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Document 32022R1369
Misure coordinate di riduzione della domanda di gas
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata perché il documento sintetizzato non è più in vigore o non rispecchia la situazione attuale.
Riduzione volontaria della domanda
In base al regolamento di modifica (UE) 2023/706, gli Stati membri devono fare tutto il possibile per ridurre il consumo di gas di almeno il 15 % nel periodo compreso tra il 1o aprile 2023 e il 31 marzo 2024 (periodo di riduzione) rispetto alla media nel periodo compreso tra il 1o aprile 2017 e il 31 marzo 2022 (periodo di riferimento).
Ciò fa seguito a riduzioni efficaci della domanda di gas nell’Unione di oltre il 15 % nel periodo da agosto 2022 a gennaio 2023 nell’ambito del periodo iniziale coperto dal regolamento (UE) 2022/1369.
Riduzione obbligatoria della domanda quando l’Unione dichiara lo stato di allarme
In caso di uno stato di allarme dell’Unione, ogni Stato membro è tenuto a ridurre il consumo di gas di almeno il 15 % rispetto al consumo di gas nel periodo di riferimento. Qualsiasi riduzione della domanda raggiunta dagli Stati membri nel periodo precedente alla dichiarazione dello stato di allarme deve essere presa in considerazione ai fini della riduzione obbligatoria della domanda.
Il Consiglio può dichiarare lo stato di allarme dell’Unione, sulla base di una proposta della Commissione europea. La Commissione deve presentare tale proposta se ritiene sia presente:
La Commissione è altresì tenuta a presentare una proposta per dichiarare lo stato di allarme dell’Unione su richiesta di cinque o più autorità competenti degli Stati membri che hanno dichiarato lo stato di allarme a livello nazionale a norma del regolamento (UE) 2017/1938 (si veda la sintesi).
La Commissione consulterà inoltre i gruppi di rischio pertinenti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2017/1938, nonché il gruppo di coordinamento del gas.
Eccezioni
Le eccezioni alla riduzione obbligatoria del 15 % includono i casi in cui:
Uno Stato membro può limitare il consumo di gas di riferimento utilizzato per il calcolo dell’obiettivo di riduzione obbligatoria della domanda:
Possono essere applicate deroghe parziali, temporanee o complete quando uno Stato membro si trova ad affrontare una crisi dell’energia elettrica, se non esistono altre alternative economiche per sostituire il gas necessario per produrre elettricità senza compromettere seriamente la sicurezza dell’approvvigionamento.
Vengono applicati limiti di tempo agli Stati membri per la notifica alla Commissione, se desiderano richiedere eccezioni basate sul consumo di gas di riferimento o su altre deroghe.
Misure per conseguire la riduzione della domanda
L’autorità competente di ciascuno Stato membro è responsabile di monitorare l’attuazione delle misure di riduzione della domanda.
Gli Stati membri sono liberi di scegliere le misure idonee a ridurre la domanda. Queste devono essere chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1938. Nello specifico le misure:
Un cliente protetto è principalmente un nucleo familiare collegato alla rete di distribuzione del gas. Gli Stati membri possono anche includere le piccole e medie imprese e i servizi sociali essenziali, nonché gli impianti di teleriscaldamento che forniscono tali entità, se non riescono a passare a combustibili diversi dal gas.
Gli Stati membri possono inoltre escludere i suddetti clienti da tali misure sulla base di criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto:
Gli Stati membri devono inoltre considerare:
Nuova norma per il caso specifico di un maggiore consumo di gas dovuto al passaggio dal carbone al gas
Il regolamento di modifica (UE) 2023/706 comprende una nuova norma in base alla quale uno Stato membro può modificare il consumo di gas di riferimento utilizzato per calcolare l’obiettivo obbligatorio di riduzione della domanda in base al volume di maggiore consumo di gas derivante dal passaggio dal carbone al gas utilizzato per il teleriscaldamento, se tale aumento è di almeno l’8 % nel periodo dal 1o agosto 2023 al 31 marzo 2024 rispetto al consumo medio di gas nel periodo di riferimento e nella misura in cui tale aumento è direttamente imputabile a tale passaggio.
Coordinamento, monitoraggio, applicazione e riesame
Gli Stati membri devono:
Se viene dichiarato uno stato di allarme dell’Unione, la comunicazione deve essere effettuata su base mensile.
Gli Stati membri possono includere nella loro comunicazione una ripartizione del consumo di gas per settore.
Qualora la Commissione individui il rischio che uno Stato membro non sia in grado di adempiere alla riduzione obbligatoria della domanda, la Commissione chiederà allo Stato membro di presentare un piano che delinei la sua strategia per soddisfare tale obbligo.
La Commissione doveva procedere a un riesame del presente regolamento alla luce della situazione generale dell’approvvigionamento di gas all’Unione e presentare una relazione sui principali risultati di tale riesame al Consiglio entro il 1o marzo 2024. Sulla base di tale relazione, la Commissione doveva decidere se prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1369.
Nonostante la riduzione della domanda raggiunta a norma del regolamento (UE) 2022/1369 nel corso dell’inverno 2022-23, persistono preoccupazioni per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico per l’inverno 2023-24, con un calo della volatilità significativa visto nell’estate e nell’autunno 2023, quando i prezzi sono aumentati di oltre il 50 % in poche settimane.
Nel riesame del febbraio 2024 della Commissione (di cui sopra) si è constatato che, collettivamente, l’Unione ha ridotto la domanda di gas del 18 % tra agosto 2022 e dicembre 2023, risparmiando circa 101 miliardi di metri cubi di gas. La riduzione, infatti, ha superato l’obiettivo stabilito nell’estate del 2022 ed è stata fondamentale per mantenere un approvvigionamento stabile, stabilizzare i mercati dell’energia dell’Unione e dimostrare solidarietà nei confronti dell’Ucraina.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha proposto di adottare, piuttosto che di prolungare la validità del regolamento (UE) 2022/1369, una raccomandazione del Consiglio sulle misure di riduzione della domanda di gas. Di conseguenza, il 25 marzo 2024, il Consiglio ha adottato la raccomandazione relativa al mantenimento di misure coordinate di riduzione della domanda di gas. Ciò incoraggia gli Stati membri a continuare ad adottare misure volontarie per mantenere una riduzione collettiva della domanda di gas del 15 % rispetto alla domanda media tra aprile 2017 e marzo 2022.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio, del 5 agosto 2022, relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU L 206 dell’8.8.2022, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (UE) 2022/1369 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Raccomandazione del Consiglio, del 25 marzo 2024, sulla proroga delle misure coordinate di riduzione della domanda di gas (GU C, C/2024/2476 del 27.3.2024).
Relazione della Commissione al Consiglio — Riesame del funzionamento del regolamento (UE) 2022/1369 relativo a misure coordinate di riduzione della domanda di gas, modificato dal regolamento (UE) 2023/706 [COM(2024) 88 final del 27.2.2024].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Risparmiare gas per un inverno sicuro» [COM(2022) 360 final del 20.7.2022].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano REPowerEU [COM(2022) 230 final del 18.5.2022].
Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 08.02.2024