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Document 61989TJ0018
Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber) of 7 February 1991. # Harissios Tagaras v Court of Justice of the European Communities. # Officials - Classification - Additional seniority in step - Equal treatment - Admissibility. # Joined cases T-18/89 and T-24/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 7 febbraio 1991.
Harissios Tagaras contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendente - Inquadramento - Abbuono di anzianità di scatto - Parità di trattamento - Ricevibilità.
Cause riunite T-18/89 e T-24/89.
Sentenza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 7 febbraio 1991.
Harissios Tagaras contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Dipendente - Inquadramento - Abbuono di anzianità di scatto - Parità di trattamento - Ricevibilità.
Cause riunite T-18/89 e T-24/89.
Raccolta della Giurisprudenza 1991 II-00053
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1991:8
SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1991. - HARISSIOS TAGARAS CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - INQUADRAMENTO - ABBUONO DI ANZIANITA DI SCATTO - PARITA DI TRATTAMENTO - RICEVIBILITA. - CAUSE RIUNITE T-18/89 E T-24/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-00053
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Atto lesivo - Determinazione con riguardo ad una domanda di reinquadramento - Nomina a dipendente in prova
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
2. Diritto comunitario - Principi - Certezza del diritto - Atto dell' amministrazione che produce effetti giuridici - Esigenze di chiarezza e precisione - Obbligo di comunicazione agli interessati
3. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Domanda di reinquadramento - Decisione implicita di rigetto - Reclamo - Ricorso proposto prima della scadenza del termine per statuire sul reclamo - Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
4. Dipendenti - Assunzione - Attribuzione dello scatto - Abbuono di anzianità di scatto - Criteri di concessione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Formazione ed esperienza lavorativa pregressa - Valutazione alla data della nomina a dipendente in prova
(Statuto del personale, art. 32, secondo comma)
5. Dipendenti - Assunzione - Parità di trattamento
(Statuto del personale, art. 5, n. 3)
1. La decisione di nomina a dipendente in prova, la quale deve, a norma dello Statuto, avere la forma di un atto scritto, promanare dall' autorità che ha il potere di nomina, indicare la data di decorrenza di tale nomina e conferire un posto al dipendente, costituisce, nell' ipotesi di una domanda di reinquadramento, l' atto recante pregiudizio. E' infatti questa decisione che determina le mansioni cui il dipendente è destinato e che stabilisce definitivamente il corrispondente inquadramento.
2. Il principio della certezza del diritto, che forma parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario, esige che ogni atto dell' amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell' interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l' atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, segnatamente in riferimento ai termini per il ricorso.
3. Benché un dipendente possa proporre all' autorità che ha il potere di nomina una domanda diretta ad un riesame del suo inquadramento, nell' intento di facilitare una composizione amichevole della lite, permettendo all' amministrazione di riconsiderare la propria decisione, tale facoltà non autorizza ad eludere i termini prescritti dallo Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso.
Il ricorso proposto prima dello scadere del termine per statuire sul reclamo diretto contro la decisione implicita di rigetto della domanda è prematuro e, come tale, irricevibile.
4. L' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale, nell' ambito definito dall' art. 32, secondo comma, dello Statuto, nell' accordare ad un dipendente, al momento della sua assunzione, un abbuono di anzianità di scatto al fine di tener conto della formazione e delle precedenti esperienze lavorative dell' interessato, per quanto concerne tanto la natura e la durata di queste, quanto la relazione più o meno stretta che esse possono avere con le esigenze del posto da coprire.
La formazione e le esperienze lavorative di cui trattasi devono essere valutate alla data della nomina a dipendente in prova.
5. Sussiste violazione del principio di parità di trattamento sancito dall' art. 5, n. 3, dello Statuto allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e giuridiche non presentino alcuna differenza essenziale, sia riservato un diverso trattamento al momento dell' assunzione.
Altrettanto dicasi quando situazioni dissimili vengono trattate in modo identico.
Nelle cause riunite T-18/89 e T-24/89,
Harissios Tagaras, ex dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, attualmente dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. E. Sachpekidou, del foro di Salonicco, durante la fase orale con l' avv. A. Kalogeropoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Catherine Thill, 17, boulevard Royal,
ricorrente,
contro
Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Francis Hubeau, capo della divisione del Personale, in qualità di agente, assistito dall' avv. Konstantinos T. Loukopoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ufficio del suo agente alla Corte di giustizia, edificio Erasmus, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Corte di giustizia 23 settembre 1986 di nomina del ricorrente a dipendente in prova, nella parte in cui lo inquadra nel primo scatto del grado A7,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente di sezione, D.A.O. Edward e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
viste le memorie scritte e in seguito alla trattazione orale del 20 settembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti del ricorso
1 Il ricorrente, sig. Harissios Tagaras, presentava la propria candidatura per il concorso generale CJ 36/84 indetto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte") per la costituzione di un elenco di riserva di amministratori (GU C 254, pag. 5). Nell' atto di candidatura, recante data 22 ottobre 1984, egli segnalava, al punto 19 intitolato "Titoli ed onorificenze", che avrebbe presto conseguito un dottorato in materie giuridiche, dato che la sua tesi, ottenuta la richiesta approvazione il 26 giugno 1984, doveva da lui essere pubblicamente discussa nel novembre 1984. Il sig. Tagaras veniva iscritto nell' elenco di riserva redatto in esito alle prove del concorso. Nella riunione amministrativa del 10 luglio 1985, la Corte approvava "la nomina del sig. Harissios Tagaras a dipendente in prova, in qualità di amministratore di formazione giuridica greca presso la divisione 'Ricerca e documentazione' , con inquadramento nel grado A7, primo scatto. La data di entrata in servizio è da stabilire".
2 Come evincesi dallo scambio di corrispondenza tra il ricorrente e l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l"APN"), la data di entrata in servizio del ricorrente veniva varie volte differita su richiesta dello stesso ricorrente, precipuamente al fine di permettergli l' assolvimento dei suoi obblighi militari, prima di essere definitivamente fissata per l' 8 settembre 1986.
