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Document 62001CJ0152

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 novembre 2003.
Kyocera Electronics Europe GmbH contro Hauptzollamt Krefeld.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesfinanzhof - Germania.
Tariffa doganale comune - Valore in dogana - Determinazione del valore di transazione - Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento - Esclusione - Presupposti - Interessi distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare - Dichiarazione che non menziona gli interessi dovuti o pagati.
Causa C-152/01.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-13821

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:623

Arrêt de la Cour

Causa C-152/01


Kyocera Electronics Europe GmbH
contro
Hauptzollamt Krefeld



(domanda di pronuncia pregiudizialeproposta dal Bundesfinanzhof)

«Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione – Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento – Esclusione – Presupposti – Interessi distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare – Dichiarazione che non menziona gli interessi dovuti o pagati»

Conclusioni dell'avvocato generale F.G. Jacobs, presentate il 23 gennaio 2003
    
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 20 novembre 2003
    

Massime della sentenza

1..
Diritto comunitario – Testi plurilingui – Interpretazione uniforme – Divergenza tra le versioni linguistiche – Economia generale e finalità della normativa in questione come base di riferimento

2..
Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Valore di transazione – Determinazione – Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento – Esclusione – Presupposti – Interessi distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare – Dichiarazione che non menziona gli interessi dovuti o pagati

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 1495/80, art. 3, n. 2, lett. a)]

1.
A tutte le versioni linguistiche di un testo comunitario va riconosciuto, per principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua. Per preservare l'unità d'interpretazione del diritto comunitario occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte. v. punti 32-33

2.
L'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento n. 1224/80 relativo al valore in dogana delle merci, come modificato dal regolamento n. 220/85, che prevede che l'esclusione degli interessi dal valore in dogana a titolo di un accordo di finanziamento è subordinata al requisito secondo cui gli interessi devono essere distinti dal prezzo pagato o da pagare per le merci importate, deve essere interpretato nel senso che i pagamenti di interessi sono distinti dal prezzo della merce anche qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, le autorità doganali dispongano solo della fattura relativa al prezzo netto della merce e né tale fattura né la dichiarazione di valore in dogana rivelino in modo esplicito o implicito che l'acquirente ha pagato o deve pagare interessi al venditore nell'ambito dell'operazione d'importazione di cui trattasi. v. punti 30, 43 e dispositivo







SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
20 novembre 2003 (1)


«Tariffa doganale comune – Valore in dogana – Determinazione del valore di transazione – Interessi dovuti in base ad un accordo di finanziamento – Esclusione – Presupposti – Interessi distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare – Dichiarazione che non menziona gli interessi dovuti o pagati»

Nel procedimento C-152/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundesfinanzhof (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Kyocera Electronics Europe GmbH

e

Hauptzollamt Krefeld,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 (GU L 25, pag. 7),

LA CORTE (Quinta Sezione),,



composta dal sig. P. Jann, facente funzione di presidente della Quinta Sezione, e dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore) e S. von Bahr, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

per la Kyocera Electronics Europe GmbH, dal sig. H. Nehm, Rechtsanwalt;

per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.-C. Schieferer, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 gennaio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza



1
Con ordinanza 1° marzo 2001, pervenuta in cancelleria il 9 aprile successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1495, recante attuazione di talune disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1224/80, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 154, pag. 14), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 29 gennaio 1985, n. 220 (GU L 25, pag. 7; in prosieguo: il regolamento n. 1495/80).

2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Kyocera Electronics Europe GmbH (in prosieguo: la Kyocera) e lo Hauptzollamt Krefeld (ufficio doganale principale di Krefeld; in prosieguo: lo Hauptzollamt) riguardo all'inclusione, nel valore in dogana di merci importate da tale società nel territorio doganale della Comunità, degli interessi da essa versati in base ad un accordo di finanziamento relativo all'acquisto delle dette merci.

Ambito normativo

Il regolamento (CEE) n. 1224/80

3
Ai sensi del suo sesto considerando, il regolamento (CEE) del Consiglio 28 maggio 1980, n. 1224, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 134, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 dicembre 1980, n. 3193 (GU L 333, pag. 1; in prosieguo: il regolamento n. 1224/80), ha l'obiettivo di favorire il commercio mondiale, instaurando un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. In tale ottica, il detto considerando precisa, in primo luogo, che il valore in dogana deve essere stabilito secondo criteri compatibili con la pratica commerciale e, in secondo luogo, che la base per la valutazione in dogana delle merci sarà di norma costituita dal valore di transazione definito all'articolo 3 del presente regolamento.

