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Document 32022D2333
Commission Implementing Decision (EU) 2022/2333 of 23 November 2022 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain and repealing Implementing Decision (EU) 2022/1913 (notified under document C(2022) 8629) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione del 23 novembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione del 23 novembre 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 [notificata con il numero C(2022) 8629] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/8629
GU L 308 del 29/11/2022, p. 22–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 10/08/2023
29.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 308/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2333 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2022
relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913
[notificata con il numero C(2022) 8629]
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è una malattia virale infettiva che colpisce gli ovini e i caprini e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di presenza di un focolaio nei caprini e negli ovini, sussiste un grave rischio che tale malattia possa diffondersi ad altri stabilimenti che detengono detti animali. |
(2) |
Il vaiolo degli ovini e dei caprini è definito come una malattia di categoria A nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2). Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (3) integra le norme per il controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, tra cui il vaiolo degli ovini e dei caprini, l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure di controllo delle malattie in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato prevede inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprenda una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e sorveglianza. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione (4) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza per la Spagna in relazione alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini. |
(4) |
Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza che devono essere istituite dallo Stato membro in questione conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. |
(5) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri sette focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell’allegato di tale decisione sono state pertanto modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione (5). |
(6) |
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di altri tre focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini, situati nella regione dell’Andalusia. Tutti questi focolai sono situati all’interno delle zone soggette a restrizioni già istituite nella provincia di Granada, in linea con la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913, ad eccezione di un focolaio situato nella provincia di Almería. Si tratta del primo focolaio in assoluto nella provincia di Almería, verificatosi al di fuori delle zone di protezione e di sorveglianza già esistenti. |
(7) |
Ad oggi la Spagna ha notificato complessivamente 19 focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini distribuiti in due cluster distinti, uno situato nella regione dell’Andalusia e l’altro nella regione di Castiglia-La Mancia. Nella maggior parte dei casi i focolai all’interno di uno stesso cluster sono connessi epidemiologicamente e condividono una o più caratteristiche comuni. |
(8) |
L’autorità competente della Spagna ha adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai. |
(9) |
La Spagna ha fornito alla Commissione aggiornamenti periodici sulla situazione epidemiologica del vaiolo degli ovini e dei caprini. Tali aggiornamenti comprendono le misure di controllo della malattia adottate dalla Spagna che la Commissione riesamina al fine di valutarne l’efficacia, tenuto conto dell’evoluzione della malattia. |
(10) |
La Spagna ha inoltre informato la Commissione e il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi che, in assenza di misure di riduzione dei rischi specificamente destinate al vaiolo degli ovini e dei caprini di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687 e in attesa di una modifica di detto allegato, applicherà le misure di riduzione dei rischi stabilite nel medesimo allegato per la dermatite nodulare contagiosa alle carni e al latte di caprini e ovini originari delle zone di protezione e di sorveglianza istituite conformemente a tale regolamento delegato. La Spagna ha dichiarato di dover adottare tali misure di riduzione dei rischi che tengono conto della somiglianza tra il virus del vaiolo degli ovini e dei caprini e il virus della dermatite nodulare contagiosa, entrambi appartenenti alla famiglia dei Poxviridae e al genere Capripoxvirus. |
(11) |
Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 dovrebbero pertanto essere ulteriormente adeguate, in termini spaziali e/o temporali, e dovrebbe essere istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire l’ulteriore diffusione della malattia in Spagna e nel resto dell’Unione. Tale adeguamento dovrebbe tenere conto dell’evoluzione differenziale della malattia nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia. |
(12) |
È inoltre opportuno raggruppare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e stabilire un termine ultimo comune di applicazione delle stesse per ciascun cluster, tenuto conto della data di completamento della pulizia e della disinfezione preliminari più recenti in modo che tutti i focolai all’interno della stessa area siano stati sottoposti a pulizia e disinfezione preliminari, sia in Andalusia che in Castiglia-La Mancia. |
(13) |
Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è opportuno istituire un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in linea con l’articolo 21, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/687 nella regione dell’Andalusia, in cui l’evoluzione della malattia è meno favorevole e in cui la Spagna dovrebbe applicare determinate misure relative ai movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale zona al fine di prevenire la diffusione della malattia nel resto del suo territorio. |
(14) |
Tenuto conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna, e al fine di prevenire inutili perturbazioni dei movimenti di partite di ovini e caprini all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario continuare a individuare rapidamente a livello di Unione le zone soggette a restrizioni per il vaiolo degli ovini e dei caprini. Tali zone soggette a restrizioni dovrebbero comprendere zone di protezione e di sorveglianza nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni in tale Stato membro. Di conseguenza, le aree individuate quali zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in Spagna dovrebbero figurare nell’allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione. È inoltre opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 e sostituirla con la presente decisione. |
(15) |
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, è importante che le misure di cui alla presente decisione si applichino quanto prima. |
(16) |
Tenuto altresì conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda il vaiolo degli ovini e dei caprini, la presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 31 marzo 2023. |
(17) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce a livello di Unione:
a) |
le zone soggette a restrizioni, che comprendono le zone di protezione e di sorveglianza che la Spagna deve istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in tale paese nonché un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687; |
b) |
la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 di tale regolamento delegato. |
Articolo 2
Istituzione di zone di restrizione
La Spagna provvede affinché:
a) |
siano immediatamente istituite dall’autorità competente di tale Stato membro zone soggette a restrizioni, che comprendano zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo e dall’articolo 23, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/687; |
b) |
le zone di protezione e di sorveglianza e l’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione; |
c) |
le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione. |
Articolo 3
Misure nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni
1. È possibile effettuare movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona solo se tali movimenti sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna:
a) |
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per essere immediatamente macellati; |
b) |
i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni:
|
Articolo 4
Abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913
La decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 è abrogata.
