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Document 32022R0034

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/34 della Commissione del 22 dicembre 2021 che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/9757

GU L 8 del , pp. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/34/oj

13.1.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 8/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/34 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2021

che modifica gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per quanto riguarda gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano, di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, di determinati prodotti della pesca e di cosce di rana e lumache, e che abroga la decisione 2007/82/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 127, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (3) stabilisce le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano provenienti da paesi terzi o loro regioni, al fine di garantire che siano conformi alle prescrizioni applicabili della normativa relativa alla sicurezza alimentare di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625 o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti. In particolare l'ingresso nell'Unione di tali merci e animali è soggetto alla condizione che provengano da un paese terzo o da una sua regione che figura in un elenco conformemente all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (4) istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625.

(3)

Ai fini dell'inclusione negli elenchi, un paese terzo o una sua regione deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 127 del regolamento (UE) 2017/625 e quelle di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2019/625.

(4)

L'articolo 4, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2019/625 stabilisce che, se del caso, l'esistenza, l'applicazione e la comunicazione di un piano di sorveglianza dei residui approvato dalla Commissione costituiscono un prerequisito per l'inclusione di paesi terzi o loro regioni nell'elenco di cui all'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625. La decisione 2011/163/UE della Commissione (5) ha approvato i piani di sorveglianza dei residui presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell'allegato di tale decisione.

(5)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 (6) ha soppresso l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui della Tunisia per la selvaggina selvatica. È pertanto opportuno sopprimere la Tunisia dall'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinata selvaggina di penna destinata al consumo umano di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. La Tunisia è stata informata di conseguenza.

(6)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dell'Ucraina per i gasteropodi marini all'interno della sottocategoria «molluschi». Dal momento che l'Ucraina ha fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di gasteropodi marini provenienti dall'acquacoltura, è opportuno aggiungere tale paese terzo all'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini di cui all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Ucraina è stata informata di conseguenza.

(7)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha suddiviso la categoria «prodotti dell'acquacoltura» che figura nell'allegato della decisione 2011/163/UE nelle quattro sottocategorie «pesci», «prodotti ottenuti dai pesci», ad es. il caviale, «crostacei» e «molluschi». Per motivi di chiarezza e di coerenza, è opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 al fine di specificare, se del caso, le sottocategorie dei prodotti dell'acquacoltura per le quali i paesi terzi sono autorizzati.

(8)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Albania, Argentina, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Cile, Isole Falkland, Isole Fær Øer, Isola di Man, Israele, Giappone, Kenya, Maurizio, Moldova, Montenegro, Nuova Zelanda, Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uganda, Ucraina, Regno Unito e Uruguay, se del caso, tra l'altro, in relazione alla sottocategoria «pesci». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

(9)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, India, Indonesia, Malaysia, Messico, Marocco, Myanmar/Birmania, Panama, Perù, Filippine, Arabia Saudita, Corea del Sud, Sri Lanka, Taiwan, Thailandia, Stati Uniti e Vietnam, se del caso, tra l'altro, in relazione alle sottocategorie «pesci» e «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

(10)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato i piani di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura di Belize, Brunei, Cuba, Guatemala, Mozambico, Nuova Caledonia, Nicaragua, Nigeria, Tanzania e Venezuela in relazione alla sottocategoria «crostacei». È pertanto opportuno modificare l'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 per tener conto di tale approvazione. Tali paesi terzi sono stati informati di conseguenza.

(11)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha approvato il piano di sorveglianza dei residui per i prodotti dell'acquacoltura dell'Iran in relazione alle sottocategorie «prodotti ottenuti dai pesci (caviale)» e «crostacei». Dal momento che l'Iran ha fornito prove e garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di prodotti ottenuti dai pesci (caviale) e di crostacei provenienti dall'acquacoltura, è opportuno modificare la voce relativa a tale paese nell'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Iran è stato informato di conseguenza.

(12)

La decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 ha revocato l'approvazione del piano di sorveglianza dei residui dell'Oman per i pesci. È pertanto opportuno sopprimere l'Oman dall'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405. L'Oman è stato informato di conseguenza.

