostegno pubblico pagato ai beneficiari nel periodo contabile chiuso al 30 giugno.

2.           L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.

3.           La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima che l'atto formale di accreditamento dell'autorità di gestione sia pervenuto alla Commissione.

4.           Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è stato inviato alla Commissione in conformità alle norme specifiche di ciascun Fondoa norma dell'articolo 101.

5.           Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 127 Disimpegno

1.           La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata presentata, a norma dell'articolo 126, una domanda di pagamento redatta a norma dell'articolo 121.

Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

2.           In deroga al paragrafo 1, primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.

3.           Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.

4.           La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2023.

CAPO II Liquidazione dei conti e chiusura

Sezione I Liquidazione dei conti

Articolo 128 Contenuto dei bilanci annuali

1.           I bilanci annuali certificati per ciascun programma operativo coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascuna priorità asse prioritario:

(a) l'importo totale di spese ammissibili contabilizzato dall'autorità di certificazione come pagato dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi e il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato versato, nonché l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'esecuzione degli interventi;

(b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili;

(c) per ciascuna priorità asse prioritario, l'elenco di interventi, completati nel corso del periodo contabile, sostenuti dal FESR, e dal Fondo di coesione e dal FEAMP;

(d) per ciascuna priorità asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.

2.           L'autorità di certificazione può specificare nei bilanci, per priorità asse prioritario, un accantonamento non superiore al 5% della spesa totale indicata nelle domande di pagamento presentate per un determinato periodo contabile se la valutazione della legalità e regolarità della spesa è oggetto di una procedura in corso presso l'autorità di audit. L'importo interessato è escluso dall'ammontare complessivo delle spese ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali importi sono inclusi o esclusi in via definitiva dai bilanci annuali dell'esercizio successivo.

Articolo 129 Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1.

Articolo 130 Liquidazione annuale dei conti

1.           Ai fini del calcolo dell'importo imputabile ai Fondi e al FEAMP per un periodo contabile, la Commissione tiene conto di quanto segue

a)      l'ammontare totale delle spese contabilizzate di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), al quale si applica il tasso di cofinanziamento per ciascuna priorità asse prioritario;

b)      l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile e costituiti da:

i)        l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafio1, e dell'articolo 22; e

ii)       l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2.

2.           Il saldo annuale che, a seguito della liquidazione dei conti, deve essere recuperato dallo Stato membro è oggetto di un ordine di recupero della Commissione. Il saldo annuale dovuto allo Stato membro è aggiunto al successivo pagamento intermedio effettuato dalla Commissione dopo la liquidazione dei conti.

3.           Se, per motivi imputabili a uno Stato membro, la Commissione non è in grado di liquidare i conti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di un periodo contabile, la Commissione comunica allo Stato membro le azioni che devono essere intraprese dalle autorità di gestione o di audit, o le indagini aggiuntive che la Commissione si propone di svolgere ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3.

4.           Il pagamento del saldo annuale da parte della Commissione si basa sulle spese dichiarate nei bilanci, al netto di un eventuale accantonamento costituito a fronte di spese dichiarate alla Commissione che sono oggetto di una procedura di contraddittorio con l'autorità di audit.

Articolo 131 Chiusura modulata

1.           Per il FESR, e il Fondo di coesione e il FEAMP, i bilanci annuali di ciascun programma operativo comprendono, a livello di ciascuna priorità asse prioritario, l'elenco degli interventi completati durante il periodo contabile. Le spese relative a tali interventi incluse nei bilanci oggetto della decisione di liquidazione si considerano chiuse.

2.           Per il FSE le spese incluse nei bilanci oggetto di una decisione di liquidazione si considerano chiuse.

Articolo 132 Disponibilità dei documenti

1.           Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della liquidazione dei conti ai sensi dell'articolo 130 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2.           I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

3.           I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

4.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142 per stabilire quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati.

5.           La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

6.           Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

Sezione II Chiusura di programmi operativi

Articolo 133  Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1.           Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri presentano i seguenti documenti:

(a) una domanda di pagamento del saldo finale;

(b) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo sostenuto dai Fondi o l'ultimo rapporto di esecuzione annuale del programma operativo sostenuto dal FEAMP; e

(c) i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1, per il periodo contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

2.           Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

Sezione III Sospensione dei pagamenti

Articolo 134  Sospensione dei pagamenti

1.           La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di priorità assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:

(a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;

(b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;

(c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;

(d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

(e) lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;

(f) da una verifica dei risultati emerga che una priorità asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;

(g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 3.

Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere ulteriori motivi per la sospensione dei pagamenti, laddove uno Stato membro non abbia adempiuto i propri obblighi nel quadro della politica comune della pesca.

2.           La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.

3.           La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III Rettifiche finanziarie

Sezione I Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

Articolo 135  Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1.           Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati.

2.           Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi o per il FEAMP e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3.           Il contributo dei Fondi o del FEAMP soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.

4.           Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per interventi oggetto della rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per interventi interessati da tale irregolarità sistemica.

5.           Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere prescrizioni supplementari per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri connesse al mancato rispetto delle norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca.

Sezione II Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

Articolo 136  Criteri per le rettifiche finanziarie

1.           La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 77 qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:

a)      il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze, tali da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;

b)      lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 135 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;

c)      le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai Fondi o al FEAMP, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2.           Nel decidere l'ammontare di una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.

3.           Ove si basi su rapporti di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4.           Qualora la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma operativo per i Fondi o dell'ultimo rapporto di esecuzione annuale per il FEAMP, riscontri una grave inadempienza nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, può applicare rettifiche finanziarie rispetto alle priorità interessate agli assi prioritari interessati, mediante atti di esecuzione.

5.           Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 86, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.

6.           È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che definiscono i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

Articolo 137 Procedura

1.           Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.

2.           Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.

3.           La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.

4.           Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.

5.           Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

6.           Se la Commissione o la Corte dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei Fondi al programma operativo.

7.           Le norme specifiche del FEAMP possono prevedere norme supplementari per le rettifiche finanziarie in caso di mancato rispetto delle norme applicabili nel quadro della politica comune della pesca.

Articolo 138 Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio[32].

Articolo 139 Rimborso

1.           Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.

2.           Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO IIIVIII

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

            Articolo 140 Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1.           Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR per i Fondi o 50 000 EUR per il FEAMP non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

2.           Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolgerà audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.

3.           Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare i propri audit in loco alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.

4.           Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato, e durante i tre anni successivi alla chiusura di tutte le spese di un intervento a norma dell'articolo 131, nel quadro di un campione di audit. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di audit, mediante la ripetizione della sua attività di audit.

PARTE IV

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 141 Modifica degli allegati

La Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142, modifiche degli allegati I e VI del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni pertinenti dello stesso.

Articolo 142 Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.

3.           La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 12, all'articolo 20, paragrafo 4, all'articolo 29, paragrafo 6, all'articolo 32, paragrafo 1, all'articolo 33, paragrafi 3, 4 e 7, all'articolo 34, paragrafo 3, all'articolo 35, paragrafo 5, all'articolo 36, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 1, all'articolo 58, all'articolo 112, paragrafo 2, all'articolo 114, paragrafi 8 e 9, all'articolo 116 paragrafo 1, all'articolo 117, paragrafo 1, all'articolo 132, paragrafo 4, all'articolo 136, paragrafo 6, e all'articolo 141 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni le motiva.

Articolo 143 Procedura di comitato

1.           La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o (…) [numero di membri] (una maggioranza ... di) [maggioranza da precisare: semplice, due terzi, ecc.] membri del comitato lo richiedano/richieda.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 144 Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 20XX in conformità all'articolo 177 del trattato.

Articolo 145 Disposizioni transitorie

1.           Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.

2.           Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio restano valide.

Articolo 146 Abrogazione

1.           Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2.           I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 147 Entrata in vigore

Il presente regolamento entro in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO I

Elementi del quadro strategico comune relativi alla coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, ai meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC e con altre politiche e altri strumenti pertinenti dell'Unione, ai principi orizzontali e agli obiettivi strategici trasversali e alle modalità per affrontare le sfide territoriali

1.           Introduzione

Al fine di massimizzare il contributo dei Fondi del QSC alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in modo da ridurre le disparità, è necessario garantire che gli impegni politici assunti nel contesto della strategia Europa 2020 siano sostenuti da investimenti tramite i Fondi del QSC e ad altri strumenti dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto identificare in che modo i loro programmi possono contribuire agli obiettivi strategici e agli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e alle iniziative faro.

2.           Coerenza con la governance economica dell'Unione

1.           Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ad attribuire priorità ad una spesa favorevole alla crescita, compresa la spesa per l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e l'efficienza energetica e la spesa per agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti e per garantire la sostenibilità ambientale, la gestione delle risorse naturali e l'azione per il clima, e a garantire l'efficacia di tale spesa. Devono altresì prevedere di mantenere o rafforzare la copertura e l'efficacia dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del mercato del lavoro, con un'attenzione particolare alla disoccupazione giovanile.

2.           Nel predisporre i contratti di partenariato, gli Stati membri devono programmare i Fondi del QSC tenendo conto delle raccomandazioni pertinenti più recenti specifiche per ciascun paese formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo i rispettivi ruoli e obblighi. Gli Stati membri devono inoltre tenere conto delle raccomandazioni pertinenti del Consiglio formulate sulla base del patto di stabilità e crescita e dei programmi di aggiustamento economico. Ciascuno Stato membro deve definire nel contratto di partenariato, conformemente all'articolo 14, lettera a), punto i), del presente regolamento, come i diversi flussi di finanziamento dell'Unione e nazionali contribuiscono ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e al raggiungimento degli obiettivi fissati nei programmi di riforma nazionali, in stretta consultazione con le autorità regionali e locali responsabili.

3.           Meccanismi di coordinamento tra i Fondi del QSC

3.1         Introduzione

1.           Gli Stati membri devono garantire che gli interventi finanziati attraverso i Fondi del QSC siano complementari e attuati in un modo coordinato che porti ad una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sul campo.

