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Document 52006PC0812
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version)
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata)
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata)
/* COM/2006/0812 def. - COD 2006/0026 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) /* COM/2006/0812 def. - COD 2006/0026 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 19.12.2006 COM(2006)812 definitivo 2006/0264(COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (versione codificata) (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce. Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti. Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente. 2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso[1] di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie. 3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità[2], sottolineando l’importanza della codificazione , poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento. La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario. Dato che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione. 4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa[3]. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora[4], preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell’opera di codificazione. 5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare , in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 89/104/CEE e dello strumento di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati . Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato II della direttiva codificata. 89/104/CEE (adattato) 2006/0264(COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 95 , vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[5], deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato[6], considerando quanto segue: (1) La direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa[7], è stata modificata in modo sostanziale[8]. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. 89/104/CEE considerando (1) (adattato) (2) Le legislazioni che si applicavano ai marchi d'impresa negli Stati membri prima che la direttiva 89/104/CEE entrasse in vigore presentavano disparità in grado di ostacolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, nonché di falsare le condizioni di concorrenza nel mercato comune. Era pertanto necessario ravvicinare le legislazioni degli Stati membri per garantire il buon funzionamento del mercato interno. 89/104/CEE considerando (2) (3) Occorre non disconoscere le soluzioni e i vantaggi che il regime del marchio d'impresa comunitario può offrire alle imprese desiderose di acquisire marchi di impresa. 89/104/CEE considerando (3) (adattato) (4) Non appare necessario procedere a un ravvicinamento completo delle legislazioni degli Stati membri in tema di marchi di impresa. È sufficiente limitare il ravvicinamento alle disposizioni nazionali che hanno un'incidenza più diretta sul funzionamento del mercato interno. 89/104/CEE considerando (4) (adattato) (5) La presente direttiva non deve privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l'uso ; essa disciplina detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d'impresa acquisiti attraverso la registrazione. 89/104/CEE considerando (5) (adattato) (6) Gli Stati membri devono mantenere inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti attraverso la registrazione. Spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d'ufficio, ovvero entrambi. Gli Stati membri devono mantenere la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa. 89/104/CEE considerando (6) (adattato) (7) La presente direttiva non deve escludere che siano applicate ai marchi di impresa norme del diritto degli Stati membri diverse dalle norme del diritto dei marchi di impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori. 89/104/CEE considerando (7) (adattato) (8) La realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l'acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; a tale scopo occorre un elenco esemplificativo di segni in grado di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità dovuti al marchio di impresa stesso, ad esempio l'assenza di carattere distintivo, ovvero inerenti ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori devono essere enumerati esaurientemente, anche se per alcuni di essi il recepimento resta facoltativo da parte degli Stati membri, i quali possono quindi introdurli nelle rispettive legislazioni o conservare la propria casistica. Gli Stati membri devono poter mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi con condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione, in materia ad esempio di requisiti di titolarità del marchio di impresa, di rinnovo del marchio, di regime fiscale o di mancata osservanza delle norme procedurali. 89/104/CEE considerando (8) (9) Per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità, e di conseguenza il numero di conflitti che possono insorgere al riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza. Occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa. Per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili. 89/104/CEE considerando (9) (adattato) (10) È fondamentale, per agevolare la libera circolazione dei prodotti e la libera prestazione dei servizi, procurare che i marchi di impresa registrati abbiano negli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri la medesima tutela; ciò non priva tuttavia gli Stati membri della facoltà di tutelare maggiormente i marchi di impresa che abbiano acquisito una notorietà. 