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Document 61991TJ0015

Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 aprile 1992.
Josée Bollendorff contro Parlamento europeo.
Ricevibilità - Interesse ad agire - Domanda di riqualificazione di un posto - Principi di buona amministrazione e parità di trattamento.
Causa T-15/91.

Raccolta della Giurisprudenza 1992 II-01679

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1992:58

61991A0015

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 10 APRILE 1992. - JOSEE BOLLENDORFF CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - RICEVIBILITA - INTERESSE AD AGIRE - RICHIESTA DI RIVALUTAZIONE DI UN POSTO - PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE E DI PARITA DI TRATTAMENTO. - CAUSA T-15/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01679


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Perentorietà assoluta

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Decisione implicita di rigetto di una domanda non impugnata entro i termini prescritti - Successiva decisione espressa - Atto avente natura confermativa - Decadenza

(Statuto del personale, artt. 90, n. 1, e 91)

Massima


1. I termini prescritti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto per presentare un reclamo e un ricorso, istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, sono di ordine pubblico e sottratti alla discrezionalità delle parti o del giudice.

La circostanza che un' istituzione non abbia fatto valere la tardività del reclamo non può esimere il Tribunale dal proprio obbligo di accertare l' osservanza dei termini prescritti dallo Statuto.

2. Il rigetto esplicito di una domanda, intervenuto successivamente al suo rigetto tacito, avendo carattere puramente confermativo, non può, in difetto di una qualsiasi espressa disposizione dello Statuto al riguardo, far sì che al dipendente che non abbia impugnato tempestivamente la decisione implicita di rigetto della sua domanda sia rimessa la facoltà di prolungare la fase precontenziosa, offrendogli un nuovo termine per la presentazione di un reclamo, salvo a compromettere la certezza del diritto, la quale esige che i rimedi esperibili dai dipendenti e dagli agenti delle Comunità siano disciplinati da norme puntuali e di stretta interpretazione.

Parti


Nella causa T-15/91,

Josée Bollendorff, dipendente del Parlamento europeo, residente in Bertrange (Lussemburgo), con l' avv. domiciliatario Laurent Mosar, del foro di Lussemburgo, 8, rue Notre-Dame,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal signor Jorge Campinos, giureconsulto, e dai signori Manfred Peter e Jannis Pantalis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione implicita di rigetto opposta dal Parlamento al reclamo presentato dalla ricorrente il 10 agosto 1990, l' ordine di reinquadrare la ricorrente o, in subordine, di indire un concorso interno, nonché la condanna del Parlamento al risarcimento dei danni materiali e morali che la ricorrente assume di aver subito,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, H. Kirschner e D. Barrington, giudici,

cancelliere: signora B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 9 gennaio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti e procedimento

1 La ricorrente veniva assunta presso il Parlamento europeo (in prosieguo: il "Parlamento") il 24 ottobre 1977 come agente ausiliario e assegnata alla direzione generale "Informazione e pubbliche relazioni". Essendo risultata idonea nel concorso interno C/246, essa veniva nominata in ruolo il 1 aprile 1980 nel grado C3 ed assegnata agli uffici del Parlamento in Lussemburgo. Il 1 aprile 1982 la ricorrente era promossa al grado C2.

2 L' avviso di concorso interno C/246 del 7 gennaio 1980 descriveva la natura delle mansioni nel seguente modo:

"Mansioni esecutive di carattere amministrativo, riguardanti in particolare:

- accoglienza di visitatori e, più in particolare, dei visitatori latino- americani;

- mansioni d' ufficio, tra cui lavori di dattilografia.

Le suddette mansioni richiedono esperienza e capacità di giudizio nonché senso delle pubbliche relazioni e predisposizione ai contatti.

Le esigenze del servizio possono rendere necessarie alcune trasferte, in particolare a Strasburgo ed a Bruxelles".

