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Document 61991TJ0087

Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) dell'11 marzo 1993.
Michael Boessen contro Comitato economico e sociale delle Comunità europee.
Dipendenti - Ricevibilità - Termine per ricorrere - Pensione d'invalidità - Calcolo.
Causa T-87/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-00235

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:19

61991A0087

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE) DELL'11 MARZO 1993. - MICHAEL BOESSEN CONTRO COMITATO ECONOMICO E SOCIALE. - DIPENDENTI - RICEVIBILITA - TERMINE DI RICORSO - PENSIONE D'INVALIDITA - CALCOLO. - CAUSA T-87/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-00235


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Dipendenti ° Ricorso ° Reclamo amministrativo previo ° Termini ° Applicazione ad una domanda di revisione di pensione ° Decadenza ° Nuova decorrenza dei termini ° Presupposti ° Fatto nuovo

(Statuto del personale, artt. 90 e 91; allegato VIII, art. 41, primo comma)

Massima


Il dipendente che, ai sensi dell' art. 41, primo comma, dell' allegato VIII dello Statuto, abbia chiesto la revisione della pensione può proporre reclamo e, eventualmente, ricorso contro il rigetto della domanda senza tuttavia potersi esimere dall' osservanza dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della pensione, detti termini iniziano a decorrere dalla notifica all' interessato, da parte dell' amministrazione, del conteggio delle sue spettanze pensionistiche. Questo conteggio, fissando la percentuale e l' importo della pensione e menzionando chiaramente le norme in base alle quali sono state calcolate dette spettanze, costituisce infatti l' atto arrecante pregiudizio in materia.

Una volta scaduti, i termini possono decorrere nuovamente solo se sussiste un fatto nuovo. Non costituisce fatto nuovo la circostanza che l' interessato contesti per la prima volta nella domanda di revisione l' applicazione delle norme statutarie in base alle quali è stata calcolata la sua pensione: in tal caso, infatti, la domanda si basa esclusivamente su una diversa interpretazione di una norma giuridica e non su una qualsivoglia modifica della situazione dell' interessato.

Parti


Nella causa T-87/91,

Michael Boessen, ex dipendente del Comitato economico e sociale, residente in Lanaken (Belgio), con l' avv. Ch. M.E.M. Paulussen, del foro di Maastricht, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. M. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal signor M. Bermejo Garde, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti D. Lagasse e G. Tassin, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico della Commissione, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 5 settembre 1991 del Comitato economico e sociale, che nega la revisione dell' importo della pensione d' invalidità del ricorrente,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai signori J. Biancarelli, presidente, B. Vesterdorf e R. García-Valdecasas, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 gennaio 1993,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti ed ambito normativo

1 Il ricorrente, signor Michael Boessen, ha prestato servizio come dipendente di ruolo presso il Comitato economico e sociale (in prosieguo: il "CES") dal 1 dicembre 1971 al 31 gennaio 1981. Dal 1 febbraio 1981 gode di una pensione d' invalidità attribuitagli con decisione n. 144/81 A, emessa il 20 gennaio 1981 dal convenuto. All' inizio del febbraio 1981 gli perveniva la decisione n. 157/81 A, anch' essa datata 20 gennaio 1981, contenente il calcolo particolareggiato della sua pensione.

2 Lo Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") dispone nell' art. 77, primo comma, in particolare, che "il funzionario che ha compiuto almeno dieci anni di servizio ha diritto ad una pensione di anzianità".

Lo stesso articolo così recita nel secondo comma: "L' ammontare massimo della pensione di anzianità è fissato al 70% dell' ultimo stipendio base relativo all' ultimo grado nel quale è stato inquadrato il funzionario durante un anno almeno. Tale importo rimane acquisito al funzionario che ha maturato trentacinque anni di servizio, calcolati in base alle disposizioni dell' articolo 3 dell' allegato VIII. Se il numero degli anni di servizio è inferiore a trentacinque, l' ammontare massimo di cui sopra viene ridotto in proporzione".

Ai sensi del quarto comma del detto art. 77, "l' ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio".

L' art. 78, primo comma, dello Statuto recita: "Alle condizioni previste dagli articoli 13 e 16 dell' allegato VIII, il funzionario ha diritto ad una pensione di invalidità allorché sia colpito da invalidità permanente riconosciuta come totale che lo ponga nell' impossibilità di esercitare funzioni corrispondenti a un impiego della sua carriera".

Il terzo comma dello stesso articolo dispone che, "se l' invalidità è dovuta ad altra causa, il tasso della pensione d' invalidità è pari al tasso della pensione di anzianità cui il funzionario avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età".

