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Document 32012R0079
Commission Implementing Regulation (EU) No 79/2012 of 31 January 2012 laying down detailed rules for implementing certain provisions of Council Regulation (EU) No 904/2010 concerning administrative cooperation and combating fraud in the field of value added tax (recast)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012 , che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012 , che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (rifusione)
GU L 29 del 01/02/2012, p. 13–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/11/2023
1.2.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 79/2012 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 2012
che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(rifusione)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare gli articoli 14, 32, 48, 49 e 51, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di migliorare e integrare gli strumenti mirati alla lotta contro la frode, il regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (2), è stato rifuso e abrogato dal regolamento (UE) n. 904/2010. È opportuno che le disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 siano rispecchiate al livello degli atti di attuazione del regolamento in parola. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004,che stabilisce le modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto (3), è stato modificato in modo sostanziale. Poiché devono essere apportate ulteriori modifiche in seguito all’adozione del regolamento (UE) n. 904/2010 e al fine di disporre di un unico insieme di norme in materia di scambio di informazioni, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione con il regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di esecuzione degli articoli 34 bis e 37 del regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio per quanto riguarda il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2008/9/CE del Consiglio (4). |
(3) |
Al fine di agevolare lo scambio di informazioni fra gli Stati membri occorre specificare le categorie esatte di informazioni oggetto dello scambio senza preventiva richiesta, oltre alla periodicità e alle modalità pratiche di tali scambi. Nella misura in cui gli Stati membri intendono astenersi da tale scambio, essi ne danno comunicazione alla Commissione, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010. |
(4) |
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 904/2010 le informazioni sono trasmesse fra autorità tributarie, per quanto possibile, con mezzi elettronici. È di conseguenza opportuno adottare, a tal fine, modalità pratiche e dettagli tecnici i. |
(5) |
È opportuno determinare le modalità pratiche che disciplinano la trasmissione di informazioni relative alle norme in materia di fatturazione, le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabili nell’ambito dei regimi speciali ai soggetti passivi non stabiliti e le ulteriori informazioni elettroniche codificate di cui all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (5). |
(6) |
Al fine di garantire che gli Stati membri siano in grado di avvalersi efficacemente delle possibilità di richiedere le informazioni previste da talune disposizioni della direttiva 2008/9/CE, è necessario specificare i pertinenti codici armonizzati da applicare nello scambio delle informazioni pertinenti, compresi i mezzi attraverso i quali avviene tale scambio, conformemente al regolamento (UE) n. 904/2010. |
(7) |
L’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE prevede che lo Stato membro di rimborso possa esigere che il richiedente fornisca ulteriori informazioni elettroniche codificate per ciascuno dei codici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/9/CE, nella misura in cui tali informazioni siano necessarie a motivo di eventuali limitazioni del diritto a detrazione di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (6), o per l’applicazione delle pertinenti deroghe concesse allo Stato membro di rimborso a norma degli articoli 395 o 396 di detta direttiva |
(8) |
Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010, le autorità competenti dello Stato membro di rimborso devono notificare, con mezzi elettronici, alle autorità competenti degli altri Stati membri tutte le informazioni da essi richieste ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. |
(9) |
A tal fine, occorre fissare i dettagli tecnici della trasmissione delle informazioni aggiuntive richieste dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. In particolare, occorre specificare i codici da utilizzare per la trasmissione delle predette informazioni. I codici stabiliti nell’allegato III del presente regolamento sono stati elaborati dal comitato permanente per la cooperazione amministrativa (SCAC) sulla base delle informazioni richieste dagli Stati membri ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE. |
(10) |
Conformemente all’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, i richiedenti possono essere tenuti a fornire la descrizione della loro attività economica utilizzando codici armonizzati. A tal fine occorre utilizzare i codici normalmente utilizzati, stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (7). |
(11) |
L’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 prevede che, su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata notifichi al destinatario tutti gli atti e tutte le decisioni delle autorità amministrative relativi all’applicazione della legislazione sull’IVA nel territorio dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente. |
(12) |
Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di notificare al richiedente le sue decisioni e i suoi atti ai fini dell’applicazione della direttiva 2008/9/CE, occorre che, per ragioni di tutela dei dati personali, sia possibile effettuare la notificazione mediante la rete comune di comunicazione/l’interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010. |
(13) |
È opportuno fissa re le modalità di esecuzione, tra l’altro, dell’articolo 48 del regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto concerne l’introduzione di modalità di cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni in considerazione delle disposizioni in materia di luogo delle prestazioni di servizi, regimi speciali e procedura di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto. |
(14) |
Occorre, da ultimo, elaborare un elenco dei dati statistici necessari alla valutazione del regolamento (UE) n. 904/2010. |
(15) |
Le disposizioni contemplate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione degli articoli 14, 32, 48, 49 e dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 904/2010.
