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Document 61991TJ0089

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) del 25 novembre 1993.
    Signora X contro Commissione delle Comunità europee.
    Dipendenti - Elenco dei dipendenti considerati più meritevoli - Iscrizione - Procedura di promozione.
    Cause riunite T-89/91, T-21/92 e T-89/92.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01235

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:102

    61991A0089

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DEL 25 NOVEMBRE 1993. - X. CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - ELENCO DEI DIPENDENTI RITENUTI PIU MERITEVOLI - ISCRIZIONE - PROCEDURA DI PROMOZIONE. - CAUSE RIUNITE T-89/91, T-21/92 E T-89/92.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01235


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Promozione ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Sindacato giurisdizionale ° Limiti

    (Statuto del personale, art. 45)

    2. Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio per merito comparativo ° Presa in considerazione dei rapporti informativi ° Fascicolo personale incompleto ° Regolarizzazione ° Nuovo scrutinio per merito comparativo avvenuto dopo l' assegnazione di alcune promozioni ° Ammissibilità

    (Statuto del personale, art. 45)

    3. Dipendenti ° Promozione ° Scrutinio per merito comparativo ° Presa in considerazione dei rapporti informativi ° Altri elementi che possono essere presi in considerazione

    (Statuto del personale, art. 45)

    Massima


    1. Per valutare i meriti dei candidati da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione di promozione ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale: in questo campo il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione, quest' ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può pertanto sostituire la sua valutazione delle qualifiche e dei meriti dei candidati a quella dell' autorità che ha il potere di nomina.

    2. Qualora il comitato di promozione, chiamato a preparare le decisioni dell' autorità che ha il potere di nomina, abbia effettuato lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promuovibili in condizioni irregolari, in quanto l' ultimo rapporto informativo di uno di detti dipendenti mancava nel suo fascicolo personale, si deve ammettere che, purché nel frattempo detto rapporto sia stato inserito nel fascicolo, sono soddisfatte le condizioni stabilite dall' art. 45 dello Statuto, anche quando alcune decisioni di promozione siano già state adottate, se detto comitato procede, disponendo per tutti gli interessati delle stesse precedenti informazioni, ad un nuovo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti promovibili.

    3. Per quanto riguarda i criteri di valutazione che devono essere presi in considerazione in occasione dell' esame di candidature ad una promozione, si deve rilevare che, ai termini dell' art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, sono i meriti dei dipendenti che hanno i requisiti per essere promossi, nonché i rapporti informativi di cui sono stati oggetto che devono essere raffrontati fra loro onde ottemperare a quanto prescritto da detta disposizione. Ne consegue che il comitato di promozione, all' atto della scelta che è chiamato a compiere onde preparare la decisione che sarà adottata dall' autorità che ha il potere di nomina in forza di detto articolo, non è tenuto a basarsi unicamente sui rapporti informativi degli interessati, ma può fondare la sua valutazione anche su altri aspetti dei meriti dei candidati, quali le informazioni concernenti la loro situazione amministrativa e personale, informazioni tali da relativizzare un giudizio basato unicamente sui rapporti informativi.

    Parti


    Nelle cause riunite T-89/91, T-21/92 e T-89/92,

    Signora X, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, rappresentata dall' avv. Lucas Vogel, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Paul Mousel, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto, in primo luogo, l' annullamento della decisione del comitato di promozione di non iscrivere la ricorrente nell' elenco dei dipendenti più meritevoli di ottenere una promozione per l' esercizio 1991, in secondo luogo, l' annullamento di una nota del direttore generale del personale e dell' amministrazione, datata 17 dicembre 1991, che informava la ricorrente della riapertura della procedura di promozione nei suoi confronti e, in terzo luogo, l' annullamento delle decisioni di promozione al grado B3 adottate dalla Commissione per l' esercizio 1991,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

    composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, B. Vesterdorf e J. Biancarelli, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 settembre 1993,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Antefatti della controversia

    1 La ricorrente è dipendente di grado B4 presso la Commissione. Essa non veniva iscritta nella lista pubblicata nelle Informazioni amministrative 20 febbraio 1991, n. 664, sulla quale figuravano i nomi dei dipendenti "ritenuti più meritevoli di ottenere una promozione" al grado B3, per l' esercizio 1991.

    2 Il 17 maggio 1991 la ricorrente presentava reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), col quale essa rimproverava all' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN") di non averla iscritta su detta lista. La ricorrente sosteneva sostanzialmente che il suo rapporto informativo per il periodo 1 luglio 1987-30 giugno 1989, essendole stato notificato soltanto il 18 marzo 1991, non aveva potuto essere stato adeguatamente valutato nell' ambito della procedura di promozione relativa all' esercizio 1991.

