Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0363

    2014/363/UE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2014) 3838] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 177 del 17/06/2014, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/363/oj

    17.6.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 177/60


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 13 giugno 2014

    che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas

    [notificata con il numero C(2014) 3838]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2014/363/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),

    consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua rientrano nell'ambito della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (2).

    (2)

    La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (3), si applica fino al 31 ottobre 2014.

    (3)

    È stata effettuata una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di revisione della presente decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE fino al 31 dicembre 2016.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/742/CE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/742/CE è così modificata:

    1)

    all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):

    «c)

    destinate a fornire calore ad un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua»;

    2)

    all'articolo 4, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014

    Per la Commissione

    Janez POTOČNIK

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

    (2)  GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83.

    (3)  GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.


    Top