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Document 62019TJ0825

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 22 marzo 2023 (Estratti).
Tazzetti SpA e Tazzetti, SA contro Commissione europea.
Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto lesivo – Interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione.
Cause T-825/19 e T-826/19.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2023:148

 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

22 marzo 2023 ( *1 )

«Ambiente – Regolamento (UE) n. 517/2014 – Gas fluorurati a effetto serra – Registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi – Imprese che hanno lo stesso titolare effettivo – Importatore o produttore unico – Atto lesivo – Interesse ad agire – Ricevibilità – Domanda di adattamento del ricorso – Irricevibilità – Eccezione di illegittimità – Interpretazione di un regolamento di esecuzione conforme al regolamento di base – Potere di esecuzione della Commissione»

Nelle cause T‑825/19 e T‑826/19,

Tazzetti SpA, con sede in Volpiano (Italia), rappresentata da M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati,

ricorrente nella causa T‑825/19,

Tazzetti SA, con sede in Madrid (Spagna), rappresentata da M. Condinanzi, E. Ferrero e C. Vivani, avvocati,

ricorrente nella causa T‑826/19,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e E. Sanfrutos Cano, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da M. van der Woude, presidente, H. Kanninen (relatore), N. Półtorak, O. Porchia e M. Stancu, giudici,

cancelliere: P. Nuñez Ruiz, amministratrice

vista la fase scritta in ciascuno dei procedimenti,

in seguito all’udienza del 10 maggio 2022, ai fini della quale le cause T‑825/19 e T‑826/19 sono state riunite,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con i ricorsi proposti il 4 dicembre 2019 sulla base dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente nella causa T‑825/19, Tazzetti SpA, nonché la ricorrente nella causa T‑826/19, Tazzetti SA, chiedono l’annullamento, da un lato, di decisioni contenute in tre lettere del 27 e del 30 settembre 2019 e in due messaggi di posta elettronica del 6 e 20 novembre 2019 della Commissione europea, adottate a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2019/661 della Commissione, del 25 aprile 2019, che assicura il corretto funzionamento del registro elettronico delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi (GU 2019, L 112, pag. 11) e, dall’altro, della decisione di esecuzione (UE) 2020/1604 della Commissione, del 23 ottobre 2020 che determina, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, i valori di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2023 per ciascun produttore o importatore che ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi nell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2015, come comunicato a norma di tale regolamento (GU 2020, L 364, pag. 1).

[omissis]

III. Procedimenti e conclusioni delle parti

33

Nella causa T‑825/19, la società italiana, nel ricorso, chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contenuta nella prima lettera del 27 settembre 2019;

annullare la decisione contenuta nella seconda lettera del 27 settembre 2019;

annullare la decisione contenuta nella lettera del 30 settembre 2019;

annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019, segnatamente e soprattutto per quanto riguarda la designazione della Tazzetti SARL quale dichiarante unico;

annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019;

condannare la Commissione alle spese.

34

Nella memoria di adattamento del ricorso, presentata il 18 gennaio 2021, la società italiana chiede, inoltre, che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione 2020/1604.

35

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

36

Con ordinanza del 17 dicembre 2020, il Tribunale ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

37

Nella causa T‑826/19, la società spagnola chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

annullare la decisione contenuta nella prima lettera del 27 settembre 2019;

annullare la decisione contenuta nella seconda lettera del 27 settembre 2019;

annullare la decisione contenuta nella lettera del 30 settembre 2019;

annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 6 novembre 2019;

annullare la decisione contenuta nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019;

condannare la Commissione alle spese.

38

Nella memoria di adattamento del ricorso, presentata il 6 gennaio 2021, la società spagnola chiede, inoltre, che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione 2020/1604.

