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Document 32015R0735
Misure restrittive relativamente alla situazione in Sud Sudan
La decisione e il regolamento fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), i quali promuovono gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione in considerazione della situazione nel Sud Sudan.
Misure restrittive
La decisione (PESC) 2015/740 e il regolamento (UE) 2015/735, più volte modificati da atti di esecuzione, stabiliscono misure restrittive da imporre alle persone e alle entità elencate, misure fra le quali vi sono le seguenti:
Eccezioni
I divieti non si applicano al finanziamento e all’assistenza finanziaria, all’assistenza tecnica e ai servizi di intermediazione relativi a:
Le autorità competenti possono autorizzare il finanziamento e l’assistenza finanziaria, l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione a condizione che il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite dia il suo consenso caso per caso, per:
Le autorità competenti possono autorizzare determinati fondi congelati o risorse da sbloccare a condizione che il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite dia il suo consenso caso per caso:
Persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive
Gli allegati al regolamento (UE) 2015/735 (e successive modifiche) elencano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi attualmente soggetti alle suddette misure restrittive. Gli elenchi sono aggiornati regolarmente (almeno ogni 12 mesi).
Inoltre, sono imposte restrizioni di viaggio alle persone elencate negli allegati alla decisione (PESC) 2015/740 (e successive modifiche), con eccezioni determinate caso per caso, fra cui per:
Deroghe umanitarie
Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), il regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle misure di congelamento dei beni per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di soccorso svolte dai programmi dell’ONU, dalle organizzazioni internazionali e non governative che partecipano ai piani di risposta umanitaria dell’ONU e da altri organismi appropriati.
I fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria devono compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo la maturazione di eventuali benefici vietati dalle sanzioni nei confronti di individui o entità compresi negli elenchi.
La decisione (PESC) 2015/740 e il regolamento (UE) 2015/735 sono in vigore dal 9 maggio 2015.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 del 8.5.2015, pag. 52).
Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2015/740 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (GU L 117 del 8.5.2015, pag. 13).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).
Ultimo aggiornamento: 15.03.2023