3 Raffrontando il suddetto profilo con quello risultante dai vari rapporti informativi compilati a partire dalla sua nomina in ruolo nel 1980, la ricorrente ne desumeva una rilevanza continuamente crescente dei compiti che le venivano affidati. Tale constatazione, a giudizio della ricorrente, veniva confermata dal fatto che l' avviso di posto vacante 21 settembre 1987, n. 5363, relativo a un posto da assegnare nell' ambito della stessa divisione, ma con sede di servizio a Bruxelles, aveva classificato il posto vacante nel grado B 3/2, pur essendo le relative mansioni, a parere della ricorrente, analoghe, se non identiche, a quelle da lei espletate, mentre essa continuava in quel periodo ad essere inquadrata nel grado C2.

4 Il capitolo dell' avviso di posto vacante n. 5363 relativo alla natura delle mansioni recita:

"Dipendente incaricato di effettuare, nell' ambito di direttive generali e sotto la direzione del capo della segreteria, lavori esecutivi e di controllo difficili e complessi, relativi alla realizzazione di un programma di invito comune al Parlamento ed alla Commissione destinato a cittadini di alcuni Stati terzi, in particolare:

- preparazione di programmi individuali per i visitatori (itinerari di viaggio, prenotazioni di alberghi e biglietti, collegamento con uffici informazioni esterni ecc.);

- contabilità e mansioni finanziarie (previsioni, pagamenti, conti mensili ecc.);

- mansioni amministrative (preparazione delle riunioni del comitato direttivo, relazione annuale, statistiche e redazione di note, lettere ecc.);

- mansioni di segretariato (stenodattilografia, classificazione ecc.);

Le suddette mansioni richiedono predisposizione alle pubbliche relazioni, senso di responsabilità e d' iniziativa nonché requisiti di ordine e metodo indispensabili per il buon funzionamento di una piccola unità di lavoro".

5 La ricorrente richiedeva pertanto, con una prima domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), in data 10 novembre 1987, "la riqualificazione nel grado B 3/2 del posto da me attualmente ricoperto a Lussemburgo, posto che, a seguito del concorso interno C/246, venne inquadrato nel grado C 3/2". Aggiungeva inoltre l' interessata che "in caso di rifiuto da parte dell' amministrazione, (essa sarebbe stata) costretta ad inoltrare un reclamo amministrativo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale".

6 Il 5 gennaio 1988 il segretario generale del Parlamento respingeva questa domanda, sul rilievo secondo cui la riqualificazione di un posto non importa automaticamente e necessariamente la promozione del dipendente assegnato a tale posto. Egli aggiungeva che, in ogni caso, la riqualificazione del posto in parola non era possibile e che ogni passaggio da una categoria all' altra poteva effettuarsi solo tramite concorso.

7 Successivamente, la ricorrente constatava che l' accresciuta importanza delle sue mansioni trovava conferma nel suo rapporto informativo relativo al periodo 1985-1986, compilato in via definitiva il 22 febbraio 1988, come pure nel rapporto informativo relativo al periodo 1987-1988, compilato il 16 novembre 1989.

8 Tale convinzione le veniva rafforzata dalla circostanza che, durante un congedo di malattia, essa era stata sostituita da un dipendente della medesima divisione, ma di categoria B.

9 La ricorrente presentava quindi, il 28 novembre 1989, una nuova domanda diretta ad ottenere "la riqualificazione del posto 2337 (almeno nel grado C 1) e, se del caso, (l' indizione del) procedimento di concorso interno B". Va segnalato che la ricorrente presentava la suddetta domanda in forma di reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto.

10 Il 17 maggio 1990 il segretario generale del Parlamento respingeva la domanda anzidetta, rilevando che, a suo parere, la ricorrente l' aveva erroneamente qualificata come reclamo, in difetto di un atto amministrativo lesivo, giacché "lo Statuto del personale non contempla la riqualificazione dei posti né l' indizione di concorsi su richiesta degli interessati".

11 Egli aggiungeva che "simili decisioni possono essere prese, eventualmente, in esito ad una valutazione obiettiva del profilo professionale relativo al posto. Da un esame approfondito del Suo caso è emerso che le mansioni da Lei espletate non corrispondono ad una carriera di grado più elevato rispetto a quella nella quale Lei è attualmente inquadrata".

