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Document 32015D1893

Decisione (UE) 2015/1893 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea

GU L 277 del , pp. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1893/oj

22.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 277/1


DECISIONE (UE) 2015/1893 DEL CONSIGLIO

del 5 ottobre 2015

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

Il 15 novembre 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 31/2008, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Madagascar (1) («accordo»). L'attuale protocollo dell'accordo è giunto a scadenza il 31 dicembre 2014.

(2)

L'Unione europea ha negoziato con la Repubblica del Madagascar un nuovo protocollo dell'accordo («protocollo»), che conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nella zona di pesca soggetta alla giurisdizione della Repubblica del Madagascar.

(3)

Il protocollo è stato firmato in conformità della decisione 2014/929/UE del Consiglio (2) e si applica provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2015.

(4)

L'accordo istituisce, all'articolo 9, una commissione mista incaricata di controllarne l'applicazione. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata.

(5)

È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica del Madagascar e la Comunità europea è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 16 del protocollo.

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni enunciate nell'allegato, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche apportate al protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 5 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

N. SCHMIT


(1)   GU L 15 del 18.1.2008, pag. 1.

(2)   GU L 365 del 19.12.2014, pag. 6.


ALLEGATO

Portata dei poteri e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1.

La Commissione è autorizzata a negoziare con la Repubblica del Madagascar e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle seguenti questioni:

a)

revisione delle possibilità di pesca, nonché revisione della contropartita finanziaria e delle modifiche del presente protocollo e del relativo allegato conformemente all'articolo 8, paragrafi 1 e 2, del protocollo;

b)

fissazione delle possibilità di pesca conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del protocollo;

c)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6 del protocollo;

d)

adozione delle misure intese a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività dei pescherecci dell'Unione conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, del protocollo;

e)

adattamento delle disposizioni relative alle condizioni di esercizio della pesca e delle modalità di applicazione del protocollo e degli allegati in conformità all'articolo 8, paragrafo 3, del protocollo.

2.

Nell'ambito della commissione mista, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nel quadro della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca.

3.

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l'adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettere a) e b), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se questa scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione viene sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4.

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della pertinente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.


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