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Document 52023PC0314

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

COM/2023/314 final

Strasburgo, 13.6.2023

COM(2023) 314 final

2023/0177(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 241 final} - {SWD(2023) 204 final} - {SWD(2023) 207 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La presente proposta costituisce parte integrante della strategia rinnovata della Commissione europea per la finanza sostenibile adottata nel luglio 2021 1 .

Gli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG), ossia gli investimenti che tengono conto dei fattori ESG nel prendere decisioni di investimento (noti anche come investimenti sostenibili), stanno diventando una parte importante della finanza ordinaria. In particolare i fondi di investimento con caratteristiche o obiettivi sostenibili sono notevolmente aumentati in termini di numero, dimensioni e tipo di capitale che attraggono. In tale contesto si è sviluppato un ecosistema di investimenti ESG, che comprende, tra l'altro, la fornitura di rating ESG. Tali rating ESG sono commercializzati in quanto forniscono un parere sull'esposizione di un'impresa o di un soggetto a fattori ambientali, sociali e/o di governance e sul loro impatto sulla società.

I rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili. In particolare i rating ESG svolgono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato dell'UE della finanza sostenibile, mettendo a disposizione fonti critiche di informazione per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa da parte di investitori ed enti finanziari. Sono inoltre utilizzati da imprese che cercano di comprendere meglio i rischi e le opportunità in materia di sostenibilità legati alle loro attività o a quelle dei loro partner, nonché per fini di confronto con i loro omologhi.

Secondo le previsioni il mercato dei rating ESG continuerà a crescere in modo sostanziale nei prossimi anni. La crescita e l'aumento della domanda di rating ESG sono determinati dalla natura mutevole dei rischi per le imprese, dalla crescente consapevolezza degli investitori delle implicazioni finanziarie di tali rischi e dalla crescita dei prodotti di investimento che cercano esplicitamente di rispettare determinate norme di sostenibilità o di conseguire determinati obiettivi di sostenibilità. Sono inoltre collegati alla normativa in materia di finanza sostenibile proposta dall'UE sin dal 2018.

Tuttavia l'attuale mercato dei rating ESG soffre di carenze e non funziona correttamente, in quanto le esigenze di investitori e soggetti valutati in materia di rating ESG non vengono soddisfatte e la fiducia nei rating risulta minata. Questo problema presenta una serie di aspetti diversi, principalmente: i) la mancanza di trasparenza sulle caratteristiche dei rating ESG, sulle loro metodologie e sulle loro fonti di dati e ii) la mancanza di chiarezza sulle modalità operative dei fornitori di rating ESG. I rating ESG non consentono sufficientemente agli utenti, agli investitori e ai soggetti valutati di prendere decisioni informate in merito ai rischi, agli impatti e alle opportunità connessi ai fattori ESG.

Pertanto, nella strategia rinnovata per la finanza sostenibile, la Commissione si è impegnata ad adottare misure per migliorare l'affidabilità, la comparabilità e la trasparenza dei rating ESG. Più specificamente la presente proposta mira a migliorare la qualità delle informazioni sui rating ESG, i) migliorando la trasparenza delle caratteristiche e delle metodologie dei rating ESG e ii) garantendo una maggiore chiarezza sull'attività dei fornitori di rating ESG e sulla prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello dei fornitori di rating ESG. Dato che i rating ESG e i dati sottostanti sono utilizzati per le decisioni di investimento e l'allocazione di capitale, l'obiettivo generale dell'iniziativa è migliorare la qualità dei rating ESG per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità. Consentirà inoltre ai soggetti valutati di adottare decisioni informate sulla gestione dei rischi ESG e sull'impatto della loro attività. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere la fiducia nell'attività dei fornitori di rating ESG garantendo il corretto funzionamento del mercato nonché la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi da parte dei fornitori di rating ESG.

La presente proposta non intende armonizzare le metodologie di calcolo dei rating ESG, ma aumentarne la trasparenza. I fornitori di rating ESG manterranno il pieno controllo delle metodologie che utilizzano e continueranno a essere indipendenti nella loro scelta, al fine di garantire che nel mercato dei rating ESG siano disponibili approcci diversi (ossia i rating ESG possono differire tra loro e riguardare settori diversi).

La presente proposta mira a facilitare lo sfruttamento delle potenzialità del mercato unico europeo e dell'Unione dei mercati dei capitali e a contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo 2 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Sono necessari investimenti significativi in tutti i settori dell'economia per passare a un'economia climaticamente neutra e conseguire gli obiettivi di sostenibilità ambientale dell'Unione. È opportuno che investitori e imprese abbiano maggiore facilità a individuare gli investimenti ecosostenibili e garantire che questi ultimi siano credibili.

La presente non è un'iniziativa del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'UE ha posto in essere gli elementi costitutivi di un quadro in materia di finanza sostenibile 3 . I portatori di interessi segnalano ora le inefficienze del mercato e le lacune normative residue che potrebbero ostacolare lo sviluppo del mercato. I fornitori di rating ESG e i fornitori di dati utilizzano le informazioni pubblicate dalle imprese; la disponibilità, l'accuratezza e la coerenza di tali dati sono fondamentali per la qualità dei prodotti a valle che da essi dipendono. Ai sensi della direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità 4 e del regolamento sulla tassonomia dell'UE 5 , le imprese sono tenute a fornire informazioni su specifici fattori ESG. I rating ESG si baseranno su tali informazioni e le integreranno fornendo fonti critiche di informazione per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e l'analisi interna da parte di investitori ed enti finanziari. I fornitori di rating ESG utilizzano i dati provenienti dalle imprese e più sono affidabili, accurati e standardizzati i dati disponibili, minore è la necessità di utilizzare stime per colmare le lacune. Ad esempio le attività di rendicontazione societaria sulla sostenibilità agevoleranno le valutazioni effettuate dai fornitori di rating ESG.

Inoltre i nuovi obblighi imposti agli enti finanziari e ai partecipanti al mercato dalla normativa in materia di finanza sostenibile (quali la direttiva relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità, il regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 6 e il regolamento sulla tassonomia dell'UE) determineranno un aumento della domanda di rating ESG.

L'iniziativa interagisce altresì con i lavori sulle norme per le obbligazioni verdi e sugli indici di riferimento UE relativi al clima. Per quanto concerne la proposta di regolamento sulle obbligazioni verdi europee 7 , gli emittenti delle future obbligazioni verdi dell'UE sono tenuti a comunicare se i progetti finanziati dalle loro obbligazioni sono allineati alla tassonomia. A tal fine, possono chiedere rating ESG per ottenere i dati sottostanti che confluirebbero nelle loro valutazioni dei progetti. Le informazioni comunicate nei rating ESG aiutano gli investitori, compresi gli investitori in obbligazioni verdi, a valutare meglio i risultati non finanziari complessivi delle imprese.

Per quanto concerne il regolamento sugli indici di riferimento UE relativi al clima 8 , un regolamento delegato 9 stabilisce l'elenco dei fattori ESG che gli amministratori di indici di riferimento devono comunicare per gli indici di riferimento che perseguono obiettivi ESG, a seconda del tipo di attività sottostanti interessate (ad esempio equity, strumenti a reddito fisso, titoli sovrani). Dovranno ottenere le informazioni direttamente dalle imprese (ad esempio attraverso le loro relazioni annuali) oppure ottenere tali informazioni da fornitori esterni di rating/dati. Il regolamento delegato offre agli amministratori di indici di riferimento la possibilità di comunicare informazioni sui rating ESG di indici di riferimento. Migliori informazioni sulle metodologie utilizzate per i rating ESG dovrebbero contribuire a fornire agli amministratori di indici di riferimento chiarezza in merito alle componenti degli indici di riferimento. Rating migliori e più affidabili rafforzeranno la fiducia degli amministratori di indici di riferimento e, in ultima analisi, miglioreranno l'adozione di tali rating come strumento affidabile per la definizione di indici di riferimento significativi. Inoltre ciò contribuirà a garantire che gli utenti di indici di riferimento individuino indici di riferimento in linea con la loro strategia di investimento e li assisterà ad attuare tale strategia evitando rischi di greenwashing. Il presente regolamento dovrebbe inoltre migliorare la fiducia degli investitori nei confronti degli indici di riferimento ESG e sostenere quindi ulteriormente gli investimenti sostenibili.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta costituisce parte di un pacchetto di misure sulla finanza sostenibile che rappresenta una priorità nel contesto del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali. Contiene inoltre misure per valorizzare la capacità di trasformazione dei servizi finanziari e per indirizzare i capitali privati verso investimenti sostenibili. Contribuisce allo sviluppo di mercati dei capitali più integrati, consentendo agli investitori di trarre più facilmente benefici dal mercato unico e di prendere decisioni maggiormente informate. Ad esempio, il punto di accesso unico europeo (ESAP) offre ai portatori di interessi un accesso più agevole ai dati e può fungere altresì da fonte di informazioni/dati per i fornitori di rating ESG, riducendo l'uso delle stime ma contribuendo anche a migliorare la qualità dei rating in generale.

La presente proposta è conforme altresì agli obiettivi strategici generali del Green Deal europeo. Il Green Deal europeo costituisce la risposta dell'Unione alle sfide relative al clima e all'ambiente che definiscono una generazione. Tale strategia mira a trasformare l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che entro il 2050 non avrà emissioni nette di gas a effetto serra.

Inoltre un mercato dei capitali pienamente funzionante e integrato consentirà all'economia dell'UE di crescere in modo sostenibile e di essere più competitiva, in linea con le priorità strategiche della Commissione per un'economia al servizio delle persone, volta a determinare le condizioni adatte per la creazione di posti di lavoro, per gli investimenti e per la crescita.

La presente proposta integra le politiche ambientali e climatiche dell'UE esistenti rendendo più trasparenti le metodologie per i rating ESG, una circostanza questa che dovrebbe portare a incanalare in modo più efficiente gli investimenti verso attività sostenibili.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta rientra nell'ambito della competenza concorrente in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e si fonda sull'articolo 114 del trattato, che conferisce all'UE la competenza per prevedere disposizioni appropriate volte a consentire l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

L'articolo 114 TFUE consente all'Unione di adottare misure non soltanto destinate ad eliminare gli ostacoli esistenti all'esercizio delle libertà fondamentali, ma anche per prevenire il probabile emergere di tali ostacoli in futuro. Rientrano in tale contesto gli ostacoli che rendono difficile ai partecipanti al mercato, quali i fornitori di rating ESG o gli investitori, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo della presente iniziativa, ossia migliorare la chiarezza per quanto concerne le caratteristiche e gli obiettivi dei rating ESG e l'attività dei fornitori di rating ESG, non può essere conseguito in modo adeguato da Stati membri che agiscono in modo indipendente e un'azione a livello UE è pertanto necessaria ai fini del corretto funzionamento dei mercati dei capitali dell'UE.

Attualmente non esiste un quadro normativo dell'UE per i fornitori di rating ESG. Gli Stati membri non disciplinano le attività dei fornitori di rating ESG né le condizioni alle quali essi forniscono rating ESG. Ciascun fornitore di rating ESG segue le proprie regole e ciò determina una mancanza di chiarezza in merito a quello che tali fornitori fanno e al modo in cui lo fanno.

Il mercato dei rating ESG è globale. Alcuni grandi fornitori di rating ESG hanno la propria sede centrale nell'UE, mentre molti altri hanno sede al di fuori dell'UE, ma hanno imprese figlie nel territorio dell'Unione.

Sebbene gli Stati membri possano intervenire individualmente per migliorare l'affidabilità e la trasparenza dei rating ESG, è probabile che tali misure differiscano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Ciò potrebbe creare livelli divergenti di trasparenza, ostacoli per i partecipanti al mercato e difficoltà per coloro che operano a livello transfrontaliero (come avviene nel mercato dell'UE, con utenti in diversi Stati membri), oltre a limitare la comparabilità tra i rating. In alternativa, in assenza totale di norme sull'attività dei fornitori di rating ESG, la situazione attuale e le questioni in materia di trasparenza persisterebbero e potrebbero addirittura peggiorare.

Con investimenti sostenibili e rating ESG capaci di attirare un'attenzione sempre maggiore nelle giurisdizioni di tutto il mondo, sta diventando essenziale che l'UE si impegni con i suoi partner sulla base di un approccio armonizzato coerente e globale. La presente iniziativa non sostituirebbe la legislazione nazionale in quanto attualmente nessuno Stato membro dispone di una normativa che disciplini il funzionamento dei fornitori di rating ESG.

Il funzionamento del mercato interno risulterebbe migliorato grazie a una maggiore chiarezza in merito all'attività di soggetti che sono sempre più importanti per incanalare i finanziamenti.

Proporzionalità

La presente proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TFUE. Le misure proposte sono necessarie per conseguire gli obiettivi, oltre ad essere anche le più idonee.

La proposta si concentra sulle attività dei fornitori di rating ESG che operano nell'UE. Affronta le carenze del mercato, in particolare: a) la mancanza di chiarezza sulle caratteristiche dei rating ESG, sulle metodologie utilizzate e sulle fonti di dati e b) la mancanza di chiarezza e di controllo in merito all'attività dei fornitori di rating ESG.

La presente proposta si limita a quanto necessario per affrontare e porre rimedio a ciascuna di tali questioni nel modo più efficace, ossia: 1) creando un sistema di autorizzazione che si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che operano nell'UE, assoggettandoli a norme proporzionate che disciplinano la loro attività e a una vigilanza continua e proporzionata; 2) imponendo ai fornitori di rating ESG che operano nell'UE di pubblicare informazioni chiave sulle caratteristiche e sulle metodologie di rating ESG e di comunicare informazioni metodologiche dettagliate ai loro abbonati e ai soggetti valutati.

La presente proposta non comprende i rating interni elaborati da gestori di patrimoni o da altri enti, quali gli amministratori di indici di riferimento, in quanto sono utilizzati per decisioni e investimenti propri e non perseguono la medesima finalità e non sono soggetti a comunicazione o distribuzione al pubblico mediante abbonamento o altri mezzi.

Di conseguenza la presente iniziativa sarà rivolta alle persone giuridiche che forniscono rating ESG al pubblico o ad abbonati. Non riguarderà gli enti finanziari o gli altri partecipanti al mercato che sviluppano rating ESG per finalità proprie o per uso proprio.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta mira a istituire un sistema che migliorerebbe la chiarezza in merito alle caratteristiche dei rating ESG. A tal fine stabilisce norme per i fornitori di rating ESG che operano nell'UE. La proposta intende facilitare uno sfruttamento migliore del potenziale del mercato unico europeo e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Per conseguire tali obiettivi strategici è necessario un regolamento che costituisce il modo migliore per migliorare la chiarezza in merito all'attività di soggetti che sono sempre più importanti per incanalare i finanziamenti.

Un quadro normativo sarebbe in linea con l'approccio adottato per altri partecipanti ai mercati finanziari e con la legislazione pertinente, ad esempio il regolamento sugli indici di riferimento UE, il regolamento sulle agenzie di rating del credito e la proposta di norma UE per le obbligazioni verdi che prevedono una vigilanza continua e stabiliscono una serie di requisiti organizzativi e requisiti relativi ai processi e ai documenti di governance. Altri strumenti quali misure non vincolanti e codici di condotta, conseguirebbero soltanto parzialmente gli obiettivi della presente iniziativa, in quanto non vi sarebbe alcun incentivo a elaborare un codice di condotta sufficientemente rigoroso. Le pressioni esistenti sul mercato determinerebbero il rigore e la completezza di un codice, e tali pressioni si sono rivelate insufficienti per affrontare i problemi. Inoltre un codice di condotta sarebbe volontario. Alcuni fornitori potrebbero scegliere di non adottarlo oppure potrebbero emergere più codici di settore. Entrambi gli esiti comprometterebbero qualsiasi prospettiva di una maggiore chiarezza in tutto il mercato per gli utenti o i soggetti valutati.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Attualmente non esiste un regime giuridico a livello UE per i rating ESG.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha raccolto un numero significativo di prove provenienti da fonti diverse, tra cui uno studio commissionato dalla direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA) della Commissione europea, una consultazione e attività di sensibilizzazione della Commissione e scambi con i portatori di interessi. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha inoltre sostenuto il lavoro della Commissione mediante un invito a presentare contributi pubblicato nel 2022 e ha fornito una mappatura dei fornitori di rating ESG che operano nell'UE. La Commissione ha inoltre analizzato le raccomandazioni e i codici internazionali esistenti per i fornitori di rating ESG, in particolare le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). Alla consultazione mirata a sostegno della presente iniziativa hanno risposto in totale 168 organizzazioni e privati, principalmente investitori, fornitori di rating ESG e società quotate.

Assunzione e uso di perizie

Per comprendere meglio i problemi che il mercato si trova ad affrontare nella pratica e a seguito della consultazione mirata, la Commissione ha intrapreso un importante riesame della letteratura accademica 10 , un'analisi di mercato e attività di sensibilizzazione con un ampio numero di portatori di interessi chiave nel mercato dei rating ESG.

Tra aprile e ottobre del 2022 la Commissione ha tenuto riunioni bilaterali con vari portatori di interessi, tra cui 14 diversi fornitori di rating ESG, utenti e associazioni che rappresentano, tra l'altro, utenti dei rating, il mondo accademico, organizzazioni non governative, enti pubblici e autorità di vigilanza.

La Commissione ha inoltre effettuato regolarmente riunioni virtuali con l'ESMA per chiedere pareri e consulenza a quest'ultima, anche in merito a un potenziale regime di autorizzazione e vigilanza per i fornitori di rating ESG a livello di Unione.

Valutazione d'impatto

La presente proposta è corredata di una valutazione d'impatto 11 , che è stata sottoposta al comitato per il controllo normativo il 16 novembre 2022 e ha ricevuto un parere positivo con riserve il 16 dicembre dello stesso anno.

La valutazione d'impatto conclude che il problema principale è duplice: sebbene gli investitori e le imprese rilevino problemi relativi all'affidabilità, all'accuratezza e alla tempestività dei rating ESG, i soggetti valutati non sono certi delle categorie/dei criteri utilizzati per la valutazione che li riguarda e in che misura i rating ESG rispecchino con precisione i loro risultati effettivi e come migliorarli.