Articolo 2
Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti:
1) |
informazioni relative agli operatori non stabiliti; |
2) |
informazioni sui mezzi di trasporto nuovi. |
Articolo 3
Sottocategorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
1. Per quanto riguarda gli operatori non stabiliti, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:
a) |
informazioni relative al l’attribuzione di numeri di identificazione IVA a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro; |
b) |
informazioni relative alle modalità di rimborso dell’IVA a soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, ai sensi della procedura di cui alla direttiva 2008/9/CE. |
2. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto nuovi, le informazioni oggetto di scambio automatico sono le seguenti:
a) |
informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di mezzi di trasporto nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, di tale direttiva, identificati ai fini dell’IVA; |
b) |
informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di imbarcazioni e aeromobili nuovi quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA; |
c) |
informazioni relative al l’esenzione, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, delle cessioni di veicoli terrestri nuovi a motore quali definiti dall’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale direttiva effettuate da soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, diversi da quelli di cui alla lettera a), nei confronti di persone non identificate ai fini dell’IVA. |
Articolo 4
Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, circa la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie d’informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le informazioni relative alle categorie per le quali uno Stato membro si è astenuto.
Articolo 5
Frequenza della trasmissione di informazioni
Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli articoli 2 e 3 sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.
Articolo 6
Trasmissione delle informazioni da comunicare
1. Le informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione:
a) |
della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 e dell’atto o della decisione di cui è richiesta la notifica; |
b) |
dei documenti originali comunicati ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 904/2010. |
2. Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
Articolo 7
Informazioni ai soggetti passivi
1. Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010 attraverso il portale web creato dalla Commissione.
2. La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:
a) |
le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II; |
b) |
le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE; |
c) |
fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010; |
d) |
a decorrere dal 1o gennaio 2015 l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010. |
Articolo 8
Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 9
Descrizione dell’attività economica scambiata nell’ambito del rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro di rimborso esige la descrizione dell’attività economica del richiedente ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2008/9/CE, le informazioni vengono fornite al quarto livello dei codici NACE Rev. 2, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1893/2006.
Articolo 10
Notifica degli strumenti e delle decisioni relativi a un rimborso dell’IVA
Quando lo Stato membro di rimborso chiede allo Stato membro di stabilimento di un destinatario di notificare allo stesso le sue decisioni e i suoi atti relativi ad un rimborso ai sensi della direttiva 2008/9/CE, la notificazione può essere trasmessa tramite la rete CCN/CSI di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera q), del regolamento (UE) n. 904/2010.
Articolo 11
Dati statistici
L’elenco degli elementi statistici di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 figura all’allegato IV.
Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione gli elementi statistici di cui al primo comma, entro il 30 aprile di ogni anno, per via elettronica, mediante il formulario tipo di cui all’allegato IV.
Articolo 12
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi applicate nel settore disciplinato dal presente regolamento.
La Commissione comunica tali disposizioni agli altri Stati membri.
Articolo 13
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 1925/2004 e (CE) n. 1174/2009 sono abrogati.
I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato VI.
Articolo 14
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1.
(2) GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1.
(3) GU L 331 del 5.11.2004, pag. 13.
(4) GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 50.
(5) GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23.
