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Document 61993TJ0458
Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber, extended composition) of 15 September 1995. # Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) v Commission of the European Communities. # EAEC - Actions for annulment of measures - Supply - Right of option and exclusive right of the Euratom Supply Agency to conclude contracts for the supply of ores, source materials and special fissile materials - Balancing of supply and demand - Infringement of the rules of the Treaty - Community preference - None - Commission instruction to the Supply Agency - Principles of good faith and legitimate expectations - Non-contractual liability. # Joined cases T-458/93 and T-523/93.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 settembre 1995.
Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) contro Commissione delle Comunità europee.
CEEA - Ricorso d'annullamento - Approvvigionamento - Diritto di opzione e diritto esclusivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom di stipulare contratti di fornitura di minerali, materie grezze e materie fissili speciali - Raffronto delle offerte e delle domande - Violazione delle norme del Trattato - Preferenza comunitaria - Insussistenza - Direttiva della Commissione all'Agenzia di approvvigionamento - Principi della buona fede e del legittimo affidamento - Responsabilità extracontrattuale.
Cause riunite T-458/93 e T-523/93.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 15 settembre 1995.
Empresa Nacional de Urânio SA (ENU) contro Commissione delle Comunità europee.
CEEA - Ricorso d'annullamento - Approvvigionamento - Diritto di opzione e diritto esclusivo dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom di stipulare contratti di fornitura di minerali, materie grezze e materie fissili speciali - Raffronto delle offerte e delle domande - Violazione delle norme del Trattato - Preferenza comunitaria - Insussistenza - Direttiva della Commissione all'Agenzia di approvvigionamento - Principi della buona fede e del legittimo affidamento - Responsabilità extracontrattuale.
Cause riunite T-458/93 e T-523/93.
Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-02459
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:165
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE AMPLIATA) DEL 15 SETTEMBRE 1995. - EMPRESA NACIONAL DE URANIO SA (ENU) CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CEEA - RICORSO D'ANNULLAMENTO - DIRITTO DI OPZIONE E DIRITTO ESCLUSIVO DELL'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO DELL'EURATOM DI STIPULARE CONTRATTI DI FORNITURA DI MINERALI, MATERIE GREZZE E MATERIE FISSILI SPECIALI - RAFFRONTO DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO - PREFERENZA COMUNITARIA - INSUSSISTENZA - DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE ALL'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO - PRINCIPI DELLA BUONA FEDE E DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - RESPONSABILITA EXTRACONTRATTUALE. - CAUSE RIUNITE T-458/93 E T-523/93.
raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-02459
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. CEEA ° Regime di approvvigionamento ° Diritto di opzione e diritto di esclusiva della Comunità ° Modalità di esercizio ° Obbligo dell' Agenzia di approvvigionamento di assicurare l' esito della produzione comunitaria ° Insussistenza ° Applicazione del principio di preferenza a favore dei produttori comunitari ° Presupposti ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Sindacato giurisdizionale
(Trattato CEEA, artt. 52-76; regolamento dell' Agenzia di approvvigionamento della CEEA che fissa le modalità del raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, art. 5 bis)
2. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Illiceità ° Danno ° Nesso di causalità
(Trattato CEEA, artt. 151 e 188, secondo comma)
1. Nel sistema istituito dal Trattato CEEA, le offerte dei produttori comunitari sono, di regola, concorrenti con quelle provenienti dall' esterno della Comunità. Ne consegue che l' Agenzia di approvvigionamento Euratom non può, in assenza di circostanze eccezionali atte a compromettere la realizzazione degli obbiettivi del Trattato, esercitare il suo diritto di opzione quando il prezzo richiesto dal produttore comunitario è troppo elevato per assicurargli sbocchi sul mercato. Peraltro, "fatte salve le eccezioni previste dal Trattato", il regime di fissazione dei prezzi istituito dal capo VI del Trattato non consente, in linea di principio, di imporre agli utilizzatori l' acquisto di minerali provenienti dalla Comunità a un prezzo più elevato del prezzo di mercato risultante dal raffronto delle offerte e delle domande.
Ne discende in concreto che l' Agenzia potrebbe, se del caso, in assenza di ostacoli giuridici che si frappongano all' esecuzione di un' ordinazione ai sensi dell' art. 61, primo comma, del Trattato, far prevalere la preferenza comunitaria a favore dei produttori della Comunità e opporsi, a tal fine, a un' importazione, solo se il prezzo da loro richiesto fosse equivalente o inferiore a quello specificato nell' ordinazione comunicata all' Agenzia dall' utilizzatore secondo la procedura istituita dall' art. 60 del Trattato, nei primi cinque commi, ovvero, in pratica, nel contratto previamente sottoposto all' Agenzia per la firma ai fini della sua stipulazione, in applicazione dell' art. 5 bis del regolamento dell' Agenzia che determina le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande, oppure se le loro offerte comportassero per l' utilizzatore vantaggi tali da compensare un' eventuale differenza di prezzo.
Inoltre, e nell' ipotesi in cui l' Agenzia abbia la facoltà di esercitare il suo diritto di opzione sui minerali prodotti nella Comunità, essa non è tuttavia tenuta a privilegiare l' esito della produzione comunitaria, in quanto il regime di approvvigionamento istituito dal Trattato non stabilisce il principio della preferenza comunitaria a favore dei produttori. In particolare, l' Agenzia può esercitare i suoi diritti esclusivi in modo da esitare l' uranio naturale offerto da un produttore comunitario ed assicurare così il mantenimento della sua azienda sul territorio della Comunità solo in relazione al perseguimento degli obiettivi definiti dal Trattato. Al riguardo, e in ordine a decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l' Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell' esercizio delle sue competenze, di modo che il controllo del Tribunale deve in ogni caso limitarsi all' errore manifesto di valutazione o allo sviamento di potere.
Alla luce di tale contesto giuridico, un' impresa, la cui produzione rappresenta circa l' 1,5% del consumo comunitario di uranio naturale, che non riesce, a motivo del livello troppo elevato dei prezzi che propone, a esitare la propria produzione sul mercato comunitario, non può, in assenza di circostanze particolari tali da giustificare una deroga al regime di approvvigionamento, domandare alla Commissione di imporre all' Agenzia di approvvigionamento di far uso del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura al fine di permetterle di esitare la sua produzione.
2. Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato.
Nelle cause riunite T-458/93 e T-523/93,
Empresa nacional de Urânio SA (ENU), società di diritto portoghese, con sede in Urgeiriça, Nelas (Portogallo), con l' avv. João Luís dos Reis Mota de Campos, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Joaquín Calvo Basarán, 34, boulevard Ernest Feltgen,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori António Caeiro, consigliere giuridico, e Juergen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 1993 relativa a un provvedimento ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA e recante rigetto delle domande, formulate con lettera 21 dicembre 1990, con le quali la ricorrente chiedeva alla Commissione di risolvere il problema dello smaltimento della sua produzione di uranio, e all' accertamento della responsabilità della Comunità europea dell' energia atomica in relazione al danno derivante alla ricorrente dall' asserita violazione delle norme del Trattato,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 aprile 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti e procedimento
1 La Empresa Nacional de Urânio SA (in prosieguo: l' "ENU") è un' impresa mineraria dedita essenzialmente alla produzione di concentrati di uranio naturale (U3 O8) sul territorio portoghese. Risulta dagli atti che tale produzione è dell' ordine di 200 tonnellate l' anno, estratte dalla miniera di Urgeiriça. Lo smaltimento delle scorte di uranio rappresenta per l' ENU, che non dispone di altre risorse oltre a quelle provenienti dalla vendita della sua produzione di uranio, una condizione per la conservazione della sua attività industriale. I concentrati di uranio sono utilizzati nei reattori nucleari industriali. In mancanza di centrali nucleari in Portogallo, non esiste in questo paese alcuna possibilità di impiego dei concentrati di uranio prodotti dall' ENU, che è di conseguenza obbligata ad esportare l' intera sua produzione.
2 Secondo le osservazioni concordanti delle parti, la produzione dell' ENU rappresenta l' 1,5% circa del consumo di uranio naturale nella Comunità, che si aggira attorno alle 14 000 tonnellate annue (v. la relazione annuale dell' Agenzia di approvvigionamento dell' Euratom per il 1987, pag. 15), su una produzione comunitaria di uranio dell' ordine di 3 500-4 000 tonnellate l' anno. Nel 1987, il 72,5% dell' approvvigionamento degli utilizzatori comunitari proveniva quindi dall' esterno della Comunità (ibidem, pag. 19). Questa percentuale non è variata sensibilmente nel corso degli anni successivi. Essa ha raggiunto l' 81% nel 1992 (ibidem, per il 1992, pag. 33), mentre, nella Comunità, il consumo è rimasto relativamente stabile per tutto questo periodo.
3 Fino al 1990, l' ENU vendeva 136 tonnellate di concentrati di uranio all' anno, vale a dire quasi tre quarti della sua produzione, al prezzo di 27 USD la libbra, alla Électricité de France (EDF), con la quale essa aveva concluso un contratto di lunga durata precedentemente all' adesione del Portogallo all' Euratom. Poiché, tuttavia, i prezzi praticati da qualche anno nell' ambito dei contratti puntuali (vale a dire, sul cosidetto mercato "spot") non coprivano più i suoi costi di produzione, l' ENU ha accumulato delle scorte, il che ha gravemente compromesso i suoi progetti relativi allo sfruttamento di un nuovo giacimento situato a Niza (Portogallo), più ricco e dai minori costi di produzione. Inoltre, la scadenza, il 31 dicembre 1990, del contratto concluso con l' EDF, ha privato l' ENU, a suo dire, della sola garanzia di vendita a "condizioni minime di redditività".
4 In queste circostanze, a seguito dell' adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee, l' ENU offriva all' Agenzia di approvvigionamento dell' Euratom (in prosieguo: l' "Agenzia"), con lettera 8 ottobre 1987 la fornitura di 350 tonnellate di concentrati di uranio (U3 O8 ), da consegnare tra il 1987 e il 1991, affinché l' Agenzia esercitasse il suo diritto di opzione. L' Agenzia trasmetteva quest' offerta agli utilizzatori comunitari, con lettere in data 3 novembre 1987. Essa informava l' ENU, con lettera 5 novembre 1987, che l' offerta era stata comunicata a tutte le società produttrici di elettricità e ad altri acquirenti potenziali nella Comunità. In questa lettera essa indicava, tra l' altro, che avrebbe provveduto a trasmettere l' offerta agli intermediari nel caso in cui nessuno degli interessati si fosse proposto in tempo utile, così come convenuto telefonicamente con l' ENU. A seguito della trasmissione dell' offerta agli intermediari, venivano avviate trattative dirette tra l' ENU e diverse società. Tali trattative proseguivano nel corso del 1988 e non conducevano alla conclusione di contratti di vendita di uranio, a causa del prezzo richiesto dall' ENU, superiore a quello offerto dai potenziali acquirenti.