Tale problema presenta svariate conseguenze. Le conseguenze dal punto di vista dell'utente sono le seguenti:

1)gli investitori non sono in grado di tenere sufficientemente conto, nelle loro decisioni di investimento, dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità e di altri rischi e opportunità non finanziari;

2)gli investitori sono inoltre meno in grado di incanalare risorse finanziarie verso imprese e attività economiche che affrontano e non aggravano i problemi sociali e ambientali;

3)gli amministratori di indici di riferimento costruiscono indici di riferimento basati sui rating ESG laddove non dispongano di una piena chiarezza in merito al modo in cui sono stati calcolati;

4)le imprese non possono prendere in considerazione tutti i rischi e tutte le opportunità potenziali derivanti dalla loro attività e incanalare gli investimenti di conseguenza.

La conseguenza specifica dal punto di vista del soggetto valutato consiste nel fatto che quest'ultimo può ricevere un rating ESG in relazione a elementi obsoleti o errati, una circostanza questa che può incidere sulle condizioni di accesso ai finanziamenti.

La conseguenza specifica dal punto di vista di altri portatori di interessi consiste nel fatto che le organizzazioni non governative, i sindacati e altri portatori di interessi sono meno in grado di chiedere alle imprese di rendere conto del loro impatto sulla società e sull'ambiente.

I problemi hanno conseguenze negative per il funzionamento del mercato della finanza sostenibile dell'UE, lasciando una lacuna nel quadro della finanza sostenibile dell'UE che è stato istituito per fornire una maggiore trasparenza e strumenti che consentano ai capitali privati di fluire verso investimenti sostenibili che sono urgentemente necessari per la transizione. Le conseguenze più ampie consistono nel fatto che il potenziale del mercato unico europeo di contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite non è pienamente sfruttato.

Sono stati individuati due fattori complementari alla radice dei problemi:

1)mancanza di chiarezza e di controllo in relazione all'attività dei fornitori di rating ESG;

2)mancanza di chiarezza sulle caratteristiche dei rating ESG, sulle loro metodologie e sulle loro fonti di dati (comprese le modalità di creazione e la comunicazione/trasparenza degli stessi).

La valutazione d'impatto ha preso in considerazione una serie di opzioni strategiche per due variabili principali:

·maggiore chiarezza sull'attività dei fornitori di rating ESG e sulla prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello di fornitori di rating ESG;

·la necessità di migliorare la chiarezza delle caratteristiche dei rating ESG (ossia cosa significano e quali obiettivi perseguono, le metodologie e le fonti di dati o le stime utilizzate per elaborarli).

Sono state analizzate diverse opzioni strategiche legislative e non legislative per le due dimensioni seguenti: soggetti (fornitori di rating ESG) e prodotti (rating ESG). Per quanto concerne il trattamento regolamentare dei fornitori di rating ESG, le tre opzioni prese in considerazione sono state un codice di condotta di settore (opzione 1), la registrazione e una vigilanza leggera (opzione 2), l'autorizzazione, requisiti organizzativi basati su principi e la vigilanza basata sul rischio (opzione 3). Per quanto concerne la portata degli obblighi di trasparenza per i rating ESG e le relative metodologie, le due opzioni considerate sono obblighi minimi di informativa al pubblico (opzione 1) e obblighi minimi di informativa per il pubblico associati a obblighi di informativa più completi per i clienti dei fornitori di rating ESG e i soggetti valutati (opzione 2). L'analisi prende inoltre attentamente in considerazione l'efficienza in termini di costi e la coerenza. Le opzioni seguenti sono state scartate in una fase iniziale: registrazione e vigilanza a livello nazionale, armonizzazione delle metodologie dei fornitori di rating ESG, definizione di requisiti minimi sul contenuto dei rating ESG e modelli dettagliati per gli obblighi di informativa.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, la definizione di rating ESG dell'IOSCO costituirebbe la base per l'ambito di applicazione della presente iniziativa, che comprende tanto i punteggi quanto i rating, nonché i prodotti che sono una combinazione di entrambi. L'iniziativa si rivolgerebbe a soggetti specializzati che forniscono rating o punteggi ESG al pubblico o agli abbonati e non riguarderebbe gli enti finanziari o gli altri partecipanti al mercato che sviluppano rating ESG per le proprie finalità, in quanto utilizzano modelli proprietari e non forniscono rating ESG a livello commerciale ad altri partecipanti ai mercati finanziari.

Sulla base del confronto tra efficacia, efficienza e coerenza, l'opzione prescelta combinerebbe l'opzione 3 sui fornitori di rating ESG (autorizzazione, requisiti organizzativi e vigilanza) con l'opzione 2 sui rating ESG (informativa minima sulla trasparenza per il pubblico e informativa più completa per i clienti dei fornitori di rating ESG e i soggetti valutati). Dall'analisi dettagliata è emerso che la combinazione di tali opzioni risponderebbe pienamente agli obiettivi (a differenza delle altre opzioni) e produrrebbe i maggiori benefici per gli utenti e i soggetti valutati, per i fornitori stessi e per la società. Sebbene l'opzione prescelta possa comportare costi iniziali più elevati, si prevede che a lungo termine i benefici saranno superiori ai costi.

Si prevede che l'opzione prescelta produrrà vantaggi sociali ed economici significativi. Secondo le previsioni la presente iniziativa inciderà positivamente sul funzionamento dei mercati finanziari e sulle condizioni per gli investimenti ESG. L'opzione prescelta dovrebbe consentire agli investitori e ai soggetti valutati di comprendere e compiere scelte informate in materia di rating ESG. Dovrebbe inoltre ridurre il costo della raccolta di informazioni e la necessità di ricorrere a fornitori supplementari, riducendo in tal modo i costi dell'attività d'impresa. L'opzione prescelta sarebbe inoltre non discriminatoria e si applicherebbe in egual misura ai partecipanti al mercato dell'UE e a quelli di paesi terzi. La presente iniziativa può incidere sulla competitività generale dei fornitori di rating ESG, aumentandone probabilmente i costi dell'attività d'impresa a breve termine, ma una maggiore fiducia nei rating ESG potrebbe rafforzare la crescita del mercato. Per attenuare le potenziali preoccupazioni in merito alla perdita di accesso al mercato, si potrebbe prevedere un periodo di transizione che concederebbe in particolare agli operatori più piccoli un tempo maggiore per adeguarsi. Si prevede inoltre che l'iniziativa avrà impatti sociali e ambientali indiretti positivi, sebbene marginali.

Efficienza normativa e semplificazione

La presente non è un'iniziativa del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

Al fine di attenuare i costi e l'impatto dei nuovi obblighi previsti dal presente regolamento sui fornitori più piccoli, sono proposte le misure di attenuazione seguenti.

1)Periodo di transizione. Al fine di attenuare le potenziali preoccupazioni in merito alla perdita di accesso ai fornitori del mercato dovuta al processo di autorizzazione, i fornitori sarebbero autorizzati a continuare a operare a condizione che inviino una notifica all'ESMA e ottengano l'autorizzazione entro un periodo di tempo prestabilito, ossia il periodo di transizione;

2)adeguamento dei contributi per le attività di vigilanza alle dimensioni del fornitore. I contributi sarebbero distribuiti proporzionalmente tra i fornitori sulla base del loro fatturato netto annuo;

3)vigilanza proporzionata. l'ESMA ha adottato un approccio all'esercizio della vigilanza basato sul rischio e guidato dai dati 12 e dà priorità alle proprie attività di vigilanza in funzione del livello di rischio individuato e dell'importanza/della dimensione dei soggetti sottoposti a vigilanza;

4)possibilità per i soggetti più piccoli e innovativi di chiedere l'esenzione da un'ampia serie di misure organizzative interne, qualora possano dimostrare che i requisiti sono sproporzionati rispetto alla natura, alla portata e alla complessità della loro attività e alla natura e alla serie di questioni valutate dal loro prodotto (ad esempio, un elaboratore di rating guidato dai dati 13 o un elaboratore di rating innovativo e lungimirante 14 ).

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare quelli di cui all'articolo 16 (libertà d'impresa). La libera circolazione delle persone e dei servizi e la libertà di stabilimento si annoverano tra i diritti e le libertà fondamentali tutelati dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono pertinenti ai fini della presente misura.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta conferisce all'ESMA la facoltà di svolgere una nuova funzione, ossia quella di autorizzare i fornitori di rating ESG che forniscono i loro servizi ai sensi del presente regolamento e di vigilare sugli stessi. Ciò imporrà all'ESMA di riscuotere contributi dai fornitori di rating ESG, che dovrebbero coprire tutti i costi amministrativi sostenuti da tale autorità per le sue attività di autorizzazione e vigilanza. Il mercato consta di 59 soggetti: 30 fornitori ESG con sede nell'UE (3 grandi, 6 medi, 9 piccoli e 12 micro); e 29 soggetti in paesi terzi. Sulla base di stime secondo cui l'ESMA necessiterebbe di 1,7 equivalenti a tempo pieno (ETP) per vigilare su un fornitore di rating ESG di grandi dimensioni e di 0,2 ETP per vigilare su un piccolo fornitore di rating ESG, abbiamo calcolato una necessità corrispondente a 20 ETP all'anno. Sulla base delle stesse stime, l'ESMA avrebbe bisogno di 7 agenti temporanei e di 12 agenti contrattuali per l'autorizzazione di 30 soggetti con sede nell'UE e 29 soggetti con sede in paesi terzi, nonché per la vigilanza su 30 soggetti con sede nell'UE e 29 soggetti con sede in paesi terzi a partire dall'anno N+1. Si ritiene probabile che vi sarà un picco di lavoro una tantum nel primo anno (anno N) relativo all'autorizzazione. È quindi importante che l'ESMA riceva sin dall'inizio i 19 ETP per gestire tale picco.

L'aumento totale annuo dei costi è stimato a circa 3,7-3,8 milioni di EUR. Tale costo non sarà sostenuto dal bilancio dell'UE, in quanto la proposta consentirà all'ESMA di imporre ai fornitori di rating ESG contributi per le attività di autorizzazione e di vigilanza, in modo da coprire tutti i costi di vigilanza. Tale soluzione è analoga a quanto avviene in altri settori nei quali l'ESMA è competente per la sorveglianza di determinati soggetti (ad esempio le agenzie di rating del credito). Per maggiori dettagli cfr. scheda finanziaria legislativa.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione garantirà che le azioni selezionate nel presente regolamento contribuiscano al conseguimento degli obiettivi strategici con una combinazione di elementi specifici di monitoraggio concepiti per misurare l'efficienza nell'attuazione e i progressi verso il conseguimento di obiettivi specifici, ma anche altri strumenti di monitoraggio che contribuiscono agli obiettivi generali. Tali elementi e strumenti sono descritti ulteriormente di seguito. Al fine di monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi specifici, la Commissione esaminerà la possibilità di organizzare indagini periodiche presso gli investitori, le imprese e i fornitori di rating ESG.

Tali indagini raccoglierebbero dati in merito agli aspetti seguenti: 1) la percezione, da parte degli utenti e dei soggetti valutati, delle modifiche delle informazioni disponibili, in particolare per quanto concerne gli obiettivi di cui alla sezione 4 e la percezione del conseguimento o meno di tali obiettivi; 2) i costi e i benefici del regolamento sui rating ESG e della sorveglianza dal punto di vista di un fornitore di rating ESG. Tali indagini dipenderanno dalla disponibilità di risorse finanziarie.

I progressi verso il conseguimento degli obiettivi specifici possono essere monitorati anche attraverso una serie di indicatori, quali il numero di rating ESG resi disponibili, la crescita del ricorso ai rating ESG da parte di utenti ed emittenti e l'aumento della correlazione complessiva tra i rating ESG.

Il monitoraggio dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali è per definizione molto più complesso in quanto è metodologicamente difficile distinguere l'impatto delle misure proposte sui rating ESG da altri possibili fattori. Tuttavia la Commissione propone di monitorare i progressi compiuti per quanto concerne gli obiettivi generali:

monitorando le tendenze degli investimenti nelle imprese che svolgono attività economiche sostenibili, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali e di governance 15 ;

avviando un dialogo con le autorità di vigilanza e altri portatori di interessi pertinenti al fine di valutare se le preoccupazioni relative al greenwashing in merito ai rating ESG vengano ridotte o meno.

Può essere altresì possibile utilizzare le indagini proposte presso gli investitori, le imprese e i fornitori di rating ESG per raccogliere dati che dimostrino se i portatori di interessi percepiscono che i fornitori di rating ESG sono maggiormente responsabili delle loro attività.

In qualità di autorità di vigilanza dei fornitori di rating ESG nel contesto della presente iniziativa, l'ESMA sarebbe l'organismo appropriato per fare il punto sugli sviluppi ed evidenziare potenziali questioni che destano preoccupazione, gestendo le relazioni con le autorità nazionali pertinenti dello Stato membro in cui sono utilizzati i rating ESG e in cui sono situati e operano i fornitori di rating ESG.

Inoltre è probabile che vari portatori di interessi, tra cui organizzazioni della società civile, fornitori di rating ESG, organizzazioni imprenditoriali e autorità pubbliche, pubblichino relazioni che monitorano gli sviluppi in questo settore, che costituiranno un'utile integrazione del monitoraggio effettuato dalla Commissione.

Sia gli indicatori di cui sopra che le indagini contribuiranno a valutare se l'opzione prescelta riesce a conseguire gli obiettivi specificati. Tali indicatori serviranno quindi da base per una valutazione che dovrebbe essere presentata al più tardi 5 anni dopo l'entrata in vigore della presente iniziativa. Il progetto di proposta conterrà inoltre l'impegno a valutare gli impatti del nuovo atto legislativo. La Commissione inizierà a monitorare l'attuazione dell'opzione strategica prescelta dopo l'entrata in vigore dell'iniziativa.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta (da completare quando si farà chiarezza sulla numerazione/ridefinizione dell'ordine degli articoli)

Il titolo I stabilisce l'oggetto, l'ambito di applicazione e le definizioni applicabili al regolamento. L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, ossia l'introduzione di un approccio normativo comune per rafforzare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG forniti alle imprese finanziarie europee regolamentate e alle imprese europee. Il regolamento stabilisce inoltre obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme relative all'organizzazione e alla condotta dei fornitori di rating ESG. L'articolo 2 riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, che si applica alle attività di rating ESG svolte da fornitori di rating ESG che operano nell'UE. L'articolo 3 fissa le definizioni ai fini del regolamento.

Il titolo II del regolamento stabilisce le condizioni per la fornitura di rating ESG nell'Unione.

Gli articoli da 4 a 8 stabiliscono le prescrizioni relative al processo di autorizzazione dei fornitori di rating ESG, tra cui la presentazione di una domanda di autorizzazione, il suo esame, la notifica di una decisione di autorizzazione, respingimento o revoca di un'autorizzazione da parte dell'ESMA. Gli articoli da 9 a 12 stabiliscono norme sulla fornitura di rating ESG nell'UE da parte di fornitori di rating ESG di paesi terzi. L'articolo 9 stabilisce le prescrizioni relative alle decisioni di equivalenza, mentre l'articolo 10 riguarda le prescrizioni in materia di avallo dei rating ESG e l'articolo 11 stabilisce le prescrizioni relative al processo di riconoscimento. L'articolo 12 riguarda gli accordi di cooperazione tra l'ESMA e le autorità di vigilanza di paesi terzi. L'articolo 13 introduce l'obbligo per l'ESMA di tenere un registro sul proprio sito web contenente tutti i fornitori di rating ESG autorizzati e stabilisce le prescrizioni in materia di accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP).

Il titolo III del regolamento stabilisce i principi relativi all'integrità e all'affidabilità delle attività di rating ESG.

Il capo 1 definisce i requisiti organizzativi, i processi e i documenti relativi alla governance per le attività di rating ESG. L'articolo 14 stabilisce i principi generali che i fornitori di rating ESG devono seguire, tra cui la necessità di utilizzare sistemi, risorse e procedure adeguati e di garantire l'indipendenza delle attività. L'articolo 15 impone che le attività di rating ESG siano separate da una serie di altre attività, tra cui la consulenza, l'emissione e la vendita di rating del credito e lo sviluppo di indici di riferimento. L'articolo 16 stabilisce in modo più dettagliato gli obblighi per gli analisti di rating, i dipendenti e le altre persone coinvolte nella fornitura di rating ESG. L'articolo 17 introduce obblighi in materia di conservazione delle registrazioni in relazione alle attività di rating ESG. L'articolo 18 stabilisce poi l'obbligo per i fornitori di rating ESG di disporre di una procedura di reclamo indipendente istituita affinché i portatori di interessi possano notificare loro i reclami e il fornitore di rating ESG ne valuti oggettivamente la fondatezza. L'articolo 19 introduce obblighi e garanzie relativi all'esternalizzazione a terzi di talune funzioni connesse alle attività di rating ESG. L'articolo 20 stabilisce la possibilità per l'ESMA di esentare dai requisiti di governance i fornitori di rating ESG che soddisfano criteri legati in particolare alle loro dimensioni.

Il capo 2 riguarda gli obblighi di trasparenza delle attività di rating ESG. L'articolo 21 introduce obblighi di trasparenza delle attività di rating ESG nei confronti del pubblico. L'articolo 22 introduce obblighi di trasparenza delle attività di rating ESG nei confronti degli abbonati ai rating ESG e dei soggetti valutati.

Il capo 3 stabilisce gli obblighi relativi all'indipendenza e al conflitto di interessi dei fornitori di rating ESG. L'articolo 23 impone ai fornitori di rating ESG di disporre di solidi meccanismi di governance che comprendano una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un rating ESG. L'articolo 24 fissa le prescrizioni per la gestione di potenziali conflitti di interessi dei dipendenti coinvolti nella fornitura di rating ESG. L'articolo 25 stabilisce che le commissioni per i rating ESG addebitate ai clienti devono essere eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi effettivi.

