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Document 32013R1071

Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013 , relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2013/33)

GU L 297 del 07/11/2013, p. 1–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2021; abrogato da 32021R0379

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1071/oj

7.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


REGOLAMENTO (UE) N. 1071/2013 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 24 settembre 2013

relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione)

(BCE/2013/33)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 5,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (1), in particolare gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio del 23 novembre 1998 sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea (2), in particolare l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il parere della Commissione europea,

Considerando quanto segue

(1)

Il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2008/32) (3) è stato modificato in maniera sostanziale. Esso deve ora essere nuovamente modificato, in particolare alla luce del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (4) ed è quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

(2)

Per l’espletamento dei propri compiti, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) richiede la redazione del bilancio consolidato del settore delle Istituzioni finanziarie monetarie (IFM). L’obiettivo principale di tale bilancio è quello di fornire alla Banca centrale europea (BCE) un quadro statistico esaustivo dell’evoluzione monetaria negli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito gli «Stati membri dell’area dell’euro») visti come un unico territorio economico. Tali statistiche coprono attività e passività finanziarie aggregate, in termini di consistenze e di operazioni, sulla base di un settore IFM completo ed omogeneo e di operatori soggetti agli obblighi di segnalazione e sono prodotte regolarmente. Dati statistici sufficientemente dettagliati sono necessari anche per garantire la costante utilità analitica degli aggregati monetari calcolati e delle controparti che coprono tale territorio.

(3)

La BCE è tenuta, in virtù del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e alle condizioni stabilite nello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «Statuto del SEBC»), ad adottare regolamenti nei limiti necessari ad espletare i compiti del SEBC come definiti nello statuto del SEBC e, in taluni casi, come previsto nelle disposizioni adottate dal Consiglio a norma dell’articolo 129, paragrafo 4, del trattato.

(4)

L’articolo 5.1 dello Statuto del SEBC dispone che, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE raccolga le necessarie informazioni statistiche dalle autorità nazionali competenti o direttamente dagli operatori economici, assistita dalle banche centrali nazionali (BCN). L’articolo 5.2 dello Statuto del SEBC prescrive che le BCN svolgano, per quanto possibile, i compiti di cui all’articolo 5.1.

(5)

L’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2533/98 richiede che la BCE specifichi quali operatori, tra quelli soggetti agli obblighi di segnalazione, siano effettivamente tenuti alla segnalazione e le conferisce la facoltà di esentare totalmente o parzialmente determinate categorie di soggetti segnalanti dagli obblighi di segnalazione statistica. L’articolo 6, paragrafo 4, stabilisce che la BCE possa adottare regolamenti volti a definire le condizioni nel rispetto delle quali possono essere esercitati i diritti di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni statistiche.

(6)

L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2533/98 dispone che gli Stati membri organizzino i propri compiti nel settore statistico e cooperino pienamente con il SEBC al fine di garantire l’adempimento degli obblighi derivanti dall’articolo 5 dello statuto del SEBC.

(7)

Potrebbe considerarsi opportuno che le BCN raccolgano dagli operatori effettivamente soggetti all’obbligo di segnalazione le informazioni necessarie a far fronte alle esigenze statistiche della BCE nell’ambito di un più ampio quadro di segnalazioni che le BCN, conformemente al diritto dell’Unione o nazionale o alla prassi consolidata, stabiliscono sotto la propria responsabilità anche per altri obiettivi statistici, nella misura in cui ciò non comprometta l’adempimento degli obblighi statistici della BCE. Ciò potrebbe inoltre ridurre l’onere della segnalazione. In questi casi, per esigenze di trasparenza, è opportuno informare i soggetti segnalanti del fatto che i dati vengono raccolti anche per altri fini statistici. In determinati casi, la BCE può fare affidamento sulle informazioni statistiche raccolte per tali altri fini, per soddisfare le proprie esigenze.

(8)

Tali obblighi statistici sono particolarmente dettagliati quando le controparti rientrano nel settore detentore di moneta. Dati dettagliati sono richiesti su: a) depositi per sotto settore e scadenza classificati ulteriormente per valuta al fine di permettere un’analisi più stringente degli sviluppi delle componenti della valuta estera incluse nell’aggregato monetario M3 e di facilitare le indagini riguardanti il grado di fungibilità tra la valuta estera e le componenti del M3 denominate in euro; b) crediti per sotto settore, maturità, finalità, tasso d’interesse ricalcolato e valuta, in quanto tali informazioni sono considerate essenziali a fini di analisi monetaria; c) posizioni nei confronti di altre IFM nei limiti in cui ciò sia necessario per consentire compensazioni dei saldi infra-IFM o per calcolare l’aggregato soggetto a riserva; d) posizioni nei confronti dei non residenti nell’area dell’euro (resto del mondo) per i «depositi con scadenza predeterminata superiore a due anni», «depositi rimborsabili con preavviso superiore a due anni» e «pronti contro termine» al fine di calcolare l’aggregato soggetto a riserva al quale si applica un’aliquota positiva; e) posizioni nei confronti del resto del mondo per i depositi totali al fine di identificare le contropartite esterne; f) depositi e crediti nei confronti del resto del mondo con durata originaria al di sopra e al di sotto di un anno ai fini di bilancia dei pagamenti e dei conti finanziari.

(9)

Allo scopo di raccogliere informazioni statistiche sui portafogli di azioni delle IMF, ai sensi del regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (BCE/2012/24) (5), le BCN effettuano le segnalazioni trimestralmente titolo per titolo. Le BCN possono combinare le segnalazioni statistiche ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 1011/2012 (ECB/2012/24) qualora ciò possa ridurre l’onere di segnalazione degli enti creditizi. Le BCN possono autorizzare i fondi comuni monetari (FCM) a effettuare segnalazioni in linea con 1073il regolamento (UE) n. /2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e le passività dei fondi di investimento (BCE/2013/38) (6), in maniera tale da alleviare l’onere gravante sui gestori di fondi.

(10)

Le transazioni finanziarie saranno calcolate dalla BCE come differenza tra le consistenze di fine mese, rettificate eliminando l’effetto delle variazioni dovute a elementi diversi dalle transazioni stesse. Gli obblighi indirizzati ai soggetti segnalanti non ricomprendono le variazioni dei tassi di cambio, che sono calcolati dalla BCE, o dalle BCN dopo aver consultato la BCE, a partire dai dati relativi alle consistenze di ciascuna valuta forniti dai soggetti segnalanti, o dalle serie di riclassificazioni, che sono raccolte dalle BCN stesse utilizzando varie fonti di informazione che sono già a loro disposizione.

(11)

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2531/98 conferisce alla BCE la facoltà di adottare regolamenti o decisioni atti ad esentare le istituzioni dall’obbligo di detenere riserve minime, di specificare le modalità per l’esclusione o la deduzione dall’aggregato soggetto a riserva di passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, nonché di stabilire differenti aliquote di riserva per determinate categorie di passività. Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 2531/98, la BCE ha il diritto di raccogliere dalle istituzioni le informazioni necessarie per l’applicazione dell’obbligo di riserve obbligatorie minime e di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni che le istituzioni forniscono a dimostrazione dell’adempimento degli obblighi di riserve minime. Al fine di ridurre l’onere di segnalazione complessivo, è desiderabile che le informazioni statistiche relative al bilancio mensile siano utilizzate per il regolare calcolo dell’aggregato soggetto a riserva degli enti creditizi sottoposti al sistema delle riserve minime della BCE, conformemente al regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (7).

(12)

È necessario definire procedure particolari per le fusioni aventi per oggetto enti creditizi al fine di chiarire i doveri di questi ultimi con riguardo agli obblighi di riserva.

(13)

La BCE richiede informazioni sulle attività di cartolarizzazione delle IFM al fine di interpretare gli sviluppi dei crediti e dei prestiti nell’area dell’euro. Tali informazioni integrano anche i dati segnalati ai sensi del regolamento (CE) n. /2013 1075della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013 (8), riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (BCE/2013/40).

(14)

Sebbene si riconosca che i regolamenti adottati dalla BCE ai sensi dell’articolo 34.1 dello Statuto del SEBC non conferiscono alcun diritto e non impongono alcun obbligo in capo agli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro»), l’articolo 5 dello statuto del SEBC si applica sia agli Stati membri dell’area dell’euro sia agli Stati membri che non ne fanno parte. Il considerando 17 del regolamento (CE) n. 2533/98 rammenta che l’articolo 5 dello Statuto del SEBC e l’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea comportano l’obbligo di definire e attuare, a livello nazionale, tutte le misure ritenute idonee dagli Stati membri che non fanno parte dell’area dell’euro per la raccolta delle informazioni statistiche necessarie ai fini dell’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della BCE e della realizzazione tempestiva dei preparativi necessari, in ambito statistico, per entrare a far parte degli Stati membri dell’area dell’euro.

(15)

Vigono i principi per la protezione e l’uso delle informazioni statistiche confidenziali contenuti nell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 2533/98

(16)

L’articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98 conferisce alla BCE il potere di irrogare sanzioni nei confronti dei soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione statistica sanciti dai regolamento o dalle decisioni della BCE.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

a)

per «istituzioni finanziarie monetarie» (IFM) si intendono le imprese residenti che appartengono a uno dei seguenti settori:

1)

banche centrali;

2)

altri IFM, che comprendono

a)

istituti di deposito:

i)

enti creditizi come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (9); e

ii)

istituti di deposito diversi dagli enti creditizi che sono:

altre istituzioni finanziarie che svolgono principalmente la funzione di intermediazione finanziaria e la cui attività consiste nel ricevere depositi dal pubblico e/o strumenti finanziari ad essi strettamente assimilabili, da parte di unità istituzionali, non solo dalle IFM (il grado di fungibilità tra strumenti emessi da altre IFM e i depositi custoditi dagli enti creditizi determina la loro classificazione quali IFM); e nell’erogare crediti e/o nell’effettuare investimenti in titoli per proprio conto, quanto meno in termini economici, o

quegli istituti di moneta elettronica la cui funzione principale consiste nel fornire servizi di intermediazione finanziaria sotto forma di emissione di moneta elettronica, o

b)

fondi comuni monetari (FCM) ai sensi dell’articolo 2;

b)

per «soggetto segnalante» si intende un soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 2533/98, mentre «residente» ha il medesimo significato indicato nella predetta disposizione;

c)

per «BCN competente» si intende la BCN dello Stato membro dell’area dell’euro nel quale l’IFM è residente;

d)

«società veicolo finanziaria (SV)» ha il significato di cui all’articolo 1, del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40);1075

e)

per «cartolarizzazione» si intende un’operazione che sia: a) una cartolarizzazione tradizionale ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013; e/o b) una cartolarizzazione ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/40), 1075che riguarda la cessione ad una SV dei crediti da cartolarizzare;

f)

«istituto di moneta elettronica» e «moneta elettronica» hanno lo stesso significato di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

g)

per «perdite parziali» si intendono le riduzioni dirette del valore contabile di un credito nel bilancio dovute alla diminuzione del suo valore;

h)

per «perdite totali» si intendono la riduzioni dell’intero valore contabile di un credito che ne comportano l’eliminazione dall’attivo del bilancio;

i)

per «gestore» si intende una IFM che gestisce i crediti sottostanti una cartolarizzazione o i crediti che sono stati altrimenti trasferiti in relazione alla riscossione dai debitori di capitale e interessi;

j)

per «cessione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da parte del soggetto segnalante in favore di un cessionario, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;

k)

per «acquisizione del credito» si intende il trasferimento economico di un prestito o di un insieme di prestiti da un cedente al soggetto segnalante, ottenuto sia per mezzo di trasferimento della titolarità che per sotto-partecipazione;

l)

«le posizioni infra-gruppo» si riferiscono a posizioni tra istituti di deposito dell’area dell’euro che appartengono allo stesso gruppo, formato da una società-madre e da tutte le società appartenenti allo stesso gruppo, direttamente o indirettamente controllate, residenti nell’area dell’euro;

m)

«ente nella coda» si riferisce a una IFM di piccole dimensioni cui è stata concessa una deroga ai sensi dell’articolo 9;

n)

con «cancellazione (dal bilancio)» si intende l’eliminazione di un credito o di una sua parte dalle consistenze segnalate ai sensi delle parti 2 e 3 dell’allegato I, inclusa la sua rimozione dovuta all’applicazione di una deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 4.

Articolo 2

Identificazione dei FCM

Gli organismi d’investimento collettivo che rispondano a ciascuno dei criteri di seguito elencati sono trattati come FCM, quando:

a)

perseguono un obiettivo d’investimento consistente nel mantenere il capitale del fondo e offrire un rendimento in linea con i tassi di interesse degli strumenti del mercato monetario;

b)

investono in strumenti del mercato monetario che rispettino i criteri per gli strumenti del mercato monetario stabiliti nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (11), ovvero in depositi presso enti creditizi, o, in alternativa, che garantiscano che la liquidità e la valutazione del portafoglio in cui investono sia valutata in maniera equivalente;

c)

garantiscono che gli strumenti del mercato monetario in cui investono sono di alta qualità, come stabilito dalla società di gestione. La qualità degli strumenti del mercato monetario sarà valutata, tra l’altro, sulla base dei seguenti fattori:

i)

la qualità creditizia dello strumento del mercato monetario,

ii)

la natura della classe di attività rappresentata dallo strumento del mercato monetario;

iii)

per gli strumenti finanziari strutturati, il rischio operativo e di controparte insito nell’operazione finanziaria strutturata;

iv)

il profilo di liquidità;

d)

garantiscono che il loro portafoglio abbia una durata media ponderata (weighted average maturity, WAM) di non più di sei mesi e una vita media ponderata (weighted average life, WAL) di non più di 12 mesi, conformemente all’allegato I, parte 1, sezione 2;

e)

offrono quotidianamente il valore patrimoniale netto (NET asset value, NAV) ed il calcolo del prezzo delle proprie azioni/quote, nonché la possibilità quotidiana di sottoscrizione e rimborso delle azioni/quote;

f)

limitano gli investimenti in titoli a quelli con una durata residua fino alla data di estinzione del rapporto giuridico (legal redemption date) minore o uguale a due anni, purché il tempo rimanente sino alla successiva data di adeguamento dei tassi di interesse (interest rate reset date) sia inferiore o uguale a 397 giorni, laddove i titoli a tasso variabile debbano essere riadeguati in base a un tasso o indice del mercato monetario;

g)

limitano gli investimenti in altri organismi d’investimento collettivo a quelli che rispettano la definizione di FCM;

h)

non assumono esposizioni dirette o indirette in azioni o materie prime, neanche per mezzo di derivati, e utilizzano solo derivati in linea con la strategia di investimento del fondo sul mercato monetario. I derivati che comportano esposizioni al cambio possono essere usati solo per finalità di copertura del rischio (hedging). Sono consentiti gli investimenti in titoli in valuta diversa da quella di base, purché l’esposizione in valuta sia interamente coperta;

i)

hanno un NAV costante o fluttuante.

Articolo 3

Operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione

1.   Gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione consistono nelle IFM residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (in linea con la parte 1 dell’allegato II).

2.   Le IFM comprese fra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione sono soggette agli obblighi di segnalazione statistica integrale a meno che non siano applicabili deroghe ai sensi dell’articolo 9.

3.   I soggetti che ricadono nella definizione di IFM rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento anche se sono esclusi dalla portata del regolamento (EU) n. 575/2013.

4.   Ai fini della raccolta delle informazioni statistiche sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari, come specificato nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I, tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione rientrano anche gli altri intermediari finanziari ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione («AIF»), fatte salve le deroghe di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera c). Ai fini del presente regolamento, le BCN possono redigere e aggiornare un elenco di AIF che costituiscono parte degli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità dei principi specificati nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I.

