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Document 32013R1181

Regolamento (UE) n. 1181/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013 , recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l’anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione

GU L 313 del 22.11.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1181/oj

22.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 313/13


REGOLAMENTO (UE) N. 1181/2013 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2013

recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l’anno civile 2013 e abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 25 marzo 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), per l’anno civile 2013. Poiché il Parlamento europeo e il Consiglio non hanno stabilito tale adeguamento entro il 30 giugno, come previsto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione, conformemente all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2), ha fissato essa stessa tale adeguamento nel regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione (3).

(2)

Le previsioni per i pagamenti diretti e le spese di mercato, contenute nella lettera rettificativa della Commissione n. 2 al progetto di bilancio 2014, indicano che è necessario adeguare l’importo previsto di disciplina finanziaria che era stato preso in considerazione nel progetto di bilancio 2014. La lettera rettificativa è stata elaborata tenendo conto di un importo di disciplina finanziaria di 902,9 milioni di EUR, di cui una parte destinata alla riserva per le crisi nel settore agricolo.

(3)

Il 16 ottobre 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio inteso a fissare un altro tasso di adeguamento dei pagamenti diretti, in relazione all’anno civile 2013, basato sull’articolo 18, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

(4)

L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005 autorizza la Commissione a fissare tali adeguamenti ed è stato usato da tale istituzione quale base per il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013.

(5)

L’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 prevede che entro il 1o dicembre il Consiglio possa, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adattare il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti. Tuttavia, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia del 6 maggio 2008 nella causa C-133/06 (4), tale fondamento normativo derivato non può più essere legittimamente usato.

(6)

L’articolo 43, paragrafo 3, TFUE autorizza il Consiglio ad adottare le misure relative alla fissazione degli aiuti. Pertanto, nel quadro della disciplina finanziaria, il tasso di adeguamento dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto dovrebbe essere fissato su tale fondamento normativo.

(7)

Di norma, gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti diretti per un dato anno civile (N) ricevono i pagamenti entro un determinato termine compreso nell’esercizio finanziario (N + 1). Gli Stati membri tuttavia, entro certi limiti, hanno facoltà di effettuare pagamenti tardivi agli agricoltori oltre il termine previsto, senza restrizioni di tempo. Tali pagamenti tardivi possono rientrare in un esercizio finanziario successivo. Quando la disciplina finanziaria viene applicata per un dato anno civile, il tasso di adeguamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate in anni civili diversi da quello a cui si applica la disciplina finanziaria. Al fine di garantire parità di trattamento a tutti gli agricoltori, è quindi opportuno disporre che il tasso di adeguamento sia applicato solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto sono state presentate nell’anno civile a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti saranno corrisposti agli agricoltori.

(8)

Nell’accordo politico sulla riforma della politica agricola comune del 26 giugno 2013 è stato deciso che la disciplina finanziaria debba applicarsi ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR. Si è concordato inoltre che il rimborso di (eventuali) stanziamenti non utilizzati al termine dell’esercizio finanziario sarà versato agli agricoltori l’anno successivo in base alla disciplina finanziaria. A fini di coerenza è opportuno fissare la stessa soglia per tutti gli anni. La disciplina finanziaria dovrebbe essere applicata secondo modalità analoghe per l’anno civile 2013, per congruenza con quanto è stato convenuto di applicare in futuro; pertanto, è opportuno disporre che il tasso di adeguamento si applichi solo agli importi superiori a 2 000 EUR.

(9)

Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, nell’ambito dell’applicazione dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121 di detto regolamento, a tutti i pagamenti diretti concessi nei nuovi Stati membri ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento, la disciplina finanziaria non si applica ai nuovi Stati membri fino all’inizio dell’anno civile in cui il livello dei pagamenti diretti ivi applicabile è almeno uguale al livello di tali pagamenti applicabile in quel momento negli altri Stati membri. Poiché in Bulgaria e in Romania i pagamenti diretti sono ancora soggetti, nell’anno civile 2013, all’applicazione dello schema degli incrementi, il tasso di adeguamento da fissare nel presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti da erogare agli agricoltori in questi due Stati membri.

(10)

Il regolamento (CE) n. 73/2009 è stato modificato dall’atto di adesione della Croazia. Poiché nell’anno civile 2013 la Croazia è soggetta all’applicazione dello schema degli incrementi di cui all’articolo 121 del regolamento (CE) n. 73/2009, il tasso di adeguamento da fissare nel presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai pagamenti da erogare agli agricoltori della Croazia.

(11)

Al fine di garantire che il tasso adattato sia applicabile a decorrere dalla data prevista dal regolamento (CE) n. 73/2009, quando devono iniziare i pagamenti agli agricoltori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2013.

(12)

Il nuovo tasso di adeguamento dovrebbe essere preso in considerazione ai fini del calcolo di tutti i pagamenti da concedere a un agricoltore per una domanda di aiuto presentata per l’anno civile 2013. Per motivi di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 2 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all’anno civile 2013, sono ridotti del 2,453658 %.

2.   La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica in Bulgaria, Romania e Croazia.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2013

Per il Consiglio

Il presidente

L. LINKEVIČIUS


(1)  Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

(2)  Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013, recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009, per l’anno civile 2013 (GU L 268 del 10.10.2013, pag. 5).

(4)  Causa C-133/06, Parlamento/Consiglio, Racc. 2008, pag. I-3189.


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