Il capo 4, articoli da 26 a 39, stabilisce i poteri dell'ESMA per quanto concerne la vigilanza sui fornitori di rating ESG. Tra essi figurano la facoltà di richiedere informazioni tramite richiesta semplice o decisione, il potere di svolgere indagini generali e quello di condurre ispezioni in loco. Tale capo stabilisce inoltre le condizioni alle quali l'ESMA può esercitare i suoi poteri di vigilanza. Diverse disposizioni specificano le misure di vigilanza, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento che l'ESMA può imporre. L'ESMA è altresì autorizzata a riscuotere contributi per le attività di autorizzazione e vigilanza.

Il capo 5 stabilisce i principi relativi alla cooperazione tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti.

Il titolo IV sugli atti delegati e di esecuzione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati alle condizioni di cui all'articolo 45.

Il titolo V sulle disposizioni transitorie e finali stabilisce la data entro la quale i fornitori di rating ESG dovrebbero presentare domanda di autorizzazione, prevedendo anche un periodo di transizione per i fornitori di rating ESG di piccole e medie dimensioni che offrono i loro servizi prima dell'entrata in applicazione del regolamento. Introduce inoltre un periodo di transizione per i nuovi entranti sul mercato che sono fornitori di rating ESG di piccole e medie dimensioni.

2023/0177 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 16 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 17 , incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile. La comunicazione della Commissione del 2016 sulle prossime tappe per il futuro sostenibile dell'Europa 18 lega gli obiettivi di sviluppo sostenibile al quadro delle politiche dell'Unione, al fine di garantire che tutte le azioni e le iniziative dell'Unione, sia nell'Unione che nel resto del mondo, integrino sin dall'inizio gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 giugno 2017 19 hanno confermato l'impegno dell'Unione e degli Stati membri ad attuare l'agenda 2030 in modo completo, coerente, globale, integrato ed efficace e in stretta collaborazione con i partner e gli altri portatori di interessi. L'11 dicembre 2019 la Commissione ha pubblicato la comunicazione sul "Green Deal europeo" 20 .

(2)La transizione verso un'economia sostenibile è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. Da molto tempo la sostenibilità si trova al centro del progetto dell'Unione e i trattati dell'UE ne riconoscono la dimensione sociale e quella ambientale.

(3)Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nell'Unione richiede l'incanalamento dei flussi di capitali verso investimenti sostenibili. È importante sfruttare appieno le potenzialità del mercato interno ai fini del raggiungimento degli obiettivi. In tale contesto è fondamentale rimuovere gli ostacoli all'efficace circolazione dei capitali verso investimenti sostenibili nel mercato interno ed evitare che sorgano tali ostacoli.

(4)L'approccio dell'UE alla crescita sostenibile e inclusiva è ancorato ai 20 principi del pilastro europeo dei diritti sociali per garantire una transizione equa verso tale obiettivo e politiche che non lascino indietro nessuno. Inoltre, l'acquis sociale dell'UE, comprese le strategie in materia di Unione dell'uguaglianza 21 , stabilisce norme nei settori del diritto del lavoro, dell'uguaglianza, dell'accessibilità, della salute e della sicurezza sul lavoro e della lotta contro la discriminazione.

(5)Nel marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile 22 , che definisce la sua strategia in materia di finanza sostenibile. Gli obiettivi di tale piano d'azione sono integrare i fattori di sostenibilità nella gestione dei rischi e riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili al fine di conseguire una crescita sostenibile e inclusiva.

(6)Nel contesto del piano d'azione menzionato, la Commissione ha commissionato uno studio sui rating, sui dati e sulla ricerca legati alla sostenibilità 23 per fare il punto sugli sviluppi del mercato dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità, individuare i principali partecipanti al mercato ed evidenziare potenziali carenze. Tale studio contiene un inventario e una classificazione degli operatori di mercato, nonché dei prodotti e dei servizi per la sostenibilità disponibili sul mercato e un'analisi dell'uso e della qualità percepita dei prodotti e dei servizi legati alla sostenibilità da parte dei partecipanti al mercato. Il documento in questione ha evidenziato inoltre la mancanza di trasparenza e precisione nel contesto delle metodologie impiegate per i rating ambientali, sociali e di governance ("ESG") e la mancanza di chiarezza in merito all'attività dei fornitori di rating ESG.

(7)Nel quadro del Green Deal europeo, la Commissione ha presentato una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile che è stata adottata il 6 luglio 2021 24 .

(8)Come seguito, nella strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile, la Commissione ha annunciato una consultazione pubblica in relazione ai rating ESG ai fini dell'elaborazione della valutazione d'impatto. Nel contesto della consultazione pubblica svoltasi nel 2022, i portatori di interessi hanno confermato le preoccupazioni riguardo alla mancanza di trasparenza delle metodologie e degli obiettivi dei rating ESG e alla mancanza di chiarezza sulle attività di rating ESG.

(9)A livello internazionale, nel novembre del 2021 l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) ha pubblicato una relazione contenente una serie di raccomandazioni concernenti i fornitori di rating ESG 25 .

(10)I rating ESG svolgono un ruolo importante nei mercati mondiali dei capitali, in quanto gli investitori, i mutuatari e gli emittenti utilizzano sempre più i rating ESG per prendere decisioni informate in materia di investimenti e finanziamenti sostenibili. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione vita e non vita e le imprese di riassicurazione, tra gli altri, fanno spesso ricorso a tali rating ESG come riferimento per le prestazioni in termini di sostenibilità o per i rischi e le opportunità in termini di sostenibilità nel contesto della loro attività di investimento. Ne consegue che i rating ESG hanno un impatto significativo sul funzionamento dei mercati e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. Al fine di garantire che i rating ESG utilizzati nell'Unione siano indipendenti, obiettivi e di buona qualità, è importante che le attività di rating ESG siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e buona governance. Una migliore comparabilità e una maggiore affidabilità dei rating ESG migliorerebbero l'efficienza di questo mercato in rapida crescita, facilitando in tal modo i progressi verso il conseguimento degli obiettivi del Green Deal.

(11)I rating ESG svolgono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato della finanza sostenibile dell'Unione, poiché mettono a disposizione informazioni importanti per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa di investitori ed enti finanziari. È pertanto necessario garantire che i rating ESG forniscano agli utenti informazioni rilevanti utili ai fini delle decisioni e che gli utenti dei rating ESG comprendano meglio gli obiettivi perseguiti dai rating ESG e quali aspetti e parametri specifici misurino tali rating.

(12)È necessario riconoscere i diversi modelli di business del mercato dei rating ESG. Un primo modello di business è il modello a pagamento per gli utenti, nel contesto del quale gli utenti sono principalmente investitori che acquistano rating ESG ai fini delle decisioni di investimento. Un secondo modello di business è il modello a pagamento per gli emittenti, nel contesto del quale le imprese acquistano rating ESG per valutare i rischi e le opportunità in relazione alla loro attività.

(13)Gli Stati membri non regolamentano le attività dei fornitori di rating ESG né le condizioni per la fornitura di rating ESG e non esercitano la vigilanza su di esse. Nel garantire l'allineamento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile e a quelli del Green Deal europeo e date le divergenze esistenti, la mancanza di trasparenza e l'assenza di norme comuni, è probabile che gli Stati membri adotterebbero misure e approcci divergenti, che avrebbero un impatto negativo diretto e creerebbero ostacoli in relazione al corretto funzionamento del mercato interno, nonché nuocerebbero al mercato dei rating ESG. I fornitori di rating ESG che emettono rating ESG ad uso di enti finanziari e imprese nell'Unione sarebbero soggetti a norme diverse nei diversi Stati membri. Con norme e pratiche di mercato divergenti risulterebbe difficile avere chiarezza sulla costruzione dei rating ESG e confrontarli, creando in tal modo condizioni di mercato disomogenee per gli utenti, causando ulteriori ostacoli nel mercato interno e rischiando di distorcere le decisioni di investimento.

(14)Il presente regolamento integra il quadro dell'UE in materia di finanza sostenibile esistente. In ultima analisi, i rating ESG dovrebbero agevolare i flussi di informazioni al fine di facilitare le decisioni di investimento.

(15)Le norme in materia di fornitori di rating ESG non dovrebbero applicarsi ai rating ESG privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla comunicazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento o altri mezzi. Tali norme non dovrebbero neppure applicarsi ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie europee che sono utilizzati per finalità interne. Anche i rating ESG elaborati dalle autorità europee o nazionali e dalle banche centrali dovrebbero essere esentati da tali norme. Infine tali norme non dovrebbero applicarsi alla fornitura di dati ESG che non contengono un elemento di rating o di punteggio e che non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG;

(16)È importante stabilire norme che garantiscano che i rating ESG forniti dai fornitori di rating ESG autorizzati nell'Unione siano di buona qualità, siano soggetti a prescrizioni adeguate e garantiscano l'integrità del mercato. Tali norme si applicherebbero ai rating ESG complessivi che rilevano i fattori ambientali, sociali e di governance e ai rating che prendono in considerazione soltanto un singolo fattore o una singola sottocomponente ambientale, sociale o di governance di un tale fattore.

(17)Dato l'uso dei rating ESG da parte di fornitori situati al di fuori dell'Unione, è necessario introdurre requisiti in base ai quali i fornitori di rating ESG di paesi terzi possano offrire i loro servizi nell'Unione. Ciò è necessario per garantire l'integrità del mercato, la tutela degli investitori e la corretta applicazione delle norme. Di conseguenza vengono proposti tre possibili regimi per i fornitori di rating ESG di paesi terzi: equivalenza, avallo e riconoscimento. Come principio generale, è opportuno che la vigilanza e la regolamentazione di un paese terzo siano equivalenti alla vigilanza e alla regolamentazione applicate ai rating ESG nell'Unione. Pertanto i rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG situato in un paese terzo possono essere offerti nell'Unione soltanto qualora sia stata adottata dalla Commissione una decisione positiva circa l'equivalenza del regime del paese terzo in oggetto. Tuttavia per evitare qualsiasi impatto negativo derivante da una possibile brusca cessazione dell'offerta nell'Unione di rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG di un paese terzo, è altresì necessario prevedere taluni altri meccanismi, ossia l'avallo e il riconoscimento. Qualsiasi fornitore di rating ESG strutturato sotto forma di gruppo dovrebbe poter ricorrere al meccanismo dell'avallo per i rating ESG sviluppati al di fuori dell'Unione, a condizione che, all'interno del gruppo, vi sia un fornitore di rating ESG autorizzato nell'Unione. I fornitori di rating ESG più piccoli, che rientrano nella soglia massima dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni utilizzata per definire le piccole imprese di cui alla direttiva 2013/34/UE 26 , che generalmente non appartengono a un gruppo e possono non disporre dei mezzi per disporre di un soggetto giuridico autorizzato nell'Unione, dovrebbero poter continuare o iniziare a offrire i loro servizi nell'Unione e dovrebbero pertanto beneficiare di un regime semplificato, ossia quello del riconoscimento. Qualora il fornitore ESG di un paese terzo sia soggetto a vigilanza, dovrebbero essere messi in atto opportuni accordi di cooperazione al fine di garantire uno scambio adeguato di informazioni con l'autorità competente pertinente del paese terzo.

(18)Per garantire un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori nel mercato interno, è opportuno che i fornitori di rating ESG che forniscono rating ESG nell'Unione siano autorizzati. È pertanto necessario stabilire condizioni armonizzate per l'autorizzazione e la procedura per la concessione, la sospensione e la revoca di tale autorizzazione.

(19)Al fine di garantire un livello elevato di informazioni agli investitori e agli altri utenti dei rating ESG, le informazioni sui rating ESG e sui fornitori di rating ESG dovrebbero essere messe a disposizione tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) 27 . L'ESAP dovrebbe fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a tali informazioni.

(20)Per garantire la qualità e l'affidabilità dei rating ESG, i fornitori di rating ESG dovrebbero utilizzare metodologie di rating rigorose, sistematiche, obiettive, continue e soggette a convalida. I fornitori di rating ESG dovrebbero rivedere le metodologie dei rating ESG su base continuativa e almeno una volta all'anno.

(21)Al fine di garantire una maggiore trasparenza, i fornitori di rating ESG dovrebbero comunicare al pubblico informazioni sulle metodologie, sui modelli e sulle principali ipotesi di rating che essi utilizzano nelle loro attività di rating ESG e in ciascuno dei loro prodotti di rating ESG. Visto che i rating ESG sono utilizzati dagli investitori, i prodotti di rating dovrebbero comunicare esplicitamente quale dimensione della doppia rilevanza è oggetto di rating, ossia se il rating valuta tanto il rischio finanziario rilevante per il soggetto valutato quanto l'impatto rilevante del soggetto valutato sull'ambiente e sulla società in generale oppure se tiene conto soltanto di uno di tali aspetti. Dovrebbero inoltre indicare esplicitamente se il rating riguarda altre dimensioni. Per lo stesso motivo i fornitori di rating ESG dovrebbero fornire agli abbonati ai rating ESG informazioni più dettagliate sulle metodologie, sui modelli e sulle ipotesi principali di rating. Tali informazioni dovrebbero consentire agli utenti dei rating ESG di esercitare la propria dovuta diligenza nel valutare se fare o meno affidamento su di essi. Le informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni commerciali sensibili od ostacolare l'innovazione.

(22)I fornitori di rating ESG dovrebbero garantire di fornire rating ESG indipendenti, obiettivi e di buona qualità. È importante introdurre requisiti organizzativi che garantiscano la prevenzione e l'attenuazione di potenziali conflitti di interessi. Al fine di assicurare l'indipendenza dei fornitori di rating ESG, questi ultimi dovrebbero evitare situazioni di conflitto di interessi e gestire adeguatamente tali conflitti qualora siano inevitabili. È opportuno che i fornitori di rating ESG rendano pubblici i conflitti di interessi in modo tempestivo. È opportuno altresì che essi conservino registrazioni di tutti i fattori che minacciano in modo significativo l'indipendenza del fornitore di rating ESG e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al processo di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli. Inoltre, per evitare potenziali conflitti di interessi, i fornitori di rating ESG non dovrebbero essere autorizzati a offrire una serie di altri servizi, tra cui servizi di consulenza, rating del credito, indici di riferimento, attività di investimento, audit o attività bancarie, assicurative e riassicurative. Infine, per prevenire, individuare, eliminare o gestire e comunicare eventuali conflitti di interessi e garantire la qualità, l'integrità e l'accuratezza del processo di rating e revisione dei rating ESG in qualsiasi momento, i fornitori di rating ESG dovrebbero stabilire politiche e procedure interne adeguate in relazione ai dipendenti e alle altre persone coinvolte nel processo di rating. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e una funzione di controllo della conformità.

(23)Al fine di apportare maggiore chiarezza e rafforzare la fiducia nell'attività dei fornitori di rating ESG, è necessario stabilire requisiti per la vigilanza continua dei fornitori di rating ESG a livello di Unione. Per garantire parità di condizioni in termini di vigilanza continua ed eliminare il rischio di arbitraggio regolamentare negli Stati membri, è opportuno attribuire all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) la competenza esclusiva per tali attività di autorizzazione e vigilanza. Allo stesso tempo tale competenza esclusiva dovrebbe ottimizzare l'assegnazione delle risorse di vigilanza a livello dell'Unione, rendendo così l'ESMA il fulcro della vigilanza.

(24)L'ESMA dovrebbe poter richiedere tutte le informazioni necessarie per svolgere efficacemente i propri compiti di vigilanza. Dovrebbe pertanto essere in grado di richiedere tali informazioni a fornitori di rating ESG, persone coinvolte in attività di rating ESG, soggetti valutati e terze parti alle quali i fornitori di rating ESG hanno esternalizzato funzioni operative, nonché persone altrimenti strettamente e sostanzialmente legate o collegate a fornitori di rating ESG o attività di rating ESG.

(25)L'ESMA dovrebbe essere in grado di svolgere i propri compiti di vigilanza e, in particolare, di obbligare i fornitori di rating ESG a porre fine a una violazione, a fornire informazioni complete e corrette o a dare seguito a un'indagine o un'ispezione in loco. Per garantire che l'ESMA sia in grado di svolgere tali compiti di vigilanza, l'ESMA dovrebbe poter imporre sanzioni o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.

(26)Dato il suo ruolo nell'autorizzare i fornitori di rating ESG e nel vigilare sugli stessi, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che non comportino scelte politiche e presentarli alla Commissione. L'ESMA dovrebbe specificare ulteriormente le informazioni necessarie per l'autorizzazione dei fornitori di rating ESG. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

(27)Nel suo ruolo di soggetto che autorizza i fornitori di rating ESG e vigila sugli stessi, l'ESMA dovrebbe poter riscuotere contributi per le attività di vigilanza ai soggetti sottoposti a vigilanza. Tali contributi dovrebbero essere pagati dai soggetti sottoposti a vigilanza.

(28)Al fine di specificare ulteriori elementi tecnici del presente regolamento, si dovrebbe delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in relazione alle specifiche della procedura ai fini dell'irrogazione di sanzioni pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni temporali, disposizioni sui diritti di difesa, sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, oltre a norme dettagliate sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione di sanzioni e il tipo di contributi da versare, in particolare la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento di tali contributi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 29 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(29)È necessario disporre di una serie di misure a sostegno dei fornitori di rating ESG più piccoli al fine di consentire loro di proseguire le loro attività o di entrare nel mercato dopo la data di applicazione del presente regolamento. Tali misure dovrebbero contemplare la possibilità per l'ESMA di esentare i fornitori di rating ESG più piccoli da una serie di requisiti organizzativi qualora soddisfino determinati criteri. Inoltre è opportuno introdurre un regime transitorio per i primi mesi successivi all'applicazione del presente regolamento, al fine di agevolare la fase iniziale di applicazione da parte dei fornitori di rating ESG più piccoli. Infine i contributi per le attività di vigilanza dovrebbero essere proporzionati al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

(30)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia stabilire un regime coerente ed efficace per affrontare le carenze e le vulnerabilità presentate dai rating ESG, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)Il presente regolamento si dovrebbe applicare senza pregiudicare l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l'integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l'indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing o altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l'introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull'organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nell'Unione e sono resi pubblici o distribuiti a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure ad autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri.