4
Secondo l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80: Il valore in dogana delle merci importate, determinato a norma del presente articolo, è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci allorché sono vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, dopo rettifica conformemente all'articolo 8, a condizione che:(...)

d)
il compratore e il venditore non siano legati (...)

.

5
L'art. 3, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1224/80, inoltre, recita: Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di quest'ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore o dal compratore a una terza persona per soddisfare un'obbligazione del venditore. (...).

6
Ai sensi dell'art. 3, n. 4, dello stesso regolamento: Il valore in dogana non comprende le spese o i costi qui di seguito indicati, purché essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a)
spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione per quanto riguarda merci importate, come impianti, macchinari o materiali industriali;

b)
dazi doganali e altre imposte da pagare nella Comunità in ragione dell'importazione o della vendita delle merci

.

7
L'art. 8, nn. 1-3, del regolamento n. 1224/80 dispone quanto segue:

1.
Per determinare il valore in dogana a norma dell'articolo 3, si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

a)
i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:

i)
commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto;

ii)
costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come facenti un tutto unico con la merce;

iii)
costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;

b)
il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto, e utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

i)
materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;

ii)
utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;

iii)
materie consumate nella produzione delle merci importate;

iv)
lavori di ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;

c)
i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, sia direttamente sia indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;

d)
il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;

e)

i)
le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e

ii)
le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate, fino al luogo di introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

2.
Ogni elemento che è aggiunto a norma del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è esclusivamente basato su dati oggettivi e quantificabili.

3.
Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo

.

8
L'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1224/80 recita: Ai fini della determinazione del valore in dogana e fatte salve le disposizioni nazionali che attribuiscono alle autorità doganali degli Stati membri competenze più estese, ogni persona o impresa direttamente o indirettamente interessata alle operazioni di importazione considerate fornirà a dette autorità, entro i termini da esse fissati, tutti i documenti e le informazioni necessarie.

9
L'art. 15, n. 1, del regolamento n. 1224/80 ha il seguente tenore letterale: Il valore in dogana delle merci importate non include le spese di trasporto dopo l'importazione nel territorio doganale delle Comunità, a condizione che tali spese siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.

Il regolamento (CEE) n. 1495/80

10
L'art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1495/80 dispone quanto segue:

1.
A condizione che siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare, gli elementi in appresso elencati non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1224/80:

a)
spese relative al diritto di riprodurre le merci importate nella Comunità;

b)
commissioni di acquisto.

2.
Gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate non sono da includere nel valore in dogana determinato a norma del regolamento (CEE) n. 1224/80 a condizione che:

a)
gli interessi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci;

b)
l'accordo di finanziamento considerato sia stato stabilito per iscritto;

c)
su richiesta, il compratore possa dimostrare che:

siffatte merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare, e

il tasso dell'interesse richiesto non sia superiore al livello comunemente praticato per delle transazioni del genere al momento o nel paese dove è stato garantito il pagamento

.

Il regolamento (CEE) n. 1496/80

11
L'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 11 giugno 1980, n. 1496, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti (GU L 154, pag. 16), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 24 ottobre 1988, n. 3272 (GU L 291, pag. 49; in prosieguo: il regolamento n. 1496/80), recita: Ai fini del regolamento (CEE) n. 1224/80, una dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana è annessa alla dichiarazione doganale presentata per le merci importate quando è necessario determinare il valore in dogana. La dichiarazione è compilata su un formulario D.V.1 corrispondente al modello che figura nell'allegato I del presente regolamento, accompagnata, se del caso, da uno o più formulari D.V.1 bis corrispondenti al modello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

