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Document 62002TJ0256

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 14 ottobre 2004.
    I contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
    Dipendenti - Ricorso per risarcimento danni.
    Causa T-256/02.

    Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00289; II-01307

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:2004:306

    SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

    14 ottobre 2004

    Causa T-256/02

    I

    contro

    Corte di giustizia delle Comunità europee

    «Dipendenti — Ricorso per risarcimento danni — Esposizione all’amianto — Malattia professionale — Danno»

    Testo completo in francese II - 0000

    Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni fisici, morali, professionali ed economici che il ricorrente asserisce di aver subito.

    Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

    Massime

    1.     Dipendenti — Ricorso — Ricorso per risarcimento danni — Domanda di annullamento della decisione precontenziosa, recante rigetto della domanda di risarcimento — Domanda priva di carattere autonomo rispetto alla domanda di risarcimento

    (Statuto del personale, artt. 90 e 91)

    2.     Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Condizioni — Mancanza dell’amministrazione — Danno — Nesso di causalità — Condizioni cumulative

    3.     Dipendenti — Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni — Risarcimento forfettario fondato sul regime statutario — Domanda di risarcimento integrativo fondata sul diritto comune — Ammissibilità — Condizioni

    (Statuto del personale, art. 73)

    4.     Dipendenti — Sicurezza sociale — Assicurazione contro gli incidenti e le malattie professionali — Invalidità — Nozione — Incapacità di condurre una vita attiva normale — Incapacità a livello della sfera affettiva — Inclusione

    (Statuto del personale, art. 73)

    5.     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)

    6.     Dipendenti — Ricorso — Motivi — Sviamento di potere — Nozione

    1.     La decisione di un’istituzione, recante rigetto di una domanda di risarcimento, costituisce parte integrante della procedura amministrativa preliminare al ricorso per risarcimento proposto dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, la domanda di annullamento formulata avverso detto atto non può essere valutata in modo autonomo rispetto alla domanda di risarcimento. Infatti, l’atto che contiene la presa di posizione dell’istituzione durante la fase precontenziosa ha l’unico effetto di consentire alla parte che avrebbe sofferto un danno di investire il Tribunale di un ricorso per risarcimento.

    (v. punto 47)

    Riferimento: Tribunale 18 dicembre 1997, causa T-90/95, Gill/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-471 e II-1231, punto 45); Tribunale 6 marzo 2001, causa T‑77/99, Ojha/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-61 e II-293, punto 68); Tribunale 5 dicembre 2002, causa T-209/99, Hoyer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-243 e II-1211, punto 32)

    2.     Nell’ambito di una domanda di risarcimento danni formulata da un dipendente, il riconoscimento della responsabilità della Comunità presuppone la sussistenza di un insieme di condizioni riguardanti l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno denunciato; l’onere di provare la presenza di queste condizioni incombe al ricorrente. Le tre citate condizioni per il riconoscimento della responsabilità della Comunità sono cumulative, il che implica che, qualora una di esse non sia soddisfatta, alla Comunità non può essere imputata nessuna responsabilità.

    (v. punti 49 e 50)

    Riferimento: Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a. (Racc. pag. I-1981, punto 42); Corte 9 settembre 1999, causa C‑257/98 P, Lucaccioni/Commissione (Racc. pag. I-5251, punto 14); Tribunale 26 maggio 1998, causa T-205/96, Bieber/Parlamento (Racc. PI pagg. I-A-231 e II-723, punto 48); Tribunale 14 maggio 1998, causa T-165/95, Lucaccioni/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-203 e II-627, punto 57)

    3.     I dipendenti hanno il diritto di chiedere un risarcimento integrativo delle prestazioni ricevute ex art. 73 dello Statuto quando l’istituzione è responsabile dell’incidente o della malattia professionale secondo il diritto comune e le prestazioni statutarie non bastano a garantire il pieno risarcimento del danno sofferto. Viceversa, il risarcimento integrativo non può portare a un doppio risarcimento del danno sofferto. In tal senso, i due sistemi di risarcimento non sono indipendenti.

    (v. punto 53)

    Riferimento: Corte 8 ottobre 1986, cause riunite 169/83 e 136/84, Leussink e a./Commissione (Racc. pag. 2801, punti 10-14); Corte 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, cit., punti 19-22

    4.     La nozione d’invalidità di cui all’art. 73 dello Statuto comprende l’incapacità di condurre una vita attiva normale, con riferimento anche alla sfera affettiva. Ne consegue che nulla impedisce al medico designato dall’istituzione o dalla commissione medica, nell’ambito della procedura diretta al riconoscimento di una malattia professionale, di tener conto del danno morale sofferto da un dipendente in occasione dell’esercizio della sua attività professionale quando tale danno lo rende inidoneo a condurre una vita attiva normale.

    (v. punto 84)

    5.     Ai sensi dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, l’atto introduttivo del giudizio deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di predisporre le proprie difese ed al Tribunale di statuire sul ricorso, se del caso, senza altre informazioni a sostegno. Pertanto, l’atto introduttivo deve illustrare in cosa consiste il motivo su cui il ricorso è fondato, di modo che la semplice enunciazione generica non soddisfa gli obblighi imposti dal regolamento di procedura.

    (v. punto 112)

    Riferimento: Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione (Racc. pag. II-17, punto 68); Tribunale 14 maggio 1998, causa T-352/94, Mo och Domsjö/Commissione (Racc. pag. II-1989, punto 333)

    6.     La nozione di sviamento di potere ha una portata precisa e si riferisce al fatto che un’autorità amministrativa abbia fatto uso dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello in vista del quale essi le sono stati attribuiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo qualora, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, essa risulti adottata per conseguire scopi diversi da quelli addotti a giustificazione.

    (v. punto 115)

    Riferimento: Corte 5 giugno 2003, causa C-121/01 P, O’Hannrachain/Parlamento (Racc. pag. I-5553, punto 46); Tribunale 12 giugno 1997, causa T-104/96, Krämer/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-151 e II-463, punto 67)

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