5 Con lettera 10 ottobre 1988, l' ENU reiterava formalmente la domanda presentata l' 8 ottobre 1987 in relazione all' esercizio, da parte dell' Agenzia, del diritto di opzione sulle scorte di 350 tonnellate di uranio previste dall' ENU per il 1990. L' 8 novembre 1988, la Commissione accusava ricevuta di questa lettera, sottolineando l' importanza del problema sollevato dall' ENU ed assicurando che la sua soluzione soddisfacente rappresentava una priorità. Inoltre, invitata dal segretario di stato all' Energia del governo portoghese ad esaminare il problema, la Commissione rispondeva, con lettera 14 novembre 1988, che lo avrebbe esaminato nei dettagli, in vista del raggiungimento di una soluzione positiva.
6 In una lettera all' Agenzia in data 2 agosto 1989, l' ENU segnalava che non era stato ancora risolto il problema dello smaltimento delle sue scorte di uranio. Con lettera 21 settembre 1989, l' Agenzia suggeriva di ridiscutere, in una prossima riunione con l' ENU, la questione del prezzo base di 25,80 ECU la libbra dell' U3 O8 , che le sembrava "attualmente troppo elevato, anche per un contratto pluriennale, tenuto conto della situazione del mercato così come è nota all' Agenzia". Nel corso di tale riunione, il 24 ottobre 1989, l' Agenzia proponeva di ricercare una soluzione pragmatica, di concerto con gli utilizzatori, vale a dire facendo appello alla persuasione e non alla costrizione. In una lettera del 25 ottobre 1989, della quale trasmetteva copia alla Commissione, l' ENU domandava nuovamente all' Agenzia di agire conformemente alle norme del Trattato.
7 In risposta alla citata lettera del 25 ottobre 1989, il membro della Commissione incaricato delle questioni di energia e dell' Agenzia, signor Cardoso e Cunha, informava l' ENU, con lettera 8 dicembre 1989, del fatto che egli condivideva il punto di vista secondo il quale "la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe ormai comprendere un 'procedimento speciale' che permetta di risolvere casi come quello in esame", e che aveva invitato l' Agenzia "a passare alla fase della realizzazione concreta delle proposte di azione da essa presentate in tal senso". Inoltre, in risposta a un' interrogazione scritta che le era stata posta, la Commissione dichiarava al Parlamento europeo, nella sessione dell' aprile 1990, "di essersi impegnata nell' ambito del Trattato Euratom a cercare una soluzione al problema dello smaltimento della produzione portoghese di uranio" (interrogazione 190/90).
8 Nel corso della riunione del 12 dicembre 1989, l' Agenzia comunicava all' ENU, come risulta dalle concordanti osservazioni delle parti, la sua "bozza di soluzioni pratiche per il procedimento 'uranio portoghese' della politica di approvvigionamento", alla quale si riferiva, con l' espressione "procedimento speciale", il signor Cardoso e Cunha nella lettera 8 dicembre 1989, sopra citata. Tale "bozza" prevedeva quanto segue:
"a) La soluzione proposta consiste nel ripartire l' uranio portoghese tra le società produttrici di elettricità secondo i principi seguenti:
° la politica dell' Agenzia in materia di preferenza per la produzione comunitaria di uranio sarebbe complementare rispetto alle politiche nazionali;
° essa si applicherebbe senza discriminazione a tutti i produttori che ne facciano domanda all' Agenzia;
° essa si applicherebbe solo alle miniere esistenti (capacità di produzione al 1 gennaio 1990);
° il suo obiettivo sarebbe il mantenimento in attività di queste miniere nei periodi di depressione del mercato;
° la ripartizione dell' uranio comunitario disponibile sarebbe basata sulla formula di ripartizione più obiettiva possibile;
° i produttori che beneficiano del sistema dovrebbero dimostrare un prezzo di costo inferiore al prezzo medio annuale pagato dagli utilizzatori comunitari nell' ambito dei contratti pluriennali (' prezzo medio pluriennale dell' Agenzia' ) per l' anno in corso.
b) Le modalità di ripartizione e determinazione dei prezzi pagati ai produttori potrebbero essere le seguenti:
° l' uranio verrebbe ripartito in proporzione alle potenze installate delle centrali nucleari in servizio industriale o commerciale;
° il prezzo pagato al produttore (prezzo franco stabilimento di conversione comunitaria a scelta) sarebbe il prezzo di costo del produttore più il 10% indicizzato (il prezzo di costo sarà certificato da una ditta di revisori contabili e rivisto ogni tre anni);
° qualora il prezzo di mercato sia maggiore del prezzo di costo del produttore più 10%, il sistema cesserebbe di applicarsi".
9 L' ENU accettava che l' Agenzia desse applicazione al "procedimento speciale", che le aveva reso noto in occasione della riunione del 12 dicembre 1989, per risolvere il problema dello smaltimento della sua produzione di uranio. Tuttavia, sia nel corso di questa riunione sia nelle lettere 31 gennaio e 9 aprile 1990, essa esprimeva dubbi relativamente all' efficacia del piano esposto al punto precedente, in quanto questo non imponeva agli utilizzatori comunitari, ai sensi delle disposizioni del capitolo VI del Trattato, le modalità di azione che prevedeva.
10 La soluzione proposta per il capitolo "uranio portoghese" della politica di approvvigionamento veniva discussa tra l' Agenzia e gli utilizzatori, in un primo tempo bilateralmente con la CEGB (Regno Unito), Synatom (Belgio) e RWE (Germania), poi nel corso di una riunione plurilaterale tenutasi il 24 aprile 1990. L' Agenzia aveva previamente informato il proprio comitato consultivo, con nota 20 marzo 1990, della questione dell' uranio portoghese e della fissazione di questa riunione. In tale nota essa dichiarava che, dopo aver interrogato tutti gli utilizzatori della Comunità, aveva ottenuto una gamma di risposte che andava da:
° siamo pronti a sostenere un' azione dell' Agenzia a carattere interventista (quantità e prezzo), a condizione che si applichi a tutti, senza discriminazioni;
a:
° il nostro fabbisogno è coperto, il prezzo richiesto è troppo alto, la miglior garanzia di sicurezza degli approvvigionamenti consiste nel lasciare l' uranio sottoterra.
11 In una lettera all' ENU del 2 maggio 1990, che seguiva la predetta riunione del 24 aprile, l' Agenzia rilevava che le società produttrici di elettricità non erano disposte ad acquistare l' uranio a un prezzo più elevato del limite superiore del prezzo del mercato a lungo termine, stimato all' epoca attorno ai 20 USD la libbra. Essa aggiungeva che dette società contestavano, in base al citato art. 65, secondo comma, del Trattato, il diritto dell' Agenzia di imporre loro l' acquisto di uranio portoghese a un prezzo superiore.
12 Dopo diversi colloqui e un voluminoso scambio di lettere con l' Agenzia e la Commissione, l' ENU domandava alla Commissione, nella lettera 21 dicembre 1990,
"conformemente all' art. 53, secondo comma, del Trattato, e all' art. 148 del Trattato CEEA:
a) (...) [di imporre] all' Agenzia, in virtù dell' art. 53 del Trattato (...) di ripristinare il regolare funzionamento dei sistemi istituiti dal Trattato nell' ambito del capo VI, imponendo il rispetto delle disposizioni relative alla politica comune di approvvigionamento (...);
b) (...) [di investigare] immediatamente, ispirando la sua successiva azione ai risultati ottenuti, come sia possibile che, senza alcuna verifica da parte della Commissione, a norma dell' art. 66 del Trattato, gli utilizzatori comunitari si riforniscano liberamente di uranio sui mercati esterni, nonostante sia disponibile e a prezzo ragionevole ... tutta la produzione dell' ENU; e (...) [di prevenire] direttamente o tramite l' Agenzia, le imprese che hanno trasgredito, che agirà nei loro confronti qualora effettuassero nuove importazioni, nel caso in cui la produzione dell' ENU rimanesse invenduta (...) ;
c) (...) di discutere ... con l' ENU l' importo della somma che deve venire versata all' ENU come equo risarcimento del danno ad essa causato dall' illegittima omissione di esercitare le competenze comunitarie da parte della Commissione e dell' Agenzia di approvvigionamento;
d) (...) imponendo l' adempimento della propria decisione ° che non è stata rispettata dall' Agenzia di approvvigionamento ° [di ingiungere] all' Agenzia di prendere l' iniziativa e [sostenerla] nella realizzazione di un 'procedimento speciale' che consenta la soluzione immediata del problema dello smaltimento dell' uranio dell' ENU ...;
e) (...) ... pertanto (...) [di imporre] all' Agenzia di eseguire la decisione ad essa destinata trovando una soluzione soddisfacente, salve restando le disposizioni del Trattato in modo da ovviare a difficoltà future".
13 In mancanza di una presa di posizione della Commissione, l' ENU proponeva, il 3 aprile 1991, un ricorso per carenza contro la Commissione, conformemente all' art. 148 del Trattato. Nella sentenza 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/Commissione (Racc. pag. I-599, punti 32-34), la Corte di giustizia ha affermato che la Commissione si è astenuta, in violazione dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA, dall' adottare una decisione in merito alla domanda dell' ENU che le sottoponeva l' atto implicito di rifiuto dell' Agenzia di esercitare il suo diritto di opzione sulla produzione di uranio portoghese e di applicare il "procedimento speciale", menzionato sopra, della sua politica di approvvigionamento.
14 Inoltre, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1992 (causa T-458/93), l' ENU chiedeva, in forza dell' art. 188, secondo comma, del Trattato, che la Comunità europea dell' energia atomica fosse condannata a risarcirle i danni cagionati dall' asserita violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni del Trattato CEEA. Con ordinanza 27 settembre 1993, la Corte ha rinviato la causa al Tribunale, in applicazione della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, che modifica la decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21). La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente dinanzi alla Corte, quindi dinanzi al Tribunale.
15 Risulta peraltro dalle osservazioni della Commissione, confermate dalla ricorrente, che, grazie agli sforzi dell' Agenzia, l' ENU ha firmato, nel giugno 1993, con un utilizzatore comunitario un contratto di vendita relativo a 50 tonnellate di uranio sotto forma di concentrati. Un ulteriore contratto di vendita, avente ad oggetto la fornitura di 100-200 tonnellate di uranio nel 1993 e nel 1994, sarebbe stato concluso dall' ENU nell' ottobre 1993. Tali vendite puntuali sarebbero state effettuate a un prezzo largamente inferiore a quello cui l' ENU aveva accettato di offrire il proprio uranio nell' ambito del "procedimento speciale" (v. supra, punto 8).