(13)

L'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 stabilisce l'elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache. È pertanto opportuno aggiungere la Georgia e la Russia a tale elenco per quanto riguarda le lumache in quanto hanno fornito prove e garanzie adeguate del rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legislazione dell'Unione per l'ingresso nell'Unione di partite di tali merci.

(14)

La decisione 2007/82/CE della Commissione (7) impone agli Stati membri di vietare l'importazione dalla Guinea di tutti i prodotti della pesca destinati al consumo umano. La Commissione nel 2019 ha effettuato un audit in Guinea per valutare i sistemi di controllo in essere relativi ai prodotti della pesca destinati al consumo umano e all'esportazione nell'Unione. Il 7 maggio 2021 la Commissione ha comunicato alla Guinea che le informazioni fornite erano soddisfacenti e che l'audit del 2019 era stato chiuso positivamente. È pertanto opportuno abrogare la decisione 2007/82/CE. Alla luce dell'esito dell'audit, è opportuno continuare a includere la Guinea nell'elenco dell'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 come paese terzo da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pesci provenienti da catture allo stato selvatico che non siano stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento.

(15)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.

(16)

Per motivi di coerenza con la decisione 2011/163/UE e ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(17)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III, VIII, IX e XI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La decisione 2007/82/CE è abrogata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione, del 4 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati animali e merci destinati al consumo umano (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 18).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione, del 24 marzo 2021, che istituisce gli elenchi dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinati animali e merci destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 118).

(5)  Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/2315 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GU L 464 del 28.12.2021, pag. 17).

(7)  Decisione 2007/82/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007, relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 25).


ALLEGATO

«ALLEGATO III

Elenco dei paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di selvaggina di penna non spennata né eviscerata destinata al consumo umano esclusivamente se trasportata per via aerea, di cui all'articolo 6

CODICE ISO DEL PAESE

PAESE TERZO

OSSERVAZIONI

AR

Argentina

 

BR

Brasile

 

CA

Canada

 

CL

Cile

 

IL

Israele (1)

 

NZ

Nuova Zelanda

 

TH

Thailandia

 

US

Stati Uniti

 

ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, refrigerati, congelati o trasformati, di cui all'articolo 12

CODICE ISO DEL PAESE

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

CH

Svizzera (2)

 

CL

Cile

 

GB

Regno Unito (3)

 

GG

Guernsey

Solo catture allo stato selvatico

GL

Groenlandia

Solo catture allo stato selvatico

IM

Isola di Man

 

JE

Jersey

Solo catture allo stato selvatico

JM

Giamaica

Solo gasteropodi marini provenienti da catture allo stato selvatico

JP

Giappone

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

KR

Corea del Sud

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

MA

Marocco

I molluschi bivalvi trasformati appartenenti alla specie Acanthocardia tuberculatum devono essere accompagnati:

a)

da un attestato sanitario supplementare conforme al modello MOL-AT di cui all'allegato III, capitolo 32, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (4); e

b)

dai risultati analitici dell'esame che dimostra che i molluschi non contengono un tenore di tossina PSP (paralytic shellfish poison) individuabile con il metodo del saggio biologico.

NZ

Nuova Zelanda

 

PE

Perù

Solo Pectinidae (pettinidi) eviscerati di acquacoltura

TH

Thailandia

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

TN

Tunisia

 

TR

Turchia

Per quanto riguarda i molluschi bivalvi, solo i molluschi bivalvi congelati o trasformati

UA

Ucraina

Solo gasteropodi marini

US

Stati Uniti

Solo prodotti originari dello Stato di Washington e del Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Solo molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati

ALLEGATO IX

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca, di cui all'articolo 13, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 19, paragrafo 4, all'articolo 20, paragrafo 3, all'articolo 22, lettera b), e all'articolo 25, lettera d)

CODICE ISO

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AE

Emirati arabi uniti

Acquacoltura: unicamente materie prime provenienti da Stati membri o da altri paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di dette materie prime nell'Unione

