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Document 62007CA0162

Causa C-162/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate (Sesta direttiva IVA — Soggetti passivi — Art. 4, n. 4, secondo comma — Società madri e società controllate — Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico — Presupposti — Conseguenze)

GU C 171 del 5.7.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 171/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 maggio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-162/07) (1)

(Sesta direttiva IVA - Soggetti passivi - Art. 4, n. 4, secondo comma - Società madri e società controllate - Attuazione, da parte dello Stato membro, del regime del soggetto passivo unico - Presupposti - Conseguenze)

(2008/C 171/14)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Ampliscientifica Srl, Amplifin SpA

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione dell'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — «Persone giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi» — Nozione sufficientemente precisa per permettere agli Stati membri di applicare il regime dell'IVA previsto — Nozione di vincolo — Disposizione nazionale che subordina l'esistenza di un vincolo a un periodo di tempo minimo per evitare gli abusi di diritto

Dispositivo

1)

L'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, costituisce una norma la cui applicazione da parte di uno Stato membro presuppone la previa consultazione, da parte del medesimo, del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto e l'adozione di una normativa nazionale che autorizzi i soggetti, in particolare le società, stabiliti all'interno del paese e giuridicamente indipendenti, ma strettamente collegati tra loro sui piani finanziario, economico e organizzativo, a non essere più considerati quali soggetti passivi distinti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per essere considerati come un unico soggetto passivo, unico destinatario di una partita individuale di identificazione ai fini della detta imposta e, conseguentemente, unico soggetto abilitato a presentare dichiarazioni di imposta sul valore aggiunto. Spetta al giudice nazionale accertare se una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale risponda a tali criteri, restando inteso che, in assenza di previa consultazione del comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, una normativa nazionale che soddisfi detti criteri rappresenterebbe una trasposizione effettuata in violazione dell'esigenza procedurale dettata dall'art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva.

2)

Il principio di neutralità fiscale non osta ad una normativa nazionale che si limiti a prevedere un trattamento differenziato per i soggetti passivi che intendono optare per un regime di dichiarazione e di versamento semplificati dell'imposta sul valore aggiunto a seconda che l'ente o la società controllante detenga oltre il 50 % delle azioni o delle quote dei soggetti dipendenti fin dall'inizio dell'anno civile precedente quello della dichiarazione, ovvero, al contrario, soddisfi tali requisiti solo successivamente a tale data. Spetta al giudice nazionale verificare se una normativa nazionale come quella oggetto della causa principale istituisca un regime di tal genere. Peraltro, né il principio del divieto dell'abuso del diritto né il principio di proporzionalità ostano ad una siffatta normativa.


(1)  GU C 140 del 23.6.2007.


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