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Document 32011D0646

    Decisione del Consiglio, del 23 maggio 2011, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa

    GU L 258 del 04/10/2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/646/oj

    Related international agreement

    4.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 258/1


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 23 maggio 2011

    relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa

    (2011/646/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (1) («la direttiva quadro UE sulle acque»), prevede che, se un distretto idrografico supera i confini dell’Unione, gli Stati membri si adoperino per instaurare un coordinamento adeguato con gli Stati terzi in questione, per realizzare gli obiettivi della direttiva in tutto il distretto idrografico.

    (2)

    Il 27 giugno 2006 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione, a nome della Comunità europea, a negoziare la conclusione di accordi internazionali sui distretti idrografici per migliorare la cooperazione nei distretti idrografici europei comuni tra taluni Stati membri e paesi terzi.

    (3)

    I laghi di Prespa e le zone circostanti rappresentano un’area naturale unica e rivestono un ruolo importante dal punto di vista ecologico, un ruolo che può essere preservato soltanto mediante un approccio integrato a livello di bacino.

    (4)

    Un accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa è stato negoziato dalla Commissione europea, dalla Grecia, dall’Albania e dall’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e costituisce un rafforzamento della collaborazione già esistente nell’area che potrà contribuire all’attuazione della direttiva quadro UE sulle acque.

    (5)

    È opportuno concludere l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECSIONE:

    Articolo 1

    L’accordo sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa è approvato a nome dell’Unione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, in nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 18 dell’accordo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dall’accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. (2)

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.


    (1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    (2)  La data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


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    4.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 258/2


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    sulla protezione e sullo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa

    I ministri dell’Ambiente dei tre Stati sui quali si estende l’area dei laghi di Prespa e l’Unione europea, in prosieguo «le parti»,

    MEMORI della dichiarazione dei primi ministri dei tre Stati del 2 febbraio 2000 relativa all’istituzione del Parco di Prespa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile dei laghi di Prespa e delle aree circostanti;

    RAMMENTANDO la dichiarazione congiunta dei primi ministri dei tre Stati sui quali si estende il bacino dei laghi di Prespa del 27 novembre 2009 a Pyli;

    CONSIDERANDO che i laghi di Prespa e le aree circostanti sono una riserva naturale unica, la cui importanza a livello di geomorfologia, ecologia, biodiversità e cultura ricopre un ruolo apprezzabile a livello internazionale, in quanto habitat vitale per la conservazione di numerose specie di fauna e flora (rare e/o endemiche), in quanto area di nidificazione di specie di uccelli minacciate a livello globale, nonché in quanto area che racchiude un patrimonio archeologico e tradizionale significativo;

    RICONOSCENDO di essere responsabili della conservazione dell’ecosistema dei bacini dei laghi di Prespa e di tutti gli elementi che ne fanno parte, nonché della bellezza naturale del posto (su cui si basa il benessere economico e sociale dei suoi abitanti) e della creazione di opportunità di sviluppo economico (compresa l’agricoltura, la pesca e il turismo);

    CONVINTI che soltanto mediante l’adozione di un metodo integrato a livello di bacino si possano garantire e mantenere la biodiversità, le funzioni vitali e i benefici per l’attività umana nel bacino dei laghi di Prespa;

    CONSAPEVOLI che le singole azioni dei paesi non sono sufficienti a garantire la conservazione degli ecosistemi di Prespa e del suo patrimonio culturale, né a migliorare il tenore di vita della sua popolazione;

    DESIDEROSI di migliorare la cooperazione tra autorità competenti e soggetti interessati nei tre Stati al fine di mantenere e proteggere i valori ecologici fondamentali del bacino dei laghi di Prespa e impedire e/o eliminare le cause del degrado del suo habitat, come richiesto dalla dichiarazione dei primi ministri del 2 febbraio 2000;

    DECISI ad esaminare metodi di gestione appropriati per l’utilizzo sostenibile e per la protezione delle acque dei laghi di Prespa e degli ecosistemi di acqua dolce, come richiesto dalla dichiarazione dei primi ministri del 2 febbraio 2000, e in conformità con i requisiti della direttiva quadro UE sulle acque 2000/60/CE e direttive correlate;

