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Document 61994TJ0164

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 28 settembre 1995.
    Ferchimex SA contro Consiglio dell'Unione europea.
    Dazi antidumping sulla potassa - Determinazione del valore normale - Pregiudizio - Diritto alla difesa.
    Causa T-164/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-02681

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:173

    61994A0164

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE AMPLIATA) DEL 28 SETTEMBRE 1995. - FERCHIMEX SA CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - DAZI ANTIDUMPING SUL POTASSIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE - PREGIUDIZIO - DIRITTI DELLA DIFESA. - CAUSA T-164/94.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02681


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che istituisce dazi antidumping ° Importatori associati all' esportatore e i cui prezzi di rivendita sono stati utilizzati per la ricostruzione del prezzo all' esportazione

    (Trattato CE, art. 173, quarto comma)

    2. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Margine di dumping ° Determinazione del valore normale ° Importazioni provenienti da paesi non retti da un' economia di mercato ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Obbligo di motivazione ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

    [Trattato CE, art. 190; regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, art. 2, n. 5]

    3. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Danno ° Produzione comunitaria interessata ° Esclusione di taluni produttori importatori del prodotto oggetto del dumping ° Effetti delle importazioni provenienti da altri paesi terzi ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Obbligo di motivazione

    (Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4)

    4. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Fissazione dei dazi antidumping ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Istituzione di un dazio variabile pari alla differenza tra un prezzo minimo e il prezzo netto franco frontiera ° Legittimità

    (Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 13, n. 2)

    5. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Apertura dell' inchiesta ° Obbligo di informazione dei rappresentanti del paese di esportazione incombente alla Commissione ° Obbligo di reiterare la notifica in caso di successione tra Stati ° Insussistenza

    [Regolamento del Consiglio n. 2423/88, artt. 7, nn. 1, lett. b), 4 e 5]

    6. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Svolgimento del procedimento ° Durata superiore a un anno ° Ammissibilità ° Presupposto ° Durata ragionevole

    [Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 9, lett.a)]

    7. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Svolgimento dell' inchiesta ° Periodo coperto dall' inchiesta ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Scelta di un periodo diverso dai sei mesi precedenti l' avvio del procedimento ° Legittimità ° Obbligo di motivazione ° Limiti

    [Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 1, lett. c)]

    Massima


    1. I regolamenti che istituiscono dazi antidumping, benché abbiano, per la loro natura e per la loro portata, indole normativa, riguardano direttamente e individualmente, tra gli altri, gli importatori associati all' esportatore i cui prezzi di rivendita dei prodotti di cui trattasi fungono da parametro per la determinazione del prezzo all' esportazione.

    2. Si evince dal sistema e dal tenore letterale dell' art. 2, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 2423/88, ai sensi del quale, "nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato (...), il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa (...)", ed in particolare dall' utilizzo del termine "equa", che la determinazione del valore normale si iscrive nell' ambito dell' ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono in sede di analisi di situazioni economiche complesse.

    Il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione così riservata alle autorità comunitarie, ma, nell' ambito del suo sindacato, deve limitarsi ad accertare l' osservanza delle norme di procedura, l' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, l' insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l' insussistenza di sviamento di potere e deve, pertanto, limitarsi ad assicurarsi che le istituzioni abbiano preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza necessaria perché si possa ritenere che il valore normale è stato determinato in maniera appropriata ed equa.

    Non spetta pertanto al giudice censurare la scelta del paese di riferimento, né il ricorso soltanto ai dati forniti da un produttore avente legami con i produttori comunitari, né l' utilizzazione congiunta, non preannunciata all' atto dell' apertura del procedimento d' indagine, dei metodi di determinazione del valore normale previsti, rispettivamente, ai punti i) e ii) della lett. a) del citato articolo, allorché tale modo di procedere, spiegato nel corso della fase amministrativa alle imprese cui si contestava il dumping, senza che esse vi si opponessero, e che risulta illustrato, seppure in modo non dettagliato, in considerazione della mancata contestazione da parte degli interessati, nel regolamento che istituisce il dazio antidumping, possa, alla luce delle difficoltà incontrate e delle spiegazioni fornite, essere considerato appropriato ed equo.

    3. Allorché valutano in quale misura pratiche di dumping determinino un danno alla produzione comunitaria, le istituzioni dispongono di un potere discrezionale tanto nel decidere se occorra escludere dall' industria comunitaria i produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping quanto nell' accertare entro quali limiti importazioni diverse da quelle cui si riferisce il procedimento antidumping in corso abbiano contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria.

    Esse sono certamente tenute a munire il regolamento, emanato in esito al procedimento amministrativo, che istituisce un dazio antidumping, di una motivazione che specifichi gli elementi di diritto e di fatto pertinenti, ma non è necessario che quest' ultima precisi tutti i dettagli dell' iter logico seguito, qualora esso non sia in contrasto con obiezioni sollevate nel corso del procedimento dalle imprese interessate.

    4. Emerge dal tenore stesso dell' art. 13, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 2423/88 che le istituzioni sono libere di scegliere, nei limiti del loro potere discrezionale, tra i diversi tipi di dazio. In particolare, esse possono legittimamente optare per un dazio variabile, pari alla differenza fra un prezzo minimo, che esse fissano, e il prezzo netto franco frontiera comunitaria prima dello sdoganamento.

    5. Se l' art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 prevede che la Commissione è tenuta ad informare i rappresentanti del paese d' esportazione dell' avvio di un procedimento antidumping, nessuna disposizione del regolamento di base né alcun principio generale richiedono tuttavia che la Commissione reiteri la notifica agli Stati che, eventualmente, gli succedano. Questi ultimi, subentrando nei diritti ed obblighi dello Stato cui succedono, riprendono il procedimento antidumping nello stato in cui esso si trova e hanno, in particolare, il diritto di prendere conoscenza delle informazioni fornite alla Commissione, nonché il diritto di essere sentiti, in conformità all' art. 7, nn. 4 e 5, del regolamento di base.

    6. Il termine di un anno previsto dall' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 per lo svolgimento dei procedimenti è indicativo e non tassativo. Da questa norma si evince tuttavia che il procedimento antidumping non deve prolungarsi oltre un termine ragionevole, da valutarsi a seconda delle particolari circostanze del caso di specie. In proposito, un termine di quasi due anni non sembra eccessivo, allorché la Commissione abbia incontrato difficoltà nel trovare, nel paese di riferimento prescelto, imprese disposte a collaborare al procedimento.

    7. Risulta dal tenore stesso dell' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento antidumping di base n. 2423/88 che tale disposizione non vieta alla Commissione di scegliere un periodo di inchiesta diverso dai sei mesi immediatamente precedenti l' avvio del procedimento.

    Legittimamente, pertanto, la Commissione può, nell' ambito del suo potere discrezionale, optare per una lieve sfasatura del periodo di inchiesta, senza che tale opzione, in mancanza di contestazioni da parte delle imprese interessate, debba essere motivata nel regolamento, adottato a seguito del procedimento amministrativo, che istituisce un dazio antidumping.

    Parti


    Nella causa T-164/94,

    Ferchimex SA, società anonima di diritto belga, con sede in Anversa (Belgio), rappresentata dall' avv. Alastair Sutton, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, e dall' avv. Aristotelis Kaplanidis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Loesch, 8, rue Zithe,

    ricorrente,

    contro

    Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Ramon Torrent e Jorge Monteiro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg Berrisch, di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,

    convenuto,

    sostenuto da

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    e

    Association des producteurs européens de chlorure de potassium (APEP), associazione internazionale avente finalità scientifiche, con sede in Bruxelles, rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,

    intervenienti,

    avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 ottobre 1992, n. 3068, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell' Ucraina (GU L 308, pag. 41).

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

    composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, C.P. Briët, R. García-Valdecasas e dalla signora P. Lindh, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 maggio 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Contesto normativo e antefatti della controversia

    1 Il presente ricorso per annullamento è diretto contro il regolamento (CEE) del Consiglio 23 ottobre 1992, n. 3068, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell' Ucraina (GU L 308, pag. 41; in prosieguo: il "regolamento del Consiglio" o il "regolamento controverso").

    2 Nel giugno 1990, l' Association des producteurs européens de potasse (in prosieguo: la "APEP") ha depositato dinanzi alla Commissione, a nome dei produttori comunitari che rappresentano l' intera produzione comunitaria di potassa, una denuncia nei confronti delle importazioni di potassa originarie dell' Unione Sovietica. Il prodotto de quo è disponibile in polvere (potassa di "qualità standard") o in forma granulare (potassa di "qualità granulare") e viene solitamente impiegato come ingrasso per l' agricoltura.

    3 La Commissione ha avviato il procedimento fondandosi sul regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2423/88" o il "regolamento di base"), avvisandone ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore.

    4 La Ferchimex SA (in prosieguo: la "ricorrente" o la "Ferchimex"), società di diritto belga, detenuta in via maggioritaria dai produttori interessati e dall' ente russo di esportazione di ingrasso, Agrochimexport, importa ufficialmente la potassa dalla Russia e dalla Belarus nella Comunità, e a tal titolo è stata associata al procedimento.

    5 E' pacifico tra le parti che la potassa dell' ex Unione Sovietica era oggetto di importazioni "ufficiali" e di importazioni "ufficiose", le prime delle quali erano canalizzate dall' ente centrale d' esportazione Agrochimexport e dagli importatori della Comunità e della Svizzera legati agli esportatori sovietici, tra i quali la ricorrente, mentre per quanto riguarda le seconde, note anche con il nome di "potassa perestroika", i prodotti erano venduti dai produttori a diversi clienti dell' ex Unione Sovietica, che li rivendevano ad importatori e commercianti indipendenti nella Comunità, attraverso intermediari.

    6 La Ferchimex afferma che, data la sua qualità di importatore ufficiale, presente sul mercato europeo da una ventina d' anni, essa non aveva interesse ad adottare una politica commerciale aggressiva, capace di scardinare il mercato comunitario. Non avrebbe pertanto rivestito alcun ruolo nelle "importazioni della perestroika" che, a suo parere, hanno dato luogo alla presente azione antidumping.

    7 L' inchiesta sulle pratiche di dumping si è estesa dal 1 gennaio 1990 al 30 giugno 1990 (il "periodo d' inchiesta").

    8 I paesi d' origine del prodotto sono divenuti, nel corso del procedimento, le Repubbliche della Belarus, di Russia e di Ucraina.

    9 Il procedimento è sfociato nell' adozione del regolamento (CEE) della Commissione 23 aprile 1992, n. 1031, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Belarus, della Russia e dell' Ucraina (GU L 110, pag. 5; in prosieguo: il "regolamento della Commissione" o il "regolamento n. 1031/92").

    10 L' art. 2, n. 5, del regolamento di base dispone quanto segue:

    "Nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato (...), il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in base ad uno dei seguenti criteri:

    a) al prezzo al quale un prodotto simile di un paese terzo a economia di mercato è realmente venduto:

    i) per il consumo, sul mercato interno di tale paese, o

    ii) ad altri paesi, compresa la Comunità,

    (...)".

    11 In conformità a quanto suggerito dalle denuncianti, la Commissione ha preso in considerazione il Canada come paese di riferimento per calcolare il valore normale, in quanto si tratta del maggior produttore di potassa dopo l' Unione Sovietica e i prezzi in tale paese sono il risultato di una effettiva concorrenza. Secondo i 'considerando' del regolamento della Commissione, né la ricorrente, né gli esportatori, né i produttori hanno contestato la scelta del Canada.

    12 Dopo svariati contatti infruttuosi, la Commissione ha tuttavia trovato un solo produttore canadese, la Potash Company of Canada Ltd (in prosieguo: la "Potacan"), che, dopo aver anch' essa inizialmente opposto un rifiuto, si è infine dimostrata disposta a cooperare, fornendo le informazioni richieste.

    13 Il valore normale è stato determinato, per quanto riguarda la potassa di qualità granulare, in base al prezzo medio praticato sul mercato interno canadese, mentre, per la potassa di qualità standard, la Commissione ° reputando che le vendite sul mercato canadese fossero troppo esigue per essere rappresentative ° ha ritenuto necessario prendere in considerazione anche i prezzi all' esportazione verso il mercato degli Stati Uniti d' America. Inoltre, la Commissione ha confrontato questi prezzi con i costi di produzione, per assicurarsi che essi consentissero margini di profitto. Per operare questo raffronto, la Commissione ha tuttavia escluso taluni costi temporanei e straordinari sopportati dalla Potacan (punti 14 e 15 dei 'considerando' del regolamento n. 1031/92).

    14 Ai sensi dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base, "quando esiste un' associazione o un accordo di compensazione tra l' esportatore e l' importatore o un terzo, (...) il prezzo all' esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente (...)".

