This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52006PC0570
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the retrofitting of mirrors to heavy goods vehicles registered in the Community {SEC(2006) 1238} {SEC(2006) 1239}
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità {SEC(2006) 1238} {SEC(2006) 1239}
Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità {SEC(2006) 1238} {SEC(2006) 1239}
/* COM/2006/0570 def. - COD 2006/0183 */
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità {SEC(2006) 1238} {SEC(2006) 1239} /* COM/2006/0570 def. - COD 2006/0183 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.10.2006 COM(2006) 570 definitivo 2006/0183 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità {SEC(2006) 1238}{SEC(2006) 1239} (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1 Contesto della proposta Motivazione e obiettivi della proposta La proposta di direttiva è volta a migliorare la sicurezza degli utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, quali pedoni, ciclisti e motociclisti. Questa categoria di utenti è particolarmente esposta al rischio di incorrere in incidenti con veicoli commerciali pesanti, che presentano un angolo laterale cieco sul lato del passeggero. Pur essendovi già una normativa che rende obbligatoria per i veicoli commerciali pesanti nuovi una serie di specchi più efficaci a partire dal 2006/2007, gli autocarri già in circolazione continueranno tuttavia a farlo senza alcun miglioramento del loro campo di visibilità indiretta. La Commissione propone di estendere le prescrizioni in materia di campo visivo laterale indiretto, che attualmente si applicano solo ai veicoli nuovi, al parco dei veicoli commerciali pesanti già in circolazione. Contesto generale Alcuni incidenti si verificano perché i conducenti di veicoli di grandi dimensioni non si accorgono della presenza di altri utenti stradali nelle immediate vicinanze o a fianco del proprio veicolo. Questi incidenti avvengono spesso in corrispondenza di incroci, confluenze e rotatorie allorché il conducente, cambiando direzione, non si rende conto della presenza di altri utenti stradali situati negli angoli ciechi della zona immediatamente circostante il veicolo. Si calcola che circa 400 persone muoiono ogni anno in Europa in queste circostanze. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno perciò adottato la direttiva 2003/97/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE. In base a questa direttiva, i nuovi tipi di veicoli e i veicoli nuovi, a partire rispettivamente dal 2006 e dal 2007, possono essere omologati dalle autorità degli Stati membri solo se muniti di una serie di specchi e di altri sistemi per la visione indiretta che rispettino determinate prescrizioni volte a ridurre gli angoli ciechi. Per molti Stati membri quest’obbligo, che riguarda unicamente i veicoli nuovi e i nuovi tipi di veicoli, escludendo i veicoli circolanti, non era sufficiente. Tre Stati membri – Paesi Bassi, Belgio e Danimarca – hanno perciò messo in atto regimi nazionali (legislazione, abbattimento fiscale o altri incentivi finanziari) per incoraggiare la modifica di talune categorie di veicoli che costituiscono un particolare pericolo in questo contesto, ovvero i veicoli commerciali pesanti. Questi Stati membri hanno inoltre invitato la Commissione a formulare norme in materia su scala comunitaria. Tale proposta ha raccolto il consenso di vari altri Stati membri. Disposizioni vigenti nel settore della proposta La legislazione europea sull'omologazione dei sistemi per la visione indiretta risale al 1971. La prima direttiva 71/127/CEE è stata via via modificata da una serie di direttive che, oltre ad aumentare il numero e la qualità degli specchi, hanno esteso il campo d'applicazione ad altre categorie di veicoli. La direttiva fissava le prescrizioni relative alla costruzione dei retrovisori e al loro montaggio sui veicoli, senza tuttavia alterare le prescrizioni nazionali in materia. È solo nel 2003 che un nuovo testo, la direttiva 2003/97/CE che abroga la direttiva 71/127/CEE, ha imposto l’installazione di una serie di specchi o di altri sistemi per la visione indiretta. La direttiva 2003/97/CE è stata modificata dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione, che estende l’obbligo di installare specchi di categoria IV e V ai veicoli di peso pari a 3,5 tonnellate, e non di 7,5 tonnellate come in precedenza. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Nel Libro bianco “La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte”, la Commissione europea ha stabilito l’obiettivo di dimezzare il numero di morti per incidenti stradali entro il 2010. Nel terzo programma d’azione sulla sicurezza stradale la Commissione si è assunta l’impegno di studiare la possibilità di installare nei veicoli commerciali pesanti già in circolazione dispositivi per la visione indiretta per ridurne gli angoli ciechi. Nel dicembre 2005 il gruppo ad alto livello CARS 21 ha adottato una tabella di marcia, da applicare nell’arco di 10 anni, per un’industria automobilistica comunitaria competitiva. Per quanto concerne la sicurezza stradale, il gruppo ha raccomandato un approccio integrato che tenga conto della tecnologia automobilistica, delle infrastrutture e degli utenti. Tale approccio prevede l’introduzione obbligatoria di nuovi dispositivi di sicurezza, tra cui la riduzione degli angoli ciechi dei veicoli commerciali pesanti. 2 Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori consultati e profilo generale dei partecipanti Le parti interessate sono state consultate nel corso dello studio costi/benefici oggetto di un appalto ed effettuato dal contraente nel 2004. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione nella relazione dello studio. Nel 2006 è stata lanciata su Internet una consultazione pubblica delle parti interessate. La maggior parte dei partecipanti era già stata contattata durante lo studio. - 10 contributi provengono da fabbricanti di specchi o di altri elementi per veicoli destinati a migliorare il campo di visibilità indiretta; - 8 provengono da organizzazioni che si occupano di sicurezza stradale, in una delle quali opera un membro del Parlamento europeo; - 6 provengono da associazioni nazionali e internazionali di autotrasportatori (DK, NL, BE, ES, UK e IRU – International Road Transport Union); - 7 provengono da governi nazionali o regionali (CY, DE, EL, NL, FI, NO, Land tedesco del Baden-Württemberg); - 2 provengono da fabbricanti e associazioni di fabbricanti (l’ACEA e un’impresa che modifica i camion Volvo); - 3 provengono da associazioni di utenti (la FEMA per i motociclisti, la FIVA per auto e moto d’epoca e l’ECF per i ciclisti). Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Dalle risposte fornite dai partecipanti emerge in generale l’utilità d’installare dispositivi che aumentino il campo di visibilità indiretta. Vi sono tuttavia divergenze quanto all'approccio e alla portata di tale misura. Mentre alcuni opterebbero per un’installazione volontaria dei dispositivi, per un campo di visibilità più ristretto o maggiori possibilità di scelta per ottenere tale campo, altri preferirebbero che tutte le prescrizioni della direttiva applicabili ai nuovi veicoli fossero applicate a più tipi di veicoli o ai veicoli più vecchi. La Commissione ha considerato attentamente tutte queste osservazioni. Una misura su base puramente volontaria non garantirebbe i risultati desiderati. La Commissione, inoltre, propende per una soluzione semplice e diretta, che assicuri minimi costi e massimi benefici. Se, da un lato, le soluzioni proposte da molti partecipanti andrebbero a beneficio delle parti interessate da essi rappresentate, dall’altro pregiudicherebbero l'efficacia globale della proposta. La Commissione ha infine tenuto soprattutto conto del fatto che tutte le osservazioni degli utenti vulnerabili, i quali costituiscono il gruppo destinatario della misura, sono oltremodo positive. Ulteriori dati sui risultati della consultazione si trovano nella valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta. Dal 12 aprile al 24 maggio 2006 si è svolta una consultazione pubblica su Internet. La Commissione ha ricevuto 36 risposte. I risultati sono disponibili nel sito http://ec.europa.eu/transport/road/roadsafety/index_en.htm. Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati Indagine di mercato, analisi costi-benefici Metodologia applicata Appalto di studi Principali organizzazioni/esperti consultati Governi nazionali, fabbricanti di specchi, costruttori automobilistici, istituti per la sicurezza stradale Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Dalla consultazione delle parti interessate non è emerso che la proposta possa presentare rischi gravi dalle conseguenze irreversibili. Gli autotrasportatori hanno suggerito che la misura sia affiancata da campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai conducenti che agli utenti stradali vulnerabili, proposta che è stata inclusa nella direttiva. È stato inoltre segnalato che in alcuni Stati membri l'età media del parco veicoli è più elevata che in altri. Gli Stati membri hanno pertanto la facoltà di estendere il campo d'applicazione della direttiva ai veicoli con più di 10 anni d'età. Mezzi usati per rendere accessibile al pubblico il parere degli esperti Lo studio sui costi e i benefici è stato pubblicato su EUROPA e può essere scaricato alla pagina http://ec.europa.eu/transport/road/publications/projectfiles/mirrors_en.htm - 230 Valutazione dell’impatto Mantenere lo status quo significherebbe perdere un’opportunità di salvare delle vite mediante una misura semplice e non oltremodo costosa. L’equipaggiamento dei veicoli già circolanti ha senso solo se viene ultimato prima che l'intero parco dei veicoli commerciali pesanti venga sostituito da nuovi veicoli muniti di specchi in conformità della direttiva 2003/97/CE, il che può verificarsi a partire dal 2020. Le ripercussioni di una direttiva applicabile al parco esistente sono limitate nel tempo e diminuiscono di anno in anno. La seconda possibilità consiste nell’applicare tutte le prescrizioni della direttiva 2003/97/CE relative al campo visivo laterale a tutti i veicoli commerciali pesanti (>3,5 t). Considerate le dimensioni del parco esistente, si può supporre che questa misura presenti un eccellente rapporto costi/benefici. È tuttavia probabile che l’installazione dei dispositivi prescritti vari da un tipo di veicolo all'altro. Per alcuni tipi di veicoli, in particolare quelli più vecchi, l’applicazione di tutte le prescrizioni della direttiva 2003/97/CE potrebbe richiedere delle modifiche sostanziali nella struttura della cabina, a causa della maggiore resistenza al vento degli specchi più grandi, il che implicherebbe costi importanti dell'ordine di alcune migliaia di euro. Una terza possibilità consiste pertanto nell’applicare a tutti i veicoli commerciali pesanti una serie differenziata di prescrizioni in base alla direttiva 2003/97/CE per quanto concerne il campo visivo laterale. Per oltre la metà dei veicoli commerciali pesanti in circolazione sulle strade europee, è possibile sostituire i vecchi specchi con nuovi specchi che soddisfano i criteri della direttiva 2003/97/CE e che coprono il campo di visibilità indiretta richiesto. Su un altro 25% si potrebbero installare nuovi specchi se le prescrizioni relative al campo di visibilità fossero leggermente ritoccate verso il basso (>99%). Il costo dell'installazione a posteriori sarebbe in questi casi di norma inferiore a 150 EUR. Quanto al 20-25% dei veicoli restanti, nella maggior parte di essi si potrebbero installare nuovi specchi a costi sicuramente più alti ma ancora ragionevoli. In alcuni casi (<10%) è consentito montare dispositivi supplementari per coprire almeno il campo di visibilità definito dalla direttiva 2003/97/CE. Ciò potrebbe applicarsi se la sostituzione degli specchi richiedesse modifiche sostanziali della struttura della cabina o se non vi fosse alcuno specchio che soddisfasse le prescrizioni. 