12 Il 10 agosto 1990 la ricorrente presentava un reclamo avverso la suddetta decisione.

13 Il 13 febbraio 1991 il segretario generale del Parlamento rifiutava espressamente di rivalutare il posto della ricorrente, rigettandone il reclamo. Va segnalato che un silenzio-rifiuto era maturato il 10 dicembre 1990.

14 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria del Tribunale l' 8 marzo 1991, la ricorrente ha proposto un ricorso avverso la decisione implicita di rigetto opposta al suo reclamo del 10 agosto 1990.

15 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente e si è conclusa il 12 agosto 1991.

16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha invitato il Parlamento, il 28 novembre 1991, a fornire varie precisazioni in ordine all' organizzazione ed alla gestione finanziaria del programma delle visite della Comunità europea (in prosieguo: il "PVCE") e ad esibire l' organigramma della divisione "visite e seminari" in seno alla direzione generale Informazione e pubbliche relazioni. Con lettera 16 dicembre 1991 il Parlamento ha dato seguito al suddetto invito esibendo l' organigramma richiesto.

17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Conclusioni delle parti

18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile sia nella forma sia con riguardo ai termini;

- annullare la decisione implicita di rigetto dell' autorità che ha il potere di nomina, intervenuta il 10 dicembre 1990, in seguito al reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto proposto in data 10 agosto 1990;

- in via principale, dichiarare che la ricorrente, in considerazione delle mansioni da lei espletate in seno all' istituzione, ha diritto di essere inquadrata nel grado C 1 con effetto retroattivo al 28 novembre 1989, data della presentazione della domanda di riqualificazione, o a qualsiasi altra data stabilita dal Tribunale; in subordine, ordinare l' apertura in favore della ricorrente di un procedimento di concorso interno di categoria B;

- dichiarare che la ricorrente ha in ogni caso diritto a ricevere retroattivamente, dal 28 novembre 1989, data della presentazione della domanda di riqualificazione, o da qualsiasi altra data stabilita dal Tribunale, la differenza tra le retribuzioni da lei effettivamente percepite da tale data e le retribuzioni corrispondenti all' inquadramento della ricorrente nel grado C 1;

- condannare il Parlamento europeo a versarle interessi di mora al saggio annuo dell' 8% sulle somme corrispondenti alle differenze di retribuzioni da versare a decorrere dal 28 novembre 1989, o da qualsiasi altra data stabilita dal Tribunale, fino al relativo saldo;

- condannare il Parlamento europeo a pagare alla ricorrente, a titolo di indennizzo del danno morale subito, la somma di 50 000 BFR;

- riservare alla ricorrente la facoltà di produrre ulteriori prove nel corso della successiva fase scritta.

19 Il Parlamento, a sua volta, conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso irricevibile;

- in quanto occorra, respingerlo nel merito in tutti i suoi capi;

- statuire sulle spese in conformità delle norme vigenti.

Sulle conclusioni tendenti all' annullamento della decisione impugnata

Quanto alla ricevibilità

Sui termini di ricorso

20 Ai sensi dell' art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale procede ad esaminare, in via preliminare e indipendentemente dalle deduzioni delle parti, se l' introduzione del presente ricorso non sia preclusa a causa del ricorrere di un' ipotesi di irricevibilità per motivi di ordine pubblico.

21 Nel caso di specie, occorre verificare se i termini prescritti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto siano stati effettivamente osservati.

22 Il Tribunale ricorda infatti che, secondo una giurisprudenza costante, tali termini sono di ordine pubblico e, in quanto istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche, non sono rimessi alla discrezionalità delle parti o del giudice (v., segnatamente, sentenze della Corte 13 novembre 1986, causa 232/85, Becker/Commissione, Racc. pag. 3401, e 14 giugno 1988, causa 161/87, Muysers e a./Corte dei conti, Racc. pag. 3037, nonché sentenze del Tribunale 7 febbraio 1991, causa T-58/89, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. II-77, e 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann/Parlamento europeo, Racc. pag. II-855).