3.2         Coordinamento e complementarità

1.           Gli Stati membri e le autorità di gestione responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC collaborano strettamente alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. In particolare, assicurano che siano realizzate le seguenti azioni:

(a) individuazione dei settori di intervento in cui i Fondi del QSC possono essere combinati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi tematici di cui al presente regolamento;

(b) promozione del coinvolgimento delle autorità di gestione responsabili di altri Fondi del QSC o di altre autorità di gestione e dei ministeri competenti nello sviluppo dei regimi di sostegno, per assicurare il coordinamento ed evitare sovrapposizioni;

(c) istituzione, se necessario, di comitati di controllo congiunti per i programmi di attuazione dei Fondi del QSC e sviluppo di altri sistemi di gestione e controllo comuni per facilitare il coordinamento tra le autorità responsabili dell'attuazione dei Fondi del QSC;

(d) utilizzo di soluzioni di e-governance comuni destinate ai richiedenti e ai beneficiari e di "sportelli unici" di consulenza sulle opportunità di sostegno disponibili attraverso ciascuno dei Fondi del QSC;

(e) creazione di meccanismi di coordinamento delle attività di cooperazione finanziate dal FESR e dal FSE con gli investimenti finanziati dai programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell' occupazione".

3.3         Promozione di approcci integrati

1.           Gli Stati membri, se del caso, devono combinare i Fondi del QSC in pacchetti integrati a livello locale, regionale o nazionale, pensati specificamente per soddisfare esigenze specifiche, al fine di sostenere il raggiungimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020 e devono utilizzare investimenti territoriali integrati, operazioni integrate e piani d'azione comuni.

2.           Gli Stati membri devono promuovere lo sviluppo di approcci locali e subregionali, in particolare attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo, delegando la presa di decisioni e l'attuazione ad un partenariato locale di attori pubblici, privati e della società civile. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve essere attuato nel contesto di un approccio strategico per garantire che la definizione delle esigenze locali "dal basso" tenga conto delle priorità definite ad un livello più alto. Gli Stati membri devono dunque definire l'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo nei Fondi del QSC e indicare nei contratti di partenariato le principali sfide da affrontare in questo modo, i principali obiettivi e le priorità dello sviluppo locale di tipo partecipativo, i tipi di territori da coprire, il ruolo specifico da attribuire ai gruppi di azione locale nell'attuazione delle strategie, il ruolo previsto per i diversi Fondi del QSC nell'attuazione di strategie di sviluppo locale in diversi tipi di territori, come le zone rurali, urbane e costiere, e i relativi meccanismi di coordinamento.

4.           Coordinamento dei Fondi del QSC con altre politiche e altri strumenti dell'Unione

I programmi dell'Unione citati nella presente sezione non costituiscono un elenco esaustivo.

4.1         Introduzione

1.           Gli Stati membri devono effettuare un'analisi dell'impatto delle politiche dell'Unione a livello nazionale e regionale e sulla coesione sociale, economica, e territoriale, al fine di favorire un coordinamento efficace e individuare e promuovere gli strumenti più idonei per utilizzare i fondi europei a sostegno degli investimenti locali, regionali e nazionali.

2.           Gli Stati membri devono garantire la coerenza nelle fasi di programmazione e attuazione tra gli interventi finanziati dai Fondi del QSC e gli obiettivi di altre politiche dell'Unione. A tal fine essi cercano di tenere conto dei seguenti aspetti:

(a) identificare e sfruttare le complementarità tra i diversi strumenti dell'Unione a livello nazionale e regionale, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;

(b) ottimizzare le strutture esistenti e, ove necessario, crearne di nuove che facilitino l'identificazione strategica delle priorità per i diversi strumenti e le diverse strutture di coordinamento a livello nazionale, evitino la duplicazione degli interventi e identifichino le aree in cui è necessario un supporto finanziario supplementare;

(c) sfruttare appieno le possibilità di combinare strumenti diversi per sostenere singoli interventi e lavorare in stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione di altri strumenti nazionali, al fine di offrire ai beneficiari opportunità coerenti e semplificate di finanziamento.

4.2         Coordinamento con la politica agricola comune e la politica comune della pesca

1.           Il FEASR è parte integrante della politica agricola comune ed integra le misure previste dal Fondo europeo agricolo di garanzia, che fornisce un sostegno diretto agli agricoltori e sostiene le misure di mercato. Gli Stati membri devono quindi gestire questi interventi insieme per massimizzare le sinergie e il valore aggiunto del sostegno europeo.

2.           Il FEAMP mira a raggiungere gli obiettivi della politica comune della pesca riformata e della politica marittima integrata. Gli Stati membri devono quindi utilizzare il FEAMP a sostegno degli sforzi volti a migliorare la raccolta dei dati e a rafforzare i controlli, e garantire la ricerca di sinergie anche a sostegno delle priorità della politica marittima integrata, come la ricerca marina, la pianificazione dello spazio marittimo, la gestione integrata delle zone costiere, la sorveglianza marittima integrata, la protezione dell'ambiente marino e della biodiversità e l'adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle zone costiere.

4.3         L'iniziativa Orizzonte 2020[33] e altri programmi dell'UE nei settori della ricerca e dell'innovazione gestiti a livello centrale

1.           Gli Stati membri e la Commissione devono prestare attenzione a rafforzare il coordinamento e la complementarità tra i Fondi del QSC e Orizzonte 2020, il programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME)[34] e gli altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione gestiti a livello centrale, e al contempo devono delimitare chiaramente le aree di intervento.

2.           In particolare, gli Stati membri devono sviluppare strategie di ricerca e innovazione (R&I) nazionali e/o regionali per una "specializzazione intelligente", in linea con il programma di riforma nazionale. Tali strategie devono essere sviluppate coinvolgendo le autorità di gestione nazionali o regionali e le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l'industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale. Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020 devono essere strettamente associate a questo processo. Nell'ambito di queste strategie (tra le altre cose):

(a) Le "azioni a monte" per preparare gli attori regionali della R&I a partecipare a Orizzonte 2020 ("scala verso l'eccellenza") devono essere elaborate mediante lo sviluppo delle capacità. La comunicazione e la cooperazione tra i punti di contatto nazionali di Orizzonte 2020 e le autorità di gestione dei Fondi del QSC devono essere rafforzate.

(b) Le "azioni a valle" devono fornire i mezzi per sfruttare e diffondere nel mercato i risultati della R&I, ottenuti nel quadro di Orizzonte 2020 e dei programmi precedenti, con particolare attenzione alla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole all'innovazione per le PMI e in linea con le priorità individuate per i territori nella pertinente strategia di specializzazione intelligente.

3.           Gli Stati membri devono sfruttare appieno le disposizioni del presente regolamento che consentono di combinare i Fondi del QSC con i fondi di Orizzonte 2020 nei programmi pertinenti utilizzati per attuare parti delle strategie. È necessario fornire un sostegno congiunto alle autorità nazionali e regionali per lo sviluppo e l'attuazione di tali strategie, per individuare le opportunità di finanziamento congiunto delle infrastrutture di R&I di interesse europeo, promuovere la collaborazione internazionale, fornire sostegno metodologico attraverso le verifiche inter pares, favorire lo scambio di buone pratiche e la formazione nelle diverse regioni.

4.           Gli Stati membri devono tenere in considerazione le seguenti ulteriori misure volte a liberare le loro potenzialità di eccellenza nel campo della ricerca e dell'innovazione, in modo complementare e sinergico con Orizzonte 2020, in particolare attraverso finanziamenti congiunti:

(a) collegare i centri di eccellenza emergenti e le regioni innovative negli Stati Membri meno sviluppati alle principali controparti di altre regioni d'Europa;

(b) creare collegamenti con cluster innovativi e riconoscere l'eccellenza nelle regioni meno sviluppate;

(c) istituire "cattedre SER" per attirare accademici di alto livello, in particolare nelle regioni meno sviluppate;

(d) favorire l'accesso alle reti internazionali dei ricercatori e degli innovatori meno coinvolti nel SER o provenienti dalle regioni meno sviluppate;

(e) contribuire nel modo opportuno ai partenariati europei per l'innovazione;

(f) preparare le istituzioni nazionali e/o i cluster di eccellenza alla partecipazione alle comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); e

(g) partecipare in qualità di paese ospitante a programmi internazionali di elevata qualità per la mobilità dei ricercatori con il cofinanziamento delle "azioni Marie Sklodowska-Curie".

4.4         Finanziamento di progetti dimostrativi nel quadro della Riserva per i nuovi entranti (NER 300)[35]

Gli Stati membri assicurano, ove opportuno, che il finanziamento dai Fondi del QSC sia coordinato con il sostegno dal programma NER 300, che utilizza i proventi della vendita all'asta di 300 milioni di quote riservate, nel quadro della riserva per i nuovi entranti del sistema europeo di scambio delle quote di emissione, per cofinanziare una vasta gamma di progetti di dimostrazione su vasta scala di cattura e stoccaggio del carbonio (CCS) nonché di tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'UE.

4.5         LIFE[36] e l'acquis in materia di ambiente

1.           Gli Stati membri, se possibile, devono cercare di sfruttare le sinergie con gli strumenti (finanziari e no) delle politiche dell'Unione di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, tutela ambientale ed efficienza delle risorse.

2.           Gli Stati membri, se del caso, devono garantire la complementarità e il coordinamento con il programma LIFE, in particolare con i progetti integrati nei settori della natura, dell'acqua, dei rifiuti, dell'aria, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Tale coordinamento deve realizzarsi in particolare promuovendo il finanziamento mediante i Fondi del QSC di attività che completino i progetti integrati nell'ambito del programma LIFE, nonché promuovendo l'uso di soluzioni, metodi e approcci convalidati nell'ambito del programma LIFE.

3.           I piani, i programmi o le strategie settoriali pertinenti (compreso il quadro d'azione prioritaria, il piano di gestione del bacino idrografico, il piano di gestione dei rifiuti, la strategia nazionale di mitigazione o di adattamento), di cui al regolamento LIFE, devono servire da quadro di coordinamento per il sostegno da parte dei diversi Fondi.