3 Risulta in particolare da una lettera del ricorrente recante data 10 settembre 1985 che questi aveva inizialmente ritenuto di poter entrare in servizio dal 1º novembre 1986. In tale lettera, tuttavia, egli accennava a varie possibilità per anticipare tale data. Secondo una prima possibilità, i cui presupposti non erano precisati, egli avrebbe potuto entrare in servizio tra il 1º maggio e il 1º giugno 1986. In base ad una seconda possibilità, egli avrebbe potuto entrare in servizio nel novembre 1985 per un periodo iniziale di due o tre mesi, eventualmente a tempo parziale, qualora gli fosse stata concessa, nel corso del 1986, un' aspettativa per motivi personali di circa sei mesi. Secondo una terza possibilità, il ricorrente avrebbe in un primo momento, per un periodo da sei a otto mesi, effettuato lavori di ricerca sulla base di un contratto di prestazione autonoma, per poi entrare in servizio come dipendente in prova.
4 A seguito di vari colloqui telefonici avvenuti tra il sig. Tagaras e diversi membri della divisione del Personale della Corte e aventi ad oggetto la data della sua entrata in servizio, il cancelliere della Corte, con lettera 6 dicembre 1985, comunicava al ricorrente che la Corte di giustizia intendeva assumerlo "come dipendente in prova, in qualità di amministratore presso la divisione 'Ricerca e documentazione' , con inquadramento nel grado A7, primo scatto", e che l' interesse del servizio esigeva la sua entrata in servizio non appena ciò fosse possibile. Il servizio interessato, non ritenendo soddisfacenti le ultime due possibilità prospettate dal ricorrente, comunicava a quest' ultimo che era accolta la prima possibilità, quella cioè dell' entrata in servizio a decorrere dal maggio 1986.
5 Il ricorrente, però, con lettera inviata nel marzo 1986, avvertiva che non sarebbe potuto entrare in servizio prima della fine del suo servizio di leva, ossia il 3 settembre 1986.
6 Con lettera 27 giugno 1986, il capo della divisione del Personale assegnava al ricorrente la data dell' 8 settembre 1986, fissata definitivamente per la sua entrata in servizio presso la Corte, avvertendo che essa era inderogabile e che "un ulteriore differimento della (sua) entrata in servizio comporterà la decadenza dal posto". Nel punto 3 di tale lettera, egli confermava del pari all' interessato il suo inquadramento "nel primo scatto del grado A7" e gli precisava inoltre che "retribuzioni, imposte, contributi mensili di pensione e per la cassa malattia e infortuni saranno stabiliti in base alla tabella allegata ((salvo verifica delle (sue) spettanze al momento dell' entrata in servizio) ))".
7 Il sig. Tagaras entrava in servizio l' 8 settembre 1986. Il successivo 26 settembre, gli veniva notificata una decisione adottata dalla Corte in veste di APN, sottoscritta dal cancelliere e datata 23 settembre 1986, il cui tenore era il seguente:
"Nella riunione amministrativa 10 luglio 1985, la Corte, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina, viste le disposizioni degli artt. 1, 4, 7, 27-34 dello Statuto del personale, vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso generale CJ 36/84, visto l' avviso di posto vacante CJ 51/85, su proposta del cancelliere, ha deciso:
Il sig Harissios Tagaras è nominato dipendente in prova con decorrenza dall' 8 settembre 1986 in qualità di amministratore presso la divisione 'Ricerca e documentazione' , con inquadramento nel grado A7, primo scatto, e successivo avanzamento di scatto il 1º settembre 1988".
8 Il 7 novembre 1986, il ricorrente inviava all' APN una nota, registrata, conformemente alle indicazioni dallo stesso fornite in tal senso, come domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). In tale nota egli invitava l' APN a riesaminare e a modificare il suddetto inquadramento nello scatto, in considerazione della sua formazione e della sua specifica esperienza professionale.
9 Il 2 aprile 1987, il ricorrente presentava all' APN una "integrazione" della sua domanda del 7 novembre 1986, nella quale apportava talune precisazioni in ordine alla sua formazione ed alla sua esperienza professionale, precisazioni che egli non aveva effettuato nell' atto di candidatura relativo al concorso CJ 36/84, vuoi perché le aveva considerate superflue vuoi perché si riferivano a qualifiche acquisite in epoca successiva alla presentazione della sua candidatura.
10 Risulta dall' atto di candidatura del ricorrente, come pure dalla sua nota 7 novembre 1986 e dagli altri documenti agli atti, che egli al momento della sua entrata in servizio alla Corte nel mese di settembre 1986 era in possesso dei seguenti titoli:
- laurea in giurisprudenza conseguita nel novembre 1977 presso l' università di Salonicco;
- diploma di studi speciali di diritto europeo rilasciato dall' Institut d' études européennes della libera università di Bruxelles, dopo due anni di corso (anni accademici 1978-79 e 1979-80);
- dottorato in materie giuridiche presso l' università di Salonicco. La sua tesi, preparata sotto la direzione del prof. Evrigenis e avente ad oggetto i rapporti tra il diritto internazionale privato e il diritto comunitario, era stata approvata nel giugno 1984 ed aveva ottenuto, dopo essere stata pubblicamente discussa nel novembre 1984, la menzione "eccellente".
