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Document 32023R2124

Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)

PE/24/2023/REV/1

GU L, 2023/2124, 12.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2023/2124

12.10.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2124 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 2023

relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha subito varie e sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

Uno degli obiettivi della politica comune della pesca, stabiliti dal regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(3)

La Comunità europea ha aderito all’accordo relativo all’istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («accordo CGPM»), ai sensi della decisione 98/416/CE del Consiglio (6).

(4)

L’accordo CGPM garantisce un quadro adeguato per la cooperazione multilaterale finalizzata a promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il migliore utilizzo delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.

(5)

L’Unione, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, la Croazia, l’Italia, Cipro, Malta, la Romania e la Slovenia sono parti contraenti dell’accordo CGPM.

(6)

Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Poiché l’Unione è parte contraente dell’accordo CGPM, tali raccomandazioni sono vincolanti per l’Unione e dovrebbero quindi essere attuate nel diritto dell’Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L’Unione deve assicurare che le attività di pesca dell’Unione al di fuori delle acque di quest’ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell’Unione, promuovendo nel contempo condizioni di parità per gli operatori dell’Unione nei confronti degli operatori di paesi terzi.

(7)

Per tali ragioni, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento giuridico permanente per la loro attuazione nel diritto dell’Unione, è opportuno attuare tali raccomandazioni mediante un unico atto legislativo, teso a garantire chiarezza e prevedibilità giuridiche per gli operatori dell’Unione in acque soggette all’accordo CGPM, cui future raccomandazioni possono essere aggiunte mediante modifiche dello stesso.

(8)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), su richiesta della Commissione, assiste l’Unione e gli Stati membri nelle loro relazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di pesca regionali internazionali di cui fa parte l’Unione. Conformemente a tale regolamento, ove necessario per l’attuazione degli obblighi dell’Unione, l’EFCA, su richiesta della Commissione, coordina le attività di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri sulla base di programmi internazionali di controllo e di ispezione. È pertanto opportuno adottare disposizioni che includano l’EFCA, ove incaricata dalla Commissione, quale organismo preposto a ricevere dagli Stati membri informazioni riguardanti il controllo e l’ispezione, come i rapporti di ispezione in mare.

(9)

Le misure di gestione e le raccomandazioni dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili. Il parere su cui si basano le misure di gestione dovrebbe fondarsi sull’uso scientifico dei pertinenti dati sulla capacità e attività della flotta, sullo stato biologico delle risorse sfruttate e sulla situazione socioeconomica delle attività di pesca. Tali dati devono essere raccolti e trasmessi in tempo per consentire agli organi ausiliari della CGPM di redigere i loro pareri, che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.

(10)

In occasione delle sessioni annuali della CGPM svoltesi a decorrere dal 2005 sono state adottate numerose raccomandazioni e risoluzioni riguardanti alcuni tipi di pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM che sono state attuate nel diritto dell’Unione principalmente mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011.

(11)

In occasione della sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/8 che modifica il punto 13 e l’allegato I della raccomandazione CGPM/33/2009/8. Sebbene il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (8) copra parzialmente il contenuto di tale raccomandazione, è opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non sono ancora contemplate dal diritto dell’Unione.

(12)

Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/4 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mar Mediterraneo, che abroga le raccomandazioni CGPM/35/2011/2, CGPM/36/2012/1, CGPM/40/2016/7 e CGPM/41/2017/5. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(13)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/2 relativa a misure di gestione delle attività di pesca ai fini della conservazione degli squali e delle razze nella zona di competenza della CGPM, che modifica la raccomandazione CGPM/36/2012/3. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(14)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/8 su ulteriori misure di emergenza nel periodo 2019-2021 per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico, che sostituisce la raccomandazione CGPM/38/2014/1. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(15)

È importante stimare le catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa, se del caso, nelle acque coperte dalla CGPM, al fine di consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri sulle stime relative alle catture effettuate nell’ambito della pesca ricreativa.

(16)

Le misure della CGPM stabilite nelle raccomandazioni CGPM/37/2013/1 e CGPM/42/2018/8 comprendono inoltre un divieto di conservazione a bordo o di sbarco, che è opportuno attuare nella legislazione dell’Unione a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Ai fini di una corretta attuazione, si dovrebbero elaborare programmi nazionali di controllo, monitoraggio e sorveglianza, che la Commissione dovrebbe comunicare annualmente al segretariato della CGPM.

(17)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/5 relativa all’istituzione di un piano di gestione pluriennale degli stock demersali nel Canale di Sicilia, che abroga le raccomandazioni CGPM/39/2015/2 e CGPM/40/2016/4. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(18)

Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3 che modifica la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(19)

Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile dell’occhialone nel Mare di Alboràn. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(20)

Per le attività di pesca miste del Mediterraneo, la selettività di alcuni attrezzi di pesca non è consentita al di sotto di un certo livello. Oltre al controllo globale e alla limitazione dello sforzo di pesca, è fondamentale limitare lo sforzo di pesca nelle zone in cui si concentrano gli esemplari adulti di importanti stock, allo scopo di garantire che il rischio di ostacolare la riproduzione sia sufficientemente basso da consentire il loro sfruttamento sostenibile. È pertanto consigliabile, per quanto riguarda le zone esaminate dal comitato scientifico consultivo, in primo luogo limitare lo sforzo di pesca ai livelli precedenti e in secondo luogo non consentire alcun aumento di tali livelli.

(21)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per l’anguilla nel Mar Mediterraneo. Tale raccomandazione istituisce un piano di gestione pluriennale per le attività di pesca dell’anguilla nel Mar Mediterraneo, in linea con l’approccio precauzionale alla gestione della pesca. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(22)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/3 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca con reti da traino del gambero rosso e del gambero viola nel Mar di Levante. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(23)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/4 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mar Ionio. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(24)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/7 relativa a un programma regionale di ricerca sul granchio nuotatore nel Mar Mediterraneo. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(25)

Nella sessione annuale del 2018 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/42/2018/9 relativa a un programma regionale di ricerca sulla pesca della rapana venosa nel Mar Nero. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non risultano ancora disciplinate dal diritto dell’Unione.

(26)

Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/1 relativa a una serie di misure di gestione per l’uso di dispositivi ancorati di concentrazione del pesce nella pesca della lampuga nel Mar Mediterraneo. Tale raccomandazione integra la raccomandazione CGPM/30/2006/2 relativa all’istituzione di un fermo stagionale per la pesca della lampuga condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e stabilisce una serie di misure di gestione per l’uso di FAD ancorati nella pesca della lampuga esercitata nella zona di applicazione dell’accordo CGPM. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non sono ancora contemplate dal diritto dell’Unione.

(27)

Nella sessione annuale del 2019 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/6 relativa a misure per la gestione sostenibile delle attività di pesca con reti da traino del gambero rosso e del gambero viola nel Canale di Sicilia. È opportuno che il presente regolamento attui nel diritto dell’Unione le misure stabilite in tale raccomandazione che non sono ancora contemplate dal diritto dell’Unione.

(28)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con il segretariato della CGPM e per quanto riguarda il formato e la trasmissione della relazione sulle attività di pesca svolte nelle zone di restrizione, delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale per la pesca della lampuga, e della relazione su tale riporto, e della relazione nell’ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(29)

Al fine di garantire che l’Unione continui a ottemperare ai propri obblighi nell’ambito dell’accordo CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo all’attuazione nel diritto dell’Unione di modifiche, che siano divenute vincolanti per l’Unione, di misure della CGPM vigenti già attuate nel diritto dell’Unione, per la trasmissione al segretariato della CGPM dell’elenco delle navi autorizzate ai fini del registro CGPM, le deroghe alle misure di conservazione per il corallo rosso, l’attuazione del programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) permanente di corallo rosso, le misure relative allo Stato di approdo, la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche della CGPM, le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo e le matrici statistiche della CGPM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione da parte dell’Unione delle misure di conservazione, gestione, sfruttamento, controllo, commercializzazione ed esecuzione per i prodotti della pesca e dell’acquacoltura stabilite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM»).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica alle attività commerciali di pesca e acquacoltura, nonché alle attività di pesca ricreativa laddove espressamente stabilito nel presente regolamento, effettuate dai pescherecci dell’Unione e da cittadini degli Stati membri nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio (11).

2.   In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento non si applica alle operazioni di pesca effettuate esclusivamente per motivi di ricerca scientifica con il permesso e sotto l’egida dello Stato membro di bandiera, e di cui la Commissione e gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca siano stati previamente informati, salvo diversamente specificato nel presente regolamento. Gli Stati membri che effettuano operazioni di pesca a fini di ricerca scientifica informano la Commissione, gli Stati membri nelle cui acque ha luogo la ricerca e il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca di tutte le catture ottenute da tali operazioni di pesca.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006, all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (12), all’articolo 2, punti da 1) a 13), del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) e all’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (14), si applicano le definizioni seguenti:

1)

«zona di applicazione dell’accordo CGPM»: il Mar Mediterraneo e il Mar Nero, quali definiti dall’accordo CGPM;

2)

«zona tampone»: una zona che circonda una zona di restrizione della pesca al fine di evitare l’accesso accidentale, rafforzando la protezione dell’area delimitata;

3)

«giorno di pesca»: un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale una nave si trova nella zona di applicazione dell’accordo CGPM ed è fuori dal porto;

4)

«manuale riguardante il quadro di riferimento per la raccolta dati»: il manuale predisposto dal comitato scientifico consultivo e approvato dalla CGPM riguardante l’applicazione del quadro di riferimento per la raccolta dati;

5)

«numero nel registro comune della flotta (numero CFR)»: il numero indicato nel registro comune della flotta (Common Fleet Register – CFR) quale definito all’articolo 2, punto l), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 (15);

6)

«peso vivo»: il peso delle catture fresche calcolato immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di pesca o, nel caso di bordate di pesca giornaliere, al più tardi prima dello sbarco nel punto di sbarco designato;

7)

«banco di corallo rosso»: una zona di dimensioni variabili in cui le colonie di corallo rosso (Corallium rubrum) sono relativamente abbondanti;

8)

«colonia di corallo rosso»: l’unità biologica sfruttata nella pesca del corallo rosso (Corallium rubrum) che rappresenta un’unità genetica costituita da centinaia/migliaia di polipi di corallo rosso e che può assumere la forma di un albero ramificato.

TITOLO II

MISURE DI GESTIONE, CONSERVAZIONE E CONTROLLO RELATIVE A DETERMINATE SPECIE

CAPO I

Lampuga

Articolo 4

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell’anguilla (Anguilla), segnatamente la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo di cui all’allegato I, comprese le acque dolci e le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.

Articolo 5

Zone di restrizione dell’attività di pesca

1.   Gli Stati membri possono istituire zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca per proteggere ulteriormente l’anguilla. L’ubicazione e i confini di tali zone sono coerenti con la distribuzione dei principali habitat dell’anguilla nello Stato membro interessato.

2.   Nelle zone di cui al paragrafo 1 è vietata la pesca dell’anguilla. Gli esemplari catturati accidentalmente in tali zone sono rilasciati immediatamente al momento della cattura.

Articolo 6

Misure tecniche

Fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1241, i piani di gestione nazionali e le misure di gestione nazionali adottati dagli Stati membri a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio (16) stabiliscono misure tecniche quali gli attrezzi da pesca e le dimensioni di maglia autorizzati.

Articolo 7

Misure supplementari

1.   Gli Stati membri possono adottare misure volontarie intese ad integrare i rispettivi piani di gestione nazionali o misure di gestione nazionali, conformemente all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1100/2007, tenendo conto, tra l’altro, dello stato di conservazione dell’anguilla nelle loro acque, dell’impatto delle attività di pesca dell’anguilla nelle loro acque e di altri fattori antropogenici che sono causa di mortalità.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate a norma del paragrafo 1 entro e non oltre due settimane dalla loro entrata in vigore e la Commissione trasmette tali misure al segretariato della CGPM entro un mese dalla loro entrata in vigore.

Articolo 8

Attuazione delle misure

1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’attuazione delle misure di cui al presente capo al più tardi un mese prima della 45a sessione della CGPM.

2.   La Commissione trasmette al segretariato della CGPM la relazione di cui al paragrafo 1 prima della 45a sessione della CGPM. Tale relazione può includere una stima degli effetti delle misure incluse nei piani di gestione nazionali e di qualsiasi altra misura.

Articolo 9

Autorizzazione di pesca

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno di ogni anno, l’elenco di tutti i pescherecci autorizzati a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1100/2007. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

2.   Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.

Articolo 10

Acque di transizione e salmastre autorizzate

1.   Entro il 1o gennaio 2020 gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco di tutte le acque di transizione e salmastre autorizzate, quali le lagune e gli estuari, in cui sono collocati attrezzi da posta permanenti tradizionali ai fini della cattura dell’anguilla.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco di cui al paragrafo 1 entro il 10 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

3.   Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica apportata all’elenco di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.

Articolo 11

Punti di sbarco designati

1.   Lo sbarco di anguille è autorizzato solo nei punti di sbarco designati a tal fine da ciascuno Stato membro.

2.   In deroga al primo paragrafo, gli Stati membri possono adottare misure alternative ai punti di sbarco designati, a condizione che tali misure contribuiscano efficacemente alla lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Articolo 12

Registrazione delle catture

1.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere anguilla registrano le loro catture in peso vivo, a prescindere dal peso vivo delle catture e della raccolta.

2.   Nel caso delle acque di transizione e salmastre, quali le lagune e gli estuari, in cui la cattura dell’anguilla continua ad essere praticata con attrezzi da posta tradizionali permanenti, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati registrano le loro catture in peso vivo.

3.   Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti delle navi registrano nel giornale di bordo le loro catture giornaliere di anguilla, indipendentemente dal peso vivo della raccolta.

CAPO II

Gambero rosso e gambero viola

Sezione I

Mar di Levante

Articolo 13

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle sottozone geografiche (geographical subareas – GSA) 24, 25, 26 e 27 di cui all’allegato I.

Articolo 14

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.

Articolo 15

Elenco delle navi autorizzate e in attività

1.   Entro il 10 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per un determinato anno, l’elenco di tutti i pescherecci che saranno autorizzati a catturare le specie di cui all’articolo 13 e che praticheranno la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all’allegato VIII.

2.   I pescherecci non compresi nell’elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3 % del totale delle catture in peso vivo delle specie di cui all’articolo 13.

3.   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell’elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.

Articolo 16

Attività di pesca

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito di applicazione della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:

1)

giorni d’esercizio;

2)

zona operativa;

3)

catture totali.

Articolo 17

Ulteriori restrizioni spaziali o temporali

1.   Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.

2.   Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza ritardo al segretariato della CGPM.

Articolo 18

Obblighi di comunicazione

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo.

Articolo 19

Punti di sbarco designati

1.   Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui le navi che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi. Per ciascun punto di sbarco designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati.

2.   È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione.

3.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei punti di sbarco designati. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 20

Sistema di controllo dei pescherecci

In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di lunghezza fuori tutto (length overall – LOA) superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione sono dotate di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (vessel monitoring system – VMS).

Articolo 21

Giornale di bordo

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all’articolo 18 del presente regolamento.

Sezione II

Mar Ionio

Articolo 22

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle GSA 19, 20 e 21 di cui all’allegato I.

Articolo 23

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.

Articolo 24

Elenco delle navi autorizzate e in attività

1.   Entro il 10 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per un determinato anno, l’elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all’articolo 22 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all’allegato VIII.

2.   I pescherecci non compresi nell’elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3 % del totale delle catture in peso vivo delle specie elencate all’articolo 22.

3.   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell’elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.

Articolo 25

Attività di pesca

Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito di applicazione della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:

1)

giorni d’esercizio;

2)

zona operativa;

3)

catture totali.

Articolo 26

Ulteriori restrizioni spaziali o temporali

1.   Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.

2.   Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza ritardo al segretariato della CGPM.

Articolo 27

Obblighi di comunicazione

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture.

Articolo 28

Punti di sbarco designati

1.   Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui le navi che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi. Per ciascun punto di sbarco designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati.

2.   È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione.

3.   Entro il 31 ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei punti di sbarco designati. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.

Articolo 29

Sistema di controllo dei pescherecci

In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutte le navi di LOA superiore a 10 metri che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione sono dotate di un VMS.