39

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso in quanto irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

40

Con ordinanza del 17 dicembre 2020, il Tribunale ha riunito al merito l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

IV. In diritto

[omissis]

B. Sui ricorsi contro la seconda lettera del 27 settembre 2019, la lettera del 30 settembre 2019 e il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019

[omissis]

2.   Sul merito

129

A sostegno delle loro domande dirette all’annullamento degli atti impugnati, le ricorrenti deducono otto motivi. I detti motivi sono sostanzialmente identici nei due ricorsi.

[omissis]

131

Occorre iniziare l’esame dal primo e dal secondo motivo nelle due cause, considerandoli congiuntamente.

132

In primo luogo, le ricorrenti fanno valere, in sostanza, che interpretando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conformemente alle disposizioni del regolamento n. 517/2014, esse non devono ricadere sotto la regola del produttore o dell’importatore unico, cosicché gli atti impugnati sono illegittimi.

133

In secondo luogo, anche supponendo che la censura relativa all’interpretazione conforme sia respinta dal Tribunale, occorrerebbe accogliere le eccezioni di illegittimità sollevate nei due ricorsi avverso l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, non applicare detto articolo e, di conseguenza, annullare gli atti impugnati.

a)   Sulla censura relativa all’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conforme al regolamento n. 517/2014

134

In primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale ha dichiarato che, sebbene, in applicazione di una giurisprudenza costante, un regolamento di esecuzione debba formare oggetto, se possibile, di un’interpretazione conforme alle disposizioni del regolamento di base, tale giurisprudenza non trova applicazione nel caso di una disposizione di un regolamento di esecuzione il cui senso sia chiaro e privo di ambiguità e che non richieda quindi alcuna interpretazione. In caso contrario, il principio di interpretazione conforme dei testi di diritto derivato dell’Unione fungerebbe da fondamento per un’interpretazione contra legem di tale disposizione, il che non può essere ammesso (v. sentenza del 15 settembre 2021, Daimler/Commissione, T‑359/19, EU:T:2021:568, punto 92 e giurisprudenza citata).

135

Il regolamento di esecuzione 2019/661, che, secondo il suo titolo, è un regolamento di esecuzione, è fondato, secondo i suoi visti, sul regolamento n. 517/2014 e, in particolare, sull’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento. Ne consegue che il regolamento di esecuzione 2019/661 è un regolamento di esecuzione del regolamento n. 517/2014. Pertanto, la giurisprudenza citata supra si applica nell’ambito dei rapporti tra tali due regolamenti.

136

In secondo luogo, da un lato, in forza dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, i produttori e gli importatori che hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC tra il 2009 e il 2012 (in prosieguo: le «imprese storiche») beneficiano di un valore di riferimento determinato da una decisione di esecuzione adottata entro il 31 ottobre 2014.

137

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, i produttori e gli importatori che non hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC tra il 2009 e il 2012 (in prosieguo: i «nuovi entranti») possono dichiarare la loro intenzione di immettere in commercio HFC l’anno successivo.

138

Dall’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 risulta che, entro il 31 ottobre 2017 e successivamente ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento dei produttori e degli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 di detto articolo che hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC a decorrere dal 1o gennaio 2015. Pertanto, a partire dal 2017, è stabilito un valore di riferimento sia per le imprese storiche sia per i nuovi entranti che hanno immesso in commercio HFC nel periodo considerato (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2021, Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji/Commissione, T‑126/19, EU:T:2021:360, punto 62).

139

Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, i produttori e gli importatori di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 nonché quelli di cui all’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento sono soggetti a determinate norme qualora abbiano lo stesso titolare effettivo. Infatti, i primi sono considerati come un dichiarante unico e i secondi come un produttore o importatore unico.

140

Nel caso di specie, è pacifico che le ricorrenti hanno dichiarato di aver immesso in commercio HFC a partire dal 1o gennaio 2015 e che esse rientrano quindi nella procedura di ricalcolo dei valori di riferimento prevista all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014. Esse sostengono che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, interpretato conformemente al regolamento n. 517/2014, non avrebbe dovuto essere opposto loro, in quanto esse sono imprese storiche e che tale disposizione dovrebbe essere applicata solo ai nuovi entranti.