3 Elementi giuridici della proposta Sintesi delle misure proposte Obiettivo della presente direttiva è migliorare il campo di visibilità indiretta dei veicoli commerciali pesanti in circolazione e contribuire a salvare delle vite sulle strade europee. Dal momento che per migliorare il campo di visibilità indiretta dei veicoli commerciali pesanti in circolazione occorre apportare modifiche tecniche in un sistema già omologato e legalmente autorizzato, occorre prestare particolare attenzione alla fattibilità tecnica e all’efficienza economica di tale misura. Attualmente non esiste alcuna soluzione tecnica che consenta di coprire al 100% la zona intorno al veicolo a livello del suolo, sia per quanto riguarda i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri e ancor più per i veicoli commerciali pesanti. Inoltre, sebbene gli specchi siano un mezzo eccellente per coprire il campo di visibilità indiretta, utilizzati praticamente da quando esiste l’automobile, vi sono limiti fisici per determinate zone, ad esempio la parte retrostante i veicoli commerciali pesanti. La limitazione principale è la ridotta capacità del conducente di rilevare, percepire e trattare un certo numero di informazioni mentre si sposta. Già oggi, con l’attuale serie di specchi in uso, il conducente di un autocarro con guida a sinistra che svolta a destra, oltre a guardare di fronte e a sinistra, deve guardare in due specchi retrovisori posti alla sua destra e in uno specchio di accostamento posto sopra la portiera destra. Gli autocarri costruiti dopo il 2007 saranno dotati di un ulteriore specchio anteriore, per coprire anche la zona immediatamente davanti al veicolo a livello del suolo. I sistemi elettronici supplementari destinati a coprire i cosiddetti angoli ciechi, che richiedono, specialmente nei veicoli esistenti, considerevoli modifiche strutturali e costi importanti, probabilmente non contribuirebbero in maniera significativa alla misura proposta. Se tuttavia tali sistemi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 2003/97/CE, possono essere installati. L’approccio tecnico della direttiva per i nuovi veicoli, che si può considerare al passo con l’attuale fase di sviluppo della materia, costituisce il quadro di riferimento per qualsiasi misura applicabile ai veicoli in circolazione. Dal punto di vista del rapporto costi/benefici sarebbe irragionevole applicare ai veicoli in circolazione l’intera serie delle prescrizioni applicabili ai veicoli nuovi. Equipaggiare di specchi o telecamere i veicoli commerciali leggeri o gli autobus già in circolazione presenta in ogni caso un rapporto costi/benefici ben inferiore a 1. Quanto ai veicoli commerciali pesanti, tale rapporto è superiore a 1 solo nel caso del campo visivo laterale indiretto. In base ai risultati dell’analisi costi/benefici, viene preso in considerazione solo lo scenario veicoli commerciali pesanti/visione laterale. Per rendere la misura (i cui benefici diminuiscono col tempo) il più efficace possibile, consentire ai fabbricanti di rispondere alla domanda e dare un maggior margine di flessibilità ai proprietari di autocarri vecchi occorre prevedere un’attuazione progressiva della presente direttiva. I veicoli commerciali pesanti immatricolati dopo il 2004 devono essere equipaggiati entro un anno dall’entrata in vigore della direttiva, quelli immatricolati dopo il 2001 entro due anni e quelli immatricolati dopo il 1998 entro tre anni. Il principio su cui si fonda la proposta è il rapporto costi/efficacia. Per quanto concerne l’applicazione delle prescrizioni della presente direttiva, gli Stati membri sono tenuti ad istituire procedure di controllo affidabili ed efficaci, e in taluni casi flessibili, per garantire che tutti i veicoli immatricolati nel loro territorio nazionale rispettino tali prescrizioni. Nella maggior parte dei veicoli in circolazione è possibile installare dispositivi già presenti sul mercato a costi ragionevoli. In alcuni casi tale installazione può rivelarsi tecnicamente più difficile. È proprio in questi casi che gli Stati membri dovrebbero mostrarsi flessibili, prevedendo soluzioni ad hoc che consentano all’autorità incaricata dell’ispezione di omologare soluzioni alternative. Alcuni Stati membri hanno già adottato, oltre alle prescrizioni della legislazione europea in vigore, misure a livello nazionale volte a migliorare il campo visivo laterale indiretto dei conducenti di veicoli commerciali pesanti. Anche qualora tali misure non siano completamente o affatto conformi all’approccio tecnico della direttiva 2003/97/CE, è comunque possibile che esse consentano di