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Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

Legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce un unico insieme di norme volte a determinare quale legge nazionale deve essere applicata alle procedure di divorzio o separazione personale riguardanti coniugi con cittadinanze diverse, che vivono in un paese diverso da quello di cui hanno la cittadinanza o che non vivono più nello stesso Stato membro dell’Unione europea (Unione).
  • Completa il regolamento (CE) n. 2201/2003 (si veda la sintesi), che stabilisce norme volte a determinare in quale tribunale deve essere presentata una domanda di divorzio o separazione personale.

PUNTI CHIAVE

Paesi partecipanti

Il regolamento si applica ai 17 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata in merito a tale questione: Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.

Gli altri Stati membri possono aderire in qualsiasi momento.

Quando si applica il regolamento?

Esso si applica alla presenza di un conflitto di leggi nazionali in casi di divorzio e separazione personale, ossia laddove potrebbero essere applicabili diverse leggi nazionali allo stesso divorzio o separazione personale (ad esempio, la legge nazionale del paese di cui i coniugi hanno la cittadinanza, oppure la legge nazionale del paese della loro residenza abituale).

Non si applica a questioni riguardanti:

  • la capacità giuridica delle persone fisiche;
  • l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
  • l’annullamento di un matrimonio;
  • il nome dei coniugi;
  • gli effetti patrimoniali del matrimonio;
  • la responsabilità genitoriale;
  • le obbligazioni alimentari;
  • i trust o le successioni.

Scelta della legge

I coniugi possono concludere un accordo formale sulla scelta della legge nazionale applicabile al proprio divorzio o alla separazione personale purché si tratti della legge:

  • del paese dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui viene concluso l’accordo; oppure
  • del paese dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, nella misura in cui uno di essi risieda ancora in tale luogo nel momento in cui viene concluso l’accordo; oppure
  • del paese di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza nel momento in cui viene concluso l’accordo; oppure
  • del paese in cui viene adito il caso.

L’accordo fra i coniugi può essere concluso e modificato in qualsiasi momento prima che il caso venga portato dinanzi all’autorità giurisdizionale.

Qualora non venga scelta alcuna legge

Se i coniugi non scelgono la legge da applicare al proprio divorzio o alla separazione personale, il caso sarà soggetto alla legge del paese:

  • 1)

    dove i coniugi hanno la loro residenza abituale nel momento in cui il caso viene portato dinanzi all’autorità giurisdizionale; oppure, altrimenti

  • 2)

    dove i coniugi avevano la loro ultima residenza abituale, purché il periodo di residenza non si sia concluso da più di un anno prima che il caso venisse portato dinanzi all’autorità giurisdizionale, nella misura in cui uno dei coniugi risieda ancora in tale paese nel momento in cui il caso viene portato dinanzi all’autorità giurisdizionale; oppure, altrimenti

  • 3)

    di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza nel momento in cui il caso viene portato dinanzi all’autorità giurisdizionale; oppure, altrimenti

  • 4)

    in cui viene adito il caso.

Se la legge nazionale applicabile al caso non prevede una legge sul divorzio o non garantisce a uno dei coniugi, poiché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applicherà la legge del paese in cui viene adito il caso.

A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 21 giugno 2012.

CONTESTO

Altri due regolamenti stabiliscono norme volte a determinare la legge applicabile in presenza di un conflitto di leggi nazionali. Il regolamento (CE) n. 593/2008 (si veda la sintesi) si applica alle obbligazioni contrattuali, mentre il regolamento (CE) n. 864/2007 (si veda la sintesi) riguarda le obbligazioni extracontrattuali, escluse le relazioni familiari e la responsabilità dello Stato.

Il regolamento (UE) n. 1259/2010, che include norme relative alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, è stato adottato attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata a completamento del regolamento (CE) n. 2201/2003, che comprende norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’applicazione di sentenze di divorzio e separazione personale, nonché in materia di responsabilità genitoriale.

Per ulteriori informazioni si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 10).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2019/1111 sono state integrate nel documento di base. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Decisione (UE) 2016/1366 della Commissione, del 10 agosto 2016, che conferma la partecipazione dell’Estonia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 216 dell’11.8.2016, pag. 23).

Decisione 2014/39/UE della Commissione, del 27 gennaio 2014, che conferma la partecipazione della Grecia alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 41).

Decisione 2012/714/UE della Commissione, del 21 novembre 2012, che conferma la partecipazione della Lituania alla cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.06.2021

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