141

Orbene, come rilevato dalla Commissione, risulta chiaramente e senza ambiguità dalla formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 che tale disposizione si applica sia ai nuovi entranti che fanno dichiarazioni conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 sia a tutti i produttori e agli importatori rientranti nella procedura di ricalcolo dei valori di riferimento prevista all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 e che, per quanto riguarda questi ultimi, non è prevista alcuna deroga a favore delle imprese storiche.

142

Di conseguenza, l’interpretazione conforme al regolamento n. 517/2014 sostenuta dalle ricorrenti, se accolta, servirebbe da fondamento ad un’interpretazione contra legem dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, il che non può essere ammesso.

143

Pertanto, l’argomento delle ricorrenti vertente su un’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 conforme al regolamento n. 517/2014 deve essere respinto.

144

Occorre quindi esaminare le eccezioni di illegittimità del regolamento di esecuzione 2019/661 sollevate nei due ricorsi.

b)   Sulle eccezioni di illegittimità

145

In via preliminare, occorre osservare che, in udienza, le ricorrenti hanno affermato che le eccezioni di illegittimità sollevate nei due ricorsi riguardavano una violazione dell’articolo 16, paragrafo 5, e dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, dell’articolo 291 TFUE nonché del principio di proporzionalità.

146

La Commissione sostiene che, nelle loro memorie, le ricorrenti non hanno invocato il principio di proporzionalità a sostegno delle loro eccezioni di illegittimità.

147

Occorre anzitutto esaminare gli argomenti delle ricorrenti vertenti su una violazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dell’articolo 291 TFUE, di cui la Commissione non contesta l’esistenza negli atti delle ricorrenti.

148

Le ricorrenti fanno valere che, mentre la competenza di esecuzione della Commissione è limitata, in forza dell’articolo 17 del regolamento n. 517/2014, al funzionamento del registro HFC, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 avrebbe modificato il funzionamento stesso del meccanismo delle quote di HFC istituito dal regolamento n. 517/2014, in violazione dell’articolo 291 TFUE.

149

Da un lato, esse sostengono che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è illegittimo, in quanto modifica le norme sulla «distribuzione» di quote di HFC, vale a dire il diritto delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote in proprio.

150

Dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 avrebbe l’effetto di vietare alle imprese che non sono considerate produttore o importatore unico di trasferire quote di HFC.

151

Secondo la Commissione, la regola introdotta dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 non ha alterato il meccanismo di assegnazione delle quote di HFC. Essa equivarrebbe unicamente, per imprese aventi lo stesso titolare effettivo, ad identificare un operatore considerato come produttore o importatore unico al quale siano attribuiti un unico valore di riferimento e le quote di HFC corrispondenti, fermo restando che l’importo del valore di riferimento unico sarebbe sempre determinato in funzione delle quantità di HFC immesse in precedenza sul mercato. Detta regola consentirebbe, quindi, di impedire un’elusione del sistema di quote consistente nel fatto che uno stesso titolare effettivo inserisca più imprese nel registro per beneficiare di quote di HFC supplementari e di garantire la parità di trattamento dei gestori sul mercato.

152

Dal considerando 19 del regolamento n. 517/2014, poi, risulterebbe che il trasferimento di quote di HFC non avviene a scopo di profitto, ma serve a mantenere la flessibilità del mercato, cosicché la perdita della possibilità di trasferire quote per un’impresa riconducibile ad un produttore o importatore unico sarebbe conforme all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione.

153

Le ricorrenti non dimostrerebbero quindi in che modo il regolamento di esecuzione 2019/661 violi l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Dal considerando 18 e dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 risulterebbe inoltre che il registro HFC deve servire all’efficace attuazione del meccanismo di quote di HFC e, dall’articolo 17, paragrafo 2, di detto regolamento, che la Commissione ha il compito di assicurare il corretto funzionamento del registro.