11 In quella stessa data, il ricorrente era in grado di comprovare il possesso dell' esperienza professionale seguente:
- dal 30 novembre 1977 al 18 settembre 1979 (per 21 mesi), aveva svolto pratica forense presso lo studio dell' avv. Nikos Tagaras ed esercitato, in circa venti cause, dinanzi al Tribunale di pace di Salonicco nonché, in circa venti cause ancora, dinanzi al Tribunale di Salonicco;
- dal 16 ottobre 1980 al 15 aprile 1983 (per 30 mesi) aveva prestato servizio presso il Consiglio delle Comunità europee, occupando un posto di giurista linguista;
- dal 1º giugno 1983 al 30 novembre 1984 (per 18 mesi), aveva lavorato come coadiutore scientifico presso il Centro di diritto internazionale ed europeo dell' economia di Salonicco, effettuando ricerche su vari problemi attinenti all' applicazione del diritto comunitario in Grecia;
- nel corso dell' anno accademico 1985-86 (per 9 mesi), era stato docente nei corsi della Scuola di amministrazione e di economia della TEI (Istituto per l' insegnamento tecnico) di Salonicco, insegnando le materie "organismi economici internazionali" ed "elementi di diritto europeo", e aveva diretto le tesi finali di sei studenti;
- nel 1986 aveva pubblicato dodici articoli di dottrina e commentari di giurisprudenza, riferentisi tutti a temi attinenti a problemi di diritto comunitario.
12 Il 12 maggio 1987 il ricorrente proponeva, in subordine, un reclamo contro il tacito rigetto opposto alla domanda contenuta nella summenzionata nota 7 novembre 1986, nel caso in cui quest' ultima non fosse stata considerata come un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, bensì come semplice domanda di nuovo inquadramento presentata ai sensi del n. 1 del medesimo articolo.
13 Il ricorrente superava il concorso COM/A/408 indetto dalla Commissione e veniva da quest' ultima assunto nel 1987. Il 30 settembre 1987, il comitato della Commissione competente per gli inquadramenti decideva di inquadrare il sig. Tagaras nella categoria A, al grado A7, terzo scatto, riconoscendogli un abbuono di anzianità di 48 mesi, vale a dire l' abbuono massimo previsto dall' art. 32 dello Statuto. Il 1º ottobre 1987, il ricorrente presentava le proprie dimissioni alla Corte. Tali dimissioni erano rese definitive con decisione dell' APN 14 ottobre 1987, con decorrenza dal 31 dicembre 1987.
Procedimento
14 Stando così le cose, il sig. Tagaras, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 giugno 1987, proponeva un ricorso diretto all' annullamento, da un lato, della decisione della Corte 23 settembre 1986 che lo nomina dipendente in prova, nella parte in cui detta decisione lo inquadra nel primo scatto del grado A7 e, dall' altro, del silenzio-rigetto opposto al suo reclamo del 7 novembre 1986. Tale ricorso è stato registrato con il n. 162/87.
15 IL 26 agosto 1987 la convenuta ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità.
16 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1987, il sig. Tagaras ha proposto, per il caso in cui il precedente ricorso venga dichiarato irricevibile, un secondo ricorso diretto all' annullamento, rispettivamente, della decisione della Corte 23 settembre 1986 che lo nomina dipendente in prova, nella parte in cui detta decisione lo inquadra nel primo scatto del grado A7, del silenzio-rigetto opposto alla sua domanda del 7 novembre 1986 nonché del silenzio-rigetto opposto al suo reclamo del 12 maggio 1987. Tale ricorso è stato registrato con il n. 351/87.
17 L' 8 gennaio 1988 la convenuta ha sollevato, nei confronti di questo secondo ricorso, una nuova eccezione d' irricevibilità.
18 Con ordinanza 10 febbraio 1988, la Corte (Terza Sezione) ha disposto la riunione delle cause 162/87 e 351/87 ai fini della fase scritta, della trattazione orale e della sentenza ed ha deciso di unire l' esame delle eccezioni di irricevibilità all' esame del merito.
19 La fase scritta ha avuto interamente luogo dinanzi alla Corte e si è svolta ritualmente.
20 Con ordinanza 15 novembre 1989, in conformità all' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, la Corte (Terza Sezione) ha rinviato le suddette cause al Tribunale. La causa 162/87 è stata iscritta nel ruolo del Tribunale con il n. T-18/89 e la causa 351/87 con il n. T-24/89.
21 Nella causa T-18/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare, revocare o riformare in qualsiasi altro modo l' atto di nomina 23 settembre 1986, nella parte in cui lo inquadra nel primo scatto del grado A7, nonché la decisione tacita di rigetto del suo reclamo del 7 novembre 1986;
2) inquadrarlo correttamente nel terzo scatto, in conformità ai principi di parità di trattamento dei dipendenti della Comunità e di buona amministrazione, con effetto retroattivo all' 8 settembre 1986;
3) versargli la differenza tra lo stipendio relativo al nuovo scatto e quello percepito nel precedente scatto, maggiorata degli interessi legali al tasso dell' 8%, a decorrere dalla data della sua esigibilità;
4) condannare la convenuta alle spese.
22 Nella causa T-24/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare le decisioni tacite di rigetto della sua domanda 7 novembre 1986 e del suo reclamo 12 maggio 1987 e dichiarare conseguentemente illegittimo il suo inquadramento nel primo scatto del grado A7, quale risulta dell' atto di nomina del 23 settembre 1986;
2) versargli la differenza tra lo stipendio relativo al primo scatto del grado A7 e quello risultante dal nuovo scatto, che in conformità ai principi di parità di trattamento dei dipendenti della Comunità e di buona amministrazione deve essere fissato nel terzo scatto, con conseguente retroattività dell' obbligo di versare tale differenza a decorrere dall' 8 settembre 1986 e maggiorazione degli importi degli interessi legali al tasso dell' 8% a decorrere dalla data della loro esigibilità;
3) condannare la convenuta alle spese.
23 In entrambe le cause la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
1) in via principale, dichiarare i ricorsi irricevibili;
2) in subordine, respingere i ricorsi in quanto vaghi e infondati in diritto e in fatto;
3) liquidare le spese conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento di procedura.
24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
25 Il Tribunale ha tuttavia chiesto alla convenuta di indicare quali criteri essa applichi, come regola generale, nel procedere al primo inquadramento dei dipendenti della categoria A, nonché le modalità di applicazione dei detti criteri nel caso del ricorrente e in quello di altri quattro dipendenti, menzionati dal ricorrente nei due ricorsi, rispetto ai quali questi assume di essere stato discriminato.