2.Il presente regolamento non si applica:

a)ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione;

b)ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie regolamentate nell'Unione utilizzati per finalità interne o per la fornitura di prodotti e servizi finanziari interni;

c)alla fornitura di dati ESG grezzi che non contengono un elemento di rating o di punteggio e non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG;

d)ai rating di credito emessi a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 ;

e)ai prodotti o ai servizi che integrano un elemento di un rating ESG;

f)ai pareri di un secondo soggetto in merito alle obbligazioni di sostenibilità;

g)ai rating ESG prodotti da autorità pubbliche dell'Unione o degli Stati membri;

h)ai rating ESG di un fornitore di rating ESG autorizzato che sono messi a disposizione degli utenti da terzi;

i)ai rating ESG prodotti da una banca centrale che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a)non sono pagati dal soggetto valutato;

b)non sono comunicati al pubblico;

c)sono forniti nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l'adeguatezza, l'integrità e l'indipendenza dell'attività di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; e

d)non riguardano strumenti finanziari emessi dallo Stato membro di tale banca centrale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)"rating ESG": un parere, un punteggio o una combinazione di entrambi, in merito a un soggetto, a uno strumento finanziario, a un prodotto finanziario, al profilo o alle caratteristiche ESG di un'impresa o all'esposizione a rischi ESG o all'impatto sulle persone, sulla società e sull'ambiente, che si basa su una metodologia consolidata e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating e che è fornito a terzi, indipendentemente dal fatto che tale rating ESG sia esplicitamente denominato "rating" o "punteggio ESG";

2)"parere": una valutazione basata su una metodologia fondata su norme e su un sistema di classificazione definito costituito da categorie di rating, che coinvolge direttamente un analista di rating nel processo o nei sistemi di rating;

3)"punteggio": una misura derivata da dati, utilizzando una metodologia fondata su norme, e basata unicamente su un sistema o modello statistico o algoritmico predefinito, senza ulteriori contributi analitici sostanziali da parte di un analista;

4)"fornitore di rating ESG": una persona giuridica la cui attività comprende l'offerta e la distribuzione di rating o punteggi ESG a livello professionale;

5)"impresa finanziaria regolamentata nell'Unione": un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è:

i)        un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ;

ii)    un'impresa di investimento quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ;

iii)    un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , compreso un gestore di fondi per il venture capital qualificati quale definito all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , un gestore di fondi qualificati per l'imprenditoria sociale quale definito all'articolo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 35 e un gestore di ELTIF quale definito all'articolo 2, punto 12), del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio 36 ;

iv)    una società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 37 ;

v)    un'impresa di assicurazione quale definita all'articolo 13, punto 1), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 38 ;

vi)    un'impresa di riassicurazione quale definita all'articolo 13, punto 4), della direttiva 2009/138/CE;

vii)    un ente pensionistico aziendale o professionale quale definito all'articolo 1, punto 6), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio 39 ;

viii)    istituti pensionistici che gestiscono regimi pensionistici considerati regimi di sicurezza sociale oggetto del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 40 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 , come pure qualsiasi soggetto giuridico costituito a fini di investimento in tali regimi di sicurezza sociale;

ix)    un fondo di investimento alternativo (FIA) gestito da un GEFIA quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE o un FIA sottoposto a vigilanza ai sensi del diritto nazionale applicabile;

x)    un OICVM quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE;

xi)    una controparte centrale quale definita all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 42 ;

xii)    un depositario centrale di titoli quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 43 ;

xiii)    una società veicolo di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma dell'articolo 211 della direttiva 2009/138/CE;

xiv)    una società veicolo per la cartolarizzazione quale definita all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio 44 ;

xv)    una società di partecipazione assicurativa quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE o una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all'articolo 212, paragrafo 1, lettera h), della medesima direttiva, che fa parte di un gruppo assicurativo soggetto a vigilanza a livello di gruppo a norma dell'articolo 213 di tale direttiva e che non è esentata dalla vigilanza di gruppo a norma dell'articolo 214, paragrafo 2, della medesima direttiva;

xvi)    un istituto di pagamento quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio 45 ;

xvii)    un istituto di moneta elettronica quale definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 ;

xviii)    un fornitore di servizi di crowdfunding quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 ;

xix)    un fornitore di servizi per le cripto-attività quale definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8), [della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività 48 ] se presta uno o più servizi per le cripto-attività quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9), [della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività];

xx)    un repertorio di dati sulle negoziazioni quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 648/2012;

xxi)    un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2017/2402;

xxii)    un amministratore di indici di riferimento quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio 49 ;

xxiii)    un'agenzia di rating del credito quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009;

6)"analista di rating": una persona che esercita funzioni di analisi ai fini dell'emissione di rating ESG;

7)"soggetto valutato": una persona giuridica, uno strumento finanziario, un prodotto finanziario o un'autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico cui è esplicitamente o implicitamente attribuito un rating o punteggio ESG, indipendentemente dal fatto che tale rating sia stato richiesto e indipendentemente dal fatto che la persona giuridica abbia fornito informazioni per tale rating o punteggio ESG;

8)"utente": una persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico, cui è fornito un rating ESG;

9)"autorità competenti": le autorità designate da ciascuno Stato membro ai fini del presente regolamento;

10)"alta dirigenza": la persona o le persone che dirigono di fatto l'attività del fornitore di rating ESG nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di tale fornitore;

11)"gruppo di fornitori di rating ESG": un gruppo di imprese stabilite nell'Unione composto da un'impresa madre e dalle sue imprese figlie quali definite all'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE, nonché da imprese legate tra loro da una relazione e la cui attività comprende la fornitura di rating ESG.

TITOLO II

Fornitura di rating ESG nell'Unione

Articolo 4

Requisiti per la fornitura di rating ESG nell'Unione

Qualsiasi persona giuridica che desideri fornire rating ESG nell'Unione soddisfa uno dei requisiti seguenti:

a)un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) di cui all'articolo 5;

b)una decisione di esecuzione di cui all'articolo 9;

c)un'autorizzazione per l'avallo di cui all'articolo 10;

d)un riconoscimento di cui all'articolo 11.

CAPO 1

Autorizzazione alla fornitura di rating ESG nell'Unione

Articolo 5

Domanda di autorizzazione per la fornitura di rating ESG

1.Le persone giuridiche stabilite nell'Unione che intendono fornire rating ESG nell'Unione presentano domanda di autorizzazione all'ESMA.

2.La domanda di autorizzazione contiene tutte le informazioni elencate nell'allegato I ed è presentata in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Il regolamento n. 1 del Consiglio 50 si applica mutatis mutandis a qualsiasi altra comunicazione tra l'ESMA e i fornitori di rating ESG e il loro personale.

3.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente le informazioni di cui all'allegato I.

L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il XX XXXX XXXX.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.Il fornitore di rating ESG autorizzato rispetta in ogni momento le condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale.

5.I fornitori di rating ESG notificano senza indebito ritardo all'ESMA qualsiasi modifica sostanziale delle condizioni di ottenimento dell'autorizzazione iniziale, compresa l'apertura o la chiusura di una succursale all'interno dell'Unione.

Articolo 6

Esame della domanda di autorizzazione di un fornitore di rating ESG da parte dell'ESMA

1.Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 5, paragrafo 2, l'ESMA accerta che essa sia completa. Se la domanda è incompleta, l'ESMA fissa un termine entro il quale il richiedente deve trasmettere informazioni supplementari.

2.Dopo aver valutato la completezza della domanda, l'ESMA notifica al richiedente l'esito di tale valutazione.

3.Entro 120 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 2, l'ESMA adotta una decisione pienamente motivata di autorizzazione o di respingimento dell'autorizzazione.

4.L'ESMA può prorogare il termine di cui al paragrafo 3 fino a 140 giorni lavorativi, in particolare se il richiedente:

a)prevede di avallare i rating ESG di cui all'articolo 10;

b)prevede di ricorrere all'esternalizzazione; oppure

c)richiede l'esenzione dall'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 20.

5.La decisione adottata dall'ESMA a norma del paragrafo 3 acquisisce efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della sua adozione.

Articolo 7

Decisione di concessione o respingimento dell'autorizzazione a fornire rating ESG e notifica di tale decisione

1.L'ESMA autorizza il richiedente in qualità di fornitore di rating ESG qualora, in seguito all'esame della domanda di cui all'articolo 6, concluda che tale richiedente soddisfa le condizioni per la fornitura di rating di cui al presente regolamento.

2.L'ESMA informa il richiedente entro cinque giorni lavorativi in merito alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.L'ESMA informa la Commissione, l'ABE e l'EIOPA in merito a ciascuna decisione adottata a norma del paragrafo 2.

4.L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

Articolo 8

Revoca o sospensione dell'autorizzazione

1.L'ESMA revoca o sospende l'autorizzazione di un fornitore di rating ESG in uno qualsiasi dei casi seguenti:

a)il fornitore di rating ESG ha espressamente rinunciato all'autorizzazione o non ha fornito rating ESG nei nove mesi antecedenti tale revoca o sospensione;

b)il fornitore di rating ESG ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)il fornitore di rating ESG non soddisfa più le condizioni in base alle quali è stato autorizzato;

d)il fornitore di rating ESG ha violato in modo grave o ripetuto il presente regolamento.

2.La decisione di revoca o sospensione dell'autorizzazione ha effetto immediato in tutta l'Unione.

CAPO 2

Fornitura di rating ESG nell'Unione da parte di fornitori di rating ESG di paesi terzi

Articolo 9

Decisione di equivalenza

1.Un fornitore di rating ESG di un paese terzo che desideri fornire rating ESG nell'Unione può farlo soltanto se è incluso nel registro di cui all'articolo 13 e a condizione che siano state rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)il fornitore di rating ESG di un paese terzo è una persona giuridica, è autorizzato o registrato come fornitore di rating ESG nel paese terzo interessato ed è soggetto alla vigilanza di tale paese terzo;

b)il fornitore di rating ESG di un paese terzo ha notificato all'ESMA la propria intenzione di fornire rating ESG nell'Unione e ha comunicato alla stessa ESMA il nome dell'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo;

c)la Commissione ha adottato una decisione di equivalenza a norma del paragrafo 2;

d)gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 4 sono operativi.

2.La Commissione può adottare una decisione di esecuzione che dichiari che il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo assicurano che:

a)i fornitori di rating ESG autorizzati o registrati nel paese terzo soddisfano requisiti vincolanti equivalenti ai requisiti stabiliti dal presente regolamento;

b)il rispetto dei requisiti vincolanti di cui alla lettera a) è soggetto a effettiva vigilanza e applicazione su base continuativa in detto paese terzo.

Ai fini della lettera a), la Commissione valuta se il quadro giuridico e le prassi di vigilanza di un paese terzo garantiscono la conformità alle raccomandazioni della IOSCO per i rating ESG pubblicate nel mese di novembre del 2021.

Tale decisione di esecuzione è adottata secondo la procedura di esame di cui all'articolo 47.

3.La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 45 al fine di precisare le condizioni di cui al primo comma, lettere a) e b). La Commissione può subordinare l'applicazione della decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2:

a)all'effettivo rispetto su base continuativa da parte del paese terzo in questione delle eventuali condizioni, stabilite in detta decisione di esecuzione, intese ad assicurare l'equivalenza delle norme in materia di vigilanza e regolamentazione;

b)alla capacità dell'ESMA di esercitare efficacemente le sue responsabilità in materia di monitoraggio di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.    L'ESMA istituisce accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e le cui prassi di vigilanza siano stati riconosciuti equivalenti conformemente al paragrafo 2. Tali accordi specificano tutti gli elementi seguenti:

a)il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l'ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l'accesso a tutte le informazioni pertinenti richieste dall'ESMA in merito al fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese terzo;

b)il meccanismo per la notifica immediata all'ESMA laddove l'autorità competente del paese terzo ritenga che un fornitore di rating ESG autorizzato o registrato in tale paese e soggetto alla vigilanza di tale autorità competente del paese terzo stia violando le condizioni della sua autorizzazione o registrazione o un'altra normativa nazionale nel paese terzo;

c)le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza, incluse le ispezioni in loco.

Articolo 10

Avallo dei rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG di un paese terzo

1.Un fornitore di rating ESG situato nell'Unione e autorizzato a norma dell'articolo 7 può avallare rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG di un paese terzo appartenente al medesimo gruppo, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)il fornitore di rating ESG situato nell'Unione ha presentato all'ESMA domanda per l'autorizzazione di tale avallo;

b)il fornitore di rating ESG situato nell'Unione ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base permanente, all'ESMA che la fornitura del rating ESG da avallare soddisfa requisiti rigorosi almeno quanto quelli del presente regolamento;

c)il fornitore di rating ESG situato nell'Unione dispone delle competenze necessarie per monitorare efficacemente la fornitura di rating ESG da parte del fornitore di rating ESG di un paese terzo e per gestire eventuali rischi associati;

d)esiste un motivo obiettivo per cui il fornitore di rating ESG di un paese terzo deve fornire il rating ESG e per cui quest'ultimo rating deve essere avallato per essere utilizzato nell'Unione;

e)il fornitore di rating ESG situato nell'Unione fornisce all'ESMA, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie per consentire all'ESMA di vigilare su base continuativa sul rispetto del presente regolamento da parte del fornitore di rating ESG di un paese terzo;

f)laddove un fornitore di rating ESG di un paese terzo sia soggetto a vigilanza, è in vigore un accordo di cooperazione adeguato tra l'ESMA e l'autorità competente del paese terzo in cui è situato il fornitore di rating ESG, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.

Ai fini del primo comma, lettera b), l'ESMA può ritenere che la conformità della fornitura del rating ESG da avallare alle raccomandazioni della IOSCO per i rating ESG equivalga al rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

2.Un fornitore di rating ESG che presenta una domanda di avallo di cui al paragrafo 1 fornisce all'ESMA tutte le informazioni necessarie a dimostrare a quest'ultima che, al momento della presentazione della domanda, tutte le condizioni di cui a detto paragrafo sono soddisfatte.

3.Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA esamina la domanda e decide se autorizzare l'avallo o respingerlo. L'ESMA notifica pubblicamente la decisione di avallo dei rating ESG forniti da un fornitore di rating ESG di un paese terzo.

4.Un rating ESG avallato è considerato un rating ESG fornito dal fornitore di rating ESG avallante. Il fornitore avallante non ricorre all'avallo con l'intento di evitare o eludere le prescrizioni del presente regolamento.

5.Un fornitore di rating ESG che ha avallato un rating ESG fornito da un fornitore di rating ESG di un paese terzo resta pienamente responsabile per tale rating ESG così come per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

6.Qualora abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano più soddisfatte, l'ESMA ha il potere di imporre al fornitore di rating ESG avallante la cessazione dell'avallo.

Articolo 11

Riconoscimento di fornitori di rating ESG di paesi terzi

1.Fino all'adozione da parte della Commissione della decisione di equivalenza di cui all'articolo 9 o, se tale decisione è stata adottata, in caso di abrogazione della stessa, i fornitori di rating ESG di paesi terzi con un fatturato netto annuo per le loro attività di rating ESG inferiore a 12 milioni di EUR per tre anni consecutivi possono fornire rating ESG a imprese finanziarie regolamentate nell'Unione, a condizione che l'ESMA abbia riconosciuto tale fornitore di rating ESG di un paese terzo conformemente ai paragrafi XX e YY.

2.I fornitori di rating ESG di paesi terzi che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 si conformano ai requisiti stabiliti nel presente regolamento e presentano domanda di riconoscimento all'ESMA. I fornitori di rating ESG possono soddisfare tale condizione applicando le raccomandazioni della IOSCO sui rating ESG, a condizione che tale applicazione sia equivalente al rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

Ai fini del primo comma, l'ESMA può tenere conto di una valutazione da parte di un revisore esterno indipendente o di una certificazione dell'autorità competente del paese terzo in cui è situato il fornitore di rating ESG di un paese terzo.

3.I fornitori di rating ESG di paesi terzi che desiderano essere riconosciuti ai sensi del paragrafo 1 dispongono di un rappresentante legale. Tale rappresentante legale è una persona giuridica situata nell'Unione ed è espressamente nominato dal fornitore di rating ESG di un paese terzo ad agire per suo conto in relazione agli obblighi in capo a tale fornitore di rating ESG ai sensi del presente regolamento e, a tale riguardo, ne risponde all'ESMA.

4.Il fornitore di rating ESG di un paese terzo fornisce all'ESMA, prima del riconoscimento di cui al paragrafo 1, le informazioni seguenti:

a)tutte le informazioni necessarie per dimostrare all'ESMA che il fornitore di rating ESG di un paese terzo ha adottato tutte le disposizioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2;

b)l'elenco dei rating ESG attuali o futuri che sono destinati a essere forniti nell'Unione;

c)se del caso, il nome e i dati di contatto dell'autorità competente del paese terzo responsabile per la vigilanza di detto fornitore.

L'ESMA verifica che le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 siano soddisfatte entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di cui al primo comma del presente paragrafo.

5.L'ESMA riconosce il fornitore di rating ESG di un paese terzo di cui al paragrafo 1 a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

a)il fornitore di rating ESG di un paese terzo ha soddisfatto tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4;

b)se il fornitore di rating ESG di un paese terzo è soggetto a vigilanza, l'ESMA cerca di mettere in atto un accordo di cooperazione adeguato con l'autorità competente pertinente del paese terzo in cui è situato detto fornitore, al fine di garantire uno scambio efficace di informazioni.

6.Non è concesso alcun riconoscimento nel caso in cui l'esercizio effettivo delle funzioni di vigilanza da parte dell'ESMA nel quadro del presente regolamento è ostacolato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo in cui è stabilito il fornitore di rating ESG, oppure, ove del caso, da limitazioni dei poteri di vigilanza e di indagine dell'autorità competente del paese terzo.

7.L'ESMA irroga sanzioni pecuniarie, conformemente all'articolo 30, sospende o, se del caso, revoca il riconoscimento di cui al paragrafo 1, qualora essa abbia fondati motivi, basati su elementi di prova documentati, per ritenere che il fornitore di rating ESG:

a)stia agendo o abbia agito in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli utenti dei suoi rating ESG o l'ordinato funzionamento dei mercati;

b)abbia commesso una grave violazione delle prescrizioni applicabili stabilite nel presente regolamento;

c)abbia reso false dichiarazioni o utilizzato altri mezzi illeciti per ottenere il riconoscimento.