Articolo 4

Elenco delle IFM a fini statistici

1.   Il Comitato esecutivo della BCE redige e aggiorna un elenco di IFM a fini statistici, tenendo conto degli obblighi relativi alla frequenza e tempestività che derivano dal suo utilizzo nel contesto del regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM a fini statistici include l’indicazione relativa al fatto che le istituzioni siano o meno giuridicamente soggette al regime delle riserve minime della BCE. L’elenco delle IFM è aggiornato, accurato, il più possibile omogeneo e sufficientemente stabile a fini statistici.

2.   L’elenco delle IFM a fini statistici e i suoi aggiornamenti sono posti dalle BCN e dalla BCE a disposizione dei soggetti segnalanti, nei modi opportuni, compresa la trasmissione per via elettronica, via Internet o, a richiesta dei soggetti segnalanti interessati, in supporto cartaceo.

3.   L’elenco delle IFM a fini statistici ha unicamente uno scopo informativo. Tuttavia, qualora la più recente versione disponibile non sia corretta, la BCE si astiene dall’imporre sanzioni in capo ai soggetti che non hanno adempiuto in maniera adeguata ai propri obblighi di segnalazione facendo affidamento, in buona fede, sull’elenco errato.

Articolo 5

Obblighi di segnalazione statistica

1.   Gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione segnalano alla BCN dello Stato membro in cui la IFM risiede: a) le consistenze mensili relative al bilancio di fine mese e (b) gli aggiustamenti da rivalutazione mensili aggregati. Gli aggiustamenti da rivalutazione aggregati sono segnalati con riguardo alle cancellazioni totali o parziali dei crediti che corrispondono ai prestiti e che coprono le rivalutazioni dei prezzi dei titoli. Ulteriori dettagli relativi a determinate voci del bilancio sono segnalati su base trimestrale o annuale. Le BCN possono raccogliere i dati trimestrali su base mensile se ciò facilita il processo di produzione dei dati. Le informazioni statistiche richieste sono specificate nell’allegato I.

2.   Le BCN possono raccogliere le informazioni statistiche sui titoli emessi e detenuti dalle IFM titolo per titolo, nei limiti in cui i dati di cui al paragrafo 1 possono essere ricavati nel rispetto dei requisiti statistici minimi riportati nell’allegato IV.

3.   Le IFM segnalano, conformemente agli obblighi minimi definiti nella tavola 1 A della parte 4 dell’allegato I, le rettifiche di rivalutazione mensili rispetto all’intera serie dei dati richiesti dalla BCE. Le BCN possono raccogliere informazioni supplementari non ricomprese fra gli obblighi minimi. Tali informazioni supplementari possono riferirsi alle disaggregazioni indicate nella tabella 1 A diverse dagli «obblighi minimi».

4.   La BCE può richiedere informazioni esplicative sugli aggiustamenti compresi nella voce «riclassificazioni e altri aggiustamenti» raccolti dalle BCN.

5.   La BCE può irrogare sanzioni nei confronti di soggetti segnalanti che siano inadempienti agli obblighi di segnalazione stabiliti nel presente regolamento ai sensi della decisione BCE/2010/10, del 19 agosto 2010 relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (12).

Articolo 6

Obblighi di segnalazione statistica aggiuntivi per cartolarizzazioni di crediti e altre cessioni di crediti

LeIFM segnalano quanto segue:

a)

il flusso netto di prestiti cartolarizzati e di altre cessioni di crediti condotte durante il periodo di riferimento, in conformità con la sezione 2, parte 5, dell’allegato 1;

b)

le consistenze in essere alla fine del periodo e le transazioni finanziarie, escluse le cessioni e acquisizioni di crediti durante il periodo rilevante, con riferimento a crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per cui la IFM agisce da gestore in conformità alla sezione 3, parte 5 dell’allegato 1, le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione a tutti i crediti cancellati dal bilancio prestati dalle IFM, che siano stati cartolarizzati o trasferiti altrimenti;

c)

le consistenze in essere alla fine del trimestre di tutti i crediti per cui le IFM agiscono da gestori in una cartolarizzazione, in conformità alla sezione 4, parte 5 dell’allegato 1;

d)

in caso di applicazione dei criteri contabili internazionali previsti dallo IAS 39 (IAS 39), dei criteri finanziari internazionali previsti dallo IFRS 9 (IFRS 9) o di simili regole di contabilità nazionale, le consistenze in essere alla fine del periodo con riferimento ai prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione, ma che non sono stati cancellati dal bilancio, in conformità alla sezione 5, parte 5 dell’allegato 1.

Articolo 7

Tempestività

1.   Le BCN decidono il termine e la periodicità con cui devono ricevere i dati dai soggetti segnalanti al fine di rispettare la scadenza stabilita di seguito, tenendo conto, laddove necessario, dei requisiti di tempestività del sistema di riserva obbligatoria della BCE e informano di conseguenza i soggetti segnalanti.

2.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche mensili entro la fine della 15o giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui i dati si riferiscono.

3.   Le BCN trasmettono alla BCE le statistiche trimestrali entro la fine della 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui i dati si riferiscono.

Articolo 8

Norme contabili ai fini di segnalazione statistica

1.   A meno che non sia previsto diversamente nel presente regolamento, le norme contabili seguite dalle IFM ai fini delle segnalazioni di cui al presente regolamento sono quelle stabilite nella legislazione nazionale di recepimento della Direttiva del Consiglio 86/635/CEE dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (13), e in tutti gli altri standard contabili internazionali applicabili.

2.   Depositi e prestiti, sono segnalati al valore del capitale in essere alla fine del mese. Le perdite parziali e totali, come definite dalle pratiche contabili pertinenti, sono escluse da questo importo. Depositi e crediti non si compensano con qualunque altra attività o passività.

3.   Ferme restando le pratiche contabili e gli accordi di compensazione prevalenti negli Stati membri, tutte le attività e passività finanziarie devono essere riportate in termini lordi a fini statistici.

4.   Le BCN possono consentire la segnalazione di crediti accantonati al netto degli accantonamenti e la segnalazione di crediti acquistati al prezzo concordato al momento dell’acquisto, sempre che tali pratiche di segnalazione siano seguite da tutti i soggetti dichiaranti residenti.

Articolo 9

Deroghe

1.   Possono essere concesse deroghe a IFM di piccole dimensioni, come segue:

a)

Le BCN possono concedere deroghe alle piccole IFM, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi il 5 %;

b)

con riferimento agli enti creditizi, le deroghe di cui al punto a) hanno l’effetto di ridurre gli obblighi di segnalazione statistica a quelli cui tali deroghe si applichino, fatti salvi gli obblighi relativi al calcolo delle riserve minime, come stabiliti nell’allegato III;

c)

con riferimento alle piccole IFM, laddove si applichi una deroga di cui al punto a) le BCN continuano, come minimo, a raccogliere dati relativi al bilancio complessivo almeno con frequenza annuale, in maniera tale che l’apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM degli enti nella coda possa essere monitorato;

d)

fatto salvo il punto a), le BCN possono concedere deroghe agli enti creditizi che non beneficiano del regime stabilito ai punti a) e b) con l’effetto di ridurre i loro obblighi di segnalazione a quelli stabiliti nella parte 6 dell’allegato I, purché il loro apporto complessivo al bilancio nazionale delle IFM in termini di consistenze non superi né il 10 % del bilancio nazionale delle IFM, né del bilancio delle IFM dell’area dell’euro;

e)

le BCN si accertano per tempo che le condizioni stabilite dai punti a) e d) siano soddisfatte ai fini della concessione o della revoca, se del caso, di eventuali deroghe con decorrenza dall’inizio di ogni anno;

f)

le IFM di piccole dimensioni hanno la facoltà di rinunciare a tali deroghe e di ottemperare invece agli obblighi di segnalazione statistica integrale.

2.   Le BCN possono concedere deroghe ai FCM, come segue:

a)

Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dagli obblighi di segnalazione statistica stabiliti all’articolo 5, paragrafo 1, purché i FCM segnalino al loro posto i dati di bilancio conformemente a quanto previsto dall’articolo 5 1073del regolamento (UE) n. /2013 (BCE/2013/38), subordinatamente al rispetto dei seguenti obblighi,

i)

i fondi comuni monetari segnalano tali dati su base mensile conformemente al «metodo combinato» stabilito nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38) e agli obblighi di tempestività stabiliti dall’articolo 9;

ii)

i fondi comuni monetari segnalano i dati sulle consistenze di fine mese sulle quote/partecipazioni in fondi comuni monetari conformemente agli obblighi di tempestività stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 2;

b)

Le BCN possono concedere deroghe ai fondi comuni monetari dai seguenti obblighi di segnalazione statistica:

i)

obbligo di indicare le posizioni totali per: 1) depositi e prestiti concessi alle banche centrali e agli istituti di deposito; 2) depositi e prestiti concessi a tutti i settori di contropartita fatta eccezione per il settore delle società non finanziarie disaggregati in relazione alla scadenza originaria; 3) depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro disaggregati per settore;

ii)

obbligo di indicare gli interessi totali maturati per prestiti e depositi;

iii)

obbligo di indicare passività e attività nei confronti dei settori delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione separatamente;

iv)

obbligo di fornire informazioni sulle posizioni infra-gruppo. prestiti e depositi;

c)

Le BCN possono concedere delle deroghe nei confronti di obblighi di segnalazione statistica riguardanti la residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari:

i)

laddove le quote/partecipazioni in FCM siano emesse per la prima volta o qualora sviluppi di mercato richiedano un cambiamento di opzione o di combinazione di opzioni, come definito nella sezione 5.7 b) della parte 2 dell’allegato I, le BCN possono concedere deroghe per un anno rispetto agli obblighi di segnalazione statistica stabiliti nella sezione 5.7 della parte 2 dell’allegato I; o

ii)

qualora le informazioni statistiche richieste sulla residenza dei detentori di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari siano raccolte da altre fonti disponibili in conformità alla sezione 5.7, parte 2 dell’allegato 1. Le BCN controllano il soddisfacimento di tale condizione in tempo utile in modo da concedere o revocare, se necessario, ogni deroga con effetto a partire dall’inizio di ogni anno, d’accordo con la BCE.

3.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione di aggiustamenti da rivalutazione alle IFM, come segue:

a)

fatto salvo il paragrafo 1, le BCN possono concedere deroghe ai FCM relativamente alla segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione, facendo venire meno per i FCM l’obbligo di effettuare tali segnalazioni;

b)

Le BCN possono accordare deroghe riguardo alla frequenza e tempestività della segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli e richiedere tali dati con cadenza trimestrale e con la stessa tempestività dei dati sulle consistenze segnalati trimestralmente, a condizione che i seguenti obblighi siano rispettati:

i)

i soggetti segnalanti, utilizzando diversi metodi di valutazione, forniscono alle BCN le informazioni pertinenti relative alle pratiche di valutazione, incluse indicazioni quantitative sulla percentuale delle loro disponibilità in tali strumenti;

ii)

laddove si sia verificata una rivalutazione sostanziale dei prezzi, le BCN sono autorizzate a chiedere ai soggetti segnalanti di fornire informazioni ulteriori sul mese nel quale tale variazione ha avuto luogo;

c)

Le BCN possono concedere deroghe relativamente alla segnalazione della rivalutazione dei prezzi dei titoli, ivi compresa la concessione della completa esenzione da ogni simile segnalazione, agli enti creditizi che segnalano le consistenze di titoli mensili titolo per titolo, purché siano rispettati i seguenti obblighi:

i)

l’informazione segnalata includa, per ogni titolo, il valore a cui i titoli sono iscritti a bilancio; e

ii)

per i titoli senza codici di identificazione accessibili al pubblico, le segnalazioni includano informazioni sulla tipologia di strumento, la durata e l’emittente, che siano almeno sufficienti per il calcolo delle disaggregazioni definite come «obblighi minimi» nella parte 5 dell’allegato I.

4.   Possono essere concesse deroghe relativamente alla segnalazione statistica dei crediti di cui si disponga mediante cartolarizzazione.

Le IFM che applicano l’IAS 39, l’IFRS 9 o simili norme contabili nazionali possono essere autorizzate dalla propria BCN ad escludere dalle consistenze richieste nelle parti 2 e 3 dell’allegato I i prestiti ceduti per mezzo di una cartolarizzazione conformemente alla prassi nazionale, purché tale prassi sia applicata da tutte le IFM residenti.

5.   Le BCN possono concedere deroghe con riguardo a consistenze trimestrali relative a Stati membri che non facciano parte dell’area dell’euro.

Se i dati raccolti ad un più elevato livello di aggregazione indicano che le posizioni nei confronti delle controparti residenti in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro o che le posizioni nei confronti della valuta di uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro non sono significative, una BCN può decidere di non richiedere la segnalazione relativamente a tale Stato membro. La BCN informa i propri soggetti segnalanti di eventuali decisioni in tal senso.

Articolo 10

Requisiti minimi e disposizioni nazionali in materia di segnalazione

1.   I soggetti segnalanti si conformano agli obblighi di segnalazione statistica cui sono soggetti in conformità dei criteri minimi per la trasmissione, l’accuratezza, la conformità ai concetti e la revisione come definiti all’allegato IV.

2.   Le BCN definiscono ed attuano le disposizioni in materia di segnalazione cui devono attenersi gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione in conformità agli obblighi stabiliti a livello nazionale. Le BCN garantiscono che tali disposizioni forniscono le informazioni statistiche richieste e consentono di effettuare un’accurata verifica di conformità dei requisiti minimi di trasmissione, accuratezza conformità ai concetti e revisione come definiti nell’allegato IV.

Articolo 11

Fusioni, scissioni e riorganizzazioni

In caso di operazioni di fusione, di scissione o di qualunque altro tipo di riorganizzazione che possano incidere sull’assolvimento dei propri obblighi statistici, il soggetto segnalante effettivamente interessato, una volta che l’intenzione di realizzare tale operazione sia divenuta di pubblico dominio e in ragionevole anticipo rispetto a quando l’operazione inizi a produrre effetti, informa la BCN competente delle procedure previste per rispettare gli obblighi di segnalazione statistica di cui al presente regolamento.

Articolo 12

Utilizzo delle informazioni statistiche segnalate ai fini delle riserve minime

1.   1. Le informazioni statistiche segnalate da enti creditizi nel rispetto del presente regolamento, sono utilizzate da ciascun ente creditizio per calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con il regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9). In particolare, ciascun ente creditizio utilizza tale informazione per verificare l’adempimento degli obblighi di riserva durante il periodo di mantenimento.

2.   I dati relativi all’aggregato soggetto a riserva per gli enti nella coda, per tre periodi di mantenimento si basa sui dati di fine trimestre raccolti dalle BCN entro il 28o giorno lavorativo successivo alla fine del trimestre a cui si riferiscono.

3.   Le norme speciali sull’applicazione del regime di riserve minime della BCE stabilite nell’allegato III prevalgono, in caso di contrasto, su ogni disposizione del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

4.   Al fine di facilitare la gestione della liquidità della BCE e degli enti creditizi, gli obblighi di riserva sono confermati al più tardi il primo giorno del periodo di mantenimento; tuttavia, potrebbe sorgere eccezionalmente la necessità per gli enti creditizi di segnalare revisioni all’aggregato soggetto a riserva o agli obblighi di riserva che sono stati confermati. Le procedure di conferma o di riscontro degli obblighi di riserva non esimono i soggetti segnalanti dall’obbligo di segnalare in ogni caso informazioni statistiche corrette e di correggere al più presto le informazioni statistiche scorrette che essi hanno già segnalato.

Articolo 13

Verifica e raccolta obbligatoria

Le BCN esercitano il diritto di verifica o di raccolta obbligatoria delle informazioni che i soggetti segnalanti devono fornire ai sensi del presente regolamento, senza che questo pregiudichi il diritto della BCE di esercitare essa stessa tali diritti. In particolare, le BCN esercitano tale diritto quando un’istituzione compresa tra gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione non soddisfa i requisiti minimi in tema di trasmissione, accuratezza, conformità rispetto ai concetti e alle revisioni, come specificati nell’allegato III.