16 In esecuzione della sentenza della Corte 16 febbraio 1993, ENU/Commissione, citata, la Commissione ha adottato, il 19 luglio 1993, la decisione 93/428/Euratom, relativa all' applicazione dell' articolo 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 197, pag. 54; in prosieguo: la "decisione"). Questa decisione rigetta l' insieme delle domande formulate dall' ENU nel reclamo del 21 dicembre 1990, citato (v. supra, punto 12).
17 Di conseguenza, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 settembre 1993 (causa T-523/93), l' ENU ha chiesto l' annullamento della decisione. Con ordinanza 16 dicembre 1994, il Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) ha riunito questa causa e la causa T-458/93, sopra richiamata, ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale senza procedere a istruttoria. Le parti hanno prodotto taluni documenti e risposto per iscritto, prima della data d' udienza, ai quesiti posti dal Tribunale nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all' art. 64 del suo regolamento di procedura. La fase orale del procedimento si è svolta il 5 aprile 1995.
Conclusioni delle parti
18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare la nullità della decisione;
° dichiarare che la violazione delle disposizioni dei capi VI e VII del Trattato CEEA, a discapito degli obbiettivi della Comunità enunciati all' art. 2, lett. c), d) e g), del Trattato ha cagionato alla ricorrente un danno che attualmente non è ancora precisamente quantificabile;
° condannare la Comunità a risarcirle tale danno secondo modalità da convenire tra le parti, o, in mancanza di accordo entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza, secondo modalità che verranno definite dal Tribunale;
° condannare la Commissione alle spese.
19 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso d' annullamento;
° dichiarare irricevibile il ricorso per risarcimento;
° in subordine, dichiarare tale ricorso infondato;
° condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda d' annullamento
20 La ricorrente chiede l' annullamento della predetta decisione, nella parte in cui rigetta le domande avanzate dalla ricorrente con lettera 21 dicembre 1990 (citata, punto 12) sulla base dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, per risolvere la questione dello smaltimento della sua produzione di uranio. Ai fini dell' esame del ricorso, tali domande possono essere raggruppate nel modo seguente. Per ottenere che l' Agenzia esercitasse il suo diritto di opzione su questa produzione e il suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali, conformemente alle disposizioni del Trattato, l' ENU invitava in sostanza la Commissione, da un lato, a imporre all' Agenzia di ripristinare il funzionamento regolare dei sistemi istituiti dal Trattato nell' ambito del capo VI, dall' altro, a porre fine, in forza delle stesse disposizioni, al libero approvvigionamento degli utilizzatori comunitari all' esterno della Comunità nonostante la produzione dell' ENU fosse disponibile a un prezzo non abusivo (A). Per risolvere il problema urgente dello smaltimento delle sue scorte di uranio, l' interessata domandava inoltre che la Commissione ingiungesse all' Agenzia di applicare il "procedimento speciale" della sua politica di approvvigionamento, relativo all' uranio portoghese (v. supra, punto 8) (B).
A ° Sulla domanda volta all' applicazione dei meccanismi istituiti dal capo VI del Trattato per provvedere allo smaltimento dell' uranio offerto dall' ENU
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
21 La ricorrente sostiene che il rifiuto della Commissione di accogliere la sua domanda volta ad ottenere che l' Agenzia eserciti il suo diritto di opzione e il suo diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura, al fine di assicurare lo smaltimento della sua produzione di uranio, non tiene conto dei sistemi previsti dal capo VI del Trattato CEEA. Essa contesta, in primo luogo, che il regolamento dell' Agenzia 5 maggio 1960, che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, adottato ai sensi dell' art. 60, sesto comma, del Trattato, e modificato dal regolamento dell' Agenzia 15 luglio 1975 (rispettivamente GU 1960, n. 32, pag. 777, e GU L 193, pag. 37; in prosieguo: il "Regolamento"), garantisca il funzionamento regolare di questi sistemi, come affermato dalla Commissione nella decisione.
22 A questo proposito, la ricorrente ricorda, in via preliminare, che le norme del capo VI del Trattato non sono mai state oggetto di revisione e rimangono quindi integralmente in vigore, come rilevato dalla Corte nella sentenza 14 dicembre 1971, causa 7/71, Commissione/Francia (Racc. pag. 1003, punti 10-28). Ciò considerato, essa sostiene che le procedure semplificate di raffronto tra offerte e domande di minerali e materie grezze, istituite dagli artt. 5 e 5 bis del Regolamento, sono irregolari, in quanto derogano al sistema di raffronto che era stato previsto dall' art. 60 del Trattato CEEA.
23 Per quanto riguarda, più in particolare, l' art. 5 bis del citato regolamento dell' Agenzia, del 15 luglio 1975, che ha inserito l' articolo in questione nel Regolamento, lo si dovrebbe ritenere inficiato da un vizio di forma sostanziale. Esso non sarebbe infatti stato approvato dalla Commissione, come esige l' art. 60 del Trattato, e, in ogni caso, non recherebbe menzione, nei visti, di una tale decisione di approvazione.
24 Quanto al merito, la ricorrente sostiene che l' art. 5 bis, in quanto prevede che "gli utilizzatori sono autorizzati a rivolgersi direttamente ai produttori ed a negoziare liberamente, con il produttore di loro scelta, il contratto di fornitura", è contrario all' art. 60 del Trattato, che autorizzerebbe l' Agenzia a determinare unicamente, nel suo Regolamento, le modalità di raffronto delle offerte e delle domande che i produttori e gli utilizzatori sono tenuti a comunicarle affinché essa possa esercitare il suo diritto di opzione e il suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
25 L' art. 5 bis violerebbe in tal modo gli artt. 57, n. 2, secondo comma, e 58 e 60, secondo comma, del Trattato CEEA, che fanno obbligo, senza riserva alcuna, ai produttori di offrire i loro prodotti all' Agenzia. Esso sarebbe del pari contrario all' art. 60, primo comma, che impone agli utilizzatori di comunicare "periodicamente all' Agenzia il loro fabbisogno di forniture", e non terrebbe conto, infine, dell' art. 52, n. 1, del Trattato CEEA, che sancisce il "principio dell' uguale accesso alle risorse", in quanto autorizzerebbe i produttori nazionali a negoziare direttamente con i rispettivi utilizzatori nazionali, se del caso su ordine dei governi, come si verifica da 30 anni.
26 L' art. 5 bis pregiudicherebbe inoltre, in modo assoluto, l' esercizio da parte dell' Agenzia del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura nell' ambito del sistema di centralizzazione delle offerte e delle domande instaurato dal Trattato CEEA, diritti sanciti dagli artt. 52, n. 2, lett. b), 53, 55, 57, 60, 61 e 62. L' intervento dell' Agenzia previsto all' art. 60 comporterebbe infatti che questa eserciti in primo luogo il proprio diritto di opzione tramite la conclusione di un contratto di vendita [art. 57, n. 1, lett. b), e n. 2], rivendendo in seguito agli utilizzatori, mediante un nuovo contratto, i minerali di cui essa ha acquisito la proprietà [artt. 52, n. 2, lett. b), 55, in fine, e 60, quinto comma]. In altri termini, l' art. 5 bis infrangerebbe il "principio fondamentale secondo il quale non si deve mai creare un qualsiasi rapporto contrattuale diretto tra produttori e utilizzatori comunitari di minerali". La ricorrente fa valere al riguardo che, anche nell' ipotesi in cui l' Agenzia non eserciti il suo diritto di opzione, il produttore non è autorizzato, ai sensi dell' art. 59, lett. b), primo comma, che a "esitare all' esterno della Comunità" la produzione disponibile. Egli non sarebbe quindi mai autorizzato a negoziare con un utilizzatore all' interno della Comunità.
27 Per di più, la ricorrente denuncia la totale confusione operata tra il mercato comunitario, all' interno del quale sarebbe applicabile il Regolamento dell' Agenzia e sarebbe enorme la penuria di offerta dei minerali (prodotti nella Comunità), e il mercato esterno, sul quale l' offerta supererebbe attualmente la domanda. Ora, il Trattato avrebbe distinto chiaramente tra questi due mercati, sancendo il principio della preferenza comunitaria. Così, la produzione comunitaria di minerali sarebbe riservata agli utilizzatori della Comunità, e non potrebbe essere esportata che nel caso in cui questi non ne abbiano bisogno, conformemente agli artt. 58 e 59, lett. b), del Trattato. In cambio, gli utilizzatori della Comunità potrebbero approvvigionarsi sui mercati esterni, in applicazione dell' art. 66 del Trattato CEEA, solo se la Commissione accerta che la produzione comunitaria è insufficiente o che il suo prezzo è abusivo.
28 L' istituzione di una preferenza comunitaria a favore dei produttori sarebbe confermata dal fatto che, sia per la sua collocazione nella sezione II del capo VI, relativo ai minerali e combustibili nucleari provenienti dalla Comunità, sia per la qualità dei destinatari, vale a dire gli operatori economici, l' art. 60 del Trattato concerne unicamente il raffronto delle offerte e delle domande di prodotti "provenienti dalla Comunità". Questo stesso art. 60 precisa le modalità della conclusione di contratti esclusivi tra l' Agenzia, da un lato, e i produttori e consumatori della Comunità, dall' altro, conformemente alle disposizioni degli artt. 52, n. 2, lett. b), 55, 57 e 58, nei quali non si tratterebbe espressamente che di prodotti provenienti dalla Comunità. Del pari, l' inserimento dell' art. 61 del Trattato, che impone all' Agenzia di "soddisfare tutte le ordinazioni", nella sezione II del capo VI del Trattato sopra considerata, confermerebbe che l' importazione di uranio è autorizzata dal Trattato solo per fronteggiare un' insufficienza dell' offerta comunitaria. Infatti, l' approvvigionamento di minerali o combustibili nucleari all' esterno della Comunità potrebbe aver luogo unicamente alle condizioni enunciate agli artt. 64, che sancisce il diritto esclusivo dell' Agenzia di concludere contratti di fornitura di minerali, 66, che precisa le condizioni alle quali gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente i contratti per forniture provenienti dall' esterno della Comunità, e 73 del Trattato CEEA, relativo ai contratti o convenzioni che comportino "in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell' Agenzia".
