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Sostegno umanitario di emergenza all’interno dell’Unione europea

Sostegno umanitario di emergenza all’interno dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/369 sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) 2016/369:

  • È inteso a stabilire una serie di norme per il sostegno umanitario* di emergenza ai paesi dell’Unione europea (Unione) in caso di calamità naturali o provocate dall’uomo.
  • entra in gioco quando altri strumenti si dimostrano insufficienti;
  • sostiene e integra le azioni del paese o dei paesi dell’Unione colpiti.

A seguito dell’epidemia di COVID-19 nel 2020, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2020/521 che attiva misure di sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369. Il periodo di attivazione va dal 1 febbraio 2020 al 31 gennaio 2022.

PUNTI CHIAVE

  • Lo strumento per il sostegno di emergenza (ESI) creato ai sensi del presente regolamento, è fondato sulle esigenze volta a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana.
  • Il Consiglio decide in merito all’attivazione del sostegno di emergenza ai sensi del presente regolamento sulla base di una proposta della Commissione europea.
  • La Commissione deve monitorare le azioni che hanno ricevuto un finanziamento e presentare al Consiglio una valutazione sul sostegno erogato durante una data attivazione, o sulle proposte di porre fine al sostegno, al più tardi 12 mesi dopo l’attivazione del sostegno di emergenza.
  • La Commissione deve garantire che i fondi utilizzati ai sensi del presente regolamento siano esenti da frode, corruzione o altre attività illegali che possono ledere gli interessi finanziari dell’Unione.
  • Il presente regolamento è volto a integrare altri strumenti di finanziamento dell’Unione, come il Fondo asilo, migrazione e integrazione, il Fondo sicurezza interna e il Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Misure speciali per COVID-19

  • Attraverso l’ESI, l’Unione sta mobilitando 2,7 miliardi di euro che devono essere utilizzati per finanziare interventi di supporto sanitario di emergenza quali:
    • acquisto, stoccaggio e distribuzione congiunti delle risorse essenziali;
    • potenziamento dello sviluppo di farmaci e metodi di test;
    • realizzazione di ospedali temporanei e istituzione di strutture temporanee di quarantena; e
    • assistenza per il trasporto transfrontaliero di pazienti negli ospedali con posti disponibili
  • Sarà inoltre possibile finanziare altre azioni a seconda delle esigenze in evoluzione dei paesi, degli ospedali, dei medici e dei pazienti nell’Unione.
  • La Commissione può finanziare organizzazioni partner, quali organizzazioni non governative, servizi specializzati dei paesi dell’Unione, autorità nazionali e altri enti pubblici, organizzazioni internazionali e loro agenzie.
  • Le tipologie di potenziali beneficiari dell’assistenza finanziaria per l’attuazione di azioni finanziate dall’ESI sono state ampliate in seguito alla pandemia di COVID-19. Ove opportuno e necessario per l’attuazione di un intervento, possono essere ammissibili organizzazioni ed entità dotate delle competenze necessarie o attive nel settore del soccorso in caso di catastrofe, come:
    • prestatori di servizi privati;
    • produttori di apparecchiature; e
    • scienziati e istituzioni di ricerca.
  • Le diverse opzioni disponibili per l’acquisto di forniture e servizi necessari per fornire supporto di emergenza comprendono:
    • acquisto collettivo da parte della Commissione e dei paesi dell’Unione;
    • acquisto da parte della Commissione per conto dei paesi dell’Unione;
    • acquisto da parte della Commissione; e
    • vendita, donazione o noleggio delle forniture o dei servizi acquistati ai paesi dell’Unione o alle organizzazioni partner selezionate dalla Commissione.
  • Il finanziamento ESI può coprire fino al 100 % dei costi diretti e indiretti relativi alle azioni finanziate dall’ESI fino al termine del periodo di attivazione. I costi diretti possono comprendere:
    • l’acquisto, la preparazione, la raccolta, il trasporto, la conservazione e la distribuzione di beni e servizi; e
    • i costi di investimento per azioni o progetti direttamente collegati al raggiungimento degli obiettivi della relativa attivazione dell’ESI.
  • Per accelerare l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti risultanti dalle procedure di appalto, il regolamento prevede alcune deroghe al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il regolamento finanziario dell’Unione (si veda la sintesi).

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2016/369 si applica dal 16 marzo 2016.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2020/521 si applica dal 1 febbraio 2020.

CONTESTO

La ragione principale per l’adozione di questo regolamento nel 2016 è stata la situazione dei rifugiati e delle migrazioni che ha interessato l’Unione. L’Unione, e la Grecia in particolare, in quel periodo è stata travolta dall’arrivo di un gran numero di rifugiati e migranti che necessitavano di assistenza umanitaria urgente. La Commissione europea aveva assegnato quasi 650 000 000 EUR dal 2016 al 2019 alle organizzazioni partner per sostenere i rifugiati e i migranti in Grecia.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Sostegno umanitario: alimenti, rifugio, acqua, medicine e misure di protezione sono alcune delle tipologie di assistenza umanitaria rivolta alle popolazioni colpite.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

Successive modifiche al regolamento (UE) 2016/369 sono state integrate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’UE [COM(2016) 116 final del 2.3.2016].

Ultimo aggiornamento: 18.05.2020

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