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Document 32023R1804
Realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
Il regolamento stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (in particolare per l’elettricità e l’idrogeno) accessibili al pubblico per i veicoli stradali, le navi ormeggiate in banchina e gli aeromobili in stazionamento, con particolare attenzione alle reti transeuropee. Il regolamento include inoltre:
Infrastrutture di ricarica per automobili e furgoni elettrici
Gli Stati membri devono garantire che le stazioni di ricarica accessibili al pubblico siano installate proporzionalmente al numero di veicoli immatricolati, come segue:
Gli Stati membri devono inoltre garantire la realizzazione di stazioni di ricarica accessibili al pubblico lungo la rete stradale transeuropea dei trasporti (RTE-T).
Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici pesanti
Gli Stati membri devono garantire una copertura minima dei punti di ricarica per i veicoli elettrici pesanti.
Infrastrutture a idrogeno per veicoli stradali
Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri devono garantire che le stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico con una capacità totale di almeno una tonnellata al giorno siano distribuite almeno ogni 200 km lungo la rete centrale RTE-T. In ciascun nodo urbano deve essere realizzata almeno una stazione di rifornimento.
Metano liquefatto per il trasporto su strada
Fino al 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono garantire la creazione di un numero adeguato di punti di rifornimento accessibile al pubblico per il metano liquefatto, almeno lungo la rete centrale RTE-T, laddove vi sia domanda, a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, compresi i benefici ambientali.
Fornitura di energia elettrica nei porti marittimi
Entro il 31 dicembre 2029, le navi ormeggiate in banchina nei porti marittimi della rete centrale e globale RTE-T dovranno disporre di una quantità di elettricità da terra sufficiente a servire almeno il 90% di tutte le navi portacontainer e passeggeri di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.
Elettricità per gli aeromobili in stazionamento
Entro il 31 dicembre 2024, tutti gli aeroporti della rete centrale e globale RTE-T devono fornire energia elettrica agli aeromobili in stazionamento utilizzati per le operazioni di trasporto aereo commerciale presso tutte le postazioni con pontile, ed entro il 31 dicembre 2029 presso tutte le postazioni remote.
Infrastrutture ferroviarie
Gli Stati membri devono valutare lo sviluppo di tecnologie di alimentazione e sistemi di propulsione alternativi (compresi idrogeno e batterie) per le infrastrutture ferroviarie che non possono essere completamente elettrificate per motivi tecnici o di efficienza dei costi.
Pagamento
Gli utenti dei veicoli elettrici e a idrogeno devono essere in grado di pagare facilmente nei punti di ricarica e rifornimento di idrogeno (con carte di pagamento e senza oneri). I prezzi, comprensivi di tutte le loro componenti e specifici per la sessione di ricarica, devono essere comunicati chiaramente agli utenti finali prima dell’inizio di una sessione di ricarica.
Il regolamento è entrato in vigore il 12 ottobre 2023 e sarà applicabile dal 13 aprile 2024. Entro il 2035 sarà introdotta gradualmente una serie di obiettivi da raggiungere da parte degli Stati membri.
Il regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi fa parte del pacchetto Pronti per il 55 % presentato dalla Commissione europea nel luglio 2021, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il regolamento abroga la direttiva 2014/94/UE (si veda la sintesi).
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).
Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/631 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
Si veda la versione consolidata.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].
Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 01.02.2024