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Document 32019D0612(01)

Decisione della Commissione, dell’11 giugno 2019, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/4147

GU C 196 del 12/06/2019, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 196/16


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’11 giugno 2019

che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» e abroga la decisione 2002/622/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 196/08)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (1), istituisce un quadro giuridico per la politica in tema di spettro radio nell’Unione. Tale quadro permette di coordinare gli approcci ed eventualmente di ottenere condizioni armonizzate per la disponibilità e l’utilizzo efficiente dello spettro radio necessario all’instaurazione e al funzionamento del mercato interno in settori strategici dell’Unione quali le comunicazioni elettroniche, i trasporti, la ricerca e lo sviluppo.

(2)

In base alla decisione n. 676/2002/CE, la Commissione ha facoltà di organizzare consultazioni per tenere conto del parere degli Stati membri, delle istituzioni dell’Unione, dell’industria, degli utenti commerciali e non e di tutte le altre parti interessate in merito ai progressi tecnologici, commerciali e normativi attinenti all’utilizzo dello spettro radio.

(3)

Con la decisione 2002/622/CE della Commissione (2) è stato istituito un gruppo consultivo denominato gruppo «Politica dello spettro radio» («il gruppo»), avente il compito di assistere e consigliare la Commissione sulle questioni relative alla politica in materia di spettro radio, come disponibilità dello spettro radio, armonizzazione e attribuzione dello spettro radio, informazioni sull’attribuzione, la disponibilità e l’uso di esso, metodi per la concessione dei diritti di uso dello spettro, riconfigurazione, riubicazione, valorizzazione e uso efficiente dello spettro radio e tutela della salute umana.

(4)

Nel dicembre 2018 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2018/1972 (3), con la quale è stato rifuso e riveduto il quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche e sono stati assegnati nuovi compiti al gruppo.

(5)

È opportuno che il gruppo continui a contribuire allo sviluppo della politica sullo spettro radio nell’Unione tenendo conto non solo dei parametri tecnici ma anche di considerazioni economiche, politiche, culturali, strategiche, sanitarie e sociali, nonché delle esigenze potenzialmente conflittuali dei vari utenti dello spettro radio, in modo da garantire una situazione equilibrata, non discriminatoria e proporzionata.

(6)

Il gruppo dovrebbe includere esperti governativi di alto livello provenienti dagli Stati membri. Può altresì comprendere osservatori e invitare alle riunioni, se opportuno, altre persone, tra cui rappresentanti di autorità di regolamentazione o di autorità preposte alla concorrenza, operatori del mercato e associazioni di utenti o di consumatori.

(7)

Considerato il suo ruolo centrale per le questioni relative alla politica sullo spettro radio nel contesto di tutte le pertinenti politiche dell’Unione, il gruppo dovrebbe mantenere stretti contatti operativi con altri gruppi o comitati istituiti per attuare politiche settoriali dell’Unione come la politica dei trasporti, la politica del mercato interno per le apparecchiature radio, la politica audiovisiva, la politica dello spazio e le comunicazioni.

(8)

Sebbene le responsabilità dei diversi organi governativi nazionali riguardino porzioni diverse dello spettro radio, al fine di garantire l’efficacia dei colloqui, ogni delegazione nazionale che partecipa a una riunione del gruppo dovrebbe possedere una visione consolidata e coordinata a livello nazionale di tutte le politiche che incidono sull’utilizzo dello spettro radio nel rispettivo Stato membro in relazione non solo al mercato interno ma anche all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla protezione civile e alle politiche di difesa, in quanto l’utilizzo dello spettro radio per tali fini può influire sull’organizzazione dello spettro radio nel suo complesso.

(9)

Il gruppo dovrebbe consultare gli utilizzatori dello spettro radio pertinenti, sia per l’uso commerciale che per l’uso non commerciale, nonché tutte le altre parti interessate in merito agli sviluppi tecnologici, normativi e di mercato connessi all’utilizzo dello spettro radio. Il gruppo dovrebbe fare in modo che tali consultazioni siano ampie e strutturate con lungimiranza.

(10)

Poiché l’utilizzo dello spettro radio non si ferma alle frontiere, il gruppo dovrebbe essere aperto alla partecipazione di osservatori dei paesi in via di adesione e dei paesi dello Spazio economico europeo.

(11)

Sarebbe opportuno invitare, in veste di osservatore dei lavori del gruppo, la Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), considerando che le attività del gruppo hanno ripercussioni significative sullo spettro radio a livello paneuropeo e che la CEPT e i suoi organismi affiliati dispongono di notevoli competenze tecniche nella gestione dello spettro. Il ricorso alle competenze della CEPT risulta inoltre opportuno in base ai mandati che le sono conferiti a norma della decisione sullo spettro radio, al fine di elaborare misure tecniche di attuazione nei settori dell’allocazione dello spettro radio e della disponibilità delle informazioni. Data l’importanza di una normazione europea per lo sviluppo di apparecchiature che utilizzano lo spettro radio, è altrettanto importante associare ai lavori del gruppo, in qualità di osservatore, anche l’Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI).

