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Document 32007L0074

    L'imposta sul valore aggiunto e le accise: esenzioni per viaggiatori provenienti da paesi esterni all’Unione europea

    L'imposta sul valore aggiunto e le accise: esenzioni per viaggiatori provenienti da paesi esterni all’Unione europea

     

    SINTESI DI:

    Direttiva 2007/74/CE: esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi extra UE

    QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

    • Definisce le franchigie fiscali dell’UE per i viaggi internazionali.
    • Stabilisce norme relative all’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e ai dazi doganali sulle merci importate nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da:
      • un paese extra UE, oppure
      • un territorio in cui non si applicano le norme comunitarie in materia di IVA e/o di accise, ad esempio l’isola di Man.

    PUNTI CHIAVE

    • La direttiva fissa un valore di soglia per esenzioni dalle accise di 430 euro nel caso di viaggiatori aerei e via mare, e di 300 euro per chi viaggia via terra (comprese le vie navigabili interne).
    • I paesi dell’UE possono ridurre il valore di soglia per viaggiatori di età inferiore a quindici anni, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato. Il valore di soglia non può tuttavia essere inferiore a 150 euro.
    • I paesi dell’UE possono ridurre i valori di soglia e i limiti quantitativi per:
      • i viaggiatori che vivono in una zona di frontiera;
      • i lavoratori frontalieri;
      • il personale dei mezzi di trasporto utilizzati per viaggi internazionali.
    • La direttiva fissa i seguenti limiti quantitativi massimi e minimi per le importazioni di tabacco:
      • 200 sigarette o 40 sigarette; oppure
      • 100 sigaretti o 20 sigaretti; oppure
      • 50 sigari o 10 sigari; oppure
      • 250 g di tabacco da fumare o 50 g di tabacco da fumare; oppure
      • una combinazione dei prodotti del tabacco summenzionati, purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.
    • I paesi dell’UE possono decidere di operare una distinzione fra viaggiatori aerei e altri viaggiatori applicando solo a questi ultimi i limiti quantitativi inferiori.
    • La direttiva stabilisce i seguenti limiti sulle quantità per le importazioni di bevande alcoliche diverse dal vino tranquillo e dalla birra:
      • un totale di un litro di alcol con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol. o di alcol etilico non denaturato* uguale o superiore a 80 % vol.; oppure
      • un totale di due litri di alcol con titolo alcolometrico non superiore a 22 % vol.; oppure
      • una combinazione dei prodotti alcolici summenzionati, purché il totale delle percentuali dei massimali individuali non superi il 100 %.
    • La direttiva stabilisce i seguenti limiti sulle quantità per le importazioni di vino tranquillo e birra::
      • un totale di 4 litri di vino tranquillo; e
      • un totale di 16 litri di birra.
    • Le esenzioni per il tabacco e l’alcol non si applicano ai viaggiatori di età inferiore a diciassette anni.
    • Vengono esentati dall’IVA e dalle accise, nel caso di qualsiasi mezzo di trasporto, il carburante contenuto nel serbatoio normale e una quantità non superiore a 10 litri di carburante contenuto in un contenitore portatile.
    • Ogni quattro anni, la Commissione europea presenta una relazione al Consiglio sull’attuazione della direttiva. La relazione più recente, pubblicata nel 2013, riporta che la maggior parte dei paesi dell’UE sono soddisfatti della direttiva e non ritengono in alcun modo necessario rivederla.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

    La direttiva è entrata in vigore dal 1° dicembre 2008 e doveva diventare legge nei paesi dell’UE entro la stessa data.

    CONTESTO

    Per maggiori informazioni, consultare:

    PAROLE CHIAVE

    Alcol etilico non denaturato: alcol a cui non è stata aggiunta alcuna sostanza per renderlo non potabile.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007 sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi extra UE (GU L 346 del 29.12.2007, pagg. 6-12).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in conformità dell’articolo 16 della direttiva 2007/74/CE del Consiglio sull’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi extra UE [COM(2013) 849 final del 3.12.2013].

    Ultimo aggiornamento: 05.11.2018

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