    15 Tra gli esportatori, soltanto quelli del circuito ufficiale hanno collaborato al procedimento. In conformità all' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base, il prezzo all' esportazione è stato determinato sulla base dei prezzi effettivamente pagati dal primo cliente indipendente nella Comunità degli importatori collegati agli esportatori, e cioè la Ferchimex e la Fersan (punti 17-20 dei 'considerando' del regolamento n. 1031/92).

    16 Per quanto riguarda il pregiudizio, la Commissione si è fondata in primo luogo sulla constatazione che le importazioni di potassa originarie dell' Unione Sovietica tra il 1986 e il primo semestre del 1990 sono aumentate del 109%, che le quote di mercato sovietiche sono passate nello stesso periodo dal 5,10% al 10,8%, mentre i prezzi di vendita dell' industria comunitaria sono scesi del 12% e i produttori sovietici nei loro prezzi hanno applicato una sottoquotazione rispetto ai prezzi dei produttori comunitari pari, in media ponderata, al 3% (punti 24-33 dei 'considerando' del regolamento n. 1031/92)

    17 A seguito della pubblicazione del regolamento della Commissione nella Gazzetta Ufficiale, due importatori del prodotto, non collegati agli esportatori, la Kemira e l' Ameropa, hanno presentato osservazioni alla Commissione, rispettivamente con lettere del 21 e del 27 maggio 1992, contestando in particolare la scelta della Potacan come "società di riferimento", in quanto essa è detenuta dai produttori comunitari denuncianti.

    18 Dopo l' istituzione del dazio antidumping provvisorio da parte del regolamento n. 1031/92, gli esportatori, i produttori comunitari e alcuni importatori hanno richiesto ed ottenuto la possibilità di presentare osservazioni e di essere sentiti dalla Commissione.

    19 Atteso che la Commissione non aveva esaurito l' esame dei fatti nel termine di quattro mesi, il Consiglio, con regolamento 4 agosto 1992, n. 2442 (GU L 243, pag. 1), ha prorogato il dazio antidumping provvisorio per un periodo non eccedente i due mesi.

    20 Con lettera 10 agosto 1992, la Commissione ha informato le parti interessate, tra cui la ricorrente, dei principali fatti e delle considerazioni sulla scorta dei quali intendeva raccomandare al Consiglio l' imposizione di dazi definitivi.

    21 Con lettera 21 settembre 1992, la ricorrente ha presentato osservazioni alla Commissione.

    22 Il 23 ottobre 1992 il Consiglio, sostanzialmente confermando le conclusioni della Commissione, ha adottato il regolamento controverso, imponendo un dazio antidumping definitivo sotto forma di un prezzo minimo.

    Procedimento

    23 Nelle circostanze sopra descritte, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l' 11 gennaio 1993, la ricorrente ha proposto dinanzi alla Corte il presente ricorso.

    24 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte il 18 maggio 1993, la Commissione e l' APEP hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della parte convenuta. La Commissione e l' APEP sono state ammesse ad intervenire con ordinanze del presidente della Corte rispettivamente 25 giugno 1993 e 15 novembre 1993, e hanno depositato osservazioni l' 11 ottobre 1993 e il 2 febbraio 1994.

    25 Con ordinanza 18 aprile 1994, la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21) e della decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE, recante modifica della decisione 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 66, pag. 29).

    26 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall' art. 64 del regolamento di procedura, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto a una serie di quesiti entro il 5 aprile 1995. Viste le risposte, il Tribunale ha inviato alle parti una seconda serie di quesiti, sui quali esse sono state invitate a prendere posizione oralmente in udienza.

    27 Le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all' udienza svoltasi il 3 maggio 1995.

    Conclusioni delle parti

    28 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare il regolamento controverso;

    ° adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale, nel suo prudente apprezzamento, ritenga appropriato;

    ° condannare il Consiglio alle spese.

    29 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare la ricorrente alle spese.

    30 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso.

    31 L' APEP conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle dell' APEP.

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    32 Il Consiglio rileva che la ricorrente è collegata non soltanto all' ex ente sovietico ufficiale unico d' importazione-esportazione, Agrochimexport, ma anche a diverse società non russe. Orbene, nei paesi non retti da un' economia di mercato, soltanto gli enti di esportazione di Stato sarebbero legittimati a proporre ricorso ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE. Occorrerebbe pertanto chiedersi se una società importatrice che, come la ricorrente, non sia interamente detenuta dal o dagli esportatori, possa essere considerata importatore associato nel senso che di questa nozione dà la giurisprudenza della Corte (sentenza 11 luglio 1990, cause riunite C-305/86 e C-160/87, Neotype/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2945).

    33 La ricorrente sostiene di essere stata direttamente e individualmente interessata dal procedimento antidumping fin dalla sua apertura e fino all' istituzione del dazio definitivo. Essa ricorda, in proposito, di aver fatto parte degli importatori identificati dalla Commissione all' atto dell' apertura del procedimento, di aver ricevuto un formulario e di essere stata oggetto di verifiche nei suoi locali, di avere avuto svariati colloqui con i funzionari della Commissione, di aver depositato il 21 settembre 1992 osservazioni scritte, nonché di essere menzionata nel regolamento della Commissione n. 1031/92 in qualità di importatore collegato agli esportatori. Sottolinea infine che la Commissione ha utilizzato i prezzi che essa praticava sul mercato comunitario per calcolare il prezzo all' esportazione.

    Giudizio del Tribunale

    34 Occorre ricordare che, per giurisprudenza costante, i regolamenti che istituiscono dazi antidumping, benché abbiano, per la loro natura e per la loro portata, indole normativa, riguardano direttamente e individualmente, tra gli altri, quelli tra gli importatori i cui prezzi di rivendita dei prodotti in questione fungono da parametro per la determinazione del prezzo all' esportazione, in conformità all' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base, in caso di associazione tra l' esportatore e l' importatore (sentenze della Corte 7 luglio 1994, causa C-75/92, Gao Yao/Consiglio, Racc. pag. I-3141, punti 26 e 27, 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet/Consiglio, Racc. pag. I-2501, punto 18, e 11 luglio 1990, cause riunite C-304/86 e C-185/87, Enital/Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-2939, punto 18).

    35 Come risulta dal punto 9 del regolamento controverso e dai punti 17-20 del regolamento della Commissione, gli esportatori e la ricorrente sono associati in modo sufficientemente stretto perché la Commissione, nel corso del suo esame dei fatti, abbia ritenuto di applicare loro le disposizioni dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base per quanto riguarda il prezzo all' esportazione.

    36 Alla luce di quanto sopra, occorre rilevare che la ricorrente, i cui prezzi di rivendita dei prodotti di cui trattasi fungono da parametro per la fissazione del prezzo all' esportazione, è direttamente e individualmente interessata dal regolamento controverso.

    37 Ne consegue che il ricorso promosso dalla ricorrente è ricevibile.

    Nel merito

    38 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce nove motivi. Il primo motivo verte su una violazione dell' art. 2, n. 5, del regolamento di base e dell' art. 190 del Trattato CE, in quanto il Consiglio non avrebbe determinato il valore normale in maniera appropriata ed equa, né avrebbe fornito un' adeguata motivazione. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che la valutazione del pregiudizio sarebbe illegittima, in quanto non si è tenuto conto del ruolo delle denuncianti in qualità di importatori e in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero utilizzato dati superati. Il terzo motivo verte sulla violazione dell' art. 4 del regolamento di base, in quanto le importazioni provenienti da altri paesi non sarebbero state prese in considerazione all' atto della determinazione del pregiudizio. Con il quarto motivo, la ricorrente afferma che la forma con la quale il dazio antidumping è stato istituito è in contrasto con lo spirito dell' art. 13, n. 3, del regolamento di base, e ha comportato la sua esclusione dal mercato. Il quinto motivo verte su un illegittimo impiego di dati superati nella fissazione dei provvedimenti di tutela. Nel sesto motivo, la ricorrente deduce che la Commissione, omettendo di avvertire i rappresentanti della Russia, della Belarus e dell' Ucraina dell' esistenza del procedimento antidumping, ha infranto l' art. 7, n. 1, lett. b), e n. 4, lett. a), del regolamento di base. Il settimo motivo verte sulla lesione dei diritti di difesa della ricorrente. L' ottavo motivo fa riferimento alla violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base, in quanto la durata dell' inchiesta sarebbe stata eccessiva. Infine, il nono motivo verte sulla scelta ingiusta ed arbitraria del periodo d' inchiesta e sulla mancata motivazione di tale scelta.

    Primo motivo: irregolare determinazione del valore normale

    Argomenti delle parti

    39 La ricorrente afferma che la determinazione del valore normale è stata effettuata in violazione dell' art. 2, n. 5, del regolamento di base e dei principi di equità. Questo motivo si articola in tre parti. In primo luogo, la ricorrente contesta l' utilizzazione esclusiva di dati provenienti da una sola impresa, la Potacan, collegata alle denuncianti. In secondo luogo, essa afferma che la Potacan non era rappresentativa del mercato canadese. Il terzo profilo riguarda la determinazione del valore normale della potassa di qualità standard. La ricorrente deduce altresì una carenza di motivazione su tutti questi punti.

    40 Sotto il primo profilo, la ricorrente sostiene che la Commissione, fondandosi esclusivamente sulle informazioni fornite da un' unica società canadese, la Potacan, detenuta dalle due principali denuncianti europee, non ha determinato il valore normale in maniera appropriata ed equa ai sensi dell' art. 2, n. 5, del regolamento di base, violando il principio di equità, il quale impone che la Commissione utilizzi, nell' interesse della trasparenza, dell' obiettività e della giustizia, informazioni neutre, fornite da società prive di vincoli con le altre parti in causa, in particolare con i denuncianti. Questi inadempimenti sarebbero tanto più gravi in quanto né la ricorrente, né il Consiglio o il Tribunale potrebbero accertare se le informazioni fornite dalla Potacan siano leali e non siano state influenzate dalle denuncianti.

    41 La ricorrente rileva anzitutto che il punto 13 del regolamento della Commissione non menziona il fatto che la Potacan è una società controllata in comune dai due principali produttori comunitari denuncianti, la Société commerciale des potasses et de l' azote, France (in prosieguo: la "SCPA"), e la società tedesca Kali und Salz (in prosieguo: la "Kali"). Sottolinea che nel corso dell' inchiesta alcuni importatori hanno sollevato obiezioni sull' utilizzazione dei dati della Potacan. In proposito essa menziona, in particolare, il contenuto della lettera 27 maggio 1992 della Ameropa: "It might be true that nobody opposed the choice of Canada as a reference country, but what is certain, is the fact that we were not informed that the reference company finally was Potash Company of Canada, a producer which was recently in a state close to bankruptcy and is 100% owned by SCPA and Kali & Salz. Consequently we consider it as a surrogate reference". [Può darsi che nessuno si sia opposto alla scelta del Canada come paese di riferimento, ma è certo che non siamo stati informati del fatto che la società di riferimento scelta infine era la Potash Company of Canada, un produttore che si trovava recentemente sull' orlo del fallimento e che è detenuto al 100% dalla SCPA e dalla Kali & Salz. Lo consideriamo quindi un riferimento fittizio]. Aggiunge che anche la lettera 21 maggio 1992 della Kemira (Danimarca) nonché la sua lettera di osservazioni 21 settembre 1992 contestavano l' impiego dei dati della Potacan.

    42 La ricorrente deduce altresì che la Corte ha sempre insistito sulle particolari precauzioni che la Commissione deve adottare nel determinare i prezzi sulla scorta dell' art. 2, n. 5, del regolamento di base. La pratica seguita dalla Commissione rivelerebbe d' altronde che generalmente essa, contrariamente al caso di specie, giustifica accuratamente la scelta del paese di riferimento e s' impegna a dimostrare il carattere leale e trasparente del calcolo del valore normale. La ricorrente ritiene che, essendosi gli altri produttori canadesi rifiutati di collaborare, la Commissione avrebbe dovuto scegliere un altro paese di riferimento, oppure utilizzare un altro metodo previsto per la determinazione del valore normale.

    43 Il Consiglio rileva che né la ricorrente né gli esportatori, informati dell' intenzione della Commissione di adottare il metodo previsto dall' art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento di base per determinare il valore normale e di assumere il Canada quale paese di riferimento, hanno contestato la scelta della Commissione. Ricorda che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale quanto alla scelta del paese di riferimento. Il Consiglio sostiene che alla luce dei criteri generalmente adottati nella prassi precedente delle istituzioni, prassi avallata dalla Corte (sentenza Neotype/Consiglio e Commissione, citata, punti 31-33), il Canada era di fatto l' unico paese che avrebbe potuto essere scelto come paese di riferimento, essendo il solo in cui i metodi di produzione, i quantitativi prodotti e l' accesso alla materia prima sono paragonabili a quelli dell' ex Unione sovietica.