    3 Non avendo ottenuto risposta al suo reclamo entro il termine di quattro mesi stabilito dallo Statuto, la ricorrente proponeva dinanzi al Tribunale, in data 18 dicembre 1991, un primo ricorso, registrato con il numero T-89/91, volto all' annullamento della decisione di non iscriverla nell' elenco dei dipendenti più meritevoli di ottenere una promozione al grado B3 per l' anno 1991.

    4 Nel frattempo, il direttore generale del personale e dell' amministrazione aveva tuttavia inoltrato alla ricorrente, in data 17 dicembre 1991, una nota con la quale la informava che l' amministrazione aveva accolto il suo reclamo, e che, di conseguenza, la procedura di promozione sarebbe stata riaperta, onde esaminare la questione della sua iscrizione nell' elenco dei dipendenti più meritevoli ai fini dell' ottenimento di una promozione al grado B3, per l' esercizio 1991.

    5 Tale riesame ha avuto luogo nel corso di una riunione del comitato di promozione, tenutasi in data 18 dicembre 1991. Al termine di tale riunione, il comitato decideva di non iscrivere la ricorrente nell' elenco. La Commissione informava la ricorrente di tale decisione con nota 23 dicembre 1991.

    6 Il resoconto della suddetta riunione così redatto:

    "Il comitato si è riunito a Bruxelles i giorni 22 e 23 gennaio 1991, l' 8 febbraio e il 18 dicembre 1991.

    Hanno partecipato alle riunioni:

    Presidente (...)

    Membri in rappresentanza della Commissione (...)

    Membri in rappresentanza del personale (...)

    Segretariato (...)

    Il presidente e i membri dispongono della seguente documentazione:

    ° elenco meccanografico dei dipendenti promovibili;

    ° statistiche relative alle promozioni dell' anno 1990 (IA 653 del 21.1.1991);

    ° nuova procedura in materia di promozione (IA 514 del 10.11.1986) e nuovi profili di carriera del 29.2.1990;

    ° verbale della riunione del comitato per l' esercizio 1990;

    ° elenchi dei dipendenti proposti nel 1990 per DG/servizio esclusi dal comitato;

    ° elenchi dei dipendenti ritenuti più meritevoli nel 1990, non promossi;

    ° proposte di promozione classificate per DG/servizio;

    ° numero di dipendenti promovibili e numero di dipendenti proposti per DG/servizio;

    ° disponibilità di bilancio in ordine alle promozioni.

    Riunione del 18 dicembre 1991

    Continuazione della riunione del comitato di promozione B, avente, all' ordine del giorno, l' esame di una pratica specifica nell' ambito delle promozioni al grado B3:

    Signora X.

    Il comitato, che ha dovuto riesaminare tale pratica, decide, in seguito all' audizione dell' assistente della DG 1, e in seguito a delibera, di iscrivere a verbale la seguente menzione speciale:

    ' Il comitato, che ha dovuto riesaminare, nell' ambito delle promozioni al grado B3 relative all' esercizio 1991, in seguito a nuovi elementi portati a sua conoscenza (rapporto informativo 1987-1989 dell' interessata e reclamo della medesima in data 17 maggio 1991, n. R/103/91), la pratica relativa alla signora X, ritiene, previo esame complessivo di detto fascicolo, di non dover aggiungere la signora X all' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini di una promozione al grado B3 per l' esercizio 1991.

    Il comitato prende tuttavia atto, con soddisfazione, dell' impegno assunto dalla DG I di includere la signora X nell' elenco dei dipendenti proposti per una promozione al grado B3 per l' esercizio 1992.

    Il comitato concorda, peraltro, sulla necessità di prestare particolare attenzione a tale pratica nell' ambito dell' esercizio di promozione da carriera a carriera relativo all' anno 1992' ".

    7 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 1992, ai sensi di quanto disposto dall' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, la convenuta ha sollevato un' eccezione di irricevibilità contro il ricorso T-89/91, basata sulla mancanza di interesse ad agire della ricorrente, a seguito dell' accoglimento del suo reclamo.

    8 In data 16 marzo 1992, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito a tale eccezione di irricevibilità.

    9 Lo stesso giorno essa ha proposto un secondo ricorso, registrato col numero T-21/92, volto all' annullamento della decisione contenuta nella precitata nota 17 dicembre 1991. La convenuta ha del pari sollevato un' eccezione di irricevibilità contro quest' ultimo ricorso.