26 Con lettera 18 luglio 1990, la convenuta ha informato il Tribunale del fatto che la Corte, a differenza di altre istituzioni comunitarie, non ha adottato, ai sensi dell' art. 32 dello Statuto, un criterio generale di inquadramento nello scatto dei dipendenti neoassunti. Essa ha aggiunto che l' APN, nell' applicare l' art. 32 dello Statuto alle persone suddette, valuta in ciascun caso singolo la formazione e l' esperienza professionale specifica dell' interessato. La convenuta ha pure fornito tutti i richiesti documenti, concernenti l' inquadramento dei dipendenti menzionati nei due ricorsi.
27 La trattazione orale ha avuto luogo il 20 settembre 1990. I rappresentanti delle parti sono stati sentiti nelle loro difese e nelle risposte fornite ai quesiti loro rivolti dal Tribunale.
28 Nel corso della trattazione orale, la convenuta ha ammesso che, nell' adottare la decisione di inquadramento nello scatto del sig. Tagaras sulla scorta delle sole informazioni risultanti dal suo atto di candidatura 22 ottobre 1984, essa non ha tuttavia tenuto conto della menzione concernente il dottorato in materie giuridiche, benché l' imminente conseguimento di esso fosse preannunciato nel suddetto atto, come il Tribunale ha avuto modo di constatare.
29 Nel corso dell' udienza, il ricorrente ha espressamente desistito dai punti secondo e terzo delle sue conclusioni nella causa T-18/89 e dal punto secondo delle sue conclusioni nella causa T-24/89.
Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-18/89
30 A sostegno dell' eccezione di irricevibilità sollevata nei confronti del ricorso nella causa T-18/89, la convenuta deduce tre mezzi.
Sul primo mezzo relativo alla tardività dell' atto depositato dal ricorrente il 7 novembre 1986
31 La convenuta fa valere che la Corte, in qualità di APN, ha nominato il sig. Tagaras, con decisione 10 luglio 1985, amministratore in prova presso la divisione "Ricerca e documentazione", con inquadramento nel grado A7, primo scatto, rimettendo la data di entrata in servizio a successiva determinazione. Essa ricorda inoltre che il cancelliere aveva scritto al ricorrente il 6 dicembre 1985 per informarlo che la Corte di giustizia intendeva assumerlo "come dipendente in prova in qualità di amministratore presso la divisione 'Ricerca e documentazione' , con inquadramento nel grado A7, primo scatto", e che l' interesse del servizio esigeva la sua entrata in servizio non appena ciò fosse possibile.
32 Secondo la convenuta, il sig. Tagaras ha avuto conoscenza del suo inquadramento nel primo scatto del grado A7, al più tardi, al momento della ricezione di tale lettera. Detto inquadramento gli è stato peraltro espressamente confermato nella lettera inviatagli in data 27 giugno 1986 dal capo della divisione del Personale. Da ciò argomenta la convenuta che il termine di tre mesi, del quale disponeva il ricorrente ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, per proporre un reclamo contro un atto a lui pregiudizievole, ha preso a decorrere dalla ricezione della summenzionata lettera del cancelliere 6 dicembre 1985. Ne conseguirebbe che il reclamo del sig. Tagaras non è stato presentato entro il termine prescritto.
33 La convenuta assume che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i termini previsti dallo Statuto per proporre il reclamo e il ricorso sono perentori e non possono essere prorogati né dall' istituzione, né dal dipendente e neppure di comune accordo. Secondo questa stessa giurisprudenza, essa prosegue, nessuna persona a cui si applica lo Statuto può presentare la domanda per eludere la decadenza conseguente al decorso del termine per il reclamo e tentare in tal modo, con una sorta di sviamento di procedura, di rimettere in discussione un provvedimento amministrativo divenuto definitivo in seguito allo scadere del termine del ricorso (sentenze 12 luglio 1984, Moussis / Commissione, causa 227/83, Racc. pag. 3133, e 7 maggio 1986, Barcella e a. / Commissione, causa 191/84, Racc. pag. 1541).
34 La convenuta asserisce che tutti gli atti compiuti posteriormente alla decisione adottata dalla Corte il 10 luglio 1985, portata a conoscenza dell' interessato, al più tardi, con la summenzionata lettera del cancelliere 6 dicembre 1985, altro non sono se non pure e semplici conferme di tale decisione. Ne consegue, a suo parere, che la domanda presentata dal ricorrente in data 7 novembre 1986, e che lo stesso definisce, nel ricorso T-18/89, un reclamo, era tardiva e che, conseguentemente, lo stesso ricorso è irricevibile.
35 Il Tribunale ritiene che la tesi della convenuta sia priva di fondamento. Infatti, va rilevato, preliminarmente, che ai sensi dell' art. 1, primo comma, dello Statuto "è funzionario delle Comunità ai sensi del presente Statuto chiunque sia stato nominato, alle condizioni in esso previste, ad un impiego permanente presso un' istituzione delle Comunità mediante atto scritto dell' autorità di detta istituzione che ha il potere di nomina".
36 A tale proposito, occorre tener conto delle precisazioni contenute nei seguenti articoli dello Statuto:
- articolo 3: "L' atto di nomina del funzionario precisa la data di decorrenza della nomina stessa; in nessun caso tale data può essere anteriore a quella dell' entrata in servizio dell' interessato";
- articolo 7, n. 1, commi primo e secondo: "L' Autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun funzionario mediante nomina o trasferimento, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o quadro.
Il funzionario può chiedere di essere trasferito all' interno dell' istituzione cui appartiene".
- articolo 2, primo comma: "Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente Statuto all' autorità che il potere di nomina".
37 Discende dal combinato disposto di tali articoli che l' atto di nomina di un dipendente deve:
a) avere la forma di un atto scritto;
b) promanare dall' APN, cioè dall' autorità che nel seno dell' istituzione esercita i poteri demandati dallo Statuto all' APN;
c) indicare la data di decorrenza della nomina;
d) conferisce un posto al dipendente.