Articolo 14

Prima segnalazione

1.   La prima segnalazione in conformità del presente regolamento ha luogo con i dati relativi a Dicembre 2014.

2.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento, in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri dell’area dell’euro nella tabella 3 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data di adozione dell’euro da parte degli stessi.

3.   La prima segnalazione ai sensi del presente regolamento in relazione alle celle corrispondenti agli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro nelle tabelle 3 e 4 della parte 3 dell’allegato I, ha inizio con riferimento ai primi dati trimestrali successivi alla data della loro adesione all’UE. Nel caso in cui la BCN pertinente decida di non richiedere la prima segnalazione di dati non significativi, a partire dai primi dati trimestrali successivi alla data di adesione all’UE dello Stato membro o degli Stati membri in questione, la segnalazione ha inizio 12 mesi dopo la comunicazione ai soggetti segnalanti, da parte della BCN, dell’obbligo di segnalazione.

Articolo 15

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2015.

2.   Qualunque riferimento al regolamento abrogato è da intendersi come effettuato al presente regolamento ed è da interpretarsi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato VI.

Articolo 16

Disposizione finale

Il presente regolamento entra in vigore il 20o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 settembre 2013

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI


(1)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

(2)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

(3)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

(4)  GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1.

(5)  GU L 305 dell’1.11.2012, pag. 6

(6)  Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

(8)  Cfr. pag. 107 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(10)  GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

(11)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

(12)  GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48.

(13)  GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.


ALLEGATO I

ISTITUZIONI FINANZIARIE MONETARIE E OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE STATISTICA

Introduzione

Il sistema statistico per gli Stati membri la cui moneta è l’euro (di seguito «Stati membri dell’area dell’euro») riguardante il bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) si compone dei seguenti due elementi principali:

a)

un elenco delle IFM a fini statistici (cfr. la parte 1 relativa all’identificazione di talune IFM); e

b)

una specifica delle informazioni statistiche fornite da tali IFM con frequenza mensile, trimestrale e annuale (cfr. le parti 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Ai fini di una completa informazione statistica sui bilanci delle IFM, è altresì necessario imporre determinati obblighi di segnalazione statistica in capo a fondi d’investimento (FI) diversi dai fondi comuni monetari (FCM) e ad altri intermediari finanziari, ad eccezione delle imprese di assicurazione e dei fondi pensione (di seguito «AIF»), nel contesto delle loro attività finanziarie riguardanti le quote/partecipazioni in FCM. Tali informazioni statistiche inviate dalle IFM e da FI e AIF vengono raccolte dalle banche centrali nazionali (BCN), nel rispetto della parte 2 e conformemente agli accordi nazionali che poggiano sulle definizioni e classificazioni armonizzate di cui all’articolo 1 e allegato II.

La massa monetaria comprende banconote e monete in circolazione ed altre passività monetarie (depositi e altri strumenti finanziari altamente fi ai depositi) delle IFM. Le contropartite della massa monetaria includono tutte le altre voci del bilancio delle IFM. La BCE elabora altresì i dati sulle transazioni finanziarie derivati dalle consistenze e da altri dati, compresi quelli forniti dalle IFM sugli aggiustamenti da rivalutazione (cfr. la parte 5).

Le informazioni statistiche richieste dalla BCE sono riassunte nella parte 8

PARTE 1

Identificazione di talune IFM

SEZIONE 1

L’identificazione di talune IFM si basa sul principio di fungibilità dei depositi

1.1.

Le istituzioni finanziarie diverse dagli enti creditizi che emettono strumenti finanziari considerati altamente sostituibili ai depositi sono classificate come IFM a condizione che esse ricadano nella definizione di IFM per altre ragioni. La classificazione è basata sul criterio della fungibilità dei depositi (vale a dire se le passività sono classificate come depositi), che è determinata dalla loro liquidità, dalle caratteristiche combinate di trasferibilità, convertibilità, certezza e negoziabilità e avuto riguardo, laddove necessario, alla data di emissione.

Questi criteri di fungibilità dei depositi si applicano anche per determinare se le passività debbano essere classificate come depositi, a meno che non ci sia una categoria determinata per tali passività.

1.2.

Ai fini sia di determinare la fungibilità dei depositi sia di classificare le passività come depositi:

a)

per trasferibilità si intende la possibilità di smobilizzare i fondi investiti in uno strumento finanziario utilizzando mezzi di pagamento quali assegni, ordini di trasferimento, addebiti diretti o strumenti analoghi;

b)

per convertibilità si intende la possibilità, e il relativo costo, di convertire gli strumenti finanziari in moneta o in depositi trasferibili; la perdita di vantaggi fiscali nel caso di tale conversione può essere considerata una penale che riduce il grado di liquidità;

c)

per certezza si intende la precisa conoscenza anticipata del valore del capitale di uno strumento finanziario in valuta nazionale;

d)

i titoli quotati e scambiati regolarmente su un mercato organizzato sono considerati negoziabili. Per le quote in società di investimento collettivo a capitale variabile non vi è mercato nel senso comune del termine. Tuttavia, gli investitori sono a conoscenza del valore giornaliero delle quote e possono prelevare fondi a quel prezzo.

SEZIONE 2

Specificazioni per i criteri di identificazione dei FCM

Ai fini dell’articolo 2:

a)

gli strumenti del mercato monetario sono considerati di alta qualità creditizia se hanno ottenuto uno dei due rating a breve termine più alti disponibili da parte di ciascuna agenzia riconosciuta di rating del credito che abbia sottoposto a rating tali strumenti o, se lo strumento in questione non è sottoposto a rating, esso è valutato di qualità equivalente in base al procedimento interno di rating della società di gestione. Laddove un’agenzia di rating del credito riconosciuta suddivida il suo rating a breve termine in due categorie, tali due rating sono considerati come una categoria unica e pertanto come rating più alto disponibile;

b)

i fondi comuni monetari possono, in deroga all’obbligo di cui alla lettera a), detenere emissioni sovrane almeno di qualità investment grade, laddove per «emissioni sovrane» si intendono gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da un’autorità centrale, regionale o locale, dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla BCE, dall’Unione o dalla Banca europea degli investimenti;

c)

nel calcolo del WAL per i titoli, ivi inclusi gli strumenti finanziari strutturati, il calcolo della durata è basato sulla durata residua sino all’estinzione del rapporto giuridico sottostante gli strumenti. Tuttavia, quando uno strumento finanziario incorpora un’opzione put, la data di esercizio di tale opzione può essere utilizzata in luogo della durata residua del rapporto giuridico solo quando le condizioni seguenti siano soddisfatte in ogni momento:

i)

l’opzione put può essere esercitata liberamente dalla società di gestione alla data di esercizio;

ii)

il prezzo di battuta dell’opzione put rimane vicino al valore atteso dello strumento alla data di esercizio successiva;

iii)

la strategia di investimento del FCM implica un’alta probabilità che l’opzione sia esercitata alla data di esercizio successiva;

d)

nel calcolo sia del WAL che del WAM, è tenuto conto dell’impatto di strumenti finanziari derivati, depositi e tecniche di gestione del portafoglio efficienti;

e)

per «durata media ponderata» (weighted average maturity, WAM) si intende la misura del tempo medio mancante alla scadenza di tutti gli strumenti sottostanti nel fondo, ponderata per riflettere le consistenze relative ad ogni strumento, presumendo che la durata di uno strumento a tasso fluttuante sia il tempo rimanente fino al successivo aggiustamento al tasso del mercato monetario, piuttosto che il tempo rimanente prima che sia ripagato il valore nominale dello strumento. In pratica, il WAM è utilizzato per misurare la sensibilità di un FCM al cambiamento dei tassi di interesse sul mercato monetario;

f)

per «vita media ponderata» (weighted average life, WAL) si intende la media ponderata della durata rimanente di ogni strumento detenuto in un fondo, vale a dire il tempo fino a quando il capitale è pagato in pieno, al netto di interessi e sconti. Differentemente dal calcolo del WAM, il calcolo del WAL per strumenti a tasso fluttuante e strumenti finanziari strutturati non consente l’uso di date di aggiustamento del tasso di interesse e utilizza invece solo la scadenza definitiva (final maturity) del titolo dichiarata. Il WAL è utilizzato per misurare il rischio di credito, poiché quanto più a lungo è posticipato il rimborso del capitale, tanto più alto è il rischio di credito. Il WAL è anche utilizzato per limitare il rischio di liquidità;

g)

per «strumenti del mercato monetario» si intendono gli strumenti negoziati normalmente sul mercato monetario che sono liquidi e hanno un valore che può essere determinato in ogni momento con accuratezza;

h)

per «società di gestione» si intende una società che esercita abitualmente l’attività di gestione del portafoglio di una FCM.

PARTE 2

Bilancio (consistenze mensili)

Per compilare gli aggregati monetari e le contropartite dell’area dell’euro, la BCE necessita dei dati contenuti nella tabella 1 come segue:

1.   Categorie di strumenti

a)   Passivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: valuta in circolazione, depositi, quote/partecipazioni emesse in fondi comuni monetari, titoli di debito emessi, capitale e riserve e altre passività. Al fine di separare le passività monetarie da quelle non monetarie, i depositi sono anche suddivisi in depositi overnight, depositi con durata stabilita, depositi rimborsabili con preavviso e pronti contro termine. Cfr. le definizioni contenute nell’allegato II.

b)   Attivo

Le pertinenti categorie di strumenti sono: cassa, crediti, titoli di debito detenuti, partecipazioni, quote di fondi di investimento, capitale fisso e altre attività. Si vedano le definizioni contenute nell’allegato II.

2.   Disaggregazione per durata

Le scomposizioni per durate originarie costituiscono una fonte alternativa di informazioni dettagliate laddove gli strumenti finanziari non siano pienamente comparabili fra i diversi mercati.

a)   Passivo

Le soglie per fasce di durata, o per periodi di preavviso, sono: per i depositi con durata prestabilita, una scadenza originaria di un anno e di due anni all’emissione; e per i depositi rimborsabili con preavviso, un preavviso di tre mesi e di due anni. Le operazioni di pronti contro termine non sono disaggregate per durata, dato che si tratta generalmente di strumenti a termine molto breve, di solito con scadenza originaria inferiore a tre mesi. I titoli di debito emessi dalle IFM sono disaggregati per scadenze a uno e due anni. Non è richiesta alcuna disaggregazione per scadenza per le quote/partecipazioni emesse da FCM.

b)   Attivo

Le soglie per fasce di durata sono: per i prestiti delle IFM ai residenti dell’area dell’euro (diversi dalle IFM) per sottosettore e ancora per i prestiti delle IFM alle famiglie per finalità, a durata di uno e cinque anni; e per i titoli di debito detenuti dalle IFM emessi da altre IFM situate nell’area dell’euro, a durata di uno e due anni per consentire, nel calcolo degli aggregati monetari, la compensazione di tali titoli detenuti tra le IFM.

3.   Disaggregazione per finalità e identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche.

I prestiti alle famiglie e alle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie sono ulteriormente disaggregati secondo le finalità del prestito (credito al consumo, mutui per l’acquisto di abitazione, altri prestiti). All’interno della categoria «altri prestiti», i prestiti concessi alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche devono essere identificati separatamente (cfr. le definizioni di categorie di strumenti nella parte 2 dell’allegato II e le definizioni dei settori nella parte 3 dell’allegato II). Le BCN possono esentare dal requisito di una identificazione distinta dei prestiti alle imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche quando tali prestiti costituiscono meno del 5 % del totale dei prestiti alle famiglie dello Stato membro dell’area dell’euro.

4.   Disaggregazione per valuta

Per le voci di bilancio che possono essere utilizzate nella compilazione degli aggregati monetari, i saldi in euro devono essere identificati separatamente in modo che la BCE abbia l’opzione di definire gli aggregati monetari in termini di saldi denominati in tutte le valute combinate o solo in euro.

5.   Disaggregazione per settore e residenza delle controparti

5.1.

Per la compilazione dei dati relativi agli aggregati monetari e delle controparti si richiede l’individuazione delle controparti situate nell’area dell’euro che formano il settore detentore di moneta. A tal fine, in linea con il Sistema europeo dei conti rivisto (di seguito «SEC 2010») istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (cfr. la parte 3 dell’allegato II), le controparti non-IFM si suddividono in Amministrazioni pubbliche (S.13), dove l’Amministrazione centrale (S.1311) è identificata separatamente nei depositi totali, e altri settori residenti. Al fine di calcolare una disaggregazione per settore mensile degli aggregati monetari e delle contropartite di credito, gli altri residenti sono ulteriormente disaggregati nei seguenti sottosettori: fondi d’investimento diversi dai FCM (S.124), altri intermediari finanziari, eccetto imprese d’assicurazione e fondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127), imprese di assicurazione (S.128), fondi pensione (S.129), società non finanziarie (S.11) e famiglie + istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15). È fatta un’ulteriore distinzione per le controparti che sono SV e controparti centrali (CCP) all’interno dei settori accorpati (S.125 + S.126 + S.127). Per le imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche si veda la sezione 3. Con riferimento al totale dei depositi e alle categorie di deposito «depositi con durata prestabilita oltre due anni», «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» e «operazioni di pronti contro termine», vi è un’ulteriore distinzione tra enti creditizi, altre IFM controparti e amministrazioni centrali, ai fini del regime delle riserve minime della BCE.

5.2.

Per quanto riguarda il totale dei depositi al passivo e la categoria dell’attivo «prestiti totali», è fatta un’ulteriore distinzione per le autorità bancarie centrali (S.121) e gli istituti di deposito che non sono autorità bancarie centrali (S.122) e per le banche e gli operatori non bancari del resto del mondo in modo da comprendere meglio le politiche di prestito e finanziamento del settore bancario e per monitorare meglio le attività interbancarie.

5.3.

Per quanto riguarda le posizioni infra-gruppo, è fatta un’ulteriore distinzione per posizioni e operazioni di prestito e deposito tra istituti di deposito che non sono autorità bancarie centrali (S.122) per consentire l’individuazione delle interazioni tra enti creditizi appartenenti allo stesso gruppo (nazionale o di altri Stati membri dell’area dell’euro).

5.4.

Per quanto riguarda le disponibilità in titoli di debito con scadenza originaria fino a un anno, disaggregati per valuta, è fatta un’ulteriore distinzione per le amministrazioni pubbliche (S.13) al fine di assicurare una migliore visione d’insieme delle interazioni tra stati sovrani e banche.

5.5.

Taluni depositi/prestiti che derivano da operazioni di pronti contro termine/operazioni di pronti contro termine in acquisto o da operazioni analoghe con gli altri intermediari finanziari (S.125) + ausiliari finanziari (S.126) + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.127) possono riferirsi alle operazioni con una controparte centrale. Una controparte centrale è un’entità che si frappone legalmente tra le controparti nei contratti trattati sui mercati finanziari, diventando l’acquirente di ogni vendita e il venditore in ogni acquisto. Poiché tali operazioni sostituiscono spesso attività bilaterali tra le IFM, è fatta una distinzione ulteriore all’interno della categoria dei depositi «pronti contro termine» con riguardo alle attività con tali controparti. Allo stesso modo, un’ulteriore distinzione è fatta all’interno della categoria dell’attivo «prestiti» con riguardo ai contratti di pronti contro termine in acquisto conclusi con tali controparti.

5.6.

Le controparti nazionali sono individuate separatamente da quelle dell’area dell’euro diverse da quelle nazionali per quanto riguarda tutte le disaggregazioni statistiche. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore nazionale conformemente agli elenchi mantenuti dalla BCE a fini statistici e al «Manuale del settore statistico monetario e bancario della BCE: Guida alla classificazione statistica della clientela», che segue i principi di classificazione il più possibile coerenti con il SEC 2010. Non è necessario disaggregare geograficamente le controparti situate al di fuori dell’area dell’euro.