    44 Il Consiglio afferma che la Commissione non ha trascurato alcuno sforzo per ottenere dati relativi al mercato canadese. Ricorda in proposito che la Commissione si è rivolta a due riprese alla maggior società canadese di distribuzione della potassa, la Potash Corporation of Saskatchewan (in prosieguo: la "PCS"), ma che questa ha comunicato che rifiutava di collaborare e che avrebbe fornito soltanto informazioni accessibili al pubblico. La Commissione non avrebbe pertanto potuto utilizzare i dati di quest' ultima. Essa si sarebbe vista opporre un rifiuto di collaborazione anche da parte della Potash Company of America, con sede nel New-Brunswick. Il Consiglio ricorda infine che, dopo il primo diniego della PCS, la Commissione ha contattato la Potacan, la quale il 12 febbraio 1991 ha risposto che nemmeno lei avrebbe collaborato, e soltanto a seguito della seconda lettera della Commissione, del 12 settembre 1991, l' 11 ottobre 1991 la Potacan ha risposto al questionario e ha accettato di collaborare.

    45 Quanto all' azionariato della Potacan, il Consiglio intende inoltre fornire le seguenti precisazioni: la Potacan è detenuta per il 50% dall' impresa tedesca Kali, e per il 50% da una società francese, la Entreprise Minière Chimique (in prosieguo: la "EMC"), società capogruppo della SCPA. Nel 1980, la Potacan e la Denison Mines Ltd (in prosieguo: la "Denison") hanno fondato un' impresa comune, la Denison-Potacan Potash Company (in prosieguo: la "DPPC"), della quale detenevano rispettivamente il 40% e il 60%, che aveva lo scopo di installare e di sfruttare una miniera di potassa nel New-Brunswick e che ha iniziato a produrre nel 1987. Nell' aprile 1991, la Denison ha venduto la propria partecipazione nella DPPC alla Potacan, e l' impresa ha assunto il nome di Potacan Mining Company (in prosieguo: la "PMC"). In forza di un accordo di distribuzione, la Potacan era l' agente di vendita esclusivo dei prodotti della DPPC, e poi della PMC. Secondo il Consiglio, se è vero che, allorché la Commissione ha effettuato la sua inchiesta, la Potacan, nonché la DPPC o PMC, erano controllate dai due produttori comunitari, così non era ancora nel periodo oggetto dell' inchiesta, compreso tra il 1 gennaio 1990 e il 30 giugno 1990, nel corso del quale la maggioranza del capitale della DPPC era detenuta dalla Denison, società questa priva di collegamenti con i produttori comunitari.

    46 Il Consiglio afferma che il collegamento tra la Potacan e i due produttori comunitari è, in ogni caso, privo di rilevanza per quattro ragioni. In primo luogo, i prezzi della Potacan utilizzati non sarebbero prezzi di trasferimento, bensì prezzi di vendita praticati in condizioni di piena concorrenza nei confronti dei terzi. Inoltre, nelle inchieste antidumping le istituzioni comunitarie sarebbero sempre portate ad impiegare informazioni fornite dalle parti, quali gli esportatori, che sono interessate all' esito del procedimento. La Commissione avrebbe quindi il diritto di utilizzare, dopo averne verificato l' esattezza, informazioni provenienti da una fonte che si presume non obiettiva. In terzo luogo, considerato che si tratta di un mercato di prodotti di base molto competitivo e che la produzione della DPPC rappresenta soltanto il 10% della produzione canadese e l' 8,15% delle vendite canadesi, la Potacan non sarebbe in grado di influenzare il prezzo del mercato canadese. Infine, la Commissione non si sarebbe limitata a verificare i prezzi di vendita della Potacan, ma li avrebbe anche confrontati con i prezzi indicati dai concorrenti canadesi, giudicandoli dello stesso ordine di grandezza.

    47 Il Consiglio afferma che la Potacan era una fonte d' informazione attendibile e che comunque esso non aveva alcuna alternativa ragionevole.

    48 Nella replica, la ricorrente osserva che l' allegazione della Commissione secondo la quale essa si sarebbe assicurata che i prezzi di vendita della Potacan corrispondessero al mercato non è suffragata da alcun elemento del regolamento controverso né da comunicazioni della Commissione. Essa non sarebbe quindi stata in grado di contestare il metodo adottato dalla Commissione.

    49 La ricorrente reputa che, per tutte le citate ragioni, la scelta del Canada come paese di riferimento fosse inappropriata e iniqua e che più appropriato sarebbe stato, tenendo conto delle circostanze, scegliere il mercato degli Stati Uniti, come già suggerito dalla Ameropa nella sua risposta al questionario in data 12 dicembre 1990.

    50 La ricorrente deduce inoltre che, quand' anche i prezzi della Potacan utilizzati dalla Commissione fossero "liberamente stabiliti", è stato comunque necessario tener conto di altri dati relativi all' impresa, segnatamente dei costi di vendita, la cui presentazione era dettata dalla Potacan e dai suoi azionisti. Il valore normale non sarebbe infatti identico al prezzo di vendita, essendo necessari per stabilire un prezzo franco fabbrica taluni aggiustamenti. Orbene, dato il vincolo di controllo, sarebbe impossibile accertare se tali dati fossero imparziali e obiettivi. Afferma che, se le istituzioni utilizzano sempre informazioni comunicate dalle parti interessate, è tuttavia contrario alla pratica abituale nei procedimenti di dumping che società appartenenti allo stesso gruppo forniscano informazioni tanto sul pregiudizio quanto sul valore normale del mercato di riferimento.

    51 Il Consiglio ribadisce nella controreplica che le informazioni fornite dalla Potacan erano attendibili e che sono state verificate, in sede di inchiesta in loco, dagli agenti della Commissione, i quali non si sono fondati su documenti prodotti appositamente per l' inchiesta, bensì sui documenti contabili della Potacan redatti in conformità alla normativa canadese. Ricorda che i prezzi di vendita della Potacan sono stati confrontati con quelli menzionati dai concorrenti canadesi e giudicati dello stesso ordine di grandezza. Sarebbe tuttavia impossibile rivelare gli elementi di questo confronto, dato il loro carattere altamente riservato.

    52 Quanto al secondo profilo, la ricorrente afferma che la Potacan non era rappresentativa del mercato canadese alla luce, in primo luogo, della sua ubicazione nella regione del New-Brunswick e, in secondo luogo, delle gravi difficoltà economiche in cui versava.

    53 Secondo la ricorrente, risulta dallo studio che accompagna il ricorso quale allegato 9 che il mercato canadese della potassa comprende due zone, vale a dire la provincia del Saskatchewan, in cui sono installate sette società ° ed in particolare il maggior produttore canadese, la PCS °, che è la più importante zona di produzione di potassa del mondo, in cui i costi di produzione e del capitale sono relativamente bassi e che, data la sua posizione centrale, vende essenzialmente sul mercato interno canadese, e la regione del New-Brunswick, situata in prossimità dei porti della costa orientale del Canada, le cui miniere forniscono solo un' esigua percentuale della produzione canadese e in cui i produttori, come la Potacan, concentrano i propri sforzi commerciali sull' esportazione. Rileva che il Consiglio ammette, ai punti 7 e 8 del regolamento controverso, che i costi di produzione della Potacan erano, a causa della sua situazione e dell' avvio recente della miniera, superiori ai prezzi praticati sui mercati del Canada e degli Stati Uniti. In queste condizioni, la decisione della Commissione di prendere in considerazione soltanto i prezzi praticati dalla Potacan sul mercato canadese per stabilire il valore normale costituirebbe un manifesto errore di valutazione.

    54 La ricorrente sostiene infine che il ragionamento illustrato nei 'considerando' del regolamento è sommario, confuso, contraddittorio e in contrasto con la prassi generale. Essa rileva in particolare che le istituzioni comunitarie non hanno infatti spiegato che cosa s' intendesse per "costi temporanei ed eccezionali" o per "situazione particolare", né come siano stati calcolati gli aggiustamenti necessari per tenerne conto. Ne deriverebbe una violazione dell' art. 190 del Trattato (sentenza della Corte 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punto 25).

    55 Il Consiglio risponde che il valore normale è stato calcolato in base ai prezzi di vendita della Potacan e ricorda che le istituzioni comunitarie hanno espressamente dichiarato di non avere tenuto conto dei costi di produzione della Potacan a causa della sua particolare situazione. Il fatto che sui produttori del New-Brunswick graverebbero costi più elevati rispetto a quelli del Saskatchewan o che essi venderebbero maggiormente all' estero sarebbe, per le stesse ragioni, privo di rilevanza. Secondo il Consiglio, in conclusione, esso avrebbe calcolato correttamente il valore normale e il suo metodo sarebbe perfettamente conforme alle disposizioni del regolamento di base.

    56 Sotto il terzo profilo, la ricorrente afferma che, utilizzando, per determinare il valore normale della potassa di qualità standard, una combinazione dei prezzi praticati dalla Potacan sul mercato canadese e all' esportazione negli Stati Uniti, la Commissione ha trasgredito la lettera e lo spirito dell' art. 2, n. 5, del regolamento di base.

    57 Essa deduce in primo luogo che la Commissione non ha suggerito, in sede di avvio dell' inchiesta, l' impiego di tale metodo e, inoltre, che l' affermazione secondo la quale gli Stati Uniti e il Canada costituiscono un grande mercato concorrenziale simile al mercato interno canadese non è fondata, né suffragata da alcuna prova.

    58 La ricorrente afferma inoltre che aggiungere i prezzi praticati sul mercato degli Stati Uniti non rende perciò rappresentativi i prezzi canadesi, quand' anche i prezzi americani lo fossero.

    59 Afferma infine che l' art. 2, n. 5, lett. a), sub i) e ii), del regolamento di base prevede che la Commissione può fissare il valore normale vuoi in base ai prezzi praticati sul mercato interno del paese di riferimento, vuoi in base ai prezzi praticati da quest' ultimo alla vendita ad altri paesi, ma non combinando i due metodi. L' uso della congiunzione "o" tra i punti i) e ii) della citata disposizione dimostrerebbe chiaramente che i due metodi si escludono reciprocamente.

    60 Il Consiglio afferma che, dato l' esiguo volume delle vendite di potassa di qualità standard sul mercato canadese, rispetto ai quantitativi importati dall' ex Unione Sovietica nella Comunità, le istituzioni erano legittimate a combinare i prezzi del mercato interno canadese e quelli all' esportazione verso gli Stati Uniti, in quanto tale combinazione forniva un' immagine più rappresentativa e più attendibile. Questo procedimento sarebbe possibile in quanto il Canada e gli Stati Uniti fornirebbero un grande mercato fondato sulla mancanza di barriere doganali e inoltre la potassa sarebbe impiegata nei due paesi per applicazioni identiche. Il Consiglio aggiunge d' altronde che i quantitativi venduti dalla Potacan in Canada erano così esigui rispetto a quelli venduti negli Stati Uniti da non aver affatto influito sul risultato del calcolo del valore normale.

    61 La Commissione deduce che non vi è alcuna disposizione che le imponga d' informare le parti interessate del metodo di calcolo del valore normale all' atto dell' avvio del procedimento. Soltanto in fase di comunicazione dei principali fatti e considerazioni sulla scorta dei quali si prevede di agire essa sarebbe tenuta ad informarle, il che sarebbe stato fatto nel caso di specie. Sostiene altresì che l' art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento di base autorizza la combinazione dei metodi indicati sub i) e ii), dato che la congiunzione "o" tra le due sottopartizioni va intesa nel senso corrente, nella maggior parte delle lingue, di "e/o". Nella fattispecie le istituzioni avrebbero ritenuto che l' utilizzazione combinata dei metodi di cui ai punti i) e ii) avrebbe consentito di fissare un prezzo più rappresentativo.

    62 Nella replica la ricorrente ribadisce che gli Stati Uniti e il Canada costituiscono mercati distinti, come sarebbe dimostrato dall' esistenza di un provvedimento antidumping applicato dagli Stati Uniti nei confronti dell' industria del Saskatchewan nel 1987.

    63 Per quanto riguarda la motivazione, la ricorrente ricorda che le istituzioni sono venute meno, in particolare, al loro obbligo di giustificare la scelta della Potacan nonostante il suo vincolo di controllo con la Kali e la SCPA, il suo carattere regionale e l' insufficienza delle sue vendite in Canada, di chiarire come abbiano potuto verificare i prezzi effettivi sul mercato canadese pur essendo in contatto soltanto con la Potacan, di dimostrare che il Canada e gli Stati Uniti formavano un grande mercato concorrenziale, nonché di spiegare perché sia stato necessario combinare, per la potassa di qualità standard, i prezzi praticati in Canada e negli Stati Uniti, quando si asseriva che la Potacan fosse una società canadese rappresentativa.