12
Al momento dei fatti controversi nella causa principale il formulario D.V.1 previsto all'allegato I del regolamento n. 1496/80 constava essenzialmente di tre parti. Nella parte A, intitolata Base di calcolo, il dichiarante era invitato a riportare nella moneta di fatturazione e nella moneta nazionale il prezzo netto delle merci importate, nonché gli eventuali pagamenti indiretti (rubriche 11 e 12 del formulario D.V.1). Nella parte B, relativa alle Somme, il dichiarante doveva attestare gli eventuali costi non compresi nella parte A, come le commissioni, le senserie, i corrispettivi e i diritti di licenza o le spese di consegna fino al luogo di importazione delle merci nel territorio doganale della Comunità (rubriche 13-18 del formulario D.V.1). Infine, nella parte C, relativa alle Detrazioni, al dichiarante si chiedeva di menzionare taluni costi compresi nella parte A, come le spese di trasporto dopo l'importazione nel territorio doganale della Comunità, le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziate dopo tale importazione, i dazi doganali e le imposte da pagare nella Comunità in ragione dell'importazione o della vendita delle merci o le altre spese (rubriche 19-23 del formulario D.V.1). Il valore in dogana dichiarato era ottenuto sottraendo i valori menzionati nella parte C dal totale dei valori indicati nelle parti A e B.

13
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1496/80: Il dichiarante ha l'obbligo di presentare al servizio delle dogane un esemplare della fattura in base alla quale il valore in dogana delle merci importate è dichiarato. Quando il valore in dogana è dichiarato per iscritto, detto esemplare sarà trattenuto dall'ufficio di dogana.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

14
La Kyocera è una società con sede in Germania che importa, in tale Stato membro, diversi prodotti elettronici acquistati dalla sua controllante giapponese, la Kyocera Corporation (in prosieguo: la KC). Per gli importi che le sono stati fatturati da quest'ultima e che, secondo l'ordinanza di rinvio, non sono stati influenzati dai legami esistenti tra le due società, la Kyocera disponeva, inizialmente, di un termine di pagamento di 120 giorni a decorrere dall'imbarco delle merci. In seguito ─ nonostante il detto termine di pagamento non fosse stato modificato ─ la KC e la Kyocera si sono invece accordate sul pagamento complementare di interessi per 90 giorni ad un tasso annuo del 4,5%. I detti interessi dovevano essere oggetto di un calcolo mensile. Conformemente a tale accordo la KC ha quindi redatto, oltre alle fatture relative alla vendita delle merci propriamente dette, fatture mensili distinte che riportavano, per ciascuna delle consegne effettuate, il calcolo degli interessi dovuti dalla Kyocera alla sua controllante.

15
La controversia principale attiene a otto operazioni di importazione concluse nel 1990 e 1991. Dall'ordinanza di rinvio risulta che, per tali operazioni, le merci importate sono state sì dichiarate al servizio doganale competente da uno spedizioniere in nome della Kyocera in un deposito doganale autorizzato ─ dal quale sono state poi ritirate dallo stesso spedizioniere ai fini della loro immissione in libera pratica ─ ma che gli interessi pagati o dovuti dalla Kyocera alla KC non sono stati menzionati né nelle dichiarazioni di deposito doganale, né nelle dichiarazioni relative al ritiro da tale deposito, né in altro modo. Considerando, quindi, che le dette dichiarazioni fossero incomplete, il 17 febbraio 1994 lo Hauptzollamt ha emesso, e modificato il 2 agosto seguente, un avviso di accertamento con il quale invitava la Kyocera a versare dazi doganali supplementari calcolati sull'importo degli interessi effettivamente pagati da tale società.

16
Poiché il reclamo presentato contro tale avviso di accertamento è stato respinto con decisione dello Hauptzollamt 15 settembre 1994, la Kyocera ha proposto un ricorso dinanzi al Finanzgericht Düsseldorf (Germania). Con sentenza 17 febbraio 1999 tale ricorso è stato respinto dal detto giudice poiché gli interessi versati dalla Kyocera alla KC nelle operazioni di cui trattasi nella causa principale facevano parte del valore in dogana delle merci ritirate dal deposito ed immesse in libera pratica. Secondo il Finanzgericht, tali interessi rappresentavano infatti un presupposto della vendita delle dette merci e facevano quindi parte del valore di transazione menzionato all'art. 3, nn. 1 e 3, del regolamento n. 1224/80. Secondo tale giudice, la situazione sarebbe diversa solo se fossero soddisfatti i presupposti dell'art. 3, n. 2, del regolamento n. 1495/80, in particolare la condizione riportata al detto numero, lett. a), relativa alla menzione distinta degli interessi dovuti o pagati. Ora, nella fattispecie in esame nella causa principale, la Kyocera, sebbene in possesso delle fatture mensili relative a tali interessi, non avrebbe presentato le dette fatture ai servizi doganali, né avrebbe proceduto ad una menzione distinta di tali interessi nelle dichiarazioni in dogana. Lo Hauptzollamt aveva quindi ragione di ritenere che gli interessi facessero parte del valore in dogana e, di conseguenza, di esigere il pagamento di un supplemento di dazi doganali.