5.7.

Nel caso delle quote/partecipazioni di FCM emesse da IFM degli Stati membri dell’area dell’euro, i soggetti segnalanti segnalano quanto meno i dati relativi alla residenza dei detentori sulla base di una disaggregazione tra residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro non nazionali/residenti nel resto del mondo, per consentire di escludere le consistenze dei non residenti nell’area dell’euro. Le BCN possono anche derivare le informazioni statistiche necessarie dai dati raccolti sulla base del regolamento (UE) n. 1011/2012 (ECB/2012/24), nella misura in cui tali dati soddisfino i requisiti di tempestività imposti dall’articolo 7 del presente regolamento e i requisiti minimi definiti dall’allegato IV.

a)

Relativamente alle quote/partecipazioni di FCM che, conformemente alla legislazione nazionale, vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, inclusa la sua/loro residenza, i FCM emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano nel bilancio mensile i dati disaggregati per residenza dei titolari delle quote/partecipazioni emesse.

b)

Relativamente alle quote/partecipazioni di FCM che non vengono registrate in base all’identità del/dei loro detentore/i, conformemente alla legislazione nazionale, o che vengono registrate ma non forniscono alcuna informazione sulla residenza dei detentori, i soggetti segnalanti segnalano i dati disaggregati per residenza in conformità all’approccio deciso dalla BCN competente in accordo con la BCE. Tale obbligo è limitato a una delle opzioni seguenti o a una loro combinazione, da scegliersi avendo riguardo all’organizzazione dei mercati interessati e alle disposizioni giuridiche nazionali vigenti nello Stato membro in questione. Tale obbligo sarà controllato periodicamente dalla BCN.

i)

FCM emittenti:

I FCM emittenti o i loro legali rappresentanti segnalano dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle loro quote/partecipazioni emesse. Le informazioni possono essere fornite dal soggetto che colloca le quote/partecipazioni o da qualsiasi altro soggetto coinvolto nell’emissione, riacquisto o trasferimento delle quote/partecipazioni.

ii)

IFM e AIF depositari di quote/partecipazioni di FCM:

depositari di quote/partecipazioni in fondi comuni monetari segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da FCM residenti e detenute in custodia per conto del possessore o di un altro intermediario che agisce anch’esso come depositario. Tale opzione è applicabile se: i) il depositario distingue le quote/partecipazioni di FCM detenute in custodia per conto dei titolari da quelle detenute per conto di altri depositari; e ii) la maggior parte delle quote/partecipazioni di FCM sono custodite presso istituzioni nazionali residenti classificate come intermediari finanziari (IFM o AIF).

iii)

IFM e AIF in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi per oggetto quote/partecipazioni di un FCM residente;

In quanto soggetti segnalanti, le IFM e gli AIF che agiscono in qualità di segnalanti operazioni di residenti con non residenti aventi ad oggetto quote/partecipazioni di un FCM residente, segnalano i dati sulla disaggregazione per residenza dei detentori delle quote/partecipazioni emesse da fondi comuni residenti, negoziate da questi per conto del detentore o di un altro intermediario anch’esso coinvolto nell’operazione. Tale opzione è applicabile se: i) la copertura della segnalazione è esauriente, ossia copre sostanzialmente tutte le operazioni effettuate dai soggetti dichiaranti; ii) si segnalano dati accurati su acquisti e vendite intercorse con non residenti nell’area dell’euro; iii) le differenze tra il valore di emissione e quello di rimborso, escluse le commissioni, delle stesse quote/partecipazioni, sono minime; iv) l’ammontare delle quote/partecipazioni detenute dai non residenti nell’area dell’euro emesse dai FCM residenti è basso.

iv)

Se le opzioni da i) a ii) non si applicano, i soggetti segnalanti incluse le IFM e gli AIF, segnalano i dati in questione sulla base delle informazioni disponibili.

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PARTE 3

Bilancio (consistenze trimestrali)

Al fine di approfondire l’analisi degli andamenti monetari e per altre finalità statistiche, la BCE necessita di quanto segue con riferimento agli elementi chiave:

1.

La disaggregazione per sottosettore, durata e garanzia immobiliare dei prestiti erogati ad istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro (cfr. la tavola 2).

Ciò è richiesto per rendere possibile il monitoraggio del sottosettore completo e della struttura delle scadenze del finanziamento del credito complessivo (prestiti erogati e titoli) delle IFM nei confronti del settore detentore di moneta. Per le società non finanziarie e per le famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli che identificano i prestiti cartolarizzati con garanzie immobiliari.

Per i prestiti denominati in euro con durata originaria di oltre un anno e oltre due anni nei confronti delle società non finanziarie e famiglie, sono richiesti ulteriori dettagli per talune durate residue e periodi in cui viene rivisto il tasso d’interesse (cfr. la tabella 2). Un tasso di interesse rivisto è inteso come un cambiamento nel tasso di interesse di un prestito che è attualmente stabilito nel contratto di prestito. I prestiti soggetti a revisione del tasso di interesse includono, tra l’altro, prestiti con tassi di interesse che sono periodicamente rivisti in base alle variazioni di un indice, ad esempio l’Euribor, prestiti con tassi di interesse indicizzati, ossia «tassi variabili», e prestiti con tassi di interesse che sono modificabili a discrezione della IFM.

2.

Disaggregazione per sottosettore dei depositi delle IFM presso le amministrazioni pubbliche (diverse dalle amministrazioni centrali) degli Stati membri dell’area dell’euro (cfr. la tabella 2).

Ciò è richiesto come informazione complementare rispetto alla segnalazione mensile.

3.

Disaggregazione per settore delle posizioni nei confronti delle controparti al di fuori (cfr. la tabella 2).

Quando il SEC 2010 non è applicabile si applica la classificazione per settore prevista dal Sistema dei conti nazionali (SCN 2008).

4.

L’individuazione di posizioni in bilancio per i derivati e per gli interessi maturati su prestiti o depositi all’interno delle altre attività e altre passività (cfr. tabella 2).

Tale disaggregazione è richiesta al fine di migliorare la coerenza tra le statistiche.

5.

Disaggregazione per paese, incluse le posizioni nei confronti della Banca europea degli investimenti e il Meccanismo europeo di stabilità (cfr. Tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per analizzare ulteriormente gli andamenti monetari nonché per le necessità di natura transitoria e per effettuare controlli sulla qualità dei dati.

6.

La disaggregazione per settore dei depositi e prestiti transfrontalieri all’interno dell’area dell’euro a enti diversi dalle IFM (cfr. Tabella 3).

Tale disaggregazione è richiesta per valutare le posizioni dei settori delle IFM nei singoli Stati membri nei confronti degli altri Stati membri dell’area dell’euro.

7.

Disaggregazione per valuta (cfr. la tabella 4).

Tale disaggregazione è richiesta per permettere il calcolo delle transazioni per gli aggregati monetari e le contropartite, corrette per le variazioni dei tassi di cambio nei casi in cui tali aggregati includano una combinazione di tutte le valute.

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PARTE 4

Segnalazione degli aggiustamenti da rivalutazione per la compilazione dei dati sulle transazioni

Al fine di compilare i dati sulle transazioni rispetto agli aggregati monetari e alle contropartite per l’area dell’euro, la BCE necessita di aggiustamenti da rivalutazione alla luce delle cancellazioni totali/parziali dei prestiti e delle rivalutazione dei prezzi dei titoli:

1)   Cancellazioni totali/parziali di prestiti

L’aggiustamento rispetto alle cancellazioni totali/parziali di prestiti è segnalato al fine di consentire alla BCE di compilare i dati sulle transazioni finanziarie dalle consistenze segnalate in due periodi di segnalazione consecutivi. L’aggiustamento riflette qualsiasi variazione nelle consistenze dei crediti segnalato in conformità delle parti 2 e 3 causato dalle cancellazioni, inclusa la cancellazione dell’intero importo in essere di un prestito (cancellazione). L’aggiustamento riflette anche le variazioni negli accantonamenti sui prestiti nel caso in cui una BCN decida che le consistenze di bilancio siano registrate al netto degli accantonamenti. Sono incluse anche le cancellazioni totali/parziali di prestiti riconosciute nel momento in cui il prestito è venduto o trasferito ad un terzo, laddove identificabili.

I requisiti minimi per le cancellazioni totali/parziali di prestiti sono stabiliti nella tabella 1 A;

2)   Rivalutazione dei prezzi dei titoli

L’aggiustamento rispetto alla rivalutazione dei prezzi dei titoli fa riferimento alle fluttuazioni nella valutazione dei titoli derivanti dalla variazione del prezzo a cui i titoli sono registrati o negoziati. L’aggiustamento comprende le variazioni nel tempo del valore delle consistenze di bilancio di fine periodo derivanti dalla variazione del valore di riferimento al quale i titoli sono registrati, vale a dire potenziali guadagni/perdite. Può anche contenere variazioni di valutazione derivanti da operazioni in titoli, vale a dire utili/perdite realizzati.

I requisiti minimi per la rivalutazione dei prezzi dei titoli sono stabiliti nella tabella 1 A.

Non è previsto alcun obbligo minimo di segnalazione per il lato del passivo del bilancio. Tuttavia, se le prassi di valutazione applicate dai soggetti segnalanti ai titoli di debito emessi determinano modifiche alle loro consistenze di fine periodo, alle BCN è consentito raccogliere dati relativi a tali modifiche. Tali dati sono segnalati come aggiustamenti da «altra rivalutazione».

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PARTE 5

Obblighi di segnalazione statistica per la cartolarizzazione di prestiti e per altri trasferimenti di prestiti

1.   Obblighi generali

I dati sono segnalati ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2 e a quelli dell’articolo 8, paragrafo 4 se applicabile. Tutte le voci sui dati sono disaggregate per residenza e per sottosettore del debitore del prestito come indicato nei titoli delle colonne della tavola 5. I prestiti ceduti nella fase di stoccaggio di una cartolarizzazione sono trattati come se fossero già cartolarizzati.

2.   Obblighi di segnalazione dei flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente trasferiti

2.1.

Per gli scopi dell’articolo 6, lettera a), le IFM calcolano le voci nella parte 1 e 2 della tabella 5 come flussi netti di crediti cartolarizzati o diversamente ceduti durante il periodo in questione meno i prestiti acquisiti durante il periodo in questione. Non sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a un’altra IFM nazionale o da essa acquistati e i prestiti il cui trasferimento avviene come risultato di una scissione del soggetto segnalante, o una fusione o acquisizione che coinvolge il soggetto segnalante e un’altra IFM nazionale. Sono inclusi in questo calcolo i prestiti trasferiti a IFM nazionali o da esse acquistati.

2.2.

Le voci di cui alla sezione 3.1 sono inserite nelle parti 1 e 2 della tabella 5 come segue:

a)

sono inserite nella parte 1, le cessioni e acquisizioni che hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate in conformità alla parte 2 e 3 dell’allegato I, ossia le cessioni che risultano nella cancellazione e le acquisizioni che risultano nell’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti;

b)

sono inserite nella parte 2, le cessioni e acquisizioni che non hanno effetto sulle consistenze dei prestiti segnalate in conformità alla parte 2 e 3 dell’allegato I, ossia le cessioni che risultano nella cancellazione e le acquisizioni che risultano nell’iscrizione o la re-iscrizione in bilancio dei prestiti.

2.3.

Le voci nella parte 1 della tavola 5 sono ulteriormente disaggregate mensilmente secondo la controparte della cessione, distinguendo tra SV, di cui SV residenti nell’area dell’euro, e altre controparti. Come indicato nella tabella 5, lettera b), ulteriori disaggregazioni per durata originaria e per scopo del credito sono richieste trimestralmente per alcune voci.

3.   Obblighi di segnalazione dei crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio che sono prestati

3.1.

Le IFM forniscono dati conformemente alla parte 3 della tabella 5 crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio per i quali la IFM opera come gestore come segue:

a)

le consistenze in essere alla fine del periodo;

b)

le transazioni finanziarie escluse le cessioni e acquisizioni di crediti durante il periodo rilevante, ossia la variazione delle consistenze in essere che è attribuibile al rimborso del capitale del prestito da parte dei prestatari.

3.2.

Per quanto riguarda la sezione 3.1, lettera b), le BCN possono invece richiedere alle IFM di fornire i flussi netti delle cessioni e acquisizioni di crediti per i quali l’IFM opera come gestore in modo che la BCN possa derivare le transazioni finanziarie cui fa riferimento la sezione 3.1, lettera b).

3.3.

Le BCN possono disporre deroghe agli obblighi di segnalazione della sezione 3.1, lettera b), laddove i flussi netti raccolti nella parte 1.1 della tabella 5 soddifino lo scopo della sezione 3.2, vale a dire laddove è nella prassi nazionale che crediti cartolarizzati e cancellati dal bilancio siano gestiti da IFM. Le BCN assicureranno che tali flussi netti siano coerenti con gli scopi del calcolo delle transazioni finanziarie esclusi le cessioni e le acquisizioni di crediti che rientrano nella sezione 3.1, lettera b). Le BCN possono richiedere informazioni aggiuntive alle IFM al fine di compiere i necessari aggiustamenti.

3.4.

Le BCN possono estendere gli obblighi di segnalazione statistica della presente sezione a tutti i crediti cancellati dal bilancio e gestiti da IFM, che siano stati cartolarizzati o diversamente trasferiti. Laddove sia il caso, la BCN informerà le IFM degli obblighi di segnalazione statistica in conformità alla parte 3 della tabella 5.

4.   Obblighi di segnalazione relativi all’ammontare in essere di prestiti cartolarizzati per cui l’IFM segnalante svolge attività di gestione.

4.1.

Le IFM forniscono dati trimestrali su tutti i crediti gestiti in una cartolarizzazione in conformità alla parte 4 della tabella 5, a prescindere dal fatto che i prestiti cartolarizzati gestiti o i loro diritti di servizio riscossione prestiti siano iscritti nel bilancio del soggetto segnalante.

4.2.

Per quanto riguarda i prestiti gestiti per le SV residenti in altri Stati membri dell’area dell’euro, le IFM forniscono ulteriori disaggregazioni, aggregando i prestiti gestiti separatamente per ciascun Stato membro in cui la SV è residente.

4.3.

Le BCN possono raccogliere i dati di cui all’articolo 6, lettera b), o parte degli stessi, SV per SV dalle IFM residenti che svolgono la funzione di gestori di prestiti cartolarizzati. Se una BCN ritiene che i dati di cui alla sezione 4.4 e le disaggregazioni di cui alla sezione 4.2 possono essere raccolti su tale base, informerà le IFM se, e in tal caso, la misura in cui è richiesta la segnalazione di cui alle predette sezioni 4.1 e 4.2.

5.   Obblighi di segnalazione statistica per le IFM che applicano lo IAS 39, l’IFRS 9 o simili standard contabili nazionali.

5.1.

Le IFM che applicano lo IAS 39, l’IFRS 9 o simili standard contabili nazionali segnalano l’ammontare in essere a fine mese dei prestiti ceduti mediante cartolarizzazione che non sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio in conformità alla parte 5 della tabella 5.

5.2.

Le IFM cui si applica la deroga di cui all’articolo 9, paragrafo 6, segnalano l’ammontare in essere alla fine del trimestre dei prestiti ceduti con una cartolarizzazione che sono stati soggetti a cancellazione dal bilancio, ma che sono ancora riconosciuti nel bilancio ai sensi della parte 5 della tabella 5.

