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Document 61993TJ0482

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 10 luglio 1996.
    Martin Weber, Maria Weber e Martin Weber GdbR contro Commissione delle Comunità europee.
    Politica agricola comune - Regime di sostegno per i semi oleosi - Regolamenti (CEE) nn. 3766/91 e 525/93 - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità.
    Causa T-482/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00609

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:97

    61993A0482

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 10 luglio 1996. - Martin Weber, Maria Weber e Martin Weber GdbR contro Commissione delle Comunità europee. - Politica agricola comune - Regime di sostegno per i semi oleosi - Regolamenti (CEE) nn. 3766/91 e 525/93 - Ricorso d'annullamento - Irricevibilità. - Causa T-482/93.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00609


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per taluni semi oleosi ° Ricorso proposto da produttori di colza ° Irricevibilità

    (Trattato CEE, art. 173, secondo comma; regolamento della Commissione n. 525/93)

    Massima


    E' irricevibile il ricorso d' annullamento proposto da produttori bavaresi di colza avverso il regolamento n. 525/93, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

    Infatti, il suddetto regolamento dev' essere considerato un atto di portata generale riguardante i produttori interessati in modo generale e astratto, in quanto ciascuno dei tre elementi in funzione dei quali sono fissati i suddetti importi viene determinato in base a dati di natura generale e astratta, senza tenere in alcun conto la situazione dei singoli produttori. Lo stesso dicasi per quanto riguarda l' importo di riferimento regionale finale fissato per la Baviera.

    Se è vero che questi produttori facevano effettivamente parte, al momento dell' emanazione dello stesso regolamento, di un numero fisso di produttori, vale a dire quelli che avevano provveduto alla semina per la raccolta considerata, inoltrato una domanda recante i dati e le dichiarazioni richiesti, presentato una dichiarazione di raccolta e ricevuto un anticipo, questo "circolo chiuso" risulta dalla natura stessa del sistema istituito dal regolamento n. 3766/91, che istituisce un regime di sostegno per i produttori dei semi di cui trattasi, e riguarda tali produttori solo alla stessa stregua di tutti gli altri produttori di semi oleosi che si trovano nella stessa situazione.

    Inoltre, il solo fatto che i detti produttori abbiano presentato le domande e le dichiarazioni richieste e abbiano già riscosso un anticipo non è idoneo a dimostrare una lesione di loro diritti specifici in misura tale da farli considerare individualmente interessati, dato che, da un lato, prima dell' emanazione del suddetto regolamento n. 525/93 essi non avevano un diritto quesito al pagamento diretto di un importo complessivo determinato e, dall' altro, la loro posizione giuridica non era diversa da quella di tutti gli altri produttori comunitari di cui allo stesso regolamento.

    Parti


    Nella causa T-482/93,

    Martin Weber e Maria Weber, residenti in Hemau (Germania),

    Martin Weber GdbR, società di diritto tedesco, con sede in Hemau,

    con l' avv. Hartwig Schneider, del foro di Monaco di Baviera, Pacellistrasse 8,

    ricorrenti,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Ulrich Woelker e dalla signora Claudia Schmidt, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 8 marzo 1993, n. 525, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993 (GU L 56, pag. 18),

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

    composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 13 marzo 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti e contesto normativo

    1 La ricorrente Martin Weber GdbR è una società civile ("Gesellschaft des buergerlichen Rechts"), costituita ai sensi del diritto tedesco, con due soli soci, Martin e Maria Weber. Quest' impresa gestisce un' azienda agricola di 42 ettari in Baviera, destinata in parte alla coltivazione della colza.

    Il regime di sostegno per i semi oleosi

    2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1991, n. 3766, che istituisce un regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU L 356, pag. 17; in prosieguo: il "regolamento n. 3766/91"), ha introdotto un meccanismo basato sul principio del pagamento compensativo diretto a favore del produttore di un importo fisso per ettaro, differenziato in base alle rese medie delle diverse regioni della Comunità. Le modalità d' applicazione di questo regime sono state fissate dal regolamento (CEE) della Commissione 10 marzo 1992, n. 615, che stabilisce modalità d' applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole (GU L 67, pag. 11; in prosieguo: il "regolamento n. 615/92").

    3 L' art. 3, n. 1, del regolamento n. 3766/91 dispone quanto segue: "E' istituito un prezzo di riferimento previsionale per i semi oleosi, pari a 163 ECU/t". In base alle spiegazioni fornite dalla Commissione, questo prezzo corrisponde ad una stima del prezzo di riferimento previsto, a medio termine, per i semi oleosi in un mercato mondiale stabilizzato.