Articolo 30

Giornale di bordo

In deroga all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescherecci autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione tengono a bordo un giornale in cui registrano e dichiarano le catture giornaliere di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture, conformemente all’articolo 27 del presente regolamento.

Sezione III

Canale di Sicilia

Articolo 31

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) con reti da traino nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all’allegato I.

Articolo 32

Misure di gestione della flotta

Gli Stati membri provvedono affinché, per lo sfruttamento delle specie che rientrano nell’ambito della presente sezione, la capacità delle loro flotte sia mantenuta ai livelli stabiliti nella tabella A dell’allegato XII.

Articolo 33

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato dello stato delle specie rientranti nell’ambito di applicazione della presente sezione, in modo da consentire al comitato scientifico consultivo di elaborare pareri che dovrebbero tenere conto degli aspetti biologici, socioeconomici e ambientali.

Articolo 34

Elenco delle navi autorizzate e in attività

1.   Entro il 10 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per un determinato anno, l’elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all’articolo 31 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno. Tale elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all’allegato VIII.

2.   Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica dell’elenco dei pescherecci autorizzati, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo. La Commissione comunica senza ritardo tali modifiche al segretariato della CGPM.

Articolo 35

Attività di pesca

Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell’ambito della presente sezione relative all’anno precedente. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:

1)

giorni d’esercizio;

2)

zona operativa;

3)

catture totali delle specie chiave di cui all’articolo 31.

Articolo 36

Ulteriori restrizioni spaziali o temporali

1.   Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di aggregazione del novellame.

2.   Una volta stabilite tali ulteriori restrizioni spaziali o temporali, gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione. La Commissione ne dà notifica senza ritardo al segretariato della CGPM.

Articolo 37

Punti di sbarco designati

1.   Gli Stati membri designano i punti in cui le navi che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione effettuano gli sbarchi.

2.   È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo delle specie di cui all’articolo 31.

3.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture delle specie elencate all’articolo 31, indipendentemente dal peso vivo delle catture.

CAPO III

Conservazione e sfruttamento sostenibile del corallo rosso

Articolo 38

Ambito di applicazione

1.   Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca per la raccolta di corallo rosso (Corallium rubrum) a fini commerciali, in tutte le acque marine del Mar Mediterraneo, come previsto nell’allegato I.

2.   È vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare corallo rosso per finalità di pesca ricreativa.

3.   Il presente capo si applica fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006, l’articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241 o eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17).

Articolo 39

Piani di gestione nazionali

1.   Gli Stati membri adottano piani di gestione nazionali per il corallo rosso.

2.   In funzione delle informazioni scientifiche disponibili, la gestione ha luogo a livello del banco di corallo rosso o del riquadro statistico della CGPM, oppure su scala nazionale. I piani di gestione nazionali comprendono almeno gli elementi di cui agli articoli 40, 41, 42, da 44 a 50, 52, 53 e 56.

3.   Gli Stati membri presentano alla Commissione i loro piani nazionali di gestione del corallo rosso dieci giorni lavorativi dopo la loro adozione e la Commissione li trasmette al segretariato della CGPM entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla loro adozione. Gli Stati membri ripresentano immediatamente alla Commissione i piani nazionali di gestione del corallo rosso eventualmente aggiornati. La Commissione trasmette tali piani aggiornati al segretariato della CGPM, in particolare laddove siano decise nuove chiusure o nuove aperture dei banchi di corallo rosso.

Articolo 40

Attrezzi e dispositivi

Il solo attrezzo autorizzato per la raccolta del corallo rosso è il martello utilizzato nelle immersioni subacquee da navi autorizzate o pescatori autorizzati o riconosciuti dall’autorità nazionale competente. Durante la raccolta il pescatore autorizzato fa sì che la base della colonia di corallo non venga staccata dal substrato.

Articolo 41

Profondità minima per la raccolta

1.   La raccolta del corallo rosso è vietata a profondità inferiori a 50 metri.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrano il presente regolamento conformemente all’articolo 140 del presente regolamento e all’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di concedere deroghe al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate da:

a)

informazioni dettagliate sul quadro nazionale di gestione;

b)

le motivazioni scientifiche o tecniche della deroga;

c)

l’elenco dei pescherecci o il numero delle autorizzazioni concesse in relazione alla raccolta del corallo rosso a profondità inferiori a 50 m; e

d)

l’elenco delle zone di pesca in cui è autorizzata tale raccolta, identificate mediante coordinate geografiche terrestri e marine.

4.   La concessione delle deroghe di cui al paragrafo 2 del presente articolo è subordinata al rispetto delle condizioni seguenti:

a)

tali deroghe devono essere state applicate in modo continuativo mediante norme di gestione per almeno cinque anni prima del 18 aprile 2020; oppure

b)

se si tratta di una nuova deroga, questa deve essere suffragata dal comitato scientifico consultivo dimostrando che la richiesta è in linea con gli obiettivi del presente capo.

5.   La Commissione comunica al segretariato della CGPM le misure adottate a norma del paragrafo 2.

Articolo 42

Taglia minima di riferimento per la conservazione

1.   Il corallo rosso proveniente da colonie di corallo rosso il cui diametro, misurato a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è inferiore a 7 mm, non può essere raccolto, conservato a bordo, trasbordato, sbarcato, trasferito, immagazzinato, venduto, esposto o messo in vendita come prodotto grezzo.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all’articolo 140 del presente regolamento e all’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 al fine di autorizzare, in deroga al paragrafo 1, un limite massimo di tolleranza del 10 % in peso vivo di colonie di corallo rosso di taglia inferiore a quella prescritta (< 7 mm).

3.   Le raccomandazioni comuni da presentare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini di una deroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono corredate dalle motivazioni scientifiche o tecniche della deroga.

4.   La Commissione comunica al segretariato della CGPM le misure adottate a norma del paragrafo 2.

Articolo 43

Trasmissione dei dati relativi alla raccolta e allo sforzo

Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi alla raccolta e allo sforzo esercitato nell’anno precedente. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 44

Limiti di cattura

1.   Ogni Stato membro può istituire, per i propri pescatori e pescherecci autorizzati, un sistema di limiti individuali, giornalieri e/o annuali, per la raccolta e/o lo sforzo di pesca. Tali limiti sono coerenti con il numero di autorizzazioni di pesca rilasciate e con i limiti di raccolta e di sforzo di pesca annuali fissati per lo Stato membro interessato.

2.   Quando, per un dato anno e per un banco di corallo rosso debitamente identificato, oppure a livello del riquadro statistico pertinente della CGPM nel caso in cui il banco di corallo rosso non sia stato debitamente identificato, la percentuale di colonie raccolte al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione, di cui all’articolo 42, è:

a)

inferiore al 10 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri che non dispongono di un piano di gestione nazionale attuano misure di controllo più rigorose nella zona interessata;

b)

superiore al 10 % e inferiore al 25 % delle catture totali raccolte da un determinato banco di corallo rosso per un dato anno, gli Stati membri effettuano controlli più rigorosi nella zona interessata e rilevano la struttura dimensionale della popolazione di corallo rosso, indipendentemente dall’esistenza di un piano di gestione nazionale.

3.   Al raggiungimento del livello limite di catture di corallo rosso di cui ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri provvedono a chiudere temporaneamente la zona interessata ad eventuali attività di pesca del corallo rosso.

4.   Il livello limite di catture si ritiene raggiunto quando le colonie di corallo rosso il cui diametro di base è inferiore a 7 mm superano il 25 % delle catture complessive di corallo rosso prelevate da un dato banco in un determinato anno.

5.   Qualora i banchi di corallo non siano stati ancora debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo di cui al paragrafo 3 si applicano a livello del riquadro statistico pertinente della CGPM.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per attuare i fermi precauzionali di cui al paragrafo 3. Nella decisione che istituisce un fermo gli Stati membri definiscono la zona geografica del fondale di raccolta interessato, la durata del fermo e le condizioni applicabili all’esercizio della pesca in tale zona durante il fermo e alla riapertura di questo tipo di pesca.

7.   Gli Stati membri possono applicare la regola dell’allontanamento affinché i pescherecci sospendano l’attività di pesca e si spostino nella direzione in cui è meno probabile rinvenire altre colonie, al fine di evitare il raggiungimento del livello limite di catture di cui al paragrafo 4 e di ottimizzare lo sfruttamento e la ricostituzione delle colonie.

8.   Gli Stati membri che attuano la regola dell’allontanamento di cui al paragrafo 7, ne informano immediatamente la Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM.

9.   Gli Stati membri possono attuare un sistema di raccolta a rotazione tra i loro banchi di corallo rosso per ottimizzare lo sfruttamento e la ricostituzione delle colonie.

10.   Gli Stati membri che attuano il sistema di raccolta a rotazione di cui al paragrafo 9, ne informano immediatamente la Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM.

Articolo 45

Fermi spaziali o temporali

1.   Oltre ai fermi già istituiti a livello nazionale, gli Stati membri che praticano attivamente la raccolta del corallo rosso possono stabilire ulteriori fermi spaziali o temporali per la protezione del corallo rosso sulla base dei pareri scientifici disponibili.

2.   Gli Stati membri che istituiscono fermi di pesca ne informano senza ritardo il segretariato della CGPM e la Commissione.

Articolo 46

Veicoli sottomarini telecomandati

1.   È vietato l’uso di veicoli sottomarini telecomandati (remotely operated underwater vehicles – ROV) nella zona di cui all’articolo 38.

2.   In deroga al paragrafo 1, l’uso di ROV è consentito esclusivamente a fini scientifici nell’ambito del programma di ricerca CGPM fino al termine di tale programma.

Articolo 47

Misure di gestione della flotta

1.   Le navi o i pescatori sono autorizzati a raccogliere corallo rosso nel Mar Mediterraneo solo se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata rispettivamente dall’autorità dello Stato membro di bandiera o dalle autorità dello Stato membro costiero in cui esercitano l’attività di pesca. Tale autorizzazione precisa le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio della pesca.

2.   In assenza dell’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è vietato raccogliere, conservare a bordo, trasbordare, sbarcare, trasferire, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita corallo rosso.

3.   L’autorizzazione di pesca può essere rilasciata solo a un pescatore (subacqueo) che rispetti le norme in materia di immersione professionale conformemente alla legislazione nazionale.

4.   Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 e trasmettono alla Commissione, entro il 15 giugno di ogni anno, l’elenco dei pescatori e/o delle navi per i quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno. Per ogni nave, l’elenco comprende almeno i dati di cui all’allegato VIII.

5.   Gli Stati membri non aumentano il numero di autorizzazioni di pesca di cui al paragrafo 1 fino a quando dai pareri scientifici convalidati dal comitato scientifico consultivo non risulti che le popolazioni di corallo rosso si sono ricostituite a livelli sostenibili che consentono loro di sopportare un maggiore sfruttamento.

Articolo 48

Punti di sbarco designati

I pescatori o i pescherecci autorizzati effettuano lo sbarco e il trasbordo delle catture di corallo rosso unicamente nei punti di sbarco designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i punti di sbarco in cui è autorizzato lo sbarco e il trasbordo di corallo rosso e trasmette un elenco di tali punti di sbarco designati alla Commissione entro il 15 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno, salvo in assenza di modifiche dei punti di sbarco designati già comunicati. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali aggiornamenti di tale elenco. La Commissione comunica senza ritardo tali aggiornamenti al segretariato della CGPM.

Articolo 49

Notifica preventiva

Prima dell’ingresso in porto e almeno quattro ore prima dell’ora prevista di arrivo, o almeno un’ora se i fondali di pesca sono ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati notificano alle autorità competenti le informazioni seguenti:

1)

l’ora di arrivo in porto prevista;

2)

il numero d’identificazione esterno e il nome della nave autorizzata o della nave utilizzata per la raccolta;

3)

il quantitativo stimato in peso vivo e il numero di colonie di corallo rosso detenute a bordo;

4)

le informazioni relative alla zona di raccolta, preferibilmente con le coordinate geografiche corrispondenti.

Articolo 50

Registrazione delle catture

1.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso registrano, dopo ogni operazione di raccolta, il corallo rosso raccolto.

2.   I pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso tengono a bordo un giornale di pesca in cui sono registrate le catture giornaliere di corallo rosso, a prescindere dal peso vivo del raccolto, e l’attività di pesca per zona e per profondità, nonché, ove possibile, il numero di giorni di pesca e di immersioni. Tali informazioni sono comunicate alle autorità nazionali competenti entro il termine di cui all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

3.   Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione i dati relativi al corallo rosso di cui al presente articolo. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM.

Articolo 51

Progetti pilota

Gli Stati membri possono attuare progetti pilota per far sì che tutti i pescatori o pescherecci autorizzati a raccogliere corallo rosso utilizzino un VMS o qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità responsabili del controllo di monitorare la loro attività in qualunque momento di una bordata di pesca.

Articolo 52

Controllo degli sbarchi di corallo rosso

Ogni Stato membro stabilisce un programma di controllo sulla base di un’analisi del rischio, in particolare per verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.

Articolo 53

Operazioni di trasbordo

Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono vietate.

Articolo 54

Piani di ispezione

Ogni Stato membro elabora un piano di ispezione contenente le misure di controllo ed esecuzione di cui al presente capo, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato V. Tali piani di ispezione sono comunicati entro il 15 gennaio di ogni anno alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 55

Tracciabilità dei prodotti a base di corallo rosso

1.   Per un periodo transitorio di tre anni (2020-2022), gli Stati membri possono partecipare alla fase pilota del programma di documentazione delle catture (Catch Documentation Scheme – CDS) al fine di individuare l’origine del corallo rosso raccolto nella zona di applicazione dell’accordo CGPM e di attuare le seguenti misure di tracciabilità:

a)

tutti gli sbarchi, le importazioni, le esportazioni e le riesportazioni di corallo rosso raccolto sono accompagnati dal certificato CDS convalidato di cui all’allegato X, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di bandiera;

b)

ogni certificato reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato di bandiera ed è assegnato a ciascun pescatore o peschereccio autorizzato. Il certificato non è trasferibile a un altro pescatore o peschereccio autorizzato;

c)

gli Stati membri convalidano i certificati CDS relativi alla raccolta del corallo rosso solo previo accertamento dell’esattezza di tutte le informazioni ivi contenute mediante verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente.

2.   Gli Stati membri che partecipano alla fase pilota riferiscono alla Commissione, che a sua volta riferisce al segretariato della CGPM, in merito all’attuazione della fase pilota nel contesto di un CDS permanente relativo al corallo rosso.

Articolo 56

Informazioni scientifiche riguardanti il corallo rosso

1.   Oltre alle disposizioni relative al corallo rosso contenute nel manuale del quadro di riferimento per la raccolta dati, gli Stati membri comunicano, se disponibili, i dati elencati di seguito a livello del banco di corallo rosso e del riquadro statistico della CGPM, nonché su scala nazionale:

a)

numero di autorizzazioni di pesca del corallo rosso rilasciate ai pescatori e ai pescherecci autorizzati;

b)

numero di immersioni per pescatore autorizzato e per bordata di pesca;

c)

numero di pescatori autorizzati a bordo, per ogni bordata di pesca; e

d)

se possibile, diametro di ogni colonia su cui si effettua la raccolta.

Entro il 10 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano tali dati alla Commissione, che li trasmette al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

2.   Gli Stati membri i cui pescatori o pescherecci autorizzati praticano la pesca del corallo rosso provvedono affinché sia predisposto un meccanismo atto a garantire un monitoraggio scientifico adeguato della raccolta, per consentire al comitato scientifico consultivo di fornire informazioni descrittive e pareri su aspetti quali:

a)

lo sforzo di pesca esercitato (ad esempio, il numero di bordate di pesca o il tempo di immersione a settimana, al mese o all’anno) e i livelli di cattura globali per stock a livello di banco di corallo, di riquadro statistico della CGPM o su scala nazionale o sovranazionale;

b)

i valori di riferimento per la gestione e la conservazione, per migliorare ulteriormente il piano di gestione regionale in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

c)

gli effetti biologici e socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output o misure tecniche;

d)

possibili fermi spaziali o temporali ulteriori intesi a preservare la sostenibilità della pesca.