Articolo 5
Applicazione
La presente decisione si applica fino al 31 marzo 2023.
Articolo 6
Destinatario
Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2022
Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).
(3) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).
(4) Decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 della Commissione, del 4 ottobre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 261 del 7.10.2022, pag. 53).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2004 della Commissione, del 18 ottobre 2022, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna (GU L 274 del 24.10.2022, pag. 69).
ALLEGATO
«ALLEGATO
A. Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati
Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio |
Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
Regione dell’Andalusia ES-CAPRIPOX-2022-00001 ES-CAPRIPOX-2022-00002 ES-CAPRIPOX-2022-00005 ES-CAPRIPOX-2022-00010 ES-CAPRIPOX-2022-00011 ES-CAPRIPOX-2022-00012 ES-CAPRIPOX-2022-00013 ES-CAPRIPOX-2022-00014 ES-CAPRIPOX-2022-00017 ES-CAPRIPOX-2022-00018 ES-CAPRIPOX-2022-00019 ES-CAPRIPOX-2022-00020 ES-CAPRIPOX-2022-00021 |
Zona di protezione: le parti della provincia di Granada situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. –2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. –2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. –2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. –2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. –2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. –2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. –2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. –2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. –2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. –2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. –2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. –2.6912363 (2022/21) Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. –2.3875457 (2022/18) |
5.12.2022 |
Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Granada situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. –2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. –2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. –2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. –2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. –2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. –2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. –2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. –2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. –2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. –2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. –2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. –2.6912363 (2022/21) Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. –2.3875457 (2022/18) |
14.12.2022 |
|
Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Granada situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.6035642 e long. –2.6936342 (2022/1); lat. 37.5863689 e long. –2.6521595 (2022/2); lat. 37.6160813 e long. –2.7256039 (2022/5); lat. 37.5918176 e long. –2.7417097 (2022/10); lat. 37.5911331 e long. –2.7418932 (2022/11); lat. 37.6138680 e long. –2.6847572 (2022/12); lat. 37.5736795 e long. –2.5279898 (2022/13); lat. 37.5733174 e long. –2.5275844 (2022/14); lat. 37.5812026 e long. –2.7483923 (2022/17); lat. 37.6283137 e long. –2.6993772 (2022/19), lat. 37.6616591 e long. –2.682593 (2022/20), lat. 37.6108408 e long. –2.6912363 (2022/21) Le parti della provincia di Almería situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 37.4808816 e long. –2.3875457 (2022/18) |
6.12.2022-14.12.2022 |
|
Regione di Castiglia-La Mancia ES-CAPRIPOX-2022-00003 ES-CAPRIPOX-2022-00004 ES-CAPRIPOX-2022-00006 ES-CAPRIPOX-2022-00007 ES-CAPRIPOX-2022-00008 ES-CAPRIPOX-2022-00009 ES-CAPRIPOX-2022-00015 ES-CAPRIPOX-2022-00016 |
Zona di protezione: le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. –2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. –2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. –2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. –2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. –2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. –2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. –2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. –2.6688651 (2022/16) |
14.11.2022 |
Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Cuenca situate oltre l’area descritta nella zona di protezione, entro una circonferenza con un raggio di 10 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. –2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. –2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. –2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. –2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. –2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. –2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. –2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. –2.6688651 (2022/16) |
23.11.2022 |
|
Zona di sorveglianza: le parti della provincia di Cuenca situate entro una circonferenza con un raggio di 3 km, con centro sulle coordinate UTM 30, ETRS89: lat. 39.5900156 e long. –2.6593263 (2022/3); lat. 39.5928739 e long. –2.6693747 (2022/4); lat. 39.6168798 e long. –2.6208532 (2022/6); lat. 39.5855338 e long. –2.6638083 (2022/7); lat. 39.5852137 e long. –2.6648247 (2022/8); lat. 39.5941535 e long. –2.6691450 (2022/9); lat. 39.5929735 e long. –2.6707458 (2022/15); lat. 39.5947196 e long. –2.6688651 (2022/16) |
15.11.2022-23.11.2022 |
B. Ulteriori zone soggette a restrizioni
Regione |
Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni, facenti parte delle zone soggette a restrizioni in Spagna di cui all’articolo 1 |
Termine ultimo di applicazione |
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Regione dell’Andalusia |
Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le seguenti aree: nella provincia di Granada, i comuni di:
Nella provincia di Almería, i comuni di:
|
16.1.2023 |