    4 L' art. 3, n. 2, del medesimo regolamento stabilisce quanto segue: "E' istituito un importo di riferimento comunitario per i semi oleosi, pari a 384 ECU/ha". Secondo la Commissione, quest' importo è un valore teorico che rappresenta l' importo previsionale medio del pagamento compensativo per ettaro nella Comunità.

    5 L' importo del pagamento compensativo da corrispondere ai produttori viene fissato in due fasi.

    6 In una prima fase, ai sensi dell' art. 3, n. 3, del regolamento n. 3766/91, la Commissione stabilisce per ogni regione di produzione individuata conformemente all' art. 2 del detto regolamento un "importo di riferimento regionale previsionale", tenendo conto del raffronto fra la resa media comunitaria per i cereali o per i semi oleosi e la corrispondente resa media della regione di cui trattasi.

    7 In una seconda fase, la Commissione, conformemente alla procedura del "comitato di gestione" prevista dall' art. 38 del regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025; in prosieguo: il "regolamento n. 136/66"), anteriormente al 30 gennaio di ogni campagna di commercializzazione stabilisce un "importo di riferimento regionale finale" ai sensi dell' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91.

    8 Ai sensi di quest' ultima disposizione:

    "(...) la Commissione calcola (...) un importo di riferimento regionale finale basato sul prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi. Questo calcolo finale viene effettuato sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato, senza tener conto di eventuali variazioni di prezzo che si mantengano entro l' 8% del prezzo di riferimento previsionale".

    9 Ne consegue che, qualora il prezzo di riferimento constatato conformemente all' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91 vari di oltre l' 8% rispetto al prezzo di riferimento previsionale, l' importo di riferimento regionale finale verrà stabilito adeguando l' importo di riferimento regionale previsionale proporzionalmente alla variazione di cui trattasi. Inoltre, ai sensi dell' art. 6, n. 2, del regolamento n. 3766/91, l' importo di riferimento regionale finale va ridotto qualora risulti che la superficie coltivata ai grani oleosi di cui trattasi supera la superficie massima garantita fissata dall' art. 6, n. 1.

    10 A tenore dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 3766/91, soltanto i produttori stabiliti nella Comunità che seminano e intendono raccogliere i prodotti menzionati nell' art. 1 del detto regolamento possono richiedere l' applicazione di un sistema regionalizzato di pagamenti diretti. In forza dell' art. 4, n. 2, per avere diritto ad un pagamento il produttore deve, entro la data stabilita per la regione in questione, aver provveduto alla semina e aver inoltrato domanda. L' art. 4, n. 3, precisa che possono essere presentate domande soltanto per i seminativi coltivati durante il periodo 1989/1990 - 1990/1991.

    11 Il diritto a beneficiare dei pagamenti diretti viene riconosciuto soltanto per le superfici che soddisfino le condizioni previste dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 615/92. Le domande presentate devono contenere le informazioni e le dichiarazioni richieste dall' art. 3, n. 2, e dall' allegato II del medesimo regolamento.

    12 L' art. 4, n. 5, del regolamento n. 3766/91 dispone che i produttori che presentano una domanda hanno diritto ad un pagamento anticipato non superiore al 50% dell' importo di riferimento regionale previsionale e che gli Stati membri eseguono i necessari controlli per verificare l' effettivo diritto all' anticipo.

    13 L' art. 5 del regolamento n. 615/92 dispone che il diritto al pagamento definitivo è riconosciuto al produttore soltanto nei casi in cui una dichiarazione di raccolta recante almeno le informazioni minime specificate nell' allegato III di questo regolamento sia stata presentata all' autorità competente entro una data limite.

    14 L' art. 8 del medesimo regolamento precisa che gli Stati membri versano i pagamenti definitivi ai produttori che ne hanno diritto entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    La campagna di commercializzazione 1992/1993

    15 In considerazione dei tempi necessari per l' attuazione del nuovo sistema, gli Stati membri sono stati autorizzati dal regolamento (CEE) della Commissione 27 maggio 1992, n. 1405, che fissa il livello dei pagamenti anticipati da corrispondere ai produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna 1992/1993 (GU L 146, pag. 56), a corrispondere ai produttori pagamenti anticipati pari al 50% dell' importo di riferimento regionale previsionale calcolato in base ai dati trasmessi alla Commissione a supporto dei loro piani di regionalizzazione.

    16 Il 24 maggio 1992 la Martin Weber GdbR presentava alle competenti autorità nazionali una domanda ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 3766/91 e dell' art. 3 del regolamento n. 615/92, firmata Martin Weber, intesa ad ottenere un pagamento diretto per la campagna di commercializzazione 1992/1993.