3.   È vietato commercializzare colonie di corallo rosso raccolte nell’ambito di programmi di ricerca sul corallo rosso.

4.   Gli Stati membri possono inviare osservatori scientifici nazionali sui pescherecci che hanno raccolto il corallo rosso. In caso di invio di osservatori, gli Stati membri possono comunicare le informazioni raccolte alla Commissione, che le trasmette al segretariato della CGPM.

CAPO IV

Pesca demersale

Sezione I

Canale di Sicilia

Articolo 57

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca praticate dai pescherecci a strascico dell’Unione di LOA superiore a 10 metri per la cattura di stock demersali, tra cui il nasello (Merluccius merluccius) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all’allegato I.

Articolo 58

Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali

1.   Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell’ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento degli stock demersali, in particolare di nasello e gambero rosa mediterraneo, raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.

2.   Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 59

Ulteriori restrizioni spaziali o temporali

1.   Gli Stati membri possono definire, oltre a quelle già vigenti, ulteriori restrizioni spaziali o temporali in base alle quali le attività di pesca possono essere vietate o limitate allo scopo di proteggere le zone di riproduzione e crescita del novellame.

2.   Entro il 15 giugno di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni spaziali/temporali nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione. La Commissione trasmette l’elenco di tali restrizioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 60

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri garantiscono annualmente un monitoraggio scientifico adeguato delle specie di cui all’articolo 57.

Articolo 61

Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali

1.   Le navi che praticano attivamente la pesca a strascico delle specie di cui all’articolo 57 sono autorizzate a svolgere unicamente le attività di pesca specifiche indicate in un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti, in cui figurino le condizioni tecniche cui è subordinato l’esercizio di tali attività. Tali navi sono dotate di un VMS.

2.   L’autorizzazione di pesca di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati definiti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:

a)

numero di immatricolazione CGPM;

b)

nome precedente (se del caso);

c)

bandiera precedente (se del caso);

d)

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso).

3.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica tale elenco all’organismo da essa designato e al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.

4.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 luglio di ogni anno, e la Commissione trasmette a sua volta al segretariato della CGPM, entro il 31 agosto di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dalle navi di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:

a)

numero di giorni di pesca;

b)

zona di sfruttamento; e

c)

catture di nasello e gambero rosa mediterraneo.

Articolo 62

Punti di sbarco designati

1.   Ogni Stato membro designa punti di sbarco in cui possono essere effettuati gli sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, conformemente all’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Qualsiasi modifica di tale elenco è tempestivamente notificata alla Commissione e al segretariato della CGPM.

2.   È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia al di fuori dei punti di sbarco designati dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri specificano, per ogni punto di sbarco designato, gli orari di sbarco e di trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante tutti gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti di sbarco designati.

Articolo 63

Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza

1.   Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell’ambito di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza («programma») applicabile alle acque non soggette a giurisdizione nazionale nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 quali definite nell’allegato I («zona di ispezione e sorveglianza»).

2.   Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione nonché effettuare ispezioni nell’ambito del programma. La Commissione o un organismo da essa designato può altresì assegnare al programma ispettori dell’Unione.

3.   La Commissione o un organo da essa designato coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l’Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano di intervento congiunto per consentire all’Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l’attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 31 ottobre di ogni anno, l’elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l’anno successivo. La Commissione o un organismo da essa designato trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1o dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell’inizio delle attività di ispezione.

5.   Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di un’apposita carta di identità CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell’allegato IV.

6.   Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell’ambito del programma espongono una bandierina di segnalazione conforme alla descrizione riportata nell’allegato V.

7.   Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8.   Ciascuno Stato membro con una presenza di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell’entrata nella zona, un elenco contenente gli avvistamenti istituito conformemente all’allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni condotte nel precedente periodo di dieci giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

Articolo 64

Svolgimento delle ispezioni

1.   Gli ispettori assegnati al programma:

a)

prima di abbordarlo, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;

b)

espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave abbordata, la bandierina di segnalazione descritta nell’allegato V;

c)

limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2.   Al momento dell’abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all’allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3.   Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell’allegato VI.

4.   Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante della nave, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve altresì apporvi la sua firma.

5.   Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante della nave e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera della nave sottoposta ad ispezione nonché alla Commissione e/o all’organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6.   Il numero di ispettori che compongono la squadra e la durata dell’ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

Articolo 65

Infrazioni

1.   Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:

a)

le attività di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;

b)

ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e

c)

l’esercizio della pesca in assenza di un VMS.

2.   In caso di infrazione accertata nell’ambito di un abbordaggio e di un’ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l’organismo da essa designato, che notifica lo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano altresì qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio che si trovi nelle vicinanze.

3.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché, a seguito dell’ispezione nell’ambito della quale si è accertata un’infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina alla nave da pesca di recarsi, entro 72 ore, in un punto di sbarco da esso designato, dove è avviata un’indagine.

4.   Nel caso in cui sia accertata un’infrazione durante un’ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5.   Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all’articolo 64, paragrafo 3, e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.

Sezione II

Mare Adriatico

Articolo 66

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca di stock demersali, tra cui il nasello (Merluccius), lo scampo (Nephrops norvegicus), la sogliola (Solea), il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e la triglia di fango (Mullus barbatus), praticate con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti nelle GSA 17 e 18 di cui all’allegato I.

Articolo 67

Fermi spaziali e temporali

1.   Gli Stati membri:

a)

chiudono la zona costiera, indipendentemente dalla profondità, fino a sei miglia nautiche, o quattro miglia nautiche per le navi che non sono autorizzate a pescare al di là delle sei miglia nautiche, ad attrezzi trainati destinati alla cattura di stock demersali, per un periodo continuativo di almeno otto settimane su base annua; oppure

b)

dispongono un fermo di almeno 30 giorni consecutivi su base annua che copra almeno il 20 % delle acque territoriali per le attività di pesca con reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti, indipendentemente dalla LOA del peschereccio, nelle zone e nei periodi che gli Stati membri ritengono importanti per la protezione del novellame degli stock demersali e tenendo conto delle rotte migratorie e dei modelli spaziali di distribuzione del novellame.

2.   Entro il 15 giugno di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione le restrizioni spaziali di cui al paragrafo 1 che essi applicano alle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e crescita del novellame degli stock demersali di cui all’articolo 66.

3.   La Commissione trasmette le informazioni ricevute conformemente al paragrafo 2 al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 68

Misure di gestione della pesca e piani di gestione nazionali

1.   Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell’ambito della presente sezione per garantire un’adeguata conservazione degli stock demersali, in particolare di nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango, conformemente agli obiettivi generali stabiliti nel piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).

2.   In caso di modifiche delle misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri le comunicano senza ritardo alla Commissione, che ne dà notifica al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Articolo 69

Misure di gestione della flotta

1.   Gli Stati membri provvedono affinché la capacità utile totale della flotta operante nell’ambito della presente sezione, relativamente alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di navi, riportata sia nel registro dell’Unione che nel registro della CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2015 o la media corrispettiva tra il 2015 e il 2017.

2.   Il paragrafo 1 non si applica alle flotte nazionali operanti con reti da traino a divergenti e che abbiano esercitato l’attività di pesca per meno di 1 000 giorni nel periodo di riferimento di cui al paragrafo 1. La capacità di pesca di tali flotte non deve aumentare di oltre il 50 % rispetto a tale periodo di riferimento.

Articolo 70

Autorizzazioni di pesca

1.   Gli Stati membri redigono un elenco delle navi battenti la loro bandiera autorizzate a pescare le specie di cui all’articolo 66.

2.   Entro il 10 gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco delle navi autorizzate battenti la loro bandiera che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione. Tale elenco comprende, per ogni nave, le informazioni di cui all’allegato VIII. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.

3.   Le navi operanti nell’ambito della presente sezione sono autorizzate a svolgere attività di pesca specifiche solo se provviste di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. Le navi autorizzate di LOA superiore a 12 metri sono dotate di un VMS a decorrere dal 1o gennaio 2021 e di un giornale di bordo elettronico a decorrere dal 1o gennaio 2022.

4.   Gli Stati membri provvedono all’istituzione di meccanismi adeguati che garantiscano, per ogni peschereccio, l’iscrizione in un registro nazionale della flotta, l’annotazione delle catture e dello sforzo di pesca nel giornale di bordo e il controllo delle attività di pesca e degli sbarchi mediante indagini a campione delle catture e dello sforzo, secondo le norme dell’Unione o nazionali.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2021, ai fini della raccolta di dati sullo sforzo di pesca in vista dell’istituzione di un futuro regime di gestione di tale sforzo, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 giugno di ogni anno, i dati relativi all’anno precedente espressi in kW × giorni di pesca e giorni di pesca per attrezzo e LOA della nave, senza alcun margine per le classi di lunghezza della nave, come previsto all’allegato XIII. La Commissione trasmette tali dati al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 71

Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN

1.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nel Mare Adriatico dichiarano tutte le catture e le catture accessorie degli stock di cui all’articolo 66. L’obbligo di dichiarazione elettronica delle catture si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022, indipendentemente dal peso vivo delle catture, ai pescherecci di LOA superiore a 12 metri.

2.   Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva delle specie di cui all’articolo 66 effettuano gli sbarchi. Per ciascun punto di sbarco designato gli Stati membri specificano gli orari e i luoghi di sbarco e trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante gli orari di sbarco e trasbordo in tutti i punti di sbarco designati sulla base di un’analisi del rischio.

3.   È vietato sbarcare o trasbordare dai pescherecci qualsiasi quantitativo di catture rientranti nell’ambito della presente sezione, pescate utilizzando reti da traino a divergenti, sfogliare, reti a strascico a coppia e reti da traino gemelle a divergenti nel Mare Adriatico, in qualsiasi luogo diverso dai punti di sbarco designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 2.

4.   Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell’elenco dei punti di sbarco designati in cui è possibile effettuare gli sbarchi degli stock di cui al paragrafo 2. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione comunica tali modifiche al segretariato della CGPM.

Articolo 72

Comunicazione delle catture

1.   I pescherecci da traino autorizzati operanti nell’ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato. I pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a 12 metri sono dotati di un VMS. Per i pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a 12 metri gli Stati membri comunicano alla Commissione il sistema di geolocalizzazione prescelto.

2.   Tutte le catture di stock fondamentali elencati all’articolo 66, indipendentemente dal loro peso vivo, e le catture di specie non bersaglio il cui peso superi i 50 kg sono registrate nel giornale di bordo.

CAPO V

pesca di piccoli pelagici

Sezione I

Mare Adriatico

Articolo 73

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca di stock di piccoli pelagici, tra cui la sardina (Sardina pilchardus) e l’acciuga (Engraulis encrasicolus), nelle GSA 17 e 18 di cui all’allegato I.

Articolo 74

Gestione della capacità di pesca

1.   Ai fini del presente articolo, la capacità di pesca di riferimento per gli stock di piccoli pelagici è quella stabilita sulla base degli elenchi dei pescherecci degli Stati membri interessati. Tali elenchi comprendono tutti i pescherecci dotati di reti da traino, ciancioli o altri tipi di reti da circuizione senza chiusura che praticavano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione nel 2014.

2.   I pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli, a prescindere dalla LOA dell’imbarcazione interessata, sono classificati come navi che praticano la pesca attiva di piccoli pelagici se le sardine e le acciughe rappresentano almeno il 50 % delle catture in peso vivo.

3.   Gli Stati membri garantiscono che la capacità complessiva della flotta di pescherecci dotati di reti da traino o ciancioli e che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione, quali figurano nei registri nazionali della flotta e nel registro CFR, non superi in nessun momento la capacità di pesca di riferimento di cui alla tabella B dell’allegato XII.

4.   Il paragrafo 3 non si applica alle flotte nazionali comprendenti meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici che praticano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici. In tali casi la capacità delle flotte attive non può aumentare di oltre il 50 % in numero di navi e in termini di GT e kW.

5.   Gli Stati membri garantiscono che i pescherecci dotati di reti da traino e ciancioli per la pesca di piccoli pelagici, di cui al paragrafo 2, non effettuino più di 20 giorni di pesca al mese e più di 180 giorni all’anno.

6.   I pescherecci che non figurano nell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono autorizzati a pescare o, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, a conservare a bordo o sbarcare quantitativi superiori al 20 % di acciughe o sardine o di acciughe e sardine se il peschereccio effettua una bordata di pesca nelle GSA 17 e/o 18.

7.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni aggiunta, soppressione o modifica dell’elenco dei pescherecci autorizzati di cui al paragrafo 1 non appena si verifica tale aggiunta, soppressione o modifica. Tali modifiche non pregiudicano la capacità di pesca di riferimento di cui al paragrafo 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.

Articolo 75

Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca di stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico

1.   Entro il 1o ottobre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i piani e i programmi da essi adottati per garantire il rispetto dell’articolo 74 mediante un adeguato sistema di monitoraggio e comunicazione, in particolare delle catture praticate e dello sforzo di pesca esercitato mensilmente.

2.   Entro il 30 ottobre di ogni anno la Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 al segretariato della CGPM.

CAPO VI

Occhialone

Articolo 76

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) praticate con palangari e lenze a mano nel Mare di Alborán nelle GSA 1, 2 e 3 di cui all’allegato I.

Articolo 77

Misure tecniche e di conservazione

Gli Stati membri che partecipano alla pesca dell’occhialone possono sperimentare e adottare attrezzi alternativi o misure di mitigazione per attrezzi o materiali allo scopo di evitare un impatto negativo sul fondale marino.

Articolo 78

Misure di gestione della flotta

1.   Gli Stati membri istituiscono un registro dei pescherecci autorizzati ad operare con palangari e lenze a mano e a tenere a bordo o sbarcare quantitativi di occhialone. Tale registro viene conservato e aggiornato.

2.   I pescherecci che praticano la pesca dell’occhialone sono autorizzati a catturare o tenere a bordo esemplari di tale specie unicamente se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. L’autorizzazione contiene i dati di cui all’allegato VIII.

3.   Gli Stati membri:

a)

comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’elenco dei pescherecci in attività per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione per l’anno in corso o per l’anno/gli anni successivo/i. La Commissione trasmette l’elenco al segretariato della CGPM entro la fine di febbraio di ogni anno. L’elenco contiene i dati di cui all’allegato VIII;

b)

comunicano alla Commissione e al segretariato della CGPM, entro il 30 novembre di ogni anno, una relazione in forma aggregata sulle attività di pesca svolte dai pescherecci di cui al paragrafo 1, recante le informazioni minime seguenti:

i)

numero di giorni di pesca;

ii)

zona di sfruttamento; e

iii)

catture di occhialone all’anno.

4.   Tutte le navi di LOA superiore a 12 metri autorizzate a pescare occhialone sono dotate di un VMS o di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività in qualunque momento della bordata di pesca.

Articolo 79

Misure di controllo ed esecuzione

1.   Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui è autorizzato lo sbarco di occhialone e comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi aggiornamento di tale elenco. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM. Gli sbarchi di occhialone sono effettuati esclusivamente nei punti di sbarco designati.

2.   Prima dell’ingresso in porto, salvo nel caso di piccoli pescherecci, e almeno quattro ore prima dell’ora di arrivo prevista, i pescatori o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti le seguenti informazioni:

a)

ora di arrivo prevista;

b)

numero d’identificazione esterno e nome del peschereccio; e

c)

peso vivo stimato delle catture tenute a bordo.

3.   I pescatori o i loro rappresentanti possono presentare le informazioni di cui al paragrafo 2 fino a un’ora prima dell’ora di arrivo prevista, nel caso in cui le zone di pesca siano ubicate a meno di quattro ore dal porto di arrivo.

4.   Fatto salvo l’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell’ambito della presente sezione comunicano tutte le catture giornaliere, indipendentemente dal loro peso vivo, e registrano o effettuano stime delle catture di tale specie.

5.   Ogni Stato membro istituisce un programma basato su un’analisi del rischio al fine di verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.

6.   Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate.

