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Document 32011R0269

Regolamento (UE) n. 269/2011 del Consiglio, del 21 marzo 2011 , recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

GU L 76 del 22/03/2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/269/oj

22.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 76/1


REGOLAMENTO (UE) N. 269/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 1284/2009 che istituisce determinate misure restrittive specifiche nei confronti della Repubblica di Guinea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/169/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea-Bissau (1), adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea,

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 del Consiglio (2) ha istituito determinate misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea, conformemente alla posizione comune 2009/788/PESC (3) [successivamente sostituita dalla decisione 2010/638/PESC (4)], in risposta alla repressione violenta da parte delle forze di sicurezza delle manifestazioni politiche svoltesi a Conakry il 28 settembre 2009.

(2)

Con decisione 2011/169/PESC, in data 21 marzo 2011 il Consiglio ha deciso che le misure restrittive istituite nei confronti della Repubblica di Guinea devono essere modificate in base alla situazione politica e alla relazione della commissione d’inchiesta internazionale incaricata di far luce sui fatti e sulle circostanze degli avvenimenti del 28 settembre 2009 in Guinea.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1284/2009, modificato dal presente regolamento, rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.

(4)

La facoltà di modificare l’elenco figurante nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe essere esercitata dal Consiglio, in considerazione della situazione politica nella Repubblica di Guinea e per garantire la coerenza con la procedura di modifica e revisione dell’allegato della decisione 2010/638/PESC.

(5)

La procedura di modifica dell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009 dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell’inserimento nell’elenco affinché abbiano l’opportunità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l’entità o l’organismo interessati.

(6)

Al fine di garantire l’efficacia delle misure disposte dal presente regolamento, quest’ultimo dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(7)

È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 1284/2009 di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1284/2009 è così modificato:

1)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nell’allegato II sono elencate le persone identificate dalla commissione d’inchiesta internazionale come responsabili degli avvenimenti del 28 settembre 2009 nella Repubblica di Guinea, e le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi a queste associate, designati dal Consiglio conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (5).

2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato III sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.»;

3)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 15 bis

1.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’articolo 6, paragrafo 1, esso modifica di conseguenza l’allegato II.

2.   Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell’inserimento nell’elenco alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo di cui al paragrafo 1 direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo.

4.   L’elenco di cui all’allegato II è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.»;

4)

l’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 346 del 23.12.2009, pag. 26.

(3)  Posizione comune 2009/788/PESC del Consiglio, del 27 ottobre 2009, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 281 del 28.10.2009, pag. 7).

(4)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).

(5)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10.»;


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità i degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3

 

Nome

(ed eventuali pseudonimi)

Informazioni sull'identità

(data e luogo di nascita (d.d.n. e l.d.n.), numero di passaporto (Pass.)/carta d'identità …)

Motivi

1.

Capitano Moussa Dadis CAMARA

d.d.n.: 01.01.64 o 29.12.68

Pass: R0001318

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

2.

Comandante Moussa Tiégboro CAMARA

d.d.n.: 1.1.68

Pass: 7190

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

3.

Colonnello Dr. Abdoulaye Chérif DIABY

d.d.n.: 26.2.57

Pass: 13683

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

4.

Tenente Colonnello Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉ

 

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea

5.

Tenente Colonnello Jean-Claude PIVI (alias Coplan)

d.d.n.: 1.1.60

Persona identificata dalla commissione internazionale d'inchiesta come responsabile degli eventi verificatisi il 28 settembre 2009 in Guinea»


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