    17 Il 23 agosto 1992 la Martin Weber GdbR inviava alle competenti autorità nazionali la dichiarazione di raccolta ex art. 5 del regolamento n. 615/92, firmata Martin Weber. Da questa dichiarazione risulta che la Martin Weber GdbR ha coltivato 6,37 ha di colza e ha raccolto 27,4 tonnellate. Essa afferma di aver ottenuto un prezzo finale netto, dopo mondatura ed essiccazione della colza, di 263,10 DM per tonnellata, vale a dire 111,76 ECU per tonnellata.

    18 Con decisione 23 settembre 1992 l' Amt fuer Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg (Ufficio dell' agricoltura e della coltivazione dei terreni di Ratisbona) riconosceva alla Martin Weber GdbR un pagamento anticipato di 3 879,65 DM (1 648,11 ECU), ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento n. 3766/91 e dell' art. 4 del regolamento n. 615/92.

    19 Il 5 marzo 1993 la Commissione emanava il regolamento (CEE) n. 515/93, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali previsionali per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993 (GU L 55, pag. 43; in prosieguo: il "regolamento n. 515/93"). L' importo di riferimento regionale previsionale per la Baviera è stato fissato in 517,42 ECU/ha (1 218,10 DM/ha).

    20 L' 8 marzo 1993 la Commissione emanava il regolamento (CEE) n. 525/93, che fissa il valore degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993 (GU L 56, pag. 18; in prosieguo: il "regolamento controverso"). Dall' allegato II del regolamento controverso risulta che l' importo di riferimento regionale finale per la Baviera è stato del pari fissato in 517,42 ECU/ha (1 218,10 DM/ha).

    21 L' allegato I del regolamento controverso fornisce una breve spiegazione del metodo di calcolo degli importi di riferimento regionali finali nei termini seguenti:

    "Per ciascuno dei semi oleosi singolarmente è stato determinato un prezzo di riferimento constatato, che rappresenta il prezzo medio registrato sul mercato mondiale durante la campagna 1992/1993.

    I prezzi di riferimento constatati sono stati calcolati sulla base delle quotazioni e dei prezzi delle transazioni eseguite, equivalente Rotterdam, per le spedizioni alla rinfusa di semi oleosi consegnate presso porti rappresentativi. I prezzi e le quotazioni sono stati registrati nel periodo compreso tra luglio 1992 e gennaio 1993. Ove possibile, si è tenuto conto sia dei prezzi validi nel corrente mese, sia di quelli a termine.

    Il valore dei prezzi di riferimento constatati è tale da non richiedere alcun adeguamento degli importi di riferimento regionali previsionali ai sensi dell' art. 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3766/91.

    Sono state calcolate le ultime stime delle superfici di semina ammissibili per i semi oleosi.

    Le superfici stimate non richiedono alcun adeguamento degli importi di riferimento regionali previsionali ai sensi dell' art. 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3766/91.

    Per la campagna di commercializzazione 1992/1993, si conferma che il valore degli importi di riferimento regionali finali è identico al valore degli importi di riferimento regionali previsionali. Gli importi di riferimento regionali finali figurano nell' allegato II".

    22 Con decisione 28 aprile 1993 l' Amt fuer Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg riconosceva alla Martin Weber GdbR un pagamento diretto complessivo corrispondente alla moltiplicazione dell' importo di riferimento regionale finale, così come stabilito per la Baviera, per la superficie coltivata, vale a dire una somma di:

    1 218,10 DM (517,42 ECU) x 6,37 = 7 759,29 DM (3 296,22 ECU).

    23 Tenuto conto dell' anticipo già versato di 3 879,65 DM, esso fissava il saldo da pagare nella somma di 3 879,64 DM.

    24 La Martin Weber GdbR proponeva opposizione avverso questa decisione entro i termini d' impugnazione previsti dal diritto nazionale. Essa chiedeva all' Amt fuer Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg di non pronunciarsi sull' opposizione durante la pendenza del ricorso in oggetto dinanzi al giudice comunitario. Il procedimento nazionale di opposizione è dunque attualmente sospeso.

    Procedimento

    25 Con atto depositato nella cancelleria della Corte l' 11 maggio 1993, iscritto al ruolo con il numero C-273/93, la Martin Weber GdbR ha proposto il presente ricorso. Ad esso era allegata una procura firmata dai due soci Martin e Maria Weber.

    26 Con atto separato, depositato il 28 maggio 1993, la Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità assumendo, da un lato, che la Martin Weber GdbR non ha la capacità di stare in giudizio e, dall' altro, che la ricorrente non è "individualmente interessata" dal regolamento controverso, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE.

