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Document 62003TO0394
Massime dell’ordinanza
Massime dell’ordinanza
Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 2004 I-A-00015
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
10 febbraio 2004
Causa T-394/03 R
Flavia Angeletti
contro
Commissione delle Comunità europee
«Procedimento sommario — Urgenza — Insussistenza»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto: Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 17 ottobre 2004, come corretta il 27 ottobre seguente.
Decisione: La domanda di provvedimenti urgenti è respinta. Le spese sono riservate.
Massime
1. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
2. Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Danno grave e irreparabile — Onere della prova — Danno strettamente pecuniario
(Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
1. L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale prevede che le domande di provvedimenti provvisori debbano precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto (fumus boni iuris). Queste condizioni sono cumulative, con la conseguenza che la domanda di sospensione dell’esecuzione dev’essere respinta qualora una di esse manchi.
(v. punto 23)
Riferimento: Tribunale 10 febbraio 1999, causa T‑211/98 R, Willeme/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑15 e II‑57, punto 18)
2. L’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori dev’essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il ricorrente subisca un danno grave e irreparabile. Spetta a quest’ultimo provare di non poter attendere l’esito della causa principale senza dover subire un danno di tale natura.
Un pregiudizio di natura puramente pecuniaria non può, in linea di principio, essere considerato come irreparabile, o quanto meno difficilmente riparabile, dal momento che esso può costituire oggetto di una successiva compensazione finanziaria.
Spetta tuttavia al giudice dell’urgenza valutare, in funzione delle circostanze proprie di ciascuna fattispecie, se l’esecuzione immediata della decisione che costituisce oggetto della domanda di sospensione può cagionare al ricorrente un pregiudizio grave e imminente, al quale non potrebbe essere più posto rimedio neanche con l’annullamento della decisione a conclusione del procedimento principale.
Non soddisfa i criteri di prova imposti per dimostrare l’urgenza di ottenere la sospensione richiesta il fatto di sostenere che l’esecuzione dell’atto impugnato produrrà conseguenze gravi e irreparabili. Occorre altresì dimostrare che gli effetti di tale atto sono costitutivi di un danno grave e irreparabile. A tal fine, le informazioni fornite devono essere corroborate da elementi di prova e consentire al giudice dell’urgenza di farsi un’immagine fedele della situazione in cui il ricorrente si trova.
(v. punti 26, 27, 29 e 31)
Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T‑549/93 R, D/Commissione (Racc. pag. II‑1347, punto 45); Willeme/Commissione, cit., punti 36 e 37; Tribunale 31 gennaio 2001, causa T‑373/00 R, Tralli/BCE (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑83, punto 26)