    10 Con lettera 16 marzo 1992, registrata presso il segretariato generale della Commissione il 23 marzo successivo, la ricorrente ha presentato un reclamo, ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, col quale contestava la decisione di promozione di tutte le persone figuranti nell' elenco dei dipendenti promossi al grado B3, relativamente all' esercizio 1991, pubblicato nelle Informazioni amministrative 6 gennaio 1992, n. 107.

    11 La ricorrente riteneva che dette decisioni di promozione non fossero state adottate regolarmente, in quanto il suo nome non figurava nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli ai fini dell' ottenimento di una promozione al grado B3, mentre il suo ultimo rapporto informativo, relativo al periodo 1987-1989, le era stato notificato solo dopo la pubblicazione di tale elenco. Siffatto ritardo, a parere della ricorrente, aveva impedito un confronto oggettivo dei suoi meriti con quelli dei dipendenti che avevano beneficiato di una promozione al grado B3.

    12 Quando constatato, in data 23 luglio 1992, il rigetto implicito del suo reclamo, la ricorrente ha proposto un terzo ricorso il 22 ottobre successivo, registrato col numero T-89/92, volto all' annullamento di detta decisione di rigetto.

    Procedimento

    13 Con ordinanza 16 luglio 1993, il Tribunale (Terza Sezione) ha riunito le cause T-89/91, T-21/92 e T-89/92 ai fini della fase orale, e all' udienza, tenutasi il 15 settembre 1993, ha deciso, sentite le parti, di riunire le suddette cause ai fini della sentenza. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti circa lo svolgimento della procedura dinanzi al comitato di promozione. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nei termini assegnati. Con ordinanza 10 agosto 1993, il Tribunale ha deciso di ascoltare in qualità di testimone il signor Petit-Laurent, presidente del comitato di promozione. Questi è stato ascoltato in udienza.

    Conclusioni delle parti

    Causa T-89/91

    14 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione implicita mediante la quale la Commissione ha respinto il reclamo inoltrato dalla ricorrente in data 17 maggio 1991 contro la decisione di non iscriverla nell' elenco dei dipendenti più meritevoli di ottenere una promozione al grado B3 per l' anno 1991;

    ° condannare la convenuta alle spese.

    15 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile;

    ° decidere sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

    16 Contro l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso ricevibile.

    Causa T-21/92

    17 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione, contenuta nella nota 17 dicembre 1991, inoltrata alla ricorrente dal direttore generale del personale e dell' amministrazione;

    ° condannare la convenuta alle spese.

    18 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile;

    ° decidere sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

    19 Contro l' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare infondata l' eccezione di irricevibilità.

    Causa T-89/92

    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione implicita 23 luglio 1992, che respinge il reclamo presentato dalla ricorrente all' APN il 23 marzo dello stesso anno, mediante il quale si contestavano le promozioni al grado B3 decise per l' esercizio 1991;

    ° condannare la convenuta alle spese.

    20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso infondato;

    ° decidere sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti.

    Sulle cause T-89/91 e T-21/92

    21 In udienza, la ricorrente, rispondendo ad un quesito del Tribunale, ha dichiarato di ritenere le conclusioni presentate nella cause T-89/91 e T-21/92 "assorbite" da quelle presentate nella causa T-89/92.

    22 Si deve quindi rilevare che non è necessario statuire nelle cause T-89/91 e T-21/92, essendo venuto meno l' oggetto delle medesime.

    Sulla causa T-89/92

    Mezzi e argomenti delle parti

    23 A sostegno del ricorso d' annullamento, la ricorrente ha dedotto un mezzo unico, articolato in due parti, basato, in primo luogo, sulla violazione dell' art. 45 dello Statuto, nonché delle "disposizioni di esecuzione contenute nella decisione della Commissione 21 dicembre 1970, modificata dalla decisione 14 luglio 1991", in quanto la convenuta si sarebbe rifiutata di effettuare una valutazione comparativa dei meriti dei dipendenti aventi i requisiti per la promozione e, in secondo luogo, su un errore manifesto di valutazione.

    24 La ricorrente sostiene che il fatto che il rapporto informativo che la riguardava le sia stato notificato solo dopo la redazione dell' elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione per l' esercizio 1991 vizia di illegittimità l' elenco di cui trattasi. A tal proposito essa rinvia alla sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthuer/Commissione (Racc. pag. 1743), e alla sentenza del Tribunale 5 dicembre 1980, causa T-82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II-735). La ricorrente osserva inoltre che la decisione di non iscriverla nell' elenco dei dipendenti più meritevoli implica una valutazione palesemente erronea dei suoi meriti, dato, in particolare, l' eccellente rapporto informativo notificatole.