Articolo 80

Monitoraggio scientifico

Sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e dalla Commissione al segretariato della CGPM, il comitato scientifico consultivo fornisce informazioni aggiornate descrittive e pareri almeno per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

1)

le caratteristiche dell’attrezzo da pesca, in particolare delle reti fisse, e il numero, il tipo e le dimensioni degli ami utilizzati nelle lenze a mano e nei palangari;

2)

lo sforzo di pesca esercitato e i livelli delle catture praticate dalle flotte pescherecce commerciali; una stima delle catture della pesca ricreativa;

3)

i valori di riferimento per la gestione e la conservazione al fine di garantire la sostenibilità della pesca in linea con l’obiettivo di garantire il rendimento massimo sostenibile e limitare il rischio di esaurimento dello stock;

4)

gli effetti socioeconomici di scenari di gestione alternativi, compresi il controllo degli elementi di input/output e/o misure tecniche identificate dalla CGPM e/o dalle parti contraenti;

5)

possibili fermi spaziali o temporali intesi a garantire la sostenibilità dello stock e delle attività di pesca che lo sfruttano;

6)

il potenziale impatto della pesca ricreativa sullo stato di conservazione dello/degli stock di occhialone.

CAPO VII

Lampuga

Articolo 81

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività commerciali di pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) che utilizzano dispositivi di concentrazione del pesce (fishing aggregate devices - FAD) in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27).

Articolo 82

Fermo stagionale

1.   La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di FAD è vietata dal 1o gennaio al 14 agosto di ogni anno.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l’uso di FAD fino al 31 gennaio dell’anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare.

3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

4.   La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le informazioni seguenti:

a)

una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione, incluse le informazioni giustificative pertinenti di tipo meteorologico;

b)

il nome e il numero CFR della nave.

5.   La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e informa per iscritto gli Stati membri della sua decisione.

6.   La Commissione comunica al segretariato della CGPM le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 5. Entro il 1o novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell’anno precedente come indicato al paragrafo 2.

7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle domande di cui al paragrafo 4 e della relazione sul riporto di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.

Articolo 83

Misure di gestione transitorie

Gli Stati membri che intendono iniziare a praticare la pesca della lampuga utilizzando FAD presentano le rispettive misure nazionali, una volta adottate, alla Commissione, che le trasmette senza ritardo al segretariato della CGPM.

Articolo 84

Monitoraggio scientifico, adeguamento e revisione delle misure di gestione

1.   Gli Stati membri monitorano gli effetti biologici e ambientali dei FAD utilizzati dalle navi battenti la loro bandiera che praticano la pesca della lampuga.

2.   Al fine di agevolare l’attività di consulenza del comitato scientifico consultivo in merito alla revisione delle misure di cui al presente capo, gli Stati membri raccolgono i dati pertinenti disponibili, compresi quelli scaturiti dalle campagne di ricerca, così da contribuire al riscontro dei dati da parte del comitato stesso.

Articolo 85

Misure di gestione nazionali

Gli Stati membri che praticano la pesca della lampuga utilizzando FAD senza disporre di misure di gestione nazionali adottano misure di gestione nazionali che includano almeno l’insieme di misure contenenti gli elementi elencati nell’allegato IX.

Articolo 86

Autorizzazioni di pesca

1.   Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco indicante il nome e il numero CFR della nave, che lo Stato membro fornisce alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 luglio di ogni anno.

2.   Le navi di LOA inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca. Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 87

Comunicazioni relative alle attività di pesca con FAD

1.   Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), gli Stati membri istituiscono un sistema adeguato di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, nonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell’anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in ciascuna delle GSA coperte dall’accordo CGPM, come indicato nell’allegato I.

3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.

4.   La Commissione trasmette le informazioni ricevute dagli Stati membri al segretariato della CGPM.

5.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca della lampuga nell’ambito della presente sezione registrano le loro attività di pesca con FAD.

Articolo 88

Struttura, ubicazione, manutenzione e sostituzione dei FAD

1.   Qualora il FAD sia ricoperto di materiale in superficie, lo Stato membro provvede affinché questo sia rimosso o la struttura sia ricoperta solo di materiale che comporti un rischio minimo di impigliare specie non bersaglio, in particolare specie vulnerabili, o di danneggiare altre navi.

2.   I componenti presenti sotto la superficie del FAD devono essere costituiti esclusivamente da materiali in cui le specie non bersaglio non restino impigliate.

3.   Nel progettare un FAD è data la priorità ai materiali biodegradabili.

4.   Il FAD è saldamente posizionato nel luogo di utilizzo. Nel progettare un FAD si prevede il posizionamento di un numero adeguato di contrappesi lungo la sagola, in modo da garantire che questa sprofondi sul fondale nel caso in cui la zattera si stacchi e vada alla deriva.

5.   I pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga garantiscono la manutenzione periodica, la sostituzione a seconda delle necessità e la rimozione dei FAD quando questi non sono utilizzati. Il FAD sostitutivo è dello stesso tipo e materiale del FAD sostituito ed è progettato, costruito e identificato nello stesso modo. Il FAD sostitutivo ancorato deve essere ubicato nella stessa posizione del FAD sostituito.

6.   Nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile recuperarlo a bordo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l’ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l’ultima posizione registrata del FAD andato perso nonché la data dell’ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione che consenta l’identificazione del suo proprietario.

7.   Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i FAD obsoleti e inutilizzati siano recuperati.

8.   A una nave battente bandiera di uno Stato membro è vietato catturare pesce attratto da un FAD che non sia stato posizionato da tale nave.

Articolo 89

Identificazione e marcatura dei FAD

1.   Fatto salvo l’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci che praticano la pesca della lampuga provvedono affinché ogni FAD rechi un contrassegno che ne faciliti l’identificazione.

2.   Ogni FAD è contrassegnato esternamente dal numero di immatricolazione del peschereccio o dei pescherecci che lo utilizzano. Tale contrassegno deve essere visibile senza smontare il segnalatore e deve essere a tenuta stagna e leggibile per tutta la durata di vita del segnalatore. La distanza di visibilità deve essere la più ravvicinata possibile.

CAPO VIII

Rombo chiodato

Articolo 90

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nella GSA 29 di cui all’allegato I.

Articolo 91

Misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata del rombo chiodato

1.   Entro il 20 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco delle navi operanti con reti da posta fisse a imbrocco autorizzate a pescare il rombo chiodato nel Mar Nero (GSA 29 di cui all’allegato I). Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM.

2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende, oltre ai dati indicati nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/218, i dati seguenti:

a)

numero di immatricolazione CGPM;

b)

nome precedente (se del caso);

c)

bandiera precedente (se del caso);

d)

informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso);

e)

principali specie bersaglio;

f)

principale attrezzo da pesca utilizzato per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa quali definiti nel compito 1 della matrice statistica di cui all’allegato III, sezione C;

g)

periodo autorizzato per la pesca con reti da imbrocco o con qualsiasi altro attrezzo atto a pescare il rombo chiodato (se del caso).

3.   Su richiesta della CGPM, gli Stati membri comunicano informazioni sui pescherecci autorizzati a esercitare attività di pesca in un determinato periodo. In particolare, gli Stati membri comunicano i nomi dei pescherecci interessati, il loro numero di identificazione esterno e le possibilità di pesca assegnate a ciascun peschereccio.

4.   Le reti da imbrocco non marcate rinvenute in mare, utilizzate nella pesca del rombo chiodato e abbandonate, sono recuperate a cura delle autorità competenti dello Stato membro costiero. Tali reti vengono confiscate in attesa di identificare il proprietario, o distrutte se il proprietario non può essere identificato.

5.   Ogni Stato membro interessato designa punti di sbarco in cui sono effettuati gli sbarchi e i trasbordi di rombo chiodato catturato nel Mar Nero, conformemente all’articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’elenco di tali punti di sbarco designati è trasmesso al segretariato della CGPM e alla Commissione entro il 30 novembre di ogni anno.

6.   Ai pescherecci è fatto divieto di sbarcare o trasbordare, al di fuori dei punti di sbarco designati di cui al paragrafo 5, qualsiasi quantitativo di rombo chiodato catturato nel Mar Nero.

Articolo 92

Piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca del rombo chiodato

1.   Gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di monitoraggio, controllo e sorveglianza («piani nazionali») intesi ad attuare le disposizioni dell’articolo 91, che assicurino, in particolare, che le catture e/o lo sforzo di pesca mensili siano rigorosamente monitorati e registrati.

2.   I piani nazionali contengono gli elementi seguenti:

a)

una chiara definizione dei mezzi di controllo, compresa una descrizione delle risorse umane, tecniche e finanziarie specifiche disponibili per l’attuazione dei piani nazionali;

b)

una chiara definizione della strategia di ispezione (compresi protocolli di ispezione), incentrata sui pescherecci che si presume pratichino la pesca del rombo chiodato e di specie associate;

c)

piani d’azione per il controllo dei mercati e del trasporto;

d)

definizione dei compiti e delle procedure di ispezione, compresa la strategia di campionamento applicata per verificare la pesatura delle catture al momento della prima vendita e la strategia di campionamento per le navi che non sono soggette a norme in materia di giornale di bordo/dichiarazione di sbarco;

e)

orientamenti esplicativi destinati a ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori per quanto riguarda l’insieme delle norme in vigore per le attività di pesca che possono comportare catture di rombo chiodato, tra cui:

i)

norme per la compilazione dei documenti, in particolare rapporti di ispezione, giornali di pesca, dichiarazioni di trasbordo, dichiarazioni di sbarco e di assunzione in carico, documenti di trasporto e note di vendita;

ii)

misure tecniche in vigore, in particolare dimensione e/o apertura di maglia, taglia minima di cattura e restrizioni temporanee;

iii)

strategie di campionamento;

iv)

meccanismi di controllo incrociato;

f)

formazione di ispettori nazionali in vista dell’esecuzione dei compiti di cui all’allegato II.

3.   Entro il 20 gennaio di ogni anno, gli Stati membri comunicano i piani nazionali alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali piani al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno.

Articolo 93

Monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato

Entro il 30 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano al comitato scientifico consultivo e alla Commissione eventuali ulteriori informazioni a sostegno del monitoraggio scientifico delle attività di pesca del rombo chiodato nel Mar Nero.

Articolo 94

Periodo di fermo durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato

1.   Entro il periodo da aprile a giugno, ogni Stato membro stabilisce ogni anno, sulla base dei pareri scientifici forniti dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero, un periodo di fermo di almeno due mesi durante la stagione riproduttiva del rombo chiodato.

2.   Il periodo di fermo di cui al paragrafo 1 può essere modificato sulla base dei pareri scientifici forniti dal gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero.

3.   Gli Stati membri possono definire ulteriori restrizioni spaziali o temporali in cui le attività di pesca possono essere vietate o limitate al fine di proteggere le zone di aggregazione del novellame di rombo chiodato.

CAPO IX

Spinarolo

Articolo 95

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dello spinarolo (Squalus acanthias) nella GSA 29 di cui all’allegato I.

Articolo 96

Taglia minima di riferimento per la conservazione dello spinarolo

Non sono conservati a bordo, trasbordati, sbarcati, immagazzinati, venduti né esposti o messi in vendita esemplari di spinarolo del Mar Nero di dimensioni inferiori a 90 cm. Tali esemplari di spinarolo catturati accidentalmente sono immediatamente rilasciati, nella misura del possibile, vivi e indenni. I comandanti dei pescherecci registrano nel giornale di pesca le catture accidentali, i rilasci e/o i rigetti di spinarolo. Gli Stati membri comunicano tali informazioni alla CGPM e alla Commissione nella loro relazione annuale al comitato scientifico consultivo e tramite il quadro di raccolta dei dati della CGPM.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I

Misure tecniche e di conservazione

Sezione I

Riduzione dell’impatto delle attività di pesca su determinate specie marine

Sottosezione 1

Squali e razze

Articolo 97

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica a tutte le attività di pesca miranti alla cattura di qualunque specie di elasmobranchi, nonché specie di squali e razze, di cui agli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo (19), in tutte le GSA di cui all’allegato I del presente regolamento.

Articolo 98

Specie protette di elasmobranchi

1.   Gli Stati membri garantiscono un’elevata protezione dalle attività di pesca delle specie di elasmobranchi elencate nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

2.   Le specie di elasmobranchi incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo non sono tenute a bordo, trasbordate, sbarcate, trasferite, immagazzinate, vendute o esposte o messe in vendita.

3.   Per quanto possibile, i pescherecci rilasciano immediatamente vivi e indenni gli esemplari accidentalmente catturati delle specie di elasmobranchi incluse nell’allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

Articolo 99

Identificazione degli squali

1.   Fatto salvo l’articolo 98, sono vietate la decapitazione e la spellatura degli squali a bordo e prima dello sbarco. Gli squali decapitati e spellati non devono essere commercializzati su mercati di prima vendita dopo lo sbarco.

2.   Fatto salvo l’articolo 98, gli Stati membri provvedono affinché gli squali siano tenuti a bordo, trasbordati, sbarcati e commercializzati su mercati di prima vendita in modo che le specie siano riconoscibili e identificabile e che le catture, le catture accidentali e, se del caso, il rilascio di esemplari di tali specie possano essere monitorati e registrati.

Articolo 100

Obblighi di comunicazione

Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità di applicazione delle deroghe all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 120 del presente regolamento al divieto delle attività di pesca praticate con reti da traino, conformemente alle condizioni per consentire tali deroghe di cui all’articolo 13, paragrafi 5 e 10, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e all’articolo 120 del presente regolamento. La Commissione notifica tali modalità al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. La notifica comprende:

1)

l’elenco dei pescherecci da traino autorizzati, unitamente alle loro caratteristiche;

2)

le zone pertinenti identificate da coordinate geografiche, sia terrestri che marittime, e dai riquadri statistici della CGPM;

3)

le misure adottate per monitorare e mitigare gli effetti sull’ambiente marino.

Qualsiasi modifica delle modalità di cui al primo comma è essere notificata quanto prima alla Commissione, che trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM.

Sottosezione 2

Catture accidentali di determinate specie marine

Articolo 101

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica fatte salve eventuali misure più rigorose derivanti dalla direttiva 92/43/CEE o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20).

Articolo 102

Catture accidentali di uccelli marini negli attrezzi da pesca

1.   I comandanti dei pescherecci rilasciano immediatamente gli uccelli marini catturati accidentalmente negli attrezzi da pesca.

2.   Le navi da pesca non sbarcano a terra uccelli marini, salvo nel quadro di piani nazionali per la conservazione degli uccelli marini o per favorire il recupero di singoli uccelli marini feriti, e a condizione che le autorità nazionali competenti siano state debitamente e ufficialmente informate, prima del rientro in porto del peschereccio interessato, dell’intenzione di sbarcare a terra tali uccelli marini.

Articolo 103

Catture accidentali di tartarughe marine mediante attrezzi da pesca

1.   Nella misura del possibile, gli esemplari di tartarughe marine catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono manipolati con precauzione e reimmessi in mare vivi e indenni.

2.   I comandanti dei pescherecci non sbarcano a terra tartarughe marine, salvo nel caso di uno specifico programma di salvataggio o di conservazione a livello nazionale o a meno che ciò non sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singole tartarughe marine ferite o in coma, e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.

3.   Per quanto possibile, i pescherecci operanti con ciancioli per le specie di piccoli pelagici o con reti da circuizione senza chiusura per le specie pelagiche evitano di accerchiare tartarughe marine.

4.   I pescherecci operanti con palangari e con reti da posta fisse a imbrocco hanno a bordo attrezzature sicure progettate per consentire di manipolare, disimpigliare e reimmettere in acqua le tartarughe marine in modo da massimizzarne le possibilità di sopravvivenza.

Articolo 104

Catture accidentali di foche monache

1.   I comandanti dei pescherecci non tengono a bordo, non trasbordano o non sbarcano foche monache (Monachus monachus), salvo nel caso in cui ciò sia necessario per salvare e per favorire il recupero di singoli esemplari feriti e a condizione che le autorità nazionali competenti ne siano state debitamente e ufficialmente informate prima del rientro in porto del peschereccio interessato.

2.   Le foche monache catturate accidentalmente mediante attrezzi da pesca sono reimmesse in mare vive e indenni. Le carcasse di esemplari morti sono sbarcate e confiscate, allo scopo di studi scientifici, o distrutte dalle autorità nazionali competenti.

Articolo 105

Catture accidentali di cetacei

1.   I pescherecci reimmettono immediatamente in mare vivi e indenni, per quanto possibile, i cetacei catturati accidentalmente mediante attrezzi da pesca e tirati sottobordo al peschereccio.

