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Document 32014D0363
2014/363/EU: Commission Decision of 13 June 2014 amending Decision 2007/742/EC on electrically driven, gas driven or gas absorption heat pumps (notified under document C(2014) 3838) Text with EEA relevance
2014/363/UE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2014) 3838] Testo rilevante ai fini del SEE
2014/363/UE: Decisione della Commissione, del 13 giugno 2014 , che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas [notificata con il numero C(2014) 3838] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 177 del 17/06/2014, p. 60–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016
17.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 177/60 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 giugno 2014
che modifica la decisione 2007/742/CE relativa alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas
[notificata con il numero C(2014) 3838]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/363/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), e in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c),
consultato il comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
considerando quanto segue:
(1) |
Le pompe di calore ad aria/salamoia/acqua-acqua che forniscono calore a un impianto di riscaldamento centralizzato ad acqua rientrano nell'ambito della decisione 2014/314/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) al riscaldamento ad acqua (2). |
(2) |
La decisione 2007/742/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (3), si applica fino al 31 ottobre 2014. |
(3) |
È stata effettuata una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l'adeguatezza degli attuali criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica, fissati dalla decisione in oggetto. In considerazione delle diverse fasi in cui si trova il processo di revisione della presente decisione, è opportuno prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica ivi stabiliti. Occorre prorogare il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica stabiliti dalla decisione 2007/742/CE fino al 31 dicembre 2016. |
(4) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010. |
(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2007/742/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/742/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera c):
|
2) |
all'articolo 4, la data «31 ottobre 2014» è sostituita dalla data «31 dicembre 2016». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2014
Per la Commissione
Janez POTOČNIK
Membro della Commissione
(1) GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.
(2) GU L 164 del 3.6.2014, pag. 83.
(3) GU L 301 del 20.11.2007, pag. 14.