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PARTE 6

Segnalazione semplificata per enti creditizi di piccole dimensioni

Gli enti creditizi cui si applicano le deroghe dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera d, possono essere esentati dai seguenti obblighi:

1)

disaggregazione per valuta di cui alla sezione 4, parte 2;

2)

identificazione separata di:

a)

posizioni nei confronti di una controparte centrale di cui alla sezione 5.3 della parte 2;

b)

prestiti sindacati come indicato nella tavola 1 della parte 2;

c)

titoli di debito con durata fino a due anni e capitale nominale garantito al di sotto del 100 %, come indicato nella tabella 1, parte 2;

3)

disaggregazione per settore di cui alla sezione 3 della parte 3;

4)

disaggregazione per paese di cui alla sezione 4 della parte 3;

5)

disaggregazione per valuta di cui alla sezione 5 della parte 3.

Inoltre, tali enti creditizi possono soddisfare i requisiti di segnalazione statistica di cui nelle parti 2, 5 e 6 segnalando i dati solo trimestralmente e in conformità all’obbligo di tempestività relativo alle statistiche trimestrali di cui all’articolo 7, paragrafo 3.

PARTE 7

Tabella riassuntiva

Sintesi delle disaggregazioni ai fini del bilancio aggregato del settore delle IFM (1)

TIPOLOGIE DI STRUMENTI E DURATA

VOCI DI BILANCIO

ATTIVO

PASSIVO

1.

Cassa

2.

Prestiti

 

fino a un anno (2)

 

oltre un anno e fino a cinque anni (2)

 

oltre cinque anni

di cui: posizioni infragruppo

di cui: prestiti sindacati

di cui: operazioni di pronti contro termine in acquisto

di cui: prestiti rotativi e scoperti di conto (euro)

di cui: credito da carte di a saldo (euro)

di cui: credito da carte di credito revolving (euro)

di cui: garanzie immobiliari (7)

Prestiti con scadenza originaria oltre 1 anno

di cui: prestiti con vita residua rimanente inferiore ad un anno

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore a 1 anni e con tasso d’interesse ricalcolato nei successivi 12 mesi

Prestiti con durata originaria oltre 2 anni

di cui: prestiti con vita residua rimanente inferiore a due anni

di cui: prestiti con vita residua rimanente superiore a 2 anni e con tasso d’interesse rivisto nei successivi 24 mesi

3.

titoli di debito detenuti

 

fino a 1 anno (3)

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni (3)

 

oltre due anni (3)

4.

Partecipazioni

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

 

Quote/partecipazioni in FCM

 

Quote/partecipazioni in fondi diversi dai FCM

6.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

7.

Altre attività

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

di cui: interessi maturati su prestiti

8.

Biglietti e monete in circolazione

9.

Depositi

 

fino a un anno (4)

 

oltre un anno (4)

di cui: posizioni infragruppo

di cui: depositi trasferibili

di cui: fino a 2 anni

di cui: prestiti sindacati

9.1.

Depositi overnight

di cui: depositi trasferibili

9.2.

Depositi con durata prestabilita

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno e fino a 2

 

oltre 2 anni

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

 

fino a tre mesi

 

oltre tre mesi

 

di cui: oltre due anni  (5)

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

10.

Quote/partecipazioni in fondi comuni monetari

11.

Titoli di debito emessi

 

fino a 1 anno

 

oltre 1 anno e fino a 2 anni

di cui: fino a 2 anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

 

oltre 2 anni

12.

Capitale e riserve

13.

Altre passività

 

di cui: strumenti finanziari derivati

 

di cui: interessi maturati sui depositi


DISAGGREGAZIONE PER CONTROPARTI E FINALITÀ

ATTIVO

PASSIVO

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S.124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

di cui: controparti centrali (7)

 

di cui: SV (7)

 

imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129) (6)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

 

credito al consumo (7)

 

mutui per l’acquisto di abitazioni (7)

 

altri prestiti (7)

di cui: imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (7)

B.

Residenti dell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

fondi di investimento diversi dai FCM (S. 124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

di cui: controparti centrali (7)

 

di cui: SV (7)

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129) (6)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

 

credito al consumo (7)

 

mutui per l’acquisto di abitazioni (7)

 

altri prestiti (7)

 

di cui: imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (7)

C.

Residenti del resto del mondo

 

Banche

 

Operatori non bancari

 

Amministrazioni pubbliche

 

Altri residenti

A.

Residenti nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

di cui: Enti creditizi

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

Altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni di stati federati

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S. 124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127) (6)

 

di cui: controparti centrali (7)

di cui: SV (7)

 

imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129) (6)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

B.

Residenti dell’area dell’euro diversi da quelli nazionali

 

IFM

 

di cui: Autorità bancarie centrali

 

di cui: Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali

 

di cui: enti creditizi

 

Istituzioni diverse dalle IFM

 

Amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni centrali

 

Altre amministrazioni pubbliche

 

amministrazioni statali

 

amministrazioni locali

 

enti di previdenza e assistenza sociale

 

Altri settori residenti (6)

 

Fondi di investimento diversi dai FCM (S. 124)

 

altri intermediari finanziari, ausiliari finanziari e istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro (S.125 + S.126 + S.127)

 

di cui: controparti centrali (7)

 

di cui: SV (7)

 

Imprese di assicurazione (S.128)

 

fondi pensione (S.129)

 

società non finanziarie (S.11) (6)

 

famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.14 + S.15) (6)

C.

Residenti del resto del mondo

 

Banche

 

Operatori non bancari

 

Amministrazioni pubbliche

 

Altri residenti

D.

Totale

D.

Totale

VALUTE

e

euro

x

valute estere — valute diverse dall’euro (vale a dire valute degli altri Stati membri, dollaro USA, yen giapponese, franco svizzero, altre)


(1)  I dati sulle disaggregazioni mensili sono indicati in grassetto, i dati sulle disaggregazioni trimestrali sono indicati a caratteri normali.

(2)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto i prestiti ai principali settori residenti diversi dalle IFM e dalle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dell’area dell’euro. Le corrispondenti disaggregazioni per scadenza per crediti concessi alle amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali degli Stati membri dell’area dell’euro sono trimestrali.

(3)  La disaggregazione per scadenza mensile riguarda soltanto le disponibilità di titoli emessi da IFM situate nell’area dell’euro. Quanto ai dati trimestrali, le disponibilità di titoli emessi da istituzioni diverse dalle IFM dell’area dell’euro sono suddivise tra «fino a un anno» e «oltre un anno»

(4)  Solo nei confronti del resto del mondo.

(5)  La segnalazione della voce «depositi rimborsabili con preavviso di oltre due anni» è facoltativa fino a nuova comunicazione.

(6)  La disaggregazione mensile per sottosettore è richiesta per crediti e depositi.

(7)  Relativamente ai crediti, un’ulteriore disaggregazione per finalità è prevista per i sottosettori S.14 + S.15. Inoltre, per un numero ridotto di strumenti, ulteriori «posizioni di cui» sono richieste per alcuni sottosettori: «di cui controparti centrali» e «di cui società veicolo» per il sottosettore S.123; «di cui imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche» per prestiti al sottosettore S.14; «di cui garanzie immobiliari» per prestiti al sottosettore S.11 e S.14 + S.15 (solo obblighi trimestrali).

(8)  La disaggregazione trimestrale per valuta di ciascun altro Stato membro è richiesta solo per le voci selezionate.


ALLEGATO II

PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E DEFINIZIONI

PARTE 1

Consolidamento a fini statistici all’interno dello stesso Stato membro

1.

Per ciascuno degli Stati membri la cui valuta è l’euro (di seguito «Stato membro dell’area dell’euro»), gli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione sono le IFM incluse nell’elenco delle IFM a fini statistici e residenti nel territorio degli Stati membri dell’area dell’euro (1). Esse sono:

a)

le istituzioni costituite e situate in quel territorio, incluse le succursali (2) di case madri situate al di fuori del territorio; e

b)

le succursali delle istituzioni la cui sede principale è situata al di fuori del territorio.

Le istituzioni situate nei centri finanziari off-shore saranno trattate, dal punto di vista statistico, come residenti nei territori in cui tali centri sono situati.

2.

Le IFM consolidano a fini statistici le attività di tutti i loro uffici nazionali (sede legale o principale e/o succursali) situati all’interno dello stesso territorio nazionale. Il consolidamento transfrontaliero a fini statistici non è permesso.

a)

Nel caso in cui una società madre e le sue controllate siano IFM situate nello stesso Stato membro, alla controllante è permesso consolidare, nelle sue segnalazioni statistiche, le attività di tali controllate, tenendo tuttavia separata l’attività degli enti creditizi e di altre IFM.

b)

Se un’istituzione ha succursali situate all’interno del territorio degli altri Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale situate in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei confronti di tali succursali come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro. Al contrario, una succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei confronti della sede legale o principale o nei confronti di altre succursali della stessa istituzione, situate all’interno del territorio di altri Stati membri dell’area dell’euro, come posizioni nei confronti di residenti negli altri Stati membri dell’area dell’euro.

c)

Se un’istituzione ha succursali al fuori del territorio degli Stati membri dell’area dell’euro, la sede legale o principale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei riguardi di tali succursali quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo. Al contrario, la succursale situata in un dato Stato membro dell’area dell’euro considera le posizioni nei riguardi della sede legale e principale o altre succursali della stessa istituzione, situate al di fuori degli Stati membri dell’area dell’euro quali posizioni nei confronti di residenti nel resto del mondo.

PARTE 2

Definizioni delle categorie di strumenti

1.

Questa tabella fornisce una descrizione dettagliata delle varie categorie di strumenti che le banche centrali nazionali (BCN) traspongono in categorie nazionali conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento. La tabella non costituisce un elenco di strumenti finanziari individuali e le descrizioni non sono esaustive. Le definizioni fanno riferimento al SEC 2010.

2.

La scadenza originaria, ossia la scadenza all’emissione, si riferisce al periodo fisso durante il quale uno strumento finanziario non può essere rimborsato, ad esempio strumenti di debito, o può essere rimborsato solo con determinate penali, ad esempio alcuni tipi di depositi. Il periodo di preavviso corrisponde al periodo di tempo che trascorre tra il momento in cui il detentore informa della sua intenzione di convertire in contante lo strumento, e la data in cui la conversione può essere effettuata senza incorrere in penali. Gli strumenti finanziari sono classificati in base al periodo di preavviso solo in assenza di una durata prestabilita.

3.

I crediti finanziari possono essere distinti in negoziabili o non negoziabili. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da un’unità all’altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l’effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità.

Tabella

Categorie di strumenti

CATEGORIE DELL’ATTIVO

Categoria

Descrizione delle caratteristiche principali

1.

Cassa

Disponibilità in euro, banconote e monete estere in circolazione comunemente utilizzate per effettuare pagamenti

2.

Crediti con durata originaria fino a un anno incluso/oltre un anno e fino a cinque anni inclusi/oltre cinque anni

Disponibilità in attività finanziarie che si creano allorché i creditori prestano fondi ai debitori, che non sono attestate da un documento oppure sono attestate da un documento non negoziabile. La presente voce include anche attività in forma di depositi presso i soggetti segnalanti. Le BCN possono anche richiedere la piena disaggregazione per settore per questa voce.

1.

La presente voce include:

a)

prestiti concessi a famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, disaggregati per:

i)

credito al consumo (prestiti concessi principalmente per uso personale nel consumo di beni e servizi). Il credito al consumo concesso a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche è incluso in questa categoria, se la IFM segnalante sa che il prestito è principalmente utilizzato a fini di consumo personale;

ii)

prestito per l’acquisto di un’abitazione (credito concesso al fine di investire in abitazioni per uso proprio o da cedere in locazione, inclusi la costruzione e il rinnovamento). Ciò comprende i crediti garantiti da ipoteche su immobili ad uso abitativo utilizzati per l’acquisto di un’abitazione e altri crediti per l’acquisto di un’abitazione effettuati a titolo personale o garantiti a fronte di altre forme di attività. I mutui concessi a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche sono inclusi in questa categoria a meno che la MFI segnalante non sappia che l’abitazione è principalmente utilizzata per finalità connesse ad attività economiche, nel qual caso è segnalata come «altri crediti dei quali a imprese individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche»;

iii)

altro (crediti concessi per finalità diverse dal consumo e dall’acquisto di un’abitazione, quali attività economiche, consolidamento del debito, istruzione ecc.). La presente categoria può includere prestiti finalizzati al consumo concessi a imprenditori individuali/società di persone non riconosciute come entità giuridiche (cfr. la parte 3 dell’allegato II) se essi non sono segnalati sotto la categoria «credito al consumo». A meno che non si applichino le condizioni per una segnalazione ridotta, deve essere segnalata una posizione «di cui» che identifichi separatamente all’interno di tale categoria i prestiti concessi alle imprese individuali (cfr. la parte 3 dell’allegato II);

b)

debito da carta di credito

Ai fini del presente regolamento, la presente categoria comprende il credito concesso alle famiglie o alle società non finanziarie o attraverso carte di addebito posticipato, vale a dire carte che concedono credito a saldo come definito di seguito, o attraverso le carte di credito, vale a dire carte che concedono credito a saldo e credito revolving. Il debito da carta di credito è registrato su conti relativi alla carta dedicati e di conseguenza non visibili sui conti correnti o sugli scoperti di conto. Il credito a saldo è definito come il credito concesso a un tasso d’interesse dello 0 % tra le operazioni di pagamento effettuate con la carta durante un ciclo di fatturazione e la data alla quale i saldi di debito derivanti da tale specifico ciclo di fatturazione diventano esigibili. Il credito revolving è definito come il credito concesso dopo le date di scadenza dei cicli di fatturazione precedenti, vale a dire l’ammontare del debito sul conto della carta che non è stato regolato quando ciò era possibile per la prima volta, a cui è applicato un tasso d’interesse o tassi d’interesse a scaglioni normalmente superiori allo 0 %. Spesso devono essere versate quote minime per rimborsare almeno parzialmente il credito concesso.

La controparte di queste forme di credito è l’entità responsabile alla fine del rimborso delle somme rimanenti in linea con il contratto, che coincide con il detentore della carta nel caso di utilizzo privato delle carte, ma non nel caso delle carte dell’impresa;

c)

Prestiti rotativi e scoperti di conto corrente

I prestiti rotativi sono prestiti che possiedono tutte le caratteristiche seguenti: i) il prestatario può usare o ritirare fondi entro un limite di credito approvato in precedenza senza dare preavviso al prestatore; ii) l’ammontare del credito disponibile può aumentare e diminuire in quanto i fondi sono presi in prestito e ripagati; iii) il credito può essere utilizzato ripetutamente; iv) non c’è l’obbligo di rimborsare regolarmente i fondi.

I prestiti rotativi includono gli importi ottenuti attraverso una linea di credito non ancora ripagata (importi in essere). Una linea di credito è un accordo tra un prestatore e un prestatario che consente a quest’ultimo di prendere anticipi, in un periodo definito e fino ad un certo limite, e rimborsarli a sua discrezione prima di una data definita. Gli importi resi disponibili attraverso una linea di credito, che non sono stati ritirati o che sono già stati ripagati, non sono da considerare sotto alcuna categoria di voci del bilancio. Gli scoperti di conto sono saldi di debito sui conti correnti. Sia i prestiti rotativi che gli scoperti di conto escludono i prestiti forniti attraverso le carte di credito. L’importo complessivo dovuto dal prestatario deve essere segnalato, a prescindere dal fatto che esso rientri o ecceda i limiti prestabiliti tra il prestatore e il prestatario con riguardo all’ordine di grandezza e/o al periodo massimo del prestito;

d)

Prestiti sindacati (singoli contratti di credito nei quali diversi enti partecipano in qualità di prestatori).

