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Document 62017CJ0111

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'8 giugno 2017.
OL contro PQ.
Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di ritorno – Nozione di “residenza abituale” di un lattante – Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale – Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di nascita – Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia.
Causa C-111/17 PPU.

Court reports – general

Causa C‑111/17 PPU

OL

contro

PQ

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Monomeles Protodikeio Athinon)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 11 – Domanda di ritorno – Nozione di “residenza abituale” di un lattante – Minore nato, conformemente alla volontà dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della loro residenza abituale – Soggiorno ininterrotto del minore durante i primi mesi di vita nel suo Stato membro di nascita – Decisione della madre di non far ritorno nello Stato membro dove si trovava la residenza abituale della coppia»

Massime – Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 giugno 2017

  1. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Nozione di «residenza abituale» del minore–Criteri di valutazione

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, considerando 12 e artt. 8, 10 e 11, § 1)

  2. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Domanda di ritorno di un minore–Procedura di ritorno–Carattere d’urgenza–Domanda che dev’essere fondata su elementi rapidamente e facilmente verificabili e, per quanto possibile, univoci

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, considerando 17 e art. 11)

  3. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Domanda di ritorno di un minore–Procedura di ritorno–Scopi

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 11)

  4. Cooperazione giudiziaria in materia civile–Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale–Regolamento n. 2201/2003–Domanda di ritorno di un minore–Nozione di «residenza abituale» del minore–Minore che è nato e che ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello della residenza abituale dei genitori prima della sua nascita–Intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in detto Stato membro–Irrilevanza ai fini della determinazione della residenza abituale di un tale minore–Nozione di illecito trasferimento o mancato ritorno del minore–Rifiuto della madre di far ritorno in detto Stato membro in compagnia del minore–Esclusione

    (Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, art. 11, § 1)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 39‑50)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 57, 58)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 61, 63)

  4.  L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione quale quella di cui al procedimento principale, in cui un minore è nato ed ha soggiornato ininterrottamente con sua madre per diversi mesi, conformemente alla volontà comune dei suoi genitori, in uno Stato membro diverso da quello in cui questi ultimi avevano la loro residenza abituale prima della sua nascita, l’intenzione iniziale dei genitori in merito al ritorno della madre, in compagnia del minore, in quest’ultimo Stato membro non può consentire di ritenere che detto minore abbia ivi la sua «residenza abituale», ai sensi di detto regolamento.

    Di conseguenza, in una situazione siffatta, il diniego della madre di far ritorno in questo stesso Stato membro in compagnia del minore non può essere considerato come un «illecito trasferimento o mancato ritorno» del minore, ai sensi di detto articolo 11, paragrafo 1.

    (v. punto 70 e dispositivo)

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