8.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire la forma e il contenuto della domanda di cui al paragrafo 2 e, in particolare, la presentazione delle informazioni richieste al paragrafo 4. L'ESMA presenta tali norme alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 12

Accordi di cooperazione

1.Qualsiasi accordo di cooperazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, all'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), e all'articolo 11, paragrafo 5, lettera b), è soggetto a garanzie in materia di segreto professionale almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 44. Lo scambio di informazioni attuato nel contesto di tali accordi di cooperazione è finalizzato allo svolgimento dei compiti dell'ESMA o delle autorità competenti.

2.Per quanto concerne il trasferimento di dati personali verso un paese terzo, l'ESMA applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 .

CAPO 3

Registro e accessibilità delle informazioni

Articolo 13

Registro dei fornitori di rating ESG e accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP)

1.L'ESMA istituisce e tiene un registro contenente informazioni su tutti gli elementi seguenti:

a)l'identità dei fornitori di rating ESG autorizzati a norma dell'articolo 7;

b)l'identità dei fornitori di rating ESG di paesi terzi che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 9 e le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG;

c)l'identità del fornitore di rating ESG avallante e del fornitore di rating ESG di un paese terzo avallato di cui all'articolo 10 e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza sul fornitore di rating ESG di un paese terzo avallato;

d)l'identità dei fornitori di rating ESG di paesi terzi che sono stati riconosciuti conformemente all'articolo 11 e, se del caso, le autorità competenti dei paesi terzi responsabili della vigilanza su tali fornitori di rating ESG.

2.Il registro di cui al paragrafo 1 è pubblicamente accessibile sul sito web dell'ESMA ed è aggiornato tempestivamente, in funzione delle necessità.

3.A decorrere dal 1º gennaio 2028, quando pubblicano informazioni a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, i fornitori di rating ESG le trasmettono contemporaneamente all'organismo di raccolta pertinente di cui al paragrafo 6 del presente articolo affinché siano rese accessibili tramite l'ESAP, istituito a norma del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] del Parlamento europeo e del Consiglio*.

4.Tali informazioni soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a)le informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili come definito all'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4), del medesimo regolamento;

b)le informazioni sono corredate dei metadati seguenti:

1)tutte le denominazioni del fornitore di rating ESG che trasmette le informazioni;

2)l'identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG, specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

3)le dimensioni del fornitore di rating ESG, specificate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

4)il tipo di informazioni, classificate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP];

5)metadati che specificano se le informazioni comprendono dati personali.

5.Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i fornitori di rating ESG acquisiscono l'identificativo della persona giuridica specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP].

6.Al fine di rendere accessibili tramite l'ESAP le informazioni di cui al paragrafo 1, l'organismo di raccolta quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP] è l'ESMA.

7.A decorrere dal 1º gennaio 2028 le informazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 3, all'articolo 33, paragrafo 1, e agli articoli 34 e 35 sono rese accessibili tramite l'ESAP. A tal fine, l'organismo di raccolta quale definito all'articolo 2, punto 2), di detto regolamento è l'ESMA. Tali informazioni sono preparate in un formato per dati estraibili come definito dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) XX/XXXX [regolamento ESAP], comprendono i metadati per quanto concerne le denominazioni e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica del fornitore di rating ESG, specificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento, il tipo di informazioni, classificate a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, di tale regolamento e un'indicazione del fatto che le informazioni comprendano o meno dati personali.

8.Al fine di garantire una raccolta e un'amministrazione efficienti dei dati trasmessi conformemente al paragrafo 3, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:

a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Prima di elaborare i progetti di norme tecniche di attuazione, l'ESMA effettua un'analisi costi-benefici. Ai fini della lettera c) l'ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

9.Se necessario l'ESMA adotta orientamenti destinati ai soggetti interessati al fine di garantire che i metadati presentati conformemente al paragrafo 8, primo comma, lettera a), siano corretti.

TITOLO III

INTEGRITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE ATTIVITÀ DI RATING ESG

CAPO 1

Requisiti organizzativi, processi e documenti relativi alla governance

Articolo 14

Principi generali

1.I fornitori di rating ESG garantiscono l'indipendenza delle loro attività di rating, anche da qualsiasi influenza o vincolo di tipo politico ed economico.

2.I fornitori di rating ESG si dotano di norme e procedure che garantiscono che i loro rating ESG siano forniti e pubblicati o messi a disposizione in conformità del presente regolamento.

3.I fornitori di rating ESG utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati ed efficaci per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento.

4.I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure scritte che garantiscono che i loro rating ESG si basino su un'analisi approfondita di tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione.

5.I fornitori di rating ESG adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali non compromettano l'indipendenza o l'accuratezza delle attività di valutazione.

6.I fornitori di rating ESG adottano e attuano procedure amministrative e contabili affidabili, meccanismi di controllo interno, nonché disposizioni efficaci di controllo e di salvaguardia per i sistemi di trattamento delle informazioni.

7.I fornitori di rating ESG si avvalgono, per fornire i rating ESG, di metodologie rigorose, sistematiche, obiettive e convalidabili e le applicano costantemente.

8.I fornitori di rating ESG rivedono le metodologie di rating di cui al paragrafo 6 su base continuativa e quanto meno una volta l'anno.

9.I fornitori di rating ESG monitorano e valutano l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi, delle risorse e delle procedure di cui al paragrafo 2 con cadenza almeno annuale e adottano misure appropriate per sopperire a eventuali carenze.

10.I fornitori di rating ESG istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei propri rating ESG.

I fornitori di rating ESG elaborano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza.

11.I fornitori di rating ESG adottano, attuano ed applicano misure tese a garantire che i loro rating ESG si basino su un'analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispongono che sono rilevanti a tal fine, secondo le proprie metodologie di rating. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni da loro impiegate ai fini dell'assegnazione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. I fornitori di rating ESG indicano esplicitamente che i loro rating ESG costituiscono il loro parere.

12.I fornitori di rating ESG non divulgano informazioni sul loro capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o sui risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali come definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio 52 .

13.I fornitori di rating ESG apportano modifiche ai rating ESG soltanto nel rispetto delle loro metodologie di rating pubblicate a norma dell'articolo 21.

Articolo 15

Separazione delle attività commerciali

1.I fornitori di rating ESG non svolgono alcuna delle attività seguenti:

a)attività di consulenza rivolte a investitori o imprese;

b)emissione e vendita di rating del credito;

c)elaborazione di indici di riferimento;

d)attività di investimento;

e)attività di audit;

f)attività bancarie, di assicurazione o riassicurazione.

2.I fornitori di rating ESG garantiscono che la prestazione di servizi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 non crei rischi di conflitto di interessi nel contesto delle loro attività di rating ESG.

Articolo 16

Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano alla fornitura
dei rating ESG

1.I fornitori di rating ESG provvedono affinché gli analisti di rating, i dipendenti e tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo e che partecipano direttamente alla fornitura dei rating ESG, compresi gli analisti direttamente coinvolti nel processo di rating e le persone coinvolte nell'assegnazione di punteggi, dispongano delle conoscenze e dell'esperienza necessarie per svolgere le funzioni e i compiti loro attribuiti.

2.I fornitori di rating ESG garantiscono che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti a contributi o pagamenti con qualsiasi soggetto valutato o qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente collegata al soggetto valutato da un legame di controllo.

3.Le persone di cui al paragrafo 1 non acquistano né vendono strumenti finanziari emessi, garantiti o altrimenti sostenuti dai soggetti valutati a eccezione delle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti, né effettuano operazioni su tali strumenti finanziari.

4.Le persone di cui al paragrafo 1 non partecipano alla determinazione del rating ESG di un soggetto valutato né la influenzano in altro modo, se queste:

a)possiedono strumenti finanziari del soggetto valutato, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

b)possiedono strumenti finanziari di un'entità legata al soggetto valutato la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

c)hanno occupato di recente un posto presso il soggetto valutato o intrattengono con esso una relazione d'affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o essere generalmente percepita come tale.

5.I fornitori di rating ESG provvedono affinché le persone di cui al paragrafo 1:

a)adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e le registrazioni in possesso dei fornitori da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità dell'attività dei fornitori stessi nonché della loro natura e della gamma delle loro attività di rating ESG;

b)non condividano le informazioni riservate comunicate al fornitore di rating ESG con chiunque non sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività di rating ESG, compresi gli analisti di rating e i dipendenti di persone direttamente o indirettamente collegate al fornitore di rating ESG da un legame di controllo, né con altre persone fisiche i cui servizi sono o sono stati messi a disposizione o sono sotto il controllo di una persona direttamente o indirettamente collegata al fornitore di rating ESG da un legame di controllo;

c)non utilizzino né condividano informazioni riservate per finalità diverse dallo svolgimento di attività di rating ESG, compresa la negoziazione di strumenti finanziari.

6.Le persone di cui al paragrafo 1 che ritengono che un'altra persona di cui al paragrafo 1 abbia tenuto una condotta che reputano illegale ne informano immediatamente la funzione di controllo della conformità. Il fornitore di rating ESG provvede affinché la segnalazione non abbia conseguenze negative per chi la effettua.

7.Se un analista di rating pone fine al rapporto di lavoro con il fornitore di rating ESG e inizia a lavorare per un soggetto valutato al cui rating ha partecipato, il fornitore di rating ESG rivede il lavoro svolto dall'analista nell'anno antecedente la sua partenza.

8.Le persone di cui al paragrafo 1 non assumono alcuna posizione dirigenziale di rilievo presso un soggetto valutato al cui rating hanno partecipato per sei mesi dopo la fornitura del rating.

Articolo 17

Obblighi di conservazione delle registrazioni

1.I fornitori di rating ESG registrano le loro attività di rating ESG. Tali registrazioni includono le informazioni di cui all'allegato II.

2.I fornitori di rating ESG conservano le informazioni di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni, in una forma che consenta di replicare e comprendere pienamente la determinazione di un rating ESG.

Articolo 18

Meccanismo di gestione dei reclami

1.I fornitori di rating ESG predispongono e pubblicano sul proprio sito web procedure per ricevere e trattare i reclami e conservare le relative registrazioni.

2.Le procedure di cui al paragrafo 1 garantiscono che:

a)il fornitore di rating ESG metta a disposizione del pubblico la politica di gestione dei reclami attraverso la quale è possibile presentare un reclamo in merito:

1)alle fonti di dati utilizzate per uno specifico rating ESG;

2)al modo in cui è stata applicata la metodologia di rating in relazione a uno specifico rating ESG;

3)alla rappresentatività di uno specifico rating ESG rispetto al soggetto valutato;

4)a una proposta di modifica del processo di determinazione del rating ESG;

5)ad altre decisioni relative al rating ESG;

b)i reclami siano trattati in modo tempestivo ed equo e che l'esito della trattazione sia comunicato entro un periodo ragionevole di tempo a chi presenta il reclamo, a meno che tale comunicazione sia contraria agli obiettivi di ordine pubblico o al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 53 ;

c)la trattazione sia condotta indipendentemente dal personale coinvolto nell'oggetto del reclamo.

Articolo 19

Esternalizzazione

1.I fornitori di rating ESG non esternalizzano importanti funzioni operative qualora farlo comprometterebbe sostanzialmente la qualità delle proprie politiche e procedure di controllo interno o la capacità dell'ESMA di vigilare sul rispetto, da parte dei fornitori di rating ESG, degli obblighi che incombono loro a norma del presente regolamento.

2.I fornitori di rating ESG che esternalizzano funzioni o qualsiasi oppure servizio o attività pertinenti di rilievo per la fornitura di un rating ESG restano pienamente responsabili dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

3.I fornitori di rating ESG che esternalizzano funzioni oppure servizi o attività di rilievo per la fornitura di un rating ESG restano pienamente responsabili della comunicazione delle informazioni di cui all'allegato II.

Articolo 20

Esenzioni dai requisiti di governance

1.L'ESMA può esentare un fornitore di rating ESG, su sua richiesta, da taluni requisiti di cui all'articolo 14 laddove questi sia in grado di dimostrare che detti requisiti non sono proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità della sua attività nonché alla natura e alla gamma dei rating ESG emessi e a condizione che:

a)il fornitore di rating ESG sia una piccola o media impresa secondo i criteri di cui all'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE;

b)il fornitore di rating ESG abbia messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno e disposizioni e misure per la comunicazione di informazioni, che assicurano l'indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating ESG e garantiscono l'effettivo rispetto del presente regolamento;

c)le dimensioni del fornitore di rating ESG non siano determinate in modo tale da disattendere i requisiti del presente regolamento da parte di un fornitore di rating ESG o di un gruppo di fornitori di rating ESG.

2.Nel caso di un gruppo di fornitori di rating ESG, l'ESMA provvede affinché almeno uno dei fornitori di rating ESG del gruppo non sia esente dalle prescrizioni del presente regolamento.

CAPO 2

Obblighi di trasparenza

Articolo 21

Comunicazione al pubblico delle metodologie, dei modelli e delle principali ipotesi di rating utilizzati nelle attività di rating ESG

1.I fornitori di rating ESG pubblicano sul proprio sito web le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating che utilizzano nelle loro attività di rating ESG, comprese le informazioni di cui all'allegato III, punto 1.

2.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi che da comunicare a norma del paragrafo 1.

3.L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il XX XXXX XXXX.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 22

Comunicazione di informazioni agli abbonati ai rating ESG e ai soggetti valutati

1.I fornitori di rating ESG comunicano agli abbonati e ai soggetti valutati come minimo le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.

2.L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente gli elementi che da comunicare a norma del paragrafo 1.

3.L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il XX XXXX XXXX.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura stabilita agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

CAPO 3

Indipendenza e conflitti di interessi

Articolo 23

Indipendenza e prevenzione di conflitti di interessi

1.I fornitori di rating ESG dispongono di solidi meccanismi di governance che comprendono una chiara struttura organizzativa con ruoli e responsabilità ben definiti, trasparenti e omogenei per tutte le persone coinvolte nella fornitura di un rating ESG.

2.I fornitori di rating ESG adottano tutte le misure necessarie per garantire che i rating ESG forniti non siano influenzati da alcun conflitto di interessi, esistente o potenziale, o relazione d'affari del fornitore di rating ESG stesso o dei suoi azionisti, dirigenti, analisti di rating, dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del fornitore di rating ESG, o di qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad esso da un legame di controllo.

3.Quando sussiste il rischio di conflitto di interessi interno al fornitore di rating ESG in ragione dell'assetto proprietario, delle partecipazioni di controllo o delle attività del fornitore in questione, di un soggetto che lo possiede o lo controlla, di un soggetto da esso posseduto o controllato o di qualsiasi sua affiliata, l'ESMA può chiedere al fornitore di rating ESG di adottare misure tese ad attenuare tale rischio. Dette misure possono comprendere l'istituzione di una funzione di sorveglianza indipendente che rappresenti in modo equilibrato i portatori di interessi, inclusi gli utenti dei rating ESG e coloro che vi contribuiscono.

Qualora il conflitto di interessi di cui al primo comma non possa essere gestito in modo adeguato, l'ESMA può imporre al fornitore di rating ESG di porre fine alle attività o alle relazioni che creano il conflitto di interessi o di cessare di fornire rating ESG.

4.I fornitori di rating ESG comunicano all'ESMA tutti i conflitti di interessi esistenti o potenziali, compresi quelli derivanti dalla proprietà o dal controllo dei fornitori di rating ESG.

5.I fornitori di rating ESG stabiliscono e applicano politiche, procedure e modalità organizzative efficaci per l'individuazione, la comunicazione, la prevenzione, la gestione e l'attenuazione dei conflitti di interessi. I fornitori di rating ESG riesaminano e aggiornano periodicamente tali politiche, procedure e modalità. Le politiche, procedure e modalità prevengono, gestiscono e attenuano specificamente i conflitti di interessi dovuti alla proprietà o al controllo del fornitore di rating ESG o ad altri interessi nel gruppo del fornitore di rating ESG, oppure i conflitti di interessi causati da altre persone che esercitano influenza o controllo sul fornitore di rating ESG in relazione alla determinazione del rating ESG.

6.I fornitori di rating ESG riesaminano la loro attività con cadenza almeno annuale al fine di individuare potenziali conflitti di interessi.

Articolo 24

Gestione di potenziali conflitti di interessi dei dipendenti

1.I fornitori di rating ESG assicurano che i dipendenti e le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a loro disposizione o sono sotto il loro controllo e che sono direttamente coinvolti nella fornitura di un rating ESG:

a)dispongano delle competenze necessarie per svolgere i compiti e le funzioni loro attribuiti e siano soggetti a una gestione e una vigilanza efficaci;

b)non siano soggetti a indebite influenze o a conflitti di interessi;

c) ricevano una retribuzione e una valutazione del rendimento che non creino conflitti di interessi o comunque non incidano sull'integrità del processo di determinazione dei rating ESG;

d)non abbiano interessi o relazioni d'affari che possono compromettere le attività del fornitore di rating ESG;

e)siano soggetti al divieto di contribuire alla determinazione di un rating ESG mediante offerte di acquisto o di vendita e transazioni, per proprio conto o per conto di operatori di mercato, tranne qualora tale contributo sia esplicitamente necessario nell'ambito della metodologia dei rating ESG e sia soggetto a norme specifiche ivi definite;

f)siano soggetti a efficaci procedure per il controllo degli scambi di informazioni con altri dipendenti coinvolti in attività che potrebbero creare un rischio di conflitto di interessi o con terzi, laddove le informazioni possano influire sul rating ESG.

2.I fornitori di rating ESG istituiscono specifiche procedure di controllo interno per assicurare l'integrità e l'affidabilità del dipendente o della persona che determina il rating ESG, inclusa una procedura di approvazione interna da parte della dirigenza prima della diffusione del rating ESG.

Articolo 25

Trattamento equo, ragionevole, trasparente e non discriminatorio degli utenti dei rating ESG

1.I fornitori di rating ESG adottano misure adeguate al fine di garantire che le commissioni addebitate ai clienti siano eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi.