I prestiti sindacati coprono solo i casi nei quali il prestatario sia a conoscenza, dal contratto di credito, del fatto che il prestito è effettuato da diversi prestatori. A fini statistici, solo gli importi realmente sborsati dai prestatori (piuttosto che le linee di credito totali) sono considerati come prestiti sindacati. Il prestito sindacato è normalmente concordato e coordinato da un’istituzione (chiamata spesso «gestore principale») ed è effettuato in concreto da vari partecipanti al sindacato. I partecipanti, incluso il gestore principale, segnalano tutti la propria quota di prestito nei confronti del prestatario, vale a dire non nei confronti del gestore principale, tra le attività del proprio bilancio;

e)

depositi, come definiti nella categoria del passivo 9;

f)

attività di leasing finanziario a favore di terzi

Le attività di leasing finanziario sono contratti in base ai quali il proprietario di un bene durevole, di seguito il «concedente» concede tale bene a un terzo, di seguito il «concessionario», per tutta, o quasi, la vita economica del bene stesso, in cambio di un canone periodico che copre il costo connesso al bene e a un determinato tasso di interesse. Il concessionario riceve tutti i benefici che possono derivare dall’uso del bene e si accolla tutti i costi e i rischi connessi alla sua titolarità. A fini statistici, i contratti di leasing finanziario sono considerati come crediti dal concedente al concessionario che permettono al concessionario di acquistare il bene. Le attività (beni durevoli) oggetto della concessione in leasing non sono iscritte in alcuna parte del bilancio;

g)

i crediti inesigibili che non sono stati ancora rimborsati o cancellati

L’ammontare totale dei prestiti nei confronti dei quali il rimborso non è avvenuto nei termini o è altrimenti identificato come deteriorato, parzialmente o totalmente, in linea con la definizione di default di cui all’articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013;

h)

disponibilità in titoli non negoziabili

Disponibilità in titoli di debito che non sono negoziabili e non possono essere scambiate in mercati secondari;

i)

crediti negoziati

I crediti che di fatto sono divenuti negoziabili devono essere iscritti alla voce «crediti» dell’attivo a condizione che si dimostri che non esistono contrattazioni sul mercato secondario. Altrimenti dovrebbero essere classificati come titoli di debito (categoria 3);

j)

debito subordinato in forma di depositi o crediti

Gli strumenti di debito subordinato forniscono un credito a titolo sussidiario nei confronti dell’istituzione emittente che può essere solo fatto valere dopo che tutti gli altri crediti di livello superiore, ad esempio depositi/crediti, siano stati soddisfatti, attribuendo loro alcune delle caratteristiche delle partecipazioni. A fini statistici, il debito subordinato deve essere classificato come «crediti» o «titoli di debito» a seconda della natura dello strumento finanziario. Laddove le disponibilità delle IFM in tutte le forme di debito subordinato siano attualmente identificate in un valore unico a fini statistici, tale valore deve essere classificato nella categoria dell’attivo «titoli di debito», sulla base del fatto che il debito subordinato è costituito principalmente nella forma di titoli piuttosto che di crediti;

k)

crediti derivanti da operazioni di acquisto a pronti con patto di rivendita a termine o prestito titoli a fronte di contante a garanzia

Contropartita del contante pagato in cambio di titoli acquistati da parte dei soggetti segnalanti ad un determinato prezzo con l’impegno fermo a rivendere quei titoli o altri simili ad un prezzo prestabilito in una specifica data futura, o prestito titoli a fronte di contante a garanzia, si veda passivo voce 9.4.

Ai fini dello schema di segnalazione, la disaggregazione dei prestiti a seconda delle garanzie immobiliari include l’ammontare complessivo dei prestiti in essere che sono garantiti ai sensi dell’articolo 199, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, che presenta una proporzione di prestiti/garanzie in essere di 1 o inferiore a 1. Se tali regole non sono applicate dal soggetto segnalante, la determinazione dei prestiti da includere in tale disaggregazione si basa sull’approccio scelto per soddisfare i requisiti patrimoniali.

2.

La voce seguente non è trattata come un credito:

Crediti concessi su base fiduciaria

I crediti concessi su base fiduciaria, ossia crediti fiduciari, sono crediti costituiti in nome di una parte, di seguito «fiduciario», e per conto di un terzo, di seguito «beneficiario». A fini statistici, i crediti fiduciari non devono essere iscritti nel bilancio del fiduciario laddove i rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario. I rischi e i vantaggi derivanti dalla titolarità dei fondi sono a carico del beneficiario quando: a) il beneficiario si assume il rischio del credito (vale a dire che il proprietario fiduciario è responsabile solo della gestione dal punto di vista amministrativo del credito); o b) l’investimento del beneficiario è garantito contro perdite nel caso in cui il fiduciario sia posto in liquidazione (vale a dire che il credito fiduciario non fa parte delle attività del fiduciario che possono essere distribuite in caso di fallimento)

3.

Titoli di debito

Disponibilità in titoli di debito, che sono strumenti finanziari negoziabili che servono come prova del debito, sono scambiati sui mercati secondari o possono essere compensati sul mercato e che non conferiscono al titolare alcun diritto di proprietà sull’ente emittente.

La presente voce include:

a)

disponibilità in titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

Crediti che siano diventati negoziabili su un mercato organizzato, vale a dire crediti negoziati, a condizione che l’esistenza di contrattazioni sul mercato secondario e di quotazioni frequenti dell’attività finanziaria, nonché la presenza di market maker siano dimostrate, ad esempio, dalla differenza tra le quotazioni d’acquisto e di vendita. Laddove ciò non fosse il caso, devono essere iscritti alla voce «crediti» dell’attivo (cfr. anche «crediti negoziati» alla voce 2 j);

c)

debito subordinato in forma di titoli di debito (cfr. anche «debito subordinato in forma di depositi o crediti» alla voce 2 j).

Titoli dati in prestito mediante operazioni di prestito titoli o venduti mediante un’operazione di pronti contro termine rimangono nel bilancio del titolare originario (e non devono essere iscritte nel bilancio dell’acquirente temporaneo), laddove vi sia l’impegno irrevocabile di invertire l’operazione, e non una semplice opzione. Nel caso in cui l’acquirente temporaneo venda i titoli ricevuti, tale vendita deve essere registrata come un’operazione definitiva in titoli e iscritta nel bilancio dell’acquirente temporaneo come una posizione negativa nel portafoglio titoli

3a/3b/3c

Titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono:

a)

Disponibilità di titoli di debito negoziabili, con scadenza originaria di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

b)

Crediti che siano diventati negoziabili su un mercato organizzato, vale a dire crediti negoziati che siano iscritti come titoli di debito, con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

c)

Debito subordinato nella forma di titoli di debito, con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

4.

Partecipazioni

Le partecipazioni conferiscono diritti di proprietà su società o quasi-società; sono rappresentative del diritto sul valore residuo, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori.

La presente voce comprende azioni quotate e non quotate e altre partecipazioni.

5.

Quote/partecipazioni in fondi di investimento

Quote o partecipazioni emesse da fondi di investimento, costituiti da organismi di investimento collettivo che investono in attività finanziarie e non finanziarie nella misura in cui l’obiettivo perseguito è l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

La presente voce include quote/partecipazioni in FCM emesse da FCM in conformità all’articolo 2 del presente regolamento e quote/partecipazioni emesse da fondi di investimento diversi dai FCM (come definiti dall’articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1073/2013 (BCE/2013/38).

6.

Attività non finanziarie (incluse le immobilizzazioni)

Beni tangibili o intangibili diversi dalle attività finanziarie Questa voce comprende gli investimenti in immobilizzazioni materiali, ad esempio: abitazioni, altri fabbricati e strutture, macchinari e attrezzature, oggetti di valore e prodotti di proprietà intellettuale come software per computer e database.

7.

Altre attività

La voce «altre attività» è la voce residuale nel settore dell’attivo del bilancio e definita come «attività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce. Le altre attività possono includere:

a)

posizioni in contratti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato positivo

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati che sono sottoposti a iscrizione nel bilancio sono quivi inclusi e dovrebbero essere segnalati come una voce «di cui» separata con una disaggregazione settoriale (IFM/istituzioni diverse dalle IFM) e geografica (residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/residenti nel resto del mondo);

b)

importi lordi esigibili a fronte di partite in sospeso

Le partite in sospeso sono saldi attivi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti, ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti (ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione);

c)

importi lordi esigibili a fronte di partite di transito

Le partite di transito rappresentano fondi, normalmente appartenenti ai clienti, fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi gli assegni e altre forme di pagamento inviate per l’incasso ad altre IFM;

d)

interessi esigibili maturati su crediti

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi maturati su crediti dovrebbero essere iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono, vale a dire sulla base della competenza temporale, piuttosto che dal momento in cui sono realmente realizzati, vale a dire sulla base del contante. Gli interessi maturati su crediti sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre attività». Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono e dovrebbero essere segnalati ad una separata voce «di cui»;

e)

Interessi maturati sulle disponibilità in titoli di debito;

f)

dividendi da ricevere;

g)

importi esigibili non connessi con l’attività principale della IMF;

h)

voce dell’attivo in contropartita delle monete emesse dallo Stato (solo bilanci delle BCN);

La voce «altre attività» esclude gli strumenti finanziari che assumono la forma di attività finanziarie (inclusi nelle altre voci del bilancio), alcuni strumenti finanziari non aventi forma di attività finanziarie quali garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio) e attività non finanziarie (inclusi alla categoria 6).


CATEGORIE DEL PASSIVO

Categoria

Descrizione delle principali caratteristiche

8.

Banconote e monete in circolazione

La categoria del passivo «banconote e monete in circolazione» è definita come «banconote e monete in circolazione emesse o autorizzate dalle autorità monetarie». Tale categoria include banconote emesse dalla BCE e dalle BCN. Le monete in circolazione non costituiscono una passività delle IFM negli Stati membri dell’area dell’euro, ma una passività dell’amministrazione centrale. Ciononostante, le monete fanno parte degli aggregati monetari e rientrano pertanto nella categoria «biglietti e monete in circolazione». La contropartita di tale passività deve essere inclusa nella categoria «altre attività».

9.

Depositi

«Importi (azioni, depositi o altro), che sono dovuti ai creditori da parte dei soggetti segnalanti e che sono conformi alle caratteristiche descritte nella sezione 1 della parte 1 dell’allegato I, eccetto quelli derivanti dall’emissione di titoli negoziabili o da azioni e partecipazioni in FCM» Ai fini dello schema di segnalazione, questa categoria è suddivisa in depositi a vista, depositi con durata prestabilita, depositi rimborsabili con preavviso e operazioni di pronti contro termine.

a)

depositi e crediti

I «depositi» comprendono anche «crediti» in qualità di passività delle IFM. In termini concettuali, i crediti rappresentano importi ricevuti dalle MFI non strutturati nella forma di «depositi». Il SEC 2010 distingue tra «crediti» e «depositi» a seconda della parte che prende l’iniziativa: se è il prestatario, si tratta di un credito, mentre se è il prestatore del credito, allora si tratta di un deposito).

Nell’ambito dello schema di segnalazione, i «crediti» non sono riconosciuti come categoria autonoma sul lato del passivo del bilancio. Al contrario, saldi considerati «crediti» dovrebbero essere classificati, indistintamente, sotto la voce «depositi», a meno che non siano rappresentati da strumenti negoziabili. Ciò è in linea con la definizione di «depositi» di cui sopra. I crediti alle IFM classificati come «depositi» dovrebbero essere disaggregati in conformità con i requisiti contenuti nello schema di segnalazione, vale a dire per settore, strumento, valuta e scadenza. I prestiti sindacati ricevuti dai soggetti segnalanti ricadono in questa categoria.

b)

strumenti di debito non negoziabili

I titoli di debito non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti dovrebbero essere generalmente classificati come «depositi». Gli strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che divengono successivamente negoziabili dovrebbero essere riclassificati come «titoli di debito».

c)

depositi di margini

I depositi di margini (margini) effettuati mediante contratti derivati devono essere classificati come «depositi» laddove rappresentano garanzia in contanti depositata presso le IFM e laddove rimangono nella proprietà del depositante e sono rimborsabili al depositante alla liquidazione del contratto. In linea di principio, i margini ricevuti dai soggetti segnalanti dovrebbero essere classificati solo come «depositi» nei limiti in cui si forniscano alla IFM fondi liberamente accessibili per i prestiti; laddove una parte dei margini ricevuti dalla IFM deve essere trasferita ad un altro partecipante del mercato dei derivati (ad esempio una stanza di compensazione), in principio solo la parte che rimane a disposizione della IFM dovrebbe essere classificata come «depositi». Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi».

d)

Saldi accantonati

Secondo la prassi nazionale, i «saldi accantonati» relativi ad esempio ai contratti di leasing sono classificati come depositi nella categoria «depositi con durata prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della durata/accantonamento del contratto sottostante.

e)

azioni emesse da IFM

Le azioni emesse da IFM sono classificate come depositi invece che come capitale e riserve se: i) c’è una relazione economica debitoria-creditoria tra la IFM emittente e il detentore (a prescindere da eventuali diritti di proprietà in tali azioni); e ii) le azioni possono essere convertite in contanti o rimborsate senza restrizioni o penalità di rilievo. Un periodo di preavviso non è considerata una restrizione significativa. Inoltre, tali azioni devono soddisfare le seguenti condizioni:

le disposizioni nazionali pertinenti non attribuiscono alla IFM emittente il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle proprie azioni,

le azioni hanno un «valore certo», ossia in circostanze normali esse saranno, in caso di rimborso, pagate al valore nominale,

in caso di insolvenza della IFM, i detentori delle sue azioni non sono giuridicamente soggetti né all’obbligo di coprire le passività in essere in aggiunta al valore nominale delle azioni, ossia la partecipazione degli azionisti al capitale sottoscritto, né a qualsiasi altra obbligazione supplementare a carattere oneroso. La subordinazione delle azioni a qualsiasi altro strumento emesso dalle IFM non si qualifica come un’obbligazione supplementare a carattere oneroso.

I periodi di preavviso per la conversione di tali azioni in valuta sono utilizzati per classificare le azioni per periodo di preavviso nell’ambito della categoria degli strumenti «depositi». Detti periodi di preavviso si applicano anche nel determinare l’aliquota di riserva di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (ECB/2003/9). Qualsiasi azione vincolata relativa ai crediti della IFM deve essere classificata come deposito, con la stessa disaggregazione per scadenza originaria del credito sottostante, vale a dire come «deposito a scadenza prestabilita» o «depositi rimborsabili con preavviso», a seconda della scadenza del sottostante contratto di credito.

Quando detenute da IFM, tali azioni emesse da IFM e classificate come depositi, invece che come capitale e riserve, sono classificate dalla IFM detentrice come crediti nel lato attivo del proprio bilancio.

f)

passività da cartolarizzazioni

La contropartita di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione, ma comunque riconosciuta in bilancio.

La voce seguente non è trattata come un deposito:

 

I fondi (depositi) ricevuti su base fiduciaria non sono registrati nel bilancio delle IFM (cfr. «crediti concessi su base fiduciaria» sotto la categoria 2).

9.1.

Depositi overnight

Depositi convertibili in contante e/o trasferibili su richiesta tramite assegno, vaglia bancario, addebito o con modalità simili, senza significativi ritardi, restrizioni o penali. La presente voce include:

a)

saldi (fruttiferi o non) immediatamente convertibili in contante su richiesta o entro il giorno successivo a quello in cui il deposito è stato effettuato, senza alcuna penale o restrizione rilevante, ma che non sono trasferibili;

b)

saldi (fruttiferi o non) che rappresentano gli importi prepagati nel contesto della moneta elettronica basata su hardware o software (per esempio carte prepagate);

c)

crediti che devono essere rimborsati entro il giorno successivo a quello in cui è stato concesso il credito.

9.1a.

Depositi trasferibili

I depositi trasferibili sono quei depositi all’interno della categoria «depositi a vista» che sono direttamente trasferibili a richiesta per effettuare pagamenti in favore di altri operatori economici con mezzi di pagamento comunemente utilizzati, come il trasferimento di crediti e l’addebito diretto, eventualmente anche attraverso carta di credito o di addebito, operazioni in moneta elettronica, assegni, o mezzi simili, senza ritardi di rilievo, restrizioni o penali. I depositi che possono essere usati solo per il ritiro di contante e/o di depositi dai quali i fondi possono essere ritirati o trasferiti attraverso un altro conto del medesimo titolare, non sono da includere come depositi trasferibili.