17
Pertanto, ritenendo che il Finanzgericht Düsseldorf avesse violato l'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80 per aver identificato in tale disposizione una condizione che non vi figurerebbe, cioè il requisito secondo cui i servizi doganali dovrebbero essere in possesso delle fatture relative agli interessi al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, la Kyocera ha proposto un ricorso in Revision contro tale sentenza dinanzi al Bundesfinanzhof. In tale ambito, essa fa valere, tra l'altro, che, per aversi distinzione ai sensi della detta disposizione, sarebbe sufficiente che l'importo degli interessi possa essere distinto in qualsiasi modo dal prezzo di acquisto delle merci importate. Ciò avverrebbe, in particolare, qualora, al momento dello sdoganamento, i servizi doganali disponessero solo della fattura che riporta il prezzo netto delle merci, senza inclusione degli interessi, a condizione che la distinzione sia operata su un documento diverso da tale fattura.

18
Per lo Hauptzollamt, invece, la mera indicazione del prezzo netto delle merci importate non può in nessun caso soddisfare i requisiti dell'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80, dato che essa non consente ai servizi doganali di sapere se degli interessi siano stati pagati o meno in relazione alle dette merci e, in caso affermativo, di verificare se le condizioni per l'esclusione di tali interessi dal valore in dogana siano soddisfatte. Gli interessi, quindi, come tutti gli altri elementi che possono essere distinti dal prezzo di acquisto, dovrebbero essere indicati separatamente al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana e i servizi doganali dovrebbero disporre, oltre alla detta dichiarazione, di un documento relativo all'elemento che deve essere indicato separatamente. Solo tali servizi potrebbero quindi decidere, dopo aver preso conoscenza di tutti gli elementi rilevanti, se si debbano includere o meno nel valore in dogana i costi indicati separatamente e dichiarati come tali.

19
Pur riconoscendo che il diritto doganale comunitario prevede tutta una serie di costi o di elementi che, in caso di indicazione separata rispetto al prezzo delle merci importate, non devono essere compresi nel valore in dogana delle dette merci e che la Corte ha già avuto occasione di occuparsi a più riprese dell'interpretazione delle disposizioni rilevanti dei regolamenti nn. 1224/80 e 1495/80 ─ in particolare nelle sue sentenze 10 dicembre 1985, causa 290/84, Mainfrucht Obstverwertung (Racc. pag. 3909); 18 aprile 1991, causa C-79/89, Brown Boveri (Racc. pag. I-1853); 4 giugno 1992, causa C-21/91, Wünsche (Racc. pag. I-3647); 9 agosto 1994, causa C-340/93, Thierschmidt (Racc. pag. I-3905), e 29 maggio 1997, causa C-93/96, ICT (Racc. pag. I-2881) ─ il Bundesfinanzhof rileva tuttavia, nella sua ordinanza di rinvio, che l'analisi della normativa comunitaria e della pertinente giurisprudenza della Corte non fornisce soluzioni dirette al problema di sapere se i pagamenti di interessi possano essere considerati come distinti dal prezzo della merce qualora, al momento determinante dell'accettazione della dichiarazione in dogana, i servizi doganali dispongano solo della fattura relativa al prezzo netto della merce importata e tale fattura ─ come d'altronde la dichiarazione di valore in dogana ─ non riveli né in modo esplicito né in modo implicito che l'acquirente ha pagato interessi anche nell'ambito dell'operazione di importazione di cui trattasi. Tale questione sarebbe ancora aperta nella dottrina tedesca recente e la normativa comunitaria conterrebbe elementi idonei a suffragare tanto la posizione della Kyocera quanto quella dello Hauptzollamt.

20
Secondo il Bundesfinanzhof, deporrebbe incontestabilmente a favore della tesi della Kyocera la circostanza che quest'ultima ha indicato il valore in dogana in modo sostanzialmente corretto e che essa ha altresì rispettato tanto gli obiettivi del regolamento n. 1224/80, diretto ad instaurare un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana, quanto le disposizioni dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), che hanno ispirato la sua redazione.