    CONSAPEVOLI della lunga storia dello sfruttamento dell’area da parte dell’uomo e della compatibilità degli utilizzi tradizionali con la conservazione della natura;

    CONFERMANDO il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile del bacino dei laghi di Prespa, che potrà essere realizzato in maniera coerente mediante una collaborazione transfrontaliera, conformemente ai principi del processo di integrazione dell’Unione europea;

    PRENDENDO ATTO del dialogo sul fiume Drin avviato nel 2009 tra autorità competenti e soggetti interessati, volto allo sviluppo di una visione condivisa per la gestione sostenibile del bacino del Drin e la promozione della cooperazione transfrontaliera;

    TENENDO PRESENTI le disposizioni degli strumenti giuridici internazionali in vigore in materia di protezione ambientale di cui fanno parte o sono firmatari;

    RAMMENTANDO gli accordi bilaterali in vigore tra le parti riguardanti la cooperazione in materia di protezione ambientale e di sviluppo sostenibile;

    TENENDO PRESENTE che una delle parti è uno Stato membro dell’Unione europea, una è un paese candidato all’UE e l’altra è un potenziale candidato all’UE e che le ultime due hanno altresì concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’UE;

    RICONOSCENDO la capacità differenziata ma nel contempo complementare delle organizzazioni governative e non governative nei tre Stati contraenti relativamente alla conservazione e alla gestione dell’area di Prespa;

    TENENDO IN CONSIDERAZIONE l’esperienza acquisita dalla cooperazione trilaterale nell’ambito del Parco di Prespa dal 2000 attraverso l’attività del comitato di coordinamento ad interim e del suo segretariato;

    TENENDO IN CONSIDERAZIONE il piano d’azione strategico per lo sviluppo sostenibile del Parco di Prespa elaborato nell’ambito del comitato di coordinamento ad interim e del suo segretariato;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    PRIMA PARTE

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Definizioni

    Ai fini del presente accordo si intende per:

    l’«area del Parco di Prespa» (l’«area») è l’area geografica che si estende sul territorio dei tre Stati compresa nel bacino dei laghi di Prespa, che include le acque superficiali e le relative acque sotterranee, considerato come un’area protetta transfrontaliera ai sensi della dichiarazione del 2 febbraio 2000,

    «impatto transfrontaliero» indica qualsiasi effetto sull’ambiente all’interno di un’area sotto la giurisdizione di una parte, compresi gli effetti nefasti per la salute e la sicurezza dell’uomo, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, il clima, il territorio, i monumenti storici ed altre strutture fisiche, oppure l’interazione tra questi fattori, nonché gli effetti sul patrimonio culturale o sulle condizioni socio-economiche, derivanti da alterazioni ai suddetti fattori, causati da un cambiamento la cui origine fisica è situata interamente o parzialmente all’interno dell’area sotto la giurisdizione di un’altra parte.

    Articolo 2

    Obiettivo dell’accordo

    Le parti collaborano al fine di garantire la protezione integrata dell’ecosistema e lo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa, ivi compreso lo sviluppo di piani integrati di gestione dei distretti idrografici, conformemente alle norme internazionali e comunitarie.

    SECONDA PARTE

    PRINCIPI DI COOPERAZIONE

    Articolo 3

    Obblighi fondamentali

    1.   Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2, le parti adottano le misure necessarie e applicano le migliori tecniche disponibili, singolarmente o collettivamente, sulla base dell’eguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale, del vantaggio reciproco e della buona fede, al fine di:

    a)

    gestire in modo prudente la qualità e la quantità dell’acqua dei laghi di Prespa, con particolare attenzione al livello dell’acqua di entrambi i laghi;

    b)

    prevenire, monitorare e ridurre l’inquinamento delle acque dei laghi di Prespa;

    c)

    proteggere e mantenere la biodiversità dell’area, tutelando soprattutto le specie animali e vegetali endemiche, rare, minacciate o in pericolo, ripristinando e gestendo gli habitat sensibili, gli ecosistemi e i servizi offerti dagli ecosistemi, conformemente alle normative internazionali e comunitarie, compresa la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE, nonché la politica UE sulla biodiversità;

    d)

    proteggere il suolo da erosioni, sfruttamento, infezioni e inquinamento;

    e)

    garantire, promuovere e monitorare l’utilizzo prudente delle risorse naturali e lo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa;

    f)

    prevenire l’introduzione e la proliferazione di specie animali e vegetali estranee;

    g)

    gestire in modo efficace le attività che producono o che potrebbero produrre un impatto negativo sull’area dei laghi di Prespa al fine di impedire o minimizzarne gli effetti.