    25 Secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione abbia deciso di riaprire la procedura di promozione e di riesaminare la sola questione della sua iscrizione nell' elenco dei dipendenti più meritevoli non fa venir meno l' irregolarità da cui era viziata la procedura di promozione relativa all' esercizio 1991. Tale irregolarità potrebbe essere sanata unicamente riesaminando tutte le pratiche relative a tutti i dipendenti considerati, affinché, a norma dell' art. 45, n. 1, dello Statuto, si possa procedere a un esame comparativo dei meriti dei funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto, esame nell' ambito del quale alla ricorrente andrebbero attribuite pari opportunità rispetto agli altri interessati.

    26 Secondo la ricorrente, è dubbio che nella fattispecie abbia potuto aver luogo, persino "ex post", un esame comparativo dei suoi meriti con quelli di tutti gli altri interessati. A tal proposito essa rileva che, durante una riunione del comitato interservizi tenutasi il 1 luglio 1992, il suo consulente legale ha potuto osservare come il comitato di promozione non basasse le sue scelte unicamente su criteri oggettivi, ma anche su elementi di opportunità. Così, sarebbe stato messo in evidenza, da un lato, che, se una divisione è avvantaggiata nel corso di un anno, le promozioni concesse l' anno seguente sono meno numerose, e, dall' altro che, l' età media dei dipendenti impiegati presso una data divisione è un dato di cui il comitato di promozione, nell' operare le sue scelte, tiene del pari conto. La ricorrente sottolinea inoltre come sia emerso, nel corso della suddetta riunione del comitato interservizi, che la maggior parte delle decisioni di promozione al grado B3 per l' esercizio 1991 erano già state adottate a marzo o ad aprile di quell' anno.

    27 Dagli elementi sopraindicati la ricorrente trae la conclusione che la convenuta, in primo luogo, non le ha consentito di partecipare alla procedura di promozione per l' esercizio 1991 a condizioni di uguaglianza con gli altri dipendenti iscritti nell' elenco dei più meritevoli e, in secondo luogo, non ha confrontato i loro rispettivi meriti con quelli della ricorrente stessa.

    28 Secondo la ricorrente, la mancanza di un esame comparativo dei suoi meriti nonché del suo rapporto informativo, in violazione dei criteri posti dall' art. 45 dello Statuto, implica la nullità non solo delle decisioni individuali adottate nei suoi riguardi, ma anche delle decisioni di promozione al grado B3 adottate, per l' esercizio 1991, con riguardo ad altri dipendenti. La ricorrente afferma che tali decisioni le arrecano pregiudizio, in quanto la promozione dei dipendenti interessati impedisce definitivamente l' esame comparativo dei suoi meriti con quelli di tutti i dipendenti aventi i requisiti per la promozione al grado B3 quanto all' anno 1991, secondo modalità che garantiscano rigorosamente l' uguaglianza tra tutti i dipendenti di cui trattasi.

    29 La Commissione oppone a tale argomentazione innanzi tutto che la precitata decisione 17 dicembre 1991 ha in realtà ovviato al vizio della procedura di promozione seguita nei confronti della ricorrente. A suo parere, giustamente essa ha "riaperto" la procedura di promozione, onde consentire al comitato di promozione, munito questa volta dell' ultimo rapporto informativo sulla ricorrente, di potersi pronunciare sulla sua iscrizione nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli. Il comitato di promozione avrebbe così potuto valutare, in modo del tutto regolare, i meriti della ricorrente. Quanto alle possibilità di una valutazione comparativa dei meriti dei dipendenti già iscritti nel precitato elenco con quelli della ricorrente, la convenuta ritiene che essa abbia potuto effettuarsi, anche se "ex post". Infatti, a suo avviso, il compito del comitato di promozione consisteva nel valutare i requisiti della ricorrente rispetto a quelli dei dipendenti già iscritti nell' elenco.

    30 La Commissione sottolinea del pari, rispondendo ad un quesito del Tribunale, che, qualora il comitato di promozione avesse deciso di iscrivere il nome della ricorrente nell' elenco, e l' APN avesse deciso di promuoverla, il fatto che questa decisione sarebbe stata adottata dopo le altre decisioni di promozione non avrebbe causato alcun problema di bilancio per quanto riguarda i posti disponibili per una promozione al grado B3, in relazione all' esercizio 1991. Il fatto che le altre decisioni di promozione allora fossero già state adottate non avrebbe quindi affatto privato la ricorrente della possibilità di beneficiare di una promozione effettiva.