154

Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, laddove siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, questi conferiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste agli articoli 24 e 26 TUE, al Consiglio dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 4, TFUE, i termini «di esecuzione» sono inseriti nel titolo degli atti di esecuzione.

155

Dal regolamento di esecuzione 2019/661 risulta che quest’ultimo è fondato sull’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, secondo il quale la Commissione può, ove necessario, mediante atti di esecuzione, assicurare il corretto funzionamento del registro HFC. Tale disposizione, di conseguenza, applica l’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Pertanto, il potere di esecuzione conferito alla Commissione è delimitato sia dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE sia dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.

156

Quando alla Commissione è conferito un potere di esecuzione sulla base dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE, quest’ultima è chiamata a precisare il contenuto dell’atto legislativo (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punto 43).

157

La Commissione precisa l’atto legislativo qualora le disposizioni dell’atto di esecuzione che essa adotta, da un lato, rispettino gli obiettivi generali essenziali perseguiti dall’atto legislativo e, dall’altro, siano necessarie o utili per l’attuazione di quest’ultimo senza integrarlo né modificarlo, neppure nei suoi elementi non essenziali (v., in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2014, Parlamento/Commissione, C‑65/13, EU:C:2014:2289, punti 4546).

158

Inoltre, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, entro il 1o gennaio 2015, la Commissione elabora il registro HFC e ne assicura il funzionamento.

159

Secondo il considerando 18 del regolamento n. 517/2014, la Commissione dovrebbe assicurare l’istituzione del registro HFC per la gestione delle quote, per l’immissione degli HFC in commercio e la comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio.

160

Dalle disposizioni che precedono risulta che la competenza di esecuzione della Commissione prevista all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 è limitata al buon funzionamento del registro HFC, che è uno strumento che serve alla gestione delle quote, all’immissione degli HFC in commercio e alla comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio.

161

Nel caso di specie, occorre quindi esaminare se, come sostenuto dalle ricorrenti, l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 vada al di là della competenza prevista all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, tenendo conto dei limiti fissati a qualsiasi competenza di esecuzione dall’articolo 291, paragrafo 2, TFUE. Più precisamente, occorre esaminare se, come sostengono le ricorrenti, la Commissione abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda, da un lato, i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC e, dall’altro, i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC.

1) Sulla questione se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di beneficiare di un’assegnazione di quote di HFC

162

Le ricorrenti fanno valere che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è illegittimo, in quanto priva talune imprese delle quote di HFC in proprio di cui esse disponevano prima dell’entrata in vigore di tale disposizione.

163

È vero che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha prodotto, nel caso di specie, i suoi effetti diretti nell’ambito della procedura di ricalcolo dei valori di riferimento (v. supra, punti da 80 a 86).

164

Tuttavia, dall’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, che istituisce il meccanismo di assegnazione, risulta che la determinazione di un valore di riferimento per un’impresa porta ad un’assegnazione di quote di HFC per quest’ultima.

165

Occorre quindi esaminare le norme previste dal regolamento n. 517/2014 in merito ai diritti delle imprese di beneficiare di un valore di riferimento e, pertanto, di quote di HFC, al fine di stabilire se esse siano state modificate o integrate dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.

166

Conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, entro il 31 ottobre 2017 e in seguito ogni tre anni, la Commissione ricalcola i valori di riferimento per i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 di tale articolo sulla base della media annuale delle quantità di HFC legalmente immesse in commercio a decorrere dal 1o gennaio 2015, secondo quanto comunicato ai sensi dell’articolo 19 per gli anni disponibili.

167

Il regolamento n. 517/2014 non precisa la definizione della nozione di «produttori e importatori» ai sensi della disposizione summenzionata.