38 Tale interpretazione trova riscontro nella giurisprudenza della Corte secondo cui "nell' ipotesi di una domanda di reinquadramento (...) l' atto recante pregiudizio è la decisione con la quale l' interessato viene nominato in prova. E' infatti questa decisione che determina le mansioni cui il dipendente è destinato e che stabilisce definitivamente il corrispondente inquadramento" (sentenze 18 giugno 1981, Blasig / Commissione, causa 173/80, Racc. pag. 1649, e 7 maggio 1986, Barcella, causa 191/84, citata). Nel caso in esame, soltanto l' atto recante data 23 settembre 1986 rispondeva alle anzidette condizioni. E' , invero, con tale atto che per la prima volta si afferma che il ricorrente "è nominato dipendente in prova", si precisa la data di decorrenza di tale nomina e si attribuisce al ricorrente un posto. La circostanza che la decisione di principio sia stata adottata nel corso della riunione amministrativa della Corte del 10 luglio 1985 non ha incidenza sul caso in esame, dal momento che in quella sede la Corte non aveva potuto fissare la data di entrata in servizio del ricorrente.
39 Ad abundantiam, l' esame del complessivo scambio di corrispondenza avvenuto tra i servizi della Corte e il ricorrente non lascia scorgere le conseguenze che ne trae la convenuta. La lettera del cancelliere 6 dicembre 1985 informa il ricorrente del fatto che la Corte intendeva "assumerlo come dipendente in prova". Del pari, la lettera del capo della divisione del Personale 27 giugno 1986 gli comunica che "la data della (sua) entrata in servizio alla Corte è fissata per l' 8 settembre 1986" e che "un ulteriore differimento della (sua) entrata in servizio comporterà la decadenza del posto". In nessuna della due lettere risulta la nomina del ricorrente come dipendente. Al contrario, la lettera 27 giugno 1986 subordina l' eventuale nomina del ricorrente al rispetto della data di entrata in servizio da essa indicata.
40 Va rilevato poi che la tesi della convenuta urta con il principio della certezza del diritto. Tale principio, che forma parte integrante dell' ordinamento giuridico comunitario (sentenza 21 settembre 1983, Deutsche Milchkontor e a., cause riunite 205/82-215/82, Racc. pag. 2633), esige che ogni atto dell' amministrazione che produca effetti giuridici sia chiaro, preciso e portato a conoscenza dell' interessato in modo tale che questi possegga la certezza del momento a decorrere dal quale l' atto stesso esiste ed è produttivo di effetti giuridici, segnatamente in riferimento all' esperibilità dei mezzi di impugnazione apprestati dalle norme, nel caso di specie dallo Statuto. Tali condizioni, del resto, sono state affermate dalla giurisprudenza della Corte in riferimento alle norme giuridiche comunitarie (sentenze 9 luglio 1981, Amministrazione delle dogane, causa 169/80, Racc. pag. 1931, e 22 febbraio 1984, Kloppenburg, causa 70/83, Racc. pag. 1075).
41 Discende dai rilievi sopra svolti che nel caso di specie l' atto che arreca pregiudizio ai sensi dell' art. 90 dello Statuto è quello del 23 settembre 1986 e che, di conseguenza, la domanda del ricorrente del 7 novembre 1986 è stata proposta entro il termine di tre mesi prescritto dall' art. 90, n. 2, dello Statuto.
42 Ne consegue che il suddetto mezzo deve essere respinto.
Sul secondo mezzo relativo al mutamento in corso di causa della qualificazione giuridica dell' atto 7 novembre 1986
43 La convenuta argomenta che lo stesso ricorrente ha esplicitamente qualificato l' atto depositato il 7 novembre 1986 come domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, e che tale qualificazione debba essere mantenuta ai fini del presente ricorso.
44 Essa aggiunge che, a mente dell' art. 90, n. 1, seconda frase, dello Statuto, l' APN può decidere nel termine di quattro mesi sulle domande presentate ai sensi della stessa disposizione, prima frase. La mancanza di un' esplicita risposta va considerata, ai sensi dell' art. 90, n. 1, terza frase, dello Statuto, come decisione tacita di rigetto alla scadenza del suddetto termine di quattro mesi, che può fissarsi nel caso in esame al 7 marzo 1987. A tal punto, l' interessato può, ai sensi dell' art. 90, n. 2, proporre entro un termine di tre mesi un reclamo contro la decisione tacita di rigetto. Nella fattispecie, prosegue la convenuta, il termine sarebbe spirato il 7 giugno 1987. Soltanto alla scadenza del termine di quattro mesi assegnato all' APN dall' art. 90, n. 2, secondo comma, dello Statuto, per statuire sul reclamo, il dipendente ha la facoltà, da esercitare entro tre mesi, di presentare un ricorso contenzioso avverso il rigetto tacito del suo reclamo (art. 91, n. 3). Di conseguenza, il ricorso, proposto il 2 giugno 1987, dovrebbe essere respinto in quanto prematuro.
45 La convenuta rileva del pari che il ricorrente ha effettivamente proposto un reclamo il 12 maggio 1987 avverso il silenzio-rigetto opposto alla sua domanda del 7 novembre 1986.
46 Occorre anzitutto accertare la natura giuridica del documento inoltrato dal sig. Tagaras all' amministrazione il 7 novembre 1986. All' uopo è opportuno, in primo luogo, esaminarne la presentazione materiale e la formulazione. Il documento de quo, redatto in forma di "memorandum", è stato registrato come domanda. Risulta infatti dall' esame del formulario ufficiale, intitolato "Formulario di registrazione delle domande o dei reclami proposte/i ai sensi dell' art. 90 dello Statuto", che le menzioni inutili, conformemente alle indicazioni figuranti nel formulario medesimo, sono state cancellate. Nel titolo del formulario, la parola "réclamations" è cancellata. Allorché il formulario utilizza la formula alternativa "demandeur/réclamant", la parola "réclamant" viene depennata. Del pari, allorché il formulario utilizza la formula alternativa "demande/réclamation", la parola "réclamation" viene depennata. Infine, quando il formulario fa riferimento al n. 1 e al n. 2 dell' art. 90 dello Statuto, il riferimento al n. 2 viene depennato. Nel corso della fase orale il ricorrente ha riconosciuto di avere egli stesso espunto le parole testé citate.