    2.   A questo fine, le parti:

    a)

    progettano e attuano piani e programmi di gestione integrata per la protezione e per lo sviluppo sostenibile dell’area, conformemente al piano d’azione strategico per lo sviluppo sostenibile del Parco di Prespa;

    b)

    sviluppano strategie coerenti per piani territoriali, urbani e altri piani di pianificazione territoriale, nonché piani di gestione delle aree protette, al fine di garantire l’assetto territoriale dei bacini idrografici, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile e al rafforzamento della protezione richiesta per l’area, in base alle norme internazionali e comunitarie, compresa la direttiva 92/43/CEE e la direttiva 2009/147/CE;

    c)

    approvano e applicano fedelmente le norme e i criteri ambientali relativi al bacino idrografico, come disposto dall’articolo 4;

    d)

    adottano e attuano misure giuridiche, amministrative, economiche, finanziarie e tecniche volte a garantire:

    i)

    la massima applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile e di allevamento a basso impatto ambientale in base alla capacità di carico dell’area e alle regole sulla pesca compatibili con il concetto di utilizzo prudente;

    ii)

    la gestione dei rifiuti domestici e agricoli utilizzando le migliori tecniche disponibili;

    iii)

    il perfezionamento e la modernizzazione delle reti stradali e di comunicazione, nonché di altre infrastrutture e servizi sociali, rispettando la biodiversità, la conservazione delle aree protette e lo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa.

    e)

    favoriscono il continuo scambio di idee tra le parti, preservano l’architettura e i monumenti tradizionali, sviluppano e attuano una strategia congiunta per lo sviluppo turistico dell’area e promuovono la sensibilizzazione del pubblico e l’educazione ambientale al fine di raggiungere soluzioni a livello locale;

    f)

    accelerano, in maniera completa ed efficace, l’attuazione dei diritti di accesso (per i membri della comunità del bacino idrografico) alle informazioni ambientali, delle modalità di partecipazione del pubblico alle attività decisionali in materia ambientale, nonché dell’accesso alla giustizia per le suddette questioni;

    g)

    istituiscono e promuovono un sistema di monitoraggio efficace e comune al fine di osservare, gestire e controllare lo stato ambientale dei laghi e del loro bacino idrografico;

    h)

    adottano misure comuni per valutare e affrontare rapidamente eventuali imprevisti.

    Articolo 4

    Norme e criteri ambientali

    1.   Le parti di cui al presente accordo, con l’ausilio del comitato di cui all’articolo 10, stabiliscono criteri, norme, limiti e obiettivi precisi per la protezione, la conservazione e lo sviluppo dell’area, conformemente agli obiettivi dell’articolo 2.

    2.   A tale scopo, le parti adottano misure opportune al fine di:

    a)

    tener fede agli impegni giuridici derivanti da norme e regolamenti internazionali e comunitari per la protezione e la conservazione dei laghi e dei loro bacini idrografici;

    b)

    adattare i criteri e le norme ambientali nazionali pertinenti alle condizioni e ai requisiti locali del bacino idrografico;

    c)

    esigere l’utilizzo delle migliori tecniche disponibili e delle pratiche ambientali moderne.

    Articolo 5

    Gestione sostenibile delle acque

    Le parti convengono di cooperare alla gestione sostenibile delle acque dell’area del Parco di Prespa. A tale scopo, si impegnano per una gestione integrata delle acque superficiali e sotterranee a livello di bacino, conformemente alla direttiva 2000/60/CE e direttive correlate, in modo da garantire:

    a)

    acqua a sufficienza e di qualità adeguata per uso potabile;

    b)

    acqua a sufficienza e di qualità adeguata per la preservazione, la protezione e, se necessario, il ripristino di ecosistemi acquatici naturali, comprese le zone umide, e delle loro funzioni;

    c)

    acqua a sufficienza e di qualità adeguata per altri usi legittimi in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile, economico e sociale delle società locali, tenendo presente la necessità di adattarsi ai possibili impatti dei cambiamenti climatici;

    d)

    ripristino o attenuazione degli impatti negativi degli interventi idrologici passati, con particolare attenzione al sistema fiume Devolli — lago di Micro Prespa;

    e)

    protezione dagli effetti distruttivi dell’acqua (allagamenti, erosioni, ecc.) utilizzando le migliori tecniche disponibili;

    f)

    risoluzione dei conflitti di interesse provocati da utilizzi diversi; nonché

    g)

    controllo efficace del regime di gestione delle acque che viene istituito.