23 Orbene, risulta che nel caso di specie la domanda della ricorrente del 28 novembre 1989, dalla medesima erroneamente qualificata come reclamo, è stata tacitamente respinta il 28 marzo 1990, in difetto di qualsiasi risposta da parte del Parlamento, conformemente al disposto dell' art. 90, n. 1, dello Statuto.

24 In forza dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, la ricorrente disponeva quindi di un termine di tre mesi per presentare un reclamo avverso questa decisione implicita di rigetto.

25 Risulta tuttavia accertato che il reclamo della ricorrente è stato presentato il 10 agosto 1990 e non, quindi, entro il 28 giugno 1990, data di scadenza del suddetto termine.

26 Al riguardo, giova inoltre osservare che la risposta del segretario generale del Parlamento in data 17 maggio 1990, nella quale si respingeva espressamente la domanda della ricorrente del 28 novembre 1989, costituisce un atto meramente confermativo della decisione implicita di rigetto precedentemente intervenuta. In quanto tale, quest' atto confermativo non ha affatto riaperto il termine, già scaduto, per la presentazione del reclamo (v. segnatamente sentenza del Tribunale 17 ottobre 1991, causa T-129/89, Offermann, citata).

27 Pur rilevando che, in forza dell' art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto, il termine di presentazione del ricorso inizia nuovamente a decorrere allorché una decisione espressa di rigetto di un reclamo interviene dopo la reiezione tacita di quest' ultimo, il Tribunale ricorda che, in difetto di qualsiasi espressa disposizione dettata a tal fine, una tale riapertura dei termini non potrebbe estendersi per analogia alla fase precontenziosa della domanda, sulla quale dispone l' art. 90, n. 1, dello Statuto, se non mettendo a repentaglio la certezza del diritto, la quale esige che i rimedi giurisdizionali esperibili dai dipendenti e dagli altri agenti siano disciplinati da norme puntuali e di stretta interpretazione.

28 Del pari, il fatto che la convenuta non abbia eccepito né nelle sue memorie scritte né durante la fase orale la tardività del reclamo 10 agosto 1990 della ricorrente non può esimere il Tribunale dal proprio obbligo di verificare l' osservanza dei termini statutari (v. altresì sentenze del Tribunale 6 dicembre 1990, causa T-130/89, B./Commissione, Racc. pag. II-761, e causa T-6/90, Petrilli/Commissione, Racc. pag. II-765; 11 luglio 1991, causa T-19/90, Von Hoessle/Corte dei conti, Racc. pag. II-615, e 25 settembre 1991, causa T-54/90, Lacroix/Commissione, Racc. pag. II-749).

29 Il Tribunale rileva pertanto che, nel caso in esame, i termini prescritti dallo Statuto non sono stati rispettati.

30 In secondo luogo, il Tribunale prende atto dell' eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento, secondo cui la ricorrente aveva presentato il 10 novembre 1987 una prima domanda diretta ad ottenere la riqualificazione del posto da lei ricoperto. Questa prima domanda, esso prosegue, era stata espressamente respinta il 5 gennaio 1988, senza che avverso tale diniego la ricorrente avesse proposto reclamo entro il termine di tre mesi prescritto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.

31 A parere del Parlamento, tale inerzia della ricorrente avrebbe provocato la sua definitiva decadenza dal diritto di esperire un ricorso. Invero, la ricorrente non avrebbe più avuto titolo per impugnare la decisione 5 gennaio 1988 mercé la sua seconda domanda del 28 novembre 1989, essendo questa seconda domanda, sempre secondo il Parlamento, identica alla prima, in quanto aveva anch' essa ad oggetto la riqualificazione del posto da lei ricoperto o, eventualmente, l' indizione di un concorso interno.

32 La ricorrente ricusa questa argomentazione insistendo sulla diversità d' oggetto fra le due domande, in quanto la prima era volta ad ottenere il suo reinquadramento in una categoria superiore a quella nella quale era inquadrata al momento della predetta domanda, mentre la seconda sostanzialmente mirava ad una semplice promozione all' interno della medesima categoria.