9.2.

Depositi con durata prestabilita

Depositi non trasferibili che non possono essere convertiti in contante prima della scadenza prestabilita o che possono essere convertiti in contante prima di tale scadenza solo dietro pagamento di una penale. Questa voce include anche i depositi di risparmio amministrati per i quali il criterio della durata non è significativo; questi dovrebbero essere iscritti nella fascia di scadenza «oltre i due anni». I prodotti finanziari che presentano disposizioni sul «roll-over» devono essere classificati sulla base della scadenza più vicina. Nonostante i depositi con una durata prestabilita possano presentare la possibilità di un rimborso anticipato dopo la previa notifica, o possano essere rimborsati a richiesta, con l’applicazione di penalità, tali caratteristiche non sono considerate rilevanti a fini di riclassificazione

9.2a/9.2b/9.2c

Depositi con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

Saldi collocati con scadenza prestabilita di fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili e non possono essere convertiti in valuta prima di tale scadenza;

b)

Saldi collocati con scadenza prestabilita fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a due anni/oltre due anni, non trasferibili ma che possono essere rimborsati prima della scadenza, previa notifica; laddove la notifica è stata data, tali saldi sono classificati sotto 9.3a o 9.3b, se del caso;

c)

Saldi collocati con scadenza prestabilita fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni, che non sono trasferibili ma possono essere rimborsati su richiesta, a condizione che si applichino determinate penali;

d)

Pagamenti di margini effettuati mediante contratti su strumenti derivati da estinguersi entro un anno/entro un periodo compreso fra uno e due anni/oltre due anni, sotto forma di contante a garanzia dato per cautelarsi contro il rischio di credito, ma che rimane di proprietà del depositante ed è rimborsabile al depositante quando il contratto si estingue;

e)

I prestiti, che siano rappresentati da certificati non negoziabili o non siano rappresentati da alcun certificato, con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre anni;

f)

Titoli di debito non negoziabili emessi dalle IMF con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni;

g)

Debiti subordinati emessi dalle IMF sotto forma di depositi o debiti con scadenza originaria superiore fino ad un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni;

h)

Passività da cartolarizzazioni.

La contropartita di prestiti e/o altre attività di cui si dispone in una cartolarizzazione ma comunque riconosciuta in bilancio. Per convenzione tali passività sono assegnate alla disaggregazione per scadenza prestabilita «oltre due anni».

Inoltre, i depositi con scadenza prestabilita includono:

Saldi (a prescindere dalla scadenza) nei quali i tassi di interesse e/o i termini e/o le condizioni applicate sono stabilite nella legislazione nazionale e che sono previsti per finalità particolari, ad esempio finanziamento immobiliare, che si verificano dopo due anni, anche se tecnicamente rimborsabili su richiesta.

9.3.

Depositi rimborsabili con preavviso

Depositi non trasferibili senza durata prestabilita non convertibili in valuta senza un periodo di preavviso; prima della scadenza la conversione stessa non è possibile o lo è soltanto con l’applicazione di una penale. Includono depositi che, anche se talvolta legittimamente estinguibili su richiesta, in base agli usi nazionali sarebbero assoggettati a penali e a restrizioni (classificati nella fascia di scadenza «fino a tre mesi inclusi») e conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive sul prelievo (classificati nella fascia di scadenza «oltre tre mesi»).

9.3a/9.3b

Depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi di cui preavviso oltre due anni

Tali voci includono:

a)

Saldi senza scadenza prestabilita che possono essere ritirati solo con preavviso fino ad un massimo di tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni; se il rimborso è possibile prima di tale periodo di preavviso (o addirittura su richiesta), esso comporta il pagamento di una penale; e

b)

Saldi collocati con scadenza prestabilita, non trasferibili ma che sono stati oggetto di una notifica inferiore a tre mesi/oltre tre mesi, di cui oltre due anni, per un rimborso anticipato.

Inoltre, i depositi rimborsabili con preavviso fino ad un massimo di tre mesi includono: i depositi di risparmio a vista non trasferibili e altri tipi di depositi al dettaglio che, anche se legittimamente estinguibili su richiesta, sono soggetti a penali significative.

I depositi rimborsabili con preavviso superiore a tre mesi, di cui con preavviso superiore a due anni (ove applicabile) includono: i conti di investimento senza periodo di preavviso o scadenza prestabilita, ma che prevedono condizioni restrittive riguardanti il prelievo.

9.4.

Operazioni di pronti contro termine

Contropartita del contante ricevuto in cambio di titoli venduti dai soggetti segnalanti a un prezzo prestabilito con l’impegno irrevocabile a riacquistare quei titoli, o altri simili, a un prezzo prestabilito in una specifica data futura. Gli importi ricevuti dagli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione in cambio di titoli trasferiti a terzi, ossia «acquirenti temporanei», devono essere classificati sotto la categoria «operazioni di pronti contro termine» nel caso in cui ci sia un impegno irrevocabile, non una semplice opzione, ad invertire l’operazione. Ciò implica che essi sostengono tutti i rischi e le soddisfazioni dei titoli sottostanti durante l’operazione.

Le seguenti varianti dei tipi di operazioni di pronti contro termine sono tutte classificate sotto «operazioni di pronti contro termine»:

a)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a un terzo sotto forma di prestito titoli contro garanzia in contante; e

b)

importi ricevuti in cambio di titoli trasferiti temporaneamente a terzi sotto forma di operazione di pronti contro termine con attribuzione del rateo di finanziamento o d’impiego.

I titoli sottostanti le operazioni di tipo pronti contro termine sono registrate seguendo le regole nella voce dell’attivo 3 «titoli di debito». Le operazioni che riguardano il trasferimento temporaneo d’oro a fronte di contante a garanzia sono anch’esse incluse sotto questa voce.

10.

Quote/partecipazioni in FCM

Quote o partecipazioni emesse da FCM. Si veda la definizione nella sezione 2 della parte 1 dell’allegato I.

11.

Titoli di debito emessi

Titoli diversi dalle azioni emessi dai soggetti segnalanti, di norma negoziabili e scambiati sui mercati secondari o che possono essere compensati sul mercato e che non danno al possessore alcun tipo di diritto di proprietà sull’ente emittente. La presente voce include:

a)

Titoli che attribuiscono al detentore il diritto incondizionato a un reddito fisso o determinato contrattualmente nella forma di pagamento di cedole e/o a una somma fissa predeterminata a una certa data (o date) o a partire da una data definita al momento dell’emissione;

b)

Strumenti non negoziabili emessi dai soggetti segnalanti che successivamente diventano negoziabili devono essere riclassificati come «titoli di debito» (cfr. categoria 9);

c)

Debiti subordinati emessi dalle IFM devono essere trattati alla stessa maniera di altri debiti contratti dalle IFM a fini di statistiche monetarie e finanziarie. Quindi, debiti subordinati emessi nella forma di titoli devono essere classificati «titoli di debito emessi», mentre debiti subordinati emessi dalle IFM nella forma di depositi o crediti devono essere classificati come «depositi». Laddove tutti i debiti subordinati emessi dalle IFM siano identificati in un solo ammontare a fini statistici, tale valore deve essere classificato sotto la voce «titoli di debito emessi», sulla base del fatto che i debiti subordinati sono costituiti in maniera predominante nella forma di titoli piuttosto che di crediti. Debiti subordinati non dovrebbero essere classificati sotto la voce del passivo «capitale e riserve»;

d)

Strumenti ibridi. Strumenti negoziabili con una combinazione di debiti e componenti derivati, inclusi:

i)

strumenti di debito negoziabili contenenti derivati incorporati;

ii)

strumenti negoziabili il cui valore di rimborso e/o cedola è collegato allo sviluppo di un’attività sottostante di riferimento, al prezzo di un’attività o ad altri indicatori di riferimento rispetto alla scadenza dello strumento.

11a/11b/11c

Titoli di debito con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni

Tali voci includono per ciascuna disaggregazione per scadenza:

a)

Titoli di debito negoziabili emessi dalle IMF con scadenza originaria fino ad un massimo di un anno/oltre un anno e fino ad un massimo di due anni/oltre due anni; e

b)

Debito subordinato emesso dalle IMF nella forma di titoli di debito con scadenza originaria fino a un massimo di un anno/oltre un anno e fino a un massimo di due anni/oltre due anni.

11d

Di cui titoli di debito fino a due anni e con garanzia sul capitale nominale sotto il 100 %

Strumenti ibridi emessi dalle IMF con scadenza originaria fino a due anni e che alla scadenza potrebbero avere un valore di rimborso contrattuale nella valuta di emissione più basso dell’ammontare investito originariamente a causa della loro combinazione di componenti di debiti e derivati.

12.

Capitale e riserve

Ai fini dello schema di segnalazione, questa voce comprende gli importi derivanti dall’emissione di capitale azionario da parte dei soggetti segnalanti a favore degli azionisti o di altri proprietari, che rappresentano per il detentore diritti di proprietà nella IFM e in genere un diritto alla partecipazione ai suoi utili e a una quota dei fondi propri nel caso di liquidazione. Il profitto (o la perdita), come registrato nel conto profitti e perdite, comprende inoltre i fondi derivanti da utili non distribuiti o da fondi accantonati dai soggetti segnalanti in previsione di probabili pagamenti o obbligazioni futuri. In dettaglio la categoria in principio include:

a)

Capitale azionario emesso, incluso il premio azionario;

b)

Il profitto (o la perdita), come registrato nel conto profitti e perdite;

c)

il reddito e le spese rilevati direttamente nel capitale azionario;

d)

fondi derivanti da reddito non distribuiti agli azionisti;

e)

accantonamenti specifici e generici a fronte di crediti, titoli e altri tipi di attività, ad esempio rettifiche di valore per deterioramento di crediti e perdite su prestiti (possono essere registrati sulla base delle regole di contabilità).

13.

Altre passività

La voce «altre passività» è la voce residuale nel lato passivo del bilancio e definita come «passività non incluse altrove». Le BCN possono richiedere la segnalazione di specifiche sotto-posizioni incluse in questa voce. Le altre passività possono includere:

a)

posizioni su strumenti finanziari derivati aventi un valore lordo di mercato negativo

A fini statistici, gli strumenti finanziari derivati che sono sottoposti a iscrizione nel bilancio sono quivi inclusi e dovrebbero essere segnalati come una voce «di cui» separata con una disaggregazione settoriale (IFM/istituzioni diverse dalle IFM) e geografica (residenti nazionali/residenti nell’area dell’euro diversi da quelli nazionali/residenti nel resto del mondo);

b)

importi lordi dovuti rispetto a partite in sospeso

Le partite in sospeso sono saldi presenti nei bilanci delle IFM, non registrati a nome dei clienti ma che nondimeno sono relativi a fondi dei clienti, ad esempio fondi in attesa di investimento, trasferimento o liquidazione;

c)

importi lordi dovuti rispetto a partite in transito

Le partite di transito rappresentano fondi, normalmente appartenenti ai clienti, fatti oggetto di trasmissione fra le IFM. Sono inclusi i trasferimenti di crediti che sono stati effettuati dai conti dei clienti e altri elementi per i quali il corrispondente pagamento non sia ancora stato effettuato da parte del soggetto segnalante;

d)

interessi maturati dovuti su depositi

Conformemente al principio generale di contabilità basato sul periodo di competenza, gli interessi dovuti su depositi sono iscritti in bilancio dal momento in cui decorrono (vale a dire sulla base della competenza temporale) piuttosto che dal momento in cui sono realmente pagati (vale a dire sulla base del contante). Gli interessi maturati su depositi sono classificati su base lorda sotto la categoria «altre passività». Gli interessi maturati dovrebbero essere esclusi dal credito a cui si riferiscono e dovrebbero essere segnalati ad una separata voce «di cui»;

e)

interessi maturati su titoli di debito emessi;

f)

dividendi da pagare

importi dovuti non connessi con l’attività principale dei IMF, importi dovuti a fornitori, tasse, salari, contributi sociali;

g)

accantonamenti a fronte di debiti nei confronti di terzi, ad esempio, pensioni, dividendi;

h)

pagamenti di margini effettuati sulla base di contratti su derivati

I pagamenti di margini (margini) effettuati sulla base di contratti su derivati sono classificati normalmente come «depositi» (cfr. categoria 9). Le complessità delle attuali pratiche di mercato possono rendere difficile l’identificazione dei margini realmente rimborsabili, poiché diversi tipi di margini sono collocati nel medesimo conto indistintamente, o dei margini che forniscono alla IFM le risorse per i finanziamenti. In tali casi è accettabile classificare detti margini nella categoria «altre passività» o «depositi», secondo le pratiche nazionali;

i)

posizioni nette dovute rispetto al futuro regolamento di operazioni in titoli o operazioni in valuta.

Le «altre passività» possono escludere quasi tutti gli strumenti finanziari nella forma di passività finanziarie (inclusi negli altri elementi di bilancio), gli strumenti finanziari che non hanno la forma di passività finanziarie, come garanzie, impegni, crediti amministrati e fiduciari (iscritti fuori bilancio), e attività non finanziarie come voci del capitale sul lato delle passività (inclusi nella voce «capitale e riserve»).

PARTE 3

Definizioni dei settori

Il SEC 2010 fornisce il modello per la classificazione settoriale. La presente tabella fornisce una descrizione tipo dettagliata di settori che le BCN traspongono in categorie nazionali in conformità al presente regolamento. Le controparti situate nell’area dell’euro sono individuate secondo il proprio settore conformemente agli elenchi mantenuti dalla Banca centrale europea (BCE) a fini statistici e alla guida alla classificazione statistica delle controparti fornita nel «Manuale del settore delle istituzioni finanziarie monetarie e del settore statistico monetario: Guida alla classificazione statistica della clientela» della BCE. Gli enti creditizi situati al di fuori dell’euro sono definiti «banche», piuttosto che IFM. Allo stesso modo, il termine «istituzioni diverse dalle IFM» si riferisce solo agli Stati membri; per gli altri Stati membri la cui moneta non è l’euro viene usato il termine «istituzioni diverse dalle banche».

Tabella

Definizioni dei settori

Settore

Definizione

IFM

Cfr. Articolo 1

Amministrazioni pubbliche

Il settore delle amministrazioni pubbliche (S.13) è costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata al consumo collettivo e individuale e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del paese (SEC 2010, paragrafi da 2.111 a 2.113)

Amministrazioni centrali

Tale sottosettore (S.1311) include tutti gli organi amministrativi dello Stato e altri enti centrali la cui competenza si estende alla totalità del territorio economico, ad eccezione dell’amministrazione degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.114)

Amministrazioni di Stati federati

Il presente sottosettore (S.1312) è costituito dalle amministrazioni che sono unità istituzionali distinte ed esercitano alcune funzioni amministrative a un livello inferiore a quello delle amministrazioni centrali e superiore a quello delle unità istituzionali amministrative esistenti a livello locale, esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.115)

Amministrazione locale

Tale sottosettore (S.1313) comprende gli enti pubblici territoriali la cui competenza si estende a una parte soltanto del territorio economico, escluse le rappresentanze locali degli enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.116)

Enti di previdenza e assistenza sociale (SEC 2010, paragrafo 2.117)

Gli enti di previdenza e assistenza (S.1314) includono le unità istituzionali centrali, di Stati federati e locali, la cui attività principale consiste nell’erogare prestazioni sociali e che rispondono ai seguenti due criteri: a) in forza di disposizioni legislative o regolamentari determinati gruppi della popolazione sono tenuti a partecipare al regime o a versare contributi; b) le amministrazioni pubbliche sono responsabili della gestione dell’istituzione per quanto riguarda la fissazione o l’approvazione dei contributi e delle prestazioni, a prescindere dal loro ruolo di organismo di sorveglianza o di datore di lavoro (SEC 2010, paragrafo 2.117)

Fondi di investimento diversi dai FCM

FI come definiti nel regolamento (UE) n. [1073] (ECB/2013/38). Il presente sottosettore comprende tutti gli organismi di investimento collettivi, esclusi i FCM, che investono in attività finanziarie e/o non finanziarie, nella misura in cui abbiano per oggetto l’investimento di capitali raccolti presso il pubblico

Altri intermediari finanziari, eccetto imprese di assicurazione efondi pensione + ausiliari finanziari + istituzioni finanziarie captive e prestatori di denaro

Il sottosettore degli altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione (S.125), comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria mediante l’assunzione da unità istituzionali di passività in forme diverse da moneta, depositi (o loro prossimi sostituti), quote/partecipazioni di FI o in relazione a assicurazioni, pensioni e sistemi di garanzie standard. (SEC 2010, paragrafi da 2.86 a 2.94).