    A tale scopo, le parti costituiranno un gruppo di lavoro sulle acque, come disposto dall’articolo 14.

    Articolo 6

    Scambio di dati e informazioni

    Le parti organizzeranno un sistema formale per lo scambio periodico di informazioni tra le autorità competenti, al fine di agevolare la protezione efficace dell’area del Parco di Prespa. Lo scambio di informazioni comprende:

    a)

    dati qualitativi e quantitativi sull’acqua, sugli ecosistemi acquatici, sugli habitat e sulle specie rilevanti;

    b)

    esperienza acquisita nell’applicazione delle migliori tecniche disponibili e risultati della ricerca e dello sviluppo in materia di protezione delle zone umide, gestione delle acque, nonché misure per la prevenzione, la riduzione e il controllo dell’inquinamento.

    Articolo 7

    Impatto transfrontaliero

    Le parti cooperano al fine di concordare misure atte a garantire l’integrità dell’area, in particolare le acque, nonché l’eliminazione o la riduzione degli impatti transfrontalieri sull’ambiente causati dalle attività umane. Nella fattispecie, le parti cooperano allo sviluppo e all’applicazione di adeguate procedure di valutazione dell’impatto ambientale nell’area, conformemente alla convenzione di Espoo sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del quale fanno parte.

    Articolo 8

    Cooperazione con organizzazioni e donatori internazionali

    Per l’attuazione del presente accordo, le parti individuano partner a livello locale, nazionale e internazionale, e cooperano soprattutto con:

    la convenzione di Ramsar e l’iniziativa MedWet,

    il PSNU,

    il GEF,

    donatori bilaterali attivi nella regione, quali KfW, GTZ e DSC,

    l’Unesco,

    l’IUCN,

    le istituzioni dell’Unione europea,

    e altri.

    TERZA PARTE

    MECCANISMI DI COOPERAZIONE

    Articolo 9

    Segmento ad alto livello

    I ministri dell’ambiente dei tre Stati contraenti e il rappresentante dell’UE si incontrano regolarmente per valutare i progressi compiuti nell’attuazione del presente accordo e nel raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 2, per rivedere il lavoro del comitato per la gestione del Parco di Prespa e degli organi sussidiari, per decidere il calendario delle future attività congiunte nel Parco di Prespa e per impartire orientamenti politici. I suddetti incontri avranno luogo almeno una volta ogni due anni, se non diversamente specificato dalle parti, oppure su richiesta scritta di una delle parti. Gli incontri si terranno a rotazione nelle sedi dei tre Stati contraenti.

    Articolo 10

    Comitato per la gestione del Parco di Prespa

    1.   Per garantire che gli obiettivi e gli impegni siano adeguatamente realizzati, le parti istituiscono il comitato per la gestione del Parco di Prespa.

    2.   Il comitato per la gestione del Parco di Prespa dispone della capacità giuridica internazionale di un’istituzione plurilaterale necessaria per l’esercizio delle proprie funzioni, compreso il mantenimento delle relazioni con i donatori, al fine di garantire progetti e donazioni che saranno utilizzati per l’attuazione del presente accordo.

    3.   Il comitato per la gestione del Parco di Prespa è così composto:

    a)

    un rappresentante del ministero dell’Ambiente di ciascuno Stato contraente e un rappresentante dell’Unione europea;

    b)

    un rappresentante eletto tra le comunità locali nella regione di Prespa di ciascuno Stato contraente;

    c)

    un rappresentante delle organizzazioni ambientali non governative (ONG) di ciascuno Stato contraente, con attività locali importanti nell’area di Prespa;

    d)

    un rappresentante delle autorità di gestione delle aree locali protette di ciascuno Stato contraente;

    e)

    un osservatore permanente, eletto tra i membri dell’iniziativa MedWet, della Convenzione di Ramsar sulle zone umide;

    f)

    un osservatore permanente eletto tra i membri del comitato per la gestione del lago Ohrid.