21
Deporrebbe invece piuttosto a favore della tesi dello Hauptzollamt il fatto che i termini getrennt ausgewiesen sind impiegati nella versione tedesca dell'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80, che significano sono indicati separatamente, presuppongono che si possa distinguere l'importo di cui trattasi, cioè, come fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni presentate nella causa all'origine della sentenza Mainfrucht Obstverwertung, cit., che lo si possa identificare come un elemento separato dal costo globale. Il Bundesfinanzhof osserva, al riguardo, che, se si autorizzasse la mera dichiarazione del prezzo netto delle merci importate, il rischio di un controllo insufficiente sarebbe rilevante poiché i servizi doganali non sarebbero allora in grado di verificare il rispetto delle condizioni sostanziali per la non inclusione di un elemento determinato nel valore in dogana. Considerate le incertezze legate al recupero dei dazi doganali, tale situazione implicherebbe il rischio di grosse perdite per il bilancio comunitario se si verificasse una detrazione ingiustificata da parte dell'importatore.

22
Ritenendo pertanto che la soluzione della controversia dipendesse da un'interpretazione del diritto comunitario, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)
Se l'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento (...) n. 1495/80 (...) debba essere interpretato nel senso che i pagamenti di interessi sono distinti dal prezzo delle merci se, al momento decisivo dell'accettazione della dichiarazione in dogana, l'Ufficio doganale dispone unicamente della fattura in cui figura il prezzo netto delle merci e dalla quale non si può dedurre, né espressamente né implicitamente, come del resto neanche dalla dichiarazione del valore in dogana, che nell'ambito del negozio di compravendita da valutare sono stati versati dall'acquirente al venditore anche interessi.

2)
In caso di soluzione negativa della questione sub 1, se i versamenti di interessi facciano parte del valore in dogana delle merci

.

Sulla prima questione

23
Con la prima questione il giudice del rinvio interroga la Corte sulla portata della condizione prevista all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80. Esso desidera sapere, più precisamente se gli interessi versati in base a un accordo di finanziamento concluso da un acquirente e relativo all'acquisto di merci importate possono essere considerati distinti dal prezzo pagato per tali merci qualora tanto la dichiarazione di valore in dogana quanto la fattura che l'accompagna riportano solo il prezzo netto delle dette merci, senza attestare gli interessi pagati al venditore da parte di tale acquirente come contropartita della dilazione di pagamento di cui beneficia.

Osservazioni presentate alla Corte

24
Se è vero che gli interessati che hanno sottoposto osservazioni alla Corte concordano sul fatto che occorre risolvere in senso affermativo la prima questione, essi divergono invece parzialmente sulle ragioni che militano in favore di una siffatta soluzione.

25
Per la Kyocera, infatti, gli interessi non devono comparire nella dichiarazione di valore in dogana in quanto, da un lato, non figurerebbero tra le spese, idonee a maggiorare il prezzo delle merci, elencate all'art. 8 del regolamento n. 1224/80 e, dall'altro, come la Corte avrebbe rilevato nella sentenza Wünsche, cit., gli interessi rappresenterebbero una remunerazione versata dall'acquirente non per la merce importata, ma per un'altra prestazione del venditore, cioè, nel caso di specie, la concessione di una dilazione di pagamento. Il problema della verifica della sussistenza delle condizioni che giustificano la non inclusione degli interessi nel valore in dogana rappresenterebbe quindi più un problema relativo alla prova del prezzo effettivo delle merci importate che un problema attinente al carattere distinto degli interessi e sarebbe certamente possibile che tale ultima condizione sia soddisfatta qualora, come nel caso di specie, nella dichiarazione di valore in dogana figuri solo il prezzo netto delle merci importate. Una menzione separata nella detta dichiarazione sarebbe giustificata solo qualora l'importo globale dichiarato comprendesse allo stesso tempo elementi inclusi nel valore in dogana, come le spese di trasporto al di fuori del territorio doganale della Comunità, ed elementi esclusi da tale valore, come le spese di trasporto all'interno di tale territorio.

26
Per la Commissione, invece, i termini impiegati all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80 rientrano tra le norme sostanziali relative alla determinazione del valore in dogana piuttosto che tra le norme formali e di procedura applicabili alla materia, dimodoché l'inosservanza delle formalità amministrative attinenti alla dichiarazione in dogana o la mancata iscrizione degli interessi nel formulario previsto a tal fine non modificherebbero fondamentalmente la situazione giuridica del dichiarante. In altri termini, determinati elementi potrebbero essere considerati distinti dal prezzo pagato per le merci importate anche se non sono stati oggetto di una menzione separata nella dichiarazione di valore in dogana.