168

Prima di esaminare la portata dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, occorre quindi precisare, in via preliminare, la nozione di «produttori e importatori» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014.

i) Sulla nozione di «produttori e importatori» ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014

169

Per precisare la nozione di «importatori e produttori» impiegata all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 occorre tener conto, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione del diritto dell’Unione, non solo dei termini di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 7 maggio 2019, Germania/Commissione, T‑239/17, EU:T:2019:289, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

170

In udienza, la Commissione ha sostenuto che tale nozione doveva essere interpretata alla luce della nozione di «impresa» di cui all’articolo 2, punto 30, di detto regolamento.

171

Dall’articolo 2, punto 30, lettere da a) a c), del regolamento n. 517/2014 risulta, per quanto rileva nel caso di specie, una definizione della nozione di impresa secondo cui si tratta di una persona fisica o giuridica che, in particolare, produce o importa o immette in commercio gas fluorurati a effetto serra; gli HFC costituiscono gas siffatti ai sensi del punto 2 di detto articolo.

172

Secondo l’interpretazione sostenuta dalla Commissione, il riferimento ai «produttori e importatori» di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 riguarderebbe quindi ogni impresa, ai sensi dell’articolo 2, punto 30, di detto regolamento, vale a dire, in particolare, ogni persona fisica o giuridica che produce o immette in commercio HFC.

173

In primo luogo, a favore della tesi della Commissione, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha utilizzato indifferentemente le nozioni di impresa e di produttore o importatore.

174

Anzitutto, l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 prevede che la procedura di ricalcolo dei valori di riferimento riguarda i produttori e gli importatori di cui ai paragrafi 1 e 2 dello stesso articolo.

175

L’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 517/2014 fa riferimento alla nozione di produttore o importatore. Tuttavia, al suo terzo comma, tale articolo prevede che, prima di presentare una dichiarazione ai sensi dei paragrafi 2 e 4 di detto articolo, le «imprese» si iscrivono nel registro HFC. Così, i produttori o gli importatori di cui al primo comma sono imprese ai sensi del terzo comma.

176

Il considerando 16 del regolamento n. 517/2017 indica poi che la Commissione, nel ricalcolare regolarmente i valori di riferimento e le quote, dovrebbe assicurare che le «imprese» siano in grado di proseguire la loro attività sulla base dei volumi medi da essi immessi in commercio negli anni recenti.

177

Infine, l’espressione «ogni impresa» si ritrova all’articolo 19, paragrafo 6, del regolamento n. 517/2014 per imporre obblighi specifici a «ciascun produttore [e] importatore» di cui al paragrafo 1 della medesima disposizione che dichiara l’immissione in commercio di 10000 tonnellate di CO2 equivalente o più di HFC nel corso dell’anno civile precedente.

178

In secondo luogo, anche dal combinato disposto dell’articolo 16, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 517/2014 risulta che i produttori e gli importatori di cui al paragrafo 3 di detto articolo sono persone fisiche o giuridiche individualmente considerate.

179

Infatti, l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, al quale rinvia il paragrafo 3 di detto articolo, prevede che la Commissione determini, per ciascun produttore o importatore che abbia comunicato informazioni ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 842/2006, un valore di riferimento basato sulle dichiarazioni delle quantità di HFC immesse in commercio tra il 2009 e il 2012.

180

L’articolo 6 del regolamento n. 842/2006 disponeva, al paragrafo 1, lettere a) e b), che, entro il 31 marzo 2008 e in seguito ogni anno, ogni produttore, importatore o esportatore di gas fluorurati a effetto serra comunicasse taluni dati alla Commissione e allo Stato membro interessato. Tale obbligo riguarda in particolare «ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all’anno» e «ogni importatore che importa più di una tonnellata all’anno di gas fluorurati ad effetto serra».

181

Sebbene il regolamento n. 842/2006 non abbia definito le nozioni di produttore o di importatore, da un’interpretazione letterale delle sue disposizioni, in particolare dal riferimento a «ogni produttore» o «importatore», risulta che si trattava di persone fisiche o giuridiche che producevano o importavano almeno una tonnellata di gas fluorurati ad effetto serra all’anno.