(12)

A seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972 e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno adattare i compiti del gruppo al nuovo quadro normativo e rafforzare di conseguenza il ruolo del gruppo. Ciò dovrebbe agevolare l’elaborazione della politica dell’Unione sullo spettro radio in vari settori del mercato europeo delle comunicazioni elettroniche, in particolare in quello della banda larga senza fili, migliorare ulteriormente l’orientamento strategico e la trasparenza della politica sullo spettro radio e favorire la pianificazione strategica e il coordinamento degli approcci in relazione allo spettro radio a livello dell’Unione.

(13)

In linea con i nuovi compiti ad esso assegnati dalla direttiva (UE) 2018/1972, il gruppo dovrebbe fornire consulenza in materia di spettro radio al Parlamento europeo e al Consiglio, qualora ne facciano richiesta. La presente decisione dovrebbe inoltre costituire la base affinché il gruppo diventi il luogo per eccellenza di coordinamento dell’assolvimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi relativi allo spettro radio a norma della direttiva di cui sopra, anche attraverso un processo di revisione tra pari, e svolga un ruolo centrale in settori essenziali per il mercato interno quali il coordinamento e la normazione dello spettro radio a livello transfrontaliero.

(14)

In considerazione del numero di modifiche che si rendono necessarie a seguito dell’entrata in vigore della direttiva (UE) 2018/1972, a fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2002/622/CE e sostituirla.

(15)

Dovrebbero altresì essere fissate norme sulla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, in linea con il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), mentre per il trattamento dei dati personali è opportuno che siano rispettati i dettami del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(16)

La presente decisione dovrebbe essere conforme alle norme orizzontali definite dalla Commissione per la creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (7), in particolare per quanto riguarda l’adesione al gruppo, gli osservatori, la partecipazione di esperti invitati e le spese per le riunioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito un gruppo consultivo per la politica in materia di spettro radio, denominato gruppo «Politica dello spettro radio» («il gruppo»).

Articolo 2

Compiti

1)   Il gruppo assiste e consiglia la Commissione:

a)

sulle questioni strategiche relative alla politica in materia di spettro radio nell’Unione;

b)

sul coordinamento degli approcci in materia di spettro radio nell’Unione;

c)

fornendo pareri in merito a proposte legislative di programmi pluriennali riguardanti la politica in materia di spettro radio e volte a liberare spettro armonizzato per un uso condiviso o non soggetto a diritti individuali;

d)

fornendo pareri in merito a raccomandazioni della Commissione riguardanti l’applicazione armonizzata delle disposizioni del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche nel settore dello spettro radio, fatto salvo il ruolo dell’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC);

e)

sul coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le autorità competenti in relazione all’attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell’Unione esistenti in materia di spettro radio;

f)

se del caso, sulle condizioni armonizzate riguardanti la disponibilità e l’utilizzo efficiente dello spettro radio, necessarie per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

2)   Il gruppo assiste gli Stati membri nella cooperazione reciproca e con la Commissione e, qualora ne facciano richiesta, anche con il Consiglio e con il Parlamento europeo, a sostegno della pianificazione strategica e del coordinamento degli approcci in materia di spettro radio nell’Unione:

a)

sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il diritto dell’Unione;

b)

facilitando il coordinamento tra gli Stati membri ai fini dell’attuazione del diritto dell’Unione e per contribuire allo sviluppo del mercato interno;

c)

coordinando gli approcci degli Stati membri rispetto all’assegnazione e all’autorizzazione all’utilizzo dello spettro radio e pubblicando relazioni e pareri su questioni connesse allo spettro radio.

3)   Il gruppo assiste gli Stati membri nel coordinamento transfrontaliero dell’utilizzo dello spettro radio per fare sì che quest’ultimo sia organizzato, nei rispettivi territori, in modo da garantire che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare l’uso dello spettro radio sul suo territorio, soprattutto dello spettro radio armonizzato, in conformità al diritto dell’Unione, in particolare a causa di dannose interferenze transfrontaliere tra Stati membri.

A tale fine, su richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il gruppo fornisce i propri buoni uffici per risolvere eventuali problemi o controversie tra Stati membri o con paesi terzi in relazione al coordinamento transfrontaliero o a dannose interferenze transfrontaliere che impediscano agli Stati membri di utilizzare lo spettro radio nel proprio territorio.

