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Document 32022D2333

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione del 23 novembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/8629

    GU L 308 del 29/11/2022, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2333/oj

    29.11.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 308/22


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE

    del 23 novembre 2022

    relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

    [notificata con il numero C(2022) 8629]

    (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali.

    (2)

    Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza.

    (3)

    La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini.

    (4)

    Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dallo Stato membro in questione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

    (5)

    Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri sette focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell’allegato di tale decisione sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione (5).

    (6)

    Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione dell’Andalusia. Tutti questi focolai sono situati all’interno delle zone soggette a restrizioni già istituite nella provincia di Granada, in linea con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913, ad eccezione di un focolaio situato nella provincia di Almería. Si tratta del primo focolaio in assoluto nella provincia di Almería, verificatosi al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza già esistenti.

    (7)

    Ad oggi la Spagna ha notificato complessivamente 19 focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini distribuiti in due cluster distinti, uno situato nella regione dell’Andalusia e l’altro nella regione di Castiglia-La Mancia. Nella maggior parte dei casi i focolai all’interno di uno stesso cluster sono connessi epidemiologicamente e condividono una o più caratteristiche comuni.

    (8)

    L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.

    (9)

    La Spagna ha fornito alla Commissione aggiornamenti periodici sulla situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini. Tali aggiornamenti comprendono le misure di controllo della malattia adottate dalla Spagna che la Commissione riesamina al fine di valutarne l’efficacia, tenuto conto dell’evoluzione della malattia.

    (10)

    La Spagna ha inoltre informato la Commissione e il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che, in assenza di misure di riduzione dei rischi specificamente destinate al vaiolo degli ovini e dei caprini di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in attesa di una modifica di detto allegato, applicherà le misure di riduzione dei rischi stabilite nel medesimo allegato per la dermatite nodulare contagiosa alle carni e al latte di caprini e ovini originari delle zone di protezione e di sorveglianza istituite conformemente a tale regolamento delegato. La Spagna ha dichiarato di dover adottare tali misure di riduzione dei rischi che tengono conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei Poxviridae e al genere Capripoxvirus.

    (11)

    Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e/o temporali, e dovrebbe essere istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Spagna e nel resto dell’Unione. Tale adeguamento dovrebbe tenere conto dell’evoluzione differenziale della malattia nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia.

    (12)

    È inoltre opportuno raggruppare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e stabilire un termine ultimo comune di applicazione delle stesse per ciascun cluster, tenuto conto della data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari più recenti in modo che tutti i focolai all’interno della stessa area siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione preliminari, sia in Andalusia che in Castiglia-La Mancia.

    (13)

    Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è opportuno istituire un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in linea con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 nella regione dell’Andalusia, in cui l’evoluzione della malattia è meno favorevole e in cui la Spagna dovrebbe applicare determinate misure relative ai movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio.

    (14)

    Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, e al fine di prevenire inutili perturbazioni dei movimenti di partite di ovini e caprini all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario continuare a individuare rapidamente a livello di Unione le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero comprendere zone di protezione e di sorveglianza nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in tale Stato membro. Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in Spagna dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 e sostituirla con la presente decisione.

    (15)

    Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima.

    (16)

    Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 marzo 2023.

    (17)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

    a)

    le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

    b)

    la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 di tale regolamento delegato.

    Articolo 2

    Istituzione di zone di restrizione

    La Spagna provvede affinché:

    a)

    siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687;

    b)

    le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;

    c)

    le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 3

    Misure nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni

    1.   È possibile effettuare movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona solo se tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

    2.   Possono essere autorizzati i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:

    a)

    i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati;

    b)

    i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni:

    i)

    gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per almeno 30 giorni prima della data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni;

    ii)

    gli ovini e i caprini restano nello stabilimento di destinazione per almeno 30 giorni dopo l’arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente in un macello per essere immediatamente macellati;

    iii)

    i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti degli ovini e dei caprini:

    soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

    sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

    comprendono unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario;

    iv)

    gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano una delle seguenti prescrizioni:

    entro 48 ore prima del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine sono stati sottoposti a un esame clinico e non hanno mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini;

    oppure

    gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine.