182

Occorre peraltro rilevare che il considerando 15 del regolamento n. 517/2014, che riguarda i limiti quantitativi applicabili agli operatori che hanno immesso in commercio HFC nel corso del periodo di riferimento compreso tra il 2009 e il 2012, menziona il calcolo dei valori di riferimento e l’assegnazione di quote «ai singoli produttori e importatori».

183

In terzo luogo, l’interpretazione secondo cui i produttori e gli importatori di cui all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 sono persone fisiche o giuridiche considerate individualmente è corroborata dai riferimenti a «ciascun produttore o importatore» di cui al considerando 14 e all’articolo 16, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 517/2014.

184

Alla luce di quanto precede, l’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 deve essere interpretato nel senso che qualsiasi impresa, intesa come persona fisica o giuridica considerata individualmente, che abbia immesso legalmente in commercio HFC a partire dal 1o gennaio 2015 e che abbia effettuato la dichiarazione prevista all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, ha diritto a un valore di riferimento in occasione del ricalcolo triennale dei valori di riferimento.

ii) Sulla portata dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661

185

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, per ricalcolare i valori di riferimento conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi sono considerate come un produttore o importatore unico e tale produttore o importatore unico è l’impresa che è stata registrata per prima o, se del caso, un’altra impresa registrata indicata dal titolare effettivo.

186

In primo luogo, dal considerando 5 del regolamento di esecuzione 2019/661 risulta che l’oggetto delle disposizioni dell’articolo 7 di detto regolamento di esecuzione è di evitare qualsiasi elusione o violazione delle prescrizioni per l’assegnazione delle quote. In particolare, nel caso in cui uno o più titolari effettivi registrino più imprese allo scopo di vedersi assegnata una quantità di quote più elevata rispetto alla quantità massima di HFC che possono essere immessi in commercio dell’Unione da una singola impresa, le imprese registrate con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un’unica impresa.

187

Come precisato dalla Commissione in udienza, il regolamento di esecuzione 2019/661 introduce in tal modo una nuova norma che le consente di trattare più persone giuridiche distinte che abbiano lo stesso titolare effettivo come un’unica entità, al fine di evitare che un titolare effettivo di un’impresa già iscritta nel registro HFC crei persone giuridiche solo affinché queste ultime dichiarino la loro intenzione di immettere in commercio HFC l’anno successivo in forza dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014, ottenendo in tal modo quote di HFC e beneficiando, a termine, grazie all’articolo 16, paragrafo 3, di detto regolamento, di un valore di riferimento derivante dalle quantità di HFC che esse legalmente immetterebbero in commercio.

188

Occorre quindi interpretare la nozione di impresa ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 nel senso che essa riguarda, al pari della nozione di impresa ai sensi del regolamento n. 517/2014, una persona fisica o giuridica individualmente considerata.

189

In secondo luogo, occorre osservare che, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione ha aggiunto condizioni che non sono previste all’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014 per determinare il diritto delle imprese aventi lo stesso titolare effettivo di beneficiare di valori di riferimento.

190

Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, talune imprese hanno diritto, in quanto produttori o importatori unici, ad un unico valore di riferimento definito alla luce delle loro dichiarazioni rilasciate conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, nonché delle stesse dichiarazioni rese da altre imprese che abbiano lo stesso titolare effettivo.

191

Viceversa, altre imprese, benché abbiano immesso in commercio HFC e abbiano effettuato dichiarazioni conformemente all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014, non hanno diritto ad un valore di riferimento in proprio, essendo quest’ultimo attribuito a un’altra impresa che ha lo stesso titolare effettivo e che soddisfa le condizioni per essere considerata produttore o importatore unico.