    I rappresentanti delle parti nel comitato sono nominati ufficialmente entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

    4.   Il comitato si incontra regolarmente due volte all’anno. Su richiesta di una qualsiasi delle parti, potrà essere indetto un incontro straordinario del comitato.

    5.   Gli incontri si terranno a rotazione tra i tre Stati contraenti ogni anno civile. Pertanto si terranno due incontri consecutivi ordinari in ciascuno Stato ogni tre anni. Gli incontri ordinari avranno luogo preferibilmente nella regione di Prespa.

    6.   Gli incontri sono presieduti dal rappresentante dello Stato contraente nel quale si tiene l’incontro. Il mandato della presidenza seguirà la rotazione annuale di cui al paragrafo 5.

    7.   I lavori del comitato si terranno in lingua inglese.

    8.   Durante il primo incontro, il comitato approva il regolamento interno relativo all’organizzazione e alla procedura.

    9.   Il comitato potrà invitare esperti a partecipare agli incontri, in base alla tematica discussa, e potrà formare gruppi di lavoro su questioni specifiche composti da esperti e funzionari. Il primo gruppo di lavoro sarà istituito ai sensi del presente accordo (articolo 14) su tematiche relative alla gestione delle acque.

    10.   Quattro anni dopo l’inizio delle attività, il funzionamento e l’efficacia del comitato per la gestione del Parco di Prespa verranno rivisti dal segmento ad alto livello di cui all’articolo 9. Se del caso, la composizione e il mandato del comitato saranno modificati conformemente all’articolo 17 del presente accordo.

    Articolo 11

    Funzioni del comitato per la gestione

    Il comitato per la gestione del Parco di Prespa:

    1)

    controlla e coordina le attività svolte per la protezione e lo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa, ai sensi del presente accordo e del piano d’azione strategico per lo sviluppo sostenibile del Parco di Prespa;

    2)

    individua e suggerisce alle parti e ad altri soggetti interessati le fasi successive, le azioni, le misure e le attività necessarie da adottare per l’attuazione del presente accordo, e invita altresì le parti a cooperare, per coordinare e portare a termine i progetti congiunti. Nella fattispecie, il comitato assiste le parti durante l’attuazione e il rafforzamento del presente accordo, fornendo consigli e pareri in merito a:

    a)

    la stesura e l’applicazione di norme, criteri e requisiti ambientali che costituiranno la base per realizzare la protezione integrata e lo sviluppo sostenibile dei laghi e dei loro bacini idrografici;

    b)

    il completamento del quadro normativo dell’area dei bacini idrografici, compresi i piani territoriali, i regolamenti per le aree protette e i piani di gestione;

    c)

    la stesura e l’applicazione di strategie, piani di gestione integrata e programmi da attuare nell’area del Parco di Prespa, che incidono o potrebbero incidere sul raggiungimento degli obiettivi di cui al presente accordo;

    d)

    l’applicazione di un programma di monitoraggio efficace volto a osservare, gestire e controllare lo stato ambientale e lo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

    e)

    la definizione di orientamenti e programmi prioritari di studio e ricerca scientifica per la protezione e lo sviluppo sostenibile dell’area del Parco di Prespa, nonché la promozione di pubblicazioni specializzate;

    f)

    la raccolta, l’elaborazione e la pubblicazione di informazioni ambientali in merito all’area dei laghi di Prespa;

    g)

    la promozione della partecipazione di soggetti pubblici, ONG e altri soggetti alla protezione dei laghi e dei loro bacini idrografici;

    3)

    agevola il coordinamento della pianificazione e delle attività di interesse transfrontaliero da parte di autorità di gestione delle aree locali protette nei tre Stati coinvolti;

    4)

    valuta i risultati delle azioni in corso in base agli obiettivi dell’articolo 2 e diffonde ampiamente i risultati ottenuti;

    5)

    agisce in qualità di organo direttivo per il GEF e altri programmi e progetti simili riguardanti l’area;