89/104/CEE considerando (10) (adattato) (11) La tutela che è accordata dal marchio di impresa registrato e che mira in particolare a garantire la funzione d'origine del marchio di impresa deve essere assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno, nonché tra i prodotti o servizi. La tutela deve essere accordata anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi. È indispensabile interpretare la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; il rischio di confusione, la cui valutazione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall'associazione che può essere fatta tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi designati, deve costituire la condizione specifica della tutela. La presente direttiva non deve pregiudicare le norme procedurali nazionali alle quali spetta disciplinare i mezzi grazie a cui può essere constatato il rischio di confusione, e in particolare l'onere della prova. 89/104/CEE considerando (11) (12) La certezza del diritto impone che il titolare di un marchio di impresa anteriore, senza che i suoi interessi siano ingiustamente lesi, non possa più richiedere la nullità ovvero opporsi all'uso di un marchio di impresa posteriore al proprio, qualora ne abbia coscientemente tollerato l'uso per un lungo periodo, tranne ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede. 89/104/CEE considerando (12) (adattato) (13) Tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. È necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia con quelle di detta convenzione. La presente direttiva non deve pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale convenzione; ove necessario, occorre applicare l'articolo 307 , secondo comma del trattato, (14) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva 89/104/CEE, precisati nell'allegato I, parte B, 89/104/CEE (adattato) HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Campo di applicazione La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro. 89/104/CE Articolo 2 Segni suscettibili di costituire un marchio di impresa Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Articolo 3 Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità 1. Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli: a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa; b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo; c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che nel commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio; e) i segni costituiti esclusivamente: i) dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto; ii) dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico; iii) dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto; f) i marchi di impresa contrari all'ordine pubblico o al buon costume; g) i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio; 89/104/CE h) i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell'articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, qui di seguito denominata “convenzione di Parigi”. 89/104/CE 2. Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui a) l'uso di tale marchio di impresa possa essere vietato ai sensi di norme giuridiche diverse dalle norme in materia di diritto di marchio di impresa dello Stato membro interessato o della Comunità; b) il marchio di impresa contenga un segno di alto valore simbolico, e in particolare un simbolo religioso; c) il marchio di impresa contenga simboli, emblemi e stemmi che siano diversi da quelli di cui all'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che rivestano un interesse pubblico, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione conformemente alla legislazione dello Stato membro in questione; d) il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa. 3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione stessa. 89/104/CEE (adattato) 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può prevedere che i motivi di esclusione dalla registrazione o di dichiarazione di nullità di un marchio di impresa applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE si applichino ai marchi di impresa la cui domanda di registrazione sia anteriore a tale data. 89/104/CEE Articolo 4 Altri impedimenti alla registrazione o motivi di nullità relativi ai conflitti con diritti anteriori 1. Un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo a) se il marchio di impresa è identico a un marchio di impresa anteriore e se i prodotti o servizi per cui il marchio di impresa è stato richiesto o è stato registrato sono identici a quelli per cui il marchio di impresa anteriore è tutelato; b) se l'identità o la somiglianza di detto marchio di impresa col marchio di impresa anteriore e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dai due marchi di impresa può dar adito a un rischio di confusione per il pubblico comportante anche un rischio di associazione tra il marchio di impresa e il marchio di impresa anteriore. 