Infine, a tenore del quinto comma, "la pensione d' invalidità non può essere inferiore al 120% del minimo vitale".

3 Risulta dalla decisione 20 gennaio 1981, n. 157/81 A, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78, terzo comma, e 77, secondo comma, dello Statuto e dell' art. 5 dell' allegato VIII di questo, la percentuale della pensione d' invalidità del ricorrente era fissata nel 70%, cioè il massimo previsto dall' art. 77, secondo comma, dello Statuto. L' importo della pensione, calcolato in base all' ultimo grado nel quale il ricorrente è stato inquadrato per almeno un anno, era inferiore al 120% del "minimo vitale", percentuale che, secondo l' art. 78, quinto comma, dello Statuto, costituisce il minimo della pensione d' invalidità. Di conseguenza, l' importo della pensione d' invalidità veniva fissato nel 120% del "minimo vitale".

4 La decisione 20 gennaio 1981, che stabiliva il diritto alla pensione d' invalidità, veniva più volte modificata nel corso degli anni, sia per adeguare l' importo della pensione all' andamento delle retribuzioni sia in occasione dell' attribuzione di varie indennità.

5 Nel 1991 il ricorrente sollevava presso il CES la questione se la sua pensione fosse stata calcolata correttamente. In particolare sosteneva che la pensione avrebbe dovuto essere calcolata in base all' art. 77, quarto comma, dello Statuto, a norma del quale l' ammontare della pensione di anzianità non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio, il che gli darebbe diritto ad una pensione pari al 135% del minimo vitale.

6 Il 13 febbraio 1991 il ricorrente presentava al CES una domanda diretta a far rivedere le modalità del calcolo della pensione nel senso sopra descritto. Poiché alla sua domanda veniva data, il 27 febbraio 1991, una risposta negativa, egli proponeva, il 6 maggio 1991, un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. A seguito del rigetto del reclamo in data 5 settembre 1991 l' interessato ha proposto, il 2 dicembre 1991, il ricorso in oggetto.

7 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti hanno svolto le loro difese orali all' udienza del 21 gennaio 1993.

Conclusioni delle parti

8 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° annullare la decisione 5 settembre 1991 con cui il CES ha respinto il reclamo proposto con lettera 6 maggio 1991;

° dichiarare che il convenuto, ai sensi dell' art. 41 dell' allegato VIII dello Statuto, deve sottoporre a revisione, con effetto retroattivo, la pensione del ricorrente;

° condannare il convenuto a versare al ricorrente, come pensione d' invalidità, il 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio, ossia in totale 33,75 x 4% = 135% del minimo vitale;

° condannare il convenuto alle spese.

9 Nella replica il ricorrente ha specificato che la revisione della sua pensione deve avere effetto dal 1 febbraio 1981 e dev' essere maggiorata degli interessi che il Tribunale vorrà fissare. Ha inoltre precisato che, nell' ipotesi in cui la domanda d' annullamento venisse giudicata irricevibile, il ricorso dovrebbe essere interpretato come comprendente una domanda di risarcimento. Egli ha quindi concluso nel senso che il CES sia condannato a versargli un risarcimento pari alle somme che gli spetterebbero a seguito della revisione della pensione, maggiorate degli interessi che il Tribunale vorrà fissare.

10 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

° in via principale: dichiarare il ricorso irricevibile;

° in subordine: respingere il ricorso;

° statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

11 Replicando alla domanda di declaratoria d' irricevibilità formulata dal convenuto, il ricorrente chiede che il ricorso sia dichiarato ricevibile.

Argomenti delle parti

12 A sostegno dell' argomento, presentato in via principale, relativo all' irricevibilità del ricorso, il convenuto deduce che l' atto che il ricorrente potrebbe ritenere per lui lesivo ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto non è la decisione contenuta nella lettera 5 settembre 1991 del segretario generale del CES, ma la decisione n. 157/81 A, recante fissazione delle modalità del calcolo della pensione, modalità che, secondo il convenuto, non sono mai state in seguito modificate.

13 Richiamandosi alla sentenza della Corte 20 maggio 1987 (causa 214/85, Dandolo/Commissione, Racc. pag. 2163), secondo la quale "la revoca di un atto di un' istituzione comunitaria può essere determinata soltanto da un atto della medesima istituzione che annulli espressamente la decisione anteriore ovvero contenga una nuova decisione che sostituisca quella precedente" (punto 13 della motivazione), il convenuto sottolinea che, per quanto riguarda la determinazione del metodo di calcolo della pensione del ricorrente, la decisione iniziale n. 157/81 A del 20 gennaio 1981 non è mai stata modificata. Il tale contesto il convenuto rileva che le tre decisioni successivamente notificate al ricorrente ed intitolate "Wijzigingsbesluit" (decisione di modifica) hanno modificato la pensione suddetta solo in quanto hanno riconosciuto, via via per ciascuno dei tre figli del ricorrente, il diritto all' indennità scolastica prevista dall' art. 3 dell' allegato VII dello Statuto.