2.Ai fini del paragrafo 1, l'ESMA può imporre ai fornitori di rating ESG di produrre elementi di prova documentati, può adottare misure di vigilanza conformemente all'articolo 33 e può decidere di imporre sanzioni pecuniarie conformemente all'articolo 34 se rileva che le commissioni applicate dai fornitori di rating ESG non sono eque, ragionevoli, trasparenti, non discriminatorie e non sono basate sui costi effettivi.

CAPO 4

Vigilanza da parte dell'ESMA

Sezione 1

Principi generali

Articolo 26

Non interferenza con il contenuto dei rating o con le relative metodologie

Nell'adempimento delle funzioni loro attribuite in virtù del presente regolamento, né l'ESMA, né la Commissione, né le autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating ESG o con le relative metodologie.

Articolo 27

ESMA

1.Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA emana e aggiorna orientamenti sulla cooperazione tra l'ESMA e le autorità competenti ai fini del presente regolamento, comprese le procedure e le condizioni dettagliate relative alla delega di compiti.

2.Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA, in cooperazione con l'ABE e l'EIOPA, emana ed aggiorna orientamenti sull'applicazione del regime di avallo di cui all'articolo 10 del presente regolamento entro il XX XXXX XXXX.

3.L'ESMA pubblica una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza adottate e le sanzioni da essa imposte a norma del presente regolamento, segnatamente le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento. Tale relazione contiene in particolare informazioni sull'evoluzione del mercato dei rating ESG e una valutazione dell'applicazione dei regimi relativi ai paesi terzi di cui agli articoli 9, 10 e 11.

L'ESMA presenta la relazione annuale di cui al primo comma al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

4.L'ESMA coopera con l'ABE e l'EIOPA nello svolgimento dei suoi compiti e le consulta prima di emanare e aggiornare gli orientamenti e di presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione.

Articolo 28

Autorità competenti

1.Entro il XX XXXX XXXX ciascuno Stato membro designa un'autorità competente ai fini del presente regolamento.

2.Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.

Articolo 29

Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 30 a 32

I poteri conferiti all'ESMA o a un suo funzionario o ad altra persona autorizzata dall'ESMA a norma dagli articoli da 30 a 32 non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 30

Richiesta di informazioni

1.L'ESMA può, mediante richiesta semplice o decisione, imporre ai fornitori di rating ESG, alle persone coinvolte nelle attività di rating ESG, ai soggetti valutati, ai terzi ai quali i fornitori di rating ESG hanno esternalizzato funzioni o attività operative e alle persone altrimenti strettamente e sostanzialmente collegate o connesse ai fornitori di rating ESG o alle attività di rating ESG di fornire tutte le informazioni di cui necessita per svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento.

2.Nell'inviare una richiesta semplice d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'ESMA:

a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)dichiara la finalità della richiesta;

c)specifica le informazioni richieste;

d)stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che eventuali risposte alla richiesta non devono essere inesatte o fuorvianti;

f)indica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 34 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti.

3.Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 mediante decisione, l'ESMA:

a)fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)dichiara la finalità della richiesta;

c)specifica le informazioni richieste;

d)stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e)indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 35 laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f)indica la sanzione pecuniaria prevista all'articolo 34 laddove le risposte alle domande poste siano inesatte o fuorvianti;

g)indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso e di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

4.Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite dagli avvocati siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

5.L'ESMA trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all'autorità competente dello Stato membro in cui sono domiciliate o stabilite le persone di cui al paragrafo 1 interessate dalla richiesta di informazioni.

Articolo 31

Indagini generali

1.Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1. A tal fine i funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA sono abilitati a:

a)esaminare registrazioni, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l'esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b)fare o ottenere copie certificate o estratti di tali registrazioni, dati, procedure e altro materiale;

c)convocare e chiedere alle persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte od orali su fatti o documenti relativi all'oggetto e alle finalità dell'ispezione e registrarne le risposte;

d)organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

e)richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

2.I funzionari dell'ESMA e altre persone autorizzate dall'ESMA allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 35, paragrafo 1, qualora le registrazioni, i dati, le procedure o altri materiali richiesti o le risposte alle domande poste alle persone di cui a tale articolo non siano stati forniti o siano incompleti, e le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 34 qualora le risposte alle domande poste alle persone di cui al medesimo articolo siano inesatte o fuorvianti.

3.Le persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'indagine nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 3, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.L'ESMA informa con debito anticipo l'autorità competente dello Stato membro in cui si deve svolgere l'indagine dello svolgimento della stessa e dell'identità delle persone autorizzate. Su richiesta dell'ESMA, i funzionari dell'autorità competente interessata assistono le persone autorizzate nello svolgimento delle loro funzioni. I funzionari dell'autorità competente interessata possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

5.Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

6.Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 5, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 32

Ispezioni in loco

1.Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'ESMA ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'ESMA può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.

2.I funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali professionali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall'ESMA e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all'articolo 31, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali professionali e ai libri e ai registri contabili per la durata dell'ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

3.I funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un'autorizzazione scritta che specifichi l'oggetto e le finalità dell'ispezione nonché le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste dall'articolo 31, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all'ispezione. In debito anticipo rispetto all'ispezione, l'ESMA avvisa l'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere svolta.

4.Le persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle ispezioni in loco disposte da una decisione dell'ESMA. La decisione specifica l'oggetto e le finalità dell'ispezione e la data d'inizio e indica le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento previste all'articolo 31, i mezzi di ricorso disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'ESMA adotta tali decisioni dopo aver consultato l'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione.

5.I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro in cui deve essere effettuata l'ispezione o le persone da essa autorizzate o incaricate prestano attivamente assistenza, su richiesta dell'ESMA, ai funzionari dell'ESMA e alle altre persone autorizzate da quest'ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

6.L'ESMA può imporre alle autorità competenti di svolgere per suo conto compiti d'indagine specifici e ispezioni in loco, come previsto dal presente articolo e dall'articolo 31, paragrafo 1. A tal fine le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell'ESMA, quali definiti dal presente articolo e dall'articolo 31, paragrafo 1.

7.Qualora i funzionari dell'ESMA e le altre persone autorizzate dall'ESMA che li accompagnano constatino che una persona si oppone ad un'ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l'assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l'ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un'autorità equivalente incaricata dell'applicazione della legge.

8.Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1 o l'assistenza di cui al paragrafo 7 richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi delle norme nazionali, si procede a richiedere tale autorizzazione. Essa può anche essere richiesta in via preventiva.

9.Qualora sia richiesta l'autorizzazione di cui al paragrafo 8, l'autorità giudiziaria nazionale controlla l'autenticità della decisione dell'ESMA e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all'oggetto dell'ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l'autorità giudiziaria nazionale può chiedere all'ESMA di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'ESMA sospetta una violazione del presente regolamento, sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia l'autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell'ESMA. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell'ESMA secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

Sezione 2

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

Articolo 33

Misure di vigilanza dell'ESMA

1.Qualora constati che un fornitore di rating ESG non ha rispettato gli obblighi che gli incombono ai sensi del presente regolamento, l'ESMA adotta una o più delle misure di vigilanza seguenti:

a)revoca dell'autorizzazione del fornitore di rating ESG;

b)divieto temporaneo per il fornitore di rating ESG di fornire rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata;

c)sospensione dell'utilizzo dei rating ESG forniti dal fornitore di rating ESG fino a quando la violazione non sia cessata;

d)imposizione al fornitore di rating ESG di porre fine alla violazione;

e)irrogazione di sanzioni pecuniarie a norma dell'articolo 34;

f)emissione di avvisi pubblici.

2.Le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

3.L'ESMA, nell'adottare le misure di vigilanza di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a)la durata e la frequenza della violazione;

b)se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile alla violazione;

c)se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza;

d)il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

e)la solidità finanziaria del fornitore di rating ESG, quale risulta dal suo fatturato netto annuo totale;

f)le conseguenze della violazione sugli interessi degli investitori al dettaglio;

g)l'ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte del fornitore di rating ESG o l'ammontare delle perdite subite da terzi in conseguenza della violazione, nella misura in cui tali profitti e perdite possano essere determinati;

h)il livello di collaborazione che il fornitore di rating ESG ha dimostrato nei confronti dell'ESMA, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate dal fornitore stesso;

i)le violazioni precedentemente commesse dal fornitore di rating ESG;

j)le misure adottate dal fornitore di rating ESG, successivamente alla violazione stessa, per evitare il suo ripetersi.

4.L'ESMA notifica senza indebito ritardo alla persona responsabile della violazione qualsiasi misura adottata a norma del paragrafo 1. L'ESMA pubblica altresì tali misure sul proprio sito web entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno della loro adozione.

La pubblicazione di cui al primo comma comprende:

a)una dichiarazione che affermi il diritto del fornitore di rating ESG di presentare ricorso contro la decisione;

b)se del caso, una dichiarazione che indichi che è stato presentato un ricorso e specifichi che tale ricorso non ha effetto sospensivo;

c)una dichiarazione che affermi che l'ESMA può sospendere l'applicazione della decisione impugnata conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 34

Sanzioni pecuniarie

1.Qualora constati che un fornitore di rating ESG o, se del caso, il suo rappresentante legale ha violato, intenzionalmente o per negligenza, il presente regolamento, l'ESMA adotta una decisione che irroga una sanzione pecuniaria. L'importo massimo della sanzione pecuniaria è pari al 10 % del fatturato netto annuo totale del fornitore di rating ESG, calcolato sulla base dell'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di amministrazione del fornitore di rating ESG.

2.Se il fornitore di rating ESG è un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre soggetta all'obbligo di redigere il bilancio consolidato in conformità della direttiva 2013/34/UE, il relativo fatturato netto annuo totale è il fatturato netto annuo totale o il tipo di reddito corrispondente in base alla pertinente normativa dell'Unione in materia contabile che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di amministrazione dell'impresa madre capogruppo.

3.Per determinare il livello della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 1, l'ESMA tiene conto dei criteri di cui all'articolo 33, paragrafo 3.

4.In deroga al paragrafo 3, qualora il fornitore di rating ESG abbia tratto, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario dalla violazione commessa, l'importo della sanzione pecuniaria è almeno pari all'importo di tale vantaggio.

5.Se un'azione o un'omissione compiuta dal fornitore di rating ESG costituisce più di una violazione del presente regolamento, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore calcolata conformemente al paragrafo 2 e relativa a una delle violazioni in questione.

Articolo 35

Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.L'ESMA irroga mediante decisione sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento volte a obbligare:

a)il fornitore di rating ESG a porre termine a una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell'articolo 33;

b)le persone di cui all'articolo 30, paragrafo 1:

1)a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell'articolo 30;

2)a sottoporsi a un'indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un'indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell'articolo 30;

3)a sottoporsi a un'ispezione in loco disposta mediante decisione adottata a norma dell'articolo 32.

2.La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è effettiva e proporzionata. L'ESMA irroga la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento su base giornaliera fino a che il fornitore di rating ESG o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

3.Fermo restando il paragrafo 2, l'importo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell'esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

4.Una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell'ESMA. Al termine di tale periodo l'ESMA rivede la misura.

Articolo 36

Pubblicazione, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento

1.L'ESMA comunica al pubblico ogni sanzione pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell'inadempimento irrogata ai sensi degli articoli 34 e 35, salvo il caso in cui ciò possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari dell'Unione o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte. Tale comunicazione non contiene dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 54 .

2.Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 34 e 35 sono di natura amministrativa.

3.Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento irrogate ai sensi degli articoli 34 e 35 costituiscono titolo esecutivo.

L'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è disciplinata dalle norme di procedura vigenti nello Stato membro o nel paese terzo in cui viene effettuata.

4.Le sanzioni pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento sono allocate al bilancio generale dell'Unione europea.

Sezione 3

Procedure e riesame

Articolo 37

Norme procedurali per l'adozione di misure di vigilanza e l'imposizione di sanzioni pecuniarie

1.Se rileva gravi indizi di una possibile violazione del presente regolamento, l'ESMA nomina al suo interno un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario nominato non può essere, né essere stato, coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza sui rating ESG cui si riferisce la violazione e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

2.Il funzionario incaricato delle indagini di cui al paragrafo 1 indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone oggetto delle indagini, e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

3.Il funzionario incaricato delle indagini ha il potere di chiedere informazioni in forza dell'articolo 30 e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 31 e 32.

4.Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni raccolti dall'ESMA nell'ambito delle attività di vigilanza.

5.Nel corso delle indagini previste dal presente articolo sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone oggetto delle indagini.

6.Nel momento in cui il fascicolo sull'esito delle indagini viene presentato al consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, il funzionario incaricato delle indagini ne informa le persone oggetto delle indagini stesse.

7.In base al fascicolo sull'esito delle indagini del funzionario incaricato e, su richiesta delle persone oggetto delle indagini, dopo averle sentite conformemente all'articolo 38, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA valuta se una o più di esse abbiano commesso le violazioni in questione, nel qual caso adotta una misura di vigilanza di cui all'articolo 33 e irroga una sanzione pecuniaria conformemente all'articolo 34.

8.Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ESMA.

9.La Commissione integra il presente regolamento adottando ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà dell'ESMA di irrogare sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, comprese disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee e sulla riscossione di sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento, e adottando norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all'articolo 45.

10.L'ESMA si rivolge alle autorità nazionali interessate ai fini della promozione dell'azione penale se, nello svolgimento dei propri compiti a norma del presente regolamento, constata gravi indizi della possibile esistenza di fatti che possono costituire reato. L'ESMA si astiene dall'irrogare sanzioni pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento se, a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi, è passata in giudicato una precedente sentenza di assoluzione o condanna in esito a un procedimento penale di diritto interno.

Articolo 38

Audizione delle persone interessate dall'indagine

1.Prima di prendere una decisione in forza degli articoli 33, 34 e 35, l'ESMA dà alle persone interessate dal procedimento la possibilità di essere sentite in merito alle sue conclusioni. L'ESMA basa le sue decisioni solo sulle conclusioni in merito alle quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimersi.

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un'azione urgente a norma dell'articolo 33 al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tal caso l'ESMA può adottare una decisione provvisoria e dà alle persone interessate la possibilità di essere sentite il prima possibile dopo averla adottata.

2.Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto di accesso al fascicolo dell'ESMA, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate o ai documenti preparatori interni dell'ESMA.

Articolo 39

Controllo della Corte di giustizia

La Corte di giustizia ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni con le quali l'ESMA ha irrogato una sanzione pecuniaria o una sanzione per la reiterazione dell'inadempimento. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione pecuniaria o la sanzione per la reiterazione dell'inadempimento.

Sezione 4

Contributi e deleghe

Articolo 40

Contributi per le attività di vigilanza

1.L'ESMA impone ai fornitori di rating ESG il versamento di contributi in conformità dell'atto delegato adottato a norma del paragrafo 2. Detti contributi coprono totalmente i costi sostenuti dall'ESMA per la vigilanza sui fornitori di rating ESG e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 41.

2.L'ammontare di un contributo individuale è proporzionato al fatturato netto annuo del fornitore di rating ESG interessato.

Entro il XX XXXX XXXX la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 45 al fine di integrare il presente regolamento specificando il tipo, la destinazione, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi nonché, se del caso, le modalità con cui l'ESMA è tenuta a rimborsare alle autorità competenti i costi eventualmente sostenuti per svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti di cui all'articolo 41.

CAPO 5

Cooperazione tra l'ESMA e le autorità nazionali competenti

Articolo 41

Delega di compiti dell'ESMA alle autorità competenti

1.Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'ESMA può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro conformemente agli orientamenti emessi dall'ESMA ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali compiti di vigilanza specifici possono includere, in particolare, il potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 30 e di condurre indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 31 e 32.

2.Prima di delegare compiti conformemente al paragrafo 1, l'ESMA consulta la pertinente autorità competente riguardo:

a)alla portata del compito da delegare;

b)ai tempi di esecuzione del compito;

c)alla trasmissione delle informazioni necessarie da parte dell'ESMA e all'ESMA.

3.L'ESMA rimborsa all'autorità competente i costi sostenuti nell'eseguire i compiti che le sono stati delegati conformemente all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 45.

4.L'ESMA riesamina le deleghe concesse in conformità del paragrafo 1 a intervalli opportuni. L'ESMA può revocare una delega in qualsiasi momento.

5.La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'ESMA e non ne limita la capacità di svolgere e sorvegliare l'attività delegata. L'ESMA non delega le responsabilità di vigilanza, comprese le decisioni di autorizzazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle violazioni.

Articolo 42

Scambio di informazioni

L'ESMA e le autorità competenti forniscono immediatamente le une alle altre le informazioni richieste per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite dal presente regolamento.

Articolo 43

Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1.L'autorità competente di uno Stato membro che constati che sul proprio territorio o su quello di un altro Stato membro sono in essere o sono stati compiuti atti in violazione del presente regolamento ne informa l'ESMA. L'autorità competente che lo ritenga opportuno a fini di indagine può suggerire all'ESMA di valutare la necessità di ricorrere ai poteri di cui all'articolo 30 in relazione al fornitore di rating ESG coinvolto in tali atti.

2.L'ESMA prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l'autorità competente notificante dell'esito di tali provvedimenti e, nella misura del possibile, di eventuali sviluppi importanti.

3.L'autorità competente notificante di uno Stato membro che ritiene che un fornitore di rating ESG iscritto nel registro di cui all'articolo 13 e i cui rating ESG sono utilizzati nel territorio di tale Stato membro abbia violato il presente regolamento in modo tale da incidere in modo significativo sulla protezione degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario in tale Stato membro può chiedere all'ESMA di sospendere la fornitura di rating ESG da parte di detto fornitore. L'autorità competente notificante adduce all'ESMA motivazioni esaustive a sostegno della richiesta avanzata.

4.Se ritiene che la richiesta di cui al paragrafo 3 non sia giustificata, l'ESMA ne informa per iscritto l'autorità competente notificante, illustrando i motivi del suo parere. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema.