ottenere il risultato voluto, ovvero una copertura sufficiente dell’angolo cieco laterale. La direttiva prevede perciò un’esenzione per i veicoli commerciali pesanti immatricolati in questi paesi, nella fattispecie i Paesi Bassi, la Danimarca e il Belgio, su cui sono stati installati dispositivi per la visione indiretta in conformità delle norme nazionali prima dell’entrata in vigore della presente direttiva. Tutti gli Stati membri devono tuttavia assicurarsi che tutti i veicoli commerciali pesanti equipaggiati dopo l’entrata in vigore della presente direttiva siano stati dotati di dispositivi per la visione indiretta ad essa conformi. La presente direttiva non si applica inoltre ai veicoli immatricolati oltre 10 anni prima della sua entrata in vigore. I costi per equipaggiare i veicoli molto vecchi sarebbero probabilmente maggiori dei benefici che se ne ricaverebbero, essendo questi ultimi proporzionali al tempo restante prima della rottamazione del veicolo. Base giuridica La misura proposta si fonda sull’articolo 71 del trattato CE. Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza esclusivo della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi. Con la direttiva 2003/97/CE gli specchi sono armonizzati a livello europeo. Le iniziative adottate dagli Stati membri in materia di equipaggiamento a posteriori riguardano solo i veicoli immatricolati nel territorio di ciascun Stato. I veicoli commerciali pesanti rappresentano una parte importante del traffico europeo e internazionale. Un’azione unicamente nazionale non darebbe risultati soddisfacenti. L’imposizione di un obbligo a livello nazionale relativo potrebbe essere considerata un ostacolo al commercio, tanto più che esiste una legislazione europea armonizzata. Un approccio europeo comune in materia di equipaggiamento a posteriori crea condizioni identiche per tutti in un mercato europeo del trasporto su strada altamente competitivo. L’azione comunitaria realizzerà con maggiore efficacia gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi. Un obbligo europeo comune è vantaggioso in termini di economie di scala; impedisce che siano adottate soluzioni tecniche diverse da un paese all’altro, con conseguenti problemi all’atto della vendita degli autocarri vecchi in altri paesi europei in cui vigono prescrizioni diverse. La legislazione europea ridurrà il numero di incidenti dovuti all’angolo cieco che vedono coinvolti veicoli commerciali pesanti immatricolati in un altro Stato membro. I veicoli commerciali pesanti costituiscono la categoria di veicoli più presente nel traffico internazionale, ragion per cui dovrebbero essere la prima categoria ad essere presa in considerazione ai fini di un’armonizzazione legislativa su scala europea. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per i seguenti motivi. La direttiva contiene prescrizioni dettagliate per quanto concerne l’approccio tecnico, ma lascia agli Stati membri ampia libertà nel mettere a punto un proprio sistema volto a garantire il rispetto della direttiva. L’opzione prescelta lascia un vasto margine di manovra agli Stati membri per trovare i mezzi migliori, in termini di rapporto costi/efficacia, per recepire le disposizioni della direttiva relative alle procedure di attuazione e controllo. Scelta degli strumenti Strumento proposto: direttiva. Altri strumenti non sarebbero idonei per le ragioni qui esposte. In alternativa all’obbligo legale si può ricorrere a campagne di sensibilizzazione e ad accordi volontari del settore. Poiché la misura prevista è efficace solo se applicata entro un determinato periodo di tempo (da 4 a 6 anni a partire dal 2007), un accordo volontario del settore dei trasporti su strada non pare il mezzo appropriato, tanto più che questo settore non è apparentemente in grado di assumersi tale impegno. Le campagne di sensibilizzazione sembrano dare buoni risultati nel breve periodo e dovrebbero pertanto affiancare l’introduzione degli specchi. 4 Incidenza sul bilancio Nessuna. 