    31 Ciò premesso, la Commissione sottolinea la differenza tra una procedura di nomina e una procedura di promozione, in quanto nei due casi sono diversi l' ambito relativo ai fatti e l' ambito giuridico. Nel caso di una procedura di nomina ad un posto vacante, sarebbe evidente che l' assegnazione di detto posto esclude la nomina allo stesso posto di un altro dipendente che vi si sia candidato, arrecandogli così, eventualmente, un danno irreparabile. Per questo motivo, in caso di irregolarità, l' annullamento rimarrebbe la sola soluzione in grado di tutelare i diritti della parte lesa. Nel caso invece di una procedura di promozione, qualora al termine di essa venga rilevata una irregolarità, e risulti possibile, come nella fattispecie, una promozione supplementare, l' APN potrebbe riparare il danno eventualmente subito dalla persona ingiustamente esclusa dalla procedura.

    32 Inoltre, la convenuta ritiene che la giurisprudenza sia della Corte che del Tribunale, e segnatamente la precitata sentenza Oberthuer/Commissione, nonché la sentenza del Tribunale 10 luglio 1992, causa T-68/91, Barbi/Commissione (Racc. pag. II-2127, punto 36 della motivazione), ostino all' accoglimento della domanda della ricorrente volta all' annullamento delle promozioni di tutti i dipendenti promossi al grado B3 per l' anno 1991. Secondo la Commissione, la sentenza Oberthuer/Commissione sancisce appunto un principio che è incompatibile con le richieste della ricorrente: l' annullamento "in toto" di una procedura di promozione costituisce una sanzione eccessiva rispetto al danno dubito da chi è stato leso da un' irregolarità.

    33 La convenuta contesta infine le asserzioni della ricorrente in merito a quanto sarebbe stato detto durante la riunione del comitato interservizi 1 luglio 1992 dedicata all' esame del suo reclamo. I rappresentanti dell' amministrazione si sarebbero infatti limitati, nel corso di detta riunione, a illustrare in generale i principi su cui si basano le promozioni, fondati su criteri sia oggettivi, quali l' età o l' anzianità nel grado, sia soggettivi, attinenti segnatamente ad un esame comparativo dei meriti dei dipendenti promovibili.

    Giudizio del Tribunale

    34 Si deve ricordare, anzitutto, come da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale emerga che, per la valutazione dei meriti da prendere in considerazione nell' ambito di una decisione di promozione ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale e che in questo campo il sindacato del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione quest' ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato. Il Tribunale non può pertanto sostituire la sua valutazione delle qualifiche e dei meriti dei candidati a quella dell' APN (sentenze della Corte 23 ottobre 1986, causa 26/85, Vaysse/Commissione, Racc. pag. 3131; 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione, Racc. pag. 529; sentenze del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/CES, Racc. pag. II-63, e 25 febbraio 1992, causa T-11/91, Schloh/Consiglio, Racc. pag. II-203).

    35 Il Tribunale rileva, in limine litis, come dalla dichiarazione della Commissione, non contestata dalla ricorrente, emerga che essa, all' epoca dei fatti controversi, disponeva di posti liberi per una promozione al grado B3 per l' esercizio 1991, cosicché, se il comitato di promozione avesse deciso di iscrivere la ricorrente nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli, nessuno ostacolo di bilancio si sarebbe frapposto ad un' eventuale successiva decisione di promozione. Ne consegue che le conclusioni di annullamento presentate dalla ricorrente sono, in ogni caso, infondate, per la parte in cui esse riguardano il complesso della procedura e sono volte ad annullare tutte le decisioni di promozione già adottate, le quali non impedivano infatti un' eventuale promozione della ricorrente.

    36 Circa l' argomento della ricorrente secondo il cui il comitato di promozione per principio non sarebbe stato in grado di effettuare "ex post" un esame comparativo dei meriti di tutti i candidati di cui trattasi, onde osservare quanto prescritto dall' art. 45 dello Statuto, il Tribunale rileva inoltre che niente consente di concludere che il comitato non fosse in grado di procedere, per principio, ad un tale esame "ex post". Infatti, posto che la pratica relativa alla ricorrente fosse stata nel frattempo regolarizzata ° come è avvenuto nella fattispecie ° e se il comitato, nella riunione del 18 dicembre 1991, disponeva degli stessi elementi informativi sugli altri candidati di cui era in possesso nelle precedenti riunioni, niente gli avrebbe impedito di procedere ad un regolare e scrupoloso confronto dei meriti della ricorrente con quelli degli altri candidati, le cui pratiche già erano state esaminate.