    27 Conformemente alla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), con ordinanza 27 settembre 1993 la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, presso il quale è stata iscritta al ruolo con il numero T-482/93.

    28 Con ordinanza 30 marzo 1994 il Tribunale (Prima Sezione) ha rettificato la designazione della ricorrente, in via provvisoria, aggiungendo alla società Martin Weber GdbR i soci Martin e Maria Weber, considerati anch' essi ricorrenti, in quanto persone fisiche. Il Tribunale ha deciso di esaminare l' eccezione d' irricevibilità congiuntamente al merito. Peraltro, il Tribunale ha chiesto alla Martin Weber GdbR ed ai coniugi Weber (in prosieguo: i "ricorrenti") di produrre la domanda e la dichiarazione presentate alle autorità nazionali allo scopo di ottenere il pagamento diretto di cui trattasi.

    29 Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995 il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione (ampliata) del Tribunale, alla quale pertanto è stata attribuita la causa.

    30 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all' art. 64 del regolamento di procedura, la convenuta è stata invitata a rispondere per iscritto a taluni quesiti e a produrre taluni documenti relativi al calcolo del "prezzo di riferimento" al quale si richiamano l' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91 e l' allegato I del regolamento controverso. La convenuta ha depositato la risposta il 20 febbraio 1996.

    31 All' udienza del 13 marzo 1996 le parti hanno svolto le proprie difese orali e risposto ai quesiti orali del Tribunale.

    Conclusioni delle parti

    32 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    ° annullare il regolamento controverso per quel che riguarda gli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza e ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1992/1993;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    33 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare irricevibile il ricorso e, in subordine, respingerlo;

    ° condannare i ricorrenti alle spese.

    Motivi e argomenti delle parti

    34 A sostegno delle loro conclusioni i ricorrenti deducono due motivi d' annullamento. Il primo, basato sull' art. 190 del Trattato, è relativo ad una motivazione insufficiente del regolamento. Il secondo attiene ad una violazione del principio di diritto comunitario che vieta gli atti arbitrari. I ricorrenti asseriscono in sostanza che il pagamento diretto che hanno ricevuto era troppo basso, in quanto la Commissione ha calcolato il "prezzo di riferimento" di cui all' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91 in modo arbitrario, allo scopo di evitare che questo prezzo non fosse di oltre l' 8% inferiore al prezzo di riferimento previsionale di 163 ECU/t stabilito dall' art. 3, n. 1, del detto regolamento e di evitare così un aumento dei pagamenti diretti a favore dei produttori. Il regolamento controverso non risponderebbe affatto alle effettive condizioni di mercato durante il periodo considerato. A torto la Commissione avrebbe preso in considerazione prezzi riguardanti i mesi di febbraio e marzo 1993 in violazione dell' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91. Del pari a torto essa avrebbe aggiunto al prezzo constatato per Amburgo ipotetiche spese di trasporto fino a Rotterdam. Nella fase orale del procedimento i ricorrenti hanno ribadito i loro addebiti richiamandosi ai dati forniti dalla Commissione al Tribunale (v. supra, punto 30).

    35 La Commissione fa valere in via principale che il ricorso è irricevibile e, in subordine, che è infondato.

    Sulla ricevibilità

    36 La convenuta solleva due motivi d' irricevibilità. Da un lato, la ricorrente Martin Weber GdbR sarebbe priva della capacità di stare in giudizio. Dall' altro, essa non sarebbe "individualmente interessata" dal regolamento controverso ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato.

    Sul motivo relativo all' incapacità di stare in giudizio della Martin Weber GdbR

    Argomenti delle parti

    37 La convenuta fa valere che la Martin Weber GdbR, società civile costituita ai sensi degli artt. 705 e seguenti del Buergerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco), è priva, in diritto tedesco, della capacità giuridica e non può dunque stare in giudizio ai sensi dell' art. 50 del Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesco). Anche se la nozione di persona giuridica di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato non coincide necessariamente con quelle proprie dei vari ordinamenti giuridici degli Stati membri (sentenza della Corte 28 ottobre 1982, causa 135/81, Groupement des agences de voyages/Commissione, Racc. pag. 3799, punto 10), la Martin Weber GdbR non soddisferebbe i criteri di autonomia e di responsabilità che conferiscono la capacità di stare in giudizio dinanzi al giudice comunitario (v. ordinanza della Corte 14 novembre 1963, causa 15/63, Lassalle/Parlamento, Racc. 1964, pag. 97, in particolare pag. 100, nonché la sentenza della Corte 8 ottobre 1974, causa 18/74, Syndicat général du personnel/Commissione, Racc. pag. 933, punto 7). Secondo la convenuta, il presente ricorso doveva essere dunque proposto dai coniugi Weber e non dalla Martin Weber GdbR.