29 La ricorrente fa valere inoltre che la garanzia di approvvigionamento di cui all' art. 2, lett. d), del Trattato CEEA presuppone la tutela del settore della produzione dell' uranio, al fine di assicurare l' autosufficienza della Comunità. L' art. 2, lett. g), assegna del resto alla Comunità l' obiettivo di "assicurare ampi sbocchi". In più, lo stesso articolo impone, alla lett. c), di "agevolare gli investimenti ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell' energia nucleare nella Comunità". Per questa ragione il Trattato CEEA ha previsto, segnatamente all' art. 70, disposizioni volte a favorire la produzione.
30 Ciò considerato, la ricorrente ritiene che, non tenendo conto dei diritti esclusivi dell' Agenzia e del principio della preferenza comunitaria, il procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis del Regolamento è di ostacolo al funzionamento dei sistemi di formazione dei prezzi istituiti dal Trattato. Essa rammenta al riguardo che, in applicazione dell' art. 67, il prezzo deve risultare "dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall' articolo 60".
31 La ricorrente afferma che la Commissione ha ammesso l' irregolarità del procedimento semplificato di raffronto delle offerte e delle domande istituito dall' art. 5 bis del Regolamento, riconoscendo che "è certo che l' Agenzia non segue attualmente il procedimento di raffronto previsto all' art. 60 del Trattato (poiché) nelle attuali condizioni di abbondanza del mercato (...) il procedimento ex art. 60 non avrebbe alcuna utilità". Essa si basa peraltro sui resoconti delle diverse riunioni del comitato consultivo dell' Agenzia, redatti da un membro del comitato stesso, il signor Bettencourt, che è uno degli amministratori dell' ENU, per rilevare che l' Agenzia ha del pari riconosciuto, segnatamente tramite il suo direttore generale e il suo vicedirettore generale, che il monopolio dell' Agenzia e il sistema di raffronto delle domande e delle offerte dei minerali non erano stati rispettati.
32 Dopo aver esposto l' ambito normativo della presente controversia, la ricorrente sostiene, in secondo luogo, che il sistema istituito dal Trattato impone, nel caso di specie, di assicurare lo smaltimento della sua produzione di uranio naturale, disponibile a un prezzo equo.
33 La ricorrente fa valere che gli utilizzatori potevano rifiutarsi di acquistare il suo uranio presso l' Agenzia e rifornirsi all' esterno della Comunità soltanto se la Commissione avesse constatato, su loro domanda, che il prezzo da essa richiesto era abusivo. In effetti, l' art. 66 del Trattato non esige, perché la produzione comunitaria benefici di un regime di preferenza, che il prezzo richiesto da un produttore comunitario sia competitivo, ma solamente che non sia abusivo, vale a dire, che esprima "un giusto rapporto con il prezzo di costo". La Commissione non avrebbe peraltro contestato che né l' Agenzia né altri utilizzatori hanno mai asserito che il prezzo richiesto dall' ENU fosse abusivo.
34 In ogni caso, l' ENU osserva che il prezzo da essa richiesto era del tutto competitivo, contrariamente alle allegazioni contenute nella decisione. Esso sarebbe stato eguale, quando non inferiore, al prezzo al quale altri produttori della Comunità vendevano i propri prodotti agli utilizzatori dei rispettivi paesi. In più, il prezzo richiesto dall' ENU, nell' ambito dei contratti di fornitura pluriennali proposti all' Agenzia (offerte di fornitura di uranio dell' 8 ottobre 1987, del 2 agosto 1989, del 10 dicembre 1990 e del 4 gennaio 1991), sarebbe stato addirittura inferiore al prezzo medio praticato dagli utilizzatori della Comunità nell' ambito di contratti similari, e pubblicato nella relazione annuale dell' Agenzia, con riguardo al quale dovrebbe essere valutata la competitività dell' ENU.
35 A tale riguardo, la ricorrente contesta l' argomento della Commissione secondo cui tale raffronto tra i suoi prezzi e quelli pubblicati dall' Agenzia non permetterebbe di dimostrare la competitività delle sue offerte, in quanto i secondi sarebbero stati fissati in contratti conclusi in passato per una durata pluriennale e presenterebbero, perciò, un carattere "storico" ed eccessivo in rapporto alle offerte odierne sul mercato. Essa allega che, se questi prezzi fossero eccessivi, gli utilizzatori potrebbero facilmente rinegoziare o disdire i contratti, in base agli artt. 64 e 66 del Trattato. Tali prezzi sarebbero peraltro stati sistematicamente ribassati da 28,25 ECU la libbra nel 1988 a 21,05 ECU nel 1991, il che corrisponderebbe a una diminuzione del 25% in quattro anni. Una tale diminuzione dei prezzi medi non risulterebbe dai nuovi contratti pluriennali, molto poco numerosi tra il 1987 e il 1991, che riguarderebbero una percentuale del consumo annuale della Comunità insufficiente a incidere in modo sensibile sul prezzo medio dell' uranio.
36 Dopo aver sostenuto che il prezzo da essa proposto nelle sue offerte di contratti pluriennali non eccedeva quelli praticati sul mercato europeo nell' ambito di contratti similari, la ricorrente rimprovera alla Commissione di confrontare i suoi prezzi con quelli praticati nell' ambito di contratti puntuali, che prevedono una sola fornitura o più forniture su un periodo di dodici mesi al massimo. Tali prezzi non dovrebbero essere presi in considerazione, in quanto riguardano offerte occasionali che non permettono di assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti dell' industria nucleare nella Comunità.
37 Questi prezzi corrisponderebbero inoltre a prezzi di dumping. In numerosi casi si tratterebbe di uranio ottenuto dallo smantellamento di reattori nucleari. Il prezzo di costo di questo uranio non è noto, né, tanto meno, determinabile. Più in generale, l' ENU sostiene che, sia nell' ambito di contratti pluriennali sia sul cosiddetto mercato "spot", il minerale è venduto a un prezzo di dumping, senza relazione con il costo reale di produzione, in paesi terzi dove o non esiste uno sbocco nazionale o la produzione supera ampiamente il fabbisogno. Sarebbe questo il caso non solamente dell' uranio esportato dalle repubbliche della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI), ma anche di quello esportato dalla Repubblica popolare di Cina e da alcuni paesi africani.
38 La ricorrente sottolinea infine che le importazioni di uranio sopra considerate, provenienti, segnatamente, dalle repubbliche della CSI, avvengono, come ammesso dall' Agenzia nei suoi rapporti annuali, "con l' intervento di intermediari", in violazione delle disposizioni del Trattato e del Regolamento, che autorizzano unicamente la trattativa diretta tra produttori e utilizzatori.
39 Ciò considerato, le affermazioni della Commissione relative al prezzo dell' uranio offerto dall' ENU sarebbero tanto più infondate considerando che l' ENU aveva accettato, nell' ambito del "procedimento speciale", di vendere il proprio uranio a un prezzo eguale al "prezzo di costo del produttore, aumentato del 10% indicizzato". La ricorrente rileva che questo prezzo era "inferiore di circa un terzo al prezzo di costo totale dell' impresa e largamente inferiore (...) al prezzo al quale gli utilizzatori della Comunità importavano l' uranio nell' ambito di contratti pluriennali", concludendone che l' Agenzia sarebbe in grado di rivendere l' uranio portoghese traendone un guadagno, e non in perdita. Essa respinge comunque l' argomento della Commissione secondo il quale l' Agenzia non disporrebbe di risorse finanziarie per acquistare l' uranio portoghese, rammentando in proposito che, conferendole il diritto di opzione, il Trattato autorizza l' Agenzia ad ottenere le risorse necessarie, alle condizioni enunciate all' art. VII del suo Statuto, ad esercitare questa competenza.
40 La Commissione respinge l' insieme delle argomentazioni della ricorrente. Essa esclude l' interpretazione del sistema di approvvigionamento instaurato dal capo VI del Trattato formulata dalla ricorrente. La Commissione rammenta in primo luogo che il sistema posto in essere dal Trattato è fondato sul monopolio dell' Agenzia, la quale, ai sensi dell' art. 52, dispone del diritto di opzione sulla produzione comunitaria e del diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali e di combustibili nucleari. Tuttavia, l' Agenzia non sarebbe tenuta ad esercitare il suo diritto di opzione, come confermerebbe, segnatamente, l' art. 59, primo comma del Trattato, che prevede l' ipotesi che l' Agenzia non eserciti tale diritto.
41 L' art. 60 organizzerebbe un procedimento di raffronto delle offerte e delle domande articolato nel modo seguente: gli utilizzatori comunicherebbero periodicamente all' Agenzia il loro fabbisogno di minerali e combustibili nucleari, specificando, tra l' altro, le località di provenienza e le condizioni di prezzo alle quali intendono trattare. I produttori comunicherebbero periodicamente all' Agenzia le offerte che sono in grado di presentare. L' Agenzia informerebbe allora tutti gli eventuali utilizzatori circa le offerte e il volume delle domande che ha ricevuto e li inviterebbe ad effettuare le ordinazioni. Qualora l' Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartirebbe le forniture proporzionalmente alle ordinazioni. Nell' ambito di questo procedimento di raffronto, l' Agenzia stipulerebbe due contratti: il primo con il produttore, nell' ambito dell' esercizio del suo diritto di opzione; il secondo con l' utilizzatore, conformemente al suo diritto esclusivo di concludere contratti.
42 A norma dell' art. 65, primo comma, del Trattato, questo procedimento di raffronto delle offerte e delle domande istituito dall' art. 60 si applicherebbe, per le domande degli utilizzatori e i contratti tra gli utilizzatori e l' Agenzia, anche alle forniture provenienti dall' esterno della Comunità.
43 Ciò sarebbe confermato dal fatto che, ai sensi dell' art. 60, primo comma, la menzione delle "località di provenienza" precede quella degli usi, del frazionamento delle forniture e delle condizioni di prezzo nell' enumerazione delle specificazioni richieste agli utilizzatori al momento della comunicazione periodica dei loro fabbisogni all' Agenzia. Quest' ordine sarebbe spiegato dal fatto che numerosi utilizzatori controllano imprese minerarie, nelle quali possiedono in alcuni casi fino al 100% delle partecipazioni, e manifestano perciò una preferenza per le "proprie" località di provenienza, siano esse situate all' interno o all' esterno della Comunità. Solamente "nell' ipotesi in cui le domande non possano essere soddisfatte in quanto le località di provenienza presentino 'ostacoli giuridici o materiali' che si frappongono all' esecuzione delle ordinazioni (art. 61 del Trattato), l' Agenzia potrebbe, alle condizioni definite all' art. 65, secondo comma, determinare 'l' origine geografica delle forniture (...) sempreché le condizioni assicurate all' utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell' ordinazione' ".
