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Document 62010TJ0006

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012.
Sviluppo Globale GEIE contro Commissione europea.
Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo — Rigetto di un’offerta — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Irricevibilità — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla gara d’appalto — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Motivazione insufficiente.
Causa T‑6/10.

Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:245





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 22 maggio 2012 —
Sviluppo Globale / Commissione

(causa T‑6/10)

«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo — Rigetto di un’offerta — Atto non impugnabile — Atto confermativo — Irricevibilità — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla gara d’appalto — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Motivazione insufficiente»

1.                     Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Legittimazione ad agire — Gara d’appalto — Decisione dell’amministrazione aggiudicatrice adottata nei confronti di un offerente costituito in consorzio privo di personalità giuridica — Ricorso di un’impresa facente parte del consorzio — Ricevibilità (Art. 263, c. 4, TFUE) (v. punto 19)

2.                     Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa — Riesame di una decisione anteriore in risposta ad una domanda che adduce fatti nuovi e sostanziali — Esclusione (v. punti 22‑24)

3.                     Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Eccezioni obbligatorie — Considerazione di un interesse particolare del richiedente — Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 4, §§ 2 e 3) (v. punti 52‑55)

4.                     Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Scopi — Principio dell’accesso più ampio possibile — Interpretazione restrittiva delle eccezioni al principio dell’accesso — Rispetto del principio di proporzionalità (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punto 65)

5.                     Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interpretazione e applicazione restrittive — Tutela del processo decisionale — Portata — Documenti redatti da un comitato di valutazione nell’ambito di una procedura di aggiudicazione d’appalto — Inclusione — Obbligo di divulgazione in forza del principio di trasparenza — Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punti 78‑81, 88)

6.                     Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti — Differenza rispetto al principio di trasparenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 2 e 3) (v. punto 86)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4‑003683), nonché, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo.

2)

La decisione della Commissione del 26 novembre 2009, riguardante l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l’accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3‑5 di detta relazione.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

La domanda della ricorrente intesa all’assunzione di mezzi istruttori è respinta.

5)

La Sviluppo Globale GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione in relazione a tale procedimento. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale.

6)

La Sviluppo Globale è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T‑6/10 R.

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