    38 I ricorrenti, pur ammettendo che la società civile Martin Weber GdbR non ha personalità giuridica, fanno valere che lo statuto di quest' ultima attesta che essa possiede l' "autonomia e responsabilità" necessarie secondo la giurisprudenza della Corte. La ricorrente Martin Weber GdbR avrebbe pertanto la capacità di agire dinanzi al giudice comunitario.

    39 In subordine i coniugi Weber chiedono di essere considerati ricorrenti nel caso di specie. Essi sottolineano di aver firmato il mandato allegato all' atto introduttivo con cui è stata autorizzata la proposizione del ricorso e di essere i soli soci della Martin Weber GdbR.

    Giudizio del Tribunale

    40 Dalla pagina 2 dell' atto introduttivo e dallo statuto della società Martin Weber GdbR ad esso allegato risulta che quest' ultima ha quali unici soci e rappresentanti i coniugi Martin Weber e Maria Weber. Peraltro, la procura rilasciata all' avvocato che ha presentato il ricorso, del pari allegata all' atto introduttivo, è firmata da Martin e Maria Weber. Pertanto, l' atto introduttivo dev' essere interpretato nel senso che è stato presentato anche da Martin e Maria Weber e non soltanto in nome della Martin Weber GdbR.

    41 Poiché si tratta di un unico ricorso, non è necessario dunque esaminare se la Martin Weber GdbR sia legittimata ad agire dinanzi al giudice comunitario (v. sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 79).

    42 Il primo motivo d' irricevibilità deve dunque essere disatteso.

    Sul motivo relativo al fatto che i ricorrenti non sarebbero individualmente interessati dal regolamento controverso

    Argomenti delle parti

    43 La convenuta ricorda che operatori economici possono essere individualmente interessati da un regolamento soltanto qualora quest' ultimo li tocchi a causa di determinate qualità personali ovvero di particolari circostanze atte a distinguerli dalla generalità e, quindi, li identifichi alla stregua del destinatario di una decisione (sentenze della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197, e 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-2501). Orbene, la Martin Weber GdbR sarebbe soltanto uno dei vari produttori di semi oleosi e non si distinguerebbe affatto dalle altre imprese di questo tipo. I ricorrenti troverebbero una tutela giuridica dinanzi ai competenti tribunali tedeschi, i quali possono, se del caso, adire la Corte ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE.

    44 Peraltro, la natura normativa di un atto non sarebbe posta in discussione dalla possibilità di determinare il numero o persino l' identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto in relazione con la finalità di quest' ultimo (sentenze della Corte 16 marzo 1978, causa 123/77, UNICME/Consiglio, Racc. pag. 845, 24 febbraio 1987, causa 26/86, Deutz und Geldermann/Consiglio, Racc. pag. 941, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853; ordinanza della Corte 24 maggio 1993, causa C-131/92, Arnaud e a./Consiglio, Racc. pag. I-2573).

    45 Orbene, il regolamento controverso fisserebbe l' importo di riferimento regionale finale in base a criteri oggettivi previsti dal regolamento n. 3766/91, in ispecie dal suo art. 4, e applicabili a tutti i produttori che possono godere di un aiuto, senza tener in alcun conto i dati individuali riguardanti le persone che hanno presentato una domanda. Inoltre, i regolamenti nn. 3766/91, 515/93 e 525/93 formerebbero insieme un unicum normativo.

    46 Gli importi di riferimento regionali finali sarebbero stati necessariamente fissati in un momento in cui erano già stati individuati tutti i beneficiari soltanto perché la fissazione dell' aiuto finale dev' essere il più vicino possibile alla realtà del mercato. In cause nelle quali la Corte ha riconosciuto l' interesse individuale ad agire in quanto i ricorrenti interessati facevano parte di un "circolo chiuso", i regolamenti di cui trattasi avrebbero per l' appunto leso posizioni giuridiche consolidate che, a differenza della presente causa, erano già state disciplinate in modo definitivo e non soltanto provvisorio. Orbene, nella presente causa l' importo finale dell' aiuto sarebbe stato noto solo dopo la fissazione finale degli importi di riferimento regionali.

    47 La rettifica prevista dall' art. 6, n. 2, del regolamento n. 3766/91 (v. supra, punto 9) non avvalorerebbe l' argomento dei ricorrenti, dato che la superficie massima garantita non è stabilita per produttore, bensì a livello comunitario, e la riduzione si applica a prescindere da quale sia il produttore responsabile del superamento.

