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Document 32015R0755

Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (rifusione)

GU L 123 del 19/05/2015, p. 33–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj

19.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 123/33


REGOLAMENTO (UE) 2015/755 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2015

relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

(rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio (3) ha subito sostanziali modifiche (4). Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)

La politica commerciale comune dovrebbe essere fondata su principi uniformi.

(3)

Per l'uniformità dei regimi applicabili alle importazioni sarebbe opportuno prevedere, nella misura del possibile, viste le specificità dei sistemi economici di tali paesi terzi, disposizioni analoghe a quelle del regime comune applicabile agli altri paesi terzi.

(4)

Il regime comune applicabile alle importazioni si applica altresì ai prodotti del carbone e dell'acciaio, fatte salve eventuali misure d'applicazione di un accordo riguardante specificamente tali prodotti.

(5)

La liberalizzazione delle importazioni, vale a dire l'assenza di qualsiasi restrizione quantitativa, dovrebbe pertanto costituire il punto di partenza del regime dell'Unione in materia.

(6)

Per quanto riguarda alcuni prodotti, la Commissione dovrebbe esaminare le modalità e le condizioni delle importazioni, il loro andamento, i diversi elementi della situazione economica e commerciale nonché, all'occorrenza, le misure da prendere.

(7)

Per tali prodotti potrebbe risultare necessario assoggettare a una vigilanza dell'Unione determinate importazioni.

(8)

È compito della Commissione adottare le misure di salvaguardia richieste dagli interessi dell'Unione, tenendo conto degli obblighi internazionali esistenti.

(9)

Determinate misure di vigilanza o di salvaguardia di portata limitata a una o più regioni dell'Unione possono rivelarsi più adatte di misure applicabili all'intera Unione. Tuttavia, tali misure dovrebbero essere autorizzate soltanto in mancanza di soluzioni alternative e in via eccezionale. Occorre far sì che esse siano temporanee e perturbino il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

(10)

Nel caso in cui sia applicata una vigilanza dell'Unione, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione alla presentazione di un documento di vigilanza che risponda a criteri uniformi. Tale documento dovrebbe essere rilasciato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza però dar luogo ad alcun diritto d'importazione per l'importatore. Di conseguenza, il documento di vigilanza dovrebbe essere utilizzato soltanto finché non sia modificato il regime d'importazione.

(11)

Ai fini di una buona gestione amministrativa e di assistere degli operatori dell'Unione, è opportuno allineare per quanto possibile il contenuto e la presentazione del documento di vigilanza sui formulari di licenze d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione (5), al regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione (6) e al regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione (7), nonché rammentare le caratteristiche tecniche del documento di vigilanza.

(12)

Nell'interesse dell'Unione, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero scambiarsi informazioni per quanto possibile complete sui risultati della vigilanza dell'Unione.

(13)

È necessario adottare precisi criteri di valutazione dell'eventuale pregiudizio e istituire una procedura d'inchiesta, senza che ciò precluda la possibilità per la Commissione di varare, in caso di urgenza, le misure necessarie.

(14)

A tal fine è opportuno prevedere disposizioni particolareggiate sull'apertura di detta inchiesta, sui controlli e sulle verifiche necessarie, sull'audizione degli interessati, sull'elaborazione delle informazioni ricevute e sui criteri di valutazione del pregiudizio.

(15)

Le disposizioni relative alle inchieste del presente regolamento non pregiudicano le norme dell'Unione e quelle nazionali in materia di segreto professionale.

(16)

È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni in merito all'opportunità di adottare misure, affinché tali decisioni siano adottate rapidamente, al fine di aumentare la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(17)

Ai fini dell'uniformità del regime d'importazione è necessario che le formalità espletate dagli importatori siano semplici e uguali quale che sia il luogo di sdoganamento delle merci. A tale scopo è opportuno prevedere che le eventuali formalità vengano espletate utilizzando moduli conformi al modello allegato al presente regolamento.

(18)

I documenti di vigilanza rilasciati nell'ambito delle misure di vigilanza dell'Unione dovrebbero essere validi in tutta l'Unione indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.