(6) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(7) GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
Dettagli relativi alla fatturazione a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010
1. Emissione delle fatture
Articolo 221, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura
Q1. |
In quali altri casi sono obbligatorie le fatture? |
Q2. |
Se obbligatorie, trattasi di fatture semplificate o complete? |
Articolo 221, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre l’obbligo di emissione di fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti
Q3. |
È obbligatoria la fattura per servizi finanziari e assicurativi esenti? |
Q4. |
In caso affermativo, trattasi di una fattura semplificata o completa? |
Articolo 221, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di dispensare dall’obbligo di emissione di fattura per cessioni di beni o prestazioni di servizi esenti
Q5. |
Se del caso, per quali cessioni o prestazioni esenti non è obbligatoria la fattura? |
2. Termini per l’emissione delle fatture
Articolo 222 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre un termine per l’emissione delle fatture
Q6. |
Esiste un termine per emettere fatture diverso da quello relativo alle cessioni intracomunitarie o alle prestazioni transfrontaliere di servizi soggette al regime dell’inversione contabile? |
Q7. |
In caso affermativo, entro quale termine deve essere emessa la fattura? |
3. Fatturazione periodica
Articolo 223 della direttiva 2006/112/CE — Termine per emettere una fattura periodica
Q8. |
È possibile emettere fatture periodiche relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi la cui imposta è esigibile per un periodo superiore a un mese civile? Sono escluse le cessioni intracomunitarie e le prestazioni di servizi transfrontaliere soggette al regime dell’inversione contabile. |
Q9. |
In caso affermativo, qual è il termine? |
4. Autofatture
Articolo 224 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di esigere autofatture a nome e per conto del soggetto passivo
Q10. |
Esiste un obbligo di emissione delle autofatture a nome e per conto del soggetto passivo che effettua la cessione/prestazione? |
5. Esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dell’UE
Articolo 225 della direttiva 2006/112/CE — Facoltà di imporre condizioni a terzi stabiliti fuori dell’UE che emettono fatture per conto di cessionari/prestatori dell’UE
Q11. |
Esistono condizioni obbligatorie per l’esternalizzazione della fatturazione a terzi stabiliti fuori dall’UE? |
Q12. |
In caso affermativo, quali sono tali condizioni? |
6. Contenuto della fattura
Articolo 227 della direttiva 2006/112/CE — Obbligo di indicare il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario
Q13. |
Il numero di identificazione IVA dell’acquirente/del destinatario sulle fatture è obbligatorio per i casi diversi dalle cessioni intracomunitarie di beni o dalle cessioni/prestazioni soggette al regime dell’inversione contabile? |
Q14. |
In caso affermativo, in quali casi è obbligatorio indicare sulla fattura il numero di identificazione IVA dell’acquirente/destinatario? |
Articolo 230 della direttiva 2006/112/CE — Moneta degli importi riportati sulla fattura IVA
Q15. |
Qualora l’importo dell’IVA sia convertito nella moneta nazionale al tasso di cambio della Banca centrale europea, è necessario darne comunicazione? |
Articolo 239 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di registrazione fiscale
Q16. |
È attribuito un numero di identificazione IVA nel caso in cui il cessionario/prestatore o l’acquirente/il destinatario non effettui acquisizioni intracomunitarie di beni, vendite a distanza o cessioni/prestazioni intracomunitarie? |
Articolo 240 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo di un numero di identificazione IVA e di un numero di registrazione fiscale
Q17. |
Nel caso in cui siano attribuiti sia un numero di identificazione IVA sia un numero di registrazione fiscale, in quali casi è obbligatorio indicarne uno o entrambi nella fattura? |
7. Fatture cartacee ed elettroniche
Articolo 235 della direttiva 2006/112/CE — Fatture elettroniche emesse a partire da un paese non appartenente all’UE
Q18. |
Esistono condizioni specifiche relative alle fatture elettroniche emesse a partire da un paese terzo? |
Q19. |
In caso affermativo, quali? |
8. Fatturazione semplificata
Articolo 238 della direttiva 2006/112/CE — Utilizzo della fatturazione semplificata
Q20. |
In quali casi è ammessa la fatturazione semplificata? |
Articolo 226 bis della direttiva 2006/112/CE — Indicazioni obbligatorie della fattura semplificata
Q21. |
Quali sono le indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sulle fatture semplificate? |
ALLEGATO II
Informazioni relative all’archiviazione delle fatture che gli Stati membri possono trasmettere per mezzo del portale web
Articolo 245 della direttiva 2006/112/CE — Luogo di archiviazione
Q1. |
Se il luogo di archiviazione è stabilito fuori dallo Stato membro, è obbligatoria la comunicazione di tale luogo? |
Q2. |
In caso affermativo, con quali modalità deve essere effettuata la comunicazione? |
Q3. |
Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate fuori dallo Stato membro? |
Articolo 247, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE — Periodo di archiviazione
Q4. |
Quali i sono i periodi di archiviazione delle fatture? |
Articolo 247, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE — Forma di archiviazione
Q5. |
Le fatture su supporto cartaceo possono essere archiviate in forma elettronica? |
Q6. |
Le fatture su supporto elettronico possono essere archiviate in forma cartacea? |
Q7. |