    6)

    individua e propone possibili fonti di finanziamento a livello nazionale, europeo e internazionale per le azioni, le misure e i progetti necessari;

    7)

    raccoglie tutte le informazioni disponibili riguardanti i laghi e il loro bacino idrografico, richiede e riceve proposte da parte di istituzioni governative, enti e ONG al fine di migliorare la qualità dei lavori e l’impegno delle parti all’attuazione del presente accordo;

    8)

    prepara e pubblica una relazione annuale circa lo stato ambientale dell’area del Parco di Prespa, che dovrà includere una sezione dove vengono descritti i lavori svolti dal comitato;

    9)

    agisce di concerto con il comitato per la gestione del lago Ohrid, acquisisce lo statuto di osservatore durante i suoi incontri e coordina le azioni al fine di raggiungere risultati eccellenti nella protezione e nello sviluppo sostenibile della regione più ampia;

    10)

    contribuisce in maniera adeguata al processo per la gestione sostenibile dell’ampio dialogo sul bacino del fiume Drin;

    11)

    contribuisce opportunamente alla mobilitazione delle risorse delle parti e della comunità internazionale al fine di gestire i rischi e mitigare gli impatti negativi, in caso di eventi imprevisti quali inondazioni, incendi boschivi o altre catastrofi naturali o di origine antropica, nonché al fine di proteggere gli ecosistemi vulnerabili dell’area, le funzioni e i servizi dagli effetti dei cambiamenti climatici.

    Articolo 12

    Decisioni del comitato per la gestione

    1.   Il comitato delibera per consenso. Qualora non si raggiunga il consenso, la questione viene portata dinanzi al segmento ad alto livello.

    2.   Il comitato trasmette le sue raccomandazioni alle parti.

    3.   Ciascuna parte mette in pratica le raccomandazioni del comitato, conformemente alla legislazione nazionale, e informa regolarmente il comitato circa le misure intraprese.

    4.   Qualora una parte non potesse mettere in pratica integralmente o parzialmente una raccomandazione del comitato, essa informa il comitato, spiega le ragioni della mancata attuazione e propone modalità e tempistiche per porvi rimedio.

    5.   Il comitato detiene un registro delle decisioni adottate.

    Articolo 13

    Segretariato

    1.   Nello svolgimento delle proprie attività, il comitato è assistito da un organo tecnico sussidiario, il segretariato.

    2.   Il segretariato è composto da tre persone, una per ciascuno Stato contraente, nominate dal ministero dell’Ambiente e guidate da un esperto in cooperazione transfrontaliera sulle aree protette e gestione dei bacini idrografici, scelto dal comitato attraverso una gara internazionale.

    3.   Il lavoro del segretariato è guidato dalle decisioni del comitato per la gestione ed è diretto dal presidente del comitato.

    4.   Il segretariato svolge le seguenti attività specifiche, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

    a)

    preparazione del piano di lavoro annuale del comitato per la gestione del Parco di Prespa con bilancio dettagliato, nonché altri piani di lavoro correlati (ad esempio piano di comunicazione) con bilanci dettagliati e controllo della loro attuazione;

    b)

    preparazione o assistenza nella preparazione degli incontri da svolgersi nell’ambito del presente accordo;

    c)

    agevolazione delle consultazioni sulla politica e su altre questioni importanti attinenti al presente accordo tra i soggetti interessati, nonché consultazioni inerenti il processo decisionale e i dettagli tecnici da parte dei gruppi di lavoro e/o dai gruppi di esperti;

    d)

    raccolta, valutazione e divulgazione di dati e informazioni circa le norme, le misure e le attività che hanno o che potrebbero avere effetti significativi sul raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 2;

    e)

    monitoraggio dei progetti congiunti;

    f)

    raccolta, valutazione, pubblicazione e promozione di ricerche e cooperazioni scientifiche nell’area del Parco di Prespa;

    g)

    contatti e incontri con i donatori; preparazione o assistenza nella preparazione dei documenti di progetto;

    h)

    traduzione di documenti importanti; assistenza tecnica e attività di segreteria per i rappresentanti delle comunità locali;

    i)

    rappresentanza del comitato in consessi internazionali;

    j)

    tutti gli altri compiti assegnatigli dal comitato.