33 In subordine, la ricorrente argomenta, a sostegno della ricevibilità del proprio ricorso, che la sua seconda domanda del 28 novembre 1989 era fondata su fatti nuovi.

34 Al riguardo, essa richiama, in primo luogo, i rapporti informativi relativi agli anni 1985-1986 e 1987-1988, i quali darebbero conto dell' accresciuta importanza delle sue responsabilità rispetto a quelle descritte nei suoi precedenti rapporti informativi. A parere della ricorrente, queste maggiori responsabilità confermavano che essa aveva ormai lasciato l' ambito delle mansioni d' ufficio vere e proprie, per essere incaricata dell' elaborazione e della gestione dei programmi di visite a Lussemburgo ed a Strasburgo.

35 In secondo luogo, la ricorrente trae argomento dalla circostanza che dipendenti di grado più elevato l' avrebbero sostituita durante le sue assenze per motivi di malattia.

36 In terzo luogo, la ricorrente asserisce che il Parlamento avrebbe implicitamente riconosciuto la sussistenza di simili fatti nuovi, giacché la decisione 17 maggio 1990 le notificava il rigetto della sua seconda domanda del 28 novembre 1989 "dopo un esame approfondito". Orbene, sostiene la ricorrente, un simile esame approfondito non sarebbe stato necessario in assenza di elementi nuovi, posto che, in tal caso, la decisione 17 maggio 1990 avrebbe potuto limitarsi ad un rinvio alla prima decisione di rigetto 5 gennaio 1988.

37 Il Parlamento, a sua volta, pur ribadendo che le due domande della ricorrente presentavano un' identità oggettiva, obietta, anzitutto, contro l' argomento presentato in subordine dalla ricorrente, che la domanda del 10 novembre 1987 si riferiva già all' avviso di posto vacante 21 settembre 1987, n. 5363, menzionato dianzi, e, inoltre, che questa prima domanda già sottolineava, sulla base di un raffronto tra il bando di concorso n. C/246 e il rapporto informativo relativo al periodo 1983-1984, la rilevanza sempre crescente dei suoi compiti dalla sua nomina in ruolo.

38 Più precisamente, il Parlamento contesta l' assunto secondo il quale dal tenore dei rapporti informativi relativi ai periodi 1985-1986 e 1987-1988 emergerebbero elementi nuovi rispetto ai rapporti precedentemente richiamati.

39 Del pari, il Parlamento nega che la sostituzione della ricorrente da parte di un dipendente di grado più elevato costituisca un elemento nuovo, avuto riguardo al fatto che, durante i suoi numerosi congedi di malattia, essa sarebbe stata sostituita da dipendenti di grado C 3/2, B 4, A 7 e finanche dallo stesso capodivisione. Sul punto il Parlamento aggiunge che questo provvedimento di sostituzione, che si situa nell' ambito dell' organizzazione interna di un servizio, non poteva in nessun caso considerarsi alla stregua di un indizio di un mutamento, dalla sua prima domanda, della sua posizione nei confronti della ricorrente.

40 Infine, il Parlamento contesta che la ricorrente possa trarre partito dalla circostanza che la decisione 17 maggio 1990 menzioni un "esame approfondito" della sua seconda domanda, onde argomentarne un riconoscimento da parte sua di taluni elementi nuovi. Secondo il Parlamento, questa menzione era riferita alla domanda di riqualificazione del posto ed era pertanto riconducibile ad un contesto di correttezza nei rapporti tra l' amministrazione e i dipendenti, che esige che le rivendicazioni di questi ultimi siano prese in seria considerazione.

41 Il Tribunale ricorda, alla luce dei suddetti elementi di fatto e di diritto, che quando un dipendente o un agente si reputi leso da una decisione ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, egli ha l' onere di impugnare questa decisione mediante reclamo presentato entro il termine prescritto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.

42 Ne consegue che, decorso tale termine per il reclamo, la presentazione di una nuova domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto è consentita solo in caso di sopravvenienza di un fatto nuovo, atto a giustificare un riesame della situazione.