AG

Antigua e Barbuda

Solo astici vivi provenienti da catture allo stato selvatico

AL

Albania

Acquacoltura: solo pesci

AM

Armenia

Solo gamberi vivi, sottoposti a trattamento termico e congelati provenienti da catture allo stato selvatico

AO

Angola

Solo catture allo stato selvatico

AR

Argentina

Acquacoltura: solo pesci

AU

Australia  (5)

 

AZ

Azerbaigian

Solo caviale proveniente da catture allo stato selvatico

BA

Bosnia-Erzegovina

Acquacoltura: solo pesci

BD

Bangladesh

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

BJ

Benin

Solo catture allo stato selvatico

BN

Brunei

Acquacoltura: solo crostacei

BQ

Bonaire, Sint Eustatius e Saba

Solo catture allo stato selvatico

BR

Brasile

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

BS

Bahamas

Solo catture allo stato selvatico

BY

Bielorussia

Acquacoltura: solo pesci

BZ

Belize

Acquacoltura: solo crostacei

CA

Canada

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

CG

Congo

Solo catture allo stato selvatico.

Solo prodotti della pesca catturati, congelati e condizionati nel loro imballaggio finale in mare

CH

Svizzera  (6)

Acquacoltura: solo pesci

CI

Costa d'Avorio

Solo catture allo stato selvatico

CL

Cile

Acquacoltura: solo pesci

CN

Cina

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

CO

Colombia

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

CR

Costa Rica

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

CU

Cuba

Acquacoltura: solo crostacei

CV

Cabo Verde

Solo catture allo stato selvatico

CW

Curaçao

Solo catture allo stato selvatico

DZ

Algeria

Solo catture allo stato selvatico

EC

Ecuador

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

EG

Egitto

Solo catture allo stato selvatico

ER

Eritrea

Solo catture allo stato selvatico

FJ

Figi

Solo catture allo stato selvatico

FK

Isole Falkland

Acquacoltura: solo pesci

FO

Isole Fær Øer

Acquacoltura: solo pesci

GA

Gabon

Solo catture allo stato selvatico

GB

Regno Unito  (7)

Acquacoltura: solo pesci

GD

Grenada

Solo catture allo stato selvatico

GE

Georgia

Solo catture allo stato selvatico

GG

Guernsey

Solo catture allo stato selvatico

GH

Ghana

Solo catture allo stato selvatico

GL

Groenlandia

Solo catture allo stato selvatico

GM

Gambia

Solo catture allo stato selvatico

GN

Guinea

Solo catture allo stato selvatico

Solo pesci che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dalla decapitazione, dall'eviscerazione, dalla refrigerazione o dal congelamento

GT

Guatemala

Acquacoltura: solo crostacei

GY

Guyana

Solo catture allo stato selvatico

HK

Hong Kong

Solo catture allo stato selvatico

HN

Honduras

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

ID

Indonesia

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

IL

Israele  (8)

Acquacoltura: solo pesci

IM

Isola di Man

Acquacoltura: solo pesci

IN

India

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

IR

Iran

Acquacoltura: solo prodotti ottenuti da pesci (caviale) e crostacei

JE

Jersey

Solo catture allo stato selvatico

JM

Giamaica

Solo catture allo stato selvatico

JP

Giappone

Acquacoltura: solo pesci

KE

Kenya

Acquacoltura: solo pesci

KI

Kiribati

Solo catture allo stato selvatico

KR

Corea del Sud

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

KZ

Kazakhstan

Solo catture allo stato selvatico

LK

Sri Lanka

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

MA

Marocco

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

MD

Moldova

Acquacoltura: solo pesci

ME

Montenegro

Acquacoltura: solo pesci

MG

Madagascar  (5)

 