4.6         ERASMUS per tutti[37]

1.           Gli Stati membri devono cercare di utilizzare i Fondi del QSC per integrare gli strumenti e i metodi sviluppati e testati con successo nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

2.           Gli Stati membri devono garantire un coordinamento efficace tra i Fondi del QSC e "Erasmus per tutti" a livello nazionale operando una chiara distinzione tra i tipi di investimenti e le categorie di destinatari. Gli Stati membri devono perseguire la complementarità per quanto riguarda il finanziamento di azioni di mobilità, oltre a esaminare le possibili sinergie.

3.           Il coordinamento va realizzato mediante lo sviluppo di meccanismi di cooperazione opportuni tra le autorità di gestione e le agenzie nazionali istituite nell'ambito del programma "Erasmus per tutti".

4.7         Programma per il cambiamento e l'innovazione sociale[38]

1.           Gli Stati membri, se del caso, devono cercare di stabilire un coordinamento efficace tra il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale e il sostegno fornito dai Fondi del QSC nel quadro degli obiettivi tematici "Occupazione e inclusione sociale".

2.           Gli Stati membri, se del caso, devono cercare di sviluppare gradualmente le misure di maggior successo adottate nel quadro dell'asse "Progress" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, in particolare in materia di innovazione sociale e sperimentazione di politiche sociali, con il sostegno del FSE.

3.           Al fine di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e aumentare le opportunità di occupazione, gli Stati membri devono assicurare la complementarità delle azioni a favore della mobilità transnazionale dei lavoratori sostenute dal FSE, compresi i partenariati transfrontalieri, con il sostegno nell'ambito dell'asse "EURES" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale.

4.           Gli Stati membri devono perseguire la complementarità e il coordinamento tra il sostegno dai Fondi del QSC per il lavoro autonomo, l'imprenditorialità, la creazione di imprese e le imprese sociali e il sostegno dall'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale" del programma per il cambiamento e l'innovazione sociale, al fine di migliorare l'accesso delle persone più lontane dal mercato del lavoro e delle microimprese ai microfinanziamenti e di sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

4.8         Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)[39]

1.           Il CEF è il fondo specifico dell'UE per l'attuazione delle politiche dell'Unione per le reti transeuropee di trasporto (TEN) nel settore delle infrastrutture, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. Per massimizzare il valore aggiunto europeo in questi settori, gli Stati membri e la Commissione devono garantire che gli interventi del FESR e del Fondo di coesione siano programmati in stretta cooperazione con il sostegno fornito dal CEF, in modo da evitare duplicazioni degli sforzi e da garantire collegamenti ottimali di diversi tipi di infrastrutture a livello locale, regionale, nazionale e di UE. Si deve garantire il maggiore effetto leva possibile dei diversi strumenti di finanziamento per i progetti con una dimensione europea e di mercato unico e in particolare per i progetti di realizzazione delle reti prioritarie di infrastrutture, di trasporto, energetiche e digitali, come indicato nei rispettivi quadri strategici delle reti transeuropee di trasporto.

2.           Nel settore dei trasporti, i piani devono basarsi sulla domanda di trasporto reale e prevista e individuare i collegamenti mancanti e le strozzature, tenendo conto dello sviluppo dei collegamenti transfrontalieri nell'Unione, e realizzando collegamenti tra le regioni all'interno di uno Stato membro. Gli investimenti nei collegamenti regionali alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) globale e ai suoi assi principali devono assicurare che le zone urbane e rurali beneficino delle opportunità offerte dalle reti principali.

3.           La definizione degli investimenti prioritari che hanno un impatto al di là di un determinato Stato membro, in particolare lungo i principali corridoi della rete TEN-T, deve essere coordinata con la pianificazione della rete TEN-T e con i piani di attuazione dei corridoi principali della rete, in modo che gli investimenti dal FESR e dal Fondo di coesione nelle infrastrutture di trasporto siano pienamente in linea con gli orientamenti TEN-T.

4.           Gli Stati membri devono tener conto del Libro bianco della Commissione sui trasporti[40], che definisce le prospettive per un sistema dei trasporti competitivo e sostenibile, sottolineando la necessità di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti. Per i Fondi del QSC, questo significa concentrarsi sulle forme sostenibili di trasporto e sulla mobilità urbana sostenibile e investire in settori che offrono il maggiore valore aggiunto europeo. Una volta identificati, gli investimenti devono essere classificati in ordine di priorità in base al loro contributo alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas effetto serra e allo Spazio unico europeo dei trasporti.

5.           I Fondi del QSC devono finanziare la realizzazione delle infrastrutture locali e regionali e dei loro collegamenti alle reti prioritarie dell'Unione nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni.

6.           Gli Stati membri e la Commissione devono istituire meccanismi adeguati di coordinamento e di supporto tecnico per garantire la complementarità e la pianificazione efficace delle misure nel settore delle TIC, al fine di sfruttare appieno i diversi strumenti dell'Unione (Fondi del QSC, CEF, reti transeuropee, Orizzonte 2020) per il finanziamento delle reti a banda larga e delle infrastrutture per i servizi digitali. Per scegliere lo strumento finanziario più appropriato si deve considerare il potenziale di generazione di reddito dell'intervento e il livello di rischio, al fine di usare i fondi pubblici nel modo più efficiente possibile. Se un intervento ha partecipato alla selezione per ottenere un finanziamento dal CEF, ma non è stato scelto, la relativa valutazione nell'ambito del CEF va tenuta in considerazione dallo Stato membro nel quadro della selezione degli interventi per l'ottenimento di un finanziamento dai Fondi del QSC.

4.9         IPA, strumento europeo di vicinato e FES[41]

1.           Gli Stati membri e la Commissione devono cercare di migliorare il coordinamento tra strumenti esterni e Fondi del QSC al fine di aumentare l'efficacia nel conseguimento dei molteplici obiettivi strategici dell'Unione. Il coordinamento e la complementarità con il Fondo europeo di sviluppo, lo strumento di preadesione e lo strumento europeo di vicinato sono particolarmente importanti.

2.           Per sostenere una maggiore integrazione territoriale, gli Stati membri devono cercare di sfruttare al meglio le sinergie tra le attività di cooperazione territoriale nell'ambito della politica di coesione e gli strumenti della politica europea di vicinato, in particolare per quanto riguarda le attività di cooperazione transfrontaliera. Gli Stati membri devono anche assicurare, ove opportuno, che le attività esistenti siano realizzate in collaborazione con i neo-istituiti Gruppi europei di cooperazione territoriale, in particolare per quanto concerne il coordinamento e lo scambio delle migliori pratiche.

5.           Coordinamento con le attività di cooperazione

1.           Gli Stati membri devono perseguire la complementarità tra le attività di cooperazione e altre azioni sostenute dai Fondi del QSC.

2.           Gli Stati membri devono garantire che le attività di cooperazione diano un contributo efficace agli obiettivi della strategia Europa 2020 e che la cooperazione sia organizzata a sostegno di obiettivi strategici di più ampio respiro. A tal fine gli Stati membri devono garantire la complementarità e il coordinamento con altri programmi o strumenti finanziati dall'Unione.

3.           Per aumentare l'efficacia della politica di coesione, gli Stati membri devono cercare di coordinare e integrare la cooperazione territoriale europea e i programmi dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", in particolare per garantire una pianificazione coerente e facilitare l'attuazione di investimenti su vasta scala.

4.           Gli Stati membri, se del caso, devono assicurare che gli obiettivi delle strategie macroregionali e per i bacini marittimi rientrino nella pianificazione strategica globale nel quadro dei programmi della politica di coesione nelle regioni e negli Stati membri interessati. Gli Stati membri devono inoltre garantire che laddove esistono strategie macroregionali e per i bacini marittimi, tutti i Fondi del QSC, se del caso, ne sostengano l'attuazione. Al fine di garantire un'attuazione efficiente è necessario anche un coordinamento con altri strumenti finanziati dall'Unione nonché con altri strumenti pertinenti.

5.           Gli Stati membri, ove opportuno, devono sfruttare la possibilità di realizzare azioni interregionali e transnazionali i cui beneficiari siano situati in almeno un altro Stato membro, nel quadro dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", compresa l'attuazione delle pertinenti misure nel campo della ricerca e dell'innovazione derivanti dalle rispettive strategie di specializzazione intelligente.

6.           Principi orizzontali e obiettivi strategici trasversali

A. Principi orizzontali

6.1         Partenariato e governance a più livelli

Conformemente all'articolo 5, il principio di partenariato e governance a più livelli deve essere rispettato dagli Stati membri al fine di facilitare la realizzazione della coesione sociale, economica e territoriale e delle priorità dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. A tal fine è necessaria un'azione coordinata, realizzata conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità e in partenariato, sotto forma di cooperazione operativa istituzionalizzata, in particolare in relazione alla definizione e all'attuazione delle politiche dell'Unione. Gli Stati membri devono pertanto sfruttare appieno i partenariati istituiti nell'ambito dei Fondi del QSC.

6.2         Sviluppo sostenibile

1.           Per assicurare la piena integrazione dello sviluppo sostenibile nei Fondi del QSC e nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, dell'obbligo di integrare i requisiti di tutela ambientale a norma dell'articolo 11 e del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 192 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le autorità di gestione devono intraprendere le seguenti azioni durante tutta la durata dei programmi, per evitare o ridurre gli eventuali effetti dannosi per l'ambiente degli interventi e garantire risultati che apportino benefici sociali, ambientali e climatici netti:

(a) orientare gli investimenti verso le opzioni più efficienti in termini di risorse e più sostenibili;

(b) evitare gli investimenti che potrebbero avere un grave impatto negativo sull'ambiente o sul clima e sostenere azioni per attenuare gli eventuali impatti residui;

(c) adottare una prospettiva di lungo termine quando si raffrontano i costi relativi al ciclo di vita delle diverse possibilità di investimento;

(d) ricorrere maggiormente agli appalti pubblici "verdi".