2.   Gli Stati membri introducono adeguati sistemi di monitoraggio per raccogliere informazioni affidabili sull’impatto esercitato sulle popolazioni di cetacei del Mar Nero dai pescherecci che praticano la pesca dello spinarolo con reti da posta fisse a imbrocco e trasmettono tali informazioni alla Commissione. La Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni al segretariato della CGPM.

Articolo 106

Registrazione delle catture accidentali di determinate specie marine

1.   Fatto salvo l’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca di cui all’articolo 14 di tale regolamento le informazioni seguenti:

a)

i casi di cattura accidentale e rilascio di uccelli marini;

b)

i casi di cattura accidentale e rilascio di tartarughe marine;

c)

i casi di cattura accidentale e rilascio di foche monache;

d)

i casi di cattura accidentale e rilascio di cetacei;

e)

i casi di cattura accidentale e, laddove necessario, rilascio di squali e razze appartenenti alle specie elencate nell’allegato II o nell’allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.

2.   Oltre alle informazioni annotate nel giornale di pesca, le relazioni nazionali che devono essere analizzate dal comitato scientifico consultivo contengono inoltre:

a)

riguardo alle catture accidentali di tartarughe marine, informazioni su:

i)

tipo di attrezzo da pesca,

ii)

momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,

iii)

durata dell’immersione,

iv)

profondità e luogo,

v)

specie bersaglio,

vi)

specie di tartarughe marine, e

vii)

se le tartarughe marine sono state rigettate in mare morte o rilasciate vive;

b)

riguardo alle catture accidentali di cetacei, informazioni su:

i)

caratteristiche del tipo di attrezzo,

ii)

momento in cui hanno avuto luogo le catture accidentali,

iii)

luogo (per GSA di cui all’allegato I del presente regolamento, o riquadro statistico di cui all’allegato I del presente regolamento), e

iv)

se tali cetacei sono delfini o altre specie di cetaceo.

3.   Gli Stati membri stabiliscono le norme di cui al paragrafo 1 relative alla registrazione delle catture accidentali da parte dei comandanti dei pescherecci che non sono soggetti all’obbligo di tenere un giornale di pesca ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.   Entro il 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri interessati presentano alla Commissione, sotto forma di relazione elettronica, i tassi di cattura accidentale e di rilascio di uccelli marini, tartarughe marine, foche monache, cetacei, squali e razze, nonché le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre di ogni anno.

Sezione II

Zone di restrizione della pesca

Sottosezione 1

Golfo del Leone

Articolo 107

Istituzione di un zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca

È istituita una zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte A.

Articolo 108

Sforzo di pesca

Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca da parte delle navi che utilizzano reti da traino, palangari per la pesca di fondo e a medie profondità e reti da posta fisse nella zona soggetta a restrizioni di cui all’articolo 107 non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.

Articolo 109

Attività di pesca comprovate

Entro il 16 febbraio 2012, gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico l’elenco delle navi battenti la loro bandiera aventi per il 2008 un’attività di pesca comprovata nella zona di cui all’articolo 107 e nella GSA 7, quale definita nell’allegato I. Tale elenco riporta il nome della nave, il numero CFR, il periodo in cui la nave è stata autorizzata a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 107 e il numero di giorni trascorsi da ciascuna nave nel 2008 nella GSA 7 e, più specificamente, nella zona di cui all’articolo 107.

Articolo 110

Navi autorizzate

1.   Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’articolo 107 del presente regolamento gli Stati membri di bandiera rilasciano un’autorizzazione di pesca conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Le navi che non hanno un’attività di pesca comprovata nella zona di cui all’articolo 107 anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona.

3.   Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti del diritto nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente:

a)

al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca;

b)

al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e

c)

ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.

Articolo 111

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che la zona di cui all’articolo 107 sia protetta dall’impatto di ogni altra attività umana che metta a repentaglio la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tale zona come area di aggregazione dei riproduttori.

Articolo 112

Informazioni

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli Stati membri presentano alla Commissione in formato elettronico una relazione sulle attività di pesca svolte nella zona di cui all’articolo 107.

La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione della relazione su tali attività di pesca. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.

Sottosezione 2

Canale di Sicilia

Articolo 113

Zone di restrizione della pesca

La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

1)

zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte B;

2)

zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte B;

3)

zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte B.

Articolo 114

Zone tampone

1.   Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» di cui all’articolo 113, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte C.

2.   Attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» di cui all’articolo 113, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte C.

3.   Attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» di cui all’articolo 113, è istituita una zona tampone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte C.

4.   Le navi che praticano attività di pesca con reti a strascico nelle zone tampone di cui al presente articolo garantiscono un’adeguata frequenza di trasmissione dei segnali del loro VMS. Le navi non dotate di trasponditore VMS che intendono pescare con reti a strascico nelle zone tampone dispongono di un altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare le loro attività.

Sottosezione 3

Mare Adriatico

Articolo 115

Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo

1.   La pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte D.

2.   Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole è vietata in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte D.

3.   Dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, la pesca ricreativa e la pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono vietate in una zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte D.

Articolo 116

Navi autorizzate nella Fossa di Jabuka/Pomo

1.   Fatto salvo l’articolo 115, paragrafi 2 e 3, le attività di pesca commerciale praticate con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sono autorizzate, nelle zone di cui a detti paragrafi, unicamente se la nave è in possesso di un’autorizzazione specifica e se ha un’attività di pesca comprovata nelle zone in questione.

2.   Nella zona di cui all’articolo 115, paragrafo 2, i pescherecci autorizzati non possono esercitare attività di pesca per più di due giorni di pesca a settimana. I pescherecci autorizzati che utilizzano reti da traino gemelle a divergenti non possono esercitare attività di pesca per più di un giorno di pesca a settimana.

3.   Nella zona di cui all’articolo 115, paragrafo 3, alle navi autorizzate a pescare con reti a strascico è consentito pescare soltanto il sabato e la domenica dalle ore 5:00 alle ore 22:00. Alle navi autorizzate a pescare con reti da posta fisse, palangari di fondo e trappole è consentito pescare soltanto dalle ore 5:00 del lunedì alle ore 22:00 del giovedì.

4.   Alle navi autorizzate a pescare nella zona di cui all’articolo 115, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è rilasciata un’autorizzazione di pesca dal proprio Stato membro conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, l’elenco delle navi per le quali hanno rilasciato l’autorizzazione di cui al paragrafo 1. La Commissione comunica al segretariato della CGPM, entro il 30 aprile di ogni anno, l’elenco delle navi autorizzate per l’anno successivo. Per ciascuna nave, l’elenco contiene le informazioni di cui all’allegato VIII.

6.   I pescherecci autorizzati possono sbarcare le catture di stock demersali unicamente nei punti di sbarco designati. A tal fine, ogni Stato membro designa i punti di sbarco in cui sono autorizzati sbarchi di catture provenienti dalla zona di restrizione della pesca della Fossa di Jabuka/Pomo. L’elenco di tali punti di sbarco designati è trasmesso alla Commissione entro il 10 aprile di ogni anno. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

7.   Le navi autorizzate a pescare nelle zone di cui all’articolo 115, paragrafi 2 e 3, con l’attrezzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono dotate di VMS e/o sistemi di identificazione automatica (Automatic Identification System – AIS) correttamente funzionanti e gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso sono debitamente identificati, numerati e marcati prima di avviare qualsiasi attività di pesca o di navigare in tali zone.

8.   I pescherecci con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole sprovvisti di autorizzazioni possono transitare nella zona di restrizione della pesca unicamente se seguono una rotta diretta a velocità costante non inferiore a 7 nodi e hanno a bordo VMS e/o AIS attivi, e se non svolgono alcun tipo di attività di pesca.

Sottosezione 4

Habitat vulnerabili di acque profonde

Articolo 117

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca in habitat vulnerabili di acque profonde

La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:

1)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E;

2)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E;

3)

zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell’allegato XI, parte E.

Articolo 118

Protezione degli habitat vulnerabili

Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità competenti siano chiamate a proteggere gli habitat vulnerabili in acque profonde nelle zone di cui all’articolo 117, in particolare dall’impatto di ogni altra attività che minacci la conservazione delle caratteristiche distintive che individuano tali habitat.

Sezione III

Fermi spaziali o temporali

Articolo 119

Fermo temporale

Dal 1o luglio al 30 settembre di ogni anno, è vietata la pesca con reti a strascico tra la costa e l’isobata di profondità di 200 metri della GSA 14 (Golfo di Gabes, quale specificata nell’allegato I).

Sezione IV

Attrezzi da pesca

Articolo 120

Utilizzo di reti da traino e reti da imbrocco nel Mar Nero

1.   L’utilizzo di reti da traino è vietato:

a)

a meno di tre miglia nautiche dalla costa se non si raggiunge l’isobata di 50 metri; o

b)

entro l’isobata di 50 metri dove la profondità di 50 metri è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

2.   Gli Stati membri possono, in via eccezionale, autorizzare i propri pescherecci a pescare all’interno della zona di cui al paragrafo 1, tramite la concessione di deroghe conformemente alla raccomandazione GFCM/42/2018/2, a condizione che informino debitamente la Commissione di tali deroghe.

3.   Ove ritenga che una deroga concessa a norma del paragrafo 2 non soddisfi la condizione di cui allo stesso paragrafo, la Commissione, fatta salva la presentazione di motivazioni pertinenti e previa consultazione dello Stato membro interessato, può chiedere a tale Stato membro di modificare tale deroga.

4.   La Commissione informa il segretariato della CGPM di ogni deroga concessa a norma del paragrafo 2.

5.   A decorrere dal 1o gennaio 2015 il diametro dei monofilamenti o dei fili delle reti da posta fisse a imbrocco non supera 0,5 mm.

CAPO II

Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca

Articolo 121

Finanziamento relativo alle misure di conservazione che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca

Le misure di cui agli articoli 5, 17, 26, 36, 45, 59, 67, 82, 94 e 119 del presente regolamento che comportano l’arresto temporaneo delle attività di pesca sono considerate misure di conservazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 1380/2013 ai fini del finanziamento dell’arresto temporaneo conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (21).

CAPO III

Misure di controllo

Sezione I

Registro delle navi autorizzate

Articolo 122

Registro delle navi autorizzate

1.   Entro il 30 novembre di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di LOA superiore a 15 metri, battenti la loro bandiera e registrate nel loro territorio, autorizzate a pescare nella zona dell’accordo CGPM tramite il rilascio di un’autorizzazione di pesca.

2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le informazioni seguenti:

a)

il numero CFR della nave e la sua marcatura esterna, quale definita nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;

b)

il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;

c)

gli attrezzi da pesca utilizzati.

3.   La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretariato della CGPM entro il 31 dicembre di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di LOA superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dell’accordo CGPM («registro CGPM»).

4.   Qualsiasi modifica da apportare all’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretariato della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM.

5.   Ai pescherecci UE di LOA superiore a 15 metri non figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all’interno della zona dell’accordo CGPM.

6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:

a)

solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM;

b)

nessuna autorizzazione di pesca sia concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca INN nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentali adeguate che dimostrino che gli armatori e gli operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN;

c)

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e agli operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona di applicazione dell’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM;

d)

nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera;

e)

le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione.

7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell’accordo CGPM da navi di LOA superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM.

8.   Gli Stati membri comunicano senza ritardo alla Commissione o, se del caso, all’organismo da essa designato ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di LOA superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.

Sezione II

Misure relative allo Stato di approdo

Articolo 123

Ambito di applicazione

La presente sezione si applica ai pescherecci di paesi terzi.

Articolo 124

Notifica preliminare

In deroga all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, la notifica preliminare perviene almeno 72 ore prima dell’orario di arrivo previsto in porto. Uno Stato membro può comunque fissare un termine di notifica diverso, tenendo conto, tra l’altro, della distanza tra le zone di pesca e i suoi porti. In tal caso, lo Stato membro informa la Commissione e il segretariato della CGPM, il quale integrerà tali informazioni nel registro dei porti.

Articolo 125

Ispezioni in porto

1.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri sottopongono a ispezione nei loro punti di sbarco designati almeno il 15 % delle operazioni di sbarco e di trasbordo effettuate ogni anno.

2.   In deroga all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1005/2008, i pescherecci che entrano in un porto degli Stati membri senza notifica preventiva sono sempre soggetti a ispezione.

Articolo 126

Procedura di ispezione

Oltre che alle disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1005/2008, le ispezioni nei porti sono conformi alle disposizioni dell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 127

Rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto

1.   Gli Stati membri non consentono a una nave di paesi terzi di utilizzare i loro porti a fini di sbarco, trasbordo o trasformazione di prodotti della pesca catturati nella zona di applicazione dell’accordo CGPM, e le rifiutano l’accesso ai servizi portuali quali, tra l’altro, i servizi di rifornimento carburante e di riapprovvigionamento, se la nave:

a)

non è conforme alle disposizioni del presente regolamento;

b)

è compresa in un elenco di navi che hanno praticato o coadiuvato attività di pesca INN, adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca; oppure

c)

non dispone di un’autorizzazione valida a praticare la pesca o attività inerenti alla pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.

In deroga al primo comma, nulla osta a che gli Stati membri consentano a una nave di un paese terzo, in situazioni di forza maggiore o pericolo ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di utilizzare i loro porti limitatamente ai servizi strettamente necessari per porre rimedio a tali situazioni.

2.   Il paragrafo 1 si applica in aggiunta alle disposizioni relative al rifiuto dell’autorizzazione a utilizzare il porto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 37, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

3.   Uno Stato membro che abbia rifiutato a una nave di un paese terzo l’utilizzo dei propri porti in conformità dei paragrafi 1 o 2, ne informa tempestivamente il comandante della nave, lo Stato di bandiera, la Commissione e il segretariato della CGPM.

4.   Ove i motivi del rifiuto di cui ai paragrafi 1 o 2 non siano più applicabili, lo Stato membro revoca il rifiuto e informa della revoca tutti i destinatari di cui al paragrafo 3.

Sezione III

Pesca INN

Articolo 128

Obbligo di comunicazione di presunta attività di pesca INN

1.   Fatto salvo l’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e, se del caso, all’organismo da essa designato, almeno 140 giorni prima della sessione annuale della CGPM, le seguenti informazioni:

a)

informazioni sulle navi che si presume stiano esercitando o abbiano esercitato attività di pesca INN nella zona di applicazione dell’accordo CGPM durante l’anno in corso e l’anno precedente;

b)

prove da essi fornite a supporto della presunzione di attività di pesca INN.

La Commissione trasmette ogni anno tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima.

2.   Se del caso, la Commissione trasmette al segretariato della CGPM, almeno 120 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima, eventuali informazioni supplementari ricevute dagli Stati membri che potrebbero essere pertinenti per la compilazione dell’elenco delle navi INN.

3.   Fatto salvo il tipo di informazioni da includere nell’elenco dell’Unione delle navi INN conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono, se disponibili, i seguenti dati:

a)

nome attuale e nome/i precedente/i della nave;

b)

bandiera attuale e bandiera/e precedente/i della nave;

c)

nome e indirizzo del proprietario attuale e dei proprietari precedenti, compresi i proprietari effettivi;

d)

luogo di registrazione del proprietario o dei proprietari della nave;

e)

operatore attuale e operatore/i precedente/i della nave;

f)

indicativo di chiamata della nave, attuale e precedente;

g)

numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO);

h)

numero dell’identificativo del servizio mobile marittimo (numero MMSI);

i)

LOA;

j)

fotografie della nave;

k)

data in cui la nave è stata inclusa per la prima volta nell’elenco INN della CGPM;

l)

data della presunta attività di pesca INN;

m)

posizione durante la presunta attività di pesca INN;

n)

sintesi delle attività che giustificano l’inserimento della nave nell’elenco, corredata dei riferimenti a tutti i documenti pertinenti che le illustrano e le comprovano; e

o)

esito di qualsiasi azione intrapresa.

Articolo 129

Presunte inosservanze notificate dal segretariato della CGPM

1.   Qualora riceva dal segretariato della CGPM elementi di prova a supporto della presunzione di attività di pesca INN da parte di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione trasmette senza ritardo tali informazioni allo Stato membro interessato.