(19)

I prodotti tessili del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (8) sono oggetto di un trattamento specifico a livello sia dell'Unione che internazionale. È quindi opportuno escluderli integralmente dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(20)

Le disposizioni che attribuiscono i poteri necessari per modificare l'elenco di paesi terzi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 sono contenute nel regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio (9). Poiche il periodo d'applicazione del titolo I del regolamento (CE) n. 427/2003, relativo al meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto, è scaduto l'11 dicembre 2013 e le disposizioni del titolo II non sono più attuali, è opportuno, per ragioni di coerenza, chiarezza e razionalità, includere le disposizioni degli articoli 14 bis and 14 ter di tale regolamento nel presente regolamento. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 427/2003.

(21)

Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), riguardo alla modifica dell'allegato I del presente regolamento, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(22)

L'esecuzione del presente regolamento richiede condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive e per l'istituzione di misure di vigilanza preventiva. Tali misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(23)

È opportuno ricorrere alla procedura consultiva per l'adozione di misure di vigilanza e provvisorie, dati gli effetti di tali misure e la loro logica sequenziale in relazione all'adozione delle misure di salvaguardia definitive. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili.

(24)

Al momento della modifica del regolamento (CE) n. 625/2009, il secondo comma dell'articolo 18, paragrafo 2, è stato erroneamente soppresso. Occorre reinserire tale disposizione.

(25)

Poiché l'Armenia, la Russia, il Tagikistan e il Vietnam sono divenuti membri dell'OMC, tali paesi dovrebbero essere soppressi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 625/2009 con atto delegato della Commissione. Per ragioni di chiarezza e razionalità, è opportuno non includere tali paesi nell'elenco di paesi terzi ora stablito dall'allegato I del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi di cui all'allegato I, fatta eccezione per i prodotti tessili oggetto del regolamento (CE) n. 517/94.

2.   L'importazione nell'Unione dei prodotti di cui al paragrafo 1 è libera e pertanto non è sottoposta ad alcuna restrizione quantitativa, fatte salve le misure di salvaguardia che possono essere adottate a norma del capo V.

CAPO II

PROCEDURA D'INFORMAZIONE E DI CONSULTAZIONE DELL'UNIONE

Articolo 2

Qualora l'evoluzione delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati in base ai criteri di cui all'articolo 6. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.

CAPO III

PROCEDURA D'INCHIESTA DELL'UNIONE

Articolo 3

1.   Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta entro un mese dalla data alla quale ha ricevuto le informazioni dallo Stato membro e ne pubblica l'avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso:

a)

riassume le informazioni ricevute e precisa che ogni informazione utile deve essere comunicata alla Commissione;

b)

stabilisce il termine entro il quale gli interessati possono rendere note le loro osservazioni per iscritto e fornire informazioni, qualora tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;

c)

stabilisce il termine entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione ai sensi del paragrafo 4.

La Commissione avvia l'inchiesta in collaborazione con gli Stati membri.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono fornite alla Commissione.

2.   La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie e, se lo considera opportuno, procede alla verifica di tali informazioni presso importatori, commercianti, agenti, produttori, associazioni e organizzazioni commerciali.

La Commissione è coadiuvata in tale compito da personale dello Stato membro sul cui territorio si effettuano tali verifiche, a condizione che lo Stato in questione si sia espresso in tal senso.

Le parti interessate che si sono manifestate ai sensi del paragrafo 1, primo comma, nonché i rappresentanti del paese di esportazione, possono esaminare tutte le informazioni messe a disposizione della Commissione nel quadro dell'inchiesta, eccetto i documenti interni preparati dalle autorità dell'Unione o dai suoi Stati membri, purché esse siano pertinenti per la difesa dei loro interessi, non siano riservate ai sensi dell'articolo 5 e siano usate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. A tal fine, essi indirizzano una domanda scritta alla Commissione indicando i documenti richiesti.

3.   Su richiesta della Commissione e secondo modalità da essa definite, gli Stati membri le forniscono le informazioni di cui dispongono sull'andamento del mercato del prodotto oggetto dell'inchiesta.