2.           Gli Stati membri devono assicurare che gli investimenti effettuati con il sostegno dei Fondi del QSC considerino il potenziale di attenuazione dei cambiamenti climatici e siano in grado di fronteggiare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali, come ad esempio maggiori rischi di inondazioni, le ondate di calore e gli eventi meteorologici estremi.

3.           Gli Stati membri devono tracciare le spese connesse alla biodiversità secondo il metodo basato sulle categorie di intervento o le misure adottate dalla Commissione.

4.           Gli investimenti devono anche essere coerenti con la gerarchizzazione delle scelte idriche, concentrandosi sulle opzioni di gestione della domanda, mentre le opzioni di fornitura alternative devono essere prese in considerazione unicamente dopo che siano state esaurite le potenzialità di risparmio e di efficienza idrica. L'intervento pubblico nel settore della gestione dei rifiuti deve integrare gli sforzi compiuti nel settore privato, in particolare la responsabilità dei produttori. Le azioni dovrebbero sostenere approcci innovativi in grado di promuovere un'economia a circuito chiuso ed essere coerenti con la gerarchia dei rifiuti.

6.3         Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

1.           A norma dell'articolo 7, gli Stati membri devono perseguire l'obiettivo della parità fra uomini e donne e devono adottare le misure opportune per prevenire qualsiasi discriminazione e garantire l'accessibilità durante l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle operazioni nel quadro dei programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. Nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, gli Stati membri devono descrivere nel dettaglio le azioni da intraprendere, in particolare per quanto attiene alla selezione degli interventi, alla fissazione degli obiettivi per gli interventi e alle modalità di controllo e rendicontazione. Gli Stati membri devono anche effettuare analisi di genere, se del caso.

2.           Gli Stati membri devono garantire la partecipazione al partenariato degli organismi responsabili della promozione della parità di genere, della non discriminazione e dell'accessibilità e strutture adeguate, in linea con le pratiche nazionali, a fornire consulenza sulla parità di genere, sulla non discriminazione e sull'accessibilità, al fine di fornire il contributo di conoscenze necessario nella preparazione, nel controllo e nella valutazione dei Fondi del QSC. La composizione dei comitati di sorveglianza deve rispettare la parità tra i sessi e comprendere una figura di esperto/responsabile delle questioni di genere.

3.           Le autorità di gestione devono condurre regolarmente valutazioni specifiche o esercizi di autovalutazione, in coordinamento con i comitati di sorveglianza, focalizzati sull'applicazione del principio dell'integrazione della dimensione di genere.

4.           Gli Stati membri devono soddisfare, nel modo opportuno, le esigenze dei gruppi svantaggiati al fine di permettere loro di integrarsi meglio nel mercato del lavoro e di partecipare pienamente alla società.

B. Obiettivi strategici trasversali

6.4         Accessibilità

1.           Le autorità di gestione devono garantire che tutti i prodotti, i beni, i servizi e le infrastrutture aperti o forniti al pubblico e cofinanziati dai Fondi del QSC siano accessibili a tutti i cittadini, compresi i cittadini con disabilità. In particolare, deve essere garantita l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di ottenere l'inclusione dei gruppi svantaggiati, incluse le persone con disabilità. Per tutta la durata del programma, le autorità di gestione devono realizzare azioni atte ad identificare ed eliminare le barriere all'accessibilità esistenti o a prevenirne di nuovi.

6.5         Fronteggiare il cambiamento demografico

1.           Si deve tenere conto a tutti i livelli delle sfide connesse al cambiamento demografico. Gli Stati membri devono pertanto utilizzare i Fondi del QSC per sviluppare strategie su misura, se del caso, per affrontare i problemi demografici e creare crescita nel quadro di una società che invecchia.

2.           Gli Stati membri devono utilizzare i Fondi del QSC per intervenire per agevolare l'inclusione di tutte le fasce di età. In particolare devono aumentare le opportunità di lavoro per le persone anziane e i giovani. Gli investimenti in infrastrutture sanitarie devono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una vita lavorativa lunga e in buona salute per tutti i cittadini dell'Unione.

3.           Nelle regioni più colpite dal cambiamento demografico, gli Stati membri devono individuare misure intese a:

(a) sostenere il rinnovamento demografico attraverso condizioni migliori per le famiglie e un maggiore equilibrio tra vita lavorativa e vita familiare;

(b) stimolare l'occupazione, aumentare la produttività e i risultati economici investendo in istruzione, TIC e ricerca;

(c) concentrarsi sull'adeguatezza e sulla qualità dell'istruzione e delle strutture di sostegno sociale; e

(d) garantire una prestazione delle cure sanitarie e delle cure a lungo termine efficiente sotto il profilo dei costi, includendo investimenti nella sanità elettronica, nella teleassistenza e in infrastrutture.

6.6         Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

La mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione dei rischi devono essere integrati nella preparazione, nella programmazione, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione di tutti i fondi.

Si deve garantire la visibilità dei contributi per il raggiungimento dell'obiettivo di una spesa di almeno il 20% del bilancio dell'Unione in misure di mitigazione dei cambiamenti climatici.

7. Modalità per fronteggiare le sfide territoriali

7.1.        Gli Stati membri e le regioni devono seguire il seguente iter al fine della redazione dei contratti e dei programmi di partenariato:

(a) analizzare il potenziale di sviluppo e la capacità dello Stato membro o della regione, in particolare in relazione alle sfide principali individuate nella strategia Europa 2020, nei programmi nazionali di riforma e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Le autorità competenti devono effettuare un'analisi dettagliata delle caratteristiche nazionali, regionali e locali;

(b) valutare le principali sfide cui deve far fronte la regione o lo Stato membro e individuare le strozzature e i collegamenti mancanti e le lacune nel campo dell'innovazione, compresa la mancanza di capacità di programmazione e di attuazione che inibisce il potenziale di crescita e occupazione a lungo termine. Ciò deve costituire la base per l'identificazione dei settori e delle attività possibili per la fissazione delle priorità politiche, l'intervento e la concentrazione;

(c) valutare le difficoltà di un coordinamento transettoriale, intergiurisdizionale o transfrontaliero, in particolare nel contesto di strategie macroregionali e per i bacini marittimi;

(d) individuare misure tese a conseguire un migliore coordinamento tra i diversi livelli territoriali e le diverse fonti di finanziamento per ottenere un approccio integrato che colleghi la strategia Europa 2020 ai soggetti regionali e locali.

7.2.        Al fine di tener conto dell'obiettivo della coesione territoriale, gli Stati membri e le regioni devono garantire che l'approccio globale di promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:

(a) rifletta il ruolo delle città, delle zone rurali e delle zone di pesca e costiere, che affrontano problemi geografici o demografici specifici;

(b) tenga conto delle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche, delle regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e delle regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;

(c) si occupi dei collegamenti tra zone urbane e rurali, in termini di accesso a servizi e infrastrutture di qualità e a prezzi abbordabili, e dei problemi delle regioni con una forte concentrazione di comunità socialmente emarginate.

ALLEGATO II

Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati

1.           Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità per gli anni 2016 e 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1: Formato standard per il quadro di riferimento dei risultati

Priorità || Indicatore e unità di misurazione, se del caso || Tappa fondamentale per il 2016 || Tappa fondamentale per il 2018 || Obiettivo per il 2022

|| || || ||

|| || || ||

|| || || ||

|| || || ||

2.           Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per il 2016 comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.

3.           Le tappe fondamentali sono:

– pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;

– trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e disponibili al pubblico;

– verificabili, senza imporre un onere amministrativo eccessivo;

– coerenti tra i vari programmi operativi, se del caso.

ALLEGATO III

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020

[…]

ALLEGATO III ter

Metodologia applicata alla dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 83

I. La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile è determinata come segue:

1. Il numero di giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e i 24 anni è identificato nelle regioni di livello NUTS 2 che registrano tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25% nel 2012 (in seguito 'regioni ammissibili').

2. La dotazione corrispondente a ciascuna regione ammissibile è calcolata sulla base del rapporto tra il numero di giovani disoccupati nella regione ammissibile e il numero totale dei giovani disoccupati di cui al punto 1 in tutte le regioni ammissibili.

3. La dotazione per ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per ciascuna delle sue regioni ammissibili.

II. La dotazione specifica per l'iniziativa per l'occupazione giovanile non viene presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme di livellamento stabilite nell'allegato III bis in materia di assegnazione delle risorse globali.

ALLEGATO IV Addizionalità

1.           Spese strutturali pubbliche o assimilabili

La cifra relativa agli investimenti fissi lordi nella colonna X-1, espressa come percentuale del PIL, secondo la tabella 2 dell'allegato 2 delle "Linee guida su formato e contenuto dei programmi di stabilità e convergenza"[42], è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili.

2.           Verifica

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1       Verifica ex-ante

(a) Quando presenta un contratto di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue. Negli Stati membri dove le regioni meno sviluppate e intermedie rappresentano più del 15% e meno del 70% della popolazione, le informazioni sulle spese nelle [regioni meno sviluppate e intermedie] sono fornite nello stesso formato.

                Tabella 1

Spese del governo centrale come percentuale del PIL || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020

P51 || X || X || X || X || X || X || X

(b) Lo Stato membro fornisce alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.

(c) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 che precede viene inserita nel contratto di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2       Verifica intermedia

(a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nel contratto di partenariato.

(b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nel contratto di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa dall'adozione del contratto di partenariato e non si è tenuto conto di tale cambiamento nello stabilire il livello di riferimento nel contratto di partenariato.

2.3       Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nel contratto di partenariato.

3.           Rettifiche finanziarie successive alla verifica ex post

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3% dalla differenza tra il livello di riferimento nel contratto di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nel contratto di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nel contratto di partenariato, sia pari o inferiore al 3%, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO V

Condizionalità ex ante

Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici || Condizionalità ex ante || Criteri di adempimento

1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, punto 1) || 1.1. Ricerca e innovazione: esistenza di una strategia di ricerca e di innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale[43]. || – Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che: – si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione; – definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST; – preveda un sistema di controllo e riesame. – Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione; – Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI).

2. Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, punto 2) || 2.1. Crescita digitale: esistenza, all'interno della strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente, di un capitolo dedicato esplicitamente alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere. || – La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue: – programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea[44]; – analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); – obiettivi misurabili per gli esiti degli interventi in materia di alfabetizzazione digitale, competenze, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health), conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o regionali esistenti; – valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.

2.2. Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA): esistenza di piani nazionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità[45], concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili. || – Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga: – un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente aggiornata; – modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; – misure per stimolare gli investimenti privati.

3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI) (articolo 9, punto 3) || 3.1. Azioni specifiche per l'attuazione efficace dello Small Business Act (SBA) e del suo Riesame del 23 febbraio 2011[46] compreso il principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First). || – Le azioni specifiche comprendono: – un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli amministrativi ("rappresentante delle PMI"); – misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un "test PMI" e tenendo conto, se del caso, delle diverse dimensioni delle imprese.

3.2. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali[47]. || – Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 marzo 2013).

4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori; (articolo 9, punto 4) || 4.1. Efficienza energetica: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa[48]. Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020[49]. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici[50]. Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE[51]. || – Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE – adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; – realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto; – agli utenti finali viene fornito un contatore individuale; – promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della direttiva 2004/8/CE.

4.2. Energie rinnovabili: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e (2003/30/CE)[52]. || – Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici; – Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.

5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi (obiettivo cambiamento climatico) (articolo 9, punto 5) || 5.1. Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico[53]. || – Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale che comprenda: – la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni nazionali dei rischi; – la descrizione di scenari monorischio e multirischio; – la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse (articolo 9, punto 6) || 6.1. Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[54]. || – Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. – L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque[55]. –

6.2. Settore dei rifiuti: attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive[56], in particolare la definizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva e conformemente alla gerarchia dei rifiuti. || – Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi; – lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva; – entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva; – lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE.

7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete; (articolo 9, punto 7) || 7.1. Strade: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale). || – Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda: – la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti; – un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); – una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; – misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

7.2. Ferrovie: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità. || – All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene: – un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); – una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; – misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; (obiettivo occupazione) (articolo 9, punto 8) || 8.1. Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori: definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione[57]. || – I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; – previsioni e consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; – informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro. – I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.2. Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese: esistenza di una strategia organica per il sostegno alle nuove imprese, conformemente allo "Small Business Act"[58] e in linea con lo gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione[59], per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro. || – Una strategia organica che preveda: – misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati.

8.3. Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori[60]: - modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione; - riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere. || – Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue[61]: – servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; – consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; – informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione. – La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.

8.4. Invecchiamento attivo e in buona salute: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo in linea con gli orientamenti in materia di occupazione[62]. || – Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute[63]: – coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo; – lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo e per ridurre il pensionamento anticipato.

|| 8.5. Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione a tutti i livelli pertinenti (nazionale, regionale, locale e settoriale). [64]. || – Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione.

|| 8.6. "L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione: L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio || - L'esistenza di un quadro globale d'azione strategica per conseguire gli obiettivi del pacchetto sull'occupazione giovanile e in particolare per definire un sistema di garanzia per i giovani conformemente alla raccomandazione del [xxx] del Consiglio: –        si basa su dati di fatto che misurano i risultati per i giovani tra i 15 e i 24 anni disoccupati e che non frequentano corsi di istruzione o di formazione: - prevede un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni sul sistema di garanzia per i giovani a vari livelli che fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate e vigilare sugli sviluppi, con valutazioni controfattuali ove possibile, –        identifica l'autorità pubblica incaricata di istituire e gestire il sistema di garanzia per i giovani e di coordinare le partnership a tutti i livelli e in tutti i settori; –        coinvolge tutte le parti interessate competenti in materia di disoccupazione giovanile; –        si basa su intervento tempestivo e pronta attivazione; – comprende provvedimenti a favore dell'integrazione nel mercato del lavoro, comprese misure per migliorare le competenze e misure legate al mercato del lavoro.

9. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente (obiettivo istruzione) (articolo 9, punto 10) || 9.1. Abbandono scolastico: esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico[65]. || – Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che: – fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate; – venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli. – Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che: – si basi su dati di fatto; – sia globale (copra tutti i settori dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia) e tratti adeguatamente misure di prevenzione, intervento e compensazione; – indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico; – sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.

9.2. Istruzione superiore: esistenza di strategie nazionali o regionali per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria in linea con la comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2011, sulla modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore in Europa[66]. || – Esistenza di una strategia nazionale o regionale per l'istruzione terziaria contenente: – misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: – migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti; – aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati; – promuovano la partecipazione di discenti adulti; – (ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; – misure per aumentare la qualità che: – incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; – promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento; – misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: – incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore; – riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in settori in sono scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro; – garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali.

9.3. Apprendimento permanente: esistenza di un quadro politico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente in linea con gli orientamenti politici a livello dell'Unione.[67]. || – Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: – misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni della società civile; – misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e di altri gruppi svantaggiati; – misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, orientamento, convalida); – misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.

10. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (obiettivo povertà) (articolo 9, punto 9). || 10.1. Inclusione attiva Integrazione di comunità emarginate come i Rom: - esistenza e attuazione di una strategia nazionale per la riduzione della povertà conformemente alla raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro[68] e agli orientamenti in materia di occupazione. - Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom in conformità del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom[69]. - Sostegno alle parti interessate nell'accesso ai Fondi. || – Disponibilità di una strategia nazionale per la riduzione della povertà che: – si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato per tenere sotto controllo gli sviluppi; – sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati; – contenga una mappatura della concentrazione territoriale al di là del livello regionale/NUTS 3 dei gruppi emarginati e svantaggiati, compresi i Rom; – dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva; – comprenda misure per passare dall'assistenza residenziale all'assistenza diffusa sul territorio; – indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi. – Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: – stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio; – sia coerente con il programma nazionale di riforma; – identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); – assegni finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali, cui si aggiungeranno, se del caso, finanziamenti internazionali e dell'UE; – comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; – sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; – contenga un punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di integrazione dei Rom con l'autorità per coordinare lo sviluppo e l'attuazione della strategia. – Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.

10.2. Sanità: esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che garantisca l'accesso a servizi sanitari di qualità e la sostenibilità economica. || – Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che: – preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità; – preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture innovativi ed efficaci; – preveda un sistema di controllo e riesame. – Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria.

11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrazione pubblica efficiente (articolo 9, punto 11). || Efficienza amministrativa degli Stati membri: - esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica[70]. || – È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro[71]. Tale strategia comprende: – analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; – sviluppo di sistemi di gestione della qualità; – azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; – sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il rafforzamento delle competenze e delle risorse; – sviluppo di competenze a tutti i livelli; – sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

Condizionalità tematiche ex ante

Area || Condizionalità ex ante || Criteri di adempimento

1. Antidiscriminazione || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro[72] e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica[73]. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 2000/43/CE sulla non discriminazione sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive UE sulla non discriminazione; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle direttive UE sulla non discriminazione.

2. Parità di genere || Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: – un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su dati di fatto; – un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgano le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.

3. Disabilità || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. [74] || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: – l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità.

4.. Appalti pubblici || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la loro idonea supervisione e vigilanza. || – L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: – il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; – misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e adeguatezza delle relative informazioni; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

5. Aiuti di Stato || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei Fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS) || Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati[75] e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente[76]. || – L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da: – il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS; – misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa.

7. Sistemi statistici e indicatori di risultato || Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto. || – Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati che comprende: – l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; – dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; – un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: – la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; – la fissazione di obiettivi per tali indicatori; – il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale e disponibilità pubblica dei dati; – esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.

ALLEGATO VI

Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi

1.           Elenco degli interventi

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, deve contenere, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

– nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche);

– denominazione dell'intervento;

– sintesi dell'intervento;

– data di inizio dell'intervento;

– data di fine dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);

– spesa totale ammissibile assegnata all'intervento;

– tasso di cofinanziamento UE (per asse prioritario);

– codice postale dell'intervento;

– paese;

– denominazione della categoria di intervento;

– data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

I titoli dei campi di dati e le denominazioni degli interventi devono essere forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

2.           Misure di informazione e pubblicità per il pubblico

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1         Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1.           Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e pubblicità siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

2.           Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:

(a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;

(b) almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni ed altri esempi di progetti;

(c) esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;

(d) la pubblicazione elettronica dell'elenco degli interventi di cui al punto 1;

(e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;

(f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.

3.           L'autorità di gestione deve coinvolgere in azioni di informazione e pubblicità, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi:

(a) i partner di cui all'articolo 5;

(b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;

(c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono ad un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2.        Responsabilità dei beneficiari

1.           Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei Fondi all'intervento riportando:

(a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, insieme ad un riferimento all'Unione europea;

(b) un riferimento al Fondo o ai Fondi che sostengono l'intervento.

2.           Durante l'attuazione di un intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai Fondi:

(a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;

(b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.

3.           Per gli interventi sostenuti dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, compresi certificati di frequenza o altro, riguardante tali interventi deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo o dai Fondi.

4.           Durante l'esecuzione di un intervento sostenuto dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni intervento che consista nel finanziamento di infrastrutture o di interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.

5.           Entro tre mesi dal completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri:

(a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;

(b) l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione.

La targa o cartellone indica il tipo, il nome e lo scopo dell'intervento ed è preparato in conformità alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4.

3.           Misure di informazione per i potenziali beneficiari e per i beneficiari effettivi

3.1.        Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1.           L'autorità di gestione assicura, in conformità alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione europea e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai Fondi in questione.