    48 In subordine, la convenuta sostiene che i ricorrenti sono individualmente interessati soltanto dall' importo di riferimento regionale finale fissato per la Baviera.

    49 I ricorrenti fanno valere che, a causa dei suoi errori di diritto e dei suoi atti arbitrari (v. supra, punto 34), la Commissione ha fissato gli importi di riferimento regionali finali di cui al regolamento controverso ad un livello troppo basso, per cui il pagamento diretto cui avevano diritto è stato ridotto illegittimamente. Il regolamento controverso riguarderebbe dunque direttamente e individualmente i ricorrenti.

    50 Dei soggetti sarebbero individualmente interessati allorché, in primo luogo, il provvedimento impugnato faccia riferimento a domande specifiche già formulate e allorché la cerchia degli interessati non possa più essere ampliata dopo l' emanazione del provvedimento (sentenze della Corte 1 luglio 1965, cause riunite 106/63 e 107/63, Toepfer e a./Commissione, Racc. pag. 497, e 31 marzo 1977, causa 88/76, Exportation des sucres/Commissione, Racc. pag. 709), e, in secondo luogo, quando vi sia un nesso di causalità tra la determinabilità degli interessati e il provvedimento (conclusioni dell' avvocato generale Mancini relative alla sentenza della Corte 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Racc. pag. 1339, in particolare pag. 1341). Ci si troverebbe in tali casi in presenza di una pluralità di decisioni individuali adottate sotto forma di regolamento (sentenza della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70, 42/70, 43/70 e 44/70, International Fruit Company e a./Commissione, Racc. pag. 411, punto 21).

    51 Ciò si verificherebbe per l' appunto nel caso di specie, poiché ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 3766/91, per avere diritto all' aiuto per la campagna 1992/1993, il produttore doveva, entro la data stabilita per la regione in questione, aver provveduto alla semina e aver inoltrato domanda. Il regolamento controverso avrebbe disciplinato esclusivamente le ipotesi nelle quali tali domande erano già state formulate in precedenza. I soggetti interessati avrebbero potuto dunque essere individuati dalla Commissione ancor prima dell' emanazione del provvedimento e la cerchia degli interessati non avrebbe potuto ampliarsi in seguito. Esisterebbe anche un nesso di causalità diretto tra la possibilità di individuare i destinatari e il provvedimento di cui trattasi.

    52 Poiché la presentazione della loro domanda ha già attribuito ai ricorrenti una posizione giuridica consolidata, in diritto non avrebbe rilevanza che un gran numero di altri produttori di semi oleosi abbiano acquisito allo stesso modo tale posizione giuridica. Sarebbe del pari irrilevante accertare per quale motivo gli importi di riferimento regionali di cui trattasi siano stati stabiliti solo dopo la presentazione delle domande da parte dei vari produttori, fra i quali i ricorrenti.

    53 Analogamente, il regolamento controverso avrebbe preso in considerazione il comportamento dei produttori di semi oleosi, nel senso che l' art. 6, n. 2, del regolamento n. 3766/91 impone loro di non superare la superficie massima garantita.

    54 Infine, l' argomento addotto in subordine dalla convenuta, secondo cui i ricorrenti sono individualmente interessati soltanto dall' importo di riferimento regionale finale stabilito per la Baviera, sarebbe infondato, in quanto i vari importi di riferimento regionali vengono calcolati in base allo stesso prezzo di riferimento finale posto in discussione nel caso di specie.

    Giudizio del Tribunale

    55 Ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, diventato art. 173, quarto comma, del Trattato CE, la ricevibilità di un ricorso d' annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso un regolamento è subordinata alla condizione che l' atto costituisca in realtà una decisione che riguardi il ricorrente direttamente e individualmente (v., ad esempio, la citata sentenza Codorniu/Consiglio, punto 17). Il criterio distintivo tra un atto di natura normativa e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell' atto di cui trattasi (v. ordinanze della Corte 23 novembre 1995, causa C-10/95 P, Asocarne/Consiglio, Racc. pag. I-4149, punto 28, e 24 aprile 1996, causa C-87/95 P, CNPAAP/Consiglio, Racc. pag. I-2303, punto 33). Un atto riveste portata generale qualora si applichi a situazioni determinate oggettivamente e spieghi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo astratto (v., ad esempio, ordinanza 28 marzo 1996, causa C-270/95 P, Kik/Consiglio, Racc. pag. I-1987, punto 10).

    56 Tuttavia, non è escluso che una disposizione che abbia, per sua natura e portata, un carattere normativo possa riguardare individualmente una persona fisica o giuridica, qualora questa sia toccata a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità, e quindi la identifichi alla stregua del destinatario di una decisione (v., ad esempio, le citate sentenze Plaumann/Commissione, pag. 223, e Codorniu/Consiglio, punti 19-20, nonché la citata ordinanza Asocarne/Consiglio, punto 43).