44 Ciò premesso, la Commissione respinge le affermazioni della ricorrente nei confronti del procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis del Regolamento. Essa sostiene innanzitutto che questo articolo è stato regolarmente aggiunto nel Regolamento con il suo regolamento 15 luglio 1975, il quale, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, sarebbe stato approvato dalla Commissione.
45 Nel merito, la Commissione sostiene che le modalità di raffronto delle offerte e delle domande, che devono essere determinate da un regolamento dell' Agenzia, ai sensi dell' art. 60, sesto comma, del Trattato, dipendono dalle condizioni del mercato. Nelle attuali condizioni di saturazione del mercato, molto diverse da quelle prevalenti nel 1957, il procedimento di raffronto previsto dall' art. 60, nei primi cinque commi, sarebbe inutile, in quanto tutte le ordinazioni degli utilizzatori possono essere largamente soddisfatte. Questo spiegherebbe perché l' Agenzia non segue il procedimento di raffronto previsto all' art. 60. La principale differenza tra questo procedimento e il procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis del Regolamento starebbe nel fatto che entrambi i contratti previsti dall' art. 60, quello tra il produttore e l' Agenzia, da una parte, e quello tra l' Agenzia e l' utilizzatore, dall' altro, si fondono, nell' ambito del procedimento semplificato, in un unico contratto trilaterale tra produttore, Agenzia e utilizzatore. Firmando il contratto assieme al produttore e all' utilizzatore, l' Agenzia eserciterebbe il suo diritto di opzione e il suo diritto esclusivo di concludere contratti. La Commissione sottolinea che, se l' Agenzia rifiuta di concludere un contratto, questo è da ritenersi nullo ipso iure.
46 La Commissione dichiara infine che essa non ha mai riconosciuto il carattere illegittimo delle disposizioni del Regolamento. Essa nega che funzionari propri o dell' Agenzia abbiano fatto dichiarazioni che mettono in dubbio la validità del detto Regolamento. Essa afferma inoltre che, in ogni caso, tali dichiarazioni non la vincolerebbero.
47 Di conseguenza, la Commissione ritiene che, rigettando la domanda dell' ENU volta a porre un termine all' approvvigionamento degli utilizzatori all' esterno della Comunità, nonostante fosse disponibile la produzione dell' ENU, si è uniformata alle disposizioni del Trattato, che non imporrebbe la preferenza comunitaria in favore dei produttori della Comunità.
48 In particolare, la Commissione respinge il complesso degli argomenti della ricorrente relativi al prezzo. Essa fa valere, in primo luogo, che i prezzi che figurano nella relazione annuale dell' Agenzia, ai quali la ricorrente compara i propri prezzi, corrispondono in realtà al prezzo medio delle forniture effettuate nel corso dell' anno di riferimento della relazione, in esecuzione di contratti pluriennali conclusi diversi anni prima, e non ai prezzi fissati nei contratti pluriennali conclusi in quell' anno, che sarebbero sensibilmente inferiori per ragioni di ordine congiunturale.
49 Al riguardo, la Commissione afferma che i prezzi richiesti dall' ENU erano sensibilmente più elevati dei prezzi fissati, secondo dati riservati forniti dall' Agenzia e versati nel fascicolo, nei sedici contratti pluriennali conclusi nel 1987, nel 1988 e nel 1991, e del prezzo medio annuale praticato nell' ambito dei contratti di questo tipo in corso.
50 Per quanto riguarda le asserite pratiche di dumping, la Commissione obietta che, qualora sia dimostrata l' esistenza di una tale pratica, essa costituirebbe un ostacolo giuridico, ai sensi dell' art. 61 del Trattato, che obbliga l' Agenzia a "soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali". L' Agenzia potrebbe opporsi alla conclusione di questi contratti, conformemente al combinato disposto dell' art. 61 e degli artt. 60 e 65 del Trattato CEEA. Tuttavia, nei limiti così definiti dall' art. 61, l' Agenzia dovrebbe egualmente curare che gli utilizzatori comunitari possano trarre beneficio da una congiuntura loro favorevole.
51 A tale riguardo, la Commissione rammenta che, per quanto attiene più particolarmente ai prezzi praticati dai paesi dell' Europa orientale, l' art. 14 dell' accordo tra la CEE, la CEEA e l' URSS sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, approvato con la decisione della Commissione 27 febbraio 1990, 90/117/Euratom (GU L 68 pag. 2), prevede, nella parte relativa all' energia nucleare, che gli scambi di merci tra le parti contraenti avvengono a prezzi rapportati al mercato. Pertanto, l' Agenzia si sarebbe opposta alla conclusione di alcuni contratti di fornitura di uranio naturale proveniente dalla CSI, che prevedevano prezzi inferiori a quelli del mercato (v., segnatamente, le decisioni della Commissione 4 febbraio 1994, 94/95/Euratom, e 21 febbraio 1994, 94/285/Euratom, relative ad una procedura ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato, nel caso KLE; GU L 48, pag. 45, e, rispettivamente, GU L 122, pag. 30).
52 La Commissione rileva peraltro che, fino alla presentazione del presente ricorso, né la ricorrente né alcun produttore comunitario di uranio hanno sporto reclamo presso l' Agenzia o la Commissione contro eventuali pratiche di dumping.
53 Di conseguenza, la Commissione ritiene che, tenuto conto della mancanza di competitività dei suoi prezzi, le esigenze dell' ENU giungerebbero a far sopportare all' Agenzia e al bilancio comunitario "una sovvenzione in suo favore, pari alla differenza tra il prezzo che essa richiede e il prezzo di mercato".
Giudizio del Tribunale
54 Si deve valutare la legittimità del rigetto, da parte della Commissione, della domanda dell' ENU fondata sull' art. 53, secondo comma, del Trattato, relativa alla garanzia dello smaltimento della sua produzione di uranio, in base alle disposizioni del Trattato. La ricorrente domandava, in concreto, che l' Agenzia esercitasse il diritto di opzione sulla sua produzione e ne imponesse, se del caso, l' acquisto agli utilizzatori comunitari, facendo uso del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture di minerali, ai sensi dell' art. 52 del Trattato.
55 A tal fine è necessario esaminare, previamente, le garanzie accordate ai produttori comunitari di minerali o di combustibili nucleari, nell' ambito del regime di approvvigionamento istituito dal capo VI del Trattato CEEA.
56 Infatti, quali che siano le modalità di raffronto delle offerte e delle domande istituite dal Regolamento, la legittimità del rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda dell' ENU deve essere valutata con riguardo al sistema di approvvigionamento instaurato dalle disposizioni del Trattato, alle quali si richiama peraltro la ricorrente. Questo criterio è conforme alla giurisprudenza della Corte, che nella sentenza Commissione/Francia, già citata (punto 43), ha affermato che "il fatto che la situazione di mercato abbia potuto rendere meno necessario, per un determinato periodo, il ricorso alle modalità d' approvvigionamento contemplate dal Trattato, non è comunque sufficiente a privare della loro forza obbligatoria le disposizioni ad esse afferenti". Inoltre, nella deliberazione 14 novembre 1978, emessa ai sensi dell' art. 103 del Trattato CEEA, la Corte si è basata sulle prerogative attribuite alla Comunità dalle disposizioni del capo VI per evidenziare "la cura con la quale il Trattato definisce in modo preciso e vincolante il diritto di esclusiva spettante alla Comunità nel settore dell' approvvigionamento nucleare, sia all' interno sia nei rapporti esterni" (deliberazione 1/78, Racc. pag. 2151, punto 14).
57 Occorre quindi esaminare, in via preliminare, il sistema di approvvigionamento istituito dal capo VI del Trattato alla luce degli obbiettivi assegnati alla Comunità. Al riguardo, risulta dall' economia del Trattato che il compito dell' Agenzia consiste nel garantire uno degli obbiettivi essenziali che il Trattato assegna alla Comunità, all' art. 2, lett. d), vale a dire la sicurezza dell' approvvigionamento secondo il principio dell' uguale accesso alle risorse sancito all' art. 52, n. 1, del Trattato. Ciò risulta chiaramente dall' art. 52, n. 2, lett. b), del Trattato, che istituisce espressamente a tal fine questo organo specializzato, conferendogli, in via di principio, diritti esclusivi per garantire l' approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità in minerali e in combustibili nucleari provenienti tanto dalla Comunità quanto da paesi terzi. Infatti, il regime di approvvigionamento deve essere attuato, in virtù di questa disposizione, dall' Agenzia, che dispone, per adempiere il suo compito, di un diritto di opzione sui minerali, materie grezze e materiali fissili speciali prodotti sui territori degli Stati membri, così come del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di questi prodotti provenienti dall' interno o dall' esterno della Comunità.
58 Quanto alla politica comune di approvvigionamento, prevista dall' art. 52, n. 1, e talune modalità della quale sono fissate nella sezione V (artt. 70-72) del capo VI, relativo all' approvvigionamento, essa verte essenzialmente sulla ricerca, e la sua attuazione è affidata direttamente alla Commissione o al Consiglio. Nell' ambito di questa sezione, il ruolo affidato all' Agenzia è limitato al campo commerciale. L' Agenzia può unicamente, ai sensi dell' art. 72, primo comma, "costituire, in base alle disponibilità esistenti all' interno o all' esterno della Comunità, le scorte commerciali necessarie ad agevolare l' approvvigionamento o le normali forniture della Comunità". Inoltre, in base al secondo comma dello stesso articolo, spetta alla Commissione "decidere l' eventuale costituzione di scorte di sicurezza".
59 Risulta così chiaramente che i compiti dell' Agenzia si limitano all' attuazione del regime di approvvigionamento istituito dal capo VI del Trattato. E' dunque al preciso scopo di permetterle di garantire la sicurezza dell' approvvigionamento di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, alle condizioni da esso previste, che il capo VI ha affidato all' Agenzia i soprammenzionati diritti esclusivi. Ciò non toglie che, nell' ambito del suo compito, consistente nel provvedere al regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità, l' Agenzia possa essere indotta, se del caso, a prendere in considerazione gli interessi dei produttori, conformemente all' insieme delle finalità del Trattato, e segnatamente agli obbiettivi relativi alla realizzazione di impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell' energia nucleare nella Comunità e alla garanzia di ampi sbocchi, definiti all' art. 2, lett. c) e g), del Trattato, invocati dalla ricorrente, la cui realizzazione concreta è più particolarmente prevista, da una parte, nei capi IV e V, relativi agli investimenti e alle imprese comuni, e, d' altra parte, nel capo IX, dedicato al mercato comune nucleare. Tuttavia, nell' ambito dell' attuazione del regime di approvvigionamento istituito dal capo VI del Trattato, la tutela degli interessi dei produttori comunitari potrà essere perseguita unicamente in relazione alle esigenze inerenti alla sicurezza dell' approvvigionamento.