    37 Secondo il Tribunale, si deve ora esaminare se tale ultima condizione sia stata effettivamente soddisfatta nella fattispecie.

    38 La ricorrente sostiene in effetti che il comitato, nella riunione del 18 dicembre 1991, non ha compiuto in modo regolare l' esame previsto dall' art. 45 dello Statuto; pertanto è compito del Tribunale accertare l' esattezza di tale affermazione. A tal' uopo, il Tribunale, a norma dell' art. 68 del regolamento di procedura, ha disposto l' audizione, in qualità di testimone, del signor Petit-Laurent, presidente del comitato di promozione all' epoca dei fatti in esame.

    39 Da detta testimonianza emerge che la riunione del 18 dicembre 1991 si è svolta nel modo consueto delle riunioni del comitato di promozione. Il comitato, in particolare, ha ascoltato un rappresentante del direttore generale delle relazioni esterne, alle cui dipendenze era posta la ricorrente.

    40 Dalla suddetta testimonianza emerge del pari che i membri del comitato avevano accesso diretto ai fascicoli personali di ognuno dei 413 dipendenti promovibili, nonché a quelli degli 85 agenti già promossi. Inoltre, il comitato disponeva della medesima documentazione di base di cui era già in possesso al momento delle sue riunioni svoltesi nei mesi di gennaio e febbraio 1991.

    41 Circa la documentazione a disposizione del comitato nel corso della riunione del 18 dicembre 1991, il signor Petit-Laurent ha affermato quanto segue:

    "Esisteva, d' altra parte, una documentazione più dettagliata. Nel frattempo era stato aggiornato il fascicolo, in cui figuravano i rapporti informativi, il rapporto informativo della signora (X) per il 1985-1987, nonché il più recente rapporto informativo del 1987-1989. Vi erano poi, su richiesta del comitato, i cinque rapporti informativi dei cinque dipendenti proposti dalla direzione generale delle relazioni esterne, nonché, su mia richiesta, redatta dalla segreteria del comitato, un' analisi sistematica dei dati oggettivi, quantitativi, relativi ai rapporti informativi degli 85 promossi per l' anno in oggetto.

    Pertanto vi era una documentazione relativamente ben strutturata, la quale, sostanzialmente, conteneva gli stessi elementi, in ogni caso, delle precedenti delibere del comitato relativamente all' esercizio 1991".

    42 Alla domanda del Tribunale se, in occasione della riunione del 18 dicembre, il comitato abbia effettivamente proceduto ad un esame comparativo dei fascicoli, il testimone ha così risposto:

    "Per motivi di praticità, il comitato non ha esaminato i 413 fascicoli di tutti i promovibili. Esso ha concentrato la sua attenzione (...) sugli 85 fascicoli dei promossi, nonché sui cinque fascicoli relativi ai candidati proposti dalla DG I, ritenuti i più significativi. Sotto il profilo della comparazione qualitativa, vi era tutta una relazione da stabilire tra la signora (X) e la parte restante dei promovibili.

    Il comitato ha tratto le prime conseguenze da tale esame che, a suo parere, permetteva anche di anticipare l' esito di una comparazione con l' insieme dei promovibili, visto che ciò che si effettuava per primo era un confronto con i promossi, vale a dire, in linea di principio, con i migliori.

    (...).

    Peraltro, ero certamente a conoscenza dei dati risultanti dal rapporto informativo della signora (X), il quale conteneva nove 'eccellente' e cinque 'ottimo' . Ero quindi perfettamente in grado, al pari dei miei colleghi del comitato di promozione, di confrontare le prestazioni della signora (X) con quelle degli altri funzionari promovibili proposti e poi promossi (...)".

    43 In merito all' audizione del rappresentante della direzione generale delle relazioni esterne, il testimone ha così dichiarato:

    "Il comitato si è preoccupato di valutare comparativamente i meriti della signora (X) e degli altri suoi colleghi sulla base di due fonti di informazione. La prima, di cui si è appena parlato, è costituita dall' analisi comparativa del rapporto informativo della signora (X) e di quelli degli altri suoi colleghi. Vi è stata però un' altra fonte di informazioni che ha dovuto essere presa in esame, a causa di ciò che definirei, scegliendo le parole, l' estrema singolarità della posizione amministrativa della signora (X). Tale elemento ha condizionato la parte essenziale delle decisioni del comitato, nonché il colloquio svoltosi con l' assistente del direttore generale".