27
Al riguardo, la Commissione si fonda, in primo luogo, sulle versioni inglese, francese, spagnola e italiana del regolamento n. 1495/80, le quali, a differenza della versione tedesca del detto regolamento, secondo la quale gli interessi devono essere indicati ( ausgewiesen) separatamente, richiederebbero soltanto che tali interessi siano distinti dal prezzo pagato per le merci. Sarebbe quindi sufficiente, in tale ottica, che gli interessi siano, in un modo o in un altro, separati dal prezzo delle merci al quale si rapportano per non fare più parte del valore in dogana delle dette merci, senza che sia necessario al riguardo, presentare spontaneamente una prova supplementare ai servizi doganali.

28
La Commissione ricorda, in secondo luogo, l'obiettivo centrale delle norme comunitarie relative alla determinazione del valore in dogana, che consisterebbe nell'instaurare un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana, che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Secondo la Commissione, la realizzazione di tale obiettivo non presuppone affatto che gli interessi versati dall'acquirente ai sensi di un accordo di finanziamento concluso con il venditore siano dichiarati espressamente o separatamente al servizio doganale. I rischi di frode sarebbero infatti esclusi già per il fatto che tali interessi sono indicati separatamente dal e presso il dichiarante, il quale dovrà chiaramente essere sempre in grado di produrre la prova della sussistenza delle condizioni che giustificano la non inclusione degli interessi nel valore in dogana.

Soluzione della Corte

29
Occorre rilevare, in via preliminare, che gli interessi versati in base a un accordo di finanziamento concluso da un acquirente e relativo all'acquisto di merci da esso importate nella Comunità non figurano, in linea di principio, nel valore in dogana delle dette merci. Risulta infatti dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 che il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione delle dette merci, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci dopo rettifica conformemente all'art. 8. Ora, se tale ultimo articolo riporta diversi elementi che devono essere aggiunti al prezzo delle merci importate, come le commissioni e le senserie o i corrispettivi e i diritti di licenza, esso non fa alcuna menzione degli interessi dovuti o versati ai sensi di un accordo di finanziamento. Poiché l'elenco degli elementi menzionati all'art. 8, come risulta dal suo n. 3, hanno un carattere tassativo (v., al riguardo, sentenza Thierschmindt, cit., punto 18), siffatti interessi non possono essere aggiunti al prezzo delle merci importate ai fini della determinazione del loro valore in dogana.

30
Anche se tale conclusione è suffragata, in linea di principio, dal regolamento n. 1495/80 adottato dalla Commissione per attuare talune disposizioni del regolamento n. 1224/80, l'esclusione degli interessi dal valore in dogana è tuttavia subordinata, in pratica, da tale regolamento al rispetto di un certo numero di condizioni, tra le quali figura in particolare ─ all'art. 3, n. 2, lett. a), dello stesso regolamento ─ il requisito secondo cui gli interessi devono essere distinti dal prezzo pagato o da pagare per le merci importate. Poiché il detto requisito non è ulteriormente definito da tale articolo, il giudice del rinvio si interroga sulla forma e sulla natura di tale distinzione nonché sul documento nel quale essa deve essere operata. Risulta infatti dalle indicazioni fornite da tale giudice che esso si interroga, segnatamente, sul problema di sapere se il detto requisito presupponga una menzione separata degli interessi sulla fattura che indica il prezzo di acquisto delle merci, o addirittura nella stessa dichiarazione di valore in dogana, ovvero se i servizi doganali debbano accontentarsi di una dichiarazione sommaria, essendo possibile operare, eventualmente, la distinzione su un qualsiasi documento in possesso del dichiarante.

31
Al riguardo, la lettura delle versioni linguistiche esistenti dell'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80 non fornisce una soluzione univoca alla prima questione proposta dal Bundesfinanzhof. Mentre le versioni tedesca ( getrennt ausgewiesen sind) e danese ( saerskilt angivet) di tale disposizione attestano effettivamente una menzione separata degli interessi ─ che permette, eventualmente, di dedurre l'esistenza dell'obbligo di menzionare i detti interessi nella dichiarazione di valore in dogana o nella fattura ad essa allegata ─ le versioni spagnola ( se distingan), greca ( διακρινεται), inglese ( are distinguished), francese ( sont distincts), italiana ( siano distinti), olandese ( onderscheiden zijn) e portoghese ( sejam distintos) della detta disposizione sembrano più neutre per quanto riguarda tanto la forma della distinzione di cui trattasi quanto il documento sul quale essa deve essere operata. Esse non fanno comunque alcuna allusione ad un'eventuale menzione separata degli interessi nei documenti presentati dal dichiarante ai servizi doganali.