2.   Almeno 45 giorni prima della sessione annuale della CGPM, lo Stato membro interessato può fornire alla Commissione elementi di prova, inclusi elementi di prova atti a dimostrare che le navi figuranti nell’elenco non hanno esercitato attività di pesca in violazione delle misure di conservazione e di gestione della CGPM né hanno avuto la possibilità di pescare nella zona di applicazione dell’accordo CGPM. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale di quest’ultima.

Articolo 130

Progetto di elenco INN della CGPM

In seguito alla ricezione del progetto di elenco delle navi INN da parte del segretariato della CGPM, gli Stati membri monitorano da vicino le navi che vi sono incluse e ne rilevano le attività e le eventuali modifiche del nome, della bandiera e/o del proprietario registrato.

CAPO IV

Cooperazione, informazione e rendicontazione

Articolo 131

Cooperazione e informazione

1.   La Commissione, l’organismo da essa designato, se del caso, e gli Stati membri cooperano e scambiano informazioni con il segretariato della CGPM, in particolare:

a)

chiedendo e fornendo informazioni alle banche dati pertinenti;

b)

chiedendo collaborazione cooperando per promuovere un’efficace attuazione del presente regolamento.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i sistemi nazionali di informazione sulla pesca consentano lo scambio diretto per via elettronica fra gli stessi e il segretariato della CGPM, di dati sulle ispezioni da parte dello Stato di approdo di cui al titolo III, capo III, sezione II, tenendo in debito conto gli obblighi in materia di riservatezza.

3.   Gli Stati membri adottano misure al fine di promuovere lo scambio elettronico delle informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e di coordinare le attività dei suddetti organismi nell’attuazione delle misure stabilite al titolo III, capo II.

4.   Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri redigono un elenco di punti di contatto che è trasmesso senza ritardo per via elettronica alla Commissione, al segretariato della CGPM e alle parti contraenti della CGPM.

5.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative alla cooperazione e allo scambio di informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.

Articolo 132

Formato e trasmissione delle informazioni alla Commissione

La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto concerne il formato e la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 50, all’articolo 105, paragrafo 2 e all’articolo 106. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 138, paragrafo 2.

Articolo 133

Accesso alle informazioni e ai dati relativi al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza nell’ambito di programmi congiunti di ispezione e sorveglianza

1.   Il presente articolo si applica agli Stati membri impegnati in progetti pilota o in programmi internazionali congiunti di ispezione e sorveglianza nella zona di applicazione dell’accordo CGPM.

2.   Gli Stati membri garantiscono il trattamento sicuro delle informazioni, dei dati, delle relazioni e dei messaggi relativi al monitoraggio, al controllo e alla sorveglianza attuati nell’ambito di programmi congiunti di ispezione e sorveglianza.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi al trattamento dei dati personali ai sensi del diritto dell’Unione.

CAPO V

Programmi regionali di ricerca

Sezione I

Granchio nuotatore nel Mar Mediterraneo

Articolo 134

Programma regionale di ricerca

Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore (Portunus segnis e Callinectes sapidus) nel Mar Mediterraneo partecipano al programma regionale di ricerca mirante allo sfruttamento sostenibile di tale specie nel Mar Mediterraneo, in modo tale da tenere conto degli obiettivi di pesca, socioeconomici e ambientali.

Articolo 135

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri con pescherecci che praticano la pesca commerciale del granchio nuotatore istituiscono un monitoraggio scientifico adeguato delle catture di tale specie nel Mar Mediterraneo che faciliti l’attuazione del programma regionale di ricerca per quanto riguarda:

1)

lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale; e

2)

gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi.

Sezione II

Rapana venosa nel Mar Nero

Articolo 136

Programma regionale di ricerca

Gli Stati membri con pescherecci impegnati in attività di pesca commerciale per la cattura di rapana venosa (Rapana venosa) nella GSA 29 partecipano al programma regionale di ricerca mirante allo sfruttamento sostenibile di tale specie nel Mar Nero, in modo tale da tenere conto degli obiettivi di pesca, socioeconomici e ambientali.

Articolo 137

Monitoraggio scientifico

Gli Stati membri con pescherecci impegnati in attività di pesca commerciale per la cattura di rapana venosa nella GSA 29 istituiscono un monitoraggio scientifico adeguato delle catture di tale specie e facilitano l’attuazione del programma regionale di ricerca e le attività del gruppo di lavoro della CGPM sul Mar Nero nel fornire informazioni e pareri per quanto riguarda:

1)

lo sforzo di pesca esercitato e i livelli di cattura complessivi su scala nazionale;

2)

i dati sui quantitativi totali di catture accessorie per attrezzo da pesca e specie, escluse le immersioni subacquee;

3)

gli effetti biologici e socioeconomici, individuati dagli Stati membri, di scenari di gestione e misure tecniche alternativi; e

4)

eventuali fermi spaziali o temporali intesi a preservare la sostenibilità della pesca.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 138

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dall’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 139

Delega di poteri

Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano vincolanti per l’Unione, a vigenti misure della CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che modificano il presente regolamento conformemente all’articolo 140 per quanto riguarda:

1)

la trasmissione al segretariato della CGPM delle informazioni di cui all’articolo 120, paragrafo 4;

2)

le disposizioni relative all’elenco delle navi autorizzate da trasmettere al segretariato della CGPM ai sensi degli articoli 9, 15, 24 e 34, dell’articolo 61, paragrafo 3, dell’articolo 70, dell’articolo 78, paragrafo 3, e degli articoli 86 e 122, nonché ai dati da includere a norma dell’allegato VIII;

3)

l’attuazione del CDS permanente di corallo rosso ai sensi dell’articolo 55 e dell’allegato X;

4)

le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 123 a 127;

5)

la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle GSA di cui all’allegato I;

6)

le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II;

7)

le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III; e

8)

i riferimenti agli atti giuridici internazionali di cui all’articolo 120, paragrafo 2.

Articolo 140

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 41, 42 e 139 è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o novembre 2023. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui agli articoli 41, 42 e 139 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi degli articoli 41, 42 e 139 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 141

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 1343/2011 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XV del presente regolamento.

Articolo 142

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 4 ottobre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

J. M. ALBARES BUENO


(1)   GU C 517 del 22.12.2021, pag. 122.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 settembre 2023.

(3)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

(4)  Cfr. allegato XIV.

(5)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(6)  Decisione 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all’adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

(7)  Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull’Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).

(8)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(10)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11)  Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11).

(12)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

(14)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/218 della Commissione, del 6 febbraio 2017, relativo al registro della flotta peschereccia dell’Unione (GU L 34 del 9.2.2017, pag. 9).

(16)  Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17).

(17)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(18)  Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio (GU L 157 del 20.6.2017, pag. 1).

(19)   GU L 322 del 14.12.1999, pag. 3.

(20)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(21)  Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).


ALLEGATO I

A)   Tabella delle GSA della CGPM

SOTTOZONA FAO

DIVISIONI STATISTICHE FAO

GSA

OCCIDENTALE

1.1.

BALEARI

1

Mare di Alborán settentrionale

2

Isola di Alborán

3

Mare di Alborán meridionale

4

Algeria

5

Isole Baleari

6

Spagna settentrionale

11.1.

Sardegna (occidentale)

1.2.

GOLFO DEL LEONE

7

Golfo del Leone

1.3.

SARDEGNA

8

Corsica

9

Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale

10

Mar Tirreno meridionale

11.2.

Sardegna (orientale)

12

Tunisia settentrionale

CENTRALE

2.1.

ADRIATICO

17

Adriatico settentrionale

18

Adriatico meridionale (parte)

2.2.

IONIO

13

Golfo di Hammamet

14

Golfo di Gabes

15

Isola di Malta

16

Sicilia meridionale

18

Adriatico meridionale (parte)

19

Mar Ionio occidentale

20

Mar Ionio orientale

21

Mar Ionio meridionale

ORIENTALE

3.1.

EGEO

22

Mar Egeo

23

Isola di Creta

3.2.

LEVANTE

24

Levante settentrionale

25

Isola di Cipro

26

Levante meridionale

27

Levante

MAR NERO

4.1.

MARMARA

28

Mar di Marmara

4.2.

MAR NERO

29

Mar Nero

4.3.

MAR D’AZOV

30

Mar d’Azov

B)   Mappa delle GSA della CGPM (CGPM, 2009)

Image 1

Divisione statistica della FAO (in rosso) — GSA della CGPM (in nero)

01 –

Mare di Alborán settentrionale

09 –

Mar Ligure e Mar Tirreno settentrionale

16 –

Sicilia meridionale

24 –

Levante settentrionale

02 –

Isola di Alborán

10 –

Mar Tirreno centrale e meridionale

17 –

Adriatico settentrionale

25 –

Isola di Cipro

03 –

Mare di Alborán meridionale

11.1 –

Sardegna (occidentale)

18 –

Adriatico meridionale

26 –

Levante meridionale

04 –

Algeria

11.2 –

Sardegna (orientale)

19 –

Mar Ionio occidentale

27 –

Levante

05 –

Isole Baleari

12 –

Tunisia settentrionale

20 –

Mar Ionio orientale

28 –

Mar di Marmara

06 –

Spagna settentrionale

13 –

Golfo di Hammamet

21 –

Mar Ionio meridionale

29 –

Mar Nero

07 –

Golfo del Leone

14 –

Golfo di Gabes

22 –

Mar Egeo

30 –

Mar d’Azov

08 –

Corsica

15 –

Isola di Malta

23 –

Isola di Creta

 

C)   Coordinate geografiche delle GSA della CGPM (CGPM, 2009)

GSA

LIMITI

GSA

LIMITI

GSA

LIMITI

GSA

LIMITI

1

Linea costiera

36° N 5° 36′ W

36° N 3° 20′ W

36° 05′ N 3° 20′ W

36° 05′ N 2° 40′ W

36° N 2° 40′ W

36° N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° W

37° 36′ N 1° W

4

Linea costiera

36° N 2° 13′ W

36° N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° 30′ W

36° 30′ N 1° W

37° N 1° W

37° N 0° 30′ E

38° N 0° 30′ E

38° N 8° 35′ E

Confine Algeria-Tunisia

Confine Marocco-Algeria

7

Linea costiera

42° 26′ N 3° 09′ E

41° 20′ N 8° E

Confine Francia-Italia

10

Linea costiera (compresa la Sicilia settentrionale)

41° 18′ N 13° E

41° 18′ N 11° E

38° N 11° E

38° N 12° 30′ E

2

36° 05′ N 3° 20′ W

36° 05′ N 2° 40′ W

35° 45′ N 3° 20′ W

35° 45′ N 2° 40′ W

5

38° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ W

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

38° N 6° E

8

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 20′ N 8° E

41° 18′ N 8° E

11

41° 47′ N 6° E

41° 18′ N 6° E

41° 18′ N 11° E

38° 30′ N 11° E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° N 8° 30′ E

38° N 6° E

3

Linea costiera

36° N 5° 36′ W

35° 49′ N 5° 36′ W

36° N 3° 20′ W

35° 45′ N 3° 20′ W

35° 45′ N 2° 40′ W

36° N 2° 40′ W

36° N 1° 13′ W

Confine Marocco-Algeria

6

Linea costiera

37° 36′ N 1° W

37° N 1° W

37° N 0° 30′ E

39° 30′ N 0° 30′ E

39° 30′ N 1° 30′ W

40° N 1° 30′ E

40° N 2° E

40° 30′ N 2° E

40° 30′ N 6° E

41° 47′ N 6° E

42° 26′ N 3° 09′ E

9

Linea costiera

Confine Francia-Italia

43° 15′ N 7° 38′ E

43° 15′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 9° 45′ E

41° 18′ N 13° E

12

Linea costiera

Confine Algeria-Tunisia

38° N 8° 30′ E

38° 30′ N 8° 30′ E

38° 30′ N 11° E

38° N 11° E

37° N 12° E

37° N 11° 04′E

13

Linea costiera

37° N 11° 04′E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

35° N 11° E

17

Linea costiera

41° 55′ N 15° 08′ E

Confine Croazia-Montenegro

21

Linea costiera

Confine Tunisia-Libia

35° N 15° 18′ E

35° N 23° E

34° N 23° E

34° N 25° 09′ E

Confine Libia-Egitto

25

35° 47′ N 32° E

34° N 32° E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

14

Linea costiera

35° N 11° E

35° N 15° 18′ E

Confine Tunisia-Libia

18

Linee costiere (entrambi i lati)

41° 55′ N 15° 08′ E

40° 04′ N 18° 29′ E

Confine Croazia-Montenegro

Confine Albania-Grecia

22

Linea costiera

36° 30′ N 23° E

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 29° E

36° 43′ N 29° E

26

Linea costiera

Confine Libia-Egitto

34° N 25° 09′ E

34° N 34° 13′ E

Confine Egitto-Striscia di Gaza

15

36° 30′ N 13° 30′ E

35° N 13° 30′E

35° N 15° 18′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

19

Linea costiera (compresa la Sicilia orientale)

40° 04′ N 18° 29′ E

37° N 15° 18′ E

35° N 15° 18′ E

35° N 19° 10′ E

39° 58′ N 19° 10′ E

23

36° N 23° E

36° N 26° 30′ E

34° N 26° 30′ E

34° N 23° E

27

Linea costiera

Confine Egitto-Striscia di Gaza

34° N 34° 13′ E

34° N 35° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia-Siria

16

Linea costiera

38° N 12° 30′ E

38° N 11° E

37° N 12° E

35° N 13° 30′ E

36° 30′ N 13° 30′ E

36° 30′ N 15° 18′ E

37° N 15° 18′ E

20

Linea costiera

Confine Albania-Grecia

39° 58′ N 19° 10′ E

35° N 19° 10′ E

35° N 23° E

36° 30′ N 23° E

24

Linea costiera

36° 43′ N 29° E

34° N 29° E

34° N 32° E

35° 47′ N 32° E

35° 47′ N 35° E

Confine Turchia-Siria

 

 


ALLEGATO II

PROCEDURE DI ISPEZIONE DELLE NAVI DA PARTE DELLO STATO DI APPRODO

1.   Identificazione della nave

Gli ispettori del porto:

1)

verificano la validità della documentazione ufficiale presente a bordo, se necessario stabilendo opportuni contatti con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi;

2)

se necessario, provvedono affinché venga effettuata una traduzione ufficiale della documentazione;

3)

verificano che il nome della nave, la bandiera, il numero e le marcature esterne di identificazione [nonché il numero di identificazione della nave dell’Organizzazione marittima internazionale («IMO»), se disponibile] e l’indicativo internazionale di chiamata siano corretti;

4)

per quanto possibile, verificano se la nave ha cambiato nome e/o bandiera e, in caso affermativo, annotano il(i) nome(i) e la(e) bandiera(e) precedenti;

5)

annotano il porto di immatricolazione, il nome e l’indirizzo dell’armatore (nonché dell’operatore e del beneficiario effettivo, se diversi dall’armatore), dell’agente e del comandante della nave, nonché, se disponibile, l’identificativo unico della società e dell’armatore registrato; e

6)

annotano nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti nel corso degli ultimi cinque anni.

2.   Autorizzazioni

Gli ispettori del porto verificano che le autorizzazioni a catturare o trasportare pesci e prodotti della pesca siano compatibili con le informazioni di cui al punto 1 e controllano la durata di validità delle autorizzazioni nonché le zone, le specie e gli attrezzi da pesca a cui si applicano.

3.   Altra documentazione

Gli ispettori del porto esaminano tutta la documentazione pertinente, compresi i documenti in formato elettronico. Tale documentazione può comprendere i giornali di bordo, con particolare riguardo al giornale di pesca, nonché il ruolo dell’equipaggio, i piani di stivaggio e gli schemi grafici o le descrizioni delle stive, se disponibili. Le stive o zone di stivaggio possono essere sottoposte a ispezione al fine di verificare se la loro dimensione e composizione corrispondano a tali schemi grafici o a tali descrizioni e accertare che lo stivaggio sia effettuato conformemente ai piani corrispondenti. Se del caso, tale documentazione comprende inoltre i documenti di cattura o i documenti commerciali rilasciati da organizzazioni regionali di gestione della pesca.