47 Del pari, se si esamina la lettera del medesimo inviata il 2 aprile 1987 ai servizi della Corte come "integrazione della (sua) domanda del 7 novembre 1986", si deve constatare che, nel punto 1 di essa, il ricorrente ha utilizzato sei volte la parola "domanda" per indicare la sua precedente nota. In tale missiva del 2 aprile 1987, peraltro, il ricorrente stesso riconosce che anziché proseguire nella procedura prescritta dallo Statuto, ha preferito "richiamarsi nuovamente alla sua domanda del 7 novembre 1986", allo scopo di cercare di pervenire ad una soluzione amichevole con l' amministrazione della Corte.
48 Benché alla luce di una giurisprudenza costante della Corte, il Tribunale possa attribuire ad un documento presentato in forma di domanda la qualifica di reclamo (sentenze 7 maggio 1986, Barcella, causa 191/84, citata, 4 febbraio 1987, Presler-Hoeft / Corte dei conti, causa 302/85, Racc. pag. 513, e 31 maggio 1988, Rousseau / Corte dei conti, causa 167/86, Racc. pag. 2705), la fattispecie in esame non autorizza tuttavia a siffatte conclusioni.
49 Invero, le espressioni formali usate nei documenti testé esaminati non lasciano sussistere alcun dubbio quanto all' effettiva intenzione del ricorrente di inoltrare una domanda diretta ad un riesame del suo inquadramento. Oltretutto, ben poteva il ricorrente, nel caso di specie, proporre siffatta domanda nell' intento di facilitare una composizione amichevole della lite, permettendo all' amministrazione di riconsiderare la propria decisione. La Corte ha già ammesso tale possibilità (sentenza 15 gennaio 1985, Samara / Commissione, causa 266/83, Racc. pag. 189), a condizione che tale prassi non si risolva nella possibilità per un dipendente di eludere i termini prescritti dallo Statuto per la presentazione di un reclamo e di un ricorso, mettendo indirettamente in discussione, mediante una domanda, una precedente decisione che non sia stata impugnata nei termini (sentenze 15 maggio 1985, Esly / Commissione, causa 127/84, Racc. pag. 1437, e 26 settembre 1985, Valentini / Commissione, causa 231/84, Racc. pag. 3027).
50 Per tutti questi motivi, il Tribunale ritiene che l' atto depositato dal ricorrente il 7 novembre 1986 vada qualificato come domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto. Non avendo l' amministrazione dato risposta entro il termine fissato da questa stessa disposizione, si deve ritenere che un tacito rigetto di tale domanda sia intervenuto il 7 marzo 1987. Avverso tale silenzio-rigetto, il sig. Tagaras poteva, in forza dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, proporre un reclamo entro un termine di tre mesi, reclamo che egli ha effettivamente presentato il 12 maggio 1987. Dalla data della sua ricezione, gli uffici della Corte disponevano di un termine di quattro mesi per rispondere al detto reclamo. Tale termine doveva spirare il 12 settembre 1987. Senonché il sig. Tagaras ha adito la Corte dal 2 giugno 1987, senza che la convenuta avesse preso posizione sul seguito che intendeva o meno dare al reclamo. Ne consegue che il detto ricorso era prematuro.
51 Corollario di quanto sopra è che il ricorso presentato nella causa T-18/89 dev' essere dichiarato irricevibile, conformemente all' art. 91, n. 2, dello Statuto, senza che sia necessario procedere all' esame del terzo mezzo dedotto dalla convenuta a sostegno della propria eccezione di irricevibilità.
Sulla ricevibilità del ricorso nella causa T-24/89
52 La convenuta ha altresì contestato la ricevibilità del ricorso anche nella suddetta causa, riformulando l' eccezione sollevata nella causa T-18/89, in ordine alla tardività dell' atto presentato dal ricorrente il 7 novembre 1986. La convenuta assume che il ricorrente non ha rispettato il termine di tre mesi, assegnatogli ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto, per proporre reclamo contro la decisione relativa al suo inquadramento, termine decorrente dalla data alla quale ha avuto conoscenza della decisione medesima. Essa argomenta che il ricorrente ha avuto conoscenza della stessa al più tardi al momento della ricezione della lettera inviatagli dal cancelliere in data 6 dicembre 1985.
53 Orbene, nell' ambito della causa T-18/89, il Tribunale ha constatato che la domanda, inoltrata dal ricorrente alla Corte il 7 novembre 1986, è stata proposta entro il termine di tre mesi fissato dallo Statuto.
54 Inoltre il Tribunale ha rilevato che, essendo stato opposto alla detta domanda un silenzio-rigetto il 7 marzo 1987, il ricorrente disponeva di un termine di tre mesi per proporre reclamo e ciò ha fatto il 12 maggio 1987. Va aggiunto, in proposito, che a tale reclamo è stato opposto un silenzio-rigetto il 12 settembre 1987 e che, a decorrere da tale data, il ricorrente aveva tre mesi per proporre ricorso. Il ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 18 novembre 1987 è stato quindi proposto entro il termine prescritto dallo Statuto.
55 Ne consegue che l' eccezione d' irricevibilità sollevata dalla Corte non può essere accolta e che il ricorso nella causa T-24/89 deve essere dichiarato ricevibile.
Sul merito della causa T-24/89
56 A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce due mezzi relativi, rispettivamente, alla violazione del principio di parità di trattamento, sancito, in particolare, dall' art. 5 dello Statuto, ed alla violazione del principio di buona amministrazione, che dovrebbe presiedere all' applicazione dell' art. 32 dello Statuto.