    64 Nella controreplica il Consiglio precisa che le vendite negli Stati Uniti sono state prese in considerazione soltanto per quanto riguarda la potassa di qualità standard, e che ciò era necessario in quanto le vendite sul mercato canadese globalmente inteso, e non soltanto le vendite della Potacan, sarebbero state relativamente esigue. Il Consiglio contesta che gli Stati Uniti potessero essere presi in considerazione come paese di riferimento, in quanto i quantitativi ivi prodotti erano di gran lunga inferiori a quelli prodotti in Canada o nell' ex Unione Sovietica. Di fatto, se le istituzioni avessero concluso che il Canada non costituiva un paese di riferimento adeguato, non avrebbero avuto altra scelta che fondare il calcolo del valore normale sui prezzi pagati nella Comunità, il che avrebbe condotto ad un risultato nettamente più sfavorevole per gli esportatori.

    65 Il riferimento fatto dalla ricorrente ad un provvedimento antidumping americano applicato nel 1987 nei confronti dei produttori del Saskatchewan è, secondo il Consiglio, specioso e fuori luogo, in quanto esso non si applicava nel periodo coperto dall' inchiesta.

    Giudizio del Tribunale

    66 Occorre preliminarmente ricordare che l' art. 2, n. 5, del regolamento di base dispone che, "nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un' economia di mercato (...), il valore normale è determinato in maniera appropriata ed equa, in base ad uno dei seguenti criteri: (...)". Si evince quindi dal sistema e dal tenore letterale di questa disposizione, ed in particolare dall' utilizzo del termine "equa", che la determinazione del valore normale si iscrive nell' ambito dell' ampio potere discrezionale di cui le istituzioni dispongono in sede di analisi di situazioni economiche complesse.

    67 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il giudice comunitario non può intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie, ma, nell' ambito del suo sindacato, deve limitarsi ad accertare l' osservanza delle norme di procedura, l' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta considerata, l' insussistenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o l' insussistenza di sviamento di potere (v. sentenza della Corte 22 ottobre 1991, causa C-16/90, Noelle, Racc. pag. I-5163, punti 12 e 13). Ne consegue che il Tribunale, nell' operare il proprio sindacato su questo primo motivo, deve limitarsi ad assicurarsi che le istituzioni abbiano preso in considerazione tutte le circostanze pertinenti e che abbiano valutato gli elementi del fascicolo con tutta la diligenza necessaria perché si possa ritenere che il valore normale è stato determinato in maniera appropriata ed equa.

    68 Va rilevato anzitutto che le istituzioni hanno sostenuto, senza essere contraddette dalla ricorrente, che la scelta del Canada come paese di riferimento non era censurabile rispetto ai criteri abitualmente utilizzati nella pratica precedente delle istituzioni, che è stata avallata dalla giurisprudenza (sentenza Noelle, citata, punti 14-29). E' infatti pacifico che il Canada è il secondo maggior produttore di potassa dopo l' Unione sovietica, che il metodo di produzione e l' accesso alle materie di cui trattasi sono assolutamente equiparabili e che i prezzi in tale paese sono il risultato di una concorrenza effettiva.

    69 Occorre rammentare inoltre che, come indicato al punto 13 del regolamento n. 1031/92 e come emerge dalle risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la Potacan è l' unico produttore canadese ad avere infine accettato di rispondere al questionario della Commissione e di collaborare al procedimento. In particolare, il maggior produttore canadese, stabilito nel Saskatchewan, la PCS, malgrado le insistenze della Commissione ha comunicato che rifiutava di collaborare e si è limitata a fornire alcuni dati pubblici, insufficienti a determinare il valore normale. Occorre aggiungere ancora che la ricorrente non contesta il fatto che la Commissione non ha trascurato alcuno sforzo per ottenere dati relativi al mercato canadese diversi da quelli della Potacan.

    70 Si deve pertanto ritenere che il Canada costituiva un paese di riferimento appropriato e che la Commissione non ha avuto altra scelta che quella di utilizzare i dati provenienti dalla Potacan.

    71 Quanto al vincolo di controllo tra la Potacan e i produttori comunitari, il Tribunale rileva che la ricorrente si è limitata ad affermare, nel ricorso, che esso sarebbe in ogni caso tale da rendere inattendibili i dati provenienti dalla Potacan, senza peraltro fornire il minimo elemento concreto di prova atto a dimostrare che gli aggiustamenti operati dalla Commissione per passare dai prezzi di vendita al valore normale non sarebbero stati effettuati in modo appropriato ed equo, e senza nemmeno spiegare come il vincolo di controllo potesse incidere sulle informazioni trasmesse.

    72 Orbene, come hanno affermato le istituzioni senza essere contraddette dalla ricorrente, i dati forniti dalla Potacan sono stati verificati in loco dalla Commissione mediante le fatture e i dati contabili della DPPC e della Potacan, redatti in conformità alla normativa contabile canadese e in un' epoca in cui né la Potacan né la DPPC potevano sospettare l' avvio del procedimento antidumping di cui trattasi né, a maggior ragione, il loro coinvolgimento nello stesso. Va rilevato inoltre che i dati forniti si riferiscono ad un periodo, il periodo di inchiesta, nel corso del quale i produttori comunitari non avevano il controllo maggioritario dell' impresa mineraria DPPC. Si rammenti inoltre, in primo luogo, che le istituzioni, come la ricorrente ha ammesso, hanno determinato il valore normale fondandosi sui prezzi praticati dalla Potacan sul mercato canadese in condizioni di piena concorrenza rispetto ai terzi e non sul prezzo di trasferimento tra la Potacan e i suoi azionisti e, in secondo luogo, che la Potacan, le cui vendite rappresentavano soltanto l' 8,15% delle vendite sul mercato canadese, non era in grado di incidere sui prezzi del mercato altamente competitivo di questo prodotto di base.

    73 Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente non ha avanzato alcuna obiezione vertente sul vincolo di controllo nel corso di tutta la fase precontenziosa, benché la Commissione l' avesse informata, fin dalla riunione del 5 novembre 1991, non soltanto della scelta del Canada come paese di riferimento ma anche dell' utilizzo dei prezzi della Potacan per la determinazione del valore normale (v. documento 19 del fascicolo amministrativo depositato dalle istituzioni all' udienza). Analogamente, la ricorrente non ha reagito a seguito dell' adozione, il 23 aprile 1992, del regolamento n. 1031/92, al cui punto 13 è fatta espressa menzione del fatto che la Potacan era l' unico produttore canadese ad avere infine accettato di collaborare e che né l' importatore sentito né gli esportatori avevano contestato la scelta del Canada.

    74 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le istituzioni, stabilendo il valore normale sulla scorta dei dati forniti dall' unico produttore che abbia collaborato al procedimento e verificati dalla Commissione, non hanno commesso, nonostante il vincolo di controllo tra detto produttore e i produttori comunitari, alcun manifesto errore di valutazione.

    75 Il Tribunale ritiene altresì che i punti 13-20 del regolamento della Commissione nonché i punti 7 e 8 del regolamento controverso, che spiegano con precisione le ragioni della scelta del Canada come paese di riferimento e quelle che hanno indotto la Commissione a fondarsi sui dati della Potacan in mancanza di collaborazione da parte degli altri produttori, contengono una motivazione conforme ai criteri di cui all' art. 190 del Trattato.

    76 Ne consegue che la prima parte del primo motivo non è fondata.

    77 Per quanto riguarda la censura vertente sulla non rappresentatività della Potacan, il Tribunale rileva anzitutto che, come emerge esplicitamente dai punti 7 e 8 del regolamento controverso, le istituzioni hanno appunto ritenuto che non si dovesse tener conto dei costi di produzione della Potacan, considerata la sua particolare situazione, e hanno determinato il valore normale in funzione dei suoi prezzi di vendita. Ne consegue che gli argomenti relativi ai costi straordinari sostenuti dalla società a causa della sua posizione geografica o della sua particolare situazione economica sono privi di rilevanza.

    78 Il Tribunale osserva inoltre che la ricorrente, pur essendo stata informata fin dalla sua riunione del 5 novembre 1991 con la Commissione dei metodi di calcolo del margine di dumping e del fatto che la Potacan era l' unica impresa del paese di riferimento scelto ad aver accettato di collaborare, non ha prodotto nel corso del procedimento precontezioso, e nemmeno con le sue memorie o all' udienza dinanzi al Tribunale, alcun elemento atto a dimostrare che i prezzi di vendita della Potacan non sono rappresentativi del mercato canadese.

    79 Occorre ricordare inoltre che, come spiegato al punto 72, la Potacan non era in grado di influire sui prezzi del mercato canadese, molto competitivo, e che le istituzioni hanno confermato nelle loro memorie di essersi assicurate che i prezzi della Potacan corrispondessero ai prezzi praticati dai produttori canadesi concorrenti. In risposta ai quesiti scritti del Tribunale, le istituzioni hanno precisato di avere confrontato i prezzi praticati dalla Potacan con i dati relativi ai prezzi dei produttori concorrenti contenuti nella denuncia contro le importazioni dall' Unione sovietica e nella risposta parziale della PCS. Poiché la PCS ha fornito soltanto dati accessibili al pubblico, la ricorrente deve avere avuto accesso a tali dati, ed era quindi in grado di contestare la determinazione del valore normale comunicatale dalla Commissione nella lettera 10 agosto 1992. Orbene, è giocoforza constatare che la ricorrente non ha in alcuna fase del procedimento precontenzioso, né nelle proprie memorie dinanzi al Tribunale, e nemmeno in udienza, messo in discussione ° in particolare dal punto di vista del loro confronto con i prezzi praticati dai principali concorrenti della Potacan sul mercato canadese ° i prezzi sui quali la Commissione si è fondata.

    80 Ne consegue che anche la seconda parte del primo motivo deve essere respinta.

    81 Nella terza parte del primo motivo la ricorrente contesta alla Commissione di avere determinato il valore normale della potassa di qualità standard utilizzando una combinazione dei prezzi sul mercato canadese con i prezzi all' esportazione verso gli Stati Uniti.

    82 Occorre ricordare in proposito, anzitutto, che l' art. 2, n. 5, del regolamento di base sancisce come criterio direttivo che il valore normale va determinato in maniera appropriata ed equa. Questa disposizione non può pertanto essere interpretata nel senso che escluda la possibilità per le istituzioni di fissare, in un caso determinato, il valore normale avvalendosi congiuntamente dei metodi previsti dal n. 5, lett. a), sub i) e ii), del citato articolo, allorché tale combinazione consenta effettivamente di ottenere un risultato più attendibile e più rappresentativo.

    83 Il Tribunale rileva in proposito che le istituzioni hanno sostenuto, senza essere contraddette dalla ricorrente, che il volume delle vendite di potassa standard sul mercato canadese, nell' insieme e non soltanto considerando quelle della Potacan, era troppo esiguo per costituire una base rappresentativa.

    84 Si osservi inoltre che, come indicato ai punti 15 del regolamento della Commissione e 8 del regolamento controverso, le istituzioni hanno ritenuto che la fissazione del valore normale in funzione dei prezzi canadesi e americani fosse equa ed appropriata in quanto il Canada e gli Stati Uniti costituiscono, per la potassa, un grande mercato concorrenziale avente, tenuto conto della mancanza di barriere doganali e del fatto che il prodotto viene ivi impiegato a fini identici, le caratteristiche di un mercato unico.

    85 Nessuna delle obiezioni sollevate dalla ricorrente nei confronti del metodo adottato dalle istituzioni può essere accolta. L' affermazione della ricorrente secondo la quale i due mercati sarebbero distinti non è suffragata, nel ricorso, da alcun elemento di prova e va pertanto disattesa. Inoltre, nessuno dei due elementi dedotti sul punto dalla ricorrente in fase di replica è atto a fondare la sua asserzione. La ricorrente allega infatti, facendo riferimento allo studio economico sul mercato della potassa (allegato 14 al ricorso), l' esistenza di differenze non tra i mercati americano e canadese bensì tra le diverse regioni in seno a ciascuno dei due paesi. Analogamente, il provvedimento antidumping applicato dagli Stati Uniti nel 1987 contro il Canada non è pertinente, in quanto non era più applicato durante il periodo dell' inchiesta.