60 In questo contesto, occorre constatare che il regime di approvvigionamento sancisce unicamente il principio della preferenza a favore degli utilizzatori comunitari, conformemente all' art. 2, lett. d), del Trattato, citato, e non garantisce lo smaltimento della produzione comunitaria di minerali. Il rispetto del principio della preferenza per gli utilizzatori della Comunità è assicurato mediante il diritto di opzione dell' Agenzia, previsto dall' art. 52, n. 2, lett. b), sull' acquisizione del diritto di proprietà dell' uranio prodotto nella Comunità. In forza dell' art. 57 del Trattato, tale diritto di opzione si esercita, in via di principio, mediante la conclusione di contratti con i produttori. Come regola generale, infatti, ogni produttore è tenuto, a norma di questo articolo, ad offrire all' Agenzia i minerali o combustibili nucleari da esso prodotti nel territorio degli Stati membri. Solamente allorché "l' Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore (...) è autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all' esterno della Comunità la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni più favorevoli di quelle contemplate nell' offerta precedentemente fatta all' Agenzia", come previsto dall' art. 59, lett. b), del Trattato.
61 Di contro, il Trattato non contiene alcuna disposizione che garantisca in maniera espressa o implicita lo smaltimento preferenziale della produzione proveniente dalla Comunità. Anzi, nell' ambito del sistema di accentramento, presso l' Agenzia, delle offerte dei produttori comunitari e delle domande degli utilizzatori della Comunità, destinato a permetterle di assicurare l' approvvigionamento regolare ed equo di tutti gli utilizzatori, non viene operata alcuna distinzione secondo l' origine dei prodotti. L' art. 65, primo comma, del Trattato, infatti, stabilisce che l' art. 60, relativo al procedimento di raffronto delle offerte e delle domande, "è applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra gli utilizzatori e l' Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall' esterno della Comunità".
62 Contrariamente alle affermazioni della ricorrente, l' obbligo imposto agli utilizzatori della Comunità dall' art. 60, primo comma, del Trattato di comunicare all' Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando in particolare, tra gli elementi menzionati nei contratti di fornitura progettati, la località di provenienza, trova quindi applicazione anche per quanto riguarda i prodotti non provenienti dalla Comunità, che devono di conseguenza essere soggetti, in generale, alle stesse modalità di raffronto delle offerte e delle domande che valgono per i prodotti comunitari. In particolare, l' Agenzia può, in applicazione dell' art. 65, secondo comma, del Trattato, determinare l' origine geografica delle forniture solo a condizione di assicurare agli utilizzatori condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell' ordinazione. Essa ha inoltre l' obbligo, ai sensi dell' art. 61, primo comma, di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali; l' Agenzia non può quindi, in assenza di tali ostacoli, opporsi all' importazione di minerali a un prezzo più competitivo per assicurare l' esito della produzione comunitaria a un prezzo più elevato, anche se non abusivo ai sensi dell' art. 66. E' in questo contesto che va interpretato l' art. 59 del Trattato CEEA, che prevede espressamente l' ipotesi che l' Agenzia non eserciti il suo diritto di opzione su tutta o su una parte della produzione comunitaria, confermando così che l' Agenzia non è tenuta a garantire il collocamento di minerali e combustibili nucleari provenienti dalla Comunità, le cui offerte le sono comunicate in applicazione dell' art. 60, secondo comma.
63 Al riguardo, non può accogliersi la tesi sostenuta dall' ENU, secondo la quale il Trattato garantirebbe lo smaltimento dei prodotti comunitari offerti a un prezzo "equo" poiché autorizzerebbe gli utilizzatori ad approvvigionarsi all' esterno della Comunità unicamente alle condizioni definite all' art. 66 del Trattato, vale a dire quando la produzione comunitaria è insufficiente o i prezzi praticati dai produttori comunitari sono "abusivi". L' art. 66 del Trattato, infatti, definisce i casi nei quali è consentito, per l' appunto, derogare al procedimento ordinario, contemplato all' art. 60 del Trattato, che prevede il raffronto delle offerte e delle domande, il cui scopo è permettere all' Agenzia di esercitare i suoi diritti esclusivi al fine di garantire la sicurezza dell' approvvigionamento. L' art. 66 esclude qualsiasi intervento dell' Agenzia. Esso dispone, in sostanza, che, qualora la Commissione constati che l' Agenzia non è in grado di approvvigionare gli utilizzatori entro un termine ragionevole, o non può farlo che a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente contratti relativi a forniture provenienti dall' esterno della Comunità per la durata di un anno, rinnovabile. Ne consegue che, nell' economia del capo VI, il criterio dei prezzi "abusivi", specificamente enunciato all' art. 66 per delimitare il campo di applicazione di un procedimento eccezionale, non può essere interpretato, nel sistema istituito dal Trattato, come se fosse del pari volto ad assicurare una preferenza a favore dei produttori comunitari nell' ambito stesso del procedimento ordinario istituito dall' art. 60. Oltre a ciò, la tesi della ricorrente secondo la quale le importazioni di minerali o di altri combustibili nucleari sarebbero ricomprese nel procedimento instaurato dall' art. 66, che esclude qualsiasi competenza dell' Agenzia, è incompatibile con il combinato disposto degli artt. 52, n. 2, lett. b), 60, 61, 64 e 65, esaminati nel punto precedente, che sanciscono, in via di principio, il diritto esclusivo dell' Agenzia di concludere tali contratti e delimitano i poteri dell' Agenzia nell' esercizio di questa competenza esclusiva.
64 Per di più, è il raffronto delle offerte e delle domande, indistintamente previsto all' art. 60 per la fornitura di minerali e di altri combustibili nucleari, di qualsiasi provenienza (v. supra, punti 61 e 62), che conduce, di regola, alla fissazione dei prezzi, secondo la legge dell' offerta e della domanda, al di fuori di qualsiasi intervento dell' Agenzia sul livello dei prezzi. L' art. 67 del Trattato stabilisce infatti che, "fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dal raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità contemplate dall' articolo 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri". In proposito, l' Agenzia dispone unicamente, ai sensi dell' art. 69, secondo comma, del Trattato CEEA, della facoltà di proporre, e non di imporre, agli utilizzatori una perequazione di prezzi. In questo contesto, l' Agenzia potrebbe quindi opporsi ad importazioni di minerali o di altri combustibili nucleari a prezzi inferiori rispetto a quelli richiesti dai produttori comunitari solo nel caso in cui tali importazioni rischiassero di compromettere la realizzazione degli obbiettivi del Trattato, segnatamente mediante la loro incidenza sulle fonti di approvvigionamento. Un simile rischio potrebbe infatti venire considerato come un ostacolo giuridico che si frappone all' esecuzione di un' ordinazione, ai sensi del citato art. 61, primo comma, del Trattato. Esso esonererebbe l' Agenzia dall' obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, o di concludere tutti i contratti ad essa sottoposti, in pratica, nell' ambito del procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis del Regolamento, quale che sia la provenienza dei prodotti, dal momento che questi vengono offerti a un prezzo più favorevole. I meccanismi di fissazione dei prezzi instituiti dal Trattato nell' ambito del regime di approvvigionamento confermano così che questo non consente di riservare un trattamento preferenziale ai minerali e agli altri combustibili nucleari provenienti dalla Comunità, quando siano proposti a prezzi superiori a quelli praticati sul mercato mondiale, in assenza di circostanze particolari tali da ostacolare la realizzazione degli obbiettivi del Trattato perseguiti dal capo VI, salvo intervento del Consiglio ai sensi dell' art. 69 del Trattato.
65 Oltre a ciò, l' interpretazione delle suddette disposizioni del Trattato sostenuta dalla ricorrente, che condurrebbe ad esitare con precedenza, in modo sistematico, l' intera produzione comunitaria a prezzi che esprimono "un giusto rapporto con il prezzo di costo" prima di ammettere importazioni di combustibili nucleari a prezzi più vantaggiosi per gli utilizzatori, penalizzerebbe le industrie comunitarie che utilizzano prodotti nucleari e costituirebbe un freno al loro sviluppo, in contrasto con il compito assegnato alla Comunità dall' art. 1 del Trattato. Per tutte queste ragioni, riconoscere una preferenza comunitaria sistematica a favore dei produttori di minerali nucleari sarebbe in contrasto con gli obbiettivi del Trattato.
66 Da tutte le considerazioni che precedono discende che, nel sistema del Trattato, le offerte dei produttori comunitari sono, di regola, concorrenti con quelle provenienti dall' esterno della Comunità. Ne consegue che, contrariamente alle allegazioni della ricorrente, l' Agenzia non può, in assenza di circostanze eccezionali atte a compromettere gli obbiettivi del Trattato, esercitare il suo diritto di opzione quando il prezzo richiesto dal produttore comunitario è troppo elevato per assicurargli sbocchi sul mercato. Peraltro, "fatte salve le eccezioni previste dal Trattato", il regime di fissazione dei prezzi istituito dal capo VI non consente, in via di principio, di imporre agli utilizzatori l' acquisto di minerali provenienti dalla Comunità a un prezzo più elevato del prezzo di mercato risultante dal raffronto delle offerte e delle domande. Ne discende in concreto che l' Agenzia potrebbe, se del caso, in assenza di ostacoli giuridici che si frappongano all' esecuzione di un' ordinazione ai sensi dell' art. 61, primo comma, del Trattato, far prevalere la preferenza comunitaria a favore dei produttori della Comunità, e opporsi, a tal fine, a un' importazione, solo se il prezzo da loro richiesto fosse equivalente o inferiore a quello specificato nell' ordinazione comunicata all' Agenzia dall' utilizzatore secondo il procedimento istituito dall' art. 60 del Trattato, nei primi cinque commi, ovvero, in pratica, nel contratto previamente sottoposto all' Agenzia per la firma ai fini della sua stipulazione, in applicazione dell' art. 5 bis del Regolamento, oppure se le loro offerte comportassero per l' utilizzatore vantaggi tali da compensare un' eventuale differenza di prezzo.