Sul primo mezzo relativo alla violazione dell' art. 5 dello Statuto (principio di parità di trattamento)
57 Il ricorrente sostiene di aver subito un trattamento discriminatorio sia in rapporto ai suoi colleghi della Corte sia in rapporto a quelli delle altre istituzioni. Egli fa rilevare che, nel corso dell' anno 1986, la Corte ha nominato altri quattro dipendenti in prova spagnoli e portoghesi nel grado A7, tre dei quali sono stati inquadrati nel secondo scatto. Il primo dei suddetti dipendenti, prosegue il ricorrente, aveva conseguito il proprio diploma nel suo stesso anno, il secondo un anno dopo e il terzo quattro anni dopo. Il quarto dipendente, che aveva conseguito il proprio diploma sei anni dopo il ricorrente, è stato assegnato allo stesso suo servizio e inquadrato nel primo scatto del grado A7. Il ricorrente ritiene che né la formazione né l' esperienza professionale dei suoi colleghi permettano di giustificare tale trattamento più favorevole.
58 Il ricorrente assume di aver subito una discriminazione anche rispetto ai dipendenti delle altre istituzioni comunitarie. Benché l' art. 32 dello Statuto riconosca all' amministrazione un certo margine di valutazione, la circostanza che l' amministrazione di una data istituzione applichi una disposizione statutaria in modo totalmente differente dalle amministrazioni delle altre istituzioni, segnatamente allorché si tratti di una disposizione che interessa direttamente i diritti e gli obblighi dei dipendenti, si risolve, secondo il ricorrente, nel creare discriminazioni incompatibili sia con il carattere di unicità dello Statuto per tutti i dipendenti comunitari sia con l' uniformità del diritto comunitario. Il ricorrente ritiene evidente che, in considerazione delle sue qualifiche, in altre istituzioni egli sarebbe stato, se del caso, inquadrato nel terzo scatto e non già nel primo, come ha fatto la Corte. Egli sottolinea la circostanza che, tredici mesi dopo che la Corte aveva deciso di inquadrarlo nel grado A7, primo scatto, la Commissione lo ha inquadrato nel terzo scatto di tale grado, accordandogli il massimo abbuono di anzianità possibile per esso, ossia 48 mesi.
59 La convenuta obietta che la tesi del ricorrente, secondo cui il suo inquadramento violerebbe il principio di parità di trattamento, in rapporto ai suoi colleghi della Corte e quelli di altre istituzioni, è vaga e lacunosa e non può di conseguenza essere sottoposta al vaglio giurisdizionale.
60 Secondo la convenuta, l' art. 32 dello Statuto riconosce all' amministrazione un ampio margine di valutazione in materia di inquadramento dei dipendenti neoassunti e non un certo margine di valutazione, come asserisce il ricorrente. E' nell' esercizio del proprio potere discrezionale che la convenuta avrebbe deciso, il 10 luglio 1985, sulla scorta degli elementi risultanti dall' atto di candidatura del 31 ottobre 1984, di inquadrare il ricorrente nel primo scatto del grado A7.
61 La convenuta fa rilevare che dall' esame degli altri casi citati dal ricorrente non risulta che essa abbia riservato al medesimo un trattamento discriminatorio, avendo essa fatto applicazione degli stessi criteri che applica ogniqualvolta procede all' inquadramento di un nuovo dipendente.
62 Quanto alla parità di trattamento dei dipendenti delle varie istituzioni, la convenuta osserva che, alla data in cui essa ha inquadrato il ricorrente, la Commissione gli avrebbe concesso, in base ai criteri da lei applicati, un abbuono di anzianità tutt' al più pari a 12 mesi. Sarebbe impossibile ammettere che la Commissione, nel 1985 e nel 1988, avrebbe inquadrato nello stesso scatto un dipendente che, come il ricorrente, aveva esercitato varie mansioni specifiche in seno alle Comunità nel corso dei tre anni nel frattempo trascorsi.
63 Prima di procedere all' esame comparativo dei meriti del ricorrente e degli altri dipendenti chiamati in causa da quest' ultimo, occorre accertare se la Corte ha proceduto ad una corretta valutazione complessiva della formazione e dell' esperienza professionale specifica comprovate dal ricorrente al momento della sua nomina l' 8 settembre 1986.
64 Ai sensi dell' art. 32, primo comma, dello Statuto, "il funzionario assunto viene inquadrato al primo scatto del suo grado". Il secondo comma aggiunge che, "tuttavia, l' autorità che ha il potere di nomina, per tener conto della formazione e dell' esperienza professionale specifica dell' interessato, può concedergli un abbuono di anzianità di scatto in tale grado; l' abbuono non può superare 72 mesi nei gradi da A1 a A4, LA3 e LA4 e 48 mesi negli altri gradi".
65 Come la Corte ha avuto varie volte occasione di ribadire, l' APN dispone di un ampio potere discrezionale, nell' ambito definito dall' art. 32, secondo comma, nell' accordare ad un dipendente, al momento della sua assunzione, un abbuono di anzianità di scatto, al fine di tener conto delle precedenti esperienze professionali della persona ammessa alla qualifica di dipendente statutario, per quanto concerne tanto la natura e la durata di queste, quanto la relazione più o meno stretta che esse possono avere con le esigenze del posto da coprire (sentenze 1º dicembre 1983, Blomefield / Commissione, causa 190/82, Racc. pag. 3981, e 12 luglio 1984, Angelidis / Commissione, causa 17/83, Racc. pag. 2921).
