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Document 32001R2181

Regolamento (CE) n. 2181/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 563/82 per quanto concerne il criterio di distinzione delle carcasse di giovani bovini maschi non castrati

GU L 293 del 10/11/2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008R1249

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2181/oj

32001R2181

Regolamento (CE) n. 2181/2001 della Commissione, del 9 novembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 563/82 per quanto concerne il criterio di distinzione delle carcasse di giovani bovini maschi non castrati

Gazzetta ufficiale n. L 293 del 10/11/2001 pag. 0008 - 0009


Regolamento (CE) n. 2181/2001 della Commissione

del 9 novembre 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 563/82 per quanto concerne il criterio di distinzione delle carcasse di giovani bovini maschi non castrati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001(2),

visto il regolamento (CEE) n. 1208/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti(3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1026/91(4), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/82 della Commissione, del 10 marzo 1982, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1208/81 ai fini della constatazione dei prezzi di mercato dei bovini adulti sulla base della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2090/93(6), stabilisce un criterio di distinzione tra le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni e quelle di animali di maggiore età, basato sul grado di ossificazione di certe vertebre.

(2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(7), ha introdotto un sistema di identificazione e di registrazione individuale dei bovini che consente di seguire l'iter degli animali durante l'intera loro vita.

(3) Per scrupolo di coerenza e di aggiornamento legislativo, è opportuno modificare il criterio di distinzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/82 basandosi d'ora innanzi, per fini di verifica, sulle informazioni circa l'età dell'animale disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito negli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 al fine di distinguere le carcasse dei giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni.

(4) Occorre prevedere un periodo sufficientemente lungo prima dell'applicazione affinché gli Stati membri si adeguino al nuovo sistema.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 563/82 è sostituito dal seguente: "Articolo 2

Per l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1208/81, la distinzione tra le carcasse di giovani animali maschi non castrati di età inferiore a due anni e quelle di altri animali maschi non castrati si basa sull'età dell'animale, il che viene verificato sulla base delle informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito negli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio(8)."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

(3) GU L 123 del 7.5.1981, pag. 3.

(4) GU L 106 del 26.4.1991, pag. 2.

(5) GU L 67 dell'11.3.1982, pag. 23.

(6) GU L 190 del 30.7.1993, pag. 9.

(7) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

(8) GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

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