MK

Macedonia del Nord

Acquacoltura: solo pesci

MM

Myanmar/Birmania

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

MR

Mauritania

Solo catture allo stato selvatico

MU

Maurizio

Acquacoltura: solo pesci

MV

Maldive

Solo catture allo stato selvatico

MX

Messico

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

MY

Malaysia

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

MZ

Mozambico

Acquacoltura: solo crostacei

NA

Namibia

Solo catture allo stato selvatico

NC

Nuova Caledonia

Acquacoltura: solo crostacei

NG

Nigeria

Acquacoltura: solo crostacei

NI

Nicaragua

Acquacoltura: solo crostacei

NZ

Nuova Zelanda

Acquacoltura: solo pesci

PA

Panama

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

PE

Perù

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

PF

Polinesia francese

Solo catture allo stato selvatico

PG

Papua Nuova Guinea

Solo catture allo stato selvatico

PH

Filippine

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

PM

Saint Pierre e Miquelon

Solo catture allo stato selvatico

PK

Pakistan

Solo catture allo stato selvatico

RS

Serbia

Acquacoltura: solo pesci

RU

Russia

Solo catture allo stato selvatico

SA

Arabia Saudita

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

SB

Isole Salomone

Solo catture allo stato selvatico

SC

Seychelles

Solo catture allo stato selvatico

SG

Singapore

Acquacoltura: solo pesci

SH

Sant'Elena

(escluse le isole di Tristan da Cunha e Ascensione)

Solo catture allo stato selvatico

Tristan da Cunha

(escluse le isole di Sant'Elena e Ascensione)

Solo astici (freschi o congelati) provenienti da catture allo stato selvatico

SN

Senegal

Solo catture allo stato selvatico

SR

Suriname

Solo catture allo stato selvatico

SV

El Salvador

Solo catture allo stato selvatico

SX

Sint Maarten

Solo catture allo stato selvatico

TH

Thailandia

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

TN

Tunisia

Acquacoltura: solo pesci

TR

Turchia

Acquacoltura: solo pesci

TW

Taiwan

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

TZ

Tanzania

Acquacoltura: solo crostacei

UA

Ucraina

Acquacoltura: solo pesci

UG

Uganda

Acquacoltura: solo pesci

US

Stati Uniti

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

UY

Uruguay

Acquacoltura: solo pesci

VE

Venezuela

Acquacoltura: solo crostacei

VN

Vietnam

Acquacoltura: solo pesci e crostacei

YE

Yemen

Solo catture allo stato selvatico

ZA

Sud Africa

Solo catture allo stato selvatico

ZW

Zimbabwe

Solo catture allo stato selvatico

ALLEGATO XI

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di cosce di rana e lumache, di cui all'articolo 17

CODICE ISO DEL PAESE

PAESE TERZO O SUE REGIONI

OSSERVAZIONI

AL

Albania

 

AM

Armenia

Solo lumache

AU

Australia

 

AZ

Azerbaigian

 

BA

Bosnia-Erzegovina

Solo lumache

BR

Brasile

Solo cosce di rana

BY

Bielorussia

Solo lumache

CA

Canada

Solo lumache

CH

Svizzera  (9)

 

CI

Costa d'Avorio

Solo lumache

CL

Cile

Solo lumache

CN

Cina

 

DZ

Algeria

Solo lumache

EG

Egitto

Solo cosce di rana

GB

Regno Unito  (10)

 

GE

Georgia

Solo lumache

GG

Guernsey

 

GH

Ghana

Solo lumache

ID

Indonesia

 

IM

Isola di Man

 

IN

India

Solo cosce di rana

JE

Jersey

 

MA

Marocco

Solo lumache

MD

Moldova

Solo lumache

MK

Macedonia del Nord

Solo lumache

NG

Nigeria

Solo lumache

NZ

Nuova Zelanda

Solo lumache

PE

Perù

Solo lumache

RS

Serbia

Solo lumache

RU

Russia

Solo lumache

TH

Thailandia

Solo lumache

TN

Tunisia

Solo lumache

TR

Turchia

 

UA

Ucraina

Solo lumache

US

Stati Uniti

Solo lumache

VN

Vietnam

 

ZA

Sud Africa

Solo lumache


(1)  Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(2)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(3)  A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(5)  Questi paesi terzi o loro regioni possono esportare tutti i prodotti della pesca (pesci, prodotti ottenuti da pesci e crostacei).

(6)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(7)  A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

(8)  Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

(9)  A norma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli del 21 giugno 1999 (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

(10)  A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.


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