4.   La Commissione può sentire le parti interessate. Queste devono essere sentite quando lo abbiano chiesto per iscritto entro il termine stabilito nell'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dimostrando che possono effettivamente essere interessate dal risultato dell'inchiesta e che esistono motivi particolari per sentirle oralmente.

5.   Quando le informazioni non vengono fornite entro il termine stabilito dal presente regolamento o dalla Commissione a norma del medesimo, oppure quando l'inchiesta è ostacolata in modo rilevante, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili. Se la Commissione rileva che una parte interessata o un terzo le hanno fornito informazioni false o ingannevoli, non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi dei dati di cui dispone.

6.   Ove la Commissione ritenga che non esistano elementi di prova sufficienti per giustificare un'inchiesta, informa gli Stati membri della sua decisione entro un mese dalla data alla quale le sono pervenute le loro informazioni.

Articolo 4

1.   Al termine dell'inchiesta, la Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 22, paragrafo 1, («comitato») una relazione sui risultati della stessa.

2.   Ove, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, l'inchiesta è chiusa entro un mese. La Commissione chiude l'inchiesta secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2. La decisione di chiusura dell'inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.   Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia dell'Unione, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall'avvio dell'inchiesta. In circostanze eccezionali, tale periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni.

4.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano adottate, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 7 a 12 oppure, ove circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un'azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli articoli 13, 14 e 15.

La Commissione avvia immediatamente le procedure d'inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze riesamina le misure adottate.

Articolo 5

1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste.

2.   La Commissione e gli Stati membri, inclusi i loro funzionari, non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata.

3.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni.

Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l'informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4.   Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l'ha fornita o che ne è la fonte.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità dell'Unione facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d'affari non siano divulgati.

Articolo 6

1.   L'esame dell'andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori dell'Unione si basa principalmente sui fattori seguenti:

a)

il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione;

b)

il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione;

c)

l'impatto che ne deriva per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:

produzione,

utilizzo della capacità produttiva,

scorte,

vendite,

quota di mercato,

prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l'impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),

utili,

rendimento dei capitali investiti,

flussi di liquidità,

occupazione.

2.   Nello svolgere l'inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all'allegato I.

3.   Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:

a)

il tasso d'incremento delle esportazioni verso l'Unione;

b)

la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate all'Unione.

CAPO IV

VIGILANZA

Articolo 7

1.   Quando gli interessi dell'Unione lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:

a)

decretare la vigilanza dell'Unione a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;

b)

decidere, per sorvegliarne l'andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza unionale preventiva conformemente all'articolo 8.

2.   Le decisioni adottate a norma del paragrafo 1 sono prese dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

3.   Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del seondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.

Articolo 8

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza preventiva dell'Unione è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

2.   Il documento di vigilanza è rilasciato sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell'allegato II.

Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell'importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:

a)

il nome e l'indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA;

b)

all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);

c)

una descrizione delle merci, che specifichi:

denominazione commerciale,

codice della nomenclatura combinata,

origine e provenienza;

d)

i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.);

e)

il valore cif frontiera dell'Unione delle merci in euro;

f)

la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione»

.

3.   Il documento di vigilanza è valido in tutta l'Unione, indipendentemente dallo Stato membro che l'ha rilasciato.

4.   La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all'importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all'immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.

5.   I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione, e comunque entro un termine fissato all'atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.

6.   Quando la decisione adottata a norma dell'articolo 7 lo prevede, l'origine dei prodotti sottoposti a vigilanza dell'Unione deve essere giustificata da un certificato d'origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.

7.   Quando il prodotto sottoposto a vigilanza preventiva dell'Unione è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l'autorizzazione d'importazione concessa da quest'ultimo può sostituire il documento di vigilanza.

8.   I moduli dei documenti di vigilanza, nonché i loro estratti, sono redatti in due esemplari, di cui il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l'autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall'autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l'autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.

9.   I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso compreso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297. L'interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice). La disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

10.   Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l'autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest'ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione.

Articolo 9

Ove gli interessi dell'Unione lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1:

limitare il periodo di validità del documento di vigilanza eventualmente richiesto,

subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all'inserimento di una clausola di revoca.