    86 Va altresì respinta l' obiezione della ricorrente secondo la quale la comunicazione dell' avvio del procedimento antidumping non menzionava la circostanza che la Commissione intendeva utilizzare una combinazione dei prezzi interni canadesi e dei prezzi all' esportazione. Infatti, nessuna disposizione del regolamento di base, né, in particolare, l' art. 7, n. 1, lett. a), obbliga la Commissione a scegliere, informandone le parti, fin dall' avviso di apertura, il metodo di determinazione del valore normale. Soltanto nella fase successiva della comunicazione dei fatti e delle considerazioni sulla scorta dei quali la Commissione intende raccomandare l' adozione di dazi definitivi, di cui all' art. 7, n. 4, lett. b), la Commissione è tenuta ad informare le parti del metodo adottato. Nel caso di specie, la Commissione si è conformata a tale obbligo con la lettera indirizzata alla ricorrente il 10 agosto 1992.

    87 A torto, infine, la ricorrente afferma che nessuna delle parti ha avuto l' occasione di mettere in dubbio l' affermazione relativa al grande mercato concorrenziale prima della pubblicazione del regolamento controverso che ha istituito i dazi antidumping. Non soltanto questa affermazione compariva nella citata lettera della Commissione 10 agosto 1992, ma essa era anche illustrata nel regolamento provvisorio 23 aprile 1992 della Commissione.

    88 Il Tribunale rileva inoltre che numerosi elementi del fascicolo confermano il fatto che il Canada e gli Stati Uniti devono essere considerati come costitutivi di un grande mercato concorrenziale. Così, ad esempio, l' Association européenne des importateurs de fertilizants (EFIA) nella sua lettera 31 ottobre 1991 alla Commissione suggeriva di considerare vendite interne le vendite di potassa in Canada e quelle negli Stati Uniti. Analogamente, si evince dal fascicolo che le statistiche canadesi computano come vendite interne di potassa tanto le vendite in Canada quanto le esportazioni negli Stati Uniti.

    89 Risulta da quanto sopra che il metodo seguito dalle istituzioni per determinare il valore normale della potassa di quantità standard è conforme all' art. 2, n. 5, del regolamento di base. Anche gli argomenti dedotti a sostegno della terza parte del presente motivo devono pertanto essere respinti.

    90 Occorre infine rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, nel regolamento controverso e nel regolamento della Commissione le istituzioni hanno fornito una motivazione sufficiente della determinazione del valore normale. I punti 13-16 del regolamento della Commissione e i punti 7 e 8 del regolamento controverso contengono una giustificazione chiara dei principali elementi presi in considerazione nella determinazione del valore normale e, in particolare, della scelta del paese di riferimento, del fatto che la Commissione è riuscita ad ottenere dati soltanto dalla Potacan, dell' esigenza di non prendere in considerazione i costi di produzione della Potacan a causa della sua particolare situazione, nonché della ragione per la quale si è tenuto conto anche dei prezzi all' esportazione verso gli Stati Uniti per la potassa standard. In mancanza di specifiche contestazioni da parte della ricorrente nel corso della fase precontenziosa, che avrebbero potuto eventualmente rendere necessaria una motivazione più dettagliata, si deve ritenere che tali spiegazioni rispondano ai requisiti di cui all' art. 190 del Trattato, secondo i quali la motivazione di un atto deve indicare, in un modo chiaro ed inequivoco, l' iter logico seguito dall' autorità da cui promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della tutela dei loro diritti, e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo (v. sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 39).

    91 Ne consegue che il primo motivo deve essere globalmente respinto.

    Secondo motivo: illegittima valutazione del pregiudizio, non essendosi tenuto conto del ruolo svolto dalle denuncianti

    Argomenti delle parti

    92 Il secondo motivo della ricorrente si fonda su quattro argomenti vertenti sulla mancata presa in considerazione, in sede di analisi del danno, del ruolo delle denuncianti in quanto importatrici.

    93 La ricorrente deduce in primo luogo che le istituzioni hanno omesso di applicare l' art. 4, n. 5, del regolamento di base, secondo il quale, "ove taluni produttori siano legati agli esportatori e agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l' esistenza di dumping o della sovvenzione, l' espressione 'industria comunitaria' può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori (...)". Considerati i rilevanti quantitativi del prodotto che sarebbero stati importati dalla Kali e dalla SCPA, la ricorrente sostiene che occorreva applicare la citata disposizione ed escluderli dall' "industria comunitaria" presa in considerazione per dare la prova del danno subito. Il Consiglio e la Commissione avrebbero per lo meno dovuto menzionare la questione, al fine di dimostrare che avevano tenuto conto di questo elemento. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 694A0164.1

    94 In secondo luogo, la ricorrente afferma che le istituzioni hanno omesso di tener conto, nella valutazione del danno, del contributo fornito dalle denuncianti al verificarsi del loro danno ("pregiudizio autoinflitto") mediante le loro importazioni massicce di potassa. Essa ritiene che le istituzioni abbiano completamente ignorato l' impatto del controllo svolto dalla Kali e dalla SCPA sulle importazioni di potassa nella Comunità. Rileva anzi che il punto 17 del regolamento controverso dichiara che i produttori comunitari stessi non hanno contribuito al danno subito. La ricorrente attira l' attenzione sul monopolio di Stato di cui la SCPA godrebbe in Francia per quanto riguarda le importazioni di potassa da paesi terzi e sulla necessità di un permesso, rilasciato dalla SCPA sotto l' autorità del governo, per tutte le importazioni provenienti dai paesi di cui trattasi. Forte di questo monopolio legale, la SCPA avrebbe concluso accordi di distribuzione esclusiva con la Campotex in Canada, l' Arab Potash Company nel Medio Oriente e la Ferchimex per la potassa proveniente dagli Stati membri della Comunità degli Stati indipendenti (in prosieguo: la "CSI"). Perfino le importazioni originarie della Germania e della Spagna destinate al mercato francese, benché libere in forza della normativa comunitaria, avverrebbero per il tramite della SCPA. La ricorrente deduce altresì che la Kali e la SCPA hanno istituito, individualmente o congiuntamente, agenzie di importazione sui mercati chiave dell' Europa occidentale. Questa concertazione fra la SCPA e la Kali spiegherebbe il volume minimo degli scambi tra la Francia e la Germania, benché il consumo francese dipenda per la maggior parte dalle importazioni e benché la produzione tedesca sia eccedentaria. La ricorrente rileva inoltre che, secondo le statistiche Eurostat, nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990 non vi è stata alcuna importazione di potassa dall' Unione sovietica in Spagna o in Germania, e quasi nessuna importazione nel Regno Unito. La ricorrente segnala che la SCPA ha apparentemente raddoppiato il volume delle sue importazioni di potassa originarie della Russia e della Belarus, acquistando 250 636 tonnellate per suo tramite nel corso dell' anno successivo a quello in cui aveva presentato la denuncia antidumping. La ricorrente insiste inoltre sul fatto che il 27 luglio 1990, ossia poco prima dell' avvio del procedimento antidumping, ma subito dopo la scadenza del periodo di riferimento arbitrariamente scelto dalla Commissione, quest' ultima ha autorizzato, ai sensi dell' art. 115 del Trattato CE, l' adozione da parte del governo francese di restrizioni all' importazione di potassa originaria dell' Unione sovietica, talché anche le importazioni di potassa originaria di paesi terzi e messe in libera pratica negli altri Stati membri sono state effettivamente vietate in Francia dal 27 luglio 1990 alla fine del 1990.

    95 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione e il Consiglio avrebbero dovuto, in sede di valutazione del danno, confrontare l' effetto delle importazioni "ufficiose" e il volume delle importazioni realizzate tramite l' ampia rete di accordi di importazione elaborata dai produttori europei che hanno importato grandi quantitativi di potassa di tutte le provenienze. Essa deduce che il dumping e il pregiudizio che ne deriva ai sensi della normativa antidumping non potevano essere che la conseguenza delle importazioni "ufficiose" e ritiene che le istituzioni avevano il dovere di spiegare in quale misura il pregiudizio derivava dalle esportazioni "non controllate", la cui proporzione è ridotta rispetto alle 780 000 tonnellate importate dall' Unione sovietica mediante la rete dei produttori europei. Anche se gli esportatori "ufficiosi" hanno rifiutato di collaborare, la Commissione avrebbe potuto, sulla scorta dell' esperienza e della documentazione della ricorrente e delle denuncianti, procedere ad una distinzione relativamente precisa tra le importazioni ufficiali e quelle ufficiose, valutando di conseguenza il pregiudizio. Poiché nulla indica che la Commissione o il Consiglio abbiano effettuato tali calcoli, la ricorrente ne desume che la decisione che ha stimato il pregiudizio è motivata insufficientemente.

    96 In quarto luogo, la ricorrente deduce che le istituzioni comunitarie hanno omesso di aggiornare i dati economici sui quali si sono fondate nella valutazione del pregiudizio. Rileva in proposito che sul consumo comunitario di potassa e sulle importazioni di potassa sovietica esistono soltanto dati estrapolati per il 1990 e nessun dato per il 1991. Pur ammettendo che le istituzioni dispongano di un certo margine di discrezionalità nella determinazione del periodo preso in considerazione per la stima del pregiudizio, la ricorrente ritiene che nel caso di specie, omettendo di valutare il pregiudizio subito nel corso dell' inchiesta, esse abbiano oltrepassato i limiti di tale margine.

    97 Il Consiglio sottolinea anzitutto che il fenomeno della "potassa perestroika", contrariamente a quanto suggerito dalla ricorrente, non sarebbe limitato al periodo dell' inchiesta, e proseguirebbe tuttora, spesso per mezzo di false dichiarazioni d' origine. Il Consiglio sostiene inoltre che la SCPA non avrebbe il monopolio né controllerebbe tutte le importazioni di potassa originarie di paesi terzi, in quanto la potassa in libera pratica nella Comunità potrebbe facilmente venire importata in Francia.

    98 Replicando al primo argomento della ricorrente, il Consiglio ricorda che, come risulta dal tenore dell' art. 4, n. 5, del regolamento di base, ed in particolare dall' uso del vocabolo "può", le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale nel decidere se escludere o meno dall' "industria comunitaria" i produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Sostiene che, considerata l' esiguità delle importazioni effettuate dalla Kali e dalla SCPA, non vi era ragione di escluderle dall' industria comunitaria. Atteso che le istituzioni non erano tenute a motivare nel dettaglio alcuna delle loro riflessioni, non si potrebbe d' altronde dedurre dal fatto che i regolamenti della Commissione e del Consiglio non indicano le ragioni per le quali non si è proceduto a questa esclusione che esse non abbiano compreso il ruolo della Kali e della SCPA in quanto importatori.

    99 La Commissione aggiunge che l' esclusione delle due denuncianti avrebbe avuto l' effetto di restringere l' "industria comunitaria", senza peraltro modificare il danno subito. Di conseguenza, la mancata applicazione del citato art. 4, n. 5, non varrebbe a fondare la tesi della ricorrente, in quanto la sua applicazione non avrebbe affatto modificato il risultato.

    100 Il Consiglio sostiene in secondo luogo che le importazioni di potassa sovietica effettuate dalla Kali e dalla SCPA non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria ("pregiudizio autoinflitto"), in quanto esse hanno importato soltanto il 15% di tutte le importazioni provenienti da tale paese nel corso del periodo di inchiesta, che rappresentano solo il 2,3% di tutte le vendite dell' industria comunitaria, unicamente in base a contratti a lungo termine, e hanno rivenduto il prodotto a prezzi di mercato normali. Il Consiglio afferma di avere tenuto conto di queste importazioni da parte dei due produttori europei e che il punto 17 del regolamento controverso, secondo il quale "nel corso dell' inchiesta la Commissione non ha riscontrato inoltre alcun elemento atto a dimostrare che la gestione dei produttori comunitari avesse contribuito al notevole pregiudizio subito", riguarda la pratica delle importazioni di potassa provenienti dall' ex Unione sovietica.

    101 L' APEP aggiunge che le misure di protezione, attuate ai sensi dell' art. 115 del Trattato, erano necessarie per tutelare il mercato francese, nel periodo tra l' avvio del procedimento antidumping e l' istituzione dei dazi, contro l' afflusso di grandi quantitativi di potassa importata a prezzi estremamente bassi, provenienti dalla CSI e destinati al mercato francese tramite i porti di altri Stati membri.

    102 In terzo luogo, il Consiglio sostiene che il rapporto tra le importazioni "ufficiali" e la "potassa perestroika" è privo di rilevanza e che le istituzioni comunitarie hanno preso in considerazione il totale delle importazioni originarie dell' ex Unione sovietica, che sono aumentate del 109% tra il 1986 e il periodo dell' inchiesta e la cui quota di mercato è cresciuta dal 5,1 al 10,8%.