Articolo 44

Segreto professionale

1.L'obbligo del segreto professionale si applica all'ESMA, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'ESMA, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l'ESMA abbia delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'ESMA.

2.    Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra l'ESMA, le autorità competenti, l'ABE, l'EIOPA e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sono considerate riservate, fatta eccezione per i casi seguenti:

a)se l'ESMA o l'autorità competente o un'altra autorità o un altro organismo interessato dichiara al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate;

b)se la divulgazione è necessaria in relazione ad azioni giudiziarie;

c)se le informazioni divulgate sono utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.

TITOLO IV

ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE

Articolo 45

Esercizio e revoca della delega e obiezioni agli atti delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 5, 21, 22 e 40 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: Inserire la data di entrata in vigore].

3.La delega di potere di cui agli articoli 5, 21, 22 e 40 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 7, 33, 34 e 40 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

7.Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 6, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo. L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

8.Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni entro il periodo di cui al paragrafo 1, l'atto delegato non entra in vigore. Ai sensi dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 46

Modifiche degli allegati

Per tener conto degli sviluppi, anche internazionali, nei mercati finanziari, in particolare in relazione alla finanza sostenibile, la Commissione può adottare misure per modificare gli allegati mediante atti delegati conformemente all'articolo 45.

Articolo 47

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione 55 . Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 56 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Disposizioni transitorie

1.I fornitori di rating ESG che prestano i loro servizi alla data di entrata in vigore del presente regolamento comunicano all'ESMA entro tre mesi se intendono continuare a offrire tali servizi e presentare domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 5. In tal caso essi presentano domanda di autorizzazione entro sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

2.In deroga al paragrafo 1, i fornitori di rating ESG classificati come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE presentano domanda di autorizzazione entro 24 mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

3.I fornitori di rating ESG classificati come piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2013/34/UE che entrano nel mercato dopo il [inserire la data di entrata in applicazione] notificano l'ESMA prima di iniziare a offrire i loro servizi e presentano domanda di autorizzazione entro 12 mesi da tale notifica.

Articolo 49

Riesame

1.La Commissione valuta l'applicazione del presente regolamento entro [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].

2.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali della valutazione. Nell'effettuare la valutazione, la Commissione tiene conto degli sviluppi del mercato e degli elementi rilevanti a sua disposizione.

3.Se la Commissione lo ritiene opportuno, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.

Articolo 50

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere da [6 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.La proposta/iniziativa riguarda:

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali

1.4.2.Obiettivi specifici

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

1.4.4.Indicatori di prestazione

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione, che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

1.7.Metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento [del Parlamento europeo e del Consiglio] sulla trasparenza e sull'attività dei fornitori di rating ambientali, sociali e di governance (ESG).

1.2.Settore/settori interessati

Settore: stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali

1.3.La proposta riguarda: 

 una nuova azione

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 57  

 la proroga di un'azione esistente 

 la fusione di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi generali 

L'obiettivo generale della presente iniziativa è sfruttare meglio il potenziale del mercato unico europeo e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in conformità al Green Deal europeo e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Questo obiettivo può essere conseguito migliorando la capacità degli investitori di prendere decisioni informate in merito alla sostenibilità degli investimenti e aiutando le imprese a comprendere le proprie prestazioni in termini di sostenibilità.

Poiché i rating ESG e i dati sottostanti vengono utilizzati per le decisioni di investimento e l'allocazione di capitale, l'iniziativa mira, disciplinando l'attività dei fornitori di rating ESG, a migliorare la qualità e la trasparenza dei rating ESG in modo da consentire agli investitori e alle imprese valutate di prendere decisioni più informate per quanto concerne la gestione dei rischi ESG e gli impatti dei loro investimenti o delle loro attività. Allo stesso tempo, è fondamentale promuovere la fiducia nelle operazioni dei fornitori di rating ESG garantendo il corretto funzionamento del mercato nonché la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse da parte dei fornitori di rating ESG.

1.4.2.Obiettivi specifici 

Vi sono due obiettivi specifici legati ad altrettanti aspetti problematici:

- maggiore chiarezza sulle caratteristiche dei rating ESG (cosa significano e quali obiettivi perseguono), sulle metodologie e sulle fonti di dati o sulle stime utilizzate per ottenere i rating ESG;

- una maggiore chiarezza sulle attività dei fornitori di rating ESG e garanzia della prevenzione e dell'attenuazione dei rischi di conflitti di interessi a livello dei fornitori stessi.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La presente proposta dovrebbe rendere più chiare e trasparenti le attività dei fornitori di rating ESG, a beneficio sia degli utenti di tali rating, sia delle imprese valutate e degli altri portatori di interessi. La presente proposta contribuirà agli obiettivi del Green Deal e della strategia per la finanza sostenibile dell'UE.

La proposta avrà notevoli impatti economici diretti e indiretti sui portatori di interessi. Innanzitutto i fornitori di rating ESG saranno soggetti a obblighi di informativa e ad altri requisiti operativi, che comportano costi. Inoltre gli utenti dei rating ESG e i soggetti valutati beneficeranno di una maggiore trasparenza in merito alle caratteristiche dei rating ESG e alle attività dei fornitori di rating ESG. Ci saranno ripercussioni anche per le autorità pubbliche (ESMA), in particolare con l'introduzione della vigilanza sui fornitori di rating ESG, pur mantenendo la struttura esistente.

1.4.4.Indicatori di prestazione 

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Sono stati individuati gli indicatori di prestazione illustrati di seguito.

Obiettivo n. 1

-    numero di rating ESG resi disponibili;

-    numero di rating ESG che presentano rischi finanziari e/o obiettivi di impatto;

-    informazioni messe a disposizione del pubblico in rete dai fornitori di rating ESG, in particolare con l'eventuale elaborazione di opuscoli/documenti informativi;

-    misura in cui i rating/punteggi ESG che misurano gli stessi aspetti variano da un'agenzia di rating all'altra e in particolare se le differenze in questione si attenuano nel tempo;

-    eventuale aumento della correlazione tra rating ESG con obiettivi analoghi.

Obiettivo n. 2

-    crescita del ricorso ai rating ESG da parte di utenti ed emittenti;

-    ammontare e quota di mercato degli investimenti ESG basati su rating ESG;

-    numero di scandali collegati ai rating ESG.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa

La presente proposta costituisce parte integrante della strategia rinnovata della Commissione europea per la finanza sostenibile adottata nel luglio 2021. I rating ambientali, sociali e di governance (ESG) sono utili al corretto funzionamento del mercato UE della finanza sostenibile perché mettono a disposizione fonti essenziali di informazioni per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa da parte di investitori ed enti finanziari. Sono inoltre utilizzati dalle imprese che cercano di comprendere meglio i rischi e le opportunità in materia di sostenibilità legati alle loro attività o a quelle dei loro partner, e di capire dove si situano rispetto ai loro omologhi in merito a tali questioni.

La presente proposta mira a sfruttare meglio il potenziale del mercato unico europeo e dell'Unione dei mercati dei capitali e a contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il mercato odierno dei rating ESG presenta alcune lacune e non funziona correttamente, in quanto le esigenze di utenti e soggetti valutati in termini di rating ESG non vengono soddisfatte e la fiducia in questi rating risulta compromessa. Il problema si articola su varie dimensioni, in particolare i) la mancanza di trasparenza in merito alle caratteristiche dei rating ESG, alle metodologie e alle fonti di dati e ii) la mancanza di chiarezza in merito al modo in cui operano i fornitori di rating ESG. Di conseguenza i rating ESG non sono funzionali e non consentono sufficientemente agli utenti, agli investitori e ai soggetti valutati di prendere decisioni informate per quanto riguarda i rischi, gli impatti e le opportunità connessi ai fattori ESG.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Attualmente non esiste un quadro normativo dell'UE per i fornitori di rating ESG. Gli Stati membri non regolamentano le attività di questi ultimi né le condizioni alle quali essi forniscono i loro prodotti o servizi.

L'obiettivo della presente iniziativa, ossia migliorare la chiarezza in merito alle caratteristiche dei rating ESG ma anche alle attività dei fornitori di rating ESG, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri agendo in modo indipendente. Ai fini del corretto funzionamento dei mercati dei capitali e per contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in conformità al Green Deal europeo e agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, è necessario un intervento a livello UE.

Poiché l'attenzione agli investimenti sostenibili e ai rating ESG è in crescita nelle giurisdizioni di tutto il mondo, è importante che l'UE dialoghi con i suoi partner forte di un approccio europeo coerente e globale.

Anche se gli Stati membri potrebbero intervenire individualmente per rafforzare l'affidabilità e la comparabilità dei rating ESG, è probabile che simili misure differirebbero notevolmente da uno Stato membro all'altro, circostanza questa che potrebbe portare a livelli diversi di trasparenza, creare ostacoli per i partecipanti al mercato e sfide per quelli che operano a livello transfrontaliero (di particolare rilevanza in questo mercato, nel quale gli utenti sono distribuiti in numerosi Stati membri) e limitare la comparabilità tra i rating. Ciò genererebbe problemi e confusione sia per le imprese valutate che per gli utenti dei rating e potrebbe portare in ultima analisi a una protezione disomogenea degli investitori nei diversi Stati membri.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Alla luce dell'esperienza acquisita con la vigilanza delle agenzie di rating del credito e del fatto che attualmente i rating ESG non rivestono un'importanza sistemica pari a quella dei rating del credito, i rating ESG richiederanno un'intensità di vigilanza inferiore rispetto a quella attualmente messa in atto dall'ESMA per le agenzie di rating del credito. Pertanto, rispetto alla vigilanza sulle agenzie di rating del credito, il numero di equivalenti a tempo pieno (ETP) è stato ridotto di oltre il 50 %, ipotizzando per i fornitori di rating ESG un'intensità di vigilanza inferiore rispetto a quella attualmente messa in atto dall'ESMA per le suddette agenzie.

Tuttavia è probabile che il ruolo dei rating ESG nell'ecosistema finanziario e il loro utilizzo a fini di regolamentazione crescano nel prossimo futuro, per cui anche l'intensità dei compiti di vigilanza è destinata ad aumentare.

A titolo di confronto, nell'UE vi sono attualmente 29 agenzie di rating del credito registrate o certificate dall'ESMA, mentre i fornitori di rating ESG attivi sono 59.

Sulla base dell'esperienza maturata con la registrazione delle agenzie di rating del credito si stima che, avendo a disposizione 0,5 ETP, servirebbero sei mesi per registrare un soggetto, indipendentemente dalle sue dimensioni. L'esperienza insegna inoltre che la registrazione di un soggetto difficilmente può essere completata in meno di sei mesi.

Dagli insegnamenti tratti dalla regolamentazione di nuovi mercati/nuovi fornitori (quali le agenzie di rating del credito o gli amministratori di indici di riferimento) emerge che, nel primo anno/nei primi anni, lo sforzo principale consiste nel registrare/autorizzare i soggetti esistenti; tuttavia dal secondo anno serve personale anche per vigilare sui soggetti autorizzati/registrati negli anni precedenti.

A titolo di confronto, l'ESMA ha 37 agenti temporanei e 14 agenti contrattuali (51 in totale) iscritti a bilancio a titolo della sottoattività delle agenzie di rating del credito per il 2023. Sono compresi il personale di base e i servizi centralizzati. Nel 2011 all'ESMA è stata affidata la vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito. Negli ultimi 12 anni si è appreso che la vigilanza diretta richiede personale esperto assunto a tempo indeterminato; di conseguenza per vigilare sulle agenzie di rating del credito servirà un numero di agenti temporanei decisamente più elevato rispetto a quello degli agenti contrattuali.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti

La Commissione si è impegnata a realizzare la transizione verde dell'economia dell'UE, come stabilito nella comunicazione sul Green Deal europeo del dicembre del 2019 e nella strategia di finanziamento della transizione verso un'economia sostenibile.

La proposta sui rating ESG contribuirà a tale obiettivo migliorando la trasparenza delle operazioni di un importante tipo di partecipante ai mercati finanziari, il che contribuirà anche a convogliare gli investimenti privati verso progetti e attività sostenibili.

La presente proposta legislativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

L'ESMA sarebbe incaricata di rilasciare le autorizzazioni e di vigilare sul settore su base continuativa, incarico che richiederebbe ulteriori risorse. L'aumento totale annuo dei costi è stimato in circa 3,7-3,8 milioni di EUR. Tali costi non saranno sostenuti dal bilancio dell'UE, in quanto la proposta contiene una disposizione secondo la quale l'ESMA ha la facoltà di addebitare ai fornitori di rating ESG 58 contributi per le attività di autorizzazione e di vigilanza, in modo da coprire tutti i costi di vigilanza. Tale soluzione è analoga a quanto avviene in altri settori nei quali l'ESMA è competente per la sorveglianza di determinati soggetti (ad esempio le agenzie di rating del credito).

1.6.Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

 durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2022 al 2024

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 59

 Gestione diretta a opera della Commissione

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

☑ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

N.a.

 

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Precisare frequenza e condizioni.

In conformità degli accordi già vigenti, le autorità europee di vigilanza (AEV) redigono periodicamente relazioni sulla propria attività (comprese relazioni interne all'alta dirigenza, relazioni ai consigli di amministrazione e relazioni annuali) e sono sottoposte ad audit da parte della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego di risorse e le prestazioni. Il monitoraggio e la comunicazione delle azioni incluse nella proposta soddisferanno le prescrizioni vigenti, nonché eventuali nuove prescrizioni derivanti dalla presente proposta.

2.2.Sistema di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

La gestione sarà indiretta tramite le AEV. Il finanziamento avverrebbe mediante contributi per le attività di autorizzazione e di vigilanza riscossi dall'ESMA presso i fornitori di rating ESG.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, si prevede che questa non determini nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente. Tuttavia una nuova sfida potrebbe essere connessa a garantire la tempestiva riscossione dei contributi presso i fornitori di rating ESG.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

I sistemi di gestione e controllo previsti dai regolamenti delle AEV sono già operanti. Le AEV collaborano strettamente con il servizio di audit interno della Commissione per garantire il rispetto delle norme del caso sotto tutti gli aspetti del quadro di controllo interno. Questi accordi si applicheranno anche al ruolo attribuito alle AEV ai sensi della presente proposta. Inoltre in ogni esercizio finanziario, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà a ciascuna AEV il discarico per l'esecuzione del suo bilancio.


2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, alle AEV saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Le AEV dispongono di un'apposita strategia antifrode e del relativo piano d'azione. Le azioni rafforzate delle AEV nel settore della lotta contro le frodi rispetteranno le norme e gli orientamenti contenuti nel regolamento finanziario (misure antifrode nel quadro di una sana gestione finanziaria), le politiche dell'OLAF per la prevenzione delle frodi, le disposizioni della strategia antifrode della Commissione (COM(2011) 376) nonché quelle delineate nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'UE (luglio 2012) e nella relativa tabella di marcia. Inoltre i regolamenti che istituiscono le AEV e i regolamenti finanziari delle AEV fissano disposizioni per l'esecuzione e il controllo dei bilanci delle AEV insieme alle norme finanziarie applicabili, comprese quelle miranti a prevenire frodi e irregolarità.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss. 60

di paesi EFTA 61

di paesi candidati 62

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

N.a.

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Tipo di 
spesa

Partecipazione

Numero

Diss./non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

N.a.

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

Numero

[Rubrica……………...………………………………………………………]

[Organismo]: <…….>

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1:

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

Titolo 2:

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3:

Impegni

(3a)

Pagamenti

(3b)

TOTALE stanziamenti 
per [organismo] <…….>

Impegni

=1+1a+3a

Pagamenti

=2+2a

+3b





Rubrica del quadro finanziario
pluriennale

7

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

DG: <…….>

• Risorse umane

• Altre spese amministrative

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE stanziamenti 
per la RUBRICA 7 
del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

TOTALE stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 7 
del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti dell'ESMA 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

RISULTATI

Tipo 63

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 Inserimento dei soggetti nel sistema di segnalazioni a fini di vigilanza

- Risultato

Soggetti inseriti

40

0,035

10

0,005

9

0,005

59

0,045

Totale parziale obiettivo specifico 1

40

0,035

10

0,005

9

0,005

59

0,045

OBIETTIVO SPECIFICO 2

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

40

0,035

10

0,005

9

0,005

59

0,045

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell'ESMA

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

0,587

1,198

1,222

3,006

Agenti temporanei (gradi AST)

0,098

0,200

0,203

0,501

Agenti contrattuali

0,918

1,873

1,720

4,512

Esperti nazionali distaccati

TOTALE 64

1,603

3,271

3,145

8,020

Fabbisogno di personale (lavoratori dipendenti a tempo pieno)

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Agenti temporanei (gradi AD)

6

6

6

18

Agenti temporanei (gradi AST)

1

1

1

3

Agenti contrattuali

12

12

10

34

Esperti nazionali distaccati

TOTALE

19

19

17

 

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

·Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 e 20 01 02 02 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

20 01 02 03 (delegazioni)

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 65

20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale)

20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)

Linee di bilancio (specificare) 66

- in sede 67  

- nelle delegazioni

01 01 01 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END, INT - ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

La descrizione del calcolo dei costi per ETP deve figurare nell'allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiederà una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N.a.

   La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 68 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N.a.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento 

   La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

   La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

2023

2024

2025

2026

2027

Totale

Stima dei costi coperti dai contributi per le attività di vigilanza

1,911

3,833

3,685

9,430

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati (compresi i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro)

1,911

3,833

3,685

9,430

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   su altre entrate

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 69

Anno 
N

Anno 
N+1

Anno 
N+2

Anno 
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.



Allegato della scheda finanziaria legislativa

Ipotesi generali:

·la normativa entra in vigore nella seconda metà del 2024;

·la vigilanza diretta inizia sei mesi dopo, nel 2025, e contestualmente cominciano ad applicarsi i contributi;

·le spese aggiuntive relative al personale (titolo I) sono state calcolate basandosi sui costi medi per il personale applicabili a partire dal gennaio 2023, pari a 171 000 EUR per ciascun agente temporaneo e a 91 000 EUR per ciascun agente contrattuale (ossia i costi usuali, escludendo quelli di "habillage", pari a 29 000 EUR, per l'edificio e i costi informatici associati agli ETP aggiuntivi).

