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Document 32023R1804

Realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi

Realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/1804 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce obiettivi nazionali obbligatori per gli Stati membri dell’Unione europea (Unione) per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (in particolare per l’elettricità e l’idrogeno) accessibili al pubblico per i veicoli stradali, le navi ormeggiate in banchina e gli aeromobili in stazionamento, con particolare attenzione alle reti transeuropee. Il regolamento include inoltre:

  • norme comuni per l’informazione degli utenti, la fornitura di dati e i requisiti di pagamento;
  • il mandato per la Commissione di adottare atti delegati al fine di garantire l’interoperabilità dell’infrastruttura fornendo specifiche tecniche sulla base delle norme europee; e
  • obblighi di pianificazione e comunicazione per gli Stati membri.

PUNTI CHIAVE

Infrastrutture di ricarica per automobili e furgoni elettrici

Gli Stati membri devono garantire che le stazioni di ricarica accessibili al pubblico siano installate proporzionalmente al numero di veicoli immatricolati, come segue:

  • per ciascun veicolo elettrico immatricolato, una potenza totale pari ad almeno 1,3 kilowatt (kW);
  • per ciascun veicolo ibrido plug-in immatricolato, una potenza totale pari ad almeno 0,80 kW.

Gli Stati membri devono inoltre garantire la realizzazione di stazioni di ricarica accessibili al pubblico lungo la rete stradale transeuropea dei trasporti (RTE-T).

  • Entro il 31 dicembre 2025, un gruppo di stazioni di ricarica* con una potenza di uscita di almeno 400 kW (che comprende almeno un punto di ricarica di 150 kW) almeno ogni 60 chilometri (km) sulla rete centrale RTE-T* in ciascuna direzione di viaggio; entro il 31 dicembre 2027, ogni gruppo deve fornire una potenza di uscita di 600 kW e comprendere almeno due punti di ricarica da 150 kW.
  • Entro il 31 dicembre 2027, su almeno la metà della rete globale RTE-T*, ogni gruppo di stazioni di ricarica deve fornire una potenza di uscita pari ad almeno 300 kW e includere almeno un punto di ricarica da 150 kW, e su tutta la lunghezza entro il 31 dicembre 2030.
  • Entro il 31 dicembre 2035, ogni gruppo di stazioni di ricarica deve offrire almeno 600 kW e comprendere almeno due punti di ricarica da 150 kW.

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici pesanti

Gli Stati membri devono garantire una copertura minima dei punti di ricarica per i veicoli elettrici pesanti.

  • Entro il 31 dicembre 2025, i gruppi di stazioni di ricarica devono essere installati lungo almeno il 15 % della rete stradale RTE-T con una potenza di uscita di almeno 1400 kW e includere almeno un punto di ricarica con una potenza di uscita di almeno 350 kW.
  • Entro il 31 dicembre 2027, i gruppi di stazioni di ricarica devono essere realizzati su almeno la metà della rete stradale RTE-T con una potenza di uscita di almeno 1400 kW (2800 kW lungo la rete centrale), comprendente almeno un punto di ricarica (due per la rete centrale) di almeno 350 kW.
  • Entro il 31 dicembre 2030, la potenza di uscita deve raggiungere almeno 1500 kW sulla rete globale RTE-T (100 km di distanza) e 3600 kW (60 km di distanza) sulla rete centrale RTE-T.
  • Entro il 31 dicembre 2027, ciascuna «area di parcheggio sicura e protetta» deve essere dotata di almeno due stazioni di ricarica accessibili al pubblico (che diventeranno quattro entro il 31 dicembre 2030) che forniscano una potenza di uscita singola di almeno 100 kW.
  • Entro il 31 dicembre 2025, ciascun nodo urbano* deve avere punti di ricarica accessibili al pubblico dedicati ai veicoli pesanti con una potenza di uscita aggregata di almeno 900 kW (1800 kW entro il 31 dicembre 2030).

Infrastrutture a idrogeno per veicoli stradali

Entro il 31 dicembre 2030, gli Stati membri devono garantire che le stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico con una capacità totale di almeno una tonnellata al giorno siano distribuite almeno ogni 200 km lungo la rete centrale RTE-T. In ciascun nodo urbano deve essere realizzata almeno una stazione di rifornimento.

Metano liquefatto per il trasporto su strada

Fino al 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono garantire la creazione di un numero adeguato di punti di rifornimento accessibile al pubblico per il metano liquefatto, almeno lungo la rete centrale RTE-T, laddove vi sia domanda, a meno che i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, compresi i benefici ambientali.

Fornitura di energia elettrica nei porti marittimi

Entro il 31 dicembre 2029, le navi ormeggiate in banchina nei porti marittimi della rete centrale e globale RTE-T dovranno disporre di una quantità di elettricità da terra sufficiente a servire almeno il 90% di tutte le navi portacontainer e passeggeri di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate.

Elettricità per gli aeromobili in stazionamento

Entro il 31 dicembre 2024, tutti gli aeroporti della rete centrale e globale RTE-T devono fornire energia elettrica agli aeromobili in stazionamento utilizzati per le operazioni di trasporto aereo commerciale presso tutte le postazioni con pontile, ed entro il 31 dicembre 2029 presso tutte le postazioni remote.

Infrastrutture ferroviarie

Gli Stati membri devono valutare lo sviluppo di tecnologie di alimentazione e sistemi di propulsione alternativi (compresi idrogeno e batterie) per le infrastrutture ferroviarie che non possono essere completamente elettrificate per motivi tecnici o di efficienza dei costi.

Pagamento

Gli utenti dei veicoli elettrici e a idrogeno devono essere in grado di pagare facilmente nei punti di ricarica e rifornimento di idrogeno (con carte di pagamento e senza oneri). I prezzi, comprensivi di tutte le loro componenti e specifici per la sessione di ricarica, devono essere comunicati chiaramente agli utenti finali prima dell’inizio di una sessione di ricarica.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 12 ottobre 2023 e sarà applicabile dal 13 aprile 2024. Entro il 2035 sarà introdotta gradualmente una serie di obiettivi da raggiungere da parte degli Stati membri.

CONTESTO

Il regolamento sull’infrastruttura per i combustibili alternativi fa parte del pacchetto Pronti per il 55 % presentato dalla Commissione europea nel luglio 2021, con l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Unione di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.

Il regolamento abroga la direttiva 2014/94/UE (si veda la sintesi).

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Gruppo di stazioni di ricarica. Una o più stazioni di ricarica in un luogo specifico.
Rete centrale RTE-T. Un sottoinsieme della rete globale RTE-T, comprendente le connessioni più importanti che collegano le principali città e i nodi urbani, che deve essere completato entro il 2030 e soddisfare i più elevati standard di qualità delle infrastrutture.
Rete globale RTE-T. Una rete europea di infrastrutture di trasporto usata come base per l’individuazione di progetti di interesse comune e composta da ferrovie, vie navigabili interne, rotte del trasporto marittimo a corto raggio e strade che collegano nodi urbani, porti marittimi e interni, aeroporti e terminali.
Nodo urbano. Un’area urbana in cui l’infrastruttura di trasporto della rete transeuropea di trasporto, come i porti, compresi i terminali passeggeri, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, le piattaforme logistiche e i terminali merci situati all’interno di e attorno a un’area urbana, è collegata con altre parti di tale infrastruttura e con l’infrastruttura per il traffico regionale e locale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE (GU L 234 del 22.9.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa europea sul clima») (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (rifusione) (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2019/631 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 01.02.2024

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