2. Per “marchi di impresa anteriori”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono: a) i marchi di impresa la cui data di domanda di registrazione sia anteriore alla data di domanda del marchio di impresa, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per i medesimi e che appartengano alle categorie seguenti: i) i marchi comunitari; 89/104/CE (adattato) ii) i marchi di impresa registrati nello Stato membro o, per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, presso l'Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale; 89/104/CEE iii) i marchi di impresa oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro; 89/104/CEE (adattato) b) i marchi di impresa comunitari che, conformemente al regolamento (CE) n. [40/94 del Consiglio[9]] sul marchio comunitario, rivendicano validamente l'anteriorità rispetto a un marchio di impresa di cui ai punti ii) e iii) della lettera a), anche ove quest'ultimo marchio sia oggetto di una rinuncia o si sia estinto; 89/104/CE c) le domande di marchi di impresa di cui alle lettere a) e b), sempre che siano registrati; d) i marchi di impresa che, alla data di presentazione della domanda di registrazione di marchio o, se del caso, alla data della priorità invocata a sostegno della domanda di marchio, sono “notoriamente conosciuti” nello Stato membro ai sensi dell'articolo 6 bis della convenzione di Parigi. 89/104/CEE (adattato) 3. Fermo restando il paragrafo 1, un marchio di impresa è altresì escluso dalla registrazione o, se registrato, può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa comunitario anteriore ai sensi del paragrafo 2 e se è stato destinato a essere registrato o è stato registrato per prodotti o servizi i quali non sono simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa comunitario anteriore, quando il marchio di impresa comunitario anteriore gode di notorietà nella Comunità e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa comunitario anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi. 4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, uno Stato membro può disporre che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui 89/104/CE a) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa nazionale anteriore ai sensi del paragrafo 2 e qualora sia destinato a essere registrato o sia stato registrato per prodotti o servizi i quali non siano simili a quelli per cui è registrato il marchio di impresa anteriore, quando il marchio di impresa anteriore gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso del marchio di impresa successivo senza giusto motivo trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi; b) siano stati acquisiti diritti a un marchio di impresa non registrato o a un altro segno utilizzato nel commercio prima della data di presentazione della domanda di registrazione del marchio di impresa successivo o, se del caso, della data di anteriorità invocata a sostegno della data di domanda di registrazione del marchio di impresa successivo, e qualora questo marchio di impresa non registrato o questo altro segno dia al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio di impresa successivo; c) sia possibile vietare l'uso del marchio di impresa in base a un diritto anteriore diverso dai diritti di cui al paragrafo 2 e alla lettera b) del presente paragrafo, in particolare in base a i) un diritto al nome; ii) un diritto all'immagine; iii) un diritto d'autore; iv) un diritto di proprietà industriale; d) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio collettivo anteriore che ha conferito un diritto scaduto al massimo tre anni prima della domanda di registrazione; e) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di garanzia o di certificazione anteriore che ha conferito un diritto scaduto al momento della domanda di registrazione da un numero di anni stabilito dallo Stato membro; f) il marchio di impresa sia identico o simile a un marchio di impresa anteriore che è stato registrato per prodotti o servizi identici o simili e che ha conferito un diritto scaduto per mancato rinnovo al massimo due anni prima della domanda di registrazione, a meno che il titolare del marchio di impresa anteriore abbia espresso il proprio accordo sulla registrazione del marchio di impresa successivo o non abbia fatto uso del proprio marchio di impresa; g) il marchio di impresa si presti a essere confuso con un marchio di impresa che è usato in altri Stati al momento della presentazione della domanda e che continua a esservi usato, qualora il richiedente abbia domandato in malafede la registrazione del marchio di impresa. 5. Gli Stati membri possono permettere che, in determinate circostanze, non si debba necessariamente escludere dalla registrazione un marchio di impresa o che esso, se registrato, non debba necessariamente essere dichiarato nullo ove il titolare del marchio di impresa anteriore o di un diritto anteriore consenta alla registrazione del marchio di impresa posteriore. 89/104/CEE (adattato) 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5, uno Stato può prevedere che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità, applicabili in tale Stato anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE , siano applicabili ai marchi di impresa depositati anteriormente a quella data. 89/104/CEE Articolo 5 Diritti conferiti dal marchio di impresa 1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio: a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato; b) un segno che, a motivo dell'identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un'associazione tra il segno e il marchio di impresa. 