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Document 32013D0520

2013/520/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 ottobre 2013 , che abroga la decisione di esecuzione 2011/874/UE [notificata con il numero C(2013) 6828] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 281 del 23/10/2013, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/520/oj

23.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/27


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 2013

che abroga la decisione di esecuzione 2011/874/UE

[notificata con il numero C(2013) 6828]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/520/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera b), e l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (3) stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti di animali da compagnia provenienti da paesi terzi e il modello di certificato per tali movimenti. Tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 998/2003 con effetto dal 29 dicembre 2014. Il regolamento (UE) n. 576/2013 stabilisce che, quando durante un singolo movimento a carattere non commerciale il numero di cani, gatti o furetti coinvolti è superiore a cinque, gli animali da compagnia devono soddisfare le condizioni di polizia sanitaria di cui alla direttiva 92/65/CEE.

(2)

La decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione (4) stabilisce l’elenco dei paesi terzi e territori in provenienza dai quali sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità alla direttiva 92/65/CEE, e il certificato sanitario per tali importazioni e movimenti a carattere non commerciale, nonché il certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di un numero pari o inferiore a cinque di cani, gatti o furetti verso l’Unione, in conformità al regolamento (CE) n. 998/2003.

(3)

A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 576/2013, sono stati adottati il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e la decisione di esecuzione 2013/519/UE della Commissione, del 21 ottobre 2013, che stabilisce l’elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificato sanitario per tali importazioni (6).

(4)

Alla data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e della decisione di esecuzione 2013/519/UE, le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/874/UE diventano obsolete.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 e la decisione di esecuzione 2013/519/UE si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2014. A fini di chiarezza della legislazione dell’Unione, la decisione di esecuzione 2011/874/UE deve essere abrogata con effetto a decorrere dalla stessa data.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione 2011/874/UE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 29 dicembre 2014.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1.

(4)  GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.

(5)  GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109.

(6)  Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.


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