This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32013D0520
2013/520/EU: Commission Implementing Decision of 21 October 2013 repealing Implementing Decision 2011/874/EU (notified under document C(2013) 6828) Text with EEA relevance
2013/520/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 ottobre 2013 , che abroga la decisione di esecuzione 2011/874/UE [notificata con il numero C(2013) 6828] Testo rilevante ai fini del SEE
2013/520/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 ottobre 2013 , che abroga la decisione di esecuzione 2011/874/UE [notificata con il numero C(2013) 6828] Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 281 del 23/10/2013, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
23.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/27 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2013
che abroga la decisione di esecuzione 2011/874/UE
[notificata con il numero C(2013) 6828]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/520/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),
visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (3) stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi e il modello di certificato per tali movimenti. Tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 con effetto dal 29 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che, quando durante un singolo movimento a carattere non commerciale il numero di cani, gatti o furetti coinvolti è superiore a cinque, gli animali da compagnia devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria di cui alla direttiva 92/65/CEE. |
(2) |
La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione (4) stabilisce l’elenco dei paesi terzi e territori in provenienza dai quali sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale, nonché il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003. |
(3) |
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013, sono stati adottati il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificato sanitario per tali importazioni (6). |
(4) |
Alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e della decisione di esecuzione 2013/519/UE, le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/874/UE diventano obsolete. |
(5) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e la decisione di esecuzione 2013/519/UE si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2014. A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione, la decisione di esecuzione 2011/874/UE deve essere abrogata con effetto a decorrere dalla stessa data. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione 2011/874/UE è abrogata.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(2) GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.
(3) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.
(5) GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.
(6) Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.