    44 A tal proposito, il testimone ha anche precisato che il comitato di promozione segue la prassi di ascoltare i rappresentanti delle direzioni generali che hanno avanzato proposte di promozione.

    45 Al quesito concernente i criteri adottati dal comitato nella sua decisione di non iscrivere la ricorrente nell' elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione, il testimone ha così risposto:

    "Il comitato ha proceduto alla comparazione dei meriti della signora (X) e degli altri colleghi promovibili, quanto all' esercizio 1991, sulla base di due elementi essenziali.

    Il primo è stato un confronto, sulla base dei rapporti informativi, dei dati oggettivi più facilmente comparabili contenuti in detti rapporti, prestando particolare attenzione (...) alla posizione degli 85 promossi già scelti e distinti e a quella dei cinque proposti. Tale primo elemento è stato preso in esame, e ha indotto il comitato a ritenere che, nel suo complesso, la posizione della signora (X) fosse piuttosto favorevole, se non addirittura molto favorevole, rispetto a quella degli 85 promossi e a quella dei cinque funzionari proposti.

    Il comitato ha rilevato che solamente otto degli 85 promossi avevano un punteggio uguale o superiore a quello della signora (X), e che dei cinque proposti dalla DG I solamente due avevano un punteggio superiore, e fra i due promossi soltanto uno aveva un punteggio superiore. Pertanto, l' esame dei dati meramente quantitativi del rapporto informativo induceva il comitato a considerare piuttosto favorevolmente l' iscrizione della ricorrente nell' elenco dei più meritevoli.

    E' evidente che nessun comitato ° quello di cui trattasi nella fattispecie, come quelli di cui si discute in altre cause ° si pronuncia esclusivamente sulla base di dati matematici (...). Esso deve innanzitutto rilevare che 411 promovibili non vengono valutati da una persona sola. Conseguentemente, il comitato è responsabile di una valutazione a carattere orizzontale, indipendentemente dai risultati di un esame meramente meccanico o matematico.

    Il comitato è stato pertanto indotto a tener conto di un' altra serie di informazioni. Esse riguardavano ciò che avevo definito poco fa, scegliendo con cura le mie parole, estremamente singolare. Insisto sulle parole: 'l' estrema singolarità della posizione amministrativa della signora (X)' , posizione caratterizzata da un contesto psicologico, umano e infine sanitario del tutto particolare, il quale caratterizza l' atipicità dei suoi rapporti con l' istituzione presso la quale lavora.

    Tale ultima considerazione ha caratterizzato le discussioni circa la pratica X. Dopo lunghi esami ° ricordo che il comitato è organo paritetico ° che sono sfociati in un giudizio unanime, il comitato ha tratto le sue conclusioni dal contrasto fra queste due considerazioni: esito favorevole dell' esame dei rapporti informativi sotto il profilo quantitativo, dubbi sul contesto psicologico, sanitario, umano e sociale.

    Il comitato è giunto a due conclusioni. La prima conclusione è stata quella di relativizzare l' effetto favorevole del punteggio che, in altre circostanze, avrebbe dovuto indurre il comitato a proporre l' iscrizione della signora (X) nell' elenco dei più meritevoli. Lo si è relativizzato procrastinandolo, nel senso che il comitato ha proposto di non iscrivere, per l' esercizio 1991, la signora (X) nell' elenco dei più meritevoli, pur prendendo atto dell' impegno della direzione generale di proporla per l' anno successivo e aderendo allo stesso impegno. Si è controllato, nell' arco di due anni, che tale impegno iniziale trovasse attuazione. Ciò è confermato dal fatto che, quest' anno, la signora (X) è stata promossa per l' esercizio 1993.

    (...).

    In altri termini, il comitato ha dovuto contemperare il suo obbligo di equità nei riguardi della signora (X), nonché di tutti i promovibili, con il suo dovere di sollecitudine per un caso umano abbastanza drammatico. Esso ha conciliato le esigenze formali dello Statuto con una realtà umana di cui non ha potuto non tener conto".

    Il testimone ha anche aggiunto che, a suo parere, "l' attuale posizione amministrativa (1993) della signora (X), la quale, in un primo momento, è stata promossa, ma poi, a partire dal 17 marzo, è stata posta d' ufficio in congedo di malattia, spiega (...) il difficile equilibrio che, all' atto delle decisioni adottate nel dicembre 1991, il comitato di promozione B si è preoccupato di raggiungere e di realizzare".