192

Le condizioni summenzionate conducono quindi a modificare il regime istituito dall’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, poiché, a titolo di quest’ultimo, qualsiasi impresa che abbia immesso legalmente in commercio HFC a partire dal 1o gennaio 2015 e che abbia effettuato la dichiarazione prevista all’articolo 19 del regolamento n. 517/2014 ha diritto a un valore di riferimento in occasione del ricalcolo triennale dei valori di riferimento, senza che sia presa in considerazione l’identità del suo titolare effettivo.

193

In terzo luogo, le ricorrenti sostengono correttamente che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 modifica anche il regime di assegnazione di quote di HFC istituito dal regolamento n. 517/2014.

194

In applicazione dell’allegato VI, punto 1, del regolamento n. 517/2014, al produttore o all’importatore unico ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 sono attribuite, a titolo del suo unico valore di riferimento, non solo le quote di HFC che egli ha immesso in commercio a partire dal 1o gennaio 2015, ma anche le quote corrispondenti alle quantità di HFC immesse in commercio a partire dal 1o gennaio 2015 dalle imprese che hanno lo stesso titolare effettivo. Orbene, in assenza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, questa stessa impresa non sarebbe stata designata come produttore o importatore unico e avrebbe quindi percepito unicamente le quote corrispondenti a un valore di riferimento definito con riferimento alle sole quantità di HFC che essa ha immesso in commercio a partire dal 1o gennaio 2015.

195

Per contro, le imprese aventi lo stesso titolare effettivo di un produttore o importatore unico perdono il diritto ad un valore di riferimento in proprio e, pertanto, il diritto di beneficiare di un’assegnazione di quote della HFC in proprio a titolo di un siffatto valore, quand’anche esse avrebbero avuto diritto a tali quote in assenza dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.

196

Da tutto quanto precede risulta che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha modificato i diritti che le imprese interessate traevano dal regolamento n. 517/2014 per quanto riguardava il beneficio di un valore di riferimento e la possibilità di ottenere quote di HFC in proprio.

2) Sulla questione se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 abbia integrato o modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC

197

Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014, ogni produttore o importatore per il quale sia stato determinato un valore di riferimento ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 o paragrafo 3, di detto regolamento e a cui è stata assegnata una quota a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, del medesimo regolamento può procedere ad un trasferimento di quote di HFC.

198

Ne consegue che il diritto di trasferire una quota di HFC è riservato alle imprese che hanno fruito dell’assegnazione di una quota a titolo di un valore di riferimento.

199

Orbene, dai precedenti punti da 189 a 192 risulta che, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, le imprese aventi lo stesso titolare effettivo di un produttore o importatore unico hanno perso il diritto, di cui beneficiavano prima dell’entrata in vigore di tale disposizione sulla sola base dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento n. 517/2014, a un valore di riferimento in proprio.

200

Di conseguenza, queste stesse imprese, quand’anche potessero essere beneficiarie di un trasferimento di quote dalla HFC, non soddisfano più, dall’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2019/661, le condizioni previste all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 517/2014 per procedere esse stesse a un siffatto trasferimento.

201

Poiché è accertata l’esistenza di un mercato in cui vengono scambiate le quote di HFC (v. supra, punto 100), le imprese summenzionate hanno così perso il diritto di cedere quote di HFC sul mercato.

202

Occorre aggiungere che tale perdita del diritto di trasferire quote di HFC riguarda imprese che, come la società spagnola, immettono in commercio HFC dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 517/2014, sebbene dalla relazione della Commissione del 13 luglio 2017, sulla valutazione del metodo di assegnazione di quote a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 [COM (2017) 377 (final)], risulti che la limitazione del diritto di trasferire quote di HFC è stata prevista al fine di evitare che le imprese che non partecipano al commercio dei HFC facciano una domanda di quote gratuite al solo scopo di vendere tali diritti.

203

Pertanto, le ricorrenti sostengono correttamente che l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 ha modificato il regolamento n. 517/2014 per quanto riguarda i diritti delle imprese di trasferire quote di HFC.