    57 Nella fattispecie il regolamento controverso stabilisce, per tutte le regioni della Comunità e per tutti i produttori comunitari dei semi oleosi interessati, gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1992/1993, come previsto dall' art. 3, nn. 4 e 5, del regolamento n. 3766/91. Questi importi di riferimento regionali finali vengono stabiliti in funzione di tre elementi, vale a dire gli importi di riferimento regionali previsionali di cui all' art. 3, n. 3, del regolamento n. 3766/91, il "prezzo di riferimento" cui si richiama l' art. 3, n. 4, del detto regolamento e, se del caso, l' eventuale superamento della superficie massima garantita prevista dall' art. 6, nn. 1 e 2, dello stesso regolamento.

    58 Ciascuno di questi tre elementi viene determinato in base a dati di natura generale e astratta, senza tenere in alcun conto la situazione dei singoli produttori come i ricorrenti.

    59 Infatti, per quanto riguarda anzitutto gli importi di riferimento regionali previsionali, dei quali gli importi di riferimento regionali finali rappresentano l' attualizzazione, essi vengono calcolati tenendo conto, da un lato, dell' importo di riferimento comunitario di 384 ECU per ettaro fissato con forza cogente dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 3766/91 e, dall' altro, delle rese medie comunitarie e regionali dei prodotti di cui trattasi, conformemente all' art. 3, n. 3, di questo regolamento (v. supra, punti 4 e 6). Gli importi di riferimento regionali previsionali non riguardano dunque la situazione dei singoli produttori.

    60 Per quanto riguarda poi il "prezzo di riferimento" di cui all' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91, che è utile per il calcolo dell' importo di riferimento regionale finale, esso è stabilito per tutta la Comunità in base ai prezzi effettivamente constatati nel mercato comunitario durante la campagna di commercializzazione di cui trattasi. Dagli atti di causa si evince che nel caso di specie i prezzi di mercato presi in considerazione dalla Commissione erano basati su informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e riguardanti prezzi all' ingrosso e/o prezzi "franco oleificio" osservati, per i vari semi oleosi, in talune zone portuali comunitarie durante la campagna di commercializzazione 1992/1993, e prescindevano da qualsiasi riferimento alle singole operazioni ed ancor meno alla situazione dei singoli produttori come i ricorrenti.

    61 Infine, per quanto riguarda l' eventuale riduzione degli importi di riferimento finali prevista dall' art. 6, n. 2, del regolamento n. 3766/91 in caso di superamento della superficie massima garantita, occorre rilevare che quest' ultima è fissata su scala comunitaria e che gli eventuali superamenti vengono calcolati sempre su base comunitaria. Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, la riduzione prevista si applica dunque oggettivamente a tutti i produttori comunitari interessati, indipendentemente dalla situazione dei singoli produttori.

    62 Ne consegue che il regolamento controverso dev' essere considerato un atto di portata generale riguardante i produttori interessati in modo generale e astratto. Lo stesso dicasi per quel che riguarda l' importo di riferimento regionale finale di 517 ECU/ha stabilito per la Baviera.

    63 Per quanto riguarda l' argomento secondo cui i ricorrenti sarebbero "individualmente interessati" dal regolamento controverso, in quanto fanno parte di un "circolo chiuso", va rilevato che in conseguenza della loro domanda del 24 maggio 1992, della loro dichiarazione di raccolta del 23 agosto 1992 e del riconoscimento da parte delle autorità competenti, il 23 settembre 1992, del loro diritto al pagamento di un anticipo, i ricorrenti facevano effettivamente parte, al momento dell' emanazione del regolamento controverso, di un numero fisso di produttori, vale a dire quelli che avevano: i) provveduto alla semina per la raccolta 1992/1993 in conformità delle condizioni richieste; ii) inoltrato una domanda recante i dati e le dichiarazioni richiesti; iii) presentato una dichiarazione di raccolta; e iv) ricevuto un anticipo pari al 50% dell' importo di riferimento regionale previsionale (v. art. 4 del regolamento n. 3766/91 e gli artt. 3, 4, 5 e 6 del regolamento n. 615/92).

    64 Tuttavia, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o persino l' identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto di cui trattasi (v., ad esempio, le citate ordinanze della Corte Asocarne/Consiglio, punto 30, e CNPAAP/Consiglio, punto 34, nonché l' ordinanza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-183/94, Cantina cooperativa fra produttori vitivinicoli di Torre di Mosto e a./Commissione, Racc. pag. II-1941, punto 48, e la giurisprudenza citata).