4.   Attrezzi da pesca

1)

Gli ispettori del porto verificano che gli attrezzi da pesca presenti a bordo siano conformi alle condizioni previste dalle autorizzazioni. Gli attrezzi possono inoltre essere controllati al fine di verificare che le loro caratteristiche, quali, tra le altre, le dimensioni di maglia (ed eventuali dispositivi), la lunghezza delle reti e le dimensioni degli ami, siano conformi alla normativa applicabile e che i contrassegni di identificazione degli attrezzi corrispondano a quelli autorizzati per la nave.

2)

Gli ispettori del porto possono inoltre ispezionare la nave alla ricerca di eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili o di eventuali attrezzi illegali.

5.   Pesce e prodotti della pesca

1)

Gli ispettori del porto verificano, per quanto possibile, che il pesce e i prodotti della pesca presenti a bordo siano stati prelevati conformemente alle condizioni previste dalle autorizzazioni applicabili. A tal fine essi esaminano il giornale di pesca e i rapporti presentati, compresi quelli eventualmente trasmessi da un VMS.

2)

Al fine di determinare i quantitativi e le specie presenti a bordo, gli ispettori del porto possono esaminare il pescato nella stiva o durante lo sbarco. A tal fine essi possono aprire le casse in cui il pesce è stato preimballato e spostare le catture o le casse per verificare l’integrità delle stive.

3)

Se la nave sta procedendo allo scarico, gli ispettori del porto possono verificare le specie e i quantitativi sbarcati. Tale verifica può vertere sul tipo di prodotto, sul peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo) e sul fattore di conversione utilizzato per convertire il peso trasformato in peso vivo. Gli ispettori del porto possono inoltre esaminare eventuali quantitativi conservati a bordo.

4)

Gli ispettori del porto possono verificare il quantitativo e la composizione di tutte le catture presenti a bordo, anche mediante campionamento.

6.   Controllo delle attività di pesca INN

Si applica l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1005/2008.

7.   Rendicontazione

Al termine dell’ispezione l’ispettore compila e firma un rapporto scritto che è trasmesso in copia al comandante della nave.

8.   Risultati delle ispezioni dello Stato di approdo

I risultati delle ispezioni dello Stato di approdo comprendono almeno le informazioni seguenti:

1)

dati relativi all’ispezione

autorità di ispezione (nome dell’autorità di ispezione o dell’organismo da questa designato),

nome dell’ispettore,

data e ora dell’ispezione,

porto di ispezione (luogo in cui la nave è sottoposta a ispezione), e

data (data di compilazione del rapporto);

2)

identificazione della nave

nome della nave,

tipo di nave,

tipo di attrezzo,

numero di identificazione esterno (numero riportato sulla fiancata della nave) e numero IMO (se disponibile) o eventuale altro numero,

indicativo internazionale di chiamata,

numero MMSI (Maritime Mobile Service Identity number – identificativo del servizio mobile marittimo), se disponibile,

Stato di bandiera (lo Stato in cui la nave è immatricolata),

nomi e Stati di bandiera precedenti, se esistenti,

porto di origine (il porto di immatricolazione della nave) e porti di origine precedenti,

armatore della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

beneficiario effettivo della nave, se diverso dall’armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

operatore responsabile dell’utilizzo della nave, se diverso dall’armatore (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

agente della nave (nome, indirizzo, coordinate di contatto),

nomi e indirizzi degli eventuali armatori precedenti,

nome, nazionalità e qualifiche marittime del comandante e del capopesca, e

ruolo dell’equipaggio;

3)

autorizzazione di pesca (licenze/permessi)

autorizzazioni della nave a catturare o trasportare pesce e prodotti della pesca,

Stati che rilasciano le autorizzazioni,

condizioni delle autorizzazioni, comprese le zone e la durata,

organizzazione regionale competente di gestione della pesca,

zone, ambito di applicazione e durata delle autorizzazioni,

dati relativi all’assegnazione autorizzata - contingente, sforzo di pesca o altro,

specie, catture accessorie e attrezzi da pesca autorizzati, e

registri e documenti di trasbordo (se del caso);

4)

informazioni relative alla bordata di pesca

data, ora, zona e luogo in cui ha avuto inizio la bordata di pesca considerata,

zone visitate (entrata e uscita da diverse zone),

attività di trasbordo in mare (data, specie, luogo, quantitativo di pesce trasbordato),

ultimo porto visitato,

data e ora in cui si è conclusa la bordata di pesca considerata, e

prossimo porto di scalo previsto, se del caso;

5)

risultati dell’ispezione delle catture

inizio e conclusione dell’operazione di scarico (ore e data),

specie ittiche,

tipo di prodotto,

peso vivo (quantitativi determinati sulla base del giornale di bordo),

fattore di conversione applicabile,

peso lavorato (quantitativi sbarcati per specie e presentazione),

equivalente peso vivo (quantitativi sbarcati in equivalente peso vivo, espressi in «peso del prodotto moltiplicato per il fattore di conversione»),

destinazione prevista del pesce e dei prodotti della pesca sottoposti a ispezione, e

quantitativi e specie ittiche tenuti a bordo, se del caso;

6)

risultati dell’ispezione degli attrezzi

dati relativi ai tipi di attrezzi;

7)

conclusioni

conclusioni dell’ispezione, in particolare individuazione delle infrazioni presunte e riferimento alle norme e alle misure pertinenti. Gli elementi di prova devono essere allegati al rapporto di ispezione.


ALLEGATO III

A)   Segmentazione della flotta CGPM/CSC

Gruppi

< 6 metri

6-12 metri

12-24 metri

> 24 metri

1.

Piccoli pescherecci polivalenti senza motore

A

 

 

2.

Piccoli pescherecci polivalenti a motore

B

C

 

 

3.

Pescherecci da traino

 

D

E

F

4.

Pescherecci con reti a circuizione

 

G

H

5.

Pescherecci con palangari

 

I

6.

Pescherecci da traino pelagici

 

J

7.

Tonniere con reti a circuizione

 

 

K

8.

Draghe

 

L

 

9.

Navi polivalenti

 

 

M

Descrizione dei segmenti

A

Piccoli pescherecci polivalenti senza motore – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 12 metri sprovvisti di motore (a vela o a propulsione).

B

Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza inferiore a 6 metri – Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 6 metri.

C

Piccoli pescherecci polivalenti a motore di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri – Tutti i pescherecci a motore di lunghezza fuori tutto (LOA) compresa tra 6 e 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

D

Pescherecci da traino di lunghezza inferiore a 12 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) inferiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

E

Pescherecci da traino di lunghezza compresa tra 12 e 24 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) compresa tra 12 e 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

F

Pescherecci da traino di lunghezza superiore a 24 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 24 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a strascico.

G

Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza compresa tra 6 e 12 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) compresa tra 6 e 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione.

H

Pescherecci con reti a circuizione di lunghezza superiore a 12 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 12 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti a circuizione, a eccezione di quelli che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.

I

Pescherecci con palangari di lunghezza superiore a 6 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando palangari.

J

Pescherecci da traino pelagici di lunghezza superiore a 6 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando reti da traino pelagiche.

K

Tonniere con reti a circuizione – Tutti i pescherecci che utilizzano la circuizione tonniera in qualsiasi periodo dell’anno.

L

Draghe di lunghezza superiore a 6 metri – Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 6 metri che esercitano oltre il 50 % dello sforzo di pesca utilizzando una draga.

M

Pescherecci polivalenti di lunghezza superiore a 12 metri — Tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (LOA) superiore a 12 metri che nel corso dell’anno utilizzano attrezzi differenti senza netta predominanza di uno di essi o che utilizzano attrezzi non contemplati dalla presente classificazione.

Nota:

Tutti i riquadri sono accessibili per consentire la raccolta di informazioni. Si ritiene che i riquadri lasciati in bianco nella tabella precedente possano essere ritenuti indice di una popolazione poco significativa. Se necessario, tuttavia, si consiglia di accorpare le informazioni relative a un «riquadro lasciato in bianco» con quelle del «riquadro grigio» vicino più appropriato.

B)   Tabella per la misurazione dello sforzo di pesca nominale

Attrezzo

Numero e dimensioni

Capacità

Attività

Sforzo nominale (1)

Draghe (per la pesca dei molluschi)

Apertura, larghezza dell’apertura

GT

Tempo di pesca

Superficie di fondale dragata (2)

Reti da traino (incluse le draghe per i pleuronettiformi)

Tipo di rete da traino (pelagica, a strascico)

GT e/o TSL

Potenza del motore

Dimensione delle maglie

Dimensioni della rete (larghezza dell’apertura)

Velocità

GT

Tempo di pesca

GT × giorni

GT × ore

KW × giorni

Reti a circuizione

Lunghezza e altezza della rete

GT

Illuminazione

Numero di piccoli pescherecci

GT

Lunghezza e altezza della rete

Tempo di ricerca

Cala

GT × cale di pesca

Lunghezza della rete × numero di cale

Reti

Tipo di rete (ad esempio, tramagli, reti da imbrocco ecc.)

Lunghezza delle reti (regolamentare)

GT

Superficie netta

Dimensione delle maglie

Lunghezza e altezza delle reti

Tempo di pesca

Lunghezza della rete × giorni

Superficie × giorni

Palangari

Numero di ami

GT

Numero di palangari

Caratteristiche degli ami

Esche

Numero di ami

Numero di palangari

Tempo di pesca

Numero di ami × ore

Numero di ami × giorni

Numero di palangari × giorni/ore

Trappole

GT

Numero di trappole

Tempo di pesca

Numero di trappole × giorni

Pescherecci con reti a circuizione/FAD

Numero di FAD

Numero di FAD

Numero di uscite in mare

Numero di FAD × numero di uscite in mare

C)   Compito 1 della CGPM - Unità operative

Image 2


(1)  Le misure dello sforzo che non corrispondono a un’attività circoscritta nel tempo dovrebbero fare riferimento a una durata (ad esempio, anno).

(2)  Da riferirsi a una zona specifica (indicandone la superficie) per stimare l’intensità di pesca (sforzo/km2) e per mettere in relazione lo sforzo alle comunità oggetto di pesca.


ALLEGATO IV

MODELLO DI CARTA DI IDENTITÀ PER GLI ISPETTORI DELLA CGPM

Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo

Image 3

CGPM

Image 4

CGPM

Il titolare della presente carta di identità è un ispettore della CGPM debitamente nominato nell’ambito del programma comune di ispezione e sorveglianza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), abilitato ad agire ai sensi delle norme della CGPM.

CARTA DI IDENTITÀ DI ISPETTORE

Fotografia

Parte contraente

Nome dell’ispettore

Carta n.

Autorità emittente

Ispettore

Data di emisssione

Valida per cinque anni


ALLEGATO V

MODELLO DI BANDIERINA DI ISPEZIONE DELLA CGPM

Image 5


ALLEGATO VI

RAPPORTO DI ISPEZIONE DELLA CGPM

1.   ISPETTORE(I)

Nome … parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

Nome … parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

Nome … parte contraente … Numero di carta di identità CGPM …

2.   NAVE CHE TRASPORTA L’ISPETTORE/GLI ISPETTORI

2.1.

Nome e numero di immatricolazione …

2.2.

Bandiera …

3.   INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NAVE ISPEZIONATA

3.1.

Nome e numero di immatricolazione …

3.2.

Bandiera …

3.3.

Comandante (nome e indirizzo) …

3.4.

Armatore (nome e indirizzo) …

3.5.

Numero di immatricolazione CGPM …

3.6.

Tipo di nave …

4.   POSIZIONE

4.1.

Posizione determinata dal comandante della nave di ispezione a … UTC; latitudine … longitudine …

4.2.

Posizione determinata dal comandante del peschereccio a … UTC; latitudine … longitudine …

5.   DATA E ORA DI INIZIO E DI FINE DELL’ISPEZIONE

5.1.

Data … Ora di arrivo a bordo … UTC – Ora di partenza … UTC

6.   TIPO DI ATTREZZO DA PESCA A BORDO

Rete a strascico a divergenti – OTB

 

Rete da traino pelagica a divergenti – OTM

 

Rete da traino per gamberi – TBS

 

Cianciolo – PS

 

Reti da posta fisse a imbrocco – GNS

 

Palangari fissi – LLS

 

Attrezzi per la pesca ricreativa – RG

 

Altro (specificare)

 

7.   MISURA DELLE MAGLIE – IN MILLIMETRI

7.1.

Dimensione di maglia legale da utilizzare: … mm

7.2.

Risultato della misura della dimensione media di maglia: … mm

7.3.

Infrazione: SÌ ☐ - NO ☐ … In caso affermativo, riferimento giuridico:

8.   ISPEZIONE DELLE CATTURE A BORDO

8.1.

Risultati dell’ispezione del pescato presente a bordo

SPECIE

(codice FAO alpha-3)

 

 

 

 

 

 

Totale (Kg)

 

 

 

 

 

 

Presentazione

 

 

 

 

 

 

Campione ispezionato

 

 

 

 

 

 

% di pesce sotto taglia

 

 

 

 

 

 

8.2.

Infrazione: SÌ ☐ - NO ☐ … In caso affermativo, riferimento giuridico:

9.   ISPEZIONE DEI DOCUMENTI A BORDO E VMS

9.1.

Giornale di pesca: SÌ ☐ - NO☐

9.2.

Infrazione: SÌ ☐ - NO ☐ … In caso affermativo, riferimento giuridico:

9.3.

Licenza di pesca: SÌ ☐ - NO☐

9.4.

Infrazione: SÌ ☐ - NO ☐ … In caso affermativo, riferimento giuridico:

9.5.

Autorizzazione specifica: SÌ ☐ - NO☐

9.6.

Infrazione: SÌ ☐ - NO ☐ … In caso affermativo, riferimento giuridico:

9.7.

VMS: SÌ ☐ - NO ☐ … in funzione: SÌ ☐ - NO☐

9.8.

Infrazione: SÌ ☐ - NO ☐ … In caso affermativo, riferimento giuridico:

10.   ELENCO DELLE INFRAZIONI

Pesca senza licenza, permesso o autorizzazione rilasciati dalla PCC di bandiera – riferimento giuridico:

Assenza di registrazioni sufficienti delle catture e dei dati ad esse connessi conformemente ai requisiti della CGPM in materia di dichiarazioni, o presentazione di una dichiarazione contenente significative inesattezze circa le catture e/o i dati ad esse connessi:

Pesca in una zona di divieto – riferimento giuridico:

Pesca in un periodo di fermo stagionale – riferimento giuridico:

Uso di attrezzi da pesca vietati – riferimento giuridico:

Falsificazione o occultamento intenzionali della marcatura, dell’identità o dell’immatricolazione del peschereccio – riferimento giuridico:

Occultamento, manomissione o eliminazione di elementi di prova relativi a un’indagine su un’infrazione – riferimento giuridico:

Infrazioni multiple che, considerate insieme, costituiscono una grave inosservanza delle misure in vigore a norma della CGPM:

Aggressione, resistenza, intimidazione, molestie sessuali nei confronti di un ispettore autorizzato o comportamenti volti a ostacolarne o ritardarne indebitamente l’operato o a interferire con esso:

Interferenza con il sistema di controllo via satellite e/o attività esercitata senza il VMS – riferimento giuridico:

11.   ELENCO DEI DOCUMENTI COPIATI A BORDO

12.   OSSERVAZIONI E FIRMA DEL COMANDANTE DELLA NAVE

Firma del comandante: …

13.   OSSERVAZIONI E FIRMA DELL’ISPETTORE/DEGLI ISPETTORI

Firma dell’ispettore/degli ispettori: …


ALLEGATO VII

RAPPORTO DI AVVISTAMENTO DELLA CGPM

1.   

Data dell’avvistamento: …/…/… Ora: … UTC

2.   

Posizione della nave avvistata:

Latitudine … – Longitudine …

3.   

Rotta: … – Velocità …

4.   

Nome della nave avvistata:

5.   

Bandiera della nave avvistata:

6.   

Numero/marcatura esterna:

7.   

Tipo di nave:

Peschereccio

Nave da trasporto

Nave congelatrice

Altro (specificare)

8.   

Indicativo internazionale di chiamata:

9.   

Numero IMO (se applicabile):

10.   

Attività:

Pesca

Navigazione

Pesca con rete derivante

Trasbordo

11.   

Contatto radio: SÌ ☐ - NO☐

12.   