43 La tesi contraria, che ammetta la possibilità di presentare ripetutamente delle domande, si risolverebbe inoltre nella necessità di prolungare indefinitamente il termine di ricorso contro un atto lesivo, il che è incompatibile con il sistema delle impugnazioni istituito dallo Statuto (v. segnatamente sentenze della Corte 11 marzo 1986, causa 294/84, Adams/Commissione, Racc. pag. 977, in particolare pag. 987, e 4 febbraio 1987, causa 302/85, Pressler-Hoeft/Corte dei conti, Racc. pag. 513, in particolare pag. 526).

44 Il Tribunale constata che, nel caso di specie, la ricorrente non ha presentato alcun reclamo avverso la decisione 5 gennaio 1988 del segretario generale del Parlamento, che ha respinto la sua prima domanda del 10 novembre 1987.

45 Ne consegue che, in difetto di un simile reclamo, la seconda domanda del 28 novembre 1989 sarebbe ricevibile solo in presenza di fatti nuovi tali da giustificare un riesame della situazione della ricorrente.

46 Orbene, il Tribunale rileva che né con le sue memorie scritte né con le dichiarazioni rese nel corso della fase orale la ricorrente è riuscita a dimostrare che le sue incombenze avessero subito sostanziali modifiche durante il periodo intercorso tra la prima e la seconda domanda.

47 Da quanto sopra il Tribunale conclude che, non ricorrendo alcun elemento nuovo, la seconda domanda del 28 novembre 1989 era tardiva, essendo stata proposta dopo la scadenza del termine per proporre reclamo contro la decisione 5 gennaio 1988.

48 Dai suddetti rilievi discende che il ricorso è irricevibile.

Sul merito

49 Accertata così l' irricevibilità del ricorso, il Tribunale rileva, ad abundantiam, che la ricorrente deduce due mezzi vertenti rispettivamente sulla violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione, mezzi dei quali intende valutare la fondatezza.

50 Il Tribunale prende atto dell' argomento addotto dalla ricorrente a sostegno delle sue pretese, secondo cui, in sostanza, in seno alla stessa istituzione e, per giunta, all' interno della stessa divisione essa svolgeva a Lussemburgo mansioni analoghe, se non identiche, a quelle esercitate a Bruxelles da un dipendente di categoria B, mentre essa era inquadrata nella categoria C, senza che tale differenza di trattamento fosse obiettivamente giustificata.

51 Il Parlamento, da parte sua, ammette che il posto considerato nell' avviso di posto vacante n. 5363, al quale fa riferimento la ricorrente, riguarda in effetti lo stesso settore di attività della ricorrente, vale a dire il programma PVCE, tuttavia sottolinea l' esistenza di differenze, a parer suo decisive, tra questi due posti in materia di contabilità e di mansioni finanziarie (previsioni, pagamenti, conti mensili ecc.). Esso sottolinea infatti che la gestione e la tenuta centrale della contabilità del programma in questione pertengono esclusivamente al posto n. 5363, puntualizzando al riguardo che l' aspetto interistituzionale del programma PVCE, realizzato in comune dal Parlamento e dalla Commissione, implica che il titolare del posto n. 5363 eserciti, assieme ad altri dipendenti tutti in servizio a Bruxelles, importanti mansioni relative all' organizzazione centrale del programma, mentre la ricorrente, unica in servizio a Lussemburgo, era incaricata all' epoca dei fatti rilevanti unicamente dell' esecuzione di una parte di questo programma, in occasione di visite a Strasburgo ed eventualmente a Lussemburgo. Secondo il Parlamento, questi elementi comprovano l' esistenza di una rilevante differenza nelle mansioni, che esclude pertanto qualsiasi contrarietà ai principi richiamati dalla ricorrente.

52 Sul punto il Tribunale rileva, alla luce dei documenti prodotti in giudizio e delle risposte fornite dal Parlamento il 16 dicembre 1991 ai quesiti rivoltigli il 28 novembre 1991, e sentite le spiegazioni fornite dalle parti durante la fase orale, che le allegazioni della ricorrente non trovano alcun riscontro nei fatti.