    103 La Commissione, confermando la posizione del Consiglio, ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare nella causa Nachi Fujikoshi/Consiglio, citata (punto 46), "il pregiudizio subito da un' industria stabilita nella Comunità a seguito di importazioni effettuate a prezzi di dumping va valutato globalmente, senza che sia necessario, né del resto possibile, determinare in che misura tale pregiudizio sia imputabile a ciascuna delle società responsabili".

    104 L' APEP ritiene che, a seguito dei mutamenti politici ed economici sopravvenuti in Unione sovietica dal 1990, e della transizione da un regime di imprese commerciali di Stato a un regime di libera impresa, tutte le esportazioni erano praticamente "non controllate".

    105 In quarto luogo, il Consiglio ricorda che l' inchiesta verteva sul periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 giugno 1990, e che tutte le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità si fondano unicamente su fatti sopravvenuti nel corso di questo periodo. Le istituzioni non terrebbero mai conto dei fatti sopravvenuti dopo il periodo di inchiesta in quanto ciò le obbligherebbe a rivedere costantemente le proprie conclusioni. Per quanto riguarda il pregiudizio, esse prenderebbero tuttavia in considerazione abitualmente le informazioni relative a fatti precedenti il periodo di inchiesta, in modo da dare un' idea dell' evoluzione delle quote di mercato e dei prezzi. Il Consiglio ricorda che, se la ricorrente ritiene che le conclusioni delle istituzioni si fondino su informazioni superate, essa ha la facoltà di chiedere un riesame ai sensi dell' art. 14 del regolamento di base.

    106 La Commissione precisa che il pregiudizio deve essere stato cagionato dal dumping la cui esistenza sia provata e deve riconnettersi al periodo in cui il dumping è stato praticato. Per ragioni di obiettività, di certezza del diritto e di economia processuale, detto periodo dovrebbe essere definito in modo chiaro e preciso.

    107 Nella replica, la ricorrente ricorda che le società controllate dalla SCPA e dalla Kali in Belgio, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito importavano potassa dall' ex Unione sovietica, anche per mezzo della Ferchimex. Orbene, questi fatti non sarebbero nemmeno menzionati nei regolamenti di cui trattasi, né, a fortiori, sarebbero stati esaminati alla luce dell' art. 4, n. 5, del regolamento di base. Vista l' essenzialità del ruolo svolto dalla SCPA nella presentazione della denuncia, il fatto stesso che in Francia le importazioni provenienti dalla Ferchimex siano state effettuate soltanto mediante la SCPA sarebbe di importanza capitale. Non sarebbe qui in discussione la "gestione dei produttori comunitari", bensì il fatto che la normativa comunitaria antidumping prevede che, allorché un' impresa denunciante è anche l' importatore (la cui responsabilità è evidente in materia di negoziazione dei prezzi) del prodotto oggetto di un asserito dumping, questo fattore deve essere analizzato e spiegato metodicamente nelle conclusioni relative al pregiudizio. L' impresa che incorra in dazi antidumping a seguito di operazioni commerciali con una società denunciante avrebbe il diritto di sapere, in conformità all' art. 190 del Trattato, il motivo per il quale la Commissione penalizza tali operazioni.

    108 La ricorrente ritiene inoltre che, poiché il Consiglio afferma che le importazioni della Kali e della SCPA non hanno contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria e che essa ha essenzialmente condotto le sue operazioni nella Comunità con le denuncianti o mediante loro intermediari, l' effetto delle sue vendite non poteva essere pregiudizievole. Le istituzioni avrebbero dovuto pertanto modificare i provvedimenti istitutivi dei dazi in modo da escludere le sue operazioni dall' applicazione dei provvedimenti stessi.

    109 Il Consiglio risponde, nella controreplica, che l' inchiesta non era diretta contro la ricorrente, bensì contro le importazioni di potassa provenienti dall' ex Unione sovietica e che, se le istituzioni possono in taluni casi trattare individualmente taluni esportatori, esse non possono per contro trattare individualmente ciascun importatore.

    Giudizio del Tribunale

    110 La ricorrente afferma in sostanza, con i suoi due primi argomenti, che i quantitativi di potassa importati dai produttori comunitari, e in particolare dalla Kali e dalla SCPA, avrebbero dovuto indurre le istituzioni a ritenere, in primo luogo, che occorresse escluderle dalla nozione di "industria comunitaria" ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento di base e, in secondo luogo, che i produttori comunitari avevano essi stessi contribuito al pregiudizio subito. Essa afferma altresì che le istituzioni avrebbero dovuto, per lo meno, menzionare il fenomeno delle importazioni al fine di dimostrare che avevano tenuto conto di questo elemento, e motivare la loro decisione sul punto.

    111 Occorre ricordare che, come risulta dalle disposizioni del citato art. 4, n. 5, compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare se esse debbono escludere dall' industria comunitaria i produttori che siano essi stessi importatori del prodotto oggetto di dumping. Questo potere discrezionale deve esercitarsi caso per caso, in relazione a tutte le circostanze pertinenti (sentenza della Corte 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 43).

    112 Va rilevato in proposito che le istituzioni hanno ritenuto che non si dovessero escludere la SCPA e la Kali dalla nozione di industria comunitaria in quanto, nel periodo di inchiesta, le importazioni di queste due società hanno rappresentato soltanto il 15% dell' insieme delle importazioni di potassa provenienti dall' ex Unione sovietica, e le vendite dei prodotti importati hanno costituito solo il 2,3% di tutte le vendite dell' industria comunitaria.

    113 Va altresì osservato che la ricorrente, la quale nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale si era limitata a qualificare come rilevanti i quantitativi importati dai produttori di cui trattasi, senza fornire alcun dato al riguardo, nel corso dell' udienza si è mostrata d' accordo con i dati presentati dalle istituzioni.

    114 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene che il Consiglio, nel decidere ° considerata l' esigua percentuale che tali importazioni dei produttori comunitari rappresentavano ° di non escluderle dall' industria comunitaria, non abbia ecceduto i limiti del potere discrezionale attribuito alle istituzioni dall' art. 4, n. 5, del regolamento di base.

    115 Occorre rilevare inoltre che le istituzioni hanno precisato, senza essere contraddette dalla ricorrente, che i citati produttori avevano effettuato dette importazioni soltanto sulla base di contratti a lungo termine, e che avevano rivenduto il prodotto a prezzi di mercato normali.

    116 Ne deriva che le istituzioni, nel ritenere che i citati produttori non avessero contribuito, con le loro importazioni, al pregiudizio subito dall' industria comunitaria, non hanno ecceduto i limiti del potere discrezionale loro riconosciuto.

    117 Per quanto riguarda l' obiezione vertente sulla carenza di esame o di motivazione, occorre rilevare anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal fatto che il regolamento controverso non indica le ragioni per le quali le istituzioni non hanno escluso i citati produttori dall' industria comunitaria non si può dedurre che esse non abbiano preso in considerazione il loro ruolo in quanto importatori.

    118 Il Tribunale ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, non è necessario che la motivazione specifichi tutti i vari aspetti di fatto e di diritto pertinenti, in quanto le esigenze di motivazione devono essere valutate, in particolare, alla luce del contesto dell' atto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v. sentenza della Corte 26 giugno 1986, causa 203/85, Nicolet, Racc. pag. 2049, punto 10). Orbene, è giocoforza constatare che, come risultava chiaramente dalle ragioni sopra esposte, non occorreva escludere le due citate società dall' industria comunitaria e che, inoltre, la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda in proposito nell' arco della fase precontenziosa ° ad eccezione delle osservazioni contenute nella sua lettera 21 settembre 1992, che, come sarà spiegato infra (punti 160-163), non possono essere prese in considerazione a causa della loro tardività ° laddove tuttavia essa era perfettamente al corrente della situazione, avendo essa stessa venduto il prodotto di cui trattasi a detti produttori. Di conseguenza, la ricorrente non può contestare alle istituzioni di aver violato l' art. 190 del Trattato astenendosi dallo spiegare dettagliatamente, nel regolamento, la propria posizione sul punto.

    119 Occorre rilevare peraltro, e per le stesse ragioni, che le istituzioni non erano tenute a spiegare dettagliatamente, nel regolamento, che le importazioni effettuate dai produttori comunitari, le quali rappresentavano soltanto il 15% delle importazioni provenienti dall' ex Unione sovietica ed erano rivendute a prezzi di mercato normali, non avevano potuto contribuire al pregiudizio subito dall' industria comunitaria. Si deve inoltre rilevare che il regolamento controverso contiene, al punto 17, una motivazione, bensì laconica, ma tuttavia sufficiente alla luce delle circostanze del caso, in quanto vi si dice che "nel corso dell' inchiesta la Commissione non ha riscontrato inoltre alcun elemento atto a dimostrare che la gestione dei produttori comunitari avesse contribuito al notevole pregiudizio subito", tenendo presente che per gestione dei produttori comunitari si intende, in particolare, come sottolineato dalle istituzioni, la pratica delle importazioni di potassa provenienti dall' ex Unione sovietica. Ne consegue che il regolamento non è viziato da alcuna carenza di motivazione ai sensi dell' art. 190 del Trattato con riferimento alla questione dell' asserito "pregiudizio autoinflitto".

    120 Per quanto riguarda il terzo argomento, vertente sulla mancata distinzione tra le importazioni "ufficiali" e le "importazioni ufficiose o della perestroïka", è sufficiente rilevare che il procedimento antidumping riguardava tutte le importazioni di potassa dall' ex Unione sovietica, che sono aumentate del 109% fra il 1986 e il periodo di inchiesta, e la cui quota di mercato è passata dal 5,1 al 10,8%. Orbene, se è prassi corrente quella di operare una distinzione tra i diversi produttori di uno stesso paese determinando, per ciascuno di loro, se i loro prodotti siano o meno oggetto di un dumping, si rivela per contro impossibile distinguere i prodotti di uno stesso produttore a seconda dei diversi canali attraverso i quali essi vengono importati nella Comunità. In ogni caso, occorre ricordare che l' esistenza di un dumping, nel caso di specie, è stata proprio determinata fondandosi sui prezzi di rivendita della ricorrente, che era l' importatore "ufficiale" del prodotto considerato, e che essa non può quindi allegare che le importazioni "ufficiali" non hanno contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria.

    121 Sul quarto argomento, vertente sulla mancata attualizzazione dei dati sui quali si sono fondate le conclusioni relative al pregiudizio, basti constatare che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova concreto atto a dimostrare che la situazione si era modificata al punto di rendere inadeguate le conclusioni dell' inchiesta.

    122 Da quanto sopra risulta che il secondo motivo è globalmente infondato.

    Terzo motivo: mancata presa in considerazione delle importazioni da altri paesi

    Argomenti delle parti

    123 La ricorrente sostiene che la Commissione, limitando la portata della sua inchiesta relativa al pregiudizio alle importazioni originarie dell' Unione sovietica, ha violato l' art. 4 del regolamento di base. Essa deduce che, durante il periodo di inchiesta, quantitativi rilevanti di potassa sono stati importati da altri paesi, quali Israele, la Giordania, il Canada e la Repubblica democratica tedesca (in prosieguo: la "RDT"), e si stupisce che la Commissione abbia perentoriamente e ingiustificatamente escluso il possibile effetto di queste altre importazioni, laddove al punto 35 del regolamento n. 1031/92 si dice che "non si può escludere che le importazioni originarie di altri paesi abbiano avuto effetti sull' industria comunitaria". Ancor più stupefacente sarebbe il fatto che, al punto 17 del regolamento impugnato, il Consiglio dichiari di non aver tenuto conto di tali importazioni d' altra origine, in quanto "i quantitativi importati erano infatti relativamente modesti". Orbene, l' entità complessiva delle importazioni di potassa originarie di Israele, della Giordania, del Canada e della RDT supererebbero di gran lunga l' entità delle importazioni provenienti dall' ex Unione sovietica, come risulta dalla tabella che compare nell' allegato 13 del ricorso.

    124 La ricorrente reputa altresì che, in queste circostanze, le istituzioni comunitarie, in conformità alla prassi anteriore [regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2907, che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di nichel grezzo non in lega, sotto forma di catodi prodotti per elettrolisi, tagliati o no in forma quadrata, originari dell' Unione sovietica; GU L 286, pag. 29], avrebbero dovuto illustrare le proprie conclusioni in merito in modo più dettagliato.

    125 Il Consiglio risponde che l' accertamento della possibilità che altre importazioni abbiano contribuito al pregiudizio presuppone la valutazione di questioni economiche complesse, per le quali le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale. Ricorda altresì come il regolamento dichiari che gli eventuali effetti di queste altre importazioni sono stati esclusi.