32
Come costantemente dichiarato dalla Corte, in particolare nelle sentenze 2 aprile 1998, causa C-296/95, EMU Tabac e a. (Racc. pag. I-1605, punto 36), e 9 gennaio 2003, causa C-257/00, Givane e a. (Racc. pag. I-345, punto 36), a tutte le versioni linguistiche di un testo comunitario va riconosciuto, per principio, lo stesso valore, che non può variare in rapporto al numero dei cittadini degli Stati membri in cui è parlata una certa lingua.

33
Per preservare l'unità d'interpretazione del diritto comunitario occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, in tal senso, sentenze 17 dicembre 1998, causa C-236/97, Codan, Racc. pag. I-8679, punto 26; 13 aprile 2000, causa C-420/98, W.N., Racc. pag. I-2847, punto 21, e Givane e a., cit., punto 37).

34
D'altra parte, come giustamente rilevato dal giudice del rinvio, la Corte, investita di domande pregiudiziali attinenti all'interpretazione dei regolamenti in esame nella presente causa, ha già avuto occasione di pronunciarsi a più riprese tanto sulla finalità dei detti regolamenti quanto sulla portata della condizione controversa di distinzione contenuta anche in altre disposizioni di tali regolamenti (v., segnatamente, le sentenze citate al punto 19 della presente sentenza).

35
Come emerge dal suo stesso titolo, il regolamento in cui è inserita la disposizione oggetto della prima questione pregiudiziale mira ad attuare talune disposizioni del regolamento n. 1224/80, il quale, come indicato dal suo sesto considerando, ha l'obiettivo di favorire il commercio mondiale instaurando un sistema equo, uniforme e neutro di valutazione in dogana che escluda l'impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi. Ora, ai sensi dello stesso considerando del regolamento n. 1224/80, un siffatto obiettivo deve essere raggiunto, di regola, prendendo come base di valutazione in dogana il valore di transazione delle merci importate, definito agli artt. 3 e 8 di tale ultimo regolamento come il prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci, ad esclusione di qualsiasi altro elemento, salvo quelli espressamente menzionati al detto art. 8.

36
Ne consegue che gli interessi ─ che, come rilevato al punto 29 della presente sentenza, non figurano tra gli elementi enumerati all'art. 8 del regolamento n. 1224/80 ─ non fanno parte del valore in dogana delle merci importate e non devono quindi figurare nella dichiarazione di valore in dogana. Infatti, come risulta dal punto 16 della sentenza Wünsche, cit., siffatti interessi non rappresentano un elemento del prezzo pagato o da pagare per le dette merci, bensì costituiscono la remunerazione di un servizio fornito all'acquirente in occasione dell'acquisto di queste ultime. Tale servizio consiste, nella fattispecie in esame nella causa principale, nella concessione, al detto acquirente, di una dilazione di pagamento.

37
In un contesto siffatto, la condizione prevista all'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80 non può essere considerata una deroga al regolamento n. 1224/80. Esattamente come la condizione relativa all'esistenza di un accordo di finanziamento stabilito per iscritto ─ menzionata al detto numero, lett. b) ─ il requisito secondo cui gli interessi devono essere distinti dal prezzo pagato o da pagare per le merci importate deve essere considerato una condizione di forma che consente ai servizi doganali di assicurarsi del reale valore delle dette merci e di garantire, allo stesso modo, la corretta percezione dei dazi doganali esigibili.

38
Al riguardo, anche se è innegabile che la lotta contro le spese fittizie o che costituiscono un elemento occulto del prezzo delle merci rappresenta, come emerge dalla giurisprudenza della Corte (v. segnatamente, in tal senso, le citate sentenze Mainfrucht Obstverwertung, punto 34-37, e Wünsche, punto 20), un obiettivo centrale della normativa comunitaria relativa alla determinazione del valore in dogana, non per questo da tale normativa e dalla detta giurisprudenza risulta che la condizione secondo cui le spese escluse dal valore in dogana delle merci devono essere distinte dal prezzo delle dette merci implica, comunque, che tale distinzione figuri nella stessa dichiarazione di valore in dogana, o addirittura in un documento ad essa allegato. Tale condizione può essere soddisfatta anche qualora le spese di cui trattasi siano oggetto di una menzione separata nei documenti in possesso del dichiarante e quest'ultimo dichiari al servizio doganale solo il prezzo netto delle merci importate.