Ai costi usuali è stato applicato il coefficiente di correzione attualmente valido per Parigi (118,7). Questi costi sono stati poi indicizzati al 2 % per gli anni successivi al 2023 (come è prassi nella programmazione del bilancio dell'Unione, tenendo conto del fatto che in alcuni anni l'inflazione potrebbe essere inferiore e in altri più elevata);

·le spese per infrastrutture e funzionamento (titolo II) sono state calcolate utilizzando la dotazione usuale di "habillage", pari a 29 000 EUR, per l'edificio e i costi informatici associati agli ETP aggiuntivi, indicizzati al 2 % per gli anni successivi al 2023. È stato inoltre incluso un importo standard di 2 500 EUR per ciascun ETP (anch'esso indicizzato al 2 % per gli anni successivi al 2023) per altri costi amministrativi non coperti dalla dotazione di "habillage".

L'incidenza prevista sul bilancio dell'Unione è stata stimata sulla base degli elementi illustrati di seguito.

Titolo I – Spese relative al personale

·I calcoli si basano sui dati seguenti: nell'UE operano 59 soggetti, di cui 30 stabiliti nell'UE e 29 stabiliti in paesi terzi. I soggetti aventi sede in paesi terzi disporranno di 3 alternative per fornire servizi nell'UE: a) equivalenza, b) avvallo e c) riconoscimento. L'intensità dei compiti di vigilanza varierà a seconda di dove sono stabiliti i fornitori (UE o paesi terzi).

Soggetti aventi sede nell'UE: nel caso dei 30 fornitori ESG aventi sede nell'UE (3 grandi + 6 medi + 9 piccoli + 12 micro): i) nell'anno (n) saranno necessari 6 mesi per autorizzare i 30 soggetti aventi sede nell'UE (AC) + 6 mesi di vigilanza sui soggetti che sono già stati autorizzati (AT); ii) nell'anno (n)+1 vigilanza su 30 soggetti; iii) nell'anno (n)+2 vigilanza su 30 soggetti;

·ipotesi relative ai fornitori aventi sede nell'UE: sulla base delle informazioni fornite dall'ESMA, la Commissione stima che sarebbero necessari 1,7 ETP per vigilare su un grande fornitore di rating ESG e 0,2 ETP per vigilare su un piccolo fornitore di rating ESG. Ciò si basa sul presupposto che, a differenza dei rating del credito, i rating ESG non rivestono un'importanza sistemica e richiederanno pertanto un'intensità di vigilanza inferiore rispetto a quella attualmente messa in atto dall'ESMA per le agenzie di rating del credito; la Commissione ha pertanto applicato una riduzione del 50 % al numero di ETP impiegati per le agenzie di rating del credito;

·ipotesi relative ai fornitori di rating ESG aventi sede in paesi terzi:

posto che un fornitore extra UE richiede 0,1 ETP (metà del tempo assegnato a un microfornitore ESG avente sede nell'UE), considerando 29 fornitori ESG aventi sede in paesi terzi, abbiamo calcolato un contributo forfettario pari a 3 000 EUR per ciascun fornitore di rating ESG avente sede in un paese terzo (metà dell'importo dei contributi applicati alle agenzie di rating del credito certificate, pari a 6 000 EUR);

·occorre osservare che la composizione del personale nel contesto del mandato per i rating ESG (più AC che AT) differisce da quanto avviene per le agenzie di rating del credito. In entrambi i casi l'ESMA ha un mandato di vigilanza diretta, ma nel caso delle agenzie di rating del credito dispone di un numero notevolmente maggiore di AT rispetto agli AC (37 AT contro 14 AC) al fine di garantire che il personale qualificato ed esperto sia assunto su base permanente;

·riteniamo probabile che nel primo anno (2025) si registri un picco di lavoro connesso alle autorizzazioni. Sarà dunque importante che l'ESMA riceva sin dall'inizio i 19 ETP di cui sopra per poter gestire tale picco. Nel 2027 è probabile che il pesante carico di lavoro iniziale di registrazione e autorizzazione diminuisca e il numero di AC temporanei possa essere ridotto, portando il numero totale di ETP a 17. Tuttavia nel 2027 l'ESMA sarà competente per la vigilanza su tutti i soggetti registrati e autorizzati negli anni 2025 e 2026, pertanto la riduzione proposta non può essere troppo sostanziale;

·rispetto al numero di ETP impegnati nella vigilanza diretta sulle agenzie di rating del credito, il numero di ETP per la vigilanza diretta sui fornitori di rating ESG è stato ridotto di oltre il 50 % (un totale di 51 ETP per le agenzie di rating rispetto a 19 ETP nel 2025/2026 e 17 ETP nel 2027 per i fornitori di rating ESG). Si ritiene che si tratti del livello minimo di personale necessario per garantire una vigilanza diretta adeguata su un mercato costituito da 59 soggetti.

Titolo III – Spese operative

·35 000 EUR per l'inserimento di soggetti nel sistema di segnalazione a fini di vigilanza. Tale costo è necessario per creare un modulo nel sistema utilizzato dall'ESMA per le segnalazioni a fini di vigilanza, denominato BWise. Dato il nuovo mandato di vigilanza diretta, il sistema deve essere ampliato. Oltre ai costi iniziali, vi saranno spese annuali ricorrenti di manutenzione pari a 5 000 EUR;

·il sistema di segnalazione consente all'ESMA di elaborare la documentazione di vigilanza ricevuta dai soggetti e contribuisce a ridurre il lavoro manuale di apertura e salvataggio degli allegati dei messaggi di posta elettronica. Contribuisce pertanto a ridurre i costi per gli ETP.

Stima delle spese che devono essere coperte dai contributi per tutti i compiti di vigilanza diretta svolti dall'ESMA

EUR

ESMA

2023

2024

2025

2026

2027

TOTALE

Titolo 1: spese per il personale 

Impegni

(1)

1 603 618

3 271 382

3 145 675

8 020 675

Pagamenti

(2)

1 603 618

3 271 382

3 145 675

8 020 675

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

Impegni

(1a)

273 105

557 134

534 849

1 365 088

Pagamenti

(2a)

273 105

557 134

534 849

1 365 088

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

35 000

5 000

5 000

45 000

Pagamenti

(3b)

35 000

5 000

5 000

45 000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1+1a+3a

1 911 724

3 833 516

3 685 523

9 430 763

Pagamenti

=2+2a+3b

1 911 724

3 833 516

 

3 685 523

9 430 763

(1)    Comunicazione della Commissione, Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final) . 
(2)    Comunicazione della Commissione, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(3)    Tali elementi costitutivi sono: 1) un sistema di classificazione o "tassonomia" delle attività sostenibili; 2) un quadro in materia di informativa per le imprese finanziarie e non finanziarie; e 3) strumenti di investimento, compresi indici di riferimento, norme e marchi.
(4)    Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità.
(5)    Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088.
(6)    Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
(7)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni verdi europee (COM(2021) 391 final).
(8)    Regolamento delegato (UE) 2020/1818 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per gli indici di riferimento UE di transizione climatica e per gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.
(9)    Regolamento delegato (UE) 2020/1816 della Commissione, del 17 luglio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la spiegazione nella dichiarazione sull'indice di riferimento del modo in cui i fattori ambientali, sociali e di governance si riflettono in ciascun indice di riferimento fornito e pubblicato.
(10)    Cfr. sezione 2 sulla definizione del problema nella valutazione d'impatto.
(11)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2023) [XXX].
(12)     Approccio dell'ESMA basato sui rischi e guidato dai dati nell'esercizio della vigilanza (solo EN).
(13)    Un piccolo gruppo di analisti quantitativi del settore finanziario sviluppa un modello di rating ESG guidato dai dati, che ha una copertura molto ampia in termini di imprese sin dal primo giorno.
(14)    Impresa innovativa, ma non generatrice di ricavi, che richiede più di sette anni dalla fondazione per mettere a punto il proprio modello di rating ESG.
(15)    Ciò avverrà in stretta cooperazione con la piattaforma sulla finanza sostenibile, che monitorerà le tendenze relative ai flussi di capitali verso gli investimenti sostenibili di cui all'articolo 20 del regolamento sulla tassonomia.
(16)    GU C [...] del [...], pag. [...].
(17)    Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development (Nazioni Unite 2015).
(18)    COM(2016) 739 final.
(19)    CO EUR 17, CONCL. 5.
(20)    Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2019, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).
(21)    Strategia per la parità di genere; strategia per l'uguaglianza LGBTIQ; quadro strategico per i Rom; strategia per i diritti delle persone con disabilità.
(22)    Commissione europea, Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile (COM(2018) 97 final).
(23)    Commissione europea, Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali, "Study on sustainability-related ratings, data and research", Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2021, https://data.europa.eu/doi/10.2874/14850 .
(24)    Comunicazione della Commissione, Strategia per finanziare la transizione verso un'economia sostenibile (COM(2021) 390 final) .
(25)     Relazione della IOSCO sui fornitori di prodotti di rating e dati ESG , disponibile all ' indirizzo: https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD690.pdf .
(26)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
(27)    Regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo (ESAP) che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L […] del […], pag. […]).
(28)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(29)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(30)    Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).
(31)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(32)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(33)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).
(34)    Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).
(35)    Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
(36)    Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98).
(37)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(38)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(39)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
(40)    Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
(41)    Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
(42)    Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(43)    Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).
(44)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).
(45)    Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
(46)    Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).
(47)    Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1).
(48)    COM(2020) 593 final.
(49)    Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
(50)    Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).
(51)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(52)    Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).
(53)    Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).
(54)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(55)    Decisione della Commissione, del 6 giugno 2001, che istituisce il comitato europeo dei valori mobiliari (GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45).
(56)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(57)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(58)    L'entità relativa dei contributi dipende dalle dimensioni dei fornitori di rating ESG. Il trasferimento dei costi della vigilanza ai soggetti sottoposti a vigilanza è una prassi tipica del settore finanziario.
(59)    Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx .
(60)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(61)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(62)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(63)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(64)    Tutti i diritti finanziati (compresi i contributi pensionistici a carico del datore di lavoro)
(65)    AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.
(66)    Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").
(67)    Principalmente per i fondi della politica di coesione dell'UE, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMP).
(68)    Cfr. gli articoli 12 e 13 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
(69)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
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Strasburgo, 13.6.2023

COM(2023) 314 final

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)

{SEC(2023) 241 final} - {SWD(2023) 204 final} - {SWD(2023) 207 final}


ALLEGATO I
Informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni seguenti:

(a)il nome completo del richiedente, l'indirizzo della sede legale all'interno dell'Unione, il sito web del richiedente e, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI);

(b)il nome e i dati di contatto del referente;

(c)la forma giuridica del richiedente;

(d)l'assetto proprietario del richiedente;

(e)l'identità dei membri dell'alta dirigenza del richiedente e il loro livello di qualifica, esperienza e formazione;

(f)il numero di analisti, dipendenti e altre persone coinvolti direttamente in attività di valutazione, il livello di esperienza e formazione conseguito lavorando per il richiedente e il livello generale di esperienza e formazione;

(g)una descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating ESG attuate dal richiedente;

(h)le politiche o le procedure attuate dal richiedente per individuare, gestire e segnalare eventuali conflitti di interessi di cui all'articolo 14 del regolamento;

(i)laddove applicabile, documenti e informazioni relativi a qualsiasi accordo di esternalizzazione esistente o previsto per le attività oggetto del presente regolamento;

(j)laddove applicabile, informazioni su altre attività svolte dal richiedente o che quest'ultimo intende fornire.



ALLEGATO II
Requisiti organizzativi

1.Informazioni in merito alla conservazione delle registrazioni

I fornitori di rating ESG devono conservare registrazioni in merito a tutti gli elementi seguenti:

(a)per ogni rating ESG sotto forma di parere, l'identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating ESG, l'identità delle persone che lo hanno approvato, un'indicazione che precisi se il rating ESG è stato sollecitato o meno e la data del rating ESG;

(b)per ogni rating ESG sotto forma di punteggio, l'identità delle persone responsabili dell'elaborazione della metodologia basata su norme e l'identità delle persone che hanno approvato la metodologia di rating;

(c)la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute dal soggetto valutato o da terzi collegati o da qualsiasi utente dei rating;

(d)la documentazione contabile relativa a ciascun abbonato ai rating ESG;

(e)la documentazione relativa alle procedure e alle metodologie di rating stabilite utilizzate dal fornitore di rating ESG per determinare il rating ESG;

(f)i registri interni e le comunicazioni e i fascicoli esterni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating ESG;

(g)la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dal fornitore di rating ESG per conformarsi al presente regolamento;

(h)la metodologia impiegata per la determinazione del rating ESG;

(i)modifiche o scostamenti rispetto alle procedure e metodologie standard;

(j)tutti i documenti relativi a eventuali reclami, inclusi quelli prodotti da chi presenta il reclamo.

2.Esternalizzazione

Qualora il fornitore di rating ESG esternalizzi a un fornitore di servizi funzioni o qualsiasi servizio o attività pertinente ai fini della fornitura di un rating ESG, il fornitore di rating ESG deve garantire che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)il fornitore di servizi dispone della competenza, della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le funzioni, i servizi o le attività esternalizzati in modo affidabile e professionale;

(b)il fornitore di rating ESG adotta misure idonee se risulta possibile che il fornitore di servizi non esegua le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;

(c)il fornitore di rating ESG conserva la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate e per gestire i rischi connessi all'esternalizzazione;

(d)il fornitore di servizi informa il fornitore di rating ESG di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire le funzioni esternalizzate in maniera efficace e nel rispetto dei requisiti di legge e regolamentari applicabili;

(e)il fornitore di rating ESG può porre termine, se necessario, agli accordi di esternalizzazione;

(f)il fornitore di rating ESG adotta misure ragionevoli, tra cui piani di emergenza, per evitare un indebito rischio operativo in relazione alla partecipazione del fornitore di servizi al processo di determinazione del rating ESG.



ALLEGATO III
Obblighi di informativa

1.Informativa minima al pubblico

Conformemente all'articolo 12 del regolamento, i fornitori di rating ESG devono comunicare al pubblico, sul loro sito web e tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), almeno le informazioni seguenti:

(a)una panoramica generale delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), compresa un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica;

(b)una panoramica generale dei processi relativi ai dati (fonti dei dati, indicando anche se si tratta di fonti pubbliche o non pubbliche, e se i dati provengono da dichiarazioni sulla sostenibilità richieste dalla direttiva (UE) 2022/2464; stima dei dati di input in caso di indisponibilità; frequenza degli aggiornamenti dei dati);

(c)informazioni in merito all'eventualità o meno che le metodologie si basino su prove scientifiche e alle modalità con cui le metodologie si basano su tali prove;

(d)informazioni sull'obiettivo dei rating, indicando chiaramente se il rating sta valutando rischi, impatti o altri aspetti;

(e)l'ambito di applicazione del rating, ossia se si tratta di un rating aggregato (che aggrega i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)) oppure di un rating relativo a fattori singoli o questioni specifiche (ad esempio i rischi di transizione);

(f)nel caso di un rating ESG aggregato, la ponderazione delle tre categorie generali di fattori ESG (ad esempio: 33 % ambientali, 33 % sociali e 33 % di governance) e una spiegazione del metodo di ponderazione, compresa la ponderazione per ciascun singolo fattore ambientale, sociale e di governance;

(g)nell'ambito dei fattori ambientali sociali e di governance, la specificazione delle tematiche contemplate dal rating/punteggio ESG e se corrispondono alle tematiche dei principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma dell'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE;

(h)informazioni che indichino se il rating è espresso in valori assoluti o relativi;

(i)se del caso, un riferimento all'uso dell'intelligenza artificiale (IA) nel processo di raccolta dei dati o di determinazione del rating/punteggio;

(j)informazioni generali sui criteri utilizzati per stabilire le commissioni applicate ai clienti, specificando i vari elementi presi in considerazione, quali il coinvolgimento di analisti di dati, le attrezzature informatiche, l'acquisto di dati;

(k)qualsiasi limitazione presente nelle fonti di dati utilizzate per la costruzione dei rating ESG.

2.Informativa aggiuntiva per gli utenti di rating ESG e le imprese valutate rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE

Oltre agli elementi di cui all'articolo 13 del regolamento, i fornitori di rating ESG devono mettere a disposizione delle imprese finanziarie europee regolamentate e delle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE che sono soggette a tale rating le informazioni seguenti:

(a)una panoramica più dettagliata delle metodologie di rating utilizzate (e delle relative modifiche), comprendente:

(1)se del caso, dati scientifici e ipotesi su cui si basano i rating;

(2)un'indicazione che precisi se l'analisi è retrospettiva o prospettica;

(3)quali parametri sono stati selezionati come pertinenti;

(4)gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per i fattori ambientali, sociali e di governance e il metodo di ponderazione;

(5)eventuali possibili carenze delle metodologie;

(6)politiche per la revisione delle metodologie;

(7)data dell'ultima revisione;

(b)una panoramica più dettagliata dei processi relativi ai dati, tra cui:

(1)una spiegazione più dettagliata delle fonti di dati utilizzate, indicando anche se sono pubbliche o meno, specificando se derivino da principi di rendicontazione di sostenibilità elaborati a norma dell'articolo 29 ter della direttiva 2013/34/UE, della tassonomia o del regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR);

(2)se del caso, il ricorso a una stima e una media di settore e la spiegazione della metodologia sottostante;

(3)le politiche di aggiornamento dei dati e di revisione dei dati storici, nonché la data degli ultimi aggiornamenti dei dati;

(4)controlli della qualità dei dati;

(5)eventuali misure adottate per rimediare alle limitazioni presenti nelle fonti di dati, se del caso;

(c)se del caso, informazioni sugli scambi con i soggetti valutati;

(d)se del caso, una spiegazione di qualsiasi metodologia di intelligenza artificiale utilizzata nel processo di raccolta dei dati o di definizione del rating;

(e)nel caso di nuove informazioni importanti su un soggetto valutato che possono incidere sul risultato di un rating ESG, i fornitori di rating ESG devono comunicare in che modo hanno tenuto conto di tali informazioni e se hanno modificato il rating ESG corrispondente.

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