66 Il Tribunale deve constatare che la convenuta, basandosi, nel fissare l' inquadramento del ricorrente, unicamente sulle informazioni contenute nel suo atto di candidatura 22 ottobre 1984, non ha però preso in considerazione tutte le informazioni ivi contenute. Così, essa non ha preso in considerazione il dottorato in materie giuridiche il cui imminente conseguimento era stato annunciato dal ricorrente in tale atto. Avendo accertato che la decisione della Corte 23 settembre 1986 costituisce l' atto di nomina del ricorrente, il Tribunale ritiene che la valutazione della formazione dell' esperienza professionale specifica del ricorrente avrebbe dovuto essere effettuata in relazione alla formazione e all' esperienza professionale comprovate al momento della nomina, e non al momento della presentazione della candidatura. Ora, si deve prendere atto che, nel periodo intercorso tra la presentazione della sua candidatura il 22 ottobre 1984 e la sua nomina il 23 settembre 1986, il ricorrente aveva, da un lato, completato la propria formazione specialistica mediante un dottorato conseguito in un campo attinente al diritto comunitario e, dall' altro, integrato la propria esperienza professionale specifica insegnando, nel corso dell' anno accademico 1985-86, come libero docente presso la Scuola di amministrazione e di economia della TEI (Istituto per l' insegnamento tecnico) di Salonicco, materie in relazione con il diritto europeo. Va sottolineato, inoltre, che tale formazione e tale esperienza professionale presentano, per la loro natura e la loro specificità, una stretta correlazione con le esigenze del posto da conferire nel servizio "Ricerca e documentazione", posto al quale il ricorrente era stato assegnato.
67 Queste considerazioni costituiscono, di per sé, motivo sufficiente per l' annullamento della decisione 23 settembre 1986, nella parte in cui fissa l' inquadramento nello scatto del ricorrente.
68 Quanto alla violazione del principio di parità di trattamento allegata dal ricorrente, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, sussiste violazione del principio sancito dall' art. 5, n. 3, dello Statuto, allorché a due categorie di persone, le cui situazioni di fatto e giuridiche non presentino alcuna differenza essenziale, sia riservato un diverso trattamento al momento dell' assunzione (sentenze 11 luglio 1985, Appelbaum / Commissione, causa 119/83, Racc. pag. 2423, e 11 luglio 1985, Hattet e a. / Commissione, cause riunite 66/83-68/83 e 136/83-140/83, Racc. pag. 2459). La Corte ha altresì affermato che sussiste violazione del principio di parità di trattamento quando situazioni dissimili vengano trattate in modo identico (sentenze 4 febbraio 1982, Buyl / Commissione, causa 817/79, Racc. pag. 245, e Battaglia / Commissione, causa 1253/79, Racc. pag. 297). Al fine di stabilire se nella fattispecie ricorrano realmente, come lamenta il ricorrente, gli estremi di una violazione del principio di parità di trattamento, è quindi necessario procedere ad un esame comparativo, da un lato, dei meriti del ricorrente e di quelli dei dipendenti in rapporto ai quali questi ritiene di aver subito un trattamento discriminatorio e, dall' altro, dei loro rispettivi inquadramenti.
69 Nell' ambito di tale disamina, il Tribunale ha accertato che, in un primo caso, un dipendente, inquadrato nel secondo scatto del grado A7, è stato assegnato con decisione 3 ottobre 1986 allo stesso servizio del ricorrente ed ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1981, cioè quattro anni dopo il ricorrente. Il suo atto di candidatura non menziona alcun altro titolo o diploma comprovante il possesso di una formazione ulteriore. Quanto alla sua esperienza professionale nel campo giuridico, egli ha potuto far valere soltanto 22 mesi di attività come consigliere giuridico presso l' amministrazione regionale di uno Stato membro.
70 In un secondo caso, un dipendente, inquadrato nel primo scatto del grado A7 e assegnato con decisione 3 ottobre 1986 allo stesso servizio del ricorrente, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1983, ovvero sei anni dopo il ricorrente. Quale formazione specifica, egli ha dimostrato di aver conseguito il diploma di studi superiori europei del Collegio d' Europa di Bruges e, come esperienza professionale nel campo giuridico, di aver svolto per un anno attività di assistente non di ruolo presso una facoltà di giurisprudenza.
71 In un terzo caso, un dipendente, inquadrato nel secondo scatto del grado A7 e assegnato con decisione 19 novembre 1986 al servizio di informazione, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel 1977, vale a dire nello stesso anno del ricorrente. Il suo atto di candidatura non menziona alcun titolo o diploma attestante una formazione complementare; quanto alla sua esperienza professionale nel campo giuridico, egli ha comprovato soltanto di aver svolto per 33 mesi attività di traduttore e per 62 mesi attività di consulente giuridico in un' impresa privata.
72 Discende da quanto sopra che il ricorrente, avendo dimostrato il possesso di una formazione specifica di livello più elevato e di un' esperienza professionale specifica notevolmente superiore a quelle dei tre dipendenti i cui casi sono stati testé menzionati, ha subito, rispetto a questi ultimi, un trattamento discriminatorio.
73 Dal complesso dei suddetti rilievi, e senza necessità di procedere all' esame dell' altro mezzo dedotto dal ricorrente, discende che la decisione impugnata dev' essere annullata nella parte in cui fissa l' inquadramento del ricorrente nel primo scatto del grado A7.
74 Ai sensi dell' art. 176 del Trattato CEE, la Corte è tenuta a prendere i provvedimenti che l' esecuzione della presente sentenza importa.
Sulle spese
75 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della citata decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Nella fattispecie, la convenuta è rimasta soccombente nella causa T-24/89 e va quindi condannata alle spese.
76 A norma dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura della Corte, quest' ultima può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue e defatigatorie. Nella causa T-18/89, va rilevato che, sebbene il ricorso sia stato dichiarato irricevibile, la convenuta, con il suo comportamento, ha costretto il ricorrente a proporlo per tutelare i propri diritti. Stando così le cose, la convenuta dev' essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso nella causa T-18/89 è irricevibile.
2) Nella causa T-24/89, la decisione della Corte 23 settembre 1986, nella parte in cui fissa l' inquadramento nello scatto del ricorrente, nonché le decisioni tacite di rigetto opposte alla domanda del ricorrente del 7 novembre 1986 ed al suo reclamo del 12 maggio 1987 sono annullate.
3) La convenuta è condannata a tutte le spese.