2.           L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:

(a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

(b) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;

(c) i criteri di selezione degli interventi da sostenere;

(d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;

(e) le domande devono proporre attività di comunicazione proporzionali alla dimensione degli interventi al fine di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il relativo sostegno dell'UE.

3.2.        Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1.           L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2.

2.           L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4.           Elementi della strategia di comunicazione

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:

(a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e pubblicità che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105;

(b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;

(c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;

(d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;

(e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;

(f) le modalità per le misure di informazione e pubblicità di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;

(g) l'indicazione di come le misure di informazione e pubblicità debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e dall'Unione europea e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;

(h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

(i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata e incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

              2.2.    Sistema di gestione e controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[77]

13.Politica regionale, attività ABB 13 03 (Fondo europeo di sviluppo regionale e altri interventi regionali); 13 04 Fondo di coesione

4. Occupazione e affari sociali, attività ABB 04 02 (Fondo sociale europeo)

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

■ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[78]

¨ La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

L'obiettivo della politica di coesione è di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, soprattutto nelle zone rurali, in quelle interessate da transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare per il conseguimento degli obiettivi quantitativi principali identificati da tale strategia.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Il FESR mira a consolidare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea mediante il cofinanziamento degli investimenti negli Stati membri, mentre il FSE promuove l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale.

Il Fondo di coesione aiuta gli Stati membri ad effettuare investimenti nelle reti dei trasporti e nell'ambiente.

L'intervento dei Fondi persegue gli obiettivi specifici seguenti:

-        rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

-         migliorare l'accessibilità, l'impiego e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

-        promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);

-        sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;

-        promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;

-        tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;

-        promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;

-        promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;

-        promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;

-        investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;

-        rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

Attività ABM/ABB interessate:

13 03: Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali

13 04: Fondo di coesione

04 02: Fondo sociale europeo

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi mirati.

La politica di coesione dà un contributo significativo a diffondere la crescita e la prosperità in tutta l'Unione europea per conseguire gli obiettivi delle politiche europee, riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La Commissione propone una serie comune di indicatori di realizzazione, che possono essere aggregati a livello dell'Unione. Gli indicatori comuni di realizzazione sono contenuti negli allegati dei regolamenti specifici per ciascun Fondo. Gli indicatori di risultato saranno obbligatori per tutti i programmi e tutte le priorità. L'incidenza dei programmi sarà valutata rispetto agli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, e al PIL e agli indicatori di disoccupazione, se del caso.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

L'Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. La proposta fissa il quadro per la politica di coesione nel prossimo periodo di finanziamento 2014-2020.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'azione dell'UE è giustificata sulla base sia degli obiettivi di cui all'articolo 174 del trattato sia del principio di sussidiarietà. Il diritto di agire si fonda sull'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che dichiara che "[l'Unione] promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri", nonché sull'articolo 175 del TFUE, che esplicitamente chiede all'Unione di attuare questa politica per mezzo dei Fondi strutturali, e sull'articolo 177 che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Gli obiettivi del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) sono definiti agli articoli 162, 176 e 177. Maggiori dettagli sul valore aggiunto dell'intervento dell'UE sono reperibili nella correlata valutazione d'impatto.

Come evidenziato nella comunicazione "Revisione del bilancio dell'Unione europea", "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"[79]. La proposta giuridica rispetterà il principio di sussidiarietà in quanto i compiti dei Fondi sono stabiliti nel trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Una sintesi si trova nella valutazione d'impatto allegata alla proposta.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Sarà stabilito un quadro strategico comune, che tradurrà gli obiettivi e le priorità di Europa 2020 in priorità di investimento per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP che assicureranno un uso integrato dei fondi per conseguire gli obiettivi comuni. Il quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di coordinamento con altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione.

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020

– ¨  Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

· Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

· seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione prevista[80]

¨ Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

· ¨  agenzie esecutive

· ¨  organismi creati dalle Comunità[81]

· ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

■ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

.

.

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Il sistema di monitoraggio sarà basato su un sistema di gestione concorrente. Al centro di questo approccio sono previsti Comitati di sorveglianza istituiti per ciascun programma operativo e rapporti annuali di esecuzione per ogni programma operativo. I comitati di sorveglianza si riuniranno almeno una volta all'anno. Il sistema è completato da riunioni annuali di riesame tra la Commissione e gli Stati membri.

Oltre ai rapporti di esecuzione per ogni programma operativo, nel 2017 e nel 2019 sono previste relazioni sullo stato di attuazione che si concentreranno su questioni strategiche a livello degli Stati membri. Su questa base, la Commissione redigerà rapporti strategici nel 2017 e nel 2019.

Il sistema di monitoraggio e di relazioni si baserà su indicatori di realizzazione e di risultato. Le proposte stabiliscono una serie di indicatori comuni che saranno utilizzati per l'aggregazione di informazioni a livello dell'Unione. In punti chiave del periodo di attuazione (2017 e 2019), ulteriori requisiti di analisi sullo stato di avanzamento dei programmi fanno parte dei rapporti annuali di esecuzione. Il sistema di monitoraggio e di relazioni utilizza appieno le potenzialità dei trasferimenti elettronici di dati.

Saranno adottati dispositivi di valutazione per determinare l'efficacia, l'efficienza e l'incidenza della politica interessata, con particolare riferimento agli obiettivi principali UE 2020 e ad altri indicatori d'incidenza pertinenti.

2.2.        Sistema di gestione e controllo

2.2.1.     Rischi individuati

Dal 2007 la Corte dei conti europea ("la Corte") segnala nella sua relazione annuale un tasso di errore stimato per la politica di coesione nel suo complesso per ogni esercizio di bilancio (2006-2009) basato su un campione annuo casuale indipendente di transazioni.

Il livello di errore stimato dalla Corte per la politica di coesione è stato superiore a quello di altri gruppi di politiche del bilancio UE degli stessi anni, e si è attestato tra il 5% e il 10% delle spese per l'attuale periodo di programmazione. Il tasso di errore della Corte si applica tuttavia ai pagamenti intermedi effettuati dagli Stati membri, rimborsati dalla Commissione prima che siano stati eseguiti tutti i controlli previsti per i programmi del periodo 2007-2013 a livello nazionale e dell'UE.

In base alle norme vigenti, i pagamenti intermedi sono certificati dall'autorità di certificazione alla Commissione successivamente ai controlli di gestione a tavolino su tutte le spese dichiarate dai beneficiari, ma spesso prima dei controlli di gestione approfonditi in loco o delle successive attività di audit. Pertanto le disposizioni in materia di finanziamento pluriennale prevedono che i controlli vengano effettuati prima ma anche dopo l'attività di audit da parte della Corte dei conti europea, e l'errore residuo una volta completati tutti i controlli può risultare notevolmente inferiore al tasso di errore rilevato dalla Corte. In base all'esperienza passata, l'errore residuo stimato alla fine della programmazione, dopo che tutti i controlli sono stati completati, è compreso nell'intervallo tra 2% e 5%.

Le proposte hanno previsto una serie di misure volte a ridurre il tasso di errore correlato ai versamenti intermedi effettuati dalla Commissione (il tasso di errore notificato dalla Corte dei conti europea):

1) i versamenti intermedi effettuati dalla Commissione non potranno superare il 90% dell'importo dovuto agli Stati membri, pertanto a questo punto saranno stati eseguiti solo una parte dei controlli nazionali. Il saldo sarà versato successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta che l'autorità di gestione e l'autorità di audit avranno fornito elementi probatori di audit nonché una garanzia ragionevole. Eventuali irregolarità rilevate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione dei bilanci annuali certificati da parte dell'autorità di gestione/di certificazione richiederanno una rettifica netta. Ciò incentiverà notevolmente gli Stati membri a garantire la regolarità delle spese certificate alla Commissione, rispetto all'approccio attuale che consente un più ampio riciclaggio dei fondi recuperati nel corso del periodo di attuazione dei programmi;

2) introduzione di una liquidazione annuale dei conti e di una chiusura annuale delle operazioni o delle spese completate, che incentiverà ulteriormente le autorità nazionali e regionali ad effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in previsione della certificazione annuale dei conti alla Commissione. Ciò rafforza gli attuali dispositivi di gestione finanziaria e offre una maggiore garanzia del fatto che le spese irregolari vengano escluse dai conti annualmente anziché alla fine del periodo di programmazione.

Si prevede che le misure sopra descritte (il nuovo sistema di rimborso, la liquidazione e la chiusura annuali e le rettifiche nette definitive da parte della Commissione), faranno scendere il tasso di errore al di sotto del 5%, e che il tasso di errore residuo finale alla chiusura dei programmi si avvicinerà maggiormente alla soglia di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti europea.

Tale stima è tuttavia subordinata alla capacità della Commissione e degli Stati membri di affrontare i principali rischi delineati di seguito.

Un'analisi degli errori notificati dalla Corte e dalla Commissione negli ultimi cinque anni dimostra che gli errori principali si concentrano su un numero limitato di programmi in alcuni Stati membri. I tassi di errore segnalati dalle autorità di audit e basati sui campioni statistici mostrano inoltre sensibili differenze tra i diversi programmi, avvalorando così tale analisi. La proposta di concentrare le attività e le risorse di audit sui programmi ad alto rischio e di consentire misure di controllo commensurate per i programmi dotati di sistemi di controllo efficaci, permetterebbe di far fronte ai principali rischi in maniera efficace e di utilizzare le risorse di audit con maggiore efficienza sia a livello nazionale che della Commissione. La possibilità di beneficiare di dispositivi proporzionati alla situazione di ciascun programma può di per sé incentivare l'efficienza delle misure di controllo.