Articolo 10

Qualora le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza preventiva dell'Unione, la Commissione può disporre, mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e conformemente all'articolo 15, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni dell'Unione.

Articolo 11

1.   L'immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza regionale è subordinata, nella regione interessata, alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall'autorità competente designata dallo Stato o dagli Stati membri interessati, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data in cui l'autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore dell'Unione, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto finché il regime di liberalizzazione delle importazioni rimane in vigore per le operazioni in questione.

2.   Si applica l'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 12

1.   In caso di vigilanza dell'Unione o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:

a)

in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti di vigilanza;

b)

in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).

Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.

Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.

2.   Ove la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.

3.   La Commissione informa gli Stati membri.

CAPO V

MISURE DI SALVAGUARDIA

Articolo 13

1.   Se un prodotto è importato nell'Unione in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un pregiudizio grave ai produttori dell'Unione di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, e al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, può modificare il regime d'importazione del prodotto in questione subordinandone l'immissione in libera pratica alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti.

2.   Le misure adottate sono comunicate senza indugio agli Stati membri e sono di applicazione immediata.

3.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a ogni prodotto immesso in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all'articolo 15, a una o più regioni dell'Unione.

Tuttavia, tali misure non ostano all'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli articoli 8 e 11, alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento.

4.   Qualora l'intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione, che delibera secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, o, in casi di urgenza, conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta.

Articolo 14

1.   La Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare misure di salvaguardia appropriate, in particolare nella situazione prevista all'articolo 13, paragrafo 1.

2.   Si applica l'articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 15

Qualora, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all'articolo 6, risulti che in una o più regioni dell'Unione sussistono le condizioni previste per l'adozione di misure a norma del capo IV e dell'articolo 13, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l'applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, ove ritenga che tali misure, applicate a quel livello, siano più appropriate di misure applicabili all'intera Unione.

Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

Esse sono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente, agli articoli 7 e 13.

Articolo 16

1.   Durante il periodo d'applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o su propria iniziativa:

a)

valutare gli effetti della misura;

b)

verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.

Se la Commissione ritiene che l'applicazione della misura sia ancora necessaria ne informa gli Stati membri.

2.   Se la Commissione ritiene necessaria l'abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui ai capi IV e V, essa revoca o abroga la misura deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 22, paragrafo 3.

Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

1.   Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da disposizioni speciali di accordi conclusi tra l'Unione e paesi terzi.

2.   Fatte salve le altre disposizioni dell'Unione, il presente regolamento non osta all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri di:

a)

divieti, restrizioni quantitative o misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale;

b)

speciali formalità in materia di cambio;

c)

formalità introdotte a norma di accordi internazionali conformemente al TFUE.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da introdurre o da modificare ai sensi del primo comma.

In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione vengono comunicate alla Commissione sin dall'adozione.

Articolo 18

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (11).

Articolo 19

1.   Il presente regolamento non osta all'applicazione dei regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative dell'Unione o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell'articolo 352 TFUE, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.

2.   Le disposizioni degli articoli da 7 a 12 e dell'articolo 16 non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, per le quali il regime degli scambi con paesi terzi dell'Unione preveda la presentazione di un certificato o di un altro titolo d'importazione.

Gli articoli 13, 15 e 16 non si applicano ai prodotti per i quali il regime degli scambi con i paesi terzi dell'Unione prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all'importazione.

Articolo 20

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 21 del presente regolamento riguardo modifiche dell'allegato I, al fine di eliminare dall'elenco dei paesi terzi contenuto in detto allegato i nomi dei paesi che diventano membri dell'OMC.

Articolo 21

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.   La delega di potere di cui all'articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.   L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 22

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dal regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

Articolo 23

I regolamenti (CE) n. 427/2003 e (CE) n. 625/2009 sono abrogati.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato IV.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 aprile 2015

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Parere del 10 dicembre 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2015 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 aprile 2015.

(3)  Regolamento (CE) n. 625/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

(4)  Cfr. allegato III.