    126 Il Consiglio sostiene anzitutto di aver appunto fatto riferimento al volume ed ai prezzi delle importazioni d' altre origini e sottolinea che, anche se il volume di queste ultime superava quello delle importazioni provenienti dall' ex Unione sovietica, il volume delle importazioni di ciascuno degli altri paesi era in declino mentre le importazioni provenienti dall' ex Unione sovietica erano notevolmente cresciute.

    127 Il Consiglio afferma inoltre che la ragione principale per la quale ha escluso gli eventuali effetti delle importazioni da altri paese è che, a differenza della questione del nichel dedotta dalla ricorrente, non vi era alcun elemento di prova che attestasse una sottoquotazione dei prezzi per queste importazioni, che erano vendute a prezzi di mercato normali.

    128 L' APEP sostiene che non esiste alcun obbligo giuridico a carico delle istituzioni comunitarie di avviare procedure antidumping contro paesi diversi da quelli indicati nella denuncia. Essendo le importazioni di potassa originarie dell' Unione sovietica le uniche ad aver conosciuto un significativo progresso e ad essere effettuate a prezzi molto bassi, non vi sarebbe alcuna discriminazione.

    129 Nella replica, la ricorrente sottolinea che, all' epoca in cui la Commissione aveva adottato provvedimenti attinenti alla presente questione, la stampa specializzata nel commercio di ingrasso aveva pubblicato alcune relazioni su una denuncia antidumping depositata dalle denuncianti contro il Canada. Essa ne deduce che le istituzioni erano in possesso di elementi rivelatori del fatto che le importazioni di potassa provenienti da un altro paese erano oggetto di dumping e danneggiavano il denunciante. Orbene, la ricorrente osserva che il regolamento controverso non ne fa menzione.

    130 Il Consiglio risponde, nella controreplica, che detta denuncia era stata infine ritirata e che si può pertanto presumere che essa non contenesse, prima facie, elementi di prova sull' esistenza di un dumping o di un pregiudizio.

    Giudizio del Tribunale

    131 Il Tribunale ricorda preliminarmente che l' accertamento della circostanza che importazioni diverse da quelle cui si riferisce il procedimento antidumping de quo abbiano contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria presuppone la valutazione di questioni economiche complesse per le quali le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale.

    132 Il Tribunale rileva poi che, come emerge rispettivamente dai punti 35 e 17 dei regolamenti della Commissione e del Consiglio, le istituzioni, dopo aver dimostrato il nesso di causalità tra la crescita delle importazioni dall' ex Unione sovietica e l' aumento delle perdite per l' industria comunitaria, hanno spiegato che la Commissione aveva per contro escluso gli eventuali effetti negativi delle importazioni d' altra origine poiché i quantitativi importati erano relativamente esigui e non erano stati oggetto di alcuna sottoquotazione di prezzo accertata.

    133 Per quanto riguarda il volume delle importazioni d' altra origine, il Tribunale rileva che, come risulta dalla tabella prodotta dalla ricorrente (pag. 31 del ricorso), le importazioni provenienti da ciascuno dei quattro paesi indicati sono sensibilmente diminuite nel corso del periodo considerato, mentre quelle dall' ex Unione sovietica sono quasi raddoppiate. E' parimenti manifesto che il volume delle importazioni dall' ex Unione sovietica è, per il periodo di inchiesta, di gran lunga superiore a quello di ciascuno degli altri quattro paesi.

    134 Quanto al prezzo delle importazioni, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova atto a dimostrare che le importazioni d' altra origine fossero anch' esse oggetto di una sottoquotazione di prezzo. Sembra inoltre che la denuncia antidumping contro le importazioni dal Canada, prodotta dalle istituzioni in risposta ai quesiti scritti del Tribunale, non possa essere presa in considerazione, in quanto è stata ritirata, gli elementi ivi contenuti non sono stati in alcun modo verificati e, soprattutto, essa si fondava su una diminuzione del prezzo delle importazioni provenienti dal Canada soltanto a partire dal mese di agosto 1991, un periodo cioè successivo di più di un anno a quello dell' inchiesta.

    135 Ciò considerato, occorre dichiarare che le istituzioni, nel ritenere che le importazioni provenienti da paesi diversi dall' ex Unione sovietica non abbiano contribuito al pregiudizio subito dall' industria comunitaria, non hanno ecceduto il potere discrezionale loro riconosciuto.

    136 Ne consegue che il terzo motivo non è fondato.

    Quarto motivo: fissazione del dazio sotto forma di un prezzo minimo

    Argomenti delle parti

    137 La ricorrente sostiene che la fissazione di un dazio sotto forma di prezzo minimo è in contrasto con lo spirito dell' art. 13, n. 3, del regolamento di base, e confligge con l' affermazione delle istituzioni comunitarie, di cui al punto 46 del regolamento della Commissione, secondo la quale l' istituzione di misure antidumping non dovrebbe eliminare dal mercato comunitario i prodotti provenienti dai paesi interessati. Deduce in proposito che, dal momento dell' istituzione del dazio provvisorio nell' aprile 1992, le sue vendite sono diminuite del 60% circa sull' insieme dei mercati comunitari (tabella di cui all' allegato 11 del ricorso). Ricorda che, nelle sue osservazioni del 21 settembre 1992, essa aveva chiaramente indicato gli effetti perversi di un dazio sotto forma di prezzo minimo su un mercato volatile come quello della potassa e rileva che, poco dopo l' introduzione del prezzo minimo, la Commissione è stata costretta a procedere ad un aggiustamento a causa delle fluttuazioni di prezzo.

    138 Il Consiglio rileva anzitutto che, nella citata sentenza Neotype/Commissione e Consiglio, la Corte ha ritenuto legittima la fissazione del dazio sotto forma di prezzo minimo. Ritiene che tanto il punto 39 del regolamento della Commissione quanto il punto 19 del regolamento del Consiglio forniscano una motivazione sufficiente della loro scelta in favore di un dazio di questo genere. Sottolinea inoltre che questa forma è generalmente più favorevole agli esportatori in quanto consente loro di non pagare alcun dazio, purché rialzino conseguentemente i propri prezzi.

    139 Il Consiglio osserva inoltre che in realtà la ricorrente non contesta la forma del dazio, bensì soltanto il suo livello. Orbene, se tale livello si rivelasse troppo elevato a seguito di un mutamento di circostanze, la ricorrente avrebbe sempre la facoltà di chiedere un riesame ai sensi dell' art. 14 del regolamento di base.

    140 Il Consiglio precisa infine che nessuno degli aggiustamenti del prezzo minimo operati dalle istituzioni prima della determinazione definitiva si spiega con l' evoluzione del prezzo della potassa, ma che essi sono stati compiuti al fine di tener conto delle osservazioni degli esportatori in ordine alla sensibilità dei consumatori, e di rettificare l' erroneo tasso di cambio che era stato applicato.

    Giudizio del Tribunale

    141 Il Tribunale ricorda che, come emerge dal tenore stesso dell' art. 13, n. 2, del regolamento di base, le istituzioni sono libere di scegliere, nei limiti del loro potere discrezionale, tra i diversi tipi di dazio, e la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità di un dazio antidumping fissato sotto forma di un prezzo minimo (v. sentenza Neotype/Commissione e Consiglio, citata, punto 58).

    142 Come sottolinea il punto 19 del regolamento controverso, le istituzioni hanno ritenuto che, in considerazione del margine di manovra degli esportatori nelle Repubbliche dell' ex Unione sovietica ancora prive di economia di mercato, e delle conseguenze negative che esercita su tutto il mercato una sottoquotazione, anche lieve, dei prezzi, un dazio ad aliquota fissa oppure un dazio ad valorem non sarebbero sufficienti per eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

    143 Così procedendo, il Consiglio non ha superato i limiti del suo potere discrezionale, tenuto conto in particolare del fatto che un dazio variabile è, in generale, più favorevole agli operatori economici interessati, in quanto consente di evitare qualunque riscossione di dazi antidumping.

    144 Come rileva il Consiglio, la ricorrente contesta in realtà non tanto la forma del dazio, quanto piuttosto il suo livello, che sarebbe tale da impedirle di continuare a vendere sul mercato comunitario. In proposito è sufficiente osservare che la ricorrente non ha dimostrato che il dazio superi il margine di dumping, né che esso fosse, al momento della sua adozione, superiore a quanto necessario per eliminare il pregiudizio. Il Tribunale rileva altresì che, se le vendite di potassa della ricorrente nella Comunità sono effettivamente diminuite, ciò non significa tuttavia che il livello del dazio sia eccessivo e che privi gli esportatori di un accesso al mercato comunitario. Inoltre, risulta dalle statistiche Eurostat che le importazioni di potassa dall' ex Unione sovietica nell' insieme sono, al contrario, rimaste più o meno stabili nel corso degli anni che hanno seguito l' adozione del regolamento controverso.

    145 In ogni caso, occorre ricordare che la ricorrente dispone, a norma dell' art. 14 del regolamento di base ° che attribuisce agli operatori interessati la facoltà di chiedere alla Commissione di procedere ad un riesame dei regolamenti istitutivi di dazi ° dei mezzi d' azione adeguati per rimettere in discussione dazi che siano eventualmente divenuti ingiustificati.

    146 Risulta dalle considerazioni che precedono che il quarto motivo deve essere respinto.

    Quinto motivo: utilizzo di dati superati

    147 Secondo la ricorrente, la Commissione e il Consiglio, fondandosi esclusivamente su informazioni che, considerata l' evoluzione dei tassi di cambio e di altri elementi del mercato, erano obsolete, avrebbero commesso un grave errore di procedura, agendo in violazione del principio di buona amministrazione. Più in particolare, essa contesta la fissazione di un prezzo minimo in base ad un valore normale calcolato su un periodo di 28 mesi precedente l' istituzione delle misure di protezione, il che spiegherebbe il fatto che queste ultime sono state fissate ad un livello tale che essa non era più in grado di continuare ad effettuare operazioni commerciali normali, in quanto il mercato della potassa è molto sensibile al livello dei prezzi.

    148 Il Consiglio ricorda che le istituzioni fondano le proprie conclusioni sull' esistenza di una pratica di dumping e di un pregiudizio soltanto su informazioni relative a fatti sopravvenuti nel corso del periodo di inchiesta, e che esse non possono costantemente aggiornare i propri accertamenti. Inoltre, le informazioni ottenute dalla Commissione indicherebbero che il prezzo minimo corrisponde al prezzo di mercato, né sarebbe dimostrato che l' asserita diminuzione delle vendite della ricorrente non sia dovuta ad altri fattori.

    149 Dall' esame del precedente motivo e dalle considerazioni esposte al punto 121 risulta che anche il quinto motivo deve essere respinto.

    Sesto motivo: mancata notifica alle autorità di Russia, Belarus e Ucraina

    Argomenti delle parti

    150 La ricorrente sostiene che, omettendo di avvertire i rappresentanti della Russia, della Belarus e dell' Ucraina dell' esistenza del procedimento, la Commissione ha violato l' art. 7, n. 1, lett. b), e n. 4, lett. a), del regolamento di base. Questo inadempimento le avrebbe private della possibilità di "prendere conoscenza di tutte le informazioni ad essa fornite dalle parti interessate all' inchiesta" e di difendere i propri interessi (v. sentenza della Corte 27 giugno 1991, causa C-49/88, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, Racc. pag. I-3187). La ricorrente ricorda che l' inchiesta aperta il 31 ottobre 1990 riguardava le importazioni di potassa originarie dell' Unione sovietica e che i nuovi Stati della Russia, della Belarus e dell' Ucraina, che le sono succeduti, sono stati riconosciuti dalla Comunità in quanto Stati indipendenti nel dicembre 1991. Poiché i dazi antidumping provvisori sono stati imposti il 23 aprile 1992, la ricorrente sostiene che le istituzioni comunitarie avevano il dovere di informare questi nuovi Stati indipendenti.

    151 Il Consiglio deduce, in primo luogo, che questo motivo deve essere respinto in quanto la ricorrente non allega una violazione dei propri diritti della difesa, bensì soltanto la violazione di quelli di terzi.

    152 Il Consiglio afferma inoltre che nessuna disposizione del regolamento di base obbligava la Commissione ad informare ufficialmente le autorità dei nuovi Stati indipendenti del procedimento già in corso. L' art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento di base imporrebbe infatti di informare i rappresentanti del paese d' esportazione soltanto dell' avvio di un procedimento, ma non di reiterare la notifica agli Stati che gli succedono. Il Consiglio aggiunge che il diritto di talune parti, ivi compresi "i rappresentanti del paese esportatore", di avere conoscenza delle informazioni fornite alla Commissione, in conformità all' art. 7, n. 1, lett. a), spetta naturalmente a questi nuovi Stati, ma che a loro incombe di informarsi delle inchieste antidumping avviate nei confronti dello Stato cui essi succedono.