L'analisi degli errori non rilevati dai sistemi di gestione e di controllo nazionali e quindi identificati dalla Corte nei suoi audit relativi al periodo 2006-2009 mostrano inoltre una concentrazione di errori nelle seguenti categorie:

Per il FESR e il Fondo di coesione, gli errori nell'applicazione delle normative sugli appalti pubblici hanno rappresentato circa il 41% degli errori quantificabili complessivamente rilevati. La percentuale degli errori relativi all'ammissibilità è stata del 39%: in questa categoria rientrano gli errori riguardanti la selezione dei progetti, il finanziamento di categorie di costi non ammissibili, i costi che non rientrano nel periodo di ammissibilità o nell'area ammissibile, errori di calcolo dei tassi di cofinanziamento, il finanziamento di IVA non ammissibile ecc. Le carenze relative alla pista di controllo hanno rappresentato l'11% degli errori quantificabili (la percentuale si è progressivamente ridotta nel tempo grazie ai controlli di gestione rafforzati), mentre gli errori legati alla complessa questione dei progetti generatori di entrate (entrate non detratte o calcolate in modo non corretto con conseguente tasso di cofinanziamento troppo elevato) hanno rappresentato il 6% degli errori quantificabili segnalati nel periodo.

Per quanto concerne il FSE, i problemi relativi all'ammissibilità hanno rappresentato il 58% circa del totale degli errori quantificabili complessivamente rilevati e hanno riguardato in particolare la non ammissibilità dei partecipanti, i costi diretti e indiretti non ammissibili, i pagamenti successivi o anteriori al periodo di ammissibilità, le spese non ammissibili dichiarate su base forfettaria, i costi non ammissibili di borse di studio e indennità pubbliche, le entrate non detratte nel calcolare le spese ammissibili o calcolate in modo errato, i servizi pagati ma non prestati e l'IVA non ammissibile. I problemi di accuratezza, che hanno rappresentato il 7% degli errori quantificabili segnalati, hanno riguardato l'assegnazione errata di costi diretti e indiretti, metodo di assegnazione di spese generali indebitamente giustificate, errori nel calcolo delle spese, mancato rispetto del principio del costo reale, sovradichiarazione dei costi, calcolo errato dei tassi di cofinanziamento e infine dichiarazione multipla di costi del personale. I problemi legati alla pista di controllo, cui si deve il 35% degli errori, hanno riguardato la mancanza di documenti giustificativi essenziali, soprattutto a livello dei beneficiari.

Sebbene la Commissione stia svolgendo una serie di azioni con gli Stati membri per ridurre tali errori, si prevede che, in attesa dell'adozione della presente proposta e della loro corretta attuazione negli Stati membri, questi errori potrebbero continuare a rappresentare potenziali aree di rischio nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Gli errori correlati all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici rappresentano una delle maggiori fonti di errore e il relativo tasso può essere stimato a circa il 2%-4% in media ogni anno per l'attuale periodo di programmazione. Le proposte avanzate nel quadro della politica di coesione garantiranno controlli più efficaci; tuttavia, per conseguire una riduzione sostanziale del tasso di errore nell'ambito della politica di coesione, è importante che tali azioni si accompagnino alla semplificazione e alla chiarificazione delle normative sugli appalti pubblici. In assenza di procedure di appalti pubblici più snelle, e se le amministrazioni pubbliche e i beneficiari degli Stati membri non sono in grado di migliorare l'attuazione di tali normative, la politica di coesione continuerà a risentire sistematicamente di questa componente dell'attuale tasso di errore. L'attuale revisione della direttiva sugli appalti pubblici dovrebbe perciò offrire l'opportunità di contribuire alla riduzione degli errori nella politica di coesione in linea con quanto sopra indicato.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

La struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione di quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e in loco, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit degli interventi. Mantiene altresì inalterato il ruolo della Commissione nonché la possibilità per la stessa di operare interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità di programma verrebbero accreditate da un organismo nazionale di accreditamento incaricato della loro supervisione continua. La proposta è sufficientemente flessibile da consentire di mantenere l'attuale struttura con le tre autorità principali per ciascun programma nei casi in cui il sistema attuale si sia dimostrato efficace. Tuttavia è anche possibile unificare l'autorità di gestione a quella di certificazione, riducendo in tal modo il numero delle autorità coinvolte negli Stati membri. Un numero inferiore di organismi ridurrebbe l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, ma consentirebbe altresì di assegnare responsabilità più chiare.

Si stima che i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) siano intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013[82]. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del programma a livello nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

- la creazione e l'operatività di un organismo di accreditamento (i cui costi possono essere compensati dalla fusione delle autorità di gestione e di certificazione, se lo Stato membro seleziona tale opzione);

- la presentazione di bilanci annuali certificati e di una dichiarazione di gestione annuale, che presuppone che siano stati effettuati tutti i debiti controlli entro il periodo contabile (potrebbero essere necessari sforzi amministrativi supplementari);

- l'esigenza di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione o la necessità di completare i propri audit ed esprimere un parere in tempi più brevi rispetto a quelli richiesti attualmente.

Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi di controllo:

- l'opzione di fondere le autorità di gestione e di certificazione, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole del 4% degli attuali costi dovuti alla certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli audit;

- l'uso dei costi semplificati e dei piani d'azione comuni, che riduce i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;

- dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione e per gli audit;

- la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari.

Nel complesso si prevede pertanto che le proposte comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2% dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli stessi. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, facendo scendere il tasso di errore al di sotto del 5%.

Oltre ai cambiamenti nei dispositivi di gestione finanziaria e di controllo, che favoriranno l'efficace identificazione e la tempestiva esclusione degli errori dai conti, la proposta prevede una semplificazione in diverse aree, che contribuisce a prevenire gli errori. Come già indicato, le misure proposte in tali aree interesserebbero il 55% dei tassi di errore segnalati per il periodo attuale.

Tali misure comprendono:

- Un uso più esteso dei costi semplificati che riduce gli errori relativi alla gestione finanziaria, alle norme di ammissibilità e alla pista di controllo e riorienta sia l'esecuzione che il controllo verso l'efficacia e l'efficienza degli interventi.

- Una maggiore concentrazione tematica del finanziamento, che può comportare una riduzione di errori derivanti dall'ampia varietà di interventi e quindi dall'applicazione di una serie di norme diverse di ammissibilità.

- Norme più chiare per la selezione dei progetti.

- Un approccio semplificato, su base forfettaria, alle operazioni generatrici di entrate, che ridurrà il rischio di errori nella determinazione e nella deduzione delle entrate generate dalle operazioni.

- Armonizzazione, chiarificazione e semplificazione delle norme di ammissibilità con altri strumenti di sostegno finanziario dell'UE, che consentiranno di ridurre gli errori commessi dai beneficiari che utilizzano aiuti provenienti da fonti diverse.

- L'introduzione obbligatoria della gestione elettronica dei dati e dello scambio elettronico dei dati tra l'amministrazione e i beneficiari, che ha la potenziale capacità di ridurre il tasso di errore derivante da un'inadeguata conservazione dei documenti e di semplificare l'onere amministrativo a carico dei beneficiari.

- Chiusura annuale degli interventi o delle spese, che riduce gli errori relativi alla pista di controllo abbreviando il periodo di conservazione dei documenti ed evita l'accumulo sostanziale del carico di lavoro amministrativo legato alla chiusura una tantum al termine del periodo di programmazione.

La maggior parte delle azioni di semplificazione sopra elencate contribuisce inoltre a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e rappresenta pertanto una diminuzione nel contempo dei rischi di errore e dell'onere amministrativo.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

I servizi dei Fondi strutturali unitamente all'OLAF hanno creato una strategia congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni che la Commissione e gli Stati membri devono porre in essere per prevenire le frodi in azioni strutturali nell'ambito della gestione concorrente.

Entrambe le DG stanno attualmente sviluppando un modello di scoring sul rischio di frode che sarà utilizzato dalle autorità di gestione interessate in 116 programmi FSE e 60 programmi FESR.

La recente comunicazione della Commissione sulla strategia antifrode [COM (2011) 376 definitivo del 24.6.2011] accoglie con favore la strategia esistente quale esempio di migliori pratiche e prevede azioni ad essa complementari, la più importante delle quali è che la proposta della Commissione per i regolamenti 2014-2020 chieda agli Stati membri di adottare misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati.

L'attuale proposta della Commissione include un obbligo esplicito di mettere in atto tali misure ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera c). Ciò dovrebbe rafforzare la consapevolezza negli Stati membri in merito alle frodi tra tutti gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in tal modo il rischio di frode.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero || Diss.[83] || di paesi EFTA[84] || di paesi candidati[85] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario

1 Crescita intelligente e inclusiva Nuove rubriche per il periodo 2014-2020 || 04021700 FSE Convergenza 04021900 FSE Competitività regionale 13031600 FESR Convergenza 13031800 FESR Competitività regionale 13031900 FESR Cooperazione territoriale europea 13040200 Fondi di coesione || Diss. || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: No

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario

[…] || [XX.YY.YY.YY] […] || […] || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1 || Crescita intelligente e inclusiva

DG: REGIO e EMPL || || || Anno N[86] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi (prezzi 2011) || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 ||

Nuove linee di bilancio FESR e FES || Impegni || (1) || 37.004,476 || 37.564,774 || 38.023,079 || 38.379,867 || 38.722,325 || 39.021,277 || 39.303,920 || 268.019,718

Pagamenti || (2) || 5.662,072 || 11.297,046 || 21.863,675 || 28.576,824. || 31.789,232 || 36.702,873 || 34.774,287 || 170.666,010

Nuova linea di bilancio FC prima del trasferimento alla linea di bilancio del nuovo Meccanismo per collegare l'Europa || Impegni || (1a) || 9.482,581 || 9.751,240 || 9.968,903 || 10.138,977 || 10.308,621 || 10.456,512 || 10.595,853 || 70.702,687

Pagamenti || (2a) || 1.499,397 || 2.821,047 || 5.410,638 || 7.352,290 || 8.652,800 || 9.699,964 || 8.801,732 || 44.237,869

Trasferimento alla linea di bilancio del nuovo Meccanismo per collegare l'Europa || Impegni || (1b) || 1397,5 || 1401,8 || 1403,8 || 1414,8 || 1440,9 || 1451,3 || 1489,9 || 10 000,0

