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Document 62004TO0002

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 30 marzo 2006.
Cemender Korkmaz, Corner House Research e The Kurdish Human Rights Project contro Commissione delle Comunità europee.
Ricevibilità - Ricorso di annullamento - Atto impugnabile - Decisione implicita della Commissione recante rifiuto di rivolgere una proposta al Consiglio - Ricorso per carenza - Omissione impugnabile - Omessa sottoposizione di una proposta al Consiglio - Potere discrezionale - Ingiunzione.
Causa T-2/04.

Raccolta della Giurisprudenza 2006 II-00032*

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2006:97





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 30 marzo 2006 − Korkmaz e a./Commissione

(Causa T‑2/04)

«Ricevibilità — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Decisione implicita della Commissione recante rifiuto di rivolgere una proposta al Consiglio — Ricorso per carenza — Omissione impugnabile — Omessa sottoposizione di una proposta al Consiglio — Potere discrezionale — Ingiunzione»

1.                     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti produttivi di effetti giuridici vincolanti (Art. 230, primo comma, CE) (v. punti 33‑45)

2.                     Ricorso per carenza — Persone fisiche o giuridiche (Art. 232, terzo comma, CE) (v. punti 62‑65)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della relazione periodica della Commissione 5 novembre 2003, concernente i progressi realizzati dalla Turchia in vista dell’adesione, nella parte in cui contiene una decisione della Commissione recante rifiuto di sottoporre una raccomandazione al Consiglio in materia di aiuti finanziari di preadesione concessi alla Turchia; in subordine, domanda di accertamento di carenza a tal riguardo e, in ogni caso, domanda di ingiunzione in proposito

Dispositivo

 

Il ricorso è irricevibile.

 

Cemender Korkmaz, Corner House Research e The Kurdish Human Rights Project sono condannati alle spese.

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