2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l'uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. 3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2, a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento; b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno; c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno; d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 89/104/CE (adattato) 4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE , la normativa di detto Stato membro non permetteva di vietare l'uso di un segno ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all'ulteriore uso del segno. 89/104/CEE 5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l'uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l'uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi. Articolo 6 Limitazione degli effetti del marchio di impresa 1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio: a) del loro nome e indirizzo; b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio; c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale. 2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto. Articolo 7 Esaurimento del diritto conferito dal marchio di impresa 1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l'uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio. Articolo 8 Licenza 1. Il marchio di impresa può essere oggetto di licenza per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio di uno Stato membro. Le licenze possono essere esclusive o non esclusive. 89/104/CEE (adattato) 2. Il titolare di un marchio di impresa può far valere i diritti conferiti da tale marchio contro un licenziatario che trasgredisca una disposizione del contratto di licenza per quanto riguarda a) la sua durata, b) la forma disciplinata dalla registrazione nella quale si può usare il marchio di impresa, c) la natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è rilasciata, d) il territorio al cui interno il marchio di impresa può essere apposto, o e) la qualità dei prodotti fabbricati o dei servizi forniti dal licenziatario. 89/104/CEE Articolo 9 Preclusione per tolleranza 1. Il titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 2, il quale, durante cinque anni consecutivi, abbia tollerato l'uso in uno Stato membro di un marchio di impresa posteriore registrato in quello Stato membro, di cui era a conoscenza, non può domandare la dichiarazione di nullità del marchio di impresa posteriore né opporsi all'uso dello stesso sulla base del proprio marchio di impresa anteriore per i prodotti o servizi per i quali è stato utilizzato il marchio di impresa posteriore, salvo ove il marchio di impresa posteriore sia stato domandato in malafede. 2. Qualsiasi Stato membro può prevedere che il paragrafo 1 sia applicabile al titolare di un marchio di impresa anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), o di un altro diritto anteriore di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere b) o c). 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 o 2, il titolare di un marchio di impresa registrato posteriormente non può opporsi all'uso del diritto anteriore, benché detto diritto non possa essere fatto valere contro il marchio di impresa posteriore. Articolo 10 Uso del marchio di impresa 1. Se, entro cinque anni dalla data in cui si è chiusa la procedura di registrazione, il marchio di impresa non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio di impresa è sottoposto alle sanzioni previste nella presente direttiva, salvo motivo legittimo per il mancato uso. Ai sensi del paragrafo 1 sono inoltre considerati come uso: a) l'uso del marchio di impresa in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio di impresa nella forma in cui esso è stato registrato; b) l'apposizione del marchio di impresa sui prodotti o sul loro condizionamento nello Stato membro interessato solo ai fini dell'esportazione. 2. Si considera come uso del marchio di impresa da parte del titolare l'uso del marchio di impresa col consenso del titolare o l'uso del marchio d'impresa da parte di una qualsiasi persona abilitata a utilizzare un marchio collettivo o un marchio di garanzia o certificazione. 89/104/CEE (adattato) 3. Per marchi di impresa registrati anteriormente alla data di entrata in vigore nello Stato membro interessato delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 89/104/CEE : a) se una disposizione in vigore anteriormente a detta data prevedeva sanzioni per il mancato uso di un marchio di impresa durante un periodo ininterrotto, si considera che la decorrenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 , primo comma, sia iniziata contemporaneamente a un periodo di mancato uso già in corso a detta data; b) se anteriormente a detta data non era in vigore alcuna disposizione relativa all'uso del marchio d'impresa, si considera che i periodi di cinque anni di cui al paragrafo 1 , primo comma, decorrano, al più presto, da quella data. 89/104/CEE è1 Rettifica 89/104/CEE (GU L 207 del 19.7.1989, pag. 44) Articolo 11 Sanzioni per il mancato uso di un marchio d'impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative 1. La nullità di un marchio d'impresa non può essere dichiarata a motivo dell'esistenza di un marchio d'impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 o, eventualmente, paragrafo 3. 