Per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato, il gruppo può fornire un parere per proporre una soluzione coordinata a un tale problema o a una siffatta controversia tra Stati membri.

4)   Il gruppo assiste la Commissione nei lavori preparatori riguardanti le proposte al Consiglio di adozione di decisioni a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che definiscono le posizioni da adottare a nome dell’Unione nelle organizzazioni internazionali competenti per le questioni relative allo spettro radio.

5)   Il gruppo può organizzare riunioni per consentire alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altre autorità competenti, qualora ne facessero richiesta, di discutere e scambiarsi pareri ed esperienze in relazione ai processi e alle condizioni di autorizzazione all’utilizzo dello spettro radio.

6)   Fatto salvo il paragrafo 5, su richiesta dell’autorità nazionale di regolamentazione o di altra autorità competente dello Stato membro interessato oppure, nei casi eccezionali di cui all’articolo 35, paragrafo 2, del codice, su propria iniziativa, a decorrere dal 21 dicembre 2020 il gruppo convoca, ai fini dell’articolo 35 della direttiva (UE) 2018/1972, le riunioni del forum di valutazione tra pari in relazione allo spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate con misure tecniche di attuazione conformemente alla decisione 676/2002/CE al fine di consentire l’utilizzo dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili.

Articolo 3

Composizione

Compongono il gruppo le autorità degli Stati membri.

Ciascuno Stato membro nomina un rappresentante di alto livello con responsabilità generale per la politica strategica inerente allo spettro radio.

La Commissione partecipa a tutte le riunioni del gruppo, al livello appropriato, e provvede alla segreteria del gruppo.

Articolo 4

Funzionamento

1)   Su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, il gruppo adotta pareri e relazioni destinati alla Commissione. I pareri e le relazioni sono adottati all’unanimità o, se ciò non è possibile, a maggioranza semplice. Ogni membro del gruppo ha diritto a un voto. I membri che hanno espresso voto contrario hanno il diritto di far allegare ai pareri o alle relazioni una dichiarazione in cui siano riportate, in forma sintetica, le motivazioni alla base della loro posizione.

2)   Qualora il Parlamento europeo o il Consiglio chieda al gruppo un parere o una relazione su questioni di politica in materia di spettro radio relative alle comunicazioni elettroniche, il gruppo adotta tale parere o relazione in conformità alle norme di cui al paragrafo 1. Il gruppo trasmette il suo parere o la sua relazione all’istituzione che lo ha richiesto e alla Commissione. Se del caso, il presidente del gruppo o un membro designato dal gruppo può riferire il parere o la relazione al Parlamento europeo o al Consiglio in forma orale.

3)   Il gruppo elegge un presidente tra i suoi membri. La Commissione ha facoltà di istituire sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dalla Commissione. I sottogruppi operano conformemente alle norme orizzontali definite dalla Commissione sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione (8) e riferiscono al gruppo. I sottogruppi si sciolgono una volta espletato il mandato.

4)   Tramite la segreteria, la Commissione può convocare le riunioni del gruppo su qualsiasi materia di sua competenza, di concerto con il presidente. La Commissione opera in tal senso ove necessario ai fini dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.

5)   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno su proposta della Commissione, all’unanimità o con voto a maggioranza semplice qualora non sia raggiunta l’unanimità. Ogni Stato membro ha diritto a un voto. Il regolamento interno è soggetto all’approvazione della Commissione.

6)   Il gruppo può invitare alle sue riunioni osservatori provenienti, tra l’altro, dai paesi dello Spazio economico europeo e dai paesi candidati all’adesione all’Unione europea, dalla CEPT e dall’ETSI; può inoltre sentire esperti e parti interessate. Gli osservatori nominano i propri rappresentanti. Gli osservatori e i relativi rappresentanti possono essere autorizzati dal presidente a prendere parte alle discussioni del gruppo e a fornire consulenze. Non hanno tuttavia diritto di voto e non partecipano alla formulazione delle raccomandazioni o dei pareri del gruppo. Qualora nella fase preparatoria di un parere o di una relazione ritenga opportuno raccogliere dati, il gruppo può invitare alle sue riunioni rappresentanti pertinenti dell’industria affinché possano esporre le loro posizioni.

7)   Qualora lo ritenga opportuno, il gruppo può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti delle autorità nazionali di regolamentazione o di altre autorità competenti e del BEREC.

Ai fini dell’articolo 35 della direttiva 2018/1972, il gruppo consente la partecipazione di esperti delle autorità nazionali di regolamentazione o di altre autorità competenti di cui alla direttiva (UE) 2018/1972 e del BEREC.

Fatte salve le norme dettagliate da concordare con il BEREC e con la Commissione, il gruppo consente al BEREC di partecipare alle sue attività per questioni, connesse allo spettro radio, relative alla regolamentazione del mercato e alla concorrenza che rientrano nella competenza del BEREC.