14 Per quanto riguarda il termine per ricorrere, il convenuto rinvia alla giurisprudenza della Corte sui ricorsi in materia di calcolo delle retribuzioni, secondo la quale "la trasmissione del foglio mensile di stipendio ha l' effetto di far decorrere i termini d' impugnazione qualora dal documento stesso risulti chiaramente la decisione adottata dall' amministrazione" (sentenze 15 giugno 1976, causa 1/76, Wack/Commissione, Racc. pag. 1017, punto 5 della motivazione, e 22 settembre 1988, causa 159/86, Canters/Commissione, Racc. pag. 4859, punto 6 della motivazione). Di conseguenza, i termini per il reclamo e per il ricorso andrebbero computati a partire dalla notifica della decisione 20 gennaio 1981, n. 157/81 A, dalla quale emergevano chiaramente le modalità seguite per calcolare la pensione del ricorrente.

15 Avverso l' argomento del ricorrente secondo cui nella decisione 20 gennaio 1981 il convenuto non si è pronunciato sull' applicazione dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto, il convenuto sostiene di essersi già pronunciato, implicitamente, ma certamente, nella decisione n. 157/81 A, nel senso dell' inapplicabilità della detta disposizione al calcolo delle spettanze del ricorrente relative alla pensione d' invalidità. A questo proposito fa notare che in realtà la decisione n. 157/81 A rileva, nel punto 5, che l' ammontare minimo della pensione è pari al "120% dello stipendio base D4/1", ossia all' importo minimo definito dall' art. 78, quinto comma, dello Statuto. A suo avviso, la decisione di cui trattasi ha quindi, indirettamente, ma necessariamente, escluso l' applicazione dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto. Pertanto, richiamandosi alla sentenza della Corte 6 ottobre 1983 (cause riunite 118/82 - 123/82, Celant/Commissione, Racc. pag. 2995), il convenuto conclude che è senz' altro questa la decisione che ha costituito la notifica del calcolo definitivo delle spettanze pensionistiche del ricorrente e che ha fatto decorrere il termine per il ricorso. Il ricorso sarebbe quindi tardivo.

16 In base a queste considerazioni, il convenuto ° il quale nega che la decisione n. 157/81 A sia viziata da insufficienza di motivazione in quanto non preciserebbe le disposizioni dello Statuto su cui è basata ° sostiene che, anche ammettendo che sussista, tale insufficienza di motivazione avrebbe potuto eventualmente determinare l' annullamento della decisione solo se questa fosse stata impugnata entro il termine fissato dallo Statuto. Per contro, il fatto che la decisione sia o no adeguatamente motivata non può incidere sulla sua qualifica e sulla sua portata.

17 Invocando l' interpretazione dell' art. 41 dell' allegato VIII dello Statuto enunciata dalla Corte nella sentenza 10 dicembre 1980 (causa 23/80, Grasselli/Commissione, Racc. pag. 3709), il convenuto assume che del tutto artificiosamente il ricorrente ha voluto provocare un fatto nuovo chiedendogli di applicare nei suoi confronti una norma statutaria che la decisione iniziale recante fissazione delle modalità del calcolo della sua pensione, ossia la decisione 20 gennaio 1981, aveva necessariamente già escluso.

18 Secondo il convenuto, il solo elemento assertivamente nuovo di cui si è avvalso il ricorrente a sostegno del reclamo è un' interpretazione dell' art. 78, terzo comma, dello Statuto che egli avrebbe potuto senz' altro far valere quando il termine per impugnare la decisione 20 gennaio 1981 correva ancora. Il convenuto ritiene quindi che non siano stati portati a sua conoscenza fatti nuovi che consentano di considerare le sue risposte alle domande del ricorrente decisioni nuove adottate a seguito di un riesame della situazione.

19 Quanto al fatto che al momento in cui gli è stata notificata la decisione 20 gennaio 1981 il ricorrente si sarebbe trovato in cattive condizioni di salute, il convenuto rileva che tale circostanza viene invocata solo per l' epoca in cui è stata emessa la decisione n. 157/81 A e non per quelle in cui sono state adottate le decisioni modificative 24 novembre 1983, n. 452/83 A, e 30 ottobre 1986, n. 376/86 A, nemmeno contro le quali egli ha però proposto reclamo.