2. Uno Stato membro può prevedere che un marchio d'impresa è1 non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell'esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, eventualmente paragrafo 3. 3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell'articolo 12, paragrafo 1. 4. Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 come registrato soltanto per quella parte di prodotti e servizi. Articolo 12 Motivi di decadenza 1. Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l'uso effettivo del marchio di impresa. 89/104/CE (adattato) Eventuali preparativi per l'inizio o il reinizio dell'uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, il marchio di impresa è suscettibile inoltre di decadenza qualora, dopo la data di registrazione, 89/104/CEE a) sia divenuto, per il fatto dell'attività o inattività del suo titolare, la generica denominazione commerciale di un prodotto o servizio per il quale è registrato; b) sia idoneo a indurre in errore il pubblico, in particolare circa la natura, la qualità o la provenienza geografica dei suddetti prodotti o servizi, a causa dell'uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato. Articolo 13 Impedimenti alla registrazione e motivi di decadenza o di nullità soltanto per una parte dei prodotti o servizi Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l'impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi. Articolo 14 Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa Quando per un marchio comunitario si invoca l'anzianità di un marchio anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio. Articolo 15 Disposizioni particolari concernenti i marchi collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione 1. Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri la cui legislazione autorizza la registrazione di marchi collettivi o di marchi di garanzia o di certificazione possono prevedere che detti marchi siano esclusi dalla registrazione, che si dichiari la loro decadenza o che si dichiari la loro nullità per motivi diversi da quelli di cui agli articoli 3 e 12, nella misura in cui la funzione di detti marchi lo richieda. 89/104/CE (adattato) 2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che i segni o le indicazioni che, nel commercio, possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi costituiscano marchi collettivi, oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il titolare a vietare ai terzi l'uso commerciale di detti segni o indicazioni, purché l'utilizzazione sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale; in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un terzo abilitato a usare una denominazione geografica. Articolo 16 Comunicazione Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 17 Abrogazione La direttiva 89/104/CEE, quale modificata dalla decisione di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati all'allegato I, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato II. Articolo 18 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 89/104/CEE Articolo 19 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO I Parte A Direttiva abrogata e relativa modificazione(di cui all'articolo 17) Direttiva 89/104/CEE del Consiglio | (GU L 40 dell’11. 2.1989, pag. 1) | Decisione 92/10/CEE del Consiglio | (GU L 6 dell’11.1.1992, pag. 35) | Parte B Termine di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 17) Direttiva | Termine di attuazione | 89/104/CEE | 31 dicembre 1992 | _____________ ALLEGATO II Tavola di concordanza Direttiva 89/104/CEE | Presente direttiva | Articolo 1 | Articolo 1 | Articolo 2 | Articolo 2 | Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) | Articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), alinea | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), primo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), i) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), terzo trattino | Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii) | Articolo 3, paragrafo 1, lettere da f) a h) | Articolo 3, paragrafo 1, lettere da f) a h) | Articolo 3, paragrafi da 2 a 4 | Articolo 3, paragrafi da 2 a 4 | Articolo 4 | Articolo 4 | Articolo 5 | Articolo 5 | Articolo 6 | Articolo 6 | Articolo 7 | Articolo 7 | Articolo 8 | Articolo 8 | Articolo 9 | Articolo 9 | Articolo 10, paragrafo 1 | Articolo 10, paragrafo 1, primo comma | Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 10, paragrafo 2 | Articolo 10, paragrafo 4 | Articolo 10, paragrafo 3 | Articolo 11 | Articolo 11 | Articolo 12, paragrafo 1, prima frase | Articolo 12, paragrafo 1, primo comma | Articolo 12, paragrafo 1, seconda frase | Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 12, paragrafo 1, terza frase | Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma | Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 12, paragrafo 2 | Articolo 13 | Articolo 13 | Articolo 14 | Articolo 14 | Articolo 15 | Articolo 15 | Articolo 16, paragrafi 1 e 2 | ___ | Articolo 16, paragrafo 3 | Articolo 16 | ___ | Articolo 17 | ___ | Articolo 18 | Articolo 17 | Articolo 19 | ___ | Allegato I | ___ | Allegato III | _______ [1] COM(87) 868 PV. [2] V. allegato 3, parte A, delle conclusioni. [3] Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo. [4] Allegato I, parte A, della presente proposta. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione 92/10/CEE (GU L 6 dell’11.1.1992, pag. 35). [8] V. allegato I, parte A. [9] GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.