(5)  Regolamento (CE) n. 738/94 della Commissione, del 30 marzo 1994, che stabilisce talune modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47).

(6)  Regolamento (CE) n. 3168/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che istituisce, nell'ambito dell'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da paesi terzi non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni, una licenza d'importazione comunitaria, e che modifica alcune disposizioni del regolamento (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 23).

(7)  Regolamento (CE) n. 3169/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, che modifica l'allegato III del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi e che istituisce, nel campo di applicazione del regolamento medesimo, una licenza d'importazione comunitaria (GU L 335 del 23.12.1994, pag. 33).

(8)  Regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio, del 3 marzo 2003, relativo ad un meccanismo transitorio di salvaguardia specifico per prodotto per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

(10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(11)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(12)  Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).


ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi

 

Azerbaigian

 

Bielorussia

 

Corea del Nord

 

Kazakhstan

 

Turkmenistan

 

Uzbekistan


ALLEGATO II

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

1

1. Destinatario

(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

Originale per il destinatario

3. Luogo e data previsti per l’importazione

4. Αutorità competente per il rilascio

(nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)

(nome, indirizzo completo)

6. Paese d’origine

(e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza

(e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

1

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC) e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore cif frontiera UE in euro

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell’autorità competente

Data:

Firma:

Timbro:

Image

Testo di immagine

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità)

19. Documento doga-nale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di impu-tazione

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Unire qui l’eventuale aggiunta.

Image

Testo di immagine

UNIONE EUROPEA

DOCUMENTO DI VIGILANZA

2

1. Destinatario

(nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

Esemplare per l’autorità competente

3. Luogo e data previsti per l’importazione

4. Αutorità competente per il rilascio

(nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso)

(nome, indirizzo completo)

6. Paese d’origine

(e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza

(e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

2

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci e categoria

11. Quantità espressa in kg (massa netta) o in unità supplementari

12. Valore di frontiera UE in euro

13. Indicazioni supplementari

14. Visto dell’autorità competente

Data:

Firma:

Timbro:

Image

Testo di immagine

15. IMPUTAZIONI

Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità indicata

16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell’unità)

19. Documento doga-nale (modello e numero) o numero di estratto e data di imputazione

20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell’autorità di impu-tazione

17. In cifre

18. In lettere per la quantità imputata

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Unire qui l’eventuale aggiunta.


ALLEGATO III

Regolamenti abrogati ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 625/2009

(GU L 185 del 17.7.2009, pag. 1).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

limitatamente al punto 20 dell'allegato

Regolamento (CE) n. 427/2003 del Consiglio

(GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1).

 

Regolamento (CE) n. 1985/2003 del Consiglio

(GU L 295 del 13.11.2003, pag. 43).

 

Regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

(GU L 18 del 21.1.2014, pag. 1).

limitatamente al punto 9 dell'allegato


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 625/2009

Regolamento (CE) n. 427/2003

Presente regolamento

Articolo 1

 

Articolo 1

Articolo 2

 

Articolo 2

Articolo 4

 

Articolo 22

Articolo 5

 

Articolo 3

Articolo 6

 

Articolo 4

Articolo 7

 

Articolo 5

Articolo 8

 

Articolo 6

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1 bis

 

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 10

 

Articolo 8

Articolo 11

 

Articolo 9

Articolo 12

 

Articolo 10

Articolo 13

 

Articolo 11

Articolo 14

 

Articolo 12

Articolo 15

 

Articolo 13

Articolo 16

 

Articolo 14

Articolo 17

 

Articolo 15

Articolo 18

 

Articolo 16

Articolo 19

 

Articolo 17

Articolo 19 bis

 

Articolo 18

Articolo 20

 

Articolo 19

 

Articoli da 1 a 14

 

Articolo 14 bis

Articolo 20

 

Articolo 14 ter

Articolo 21

 

Articoli da 15 a 24

Articolo 21

 

Articolo 23

Articolo 22

 

Articolo 24

Allegato I

 

Allegato I

Allegato II

 

Allegato II

Allegato III

 

Allegato III

Allegato IV

 

Allegato IV

 

Allegato I

 

Allegato II


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