    5.   La sede del segretariato è ubicata a Aghios Germanos, Grecia, per un periodo di quattro anni, su base rotazionale, o fino a quando non verrà deciso altrimenti dal comitato.

    6.   Nell’esercizio delle sue funzioni, il comitato è autorizzato a concludere un accordo di sede con il paese ospitante.

    Articolo 14

    Gruppo di lavoro sulla gestione delle acque

    1.   Il comitato per la gestione del Parco di Prespa istituirà un gruppo di lavoro sulla gestione delle acque, conformemente alle disposizioni dell’articolo 10.

    2.   Gli Stati contraenti, previa consultazione, nominano le autorità e gli enti competenti per la gestione delle acque nella parte del Parco di Prespa ubicata nei loro territori in quanto membri di questo gruppo di lavoro e ne informano il presidente del comitato per la gestione del Parco di Prespa.

    3.   Il gruppo di lavoro sulla gestione delle acque fornirà raccomandazioni basate sui principi della gestione integrata dei bacini idrografici, come indicato nella direttiva quadro UE sulle acque (2000/60/CE), che il comitato per la gestione deve adottare.

    4.   I compiti e i mandati specifici del gruppo di lavoro saranno definiti attraverso consultazioni tra gli Stati contraenti.

    5.   I costi operativi del gruppo di lavoro sulla gestione delle acque (partecipazione ed organizzazione degli incontri) sono coperti per un periodo di quattro anni a partire dall’entrata in vigore del presente accordo dal ministero greco dell’Ambiente, dell’energia e dei cambiamenti climatici.

    Articolo 15

    Spese degli organismi congiunti

    1.   L’attuazione del piano di lavoro del comitato per la gestione del Parco di Prespa è finanziata da contributi annuali regolari erogati dalle parti e da altre fonti.

    2.   In linea di principio, ciascuna parte sostiene le spese associate alla partecipazione dei propri membri nazionali agli incontri del comitato, del segretariato e dei gruppi di lavoro, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 14, paragrafo 5.

    3.   Lo Stato in cui viene organizzato l’incontro del comitato sostiene i relativi costi di organizzazione.

    4.   Il segretariato preparerà un bilancio annuale che copre i suoi costi, deve essere approvato dal comitato, ed è finanziato da contributi annuali regolari da parte degli Stati contraenti e di altre fonti. Le attrezzature per l’ufficio verranno fornite dallo Stato in cui ha sede il segretariato: queste spese sono escluse dal bilancio.

    QUARTA PARTE

    COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo 16

    In caso di controversia tra le parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo, le parti cercano una soluzione mediante negoziazione o mediante un qualunque altro metodo di composizione delle controversie internazionali accettato dalle parti stesse.

    QUINTA PARTE

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 17

    Modifiche dell’accordo

    1.   Ciascuna parte può proporre modifiche del presente accordo.

    2.   Tutte le modifiche del presente accordo sono deliberate per consenso. Le modifiche entrano in vigore secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    1.   Il presente accordo è soggetto a ratifica secondo le procedure nazionali di ciascuna parte.

    2.   Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui viene ricevuta l’ultima notifica scritta, tramite la quale le parti si informano in merito alla ratifica dell’accordo.

    Articolo 19

    Nessi con altri accordi

    1.   Nessuna disposizione del presente accordo incide sui diritti o sulle obbligazioni di una parte derivanti da altri accordi in vigore al momento dell’entrata in vigore del presente accordo. Nessuna disposizione del presente accordo incide sui diritti o sulle obbligazioni di una parte derivanti da norme UE.

    2.   Per l’attuazione del presente accordo, le parti possono concludere accordi o intese bilaterali o trilaterali che non siano in conflitto con il presente accordo.

    Articolo 20

    Durata e recesso dell’accordo

    Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato, a meno che una delle parti, attraverso canali diplomatici, non esprima la volontà di recedervi, nel qual caso l’accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica per iscritto. Se non diversamente concordato, la cessazione dell’accordo non incide sulla validità di altre intese o progetti in corso intrapresi durante il presente accordo.

    Fatto a Pyli, il 2 febbraio 2010, in quattro copie originali in lingua inglese, facenti tutte ugualmente fede.

    IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

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