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Document 32003D0880
2003/880/EC: Commission Decision of 15 December 2003 terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of hollow sections originating in Russia and Turkey and releasing the amounts secured by way of the provisional duties imposed
2003/880/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi originari della Russia e della Turchia e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio
2003/880/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi originari della Russia e della Turchia e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio
GU L 327 del 16/12/2003, p. 46–47
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2003/880/CE: Decisione della Commissione, del 15 dicembre 2003, che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi originari della Russia e della Turchia e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio
Gazzetta ufficiale n. L 327 del 16/12/2003 pag. 0046 - 0047
Decisione della Commissione del 15 dicembre 2003 che chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi originari della Russia e della Turchia e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (2003/880/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002(2) (qui di seguito denominato "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA (1) Il 2 settembre 2002 la Commissione ha ricevuto una denuncia ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base, riguardante il presunto pregiudizio causato dalle importazioni in dumping di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm (qui di seguito denominati "prodotto in questione") originari della Russia e della Turchia. (2) La denuncia è stata presentata dal comitato di difesa dell'industria dei tubi saldati in acciaio (qui di seguito denominato "denunciante") per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di profilati cavi, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. (3) La denuncia conteneva prove a prima vista sufficienti dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente grave pregiudizio, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping. (4) Con un avviso(3) pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione ha pertanto avviato un procedimento antidumping nei confronti delle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, attualmente classificabile ai codici NC ex 7306 60 31 ed ex 7306 60 39, e originario della Russia e della Turchia (qui di seguito denominato "avviso di apertura"). (5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, gli utilizzatori rappresentativi, i fornitori di materie prime e i produttori comunitari denuncianti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (6) Con il regolamento (CE) n. 1251/2003(4), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm, di cui ai codici NC ex 7306 60 31 (codice TARIC 7306 60 31 90 ) ed ex 7306 60 39 (codice TARIC 7306 60 39 90 ), originari della Turchia. B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (7) Con lettera del 31 ottobre 2003 indirizzata alla Commissione, il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia. (8) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse della Comunità. (9) La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento debba essere chiuso dal momento che dall'inchiesta non è emersa alcuna considerazione dalla quale si evinca che tale chiusura è contraria all'interesse della Comunità. Le parti interessate sono state informate in proposito ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da cui si evincesse che la chiusura sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità. (10) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione, originario della Russia e della Turchia, debba essere chiuso senza istituire misure antidumping. (11) Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (CE) n. 1251/2003 vanno liberati, DECIDE: Articolo 1 Il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di profilati cavi, ossia di tubi e profilati cavi saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o acciaio, ad eccezione di quelli di acciaio inossidabile o di perimetro superiore a 600 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7306 60 31 (codice TARIC 7306 60 31 90 ) ed ex 7306 60 39 (codice TARIC 7306 60 39 90 ), originari della Russia e della Turchia, è chiuso senza istituire misure antidumping. Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1251/2003 è abrogato. Articolo 3 Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, imposto ai sensi del regolamento (CE) n. 1251/2003, sono liberati. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2003. Per la Commissione Pascal Lamy Membro della Commissione (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. (2) GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1. (3) GU C 249 del 16.10.2002, pag. 5. (4) GU L 175 del 15.7.2003, pag. 3.