5 Informazioni supplementari Simulazioni, fase pilota e periodo transitorio Per la proposta è stato o sarà previsto un periodo di transizione. Tavola di concordanza Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva. 2006/0183 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, lettera c), vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2], visto il parere del Comitato delle regioni[3], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[4], considerando quanto segue: (1) Molti incidenti si verificano perché i conducenti di veicoli commerciali pesanti non si accorgono della presenza di altri utenti stradali nelle immediate vicinanze o a fianco del proprio veicolo. Questi incidenti avvengono spesso in corrispondenza di incroci, confluenze e rotatorie allorché il conducente, cambiando direzione, non si rende conto della presenza di altri utenti stradali situati negli angoli ciechi della zona immediatamente circostante il veicolo. Si calcola che circa 400 persone muoiano ogni anno in Europa in tali circostanze, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di utenti vulnerabili quali ciclisti, motociclisti e pedoni. (2) Nel Libro bianco del 12 settembre 2001, dal titolo La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte [5], la Commissione ha stabilito l’obiettivo di dimezzare il numero di morti per incidenti stradali entro il 2010. Nel terzo programma d’azione sulla sicurezza stradale[6] la Commissione ha assunto l’impegno di studiare la possibilità di installare nei veicoli commerciali pesanti già in circolazione dispositivi per la visione indiretta per ridurre gli angoli ciechi, contribuendo in tal modo a ridurre il numero di vittime di incidenti stradali. (3) Il gruppo di alto livello CARS 21, nella tabella di marcia da applicare nell’arco di dieci anni e contenuta nella relazione finale riguardante un quadro normativo competitivo nel settore automobilistico per il XXI secolo ( A Competitive Automotive Regulatory System for the 21st century ), raccomandava un approccio integrato in materia di sicurezza stradale, fondato in particolare sull'introduzione obbligatoria di nuovi dispositivi di sicurezza, quali gli specchi volti a ridurre gli angoli ciechi dei veicoli commerciali pesanti. (4) La direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositivi, che modifica la direttiva 70/156/CEE e abroga la direttiva 71/127/CEE[7], presenta un notevole potenziale di riduzione del numero delle vittime, ma riguarda soltanto i veicoli di nuova immatricolazione. (5) Ne consegue che i veicoli già in circolazione non sono soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/97/CE. Si calcola che non vi sarà una completa sostituzione di tali veicoli prima del 2023. (6) Per contribuire a ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali causati da tali veicoli e nei quali sono coinvolti utenti stradali vulnerabili, occorre nel frattempo provvedere a che nei veicoli di cui trattasi siano installati a posteriori dispositivi perfezionati per la visione indiretta. (7) Nei veicoli di questo tipo in circolazione vanno installati specchi che riducano gli angoli ciechi laterali in conformità delle prescrizioni tecniche della direttiva 2003/97/CE. Ciò è tecnicamente fattibile per la maggior parte dei veicoli in causa. (8) È tuttavia adeguato e proporzionato prevedere esenzioni per i veicoli con durata di vita breve, per i veicoli dotati di specchi laterali il cui campo di visione è solo minimamente inferiore a quello previsto dalla direttiva 2003/97/CE e per i veicoli in cui è tecnicamente impossibile installare specchi conformi a suddetta direttiva. (9) Per consentire al mercato di far fronte a una forte domanda di specchi durante un periodo molto breve è opportuno prevedere periodi transitori. (10) I veicoli commerciali pesanti, sui quali, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2003/97/CE, sono stati installati dispositivi per la visione indiretta che coprono ampiamente il campo di visibilità richiesto da suddetta direttiva, devono essere esentati dagli obblighi della presente legislazione. (11) L'equipaggiamento dei veicoli già circolanti deve essere accompagnato da misure volte a sensibilizzare sui pericoli legati all'esistenza di angoli ciechi nei veicoli commerciali pesanti. (12) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ossia