Articolo 5

Rapporto con il Parlamento europeo

Fatti salvi gli articoli 2 e 4, per quanto riguarda le informazioni da trasmettere al Parlamento europeo e la partecipazione di esperti del Parlamento europeo alle riunioni del gruppo si applicano le disposizioni dell’allegato I, punto 15, e dell’allegato II dell’accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (9).

Articolo 6

Consultazioni

Il gruppo consulta frequentemente e sin dalle fasi iniziali, in modo aperto e trasparente, i soggetti operanti nel mercato, i consumatori e gli utenti finali.

Articolo 7

Riservatezza

Se la Commissione stabilisce che il parere richiesto o la questione sollevata è da considerarsi di natura riservata, i membri del gruppo, gli osservatori e chiunque partecipi alle riunioni del gruppo sono tenuti a non rivelare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito dei lavori del gruppo o dei relativi sottogruppi o gruppi di lavoro costituiti da esperti. In tali casi, la Commissione può consentire di partecipare alle riunioni ai soli membri del gruppo.

Articolo 8

Segreto professionale e trattamento delle informazioni classificate

I membri del gruppo e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, sono soggetti all’obbligo del segreto professionale che, in virtù dei trattati e delle relative norme di attuazione, si applica a tutti i membri delle istituzioni e al loro personale, nonché al rispetto delle norme della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, di cui alle decisioni della Commissione (UE, Euratom) 2015/443 (10) e (UE, Euratom) 2015/444 (11). In caso di mancato rispetto di tali obblighi, la Commissione può adottare tutti i provvedimenti del caso.

Articolo 9

Trasparenza

1)   Il gruppo e i suoi sottogruppi sono iscritti nel registro dei gruppi di esperti.

2)   Per quanto riguarda la composizione del gruppo, nel registro dei gruppi di esperti sono pubblicate le informazioni seguenti:

a)

i nomi degli osservatori;

b)

i nomi delle autorità degli Stati membri;

c)

i nomi delle autorità dei paesi terzi.

3)   Tutti i documenti pertinenti, inclusi gli ordini del giorno, i verbali e i contributi dei partecipanti, sono consultabili tramite il registro dei gruppi di esperti o tramite un link ad un apposito sito web, presente nel registro, in cui è possibile reperire tali informazioni. L’accesso a tali siti web non è subordinato alla registrazione dell’utente né ad altre restrizioni. In particolare, la pubblicazione dell’ordine del giorno e degli altri documenti di riferimento pertinenti è effettuata in tempo utile prima della riunione ed è seguita dalla pubblicazione tempestiva dei verbali. Sono previste deroghe alla pubblicazione soltanto qualora si ritenga che la divulgazione di un documento possa compromettere la tutela di un interesse pubblico o privato quale definito all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

4)   D’intesa con la Commissione, il gruppo può decidere, a maggioranza semplice dei suoi membri, di rendere pubbliche le deliberazioni.

Articolo 10

Spese per le riunioni

1)   I partecipanti alle attività del gruppo e dei sottogruppi non sono retribuiti per i servizi resi.

2)   Per le riunioni del gruppo, il rimborso delle spese di viaggio da parte della Commissione è limitato a una persona per ciascuna delegazione di Stati membri. La Commissione non rimborsa le spese di viaggio degli osservatori, degli esperti o di altre parti interessate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, né le spese relative agli incontri del gruppo, del suo presidente o di suoi rappresentanti con parti interessate.

3)   I costi relativi all’organizzazione delle riunioni del gruppo sono a carico della Commissione, purché tali riunioni si svolgano a Bruxelles. Per le riunioni del gruppo tenute in altro luogo dell’Unione europea rispetto a Bruxelles, la Commissione si fa carico soltanto delle spese di viaggio.

4)   La Commissione può commissionare studi esterni quali ausili per i lavori del gruppo. In tale caso la Commissione ha il diritto di decidere in merito alla necessità dello studio, si fa carico dei costi relativi ed è responsabile della gestione di siffatti studi.

5)   I costi connessi alla realizzazione e alla manutenzione del sito web del gruppo sono a carico della Commissione.

Articolo 11

Abrogazione

La decisione 2002/622/CE è abrogata.

Fatto a Bruxelles, l’11 giugno 2019

Per la Commissione

Mariya GABRIEL

Membro della Commissione


(1)  Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1).

(2)  Decisione 2002/622/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49).

(3)  Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(6)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(7)  Decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, C(2016) 3301 final.

(8)  Decisione della Commissione, del 30 maggio 2016, recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione, C(2016) 3301 final.

(9)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

(10)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(11)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).


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