Il sottosettore degli ausiliari finanziari (S.126) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie la cui funzione principale consiste nell’esercitare attività strettamente correlate all’intermediazione finanziaria, che non si configurano di per sé come intermediari finanziari. Tale sottosettore include altresì le holding operative le cui consociate sono tutte o per la maggior parte società finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.95 a 2.97).

Il sottosettore dei prestatori di fondi e delle istituzioni finanziarie captive (S.127) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che non svolgono una funzione di intermediazione finanziaria né esercitano attività finanziarie ausiliarie e le cui attività o passività non sono per la maggior parte negoziate in mercati aperti. Tale sottosettore include le società di partecipazione che detengono quote di controllo del capitale sociale di un gruppo di consociate e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo, senza fornire altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, senza amministrare o gestire altre unità (SEC 2010, paragrafi da 2.98 a 2.99)

Imprese di assicurazione

Il sottosettore delle imprese di assicurazione (S.128) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria, principalmente nella forma di assicurazione diretta o di riassicurazione, in conseguenza del pooling dei rischi (SEC 2010, paragrafi da 2.100 a 2.104)

Fondi pensione

Il sottosettore dei fondi pensione (S.129) comprende tutte le società e quasi-società finanziarie che svolgono come attività principale la funzione di intermediazione finanziaria in conseguenza del pooling dei rischi e dei bisogni degli assicurati (assicurazione sociale). I fondi pensione, come sistemi di assicurazione sociale, forniscono reddito ai pensionati e spesso prestazioni in caso di morte o di invalidità (SEC 2010, paragrafi da 2.105 a 2.110)

Società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi 2.45-2.54)

Il settore delle società non finanziarie (S.11) comprende le unità istituzionali che sono entità giuridiche indipendenti e che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita, la cui attività principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari. Tale settore include altresì le quasi-società non finanziarie (SEC 2010, paragrafi da 2.45 a 2.54)

Famiglie + Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie

Il settore delle famiglie (S.14) è costituito da individui o da gruppi di individui, nella loro funzione di consumatori e di imprenditori, che producono beni e servizi finanziari e non finanziari destinabili alla vendita (produttori di beni e servizi destinabili alla vendita) purché la produzione di beni e servizi non sia operata da entità distinte trattate come quasi-società. Esso comprende anche individui o gruppi di individui che producono beni e servizi non finanziari esclusivamente per proprio uso finale (SEC 20102, paragrafi da 2.118 a 2.128).

Il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (S.15) è costituito dagli organismi senza scopo di lucro che sono entità giuridiche distinte al servizio delle famiglie e sono produttori privati di beni e servizi non destinabili alla vendita. Le loro risorse derivano principalmente da contributi volontari in denaro o in natura versati dalle famiglie nella loro funzione di consumatori, da pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e da redditi da capitale (SEC 2010, paragrafi da 2.129 a 2.130)

Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche (sotto-gruppo di «Famiglie»)

Imprese individuali e società di persone non riconosciute come entità giuridiche — diverse da quelle create come quasi-società — che agiscono da produttori di beni e servizi destinabili alla vendita (SEC 2010, paragrafi 2.119d)


(1)  Nelle tabelle del presente allegato la BCE viene classificata come una IFM residente nel paese nel quale essa è fisicamente situata.

(2)  Le società controllate sono soggetti costituiti con personalità giuridica autonoma, la cui maggioranza o piena partecipazione è detenuta da un altro soggetto, mentre le succursali sono soggetti privi di autonoma personalità giuridica, interamente posseduti dalla casa madre.


ALLEGATO III

APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI RISERVA E NORME SPECIALI CORRELATE

PARTE 1

Obblighi di riserva per gli enti creditizi: Norme generali

1.

Le celle contrassegnate con * nella tabella 1 nell’allegato I sono utilizzate nel calcolo dell’aggregato soggetto a riserva. Rispetto ai titoli di debito, gli enti creditizi o presentano prova delle passività da escludere dall’aggregato soggetto a riserva o applicano una deduzione standardizzata di una percentuale fissa specificata dalla Banca centrale europea (BCE). Le celle con un motivo grafico sono segnalate solo da enti creditizi soggetti agli obblighi di riserva.

2.

La colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e le banche centrali nazionali (BCN)» non comprende le passività dei soggetti segnalanti nei confronti degli enti elencati come esenti dal sistema di riserve minime della BCE, ossia quegli enti esenti per motivi non riconducibili a misure di riorganizzazione. Le istituzioni esenti temporaneamente dall’obbligo di riserva in quanto oggetto di misure di riorganizzazione sono considerate come soggette all’obbligo di riserva e pertanto le passività nei loro confronti figurano nella colonna «di cui enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN». Tale colonna comprende anche le passività nei confronti di quelle istituzioni che non sono effettivamente tenute al mantenimento di riserve presso il Sistema europeo di banche centrali a causa dell’applicazione della detrazione forfettaria.

3.

Le entità soggette ad obblighi di segnalazione integrale possono inoltre segnalare le posizioni nei confronti delle «IFM diverse dagli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», piuttosto che nei confronti delle «IFM» e degli «enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva, BCE e BCN», purché non ne consegua una perdita di informazioni e nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico ne risenta. Inoltre, a seconda del sistema nazionale di raccolta e ferma restando la piena conformità alle definizioni e ai principi di classificazione del bilancio delle IFM di cui al presente regolamento, gli enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva possono, in alternativa, segnalare i dati necessari per calcolare l’aggregato soggetto a riserva, eccetto quelli sugli strumenti negoziabili, conformemente a quanto indicato nella tabella qui di sotto, purché nessuna delle posizioni riportate nelle celle prive di motivo grafico di cui alla tabella 1 ne risenta.

4.

Gli enti creditizi nella «coda» segnalano, come minimo, i dati trimestrali necessari a calcolare l’aggregato soggetto a riserva in linea con la tabella seguente.

5.

Per quanto riguarda le segnalazioni conformi con la tavola di sotto, deve essere garantita la piena corrispondenza con la tabella 1 dell’allegato I.

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PARTE 2

Norme speciali

SEZIONE 1

Segnalazione statistica su base aggregata da parte di un gruppo di enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime della BCE

1.1.

Subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), il Comitato Esecutivo può permettere agli enti creditizi soggetti al sistema di riserve minime di optare per la segnalazione statistica aggregata prevista per un gruppo di enti creditizi soggetti all’obbligo di riserva su un singolo Stato membro. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

1.2.

Qualora a un ente creditizio sia stato consentito di detenere le riserve minime per il tramite di un intermediario, a norma dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), ed esso non benefici della segnalazione per il gruppo di cui alla presente sezione, la BCN competente può autorizzare l’intermediario a optare per la segnalazione statistica aggregata (tranne che con riferimento all’aggregato soggetto a riserva) per conto dell’ente creditizio. Tutti gli enti interessati sono iscritti separatamente nell’elenco delle IFM della BCE.

1.3.

Qualora il gruppo di enti creditizi, nel suo insieme, rientri nella categoria degli enti «nella coda», esso è tenuto unicamente ad assolvere l’obbligo di segnalazione semplificata previsto per tali enti. In caso contrario, si applicherà lo schema di segnalazione integrale al gruppo nel suo insieme.

SEZIONE 2

Obblighi di riserva nel caso di fusione di enti creditizi

2.1.

Ai fini del presente allegato, i termini «fusione», «istituzioni incorporate» e «istituzioni incorporanti» hanno il significato individuato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.2.

Per il periodo di mantenimento entro il quale una fusione produce i propri effetti, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati e devono essere adempiuti come previsto dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.3.

Per i periodi di mantenimento immediatamente successivi, l’obbligo di riserva dell’istituzione incorporante è calcolato sulla base dell’aggregato soggetto a riserva e delle informazioni statistiche segnalate in conformità delle regole di cui alla tabella seguente. In caso contrario, vigono le regole ordinarie di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

2.4.

Fatti salvi gli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, la BCN competente può autorizzare l’istituzione incorporante ad adempiere i propri obblighi di segnalazione delle informazioni statistiche secondo procedure provvisorie, quali ad esempio l’uso di moduli distinti per ciascuna istituzione incorporata nel corso di un certo numero di periodi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. La durata di tale deroga dalle normali procedure di segnalazione è limitata al minor tempo possibile e non eccede i sei mesi successivi alla data in cui la fusione ha avuto luogo. Tale deroga non esime l’istituzione incorporante dal dovere di adempiere i propri obblighi di segnalazione ai sensi del presente regolamento e, se del caso, di assumere gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate in conformità del presente allegato.

Tabella

Regole specifiche per il calcolo degli obblighi di riserva degli enti creditizi interessati da una fusione (1)

Caso

Tipo di concentrazione

Obblighi che devono essere assunti

1

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

2

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi nella coda ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

3

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.

4

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto ad obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda ed eventualmente uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o — secondo l’istituzione — al trimestre precedente la fusione.

5

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti di nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 1.

6

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione statistica semplificata previsti per gli enti creditizi nella «coda» all’Allegato III, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria.

7

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto successivamente alla scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente. Per effetto della fusione, l’ente nella coda diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 2.

8

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione statistica semplificata previsti per gli enti creditizi nella «coda» all’Allegato III, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva dell’istituzione incorporante e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume, in aggiunta ai propri, gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.

9

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale ed eventualmente uno o più enti creditizi nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al mese precedente.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 3.

10

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) incorpora uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente e, per effetto della fusione stessa, l’ente creditizio nella coda diventa un ente soggetto ad obblighi di segnalazione integrale.

Si applica la medesima procedura prevista per il Caso 4.

11

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto a obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) scaturisce da enti creditizi soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un mese e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche mensili relative al mese precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese precedente la fusione.

12

Una fusione in cui un ente creditizio soggetto a obblighi di segnalazione integrale (istituzione incorporante) scaturisce da uno o più enti nella coda ed eventualmente da uno o più enti soggetti ad obblighi di segnalazione integrale (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

Per il periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva e delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al mese o – secondo l’istituzione – al trimestre precedente la fusione.

13

Una fusione in cui un ente creditizio nella coda (istituzione incorporante) scaturisce da uno o più enti nella coda (istituzioni incorporate) prende effetto entro il periodo compreso tra la fine di un trimestre e la scadenza fissata dalla BCN competente, per la segnalazione delle informazioni statistiche relative al trimestre precedente.

A partire dal periodo di mantenimento immediatamente successivo alla fusione e fino alla prima segnalazione, dopo la fusione, da parte dell’istituzione incorporante dei dati trimestrali conformemente agli obblighi di segnalazione statistica semplificata previsti per gli enti creditizi nella «coda» all’Allegato III, gli obblighi di riserva dell’istituzione incorporante sono calcolati sulla base di un aggregato composto dalla somma degli aggregati soggetti a riserva delle istituzioni incorporate. Gli aggregati da sommare sono quelli che sarebbero stati applicati al periodo di mantenimento in oggetto se la fusione non fosse avvenuta. Viene accordata un’unica detrazione forfettaria. L’istituzione incorporante assume gli obblighi di segnalazione delle istituzioni incorporate per quanto concerne le informazioni statistiche relative al trimestre precedente la fusione.


(1)  La tabella illustra in dettaglio le procedure più complesse applicate a casi specifici. Per i casi non contemplati nella tabella valgono le normali regole di segnalazione delle informazioni statistiche e di calcolo degli obblighi di riserva indicate nell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).


ALLEGATO IV

REQUISITI MINIMI CHE DEVONO ESSERE RISPETTATI DAGLI OPERATORI EFFETTIVAMENTE SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

I soggetti segnalanti devono soddisfare i requisiti minimi richiesti per l’adempimento degli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea (BCE).

1.

Requisiti minimi per la trasmissione:

a)

le segnalazioni presso le banche centrali nazionali (BCN) devono essere tempestive ed avvenire entro i termini fissati dalla BCN competente;

b)

le segnalazioni statistiche devono essere conformi, sotto il profilo delle specifiche e del formato, ai requisiti tecnici di segnalazione definiti dalla BCN competente;

c)

il soggetto segnalante deve fornire i dettagli ad una o più persone che fungono da referenti presso la BCN competente;

d)

le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati alla BCN competente devono essere rispettate.

2.

Requisiti minimi di accuratezza:

a)

Le informazioni statistiche devono essere corrette: i) tutti i vincoli lineari devono essere soddisfatti, ad esempio il totale di attivo e passivo di bilancio devono essere uguali, e ii) la somma dei totali parziali deve uguagliare i totali generali; e

b)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di fornire indicazioni sugli sviluppi desumibili dai dati trasmessi;

c)

Le informazioni statistiche devono essere complete e non devono contenere lacune continue e strutturali: le lacune esistenti devono essere evidenziate, spiegate alle BCN e, se del caso, colmate il più presto possibile;

d)

i soggetti segnalanti devono attenersi alla politica di arrotondamento fissata dalle BCN per la trasmissione tecnica dei dati.

3.

Requisiti minimi per la conformità ai concetti:

a)

le informazioni statistiche devono essere conformi alle definizioni e alle classificazioni previste nel presente regolamento;

b)

all’occorrenza, in caso di allontanamento da tali definizioni e classificazioni, i soggetti segnalanti devono controllare e quantificare a intervalli regolari la differenza tra le misure utilizzate e le misure previste dal presente regolamento;

c)

i soggetti segnalanti devono essere in grado di spiegare le discontinuità tra i dati trasmessi e quelli relativi ai periodi precedenti.

4.

Requisiti minimi per le revisioni:

La politica e le procedure di revisione fissate dalla BCE e dalla BCN competente devono essere rispettate. Le revisioni che non rientrano tra quelle ordinarie devono essere accompagnate da una nota esplicativa.


ALLEGATO V

REGOLAMENTO ABROGATO ED ELENCO DELLE SUE SUCCESSIVE MODIFICHE

 

Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)

(GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14).

 

Regolamento (UE) n. 883/2011

(GU L 228 del 3.9.2011, pag. 13).


ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32)

Il presente regolamento

Articolo 1a

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Allegato I, parte 2, sezione 5.2a

Allegato I, parte 2, sezione 5.3

Allegato I, parte 2, sezione 5.2b

Allegato I, parte 2, sezione 5.4

Allegato I, parte 2, sezione 5.3

Allegato I, parte 2, sezione 5.5

Allegato I, parte 2, sezione 5.4

Allegato I, parte 2, sezione 5.6

Allegato I, parte 2, sezione 5.5

Allegato I, parte 2, sezione 5.7

Allegato I, parte 3, sezione 4

Allegato I, parte 3, sezione 4

Allegato I, parte 3, sezione 5

Allegato I, parte 3, sezione 5

Allegato I, parte 3, sezione 6

Allegato I, parte 3, sezione 6

Allegato I, parte 3, sezione 7

Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 4

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 7

Allegato I, parte 8

Allegato I, parte 5

Allegato I, parte 6

Allegato I, parte 7


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