39
Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, tale dichiarante sarà allora in grado di fornire, se gliene viene fatta richiesta, le informazioni ed i documenti necessari alle autorità doganali, come peraltro prescritto tanto dall'art. 10, n. 1, del regolamento n. 1224/80 quanto dall'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1495/80. Dal canto loro, le autorità doganali saranno in grado di controllare, in un caso concreto, tanto l'importo quanto il tasso degli interessi dovuti. D'altronde, il legislatore comunitario potrebbe sempre modificare le norme applicabili alla materia se siffatti controlli incontrassero nella pratica difficoltà particolari.

40
La sentenza Wünsche, cit., riveste al riguardo un interesse particolare. Sebbene il problema sollevato nella causa all'origine di tale sentenza riguardasse la questione dell'esistenza stessa di un accordo di finanziamento ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 1495/80 piuttosto che quella del carattere distinto degli interessi pagati in base a un accordo siffatto, menzionata allo stesso numero, lett. a), la Corte ha ciò nondimeno dichiarato, al punto 19 di tale sentenza, che non è necessario che la dilazione di pagamento costituisca oggetto di un accordo specifico tra il venditore e l'acquirente, distinto dall'accordo vertente sulla vendita delle merci importate. Essa ha considerato, allo stesso punto, che, quando l'importo degli interessi dovuti come contropartita della dilazione di pagamento concessa dal venditore costituisce oggetto di una menzione distinta sulla fattura intestata all'acquirente, si deve ritenere che, se non vi è contestazione da parte dell'acquirente, questi abbia accettato incondizionatamente di pagare gli interessi corrispondenti alla dilazione di pagamento. La Corte è giunta a tale conclusione nonostante il fatto che nella detta causa, come nella fattispecie principale, l'importo degli interessi non fosse stato menzionato dall'acquirente nella dichiarazione di valore in dogana.

41
Allo stesso modo, nella sentenza 25 luglio 1991, causa C-299/90, Hepp (Racc. pag. I-4301, punto 20), che riguardava una situazione in cui le autorità doganali avevano incluso nel valore in dogana di merci importate la commissione di acquisto pagata dall'importatore sulla base di una fattura separata, non menzionata nella dichiarazione di valore in dogana, la Corte ha dichiarato che solo il prezzo dichiarato dall'importatore costituiva il valore in dogana ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1224/80 e che la commissione d'acquisto non doveva essere inclusa in tale valore.

42
Poiché le commissioni di acquisto pagate da un importatore al suo rappresentante, per non essere comprese nel valore in dogana di merci importate, sono assoggettate dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 1495/80 alla stessa condizione di distinzione degli interessi versati ai sensi di un accordo di finanziamento, non vi è nella causa in esame alcuna ragione per accogliere una soluzione diversa da quella accolta nella citata sentenza Hepp. Di conseguenza, laddove un acquirente debba pagare, sulla base di una fattura separata, interessi in contropartita della dilazione di cui beneficia per il pagamento di talune merci importate, ma menzioni nella dichiarazione del valore in dogana solo il prezzo netto delle dette merci, solo il detto prezzo dev'essere preso in considerazione per stabilire il valore in dogana di queste ultime.

43
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre quindi risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1495/80 dev'essere interpretato nel senso che i pagamenti di interessi sono distinti dal prezzo della merce anche qualora, al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana, le autorità doganali dispongano solo della fattura relativa al prezzo netto della merce e né tale fattura né la dichiarazione di valore in dogana rivelino in modo esplicito o implicito che l'acquirente ha pagato o deve pagare interessi al venditore nell'ambito dell'operazione d'importazione di cui trattasi.

Sulla seconda questione

44
Poiché la seconda questione è stata posta solo in caso di soluzione negativa della prima questione, non occorre risolverla.


Sulle spese

45
Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 1° marzo 2001, dichiara:

Jann

Timmermans

von Bahr

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

V. Skouris


1
Lingua processuale: il tedesco.

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