20 In risposta alla domanda di declaratoria di irricevibilità del convenuto, il ricorrente ribatte che la possibilità di assoggettare a revisione in qualsiasi momento le pensioni, prevista dall' art. 41 dell' allegato VIII dello Statuto, non costituisce una semplice facoltà rimessa alla discrezione dell' amministrazione, ma crea un diritto sia per quest' ultima, che può agire d' ufficio, sia per il dipendente, che ne può fare domanda. L' istituzione deve quindi esercitare i suoi poteri tenendo conto dei principi generali di buona amministrazione, di equità e di giustizia vigenti negli Stati membri.

21 Il ricorrente desume dalla giurisprudenza invocata dal convenuto (sentenze Wack e Canters, sopra citate) che la Corte non considera impugnabili le decisioni "implicite" adottate d' ufficio e che quindi nessun termine d' impugnazione comincia a decorrere fintantoché l' interessato non sia stato informato chiaramente, mediante una notifica personale, del fatto che nei suoi confronti è stata emessa una decisione in forza di questa o quella disposizione dello Statuto. Orbene, dalla decisione n. 157/81 A non emergerebbe affatto che il convenuto abbia adottato una decisione sull' applicabilità dell' art. 77, quarto comma, dello Statuto.

22 Secondo il ricorrente, il dettagliato conteggio figurante nella decisione n. 157/81 A non fa apparire che il CES abbia deciso nel 1981 di non applicare l' art. 77, quarto comma, dello Statuto; orbene, il fatto di non aver evidenziato tale mancata applicazione, tacita e d' ufficio, non significherebbe necessariamente che il convenuto gli abbia negato le corrispondenti spettanze e non può quindi essere equiparato ad una decisione arrecante pregiudizio.

23 Il ricorrente sostiene poi che dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto risulta che, qualora la decisione n. 157/81 A avesse contenuto un provvedimento per lui sfavorevole e quindi lesivo, questo avrebbe dovuto non solo essergli espressamente comunicato, ma essere anche motivato. Solo così la decisione n. 157/81 A avrebbe potuto essere considerata come una decisione "a suo carico", che egli avrebbe dovuto impugnare già nel 1981. Poiché non fa affatto allusione all' applicazione ° o alla non applicazione ° del combinato disposto dell' art. 77, quarto comma, e dell' art. 78, terzo comma, la detta decisione non può essere considerata la decisione presa a suo carico.

24 Infine il ricorrente fa presente che all' epoca in cui gli è stata attribuita la pensione d' invalidità, cioè nel 1981, egli non era in grado, a causa delle sue cattive condizioni di salute, di decidersi ad intraprendere eventualmente la via del reclamo e del ricorso.

Giudizio del Tribunale

25 Il Tribunale tiene a ricordare, preliminarmente, che, a tenore dell' art. 41, primo comma, dell' allegato VIII dello Statuto, "le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura".

26 Come risulta dalla già citata sentenza Grasselli, la corretta interpretazione di questa disposizione, allo scopo di determinare le condizioni alle quali i dipendenti possono chiedere la revisione della pensione, deve tener conto del sistema istituito dallo Statuto in materia di contenzioso e delle esigenze insite in tale sistema.

27 Lo Statuto disciplina in maniera generale, negli artt. 90 e 91, l' impugnazione, da parte dei dipendenti, degli atti che arrecano loro pregiudizio; dai suddetti articoli risulta che il sistema di contenzioso da essi istituiti si ispira all' esigenza che l' esercizio del diritto d' impugnativa sia subordinato allo scrupoloso rispetto di dati termini.

28 Emerge inoltre dalla sentenza Grasselli che il dipendente che intenda ottenere la revisione della pensione in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura può, certo, avvalersi dell' art. 41, primo comma, dell' allegato VIII dello Statuto chiedendo, mediante reclamo e eventualmente ricorso, tale revisione; tuttavia, perché il reclamo e il ricorso siano ricevibili sotto il profilo degli artt. 90 e 91 dello Statuto, egli deve esercitare il suo diritto d' impugnativa entro i termini fissati dagli stessi articoli, a decorrere dal momento in cui si sia verificato un fatto nuovo tale da giustificare la revisione della pensione o dal momento in cui egli sia venuto effettivamente a conoscenza di tale fatto.