3) Conclusioni

204

Da quanto precede risulta che, adottando l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, la Commissione ha modificato i diritti che le imprese interessate traevano dal regolamento n. 517/2014 per quanto riguardava il beneficio di un valore di riferimento, la possibilità di vedersi assegnare quote di HFC in proprio nonché la facoltà di trasferire dette quote.

205

Pertanto, le ricorrenti sostengono correttamente che la Commissione ha ecceduto la competenza di esecuzione conferitale dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014.

206

Infatti, ai sensi di tale disposizione, detta competenza è limitata al corretto funzionamento del registro HFC, che è uno strumento per la gestione delle quote, per l’immissione degli HFC in commercio e la comunicazione delle apparecchiature immesse in commercio (v. supra, punto 160). Orbene, la regola prevista all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 non riguarda la gestione delle quote, l’immissione in commercio di HFC o talune comunicazioni, al fine di assicurare il corretto funzionamento del registro HFC. Tale disposizione, poiché incide direttamente sui diritti delle imprese interessate a un valore di riferimento, ad un’assegnazione di quote di HFC e ad un trasferimento di quote, riforma il funzionamento stesso del sistema di quote di HFC.

207

Inoltre, come rilevato dalle ricorrenti, riformando, mediante l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661, il funzionamento stesso del sistema di quote di HFC, la Commissione non si è limitata a precisare le disposizioni del regolamento n. 517/2014 al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione, ma lo ha modificato, in violazione dei limiti che si imponevano a qualsiasi competenza di esecuzione ai sensi dell’articolo 291, paragrafo 2, TFUE.

208

La circostanza, rilevata dalla Commissione, secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 non incide, nel caso di specie, sulla quantità totale di quote di HFC assegnata a tutte le imprese aventi lo stesso titolare effettivo non modifica in alcun modo le precedenti constatazioni, secondo le quali la Commissione ha modificato i diritti delle imprese interessate per quanto riguardava il beneficio di un valore di riferimento, la possibilità di ottenere l’assegnazione di quote di HFC in proprio nonché la facoltà di trasferire dette quote.

209

Quanto all’argomento della Commissione secondo cui l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 mirerebbe a garantire la parità di trattamento tra le imprese o ad evitare che queste ultime superino la quota di HFC loro assegnata, esso non può comunque giustificare una deroga alle norme stabilite dall’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 517/2014 e dall’articolo 291 TFUE per quanto riguarda la portata della competenza del titolare del potere di esecuzione.

210

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve constatare che la Commissione non era competente ad adottare l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661.

211

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione 2019/661 è quindi una disposizione illegittima che non può essere applicata nel caso di specie.

212

Di conseguenza, senza che occorra esaminare le altre censure dedotte a sostegno delle eccezioni di illegittimità e gli altri motivi dedotti dalle ricorrenti, le decisioni contenute negli atti impugnati, adottate sul fondamento della summenzionata disposizione illegittima, devono essere annullate.

213

Per gli stessi motivi, deve essere annullato il messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019, in quanto è indirizzato alle ricorrenti e costituisce quindi un atto confermativo degli atti impugnati (v. supra, punto 127).

[omissis]

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

 

1)

Le cause T‑825/19 e T‑826/19 sono riunite ai fini della sentenza.

 

2)

Le decisioni contenute nella seconda delle lettere inviate dalla Commissione europea il 27 settembre 2019, nella lettera del 30 settembre 2019 della Commissione nonché nel messaggio di posta elettronica del 20 novembre 2019 della Commissione in quanto indirizzato alla Tazzetti SpA e alla Tazzetti SA sono annullate.

 

3)

I ricorsi sono respinti quanto al resto.

 

4)

La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Tazzetti SpA e dalla Tazzetti SA.

 

Van der Woude

Kanninen

Półtorak

Porchia

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2023.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.

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