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Document 32015R0735

Misure restrittive relativamente alla situazione in Sud Sudan

Misure restrittive relativamente alla situazione in Sud Sudan

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2015/740 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan

Regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DECISIONE E DEL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento fanno parte dell’insieme di strumenti della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea (Unione), i quali promuovono gli obiettivi della PESC fornendo la base giuridica per le sanzioni dell’Unione in considerazione della situazione nel Sud Sudan.

PUNTI CHIAVE

Misure restrittive

La decisione (PESC) 2015/740 e il regolamento (UE) 2015/735, più volte modificati da atti di esecuzione, stabiliscono misure restrittive da imporre alle persone e alle entità elencate, misure fra le quali vi sono le seguenti:

  • divieto di fornire assistenza tecnica militare e servizi di intermediazione, nonché di fornire, fabbricare, mantenere e utilizzare armi e attrezzature connesse, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, attrezzature paramilitari e pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente per l’uso in Sud Sudan;
  • divieto di assistenza finanziaria per attività militari, compresi sovvenzioni, prestiti e assicurazione all’esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di armi e attrezzature connesse, o per la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, direttamente o indirettamente per l’uso in Sud Sudan;
  • divieto di assistenza tecnica, finanziamento o assistenza finanziaria o servizi di intermediazione relativi alla fornitura di personale mercenario armato in Sud Sudan o da utilizzare in Sud Sudan;
  • congelamento dei fondi e delle risorse economiche di:
    • coloro che si rendono responsabili o complici di, o si impegnano, direttamente o indirettamente, in azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Sud Sudan;
    • coloro che si rendono responsabili di ostacolare il processo politico nel Sud Sudan, anche con atti di violenza o violazioni degli accordi di cessate il fuoco, e persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nel Sud Sudan, e individui, entità o organismi ad essi associati.

Eccezioni

I divieti non si applicano al finanziamento e all’assistenza finanziaria, all’assistenza tecnica e ai servizi di intermediazione relativi a:

Le autorità competenti possono autorizzare il finanziamento e l’assistenza finanziaria, l’assistenza tecnica e i servizi di intermediazione a condizione che il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite dia il suo consenso caso per caso, per:

  • equipaggiamenti militari non letali ad uso esclusivamente umanitario o protettivo;
  • armi temporaneamente esportate in Sud Sudan dalle forze di uno Stato che interviene, conformemente al diritto internazionale, per agevolare la protezione o l’evacuazione dei propri cittadini e di coloro per i quali ha responsabilità consolare in Sud Sudan;
  • armi a sostegno della task force regionale dell’Unione Africana destinate esclusivamente alle operazioni regionali per contrastare l’Esercito di resistenza del Signore;
  • armi esclusivamente destinate a sostenere l’attuazione delle condizioni dell’accordo di pace;
  • altre vendite o forniture di armi, assistenza o personale.

Le autorità competenti possono autorizzare determinati fondi congelati o risorse da sbloccare a condizione che il Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite dia il suo consenso caso per caso:

  • per soddisfare i bisogni fondamentali, compresi i pagamenti per i prodotti alimentari, l’affitto, i medicinali, le tasse e le utenze;
  • per spese straordinarie;
  • per pagare onorari professionali ragionevoli;
  • per pagare le commissioni per la detenzione dei fondi congelati;
  • per i pagamenti dovuti in base a un contratto o a un accordo precedente e che non violano le sanzioni;
  • per determinati altri scopi, fra cui sentenze giudiziarie, amministrative o arbitrali, qualora vengano soddisfatte tutte le condizioni.

Persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive

Gli allegati al regolamento (UE) 2015/735 (e successive modifiche) elencano le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi attualmente soggetti alle suddette misure restrittive. Gli elenchi sono aggiornati regolarmente (almeno ogni 12 mesi).

Inoltre, sono imposte restrizioni di viaggio alle persone elencate negli allegati alla decisione (PESC) 2015/740 (e successive modifiche), con eccezioni determinate caso per caso, fra cui per:

  • viaggi giustificati da esigenze umanitarie, compresi gli obblighi religiosi;
  • viaggi allo scopo di eseguire una procedura giudiziaria;
  • viaggi che favoriscono gli obiettivi di pace e riconciliazione nazionale nel Sud Sudan e la stabilità nella regione;
  • partecipazione a riunioni intergovernative e incontri promossi o ospitati dall’Unione in cui si svolge un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, fra cui la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto nel Sud Sudan.

Deroghe umanitarie

Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2664 (2022), il regolamento (UE) 2023/720 del Consiglio e la decisione (PESC) 2023/726 del Consiglio introducono nel diritto dell’Unione una deroga alle misure di congelamento dei beni per la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria e altre attività di soccorso svolte dai programmi dell’ONU, dalle organizzazioni internazionali e non governative che partecipano ai piani di risposta umanitaria dell’ONU e da altri organismi appropriati.

I fornitori che si avvalgono della deroga umanitaria devono compiere sforzi ragionevoli per ridurre al minimo la maturazione di eventuali benefici vietati dalle sanzioni nei confronti di individui o entità compresi negli elenchi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione (PESC) 2015/740 e il regolamento (UE) 2015/735 sono in vigore dal 9 maggio 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2015/740 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Sud Sudan e che abroga la decisione 2014/449/PESC (GU L 117 del 8.5.2015, pag. 52).

Le successive modifiche alla decisione (PESC) 2015/740 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2015/735 del Consiglio, del 7 maggio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan e che abroga il regolamento (UE) n. 748/2014 (GU L 117 del 8.5.2015, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo V — Disposizioni generali sull’azione esterna dell’Unione e disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Capo 2 — Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune — Sezione 1 — Disposizioni comuni — Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 33).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 15.03.2023

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