Nome e nazionalità del comandante della nave avvistata: …

13.   

Numero di persone a bordo della nave avvistata: …

14.   

Catture a bordo della nave avvistata: …

15.   

Informazioni raccolte da:

Nome dell’ispettore:

Parte contraente:

Numero di carta di identità CGPM:

Nome della nave pattuglia:


ALLEGATO VIII

DATI DA INSERIRE NELL’ELENCO DELLE NAVI

L’elenco di cui agli articoli 15, 24, 34, 47, 70, 78 e 116 comprende, per ogni nave, le informazioni seguenti:

1)

Nome della nave (nave autorizzata o nave autorizzata utilizzata per la raccolta)

2)

Numero di immatricolazione della nave (codice assegnato dagli Stati membri)

3)

Numero di immatricolazione CGPM (codice ISO alpha-3 del paese + 9 cifre, ad esempio xxx000000001)

4)

Porto di immatricolazione (nome del porto per esteso)

5)

Nome precedente (se del caso)

6)

Bandiera precedente (se del caso)

7)

Informazioni relative a precedenti radiazioni da altri registri (se del caso)

8)

Indicativo internazionale di chiamata (se disponibile)

9)

VMS (indicare sì/no)

10)

Tipo di nave, lunghezza fuori tutto (LOA) e stazza lorda (GT) e/o tonnellate di stazza lorda (TSL) nonché potenza motrice espressa in kW

11)

Attrezzature di sicurezza e protezione destinate ad accogliere a bordo l’osservatore/gli osservatori (indicare sì/no) (se del caso)

12)

Principali specie bersaglio

13)

Nome e indirizzo dell’armatore/degli armatori e dell’operatore/degli operatori

14)

Attrezzi principali utilizzati per la pesca dell’occhialone, segmento di flotta e unità operativa quali identificati nel quadro di riferimento per la raccolta dati

15)

Periodo stagionale in cui è autorizzata per la pesca (se del caso)

16)

Zona di pesca autorizzata (GSA e/o riquadri della griglia statistica della GCPM) (se del caso)

17)

Partecipazione a programmi di ricerca condotti da istituti scientifici nazionali/internazionali (indicare SI/NO; fornire una descrizione) (se del caso).


ALLEGATO IX

DEFINIZIONE DI MISURE DI GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD)

Le misure di gestione dei FAD per le navi degli Stati membri includono quanto segue.

1)

descrizione delle misure di gestione dei FAD:

a)

tipo di FAD/segnalatore/boa;

b)

numero massimo di FAD posizionabili per nave;

c)

distanza minima tra un FAD e l’altro;

d)

riduzione delle catture accidentali e politica di utilizzo;

e)

potenziali interazioni con altri tipi di attrezzi;

f)

dichiarazione o politica in materia di proprietà dei FAD;

2)

disposizioni istituzionali:

a)

responsabilità istituzionali per le misure di gestione dei FAD;

b)

procedure di domanda per l’approvazione della posa dei FAD;

c)

obblighi per i proprietari e i comandanti dei pescherecci per quanto riguarda la posa e l’uso dei FAD;

d)

politica di sostituzione dei FAD;

e)

obblighi di comunicazione supplementari oltre a quelli previsti dal presente regolamento;

f)

politica di risoluzione dei conflitti riguardanti i FAD;

g)

dettagli relativi alle zone di divieto o ai periodi di fermo, ad esempio, acque territoriali, rotte di navigazione, prossimità alla pesca artigianale ecc.;

3)

specifiche e requisiti di costruzione dei FAD:

a)

caratteristiche costruttive del FAD (descrizione);

b)

requisiti in materia di illuminazione;

c)

riflettori radar;

d)

distanza di visibilità;

e)

contrassegno e identificatore del FAD:

f)

contrassegno e identificatore della radioboa (prescrizione relativa ai numeri di serie);

g)

contrassegno e identificatore della boa con ecoscandaglio (prescrizione relativa ai numeri di serie);

h)

ricerche condotte sui FAD biodegradabili;

i)

prevenzione della perdita o dell’abbandono dei FAD;

j)

gestione del recupero dei FAD;

4)

periodo di applicabilità delle misure di gestione dei FAD; e

5)

strumenti di monitoraggio e analisi dell’applicazione delle misure di gestione dei FAD.


ALLEGATO X

CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM

CERTIFICATO DI RACCOLTA PER LA FASE PILOTA DEL PROGRAMMA DI DOCUMENTAZIONE DELLE CATTURE DELLA CGPM RELATIVO AL CORALLO ROSSO

Numero del documento di raccolta

Autorità responsabile della convalida

1.

Nome del comandante del peschereccio, se del caso

Indirizzo – tel./fax/e-mail

Firma e timbro del comandante del peschereccio

2.

Nome e numero di immatricolazione del peschereccio

Bandiera e porto d’origine

Indicativo di chiamata/numero IMO (se del caso)

Numero Inmarsat/fax/tel./e-mail

3.

Porto

 

Porto di partenza e paese

Porto di sbarco e paese

4.

Pescatore/i autorizzato/i a bordo

Nome/i – indirizzo – tel./fax/e-mail

Numero/i della/e licenza/e di pesca – valida/e fino al (data), se del caso

Numero di autorizzazione alla raccolta di corallo rosso – valida fino al (data)

Firma del titolare

5.

Zona di raccolta (coordinate: longitudine, latitudine)

Data di raccolta

Peso vivo stimato (kg)

Peso vivo sbarcato (kg)

a.

 

 

 

b.

 

 

 

c.

 

 

 

d.

 

 

 

e.

 

 

 

6.

Convalida dell’autorità dello Stato di bandiera

 

 

Nome e qualifica

Firma

Data e timbro

7.

Nome dell’esportatore, se del caso

Indirizzo – tel./fax/e-mail

Firma e timbro dell’esportatore – data

8.

Convalida dell’autorità di esportazione

-

Nome e qualifica

Firma

Data e timbro

9.

Nome dell’importatore

Indirizzo – tel./fax/e-mail

Firma e timbro dell’importatore – data

10.

Convalida dell’autorità di importazione

-

Nome e qualifica

Firma

Data e timbro


ALLEGATO XI

COORDINATE DELLE ZONE DI RESTRIZIONE DELLA PESCA E DELLE ZONE TAMPONE

A.   Zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone

Zona soggetta a restrizioni dell’attività di pesca nella parte orientale del Golfo del Leone delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

42° 40′ N, 4° 20′ E

42° 40′ N, 5° 00′ E

43° 00′ N, 4° 20′ E

43° 00′ N, 5° 00′ E.

B.   Zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia

1)

Zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 23,850′ N, 12° 30,072′ E

37° 23,884′ N, 12° 48,282′ E

37° 11,567′ N, 12° 48,305′ E

37° 11,532′ N, 12° 30,095′ E

2)

Zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 12,040′ N, 13° 17,925′ E

37° 12,047′ N, 13° 36,170′ E

36° 59,725′ N, 13° 36,175′ E

36° 59,717′ N, 13° 17,930′ E

3)

Zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

36° 12,621′ N, 15° 13,338′ E

36° 12,621′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 26,062′ E

35° 59,344′ N, 15° 13,338′ E.

C.   Zone tampone nel Canale di Sicilia

1)

Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco Avventura» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 24,849′ N, 12° 28,814′ E

37° 24,888′ N, 12° 49,536′ E

37° 10,567′ N, 12° 49,559′ E

37° 10,528′ N, 12° 28,845′ E

2)

Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca «Ovest del Bacino di Gela» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

37° 13,041′ N, 13° 16,672′ E

37° 13,049′ N, 13° 37,422′ E

36° 58,723′ N, 13° 37,424′ E

36° 58,715′ N, 13° 16,682′ E

3)

Zona tampone attorno alla zona di restrizione della pesca «Est del Banco di Malta» delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

36° 13,624′ N, 15° 12,102′ E

36° 13,624′ N, 15° 27,298′ E

35° 58,342′ N, 15° 27,294′ E

35° 58,342′ N, 15° 12,106′ E.

D.   Zone di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico

1)

Zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

43° 32,044′ N, 15° 16,501′ E

43° 05,452′ N, 14° 58,658′ E

43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E

42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E

42° 55,618′ N, 15° 18,194′ E

43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E

43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E

2)

Zona di divieto della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

43° 03,477′ N, 14° 54,982′ E

42° 49,811′ N, 14° 29,550′ E

42° 35,205′ N, 14° 59,611′ E

42° 49,668′ N, 15° 05,802′ E

42° 50,450′ N, 15° 07,431′ E

3)

Zona di divieto della pesca ricreativa e della pesca con reti da posta fisse, reti a strascico, palangari di fondo e trappole dal 1o settembre al 31 ottobre di ogni anno, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

43° 17,436′ N, 15° 29,496′ E

43° 24,758′ N, 15° 33,215′ E

43° 20,345′ N, 15° 47,012′ E

43° 18,150′ N, 15° 51,362′ E

43° 13,984′ N, 15° 55,232′ E

43° 12,873′ N, 15° 52,761′ E.

E.   Zona di restrizione della pesca in habitat vulnerabili di acque profonde

1)

Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

39° 27,72′ N, 18° 10,74′ E

39° 27,80′ N, 18° 26,68′ E

39° 11,16′ N, 18° 32,58′ E

39° 11,16′ N, 18° 04,28′ E

2)

Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

31° 30,00′ N, 33° 10,00′ E

31° 30,00′ N, 34° 00,00′ E

32° 00,00′ N, 34° 00,00′ E

32° 00,00′ N, 33° 10,00′ E

3)

Zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

33° 00,00′ N, 32° 00,00′ E

33° 00,00′ N, 33° 00,00′ E

34° 00,00′ N, 33° 00,00′ E

34° 00,00′ N, 32° 00,00′ E.


ALLEGATO XII

CAPACITÀ DELLA FLOTTA NEL CANALE DI SICILIA (GSA DA 12 A 16) E NEL MARE ADRIATICO (GSA 17 E 18)

A.   Capacità massima della flotta, espressa in numero di pescherecci, kW e GT, dei pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock di gamberi di profondità nel Canale di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16)

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Cipro

OTB

1

105

265

Spagna

OTB

2

440,56

218,78

Italia

OTB

320

93 756

26 076

Malta

OTB

15

5 562

2 007

B.   Capacità della flotta nel Mare Adriatico

Stato membro

Attrezzo

Numero di pescherecci

kW

GT

Croazia

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italia

PTM-OTM-PS

685

134 556,7

25 852

Slovenia

PS

4

433,7

38,5


ALLEGATO XIII

GRUPPI DI SFORZO QUALI DEFINITI PER LA COMBINAZIONE DI TIPO DI ATTREZZO E CLASSE DI LUNGHEZZA DELLA NAVE («SEGMENTO DI FLOTTA») CHE RAPPRESENTAVANO ALMENO IL 5 % DEGLI SBARCHI NEL 2017

Tipo di attrezzo

Sottozona geografica (GSA)

Stock considerati

PCC

Lunghezza fuori tutto (LOA) delle navi (1)

Codice del gruppo di sforzo

Giorni di pesca (2)

KW × giorni di pesca

Reti a strascico a divergenti (OTB) trainate da un solo natante

17–18

Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

 

< 12 m

OTB12<

 

 

 

≥ 12 m e < 24 m

OTB12-24

 

 

 

≥ 24 m

OTB> 24

 

 

Sfogliare (TBB)

17

Sogliola

 

< 12 m

TBB12<

 

 

 

≥ 12 m e < 24 m

TBB12-24

 

 

 

≥ 24 m

TBB> 24

 

 

Reti a strascico a coppia (PTB)

17–18

Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

 

< 12 m

PTB12<

 

 

 

≥ 12 m e < 24 m

PTB12-24

 

 

 

≥ 24 m

PTB> 24

 

 

Reti da traino gemelle a divergenti (OTT)

17–18

Triglia di fango; nasello; gambero rosa mediterraneo e scampo

 

< 12 m

OTT12<

 

 

 

≥ 12 m e < 24 m

OTT12-24

 

 

 

≥ 24 m

OTT> 24

 

 


(1)  I segmenti di flotta e gli attrezzi saranno semplificati non appena saranno disponibili i dati sullo sforzo di pesca.

(2)  Tali dati saranno disponibili a partire dal 2021.


ALLEGATO XIV

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE

Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

 

Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1).

 

Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1).

 


ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 1343/2011

Presente regolamento

Articoli 1 e 2

Articoli 1 e 2

Articolo 3, lettera a)

Articolo 3, punto 1)

Articolo 3, lettere b) e c)

Articolo 3, lettera d)

Articolo 3, punto 5)

Articolo 3, lettera e)

Articolo 3, punto 2)

Articolo 4

Articolo 107

Articolo 5

Articolo 108

Articolo 6

Articolo 109

Articolo 7

Articolo 110

Articolo 8

Articolo 111

Articolo 9

Articolo 112

Articolo 9 bis

Articolo 113

Articolo 9 ter

Articolo 114

Articolo 9 quater

Articolo 115

Articolo 9 quinquies

Articolo 116

Articolo 9 sexies

Articolo 10

Articolo 117

Articolo 11

Articolo 118

Articolo 11 bis

Articolo 119

Articolo 12

Articolo 82

Articolo 13

Articolo 86

Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 87, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 14 bis

Articolo 94

Articolo 15

Articolo 15 bis

Articolo 120

Articolo 16

Articolo 16 bis

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 16 ter, paragrafi da 1 a 4

Articolo 41, paragrafi da 1 a 4

Articolo 16 ter, paragrafo 7

Articolo 43, paragrafo 5

Articolo 16 quater, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 42, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16 quater, paragrafo 7

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 16 quater bis, paragrafi da 1 a 4

Articolo 44, paragrafi da 3 a 6

Articolo 16 quater bis, paragrafo 5

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 16 quater ter

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 16 quinquies, paragrafo 1

Articolo 40

Articolo 16 quinquies, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 16 quinquies bis

Articolo 96

Articolo 16 sexies

Articolo 101

Articolo 16 septies

Articolo 102

Articolo 16 octies

Articolo 103

Articolo 16 nonies

Articolo 104

Articolo 16 decies

Articolo 105, paragrafo 1

Articolo 16 undecies, paragrafi 1 e 2

Articolo 98, paragrafi 2 e 3

Articolo 16 duodecies

Articolo 99, paragrafo 1

Articolo 16 terdecies, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 74, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 16 terdecies, paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 74, paragrafi 5, 6 e 7

Articolo 16 quaterdecies

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 122

Articolo 17 ter

Articolo 106, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 18

Articolo 123

Articolo 19

Articolo 124

Articolo 20

Articolo 125

Articolo 21

Articolo 126

Articolo 22

Articolo 127

Articolo 22 bis, paragrafi 1 e 2

Articolo 47, paragrafi 1 e 2

Articolo 22 bis, paragrafo 3

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 22 bis, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 5

Articolo 22 ter

Articolo 50, paragrafi 1 e 2

Articolo 22 quater

Articolo 49

Articolo 22 quinquies

Articolo 48

Articolo 22 sexies

Articolo 52

Articolo 22 septies

Articolo 53

Articolo 22 octies

Articolo 56, paragrafo 2

Articolo 22 decies

Articolo 78

Articolo 22 undecies

Articolo 80

Articolo 22 duodecies

Articolo 61, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22 terdecies

Articolo 62, paragrafi 1 e 2

Articolo 22 quaterdecies

Articolo 63

Articolo 22 quindecies

Articolo 64

Articolo 22 sexdecies

Articolo 65

Articolo 22 septdecies

Articolo 91

Articolo 22 octodecies

Articolo 92

Articolo 22 novodecies

Articolo 93

Articolo 23

Articolo 131

Articolo 23 bis, paragrafo 7

Articolo 132

Articolo 23 ter

Articolo 75

Articolo 25

Articolo 138

Articolo 26, lettere a) e b)

Articolo 139, punti 1) e 2)

Articolo 26, lettere c), e), f) e g)

Articolo 139, punti 1), 4), 5), 6) e 7)

Articolo 27, paragrafi da 1 a 3

Articolo 140, paragrafi da 1 a 3

Articolo 27, paragrafi 4 e 5

Articolo 140, paragrafi 5 e 6

Articolo 29

Articolo 142

Allegati da I a VIII

Allegati da I a VIII


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2124/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)


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