Pagamenti || (2b) || 4,8 || 903,8 || 1003,8 || 1103,2 || 1129,9 || 1177,6 || 1303,6 || 6 626,7

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[87] || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

13.01.04.01 – Personale esterno FESR || || (3) || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3,060 || 3060 || 21,420

13.01.04.03 – Personale esterno Fondo di coesione || || || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 1,340 || 9,380

04.01.04.01 – Personale esterno FSE || || || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000

Totale personale esterno ex linee BA || || || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 9,400 || 65,800

ALTRI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DG REGIO || || || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555

ALTRI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DG EMPL || || || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000

TOTALE degli stanziamenti per le DG REGIO, EMPL e MOVE || Impegni || =1+1a +3 || 46.525,822 || 47.354,779 || 48.030,747 || 48.557,608 || 49.069,711 || 49.516,554 || 49.938,537 || 338.993,760

Pagamenti || =2+2a +3 || 7.200,235 || 14.156,859 || 27.313,078 || 35.967,879 || 40.480,798 || 46.441,602 || 43.614,784 || 215.175,234

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 46.487,058 || 47.316,014 || 47.991,982 || 48.518,843 || 49.030,946 || 49.477,789 || 49.899,772 || 338722,405

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 38,765 || 271,355

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 46.525,822 || 47.354,779 || 48.030,747 || 48.557,608 || 49.069,711 || 49.516,554 || 49.938,537 || 338.993,760

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: non applicabile.

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento) || Impegni || =4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || =5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

DG: REGIO ||

Ÿ Risorse umane || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561,309

Ÿ Altre spese amministrative || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600

TOTALE DG REGIO || Stanziamenti || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 83,987 || 587,909

739109 || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

DG: EMPL ||

Ÿ Risorse umane || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG EMPL || Stanziamenti || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 109,387 || 765,709

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[88] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 46.635,210 || 47.464,166 || 48.140,134 || 48.666,995 || 49.179,098 || 49.625,941 || 50.047,924 || 339.759,469

Pagamenti || || || || || || || ||

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

· ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

· ¨  La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come illustrato sotto. La politica di coesione si basa sulla gestione concorrente. Le priorità strategiche sono fissate a livello UE, mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità di gestione a livello nazionale, regionale e locale. La Commissione propone indicatori di realizzazione comuni, ma gli obiettivi effettivi per le realizzazioni sono proposti da tali autorità di gestione nell'ambito dei rispettivi programmi operativi, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare obiettivi in termini di realizzazioni finché i programmi non saranno stati elaborati, negoziati e approvati nel 2013/14.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[89] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO No 1[90]… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO No 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || || || || || || || || || || || || || || ||

.

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

· ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

· ¨  La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

DG REGIO

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[91] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane REGIO || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 80,187 || 561,309

Altre spese amministrative || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 3,800 || 26,600

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 83,741 || 586,187

Esclusa la RUBRICA 5[92] del quadro finanziario pluriennale[93] || || || || || || || ||

Risorse umane REGIO || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 4,4 || 30,8

Altre spese di natura amministrativa || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 13,365 || 93,555

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 17,765 || 124,355

TOTALE || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 101,506 || 710,542

DG EMPL

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[94] || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 25,400 || 177,800

Esclusa la RUBRICA 5[95] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 5,000 || 35,000

Altre spese di natura amministrativa || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 16,000 || 112,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 21,000 || 147,000

TOTALE || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 46,400 || 324,800

TOTALE || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 148,933 || 1.042,531

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

· ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

· ¨  La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno n sono quelle per il 2011.

DG REGIO:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) REGIO ||

13 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606 || 606

13 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

13 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[96] REGIO ||

13 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48 || 48

13 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

13 01 04 01 [97] || - in sede[98] || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56 || 56

- nelle delegazioni || || || || || || ||

13 01 04 03 [99] || - in sede[100] || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25 || 25

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altro || || || || || || ||

TOTALE || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735 || 735

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Contribuire all'analisi, alla negoziazione, alla modifica e/o alla preparazione di proposte di programmi e/o progetti nello Stato membro XXX, in vista della loro approvazione. Contribuire a gestire, monitorare e valutare l'attuazione dei programmi/progetti approvati. Garantire il rispetto delle norme che disciplinano il programma XXX.

Personale esterno || Idem e/o sostegno amministrativo.

DG EMPL

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno senza decimali

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

04 01 01 (Sede e uffici di rappresentanza della Commissione) (200 posti, costo unitario 127 000 EUR) || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200 || 200

 (Delegazioni) || || || || || || ||

(Ricerca indiretta) || || || || || || ||

 (Ricerca diretta) || || || || || || ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[101] ||

 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

04 01 04 01 [102] || - in sede[103] || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93 || 93

- nelle delegazioni || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

xx 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

Altro xx 01 04 02) || || || || || || ||

TOTALE || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293 || 293

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

· ¨  La proposta/iniziativa è compatibile con il prossimo quadro finanziario pluriennale.

· ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

· ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[104].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

· La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

· ¨ La proposta prevede che i finanziamenti europei devono essere cofinanziati. L'importo esatto non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in linea con il livello di sviluppo regionale (v. articolo 73 della proposta di regolamento):

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || Anno N+4 || Anno N+5 || Anno N+6 || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || SM || SM || SM || SM || SM || SM || SM ||

Totale degli stanziamenti cofinanziati || da definire || da definire || da definire || da definire || da definire || da definire || da definire ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

· ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

· ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[105]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo………… || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[…]

[1]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[2]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[3]               GU C [….] del [….], pag. [….].

[4]               GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[5]               GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

[6]               GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[7]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[8]               GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

[9]              

[10]            

[11]            

[12]             GU L [….] del [….], pag. [….].

[13]            

[14]            

[15]            

[16]             GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

[17]             GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

[18]             GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

[19]             GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

[20]             GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

[21]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

[22]             GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

[23]             GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

[24]             GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

[25]             GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

[26]             Rif. obiettivi generali della strategia Europa 2020.

[27]             GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

[28]             GU…

[29]             GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

[30]             Come definiti nel Sistema europeo dei conti (SEC) e trasmessi da tutti i 27 Stati membri nei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza.

[31]             Spiegazione: il settore delle amministrazioni pubbliche è costituito essenzialmente da amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali, nonché dagli enti di previdenza e assistenza sociale previsti e controllati da dette amministrazioni. Comprende inoltre le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita, controllate e in prevalenza finanziate dalle amministrazioni pubbliche o dagli enti di previdenza e assistenza sociale.

[32]             GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

[33]             COM(2011) 809 definitivo.

[34]             COM(2011) 834 definitivo.

[35]             GU L 290 del 6.11.2010, pagg. 39–48: Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pagg. 32–46).

[36]             COM(2011) 874 definitivo.

[37]             COM(2011) 788 definitivo.

[38]             COM(2011) 609 definitivo.

[39]             COM(2011) 665 definitivo.

[40]             "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", COM(2011) 144 definitivo.

[41]             COM(2011) 838 definitivo; COM(2011) 839 definitivo; COM(2011) 837 definitivo.

[42]             Approvate dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

[43]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010]. Impegni 24/25 e allegato I "Strumenti per l'autovalutazione: Caratteristiche salienti di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale". conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni del Consiglio "Competitività" su "L'Unione dell'innovazione" (doc. 17165/10 del 26.11.2010).

[44]          Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea [COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011) 708 del 31.5.2011]. Conclusioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" sull'agenda digitale europea (doc. 10130/10 del 26 maggio 2010).

[45]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea [COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011) 708 del 31.5.2011].

[46]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 78 definitivo, 23.2.2011]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011).

[47]             GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

[48]             GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

[49]             GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

[50]             GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

[51]             GU L 52 del 21.2.2004, pag.50.

[52]             GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

[53]             Conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'11-12 aprile 2011, conclusioni sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi nell'Unione europea.

[54]             GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[55]             GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[56]             GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

[57]             Decisione (2010/707/UE) del Consiglio, del 21 ottobre 2010, GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

[58]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 78 definitivo, 23.2.2011]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011).

[59]             Raccomandazione (2010/410/UE) del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

[60]             Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti relativamente a tale raccomandazione specifica per paese.

[61]             I termini per la realizzazione di tutti gli elementi contenuti nella presente sezione possono scadere durante il periodo di attuazione del programma.

[62]             Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti relativamente alla raccomandazione specifica.

[63]             I termini per la realizzazione di tutti gli elementi contenuti nella presente sezione possono scadere durante il periodo di attuazione del programma.

[64]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un impegno comune per l'occupazione - COM(2009)257 definitivo.

[65]             GU L 191 dell'1.7.2011, pag. 1.

[66]             COM(2011) 567 definitivo.

[67]             Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") (GU C 119 del 28.5.2009, pag. 2).

[68]             Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

[69]             Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020. COM(2011) 173.

[70]             Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti relativamente a tale raccomandazione specifica per paese.

[71]             I termini per il conseguimento di tutti gli obiettivi contenuti nella presente sezione potrebbero scadere durante il periodo di attuazione del programma.

[72]             GU L 303 del 2.12.2000, pag.16.

[73]             GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

[74]             GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35 pubblicazione della decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

[75]             GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

[76]             GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

[77]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[78]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[79]             COM(2010) 700 del 19.10.2010.

[80]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[81]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[82]             Studio intitolato "Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund", 2010.

[83]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[84]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[85]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[86]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[87]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC = agente contrattuale;

[88]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[89]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

[90]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[91]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[92]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC = agente contrattuale;

[93]             Personale esterno finanziato da ex linee "BA", sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il personale esterno in sede e in delegazione.

[94]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[95]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. AC = agente contrattuale;

[96]             AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;

[97]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[98]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[99]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[100]            Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[101]            AC = agente contrattuale; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;

[102]            Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[103]            Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[104]            Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[105]            Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

Top