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Organismi geneticamente modificati — Tracciabilità ed etichettatura
Stabilisce norme per garantire che i prodotti contenenti OGM* nonché gli alimenti e i mangimi da essi derivati, possano essere tracciati in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione.
Le norme riguardano l’etichettatura, il monitoraggio dei rischi ambientali e sanitari, e la possibilità di ritirare i prodotti, se necessario.
Tracciabilità
La tracciabilità (la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi della catena di produzione e di distribuzione) è la chiave per fornire ai consumatori e al commercio alimentare le informazioni e le garanzie sui prodotti alimentari e sui mangimi derivati da OGM. Essa consente loro di fare scelte informate sulla base di un’etichettatura accurata.
I venditori devono rispondere a tre requisiti principali:
Queste informazioni dovrebbero essere fornite in ogni fase della catena di produzione e distribuzione e conservate per cinque anni.
Etichettatura
La confezione destinata al consumatore finale o i prodotti preconfezionati contenenti OGM dovrebbero riportare la dicitura: «Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati [o i nomi degli organismi]».
Ispezione e controlli
I paesi dell’UE devono effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione, al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di etichettatura degli OGM.
Ogni paese deve anche imporre sanzioni efficaci per le violazioni. I prodotti possono essere ritirati se hanno effetti negativi imprevisti per la salute o per l’ambiente.
Le autorità nazionali possono consultare gli orientamenti tecnici pubblicati dalla Commissione europea. La Commissione stila un registro centrale contenente i materiali di riferimento disponibili per gli OGM, utilizzandolo per individuare gli OGM autorizzati nell’UE nonché le informazioni sugli OGM non autorizzati.
Deroghe
Il regolamento è in vigore dal 7 novembre 2003.
Per ulteriori informazioni si veda Tracciabilità ed etichettatura — Norme dell’UE.
* Organismi geneticamente modificati: piante o animali allevati per raggiungere una maggiore resa o resistere alle malattie, attraverso la modificazione del loro patrimonio cellulare e genetico.
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pagg. 24-28).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1830/2003 sono state integrate nel testo di base. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pagg. 1-39). Si veda la versione consolidata.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Revisione del processo decisionale in tema di organismi geneticamente modificati (OGM) [COM(2015) 176 final del 22.4.2015]
Ultimo aggiornamento: 18.04.2016