    153 Il Consiglio ricorda altresì che nel corso dell' inchiesta hanno avuto luogo numerose riunioni, cui hanno partecipato in particolare i rappresentanti dell' organismo centrale d' esportazione, Agrochimexport, e dei produttori di Russia e della Belarus. Orbene, tutte queste società sarebbero società di Stato e i loro rappresentanti avrebbero consultato le autorità dei rispettivi paesi durante le riunioni. Il Consiglio ricorda altresì che membri della missione dell' Unione sovietica presso le Comunità e la rappresentanza commerciale dell' Unione sovietica in Belgio hanno continuato a rappresentare gli interessi dei produttori dopo la disgregazione dell' Unione sovietica.

    154 Ne deriva, secondo il Consiglio, che i produttori ed esportatori di Stato interessati non soltanto erano in grado di difendere perfettamente i propri interessi, ma li hanno effettivamente difesi.

    Giudizio del Tribunale

    155 Come deduce giustamente il Consiglio, occorre rilevare che, se l' art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento di base prevede che la Commissione è tenuta ad informare i rappresentanti dei paesi d' esportazione dell' avvio di una procedura antidumping, nessuna disposizione del regolamento di base, né alcun principio generale, richiedono tuttavia che la Commissione reiteri la notifica agli Stati che, eventualmente, gli succedano. Questi ultimi, subentrando nei diritti ed obblighi dello Stato cui succedono, riprendono il procedimento antidumping nello stato in cui esso si trova e hanno, in particolare, il diritto di prender conoscenza delle informazioni fornite alla Commissione, nonché il diritto di essere sentiti, in conformità all' art. 7, nn. 4 e 5, del regolamento di base.

    156 Inoltre, secondo il Tribunale, dalle varie riunioni tenutesi nel corso della fase precontenziosa emerge che i rappresentanti del paese esportatore hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi.

    157 Risulta da quanto sopra che il sesto motivo deve essere respinto.

    Settimo motivo: lesione dei diritti della difesa

    Argomenti delle parti

    158 La ricorrente sostiene che l' affermazione, di cui al punto 21 del regolamento del Consiglio, secondo la quale "le parti non hanno presentato alla Commissione altri elementi o argomentazioni relativi all' interesse della Comunità", è errata. Essa rileva che, nella sua lettera 21 settembre 1992 (allegato 8 al ricorso), ha attirato l' attenzione della Commissione sulla maggior parte delle questioni oggetto del presente ricorso. Ritiene che queste osservazioni, predisposte su invito della Commissione, le siano state trasmesse abbastanza presto perché i problemi sollevati potessero essere oggetto di un' analisi completa e che, non spiegando le ragioni del loro rifiuto di prenderle in considerazione, le istituzioni abbiano agito in spregio all' equità e in violazione dell' art. 190 del Trattato.

    159 Il Consiglio sostiene che la lettera 21 settembre 1992 è stata trasmessa troppo tardi. Ricorda che, con lettera 10 agosto 1992, la Commissione ha, in primo luogo, informato tutte le parti dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali aveva l' intenzione di raccomandare l' istituzione di dazi definitivi e, in secondo luogo, le ha invitate a rispondere per iscritto entro tre settimane. Aggiunge che i legali della ricorrente avevano promesso, nel corso di una riunione tenutasi con la Commissione il 7 settembre 1992, di presentare una memoria entro il 9 settembre 1992. Vista la data di scadenza del regolamento provvisorio, la Commissione sarebbe stata tenuta a presentare al Consiglio la propria proposta al massimo entro il 25 settembre 1992 e, date le circostanze, non avrebbe più dovuto, né potuto, tener conto di tutti gli argomenti riportati nella lettera. Il Consiglio sostiene peraltro che le istituzioni hanno affrontato la maggior parte di questi argomenti.

    Giudizio del Tribunale

    160 Occorre ricordare che l' art. 7, n. 4, lett. c), sub iii), del regolamento di base prevede che "le rimostranze successive alle informazioni vengono prese in considerazione soltanto se vengono ricevute entro un termine fissato dalla Commissione in funzione dell' urgenza della questione; il termine non può essere inferiore a dieci giorni".

    161 Nel caso di specie, la lettera di informazione indirizzata dalla Commissione alle parti interessate, tra le quali la ricorrente, il 10 agosto 1992, aveva concesso un termine di risposta di tre settimane, successivamente prorogato fino al 9 settembre 1992. Il termine così concesso non soltanto era conforme al regolamento di base, ma era anche giustificato dal fatto che la Commissione doveva trasmettere al Consiglio una proposta di provvedimento definitivo entro il 25 settembre 1992.

    162 Pertanto, le osservazioni della ricorrente contenute nella sua lettera 21 settembre 1992 erano tardive e non dovevano essere più prese in considerazione dalla Commissione.

    163 Il settimo motivo deve quindi essere respinto.

    Ottavo motivo: mancato rispetto dei termini applicabili all' inchiesta

    Argomenti delle parti

    164 La ricorrente afferma che il termine di quasi due anni tra l' avvio dell' inchiesta, il 31 ottobre 1990, e l' istituzione del dazio antidumping definitivo, il 23 ottobre 1992, è eccessivo e integra una violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base. Ricorda che la prospettiva di un rimedio finale alla situazione economica generata dalle importazioni anormali di "potassa della perestroika", che aveva dato luogo alla denuncia, si allontanava a mano a mano che l' inchiesta si protraeva. Ritiene che la Commissione e il Consiglio non possano trarre argomento dal volume e dalla complessità dei dati raccolti, visti gli elementi loro forniti dalle due denuncianti principali in merito al mercato comunitario della potassa e la vastità del controllo che esse vi svolgevano.

    165 Il Consiglio e la Commissione deducono che il termine fissato dalla citata disposizione non è imperativo, dato che essa prevede che la conclusione dell' inchiesta debba aver luogo "di norma" entro un anno. La conoscenza del mercato da parte delle due denuncianti lascerebbe peraltro impregiudicato il dovere della Commissione di verificare le informazioni da esse ottenute. Infine, il Consiglio ammette che la difficoltà di trovare un produttore canadese disposto a collaborare ha determinato un certo ritardo, ma assicura che non vi era alcun' altra ragionevole possibilità di stabilire il valore normale in modo più rapido.

    Giudizio del Tribunale

    166 Occorre ricordare che il termine contemplato dall' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento di base, è indicativo e non tassativo (sentenza della Corte 12 maggio 1989, causa 246/87, Continentale Produkten-Gesellschaft, Racc. pag. 1151, punto 8). Da questa norma si evince tuttavia che il procedimento antidumping non deve prolungarsi oltre un termine ragionevole, da valutarsi a seconda delle particolari circostanze del caso di specie.

    167 Nella fattispecie, non sembra che il termine di quasi due anni sia eccessivo, considerata, in proposito, la difficoltà incontrata dalla Commissione nel trovare nel paese di riferimento imprese che accettassero di collaborare. Conviene rilevare altresì che i 'considerando' del regolamento della Commissione e del regolamento controverso menzionano in modo sufficiente queste circostanze.

    168 Ad abundatiam, il Tribunale rileva che la ricorrente non ha comunque fornito alcun elemento di prova a sostegno della propria allegazione secondo la quale le circostanze sarebbero mutate al punto da rendere ingiustificata l' imposizione di un dazio antidumping.

    169 Da quanto sopra risulta che l' ottavo motivo deve essere respinto.

    Nono motivo: scelta ingiusta ed arbitraria del periodo di inchiesta

    Argomenti delle parti

    170 La ricorrente afferma che, scegliendo un periodo di inchiesta avente fine tre mesi prima dell' apertura del procedimento, le istituzioni hanno infranto l' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento di base. Essa sostiene che, benché le istituzioni possano legittimamente scegliere un periodo di inchiesta diverso dai sei mesi immediatamente precedenti l' avvio del procedimento, ciò può avvenire tuttavia soltanto "in circostanze eccezionali e unicamente allorché tale scelta sia giustificata". Nel caso di specie, la mancanza di giustificazione sarebbe in contrasto tanto con la prassi anteriore [v. ad esempio il regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1990, n. 3798, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di "espadrilles" originarie della Repubblica popolare cinese; GU L 365, pag. 25] quanto con l' art. 190 del Trattato. La ricorrente deduce che la Commissione ha scelto un periodo di inchiesta particolarmente sfavorevole per gli esportatori, che ha coinciso esattamente con il periodo in cui l' economia dell' Unione sovietica, in via di disintegrazione, era più perturbata. Orbene, questo periodo sarebbe terminato definitivamente nel giugno 1990, talché, se la Commissione avesse scelto il periodo di sei mesi immediatamente anteriore all' avvio del procedimento, la maggior parte delle esportazioni "ufficiose" ne sarebbe stata esclusa e il risultato dell' inchiesta sarebbe stato diverso. Si dovrebbe rilevare altresì che, scegliendo un periodo di inchiesta avente fine il 30 giugno 1990, la Commissione ha omesso di tener conto degli effetti delle restrizioni all' importazione applicate dalla Francia dal 1 luglio 1990 in forza della sua decisione ai sensi dell' art. 115 del Trattato.

    171 Il Consiglio spiega che le istituzioni si sono avvalse della facoltà, riconosciuta dalla citata disposizione, di scegliere un periodo di inchiesta diverso allorché le circostanze siano tali che il periodo immediatamente precedente non fornisce una visione abbastanza completa, o per tener conto degli usi contabili. Nel caso di specie, essendo le transazioni sulla potassa stagionali, con due periodi di punta, uno prima dell' estate e l' altro all' inizio dell' autunno, sarebbe stato poco ragionevole scegliere un periodo di inchiesta di sei mesi comprendente i due periodi di punta. Un' altra ragione sarebbe stata la decisione della Repubblica francese di instaurare il 1 luglio 1990 restrizioni all' importazione. Di conseguenza, se le istituzioni avessero incluso i mesi di luglio, agosto e settembre nel periodo di riferimento, i risultati non sarebbero stati rappresentativi, il che era ancor meno giustificato in quanto dette restrizioni erano soltanto temporanee.

    172 Il Consiglio precisa peraltro che le istituzioni, al momento di fissare il periodo di inchiesta, non potevano assolutamente sapere che detto periodo avrebbe coinciso con le citate turbolenze economiche. Inoltre, sarebbe erroneo affermare che le importazioni di "potassa perestroika" hanno avuto luogo soltanto nei sei mesi del periodo di inchiesta.

    173 Infine, il Consiglio sostiene che non era obbligato a motivare espressamente la scelta del periodo di inchiesta, in quanto la lieve sfasatura di tre mesi corrisponde alla prassi normale, a differenza di quanto avvenuto nella questione delle espadrilles cinesi, in cui il periodo è terminato undici mesi prima dell' apertura dell' inchiesta. Nessuna delle parti, inoltre, avrebbe eccepito alcunché nel corso del procedimento in merito al periodo scelto.

    Giudizio del Tribunale

    174 Conviene anzitutto rilevare che, come risulta dal tenore stesso dell' art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento di base, tale disposizione non vieta alla Commissione di scegliere un periodo di inchiesta diverso dai sei mesi immediatamente precedenti l' apertura del procedimento.

    175 Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente non ha contestato l' esattezza o la pertinenza delle spiegazioni fornite dal Consiglio nel controricorso per giustificare la scelta di un periodo leggermente diverso. Inoltre, come già osservato, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova concreto a sostegno della sua affermazione secondo la quale la perturbazione dell' economia dell' ex Unione sovietica avrebbe avuto termine nel giugno 1990.

    176 Alla luce di quanto sopra, non sembra che la Commissione, nell' optare per una lieve sfasatura del periodo di inchiesta, abbia travalicato i limiti del suo potere discrezionale.

    177 Va rilevato infine che, considerati l' esiguità della sfasatura temporale e il fatto che la ricorrente non aveva sollevato obiezioni nel corso della fase precontenziosa, il Consiglio, omettendo di indicare nel regolamento controverso le ragioni della scelta del periodo di inchiesta, non è venuto meno all' obbligo che gli incombe a norma dell' art. 190 del Trattato.

    178 Ne consegue che il nono motivo deve essere respinto.

    179 Risulta da tutto quanto sopra che il ricorso deve essere globalmente respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    180 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e il Consiglio, nonché l' interveniente APEP, hanno concluso in tal senso, la ricorrente va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dal Consiglio e dall' APEP. Ai sensi dell' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le istituzioni intervenute nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione sopporterà pertanto le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché le spese del Consiglio e dell' Association des producteurs européens de chlorure de potassium.

    3) La Commissione sopporterà le proprie spese.

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