67 Si deve inoltre rilevare che, anche nell' ipotesi in cui l' Agenzia ha la facoltà di esercitare il suo diritto di opzione sui minerali prodotti nella Comunità ° qualora vengano offerti a condizioni di prezzo tanto favorevoli, per gli utilizzatori, quanto quelle proposte dalla concorrenza segnatamente per minerali provenienti dall' esterno della Comunità ° essa non è tuttavia tenuta a privilegiare l' esito della produzione comunitaria, in quanto il regime di approvvigionamento istituito dal Trattato non stabilisce il principio della preferenza comunitaria a favore dei produttori, come già si è dimostrato (v. supra, punti 61 e 62). In particolare, l' Agenzia può esercitare i suoi diritti esclusivi in modo da esitare l' uranio naturale offerto da un produttore comunitario ed assicurare così il mantenimento della sua azienda sul territorio della Comunità solo in relazione al perseguimento di obiettivi definiti dal Trattato. Trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l' Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell' esercizio delle sue competenze. Ciò considerato, il controllo del Tribunale deve in ogni caso limitarsi all' errore manifesto di valutazione o allo sviamento di potere (v., segnatamente, la sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punti 51 e da 89 a 91).
68 Del pari, le disposizioni del capo VI che consentirebbero, se del caso, di derogare al meccanismo commerciale di raffronto delle offerte e delle domande istituito dal Trattato (v. supra, punti 61-64), conferiscono unicamente una facoltà all' Agenzia, alla Commissione o al Consiglio. Così, per garantire, segnatamente, la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne, l' Agenzia dispone del potere discrezionale di opporsi ° esercitando il suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali e di altri combustibili nucleari in modo da assicurare l' approvvigionamento secondo il principio dell' uguale accesso alle risorse, conformemente al compito affidatole dal Trattato ° a talune importazioni di uranio che compromettano questa diversificazione. Lo stesso vale per il potere della Commissione, nell' attuazione dell' art. 72, secondo comma, del Trattato, già citato, che autorizza questa istituzione a decidere la costituzione di scorte di sicurezza, le cui modalità di finanziamento devono essere approvate dal Consiglio. Infine, il Consiglio dispone della facoltà di fissare dei prezzi, ai sensi dell' art. 69 del Trattato, derogando alle disposizioni dell' art. 67, che istituisce un meccanismo commerciale di determinazione dei prezzi fondato sul raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalità previste all' art. 60.
69 Considerato il contesto giuridico esposto, occorre rilevare che nel caso di specie la ricorrente non fa valere alcuna circostanza particolare atta, da una parte, a costituire un ostacolo giuridico all' approvvigionamento degli utilizzatori comunitari in minerali provenienti dall' esterno della Comunità e, dall' altra, a imporre all' Agenzia di esercitare il proprio diritto di opzione sulla produzione della ricorrente stessa, tenuto conto degli obbiettivi perseguiti dal Trattato. Sotto questo profilo, ritenendo che il rischio ° fatto presente dall' ENU ° di cessazione dello sfruttamento delle sue miniere di uranio naturale, la cui produzione rappresenta circa l' 1,5% del consumo comunitario, non comprometta la garanzia di un approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori comunitari, l' Agenzia e la Commissione non hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale.
70 Per quanto riguarda, più in particolare, l' argomento della ricorrente secondo cui talune offerte, provenienti dall' esterno della Comunità, sono simili a pratiche di dumping, si deve rilevare che il Trattato CEEA non contiene alcuna disposizione specifica relativa all' articolazione del regime di approvvigionamento instaurato nel suo capo VI e delle misure volte alla repressione di pratiche di dumping nel campo delle risorse nucleari. Di conseguenza, nulla permette di escludere a priori l' applicazione al settore dell' energia nucleare delle disposizioni antidumping enunciate nel Trattato CE. Infatti, come statuito dalla Corte nella deliberazione 14 novembre 1978 ai sensi dell' art. 103 del Trattato CEEA, già citata (punto 15), le disposizioni del Trattato CEEA, "risultano essere nient' altro che la manifestazione, in un settore altamente specializzato, delle concezioni giuridiche cui è informata la struttura del mercato comune generale (...). Come il Trattato CEE, pure il Trattato CEEA mira a creare, nel suo campo di applicazione materiale, uno spazio economico omogeneo". Orbene, occorre rilevare che la ricorrente non ha presentato alcun reclamo alla Commissione contro le pratiche di dumping da essa asserite, e non ha fornito, nel caso presente, alcun elemento preciso a sostegno dei suoi addebiti. Inoltre, e in ogni caso, questi esulano dall' ambito del presente ricorso, che è volto unicamente all' annullamento di una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 53 del Trattato, e non si riferisce a un procedimento di esame di un reclamo in materia di dumping.
71 Pertanto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla legittimità del procedimento semplificato di raffronto delle offerte e delle domande istituito dall' art. 5 bis del Regolamento, il Tribunale non può che constatare che il rifiuto della Commissione di accogliere la domanda della ricorrente diretta a che l' Agenzia eserciti il suo diritto di opzione e il diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali, in modo da garantire lo smaltimento della produzione di uranio dell' ENU, non è inficiato da alcuna irregolarità, con riguardo al sistema di approvvigionamento istituito dal Trattato.
72 Infatti, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, l' argomento della ricorrente relativo alla pretesa illegittimità del procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis del Regolamento non è pertinente, in quanto la soluzione della presente controversia dipende solo dal punto se le disposizioni del Trattato possano essere interpretate nel senso che obbligano l' Agenzia e/o la Commissione a garantire lo smaltimento dell' uranio naturale offerto dall' ENU. In proposito, risulta dalle considerazioni precedenti che l' Agenzia e la Commissione non avevano né l' obbligo né il diritto di garantire l' esito di questa produzione a un prezzo superiore a quello di mercato, per contratti simili, in assenza di circostanze particolari tali da giustificare una deroga al regime di approvvigionamento istituito dal Trattato. Inoltre, e in ogni caso, anche supponendo che l' ENU fosse disposta, durante un breve periodo, a offrire la sua produzione a un prezzo almeno altrettanto favorevole di quello offerto dai suoi concorrenti, il che non è certo, l' Agenzia e la Commissione, omettendo di garantirle degli sbocchi, non avrebbero ecceduto i limiti del loro potere discrezionale, come accertato dal Tribunale (v. supra, punto 69).
73 Comunque, anche volendo considerare pertinente l' argomentazione della ricorrente relativa all' art. 5 e, in particolare, all' art. 5 bis del Regolamento, il controllo del Tribunale sulla legittimità dei procedimenti semplificati di raffronto delle offerte e delle domande, istituiti da questi articoli, non permetterebbe di giungere a una soluzione diversa per quanto riguarda le pretese della ricorrente. Tali procedimenti semplificati corrispondono infatti alla finalità perseguita dalle disposizioni dell' art. 60 del Trattato e, più in generale, dal sistema di approvvigionamento istituito dal capo VI dello stesso, che mirano a garantire l' approvvigionamento in prodotti nucleari degli utilizzatori della Comunità a prezzi risultanti dal gioco del mercato. In particolare, l' istituzione di un procedimento semplificato distinto dal procedimento accentrato di raffronto delle offerte e delle domande previsto dall' art. 60, nei primi cinque commi, si spiega con l' evoluzione della congiuntura, caratterizzata da un eccesso di offerta rispetto alla domanda, che rendeva inutile tale accentramento. Essa tiene conto di questa evoluzione del mercato, conformemente alle finalità del regime di approvvigionamento, della cui attuazione il Trattato incarica l' Agenzia (v., in questo senso, le conclusioni dell' avvocato generale Roemer per la causa Commissione/Francia, già citata, Racc. pag. 1023, in particolare pag. 1030).
Inoltre, per quanto riguarda, più particolarmente, il procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis, il Tribunale rileva che questo procedimento, che autorizza gli utilizzatori a negoziare i contratti di fornitura direttamente con i produttori di loro scelta, non priva tuttavia l' Agenzia dei suoi diritti esclusivi, che nel sistema del Trattato devono in ogni caso essere esercitati secondo i principi di un' economia di mercato. Il detto articolo prescrive infatti che il contratto liberamente negoziato tra gli operatori economici "dev' essere presentato all' Agenzia entro 10 giorni lavorativi per la firma in ordine alla sua stipulazione [e che quest' ultima] deve pronunciarsi, stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione, entro un termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto". Al fine di consentire all' Agenzia di esercitare effettivamente le sue prerogative, lo stesso articolo precisa le indicazioni minime che ogni contratto di fornitura sottoposto all' Agenzia deve necessariamente contenere. Ne consegue che il procedimento semplificato previsto dall' art. 5 bis del Regolamento è conforme al regime di approvvigionamento istituito dal Trattato.
74 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che il ricorso in esame dev' essere respinto in quanto mira all' annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda della ricorrente diretta a far provvedere allo smaltimento della propria produzione di uranio sulla base dei sistemi istituiti dal capo VI del Trattato.
B ° Sulla domanda diretta all' applicazione del "procedimento speciale"
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
75 La ricorrente chiede del pari l' annullamento della decisione nella parte in cui respinge la sua domanda relativa all' applicazione del "procedimento speciale". Essa sottolinea preliminarmente che quest' ultimo rammenta agli utilizzatori che tanto il Trattato quanto il Regolamento danno all' Agenzia il potere di imporre loro l' acquisto dell' uranio dell' ENU al prezzo che l' Agenzia aveva accettato nell' ambito del detto "procedimento". Ed infatti l' art. 5 bis, lett. f) e g), del Regolamento autorizzerebbe l' Agenzia a rifiutarsi di stipulare contratti con decisione motivata. Sarebbe sufficiente in proposito che l' Agenzia invochi l' art. 66 del Trattato, che osta all' importazione di uranio da parte degli utilizzatori, quando disponga di questo minerale a un prezzo non abusivo, come si sarebbe verificato nel caso della produzione dell' ENU. Trovandosi, così, nell' impossibilità di approvvigionarsi sul mercato esterno alla Comunità, da cui proviene il 70% circa del consumo comunitario, gli utilizzatori non potrebbero rifiutarsi di acquistare l' uranio offerto dall' ENU.
76 La ricorrente sostiene inoltre, in primo luogo, che l' Agenzia era tenuta ad applicare il "procedimento speciale" in quanto la Commissione le aveva impartito una direttiva in questo senso, a norma dell' art. 53, secondo comma, del Trattato. Essa si fonda sulla lettera inviatale, l' 8 dicembre 1989, dal signor Cardoso e Cunha, membro della Commissione incaricato delle questioni di energia nella Comunità, il quale affermava che "la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe ormai comprendere un 'procedimento speciale' che permetta di risolvere casi come quello [dell' ENU]", e che egli aveva invitato l' Agenzia "a passare alla fase della realizzazione concreta delle proposte d' azione da essa presentate in questo senso" (allegato 11 del ricorso).
77 Al riguardo, la ricorrente respinge, anzitutto, l' affermazione della Commissione secondo la quale la lettera del signor Cardoso e Cunha esprimerebbe un' "opinione individuale" e non una decisione della Commissione stessa, adottata per il tramite del membro competente. Essa ricorda che il detto membro della Commissione esercita, nel settore dell' energia, le competenze delegategli nell' ambito della ripartizione delle competenze e dei poteri da parte della Commissione, effettuata conformemente all' art. 27 del regolamento interno della stessa.