È obbligatorio custodire i dati a garanzia dell’autenticità dell’origine e dell’integrità del contenuto delle fatture archiviate in forma elettronica nel caso in cui si usino firme elettroniche o EDI? |
Articolo 247, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE — Archiviazione in un paese terzo
Q8. |
Le fatture possono essere archiviate in un paese terzo? |
Q9. |
In caso affermativo, a quali condizioni? |
ALLEGATO III
Codici da utilizzare per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 48 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 904/2010
Codice 1. Carburante |
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Codice 2. Locazione di mezzi di trasporto |
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Codice 3. Spese relative a mezzi di trasporto, a eccezione dei beni e dei servizi di cui ai codici 1 e 2 |
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Codice 4. Pedaggi stradali e oneri per l’uso della strada |
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Codice 5. Spese di viaggio quali spese di taxi, spese per l’utilizzazione di mezzi di trasporto pubblici |
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Codice 6. Alloggio |
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Codice 7. Alimenti, bevande e servizi di ristorazione |
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Codice 8. Ingresso a fiere ed esposizioni |
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Codice 9. Spese suntuarie, di divertimento e di rappresentanza |
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Codice 10. Altro |
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ALLEGATO IV
Documento tipo da utilizzare per la comunicazione di informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione, di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010
Stato membro:
Anno:
Parte A: statistiche per Stato membro:
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Articoli 7-12 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 25 |
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Casella |
1 |
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13 |
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Richieste di informazioni ricevute |
Richieste di informazioni inviate |
Risposte tardive e non pervenute |
Risposte ricevute entro 1 mese |
Comunicazioni a norma dell’articolo 12 |
Informazioni spontanee ricevute |
Informazioni spontanee inviate |
Richieste di feedback in entrata |
Feedback inviato |
Richieste di feedback in uscita |
Feedback ricevuto |
Richieste di notifica amministrativa ricevute |
Richieste di notifica amministrativa inviate |
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Parte B: altre statistiche globali:
Statistiche riguardanti gli operatori |
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14 |
Numero di operatori che hanno dichiarato acquisti intracomunitari durante l’anno solare |
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15 |
Numero di operatori che hanno dichiarato vendite intracomunitarie di beni e/o servizi durante l’anno solare |
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Statistiche sui controlli e le indagini |
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16 |
Numero di volte in cui è stato usato l’articolo 28 del regolamento (UE) n. 904/2010 (presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative in altri Stati membri) |
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17 |
Numero di controlli simultanei eseguiti che sono stati avviati dallo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010] |
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18 |
Numero di controlli simultanei eseguiti cui ha partecipato lo Stato membro [articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010] |
|
Statistiche sugli scambi automatici di informazioni senza preventiva richiesta [regolamento (UE) n. 79/2012 della Commissione, rifusione] |
||
19 |
Quantitativo di numeri d’identificazione IVA assegnati a soggetti passivi non stabiliti nel Vostro Stato membro [articolo 3, paragrafo 1, lettera a),del regolamento (UE) n. 79/2012] |
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20 |
Volumi d’informazioni relative ai nuovi mezzi di trasporto [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 79/2012] trasmessi agli altri Stati membri |
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Caselle facoltative (testo libero) |
||
21 |
Ogni altro scambio (automatico) di informazioni non incluse in caselle precedenti. |
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22 |
Benefici e/o risultati della cooperazione amministrativa. |
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ALLEGATO V
Regolamenti abrogati
|
Regolamento (CE) n. 1925/2004 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione |
|
Regolamento (CE) n. 1174/2009 della Commissione |
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 1925/2004 |
Regolamento (CE) n. 1174/2009 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
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Articolo 1 |
Articolo 2 |
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— |
Articolo 3, punti 1 e 2 |
|
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 3, punti 3, 4 e 5 |
|
— |
Articolo 4, paragrafi 1 e 2 |
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Articolo 3, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5 |
|
— |
Articolo 5, primo comma |
|
Articolo 4 |
Articolo 5, secondo comma |
|
— |
Articolo 6 |
|
Articolo 5 |
Articolo 7 |
|
Articolo 6 |
Articolo 8 |
|
— |
Articolo 9 |
|
Articolo 11 |
Articolo 10 |
|
Articolo 12 |
Articolo 11 |
|
Articolo 14 |
Allegato |
|
Allegato IV |
|
Articolo 1 |
Articolo 8 |
|
Articolo 2 |
Articolo 9 |
|
Articolo 3 |
Articolo 10 |
|
Allegato |
Allegato III |