29 Per quanto riguarda il caso di specie, il Tribunale rileva, in primo luogo, che, con la decisione n. 157/81 A, il CES ha comunicato per iscritto al ricorrente di aver fissato la percentuale e l' importo della pensione d' invalidità attribuitagli, precisando il metodo secondo cui era stata fissata la detta percentuale. In effetti, la decisione n. 157/81 A menziona chiaramente, nella parte A, punto 3, e nella parte B, punti 4 e 5, le disposizioni in base alle quali sono state calcolate le spettanze pensionistiche del ricorrente, vale a dire quelle dell' art. 78, terzo e quinto comma, dello Statuto, l' unico articolo che si applica alla pensione d' invalidità.

30 Il Tribunale osserva, in secondo luogo, che il calcolo della percentuale della pensione è stato contestato dal ricorrente solo nel 1991 e non è stato modificato dopo la decisione iniziale 20 gennaio 1981, n. 157/81 A, del CES.

31 Il Tribunale constata pertanto che la decisione iniziale 20 gennaio 1981, n. 157/81 A, dev' essere senz' altro considerata come l' atto arrecante pregiudizio al ricorrente e che i termini per proporre reclamo e ricorso hanno cominciato a decorrere dalla comunicazione della decisione al ricorrente nel febbraio 1981. Il solo fatto che nella stessa decisione l' amministrazione non si sia rifiutata di applicare un' altra disposizione, la cui applicazione non era stata allora né chiesta né, tanto meno, discussa, non può consentire un nuovo decorso del termine di impugnazione giacché, come il Tribunale ha rilevato, né la base giuridica né le modalità del calcolo delle spettanze di pensione del ricorrente sono state successivamente modificate.

32 Di conseguenza, solo la sussistenza di un fatto nuovo potrebbe far decorrere nuovamente il termine per proporre ricorso.

33 Orbene, il Tribunale rileva che il fatto nuovo dedotto dal ricorrente consiste, in realtà, unicamente nell' avere egli fatto valere, nel 1991, una nuova interpretazione di vari commi, sopra citati, degli artt. 77 e 78 dello Statuto, chiedendo che il CES applicasse, per calcolare la percentuale della sua pensione d' invalidità, non il quinto comma dell' art. 78, relativo alle pensioni d' invalidità, ma il quarto comma dell' art. 77, concernente le pensioni di anzianità. Questa circostanza non può costituire un fatto nuovo poiché si tratta esclusivamente di una differente interpretazione di una norma giuridica e non di una qualsivoglia modifica del contesto fattuale della situazione del ricorrente.

34 Infine, per quanto riguarda l' argomento del ricorrente secondo cui le sue cattive condizioni di salute gli avrebbero impedito di proporre tempestivamente reclamo e ricorso, basta rilevare che le asserzioni del ricorrente sul punto non sono corroborate dalla minima prova che consenta di valutarne la fondatezza.

35 Risulta da quanto precede che la domanda di annullamento proposta dal ricorrente è irricevibile.

36 Per quanto concerne la domanda di risarcimento, è sufficiente osservare che essa ° non preceduta peraltro né da una domanda né da un reclamo ai sensi dello Statuto ° è stata proposta solo nella fase della replica, il che, in base all' art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, ne comporta l' irricevibilità. Va aggiunto che questa disposizione non può essere interpretata nel senso che essa autorizzi il ricorrente a presentare al giudice comunitario nuove domande ed a modificare così l' oggetto della lite (v. da ultimo la sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285).

37 Dall' insieme dalle considerazioni sopra svolte risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.

38 Tuttavia, nella fattispecie il Tribunale ritiene utile rilevare che il ricorso è non solo irricevibile, ma anche manifestamente infondato.

39 Infatti, il ricorrente ha fatto valere, in sostanza, che dalla lettera e dalla struttura degli artt. 77 e 78 dello Statuto emerge come la sua pensione d' invalidità non possa essere inferiore ai minimi previsti dallo Statuto, da una parte nell' art. 77, quarto comma, secondo cui l' importo della pensione non può essere inferiore al 4% del minimo vitale per ogni anno di servizio, e, dall' altra, nell' art. 78, quinto comma, il quale dispone che il detto importo non può essere inferiore al 120% del minimo vitale, fermo restando che l' importo minimo versato all' interessato dev' essere quello a lui più favorevole.

40 Orbene, l' interpretazione delle citate disposizioni proposta dal ricorrente non può essere accolta. Deriva, infatti, chiaramente dalla lettera delle stesse e dalla loro struttura generale che per il calcolo delle spettanze di pensione d' invalidità si deve applicare solo l' art. 78, quinto comma, mentre l' art. 77, quarto comma, si applica unicamente al calcolo delle spettanze di pensione di anzianità. Di conseguenza, e contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l' amministrazione, adottando la decisione n. 157/81 A, non ha commesso né errori di diritto né illeciti.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

41 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è irricevibile.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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