53 Il Tribunale constata ad esempio che le mansioni della ricorrente e quelle del dipendente assegnato al posto considerato nell' avviso di posto vacante n. 5363 possono sembrare analoghe, in quanto si riferiscono al medesimo settore di attività, vale a dire l' esecuzione del programma PVCE. Il Tribunale condivide tuttavia il rilievo del Parlamento in ordine all' esistenza di differenze decisive circa il livello delle responsabilità attribuite rispettivamente alla ricorrente e al dipendente che ricopre il posto n. 5363, nell' ambito del suddetto programma.

54 Al riguardo il Tribunale rileva che l' aspetto interistituzionale del programma PVCE, realizzato in comune dal Parlamento e dalla Commissione, implica che il titolare del posto n. 5363 eserciti, assieme ad altri dipendenti tutti in servizio a Bruxelles, importanti mansioni relative all' organizzazione centrale del programma, mentre la ricorrente, unica in servizio a Lussemburgo, si occupa unicamente dell' esecuzione di una parte di questo programma, in occasione di visite a Strasburgo ed eventualmente a Lussemburgo.

55 Del pari deve aggiungersi che i responsabili dell' organizzazione centrale del suddetto programma a Bruxelles, e in particolare il titolare del posto n. 5363, verificano la corretta esecuzione di questo programma a Strasburgo e a Lussemburgo, in occasione di visite determinate, e che in tal caso, quindi, questi responsabili soprintendono ai servizi svolti dalla ricorrente.

56 Discende dal complesso dei suddetti rilievi che i mezzi relativi all' asserita violazione dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione sono infondati e vanno in ogni caso disattesi.

Sulle conclusioni tendenti ad ottenere l' ordine, da parte del Tribunale, di reinquadrare la ricorrente o, in subordine, di indire un concorso interno a suo favore

57 In proposito, è sufficiente ricordare che il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ordini ad un' istituzione comunitaria.

58 Alla luce di questo principio, è giocoforza concludere che le suddette conclusioni sono irricevibili.

Sulle conclusioni tendenti ad ottenere il risarcimento del danno che la ricorrente assume di aver subito

59 La ricorrente asserisce che il Parlamento, avendo rifiutato di dar seguito alla sua domanda di riqualificazione del posto da lei ricoperto, in spregio ai principi di buona amministrazione e di parità di trattamento, è incorso in responsabilità per illecito amministrativo, riconducibile a colpa grave.

60 Essa deduce da quest' asserzione che il Parlamento è tenuto al risarcimento del danno cagionatole dal suddetto illecito amministrativo. A parere della ricorrente, il danno in parola è pari alla differenza tra le retribuzioni che essa avrebbe ricevuto in caso di riqualificazione del proprio posto e quelle effettivamente percepite, differenza che andrebbe integrata dal versamento di interessi di mora al saggio annuo dell' 8% a far data delle rispettive scadenze. Essa chiede inoltre il versamento di 50 000 FB a titolo di indennizzo, quale riparazione del danno morale sofferto.

61 Il Tribunale rileva che tutte le suddette pretese presentano una stretta connessione con la domanda di annullamento, della quale si è già rilevata l' irricevibilità.

62 Del pari il Tribunale ricorda di aver accertato, ad abundantiam, che la ricorrente non ha fatto valere alcun mezzo atto ad infirmare la validità della decisione impugnata. Pertanto, la ricorrente non ha dimostrato il ricorrere di alcuna irregolarità costitutiva di illecito amministrativo imputabile al Parlamento e suscettibile di giustificare l' attribuzione di una riparazione pecuniaria in suo favore.

63 Il complesso delle conclusioni tendenti ad ottenere il risarcimento del danno materiale e morale che la ricorrente assume di aver subito va pertanto respinto, sia in quanto irricevibili sia in quanto infondate.

64 Atteso quanto sopra, il ricorso dev' essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

65 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell' art. 88 del medesimo regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi proposti dagli agenti delle Comunità restano a carico delle medesime.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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