    65 Orbene, quest' ipotesi ricorre nel caso di specie (v. supra, punti 57-62). Infatti, il "circolo chiuso" richiamato dai ricorrenti risulta dalla natura stessa del sistema introdotto dal regolamento n. 3766/91 e riguarda i ricorrenti solo alla stessa stregua di tutti gli altri produttori di semi oleosi che si trovano nella stessa situazione.

    66 La giurisprudenza invocata dai ricorrenti (v. supra, punto 50) non può essere trasposta al caso di specie. Infatti, essa fa riferimento a talune situazioni specifiche riguardanti o singole domande di licenze d' importazione presentate durante un determinato breve periodo e per quantitativi determinati (v. le citate sentenze Toepfer/Commissione, pag. 505, e International Fruit Company e a./Commissione, punti 16-22, nonché le sentenze della Corte 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897, punto 10, e 6 novembre 1990, causa C-354/87, Weddel/Commissione, Racc. pag. I-3847, punti 20-23; v. anche, in una situazione analoga, la sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 232/81, Agricola commerciale olio/Commissione, Racc. pag. 3881), o categorie determinate di titoli d' esportazione con fissazione anticipata, ottenuti in un periodo determinato e ancora validi in una data determinata (v. la citata sentenza Exportations des sucres/Commissione, punti 9-11, e la sentenza della Corte 18 novembre 1975, causa 100/74, CAM/Commissione, Racc. pag. 1393, punti 14-19). La presente fattispecie riguarda invece un atto di portata generale che si applica indistintamente a tutti i produttori comunitari di semi oleosi, a prescindere dalla situazione specifica di taluni produttori e dalla natura o dal contenuto delle singole domande.

    67 Tuttavia, i ricorrenti fanno valere inoltre che il regolamento controverso ha leso la "posizione giuridica consolidata" che essi avrebbero avuto al momento della sua emanazione. Occorre dunque accertare se essi possano essere individuati ai sensi della citata sentenza Codorniu/Consiglio, come è stata interpretata dalla Corte nelle citate ordinanze Asocarne/Consiglio e CNPAAP/Consiglio, secondo le quali una disposizione di natura normativa può, in taluni casi, riguardare individualmente un operatore economico, in quanto leda diritti specifici di quest' ultimo.

    68 Al riguardo va rilevato che prima dell' emanazione del regolamento controverso i ricorrenti, che avevano soddisfatto tutte le condizioni richieste ed avevano già ricevuto un anticipo pari al 50% dell' importo di riferimento regionale previsionale, potevano credere che avrebbero ricevuto dalle autorità nazionali entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione degli importi di riferimento regionali finali (art. 8 del regolamento n. 615/92) il saldo del pagamento diretto, accresciuto o diminuito a seconda dei casi, conformemente all' art. 3, n. 4, del regolamento n. 3766/91, nel caso di una variazione superiore all' 8% del prezzo di riferimento constatato rispetto al prezzo di riferimento previsionale ed eventualmente adeguato, ai sensi dell' art. 6, n. 2, del detto regolamento, in caso di superamento della superficie massima garantita.

    69 Da un lato, ne consegue che prima dell' emanazione del regolamento controverso i ricorrenti non avevano un diritto quesito al pagamento diretto di un importo complessivo determinato e, dall' altro, che la loro posizione giuridica non era diversa da quella di tutti gli altri produttori comunitari di cui al detto regolamento. Pertanto, il solo fatto che i ricorrenti abbiano presentato le domande e le dichiarazioni richieste e abbiano già riscosso un anticipo non è idoneo a dimostrare una lesione di loro diritti specifici in misura tale da farli considerare individualmente interessati ai sensi della citata sentenza Codorniu/Consiglio.

    70 Infatti, nel caso di specie i diritti dei ricorrenti sono stati concretati solo con la decisione individuale delle autorità nazionali 28 aprile 1993, con cui è stato riconosciuto loro un pagamento finale di un importo determinato (v. supra, punto 22). Potendo i ricorrenti impugnare questa decisione dinanzi al competente giudice nazionale (v. supra, punto 24), quest' ultimo ha dunque la possibilità, se del caso, di deferire alla Corte una questione pregiudiziale ai sensi dell' art. 177, primo comma, lett. b), del Trattato CE, nell' ambito del quale la Corte è competente a statuire in ordine alla validità e all' interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie.

    71 Da quanto precede risulta che i ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento controverso. Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    72 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché i ricorrenti sono rimasti soccombenti e la Commissione ha concluso in tal senso, i ricorrenti devono quindi essere condannati alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.

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