78 La ricorrente confuta poi la tesi della Commissione secondo la quale il "procedimento speciale" imporrebbe all' Agenzia solo un obbligo di "attuare i meccanismi più idonei per tentare di risolvere il problema con la persuasione e con il ricorso ai suoi buoni uffici". Essa afferma che il "procedimento speciale" comporta un meccanismo preciso, obbligatorio per l' ENU come per gli utilizzatori comunitari. Questo "procedimento speciale", approvato dalla Commissione, costituirebbe quindi un atto vincolante non solo quanto ai risultati da raggiungere, bensì anche quanto ai mezzi da impiegare.
79 La ricorrente afferma, in secondo luogo, che la Commissione, rigettando, nella decisione impugnata, la domanda dell' ENU relativa a un' applicazione vincolante del "procedimento speciale", sarebbe venuta meno ai principi della buona fede e del legittimo affidamento, in quanto l' Agenzia aveva assicurato all' ENU di attribuire la priorità a una soluzione soddisfacente del suo problema (allegato 6 del ricorso). Del pari, la Commissione si sarebbe impegnata, con lettera 14 novembre 1988, a "esaminare nei dettagli il problema sollevato dall' ENU (...), al fine di trovare una soluzione (...) positiva" (allegato 7 del ricorso). La Commissione avrebbe inoltre informato l' ENU, con lettera 8 dicembre 1989, del fatto che essa "condivideva l' opinione secondo la quale la politica di approvvigionamento dell' Agenzia dovrebbe ormai includere un 'procedimento speciale' , che permetta la soluzione di casi come [quello dell' ENU]" (allegato 11 del ricorso). La ricorrente rammenta infine che, in risposta a un' interrogazione scritta, la Commissione ha dichiarato al Parlamento europeo, nella sessione dell' aprile 1990 "che essa si era impegnata, nell' ambito del Trattato Euratom, a cercare una soluzione al problema dello smaltimento della produzione portoghese di uranio" (interrogazione 190/90).
80 Da parte sua, la Commissione rileva che il "procedimento speciale" poteva consistere, in applicazione delle disposizioni del capo VI del Trattato, solo in un impegno serio e continuo da parte dell' Agenzia per incitare gli utilizzatori della Comunità ad approvvigionarsi presso l' ENU. Essa aggiunge che la lettera del signor Cardoso e Cunha, che menziona tale "procedimento speciale", non può essere interpretata come una direttiva, in quanto il potere di rivolgere tali atti all' Agenzia spetta alla Commissione come organo collegiale, conformemente all' art. 53, primo comma, del Trattato. Per questo insieme di ragioni, la Commissione ritiene che il "procedimento speciale" si limiti ad imporle "un obbligo di mezzi (...) di attuare i meccanismi più idonei per tentare di risolvere il problema con la persuasione e con il ricorso ai suoi buoni uffici".
81 La Commissione nega infine di essere venuta meno ai principi della buona fede e del legittimo affidamento. Essa fa valere di avere seguito, tramite il competente membro della Commissione, l' azione svolta dall' Agenzia affinché l' ENU riuscisse ad esitare le sue giacenze di uranio sul mercato. Né la Commissione né l' Agenzia si sarebbero formalmente impegnate a risolvere il problema sollevato dall' ENU.
Giudizio del Tribunale
82 L' argomento della ricorrente relativo all' asserita natura vincolante del "procedimento speciale" non può essere accolto. In primo luogo, si deve rilevare che la citata lettera del signor Cardoso e Cunha dell' 8 dicembre 1989 non può essere in nessun caso interpretata come riferentesi a una direttiva impartita all' Agenzia. Dal punto di vista formale, essa si limita a menzionare un semplice orientamento considerato dal competente membro della Commissione, nell' ambito delle sue attribuzioni, per quanto riguarda l' azione dell' Agenzia. Si tratta quindi di una comunicazione di carattere politico, destinata ad aprire trattative che eventualmente avrebbero potuto concludersi con impegni delle imprese. Di conseguenza, questa lettera non si riferisce a una direttiva previamente adottata dalla Commissione, in qualità di organo collegiale, in base all' art. 53, primo comma, del Trattato. Inoltre, per il suo contenuto sostanziale, l' invito così rivolto all' Agenzia non può conferire carattere vincolante al "procedimento speciale". Limitandosi ad indicare che il suo autore ha "invitato l' Agenzia a passare alla fase della realizzazione concreta delle proposte d' azione da essa presentate in tal senso", la lettera non fornisce alcuna indicazione per quanto riguarda la natura vincolante o meno delle soluzioni proposte. Questa interpretazione è confermata dalla stessa redazione del "procedimento speciale", che si presenta come un insieme di proposte non vincolanti, come attesta in particolare l' uso del modo condizionale (v. supra, punto 8). Con il suo intervento, il competente membro della Commissione non intendeva dunque conferire un valore vincolante alle soluzioni proposte nel "procedimento speciale".
83 In ogni caso, le soluzioni considerate nel "procedimento speciale", destinate ad essere attuate nell' ambito del procedimento semplificato istituito dall' art. 5 bis del Regolamento, potevano essere applicate dall' Agenzia solo in modo consono alla delimitazione dei suoi poteri e di quelli della Commissione, nell' ambito del sistema di approvvigionamento istituito dal Trattato. Il carattere vincolante o meno del "procedimento speciale" deve quindi essere valutato con riguardo alle pertinenti disposizioni del Trattato.
84 A questo proposito si è già rilevato che l' Agenzia non ha il diritto di opporsi all' importazione di uranio da parte degli utilizzatori comunitari, a un prezzo notevolmente inferiore a quello richiesto dall' ENU, per il solo motivo che la produzione di questa era disponibile a un prezzo non abusivo (v. supra, punto 66). Orbene, il prezzo che l' ENU si era dichiarata disposta ad accettare in base al "procedimento speciale", che le è stato comunicato il 12 dicembre 1989, corrispondeva, stando alle osservazioni dell' interessata, non contestate dalla Commissione, a 19 ECU la libbra, ed era quindi notevolmente superiore, secondo le indicazioni riservate, non contestate dalla ricorrente, fornite dall' Agenzia e prodotte dalla Commissione nell' ambito di questo giudizio, ai prezzi convenuti nei contratti pluriennali conclusi tra gli utilizzatori della Comunità e i fornitori diversi dall' ENU nel corso dello stesso periodo. Infatti, le condizioni di prezzo che la ricorrente era disposta ad accettare dovevano essere confrontate, in occasione del raffronto delle offerte e delle domande previsto dal Trattato, con le condizioni di prezzo proposte dai suoi concorrenti nello stesso periodo, e non ° come sostiene l' interessata ° al prezzo medio per le forniture effettuate nel corso di un anno in base ai contratti pluriennali in vigore, vale a dire nell' ambito di contratti pluriennali stipulati precedentemente, in corso di esecuzione, pubblicato dall' Agenzia nella sua relazione annuale. A questo proposito, i suddetti dati riservati, forniti dall' Agenzia, rivelano che nessun contratto pluriennale è stato concluso nel 1990 e che gli otto contratti pluriennali conclusi nel 1991 dagli utilizzatori comunitari con fornitori diversi dall' ENU, in vigore fino all' anno 2000, prevedevano prezzi notevolmente inferiori al prezzo chiesto dall' ENU nell' ambito del "procedimento speciale". Ne consegue che la ricorrente non poteva in nessun caso pretendere l' applicazione vincolante del "procedimento speciale" , in assenza di circostanze particolari tali da giustificare, al fine di assicurare la realizzazione di obiettivi definiti dal Trattato, una simile deroga al regime di approvvigionamento istituito dal capo VI del Trattato.
85 Peraltro, anche se i prezzi proposti dall' ENU si fossero mostrati almeno altrettanto vantaggiosi di quelli stipulati, allo stesso momento, in taluni contratti analoghi stipulati tra gli utilizzatori comunitari e fornitori diversi dall' ENU, resta sempre il fatto che l' Agenzia disponeva di un potere discrezionale nell' ambito dell' esercizio dei suoi diritti esclusivi, al fine di garantire, se del caso, lo smaltimento preferenziale dei minerali prodotti nella Comunità. A questo proposito, è già stato accertato che né l' Agenzia né la Commissione hanno ecceduto i limiti del loro potere discrezionale rifiutandonsi di imporre agli utilizzatori comunitari di approvvigionarsi presso l' ENU (v. supra, punti 67-69).
86 Infine, nemmeno gli argomenti della ricorrente basati sul principio del legittimo affidamento possono essere accolti. E' infatti sufficiente constatare che i documenti cui si è richiamata l' ENU, provenienti dall' Agenzia, dalla Commissione o dal competente membro della Commissione, non contenevano né un impegno relativo a un' applicazione vincolante del "procedimento speciale", né tampoco elementi idonei a suscitare legittimamente un' aspettativa in tal senso nell' interessata. Al contrario, risulta chiaramente dagli atti, e in particolare dalle osservazioni della ricorrente, che questa non nutriva alcun dubbio sul carattere puramente esortativo del "procedimento speciale" (v. supra, punto 9).
87 Ne consegue che il presente ricorso deve essere respinto nella parte in cui è diretto all' annullamento del rifiuto opposto alla Commissione alla domanda relativa all' attuazione del "procedimento speciale".
Sulla domanda di risarcimento
88 La ricorrente chiede, in sostanza, che la Comunità sia condannata, ai sensi dell' art. 188, secondo comma, del Trattato Euratom, a risarcire il danno che le avrebbero cagionato l' Agenzia, omettendo di esercitare il suo diritto di opzione e il suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura al fine di assicurare il collocamento della produzione di uranio naturale della ricorrente, e la Commissione, venendo meno agli obblighi impostile dal Trattato.
89 Pur presentando osservazioni nel merito, la Commissione eccepisce l' irricevibilità della domanda di risarcimento.
90 Il Tribunale rammenta che, a tenore dell' art. 188, secondo comma, del Trattato CEEA, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla sussistenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v., ad esempio, la sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/Commissione, Racc. pag. I-1203, punto 6).
91 Ne consegue che, nel caso di specie, poiché il criticato comportamento dell' Agenzia e il rifiuto della Commissione di accogliere le domande presentatele dalla ricorrente non sono inficiati da alcuna irregolarità, come è stato sopra rilevato, la domanda di risarcimento deve in ogni caso essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulla sua ricevibilità.
Sulle spese
92 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e deve pertanto essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) La ricorrente è condannata alle spese.