    46 Alla domanda concernente i dati oggettivi in possesso del comitato di promozione circa la situazione personale della ricorrente, il signor Petit-Laurent ha risposto che "(...) la situazione della signora (X) era ben nota all' amministrazione, ai suoi superiori, al servizio medico e al mediatore (...). Occorre aggiungere che la signora (X), di sua iniziativa e a più riprese, ha manifestamente voluto sottoporre il suo caso particolare all' attenzione di tutti i suoi colleghi e superiori gerarchici, a cominciare dal presidente Delors. Ciò essa ha fatto mediante lettere aperte, molto prolisse, la cui lettura, mi pare (...) è sufficiente ad evidenziare la singolarità della sua situazione".

    47 Sulla base di tale testimonianza, non contraddetta dagli altri elementi degli atti di causa, il Tribunale ritiene sufficientemente dimostrato che l' esame cui ha proceduto il comitato di promozione nella sua riunione del 18 dicembre 1991 è stato effettuato con tutta la diligenza richiesta per osservare sia quanto disposto dall' art. 45 dello Statuto, sia quanto prescritto dal principio di buona amministrazione.

    48 Infatti, per quanto concerne i criteri valutativi che vanno presi in considerazione in sede di esame delle candidature ad una promozione, il Tribunale rileva che, ai sensi dell' art. 45, n. 1, primo comma, dello Statuto, sono i meriti dei "funzionari che hanno i requisiti per essere promossi, nonché l' esame dei rapporti informativi di cui sono stati oggetto" che vanno confrontati fra loro onde ottemperare a quanto prescritto da detta disposizione.

    49 Ne consegue che il comitato di promozione, all' atto della scelta che è chiamato a compiere onde preparare la decisione che l' APN adotterà in forza di detto articolo, non è tenuto a basarsi unicamente sui rapporti informativi degli interessati, ma può fondare la sua valutazione anche su altri aspetti dei meriti dei candidati.

    50 Nella fattispecie, dalla sopraccitata testimonianza emerge che il comitato di promozione ha considerato, nell' ambito della sua valutazione, non solamente i rapporti informativi dei candidati, ma anche altre informazioni riguardanti la posizione amministrativa e personale della ricorrente, informazioni tali da relativizzare un giudizio basato unicamente sui rapporti informativi.

    51 Alla luce di tutti detti elementi, e in particolare della testimonianza resa dal signor Petit-Laurent, il Tribunale constata che nessun elemento degli atti di causa consente di concludere per una violazione dell' art. 45 dello Statuto, o per un errore manifesto di valutazione da parte del comitato di promozione ° sulle cui conclusioni l' APN ha basato la sua decisione.

    52 Da quanto precede risulta che il ricorso T-89/92 dev' essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    Per quanto riguarda le spese sostenute nelle cause T-89/91 e T-21/92

    53 A norma dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Per quanto attiene alla causa T-89/91, dagli atti emerge che la proposizione del ricorso è stata causata dal ritardo della Commissione, la quale non aveva comunicato al comitato di promozione in tempo utile il rapporto informativo della ricorrente per il periodo 1987-1989, nonché dal ritardo con cui la Commissione ha risposto al reclamo della ricorrente. Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la Commissione dovrà sostenere tutte le spese relative a tale ricorso.

    54 Per quanto concerne la causa T-21/89, occorre osservare che, con il relativo ricorso, la ricorrente ha impugnato l' atto stesso con il quale l' amministrazione le comunicava la sua decisione di riaprire la procedura di promozione onde sanare il vizio insito in essa. Poiché con tale decisione la Commissione ha accolto il reclamo della ricorrente, la decisione stessa non poteva recarle in alcun modo pregiudizio. Il Tribunale ritiene che la ricorrente debba quindi sostenere le proprie spese. Ne consegue che ciascuna delle parti sosterrà, nell' ambito di questa causa, le proprie spese, conformemente al combinato disposto degli artt. 87, n. 3, e 88 del regolamento di procedura.

    Per quanto riguarda le spese sostenute nella causa T-89/92

    55 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Stando così le cose, si deve disporre che ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non vi è luogo a statuire sui ricorsi T-89/91 e T-21/92.

    2) Il ricorso T-89/92 è respinto.

    3) La Commissione sosterrà tutte le spese relative alla causa T-89/91.

    4) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese relative alle cause T-21/92 e T-89/92.

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