    Articolo 4

    Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913

    La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è abrogata.

    Articolo 5

    Applicazione

    La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2023.

    Articolo 6

    Destinatario

    Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

    (4)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53).

    (5)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 69).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    A.   Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati

    Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

    Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

    Termine ultimo di applicazione

    Regione dell’Andalusia

    ES-CAPRIPOX-2022-00001

    ES-CAPRIPOX-2022-00002

    ES-CAPRIPOX-2022-00005

    ES-CAPRIPOX-2022-00010

    ES-CAPRIPOX-2022-00011

    ES-CAPRIPOX-2022-00012

    ES-CAPRIPOX-2022-00013

    ES-CAPRIPOX-2022-00014

    ES-CAPRIPOX-2022-00017

    ES-CAPRIPOX-2022-00018

    ES-CAPRIPOX-2022-00019

    ES-CAPRIPOX-2022-00020

    ES-CAPRIPOX-2022-00021

    Zona di protezione:

    le parti della provincia di Granada situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. –2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. –2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. –2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. –2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. –2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. –2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. –2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. –2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. –2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. –2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. –2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. –2.6912363 (2022/21)

    Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. –2.3875457 (2022/18)

    5.12.2022

    Zona di sorveglianza:

    le parti della provincia di Granada situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. –2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. –2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. –2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. –2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. –2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. –2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. –2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. –2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. –2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. –2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. –2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. –2.6912363 (2022/21)

    Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. –2.3875457 (2022/18)

    14.12.2022

    Zona di sorveglianza:

    le parti della provincia di Granada situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. –2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. –2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. –2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. –2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. –2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. –2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. –2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. –2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. –2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. –2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. –2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. –2.6912363 (2022/21)

    Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. –2.3875457 (2022/18)

    6.12.2022-14.12.2022

    Regione di Castiglia-La Mancia

    ES-CAPRIPOX-2022-00003

    ES-CAPRIPOX-2022-00004

    ES-CAPRIPOX-2022-00006

    ES-CAPRIPOX-2022-00007

    ES-CAPRIPOX-2022-00008

    ES-CAPRIPOX-2022-00009

    ES-CAPRIPOX-2022-00015

    ES-CAPRIPOX-2022-00016

    Zona di protezione:

    le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. –2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. –2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. –2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. –2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. –2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. –2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. –2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. –2.6688651 (2022/16)

    14.11.2022

    Zona di sorveglianza:

    le parti della provincia di Cuenca situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. –2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. –2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. –2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. –2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. –2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. –2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. –2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. –2.6688651 (2022/16)

    23.11.2022

    Zona di sorveglianza:

    le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. –2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. –2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. –2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. –2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. –2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. –2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. –2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. –2.6688651 (2022/16)

    15.11.2022-23.11.2022

    B.   Ulteriori zone soggette a restrizioni

    Regione

    Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1

    Termine ultimo di applicazione

    Regione dell’Andalusia

    Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti aree:

    nella provincia di Granada, i comuni di:

    Castilléjar

    Castril

    Galera

    Huéscar

    Orce

    Puebla de Don Fadrique

    Baza

    Benamaurel

    Caniles

    Cortes de Baza

    Cuevas del Campo

    Cúllar

    Freila

    Zújar

    Nella provincia di Almería, i comuni di:

    Chirivel

    Maria

    Velez-Blanco

    Velez-Rubio

    Albanchez

    Albox

    Alcóntar

    Arboleas

    Armuña de Almanzora

    Bacares

    Bayarque

    Cantoria

    Chercos

    Cóbdar

    Fines

    Laroya

    Líjar

    Lúcar

    Macael

    Olula del Río

    Oria

    Partaloa

    Purchena

    Serón

    Sierro

    Somontín

    Suflí

    Taberno

    Tíjola

    Urrácal

    16.1.2023

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