l’equipaggiamento dei veicoli già circolanti nella Comunità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in conformità del principio di sussidiarietà definito all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nel citato articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi auspicati, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva stabilisce obblighi per l'installazione a posteriori di sistemi per la visione indiretta nei veicoli di categoria N2 e N3 di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio che sono immatricolati nella Comunità. Articolo 2 1. La presente direttiva si applica ai veicoli di categoria N2 e N3 di cui all'allegato II, punto 2, della direttiva 70/156/CEE che non sono contemplati dalla direttiva 2003/97/CE[8]. 2. La presente direttiva non si applica: a) ai veicoli di categoria N2 e N3 immatricolati oltre 10 anni prima della data fissata all’articolo 7; b) ai veicoli di categoria N2 e N3 nei quali è impossibile installare specchi di categoria IV e V in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti condizioni: i) nessuna parte degli specchi è situata a meno di 2 m (±10 cm) dal suolo, indipendentemente dalla posizione in cui è regolato lo specchio, quando il veicolo si trova in condizioni di carico pari al peso totale tecnicamente ammissibile; ii) gli specchi sono completamente visibili dal posto di guida; c) ai veicoli di categoria N2 e N3 che erano subordinati, prima dell’entrata in vigore della direttiva 2003/97/CE, a misure nazionali che impongono il montaggio di altri dispositivi per la visione indiretta che coprono almeno il 95% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella suddetta direttiva. Articolo 3 A decorrere dalla data stabilita all'articolo 7, gli Stati membri garantiscono che in tutti i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono installati, nel lato del passeggero, specchi di accostamento e grandangolari conformi a quanto prescritto per gli specchi di categoria IV e V dalla direttiva 2003/97/CE. In deroga al primo paragrafo, le prescrizioni della presente direttiva sono ritenute rispettate se i veicoli sono dotati di specchi i cui campi di visibilità combinati coprono almeno il 99% del campo di visibilità totale a livello del suolo degli specchi di categoria IV e V definiti nella direttiva 2003/97/CE. Articolo 4 In deroga al primo paragrafo dell’articolo 3, gli Stati membri possono disporre quanto segue: (1) i veicoli immatricolati da 4 a 7 anni prima della data di cui all’articolo 7 rispettano le prescrizioni della presente direttiva entro un anno da suddetta data; (2) i veicoli immatricolati da 7 a 10 anni prima della data di cui all’articolo 7 rispettano le prescrizioni della presente direttiva entro due anni da suddetta data. Articolo 5 I veicoli di categoria N2 e N3 nei quali, in assenza di soluzioni tecniche disponibili, non è possibile installare specchi che rispettino quanto prescritto dalla presente direttiva possono essere equipaggiati di altri dispositivi per la visione indiretta, purché tali dispositivi coprano almeno lo stesso campo di visibilità stabilito nel secondo paragrafo dell'articolo 3. I veicoli equipaggiati a posteriori in conformità del primo paragrafo sono omologati individualmente dalle autorità competenti degli Stati membri. Articolo 6 Oltre alle misure disposte dalla presente direttiva, gli Stati membri prevedono iniziative di sensibilizzazione ai pericoli che rappresentano gli angoli ciechi dei veicoli per gli utenti stradali. Articolo 7 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [un anno dall'entrata in vigore della direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 8 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 9 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente [pic][pic][pic] [1] GU C […] del […], pag. […]. [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] COM (2001) 370 def. [6] COM (2003) 311 def. [7] GU L 25 del 29.1.2004, pag. 1; direttiva modificata dalla direttiva 2005/27/CE della Commissione (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 44). [8] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12).