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Document 32009R0662

    Regolamento (CE) n. 662/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

    GU L 200 del 31/07/2009, p. 25–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/662/oj

    31.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 200/25


    REGOLAMENTO (CE) N. 662/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 13 luglio 2009

    che istituisce una procedura per la negoziazione e la conclusione di accordi tra Stati membri e paesi terzi su particolari materie concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), l’articolo 65 e l’articolo 67, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La parte terza, titolo IV del trattato costituisce la base giuridica per l’adozione degli atti normativi comunitari nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

    (2)

    La cooperazione giudiziaria in materia civile tra gli Stati membri e i paesi terzi è tradizionalmente disciplinata da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi. Detti accordi, esistenti in gran numero, spesso riflettono legami speciali fra uno Stato membro e un paese terzo e sono destinati a fornire un quadro giuridico adeguato per soddisfare esigenze specifiche delle parti interessate.

    (3)

    L’articolo 307 del trattato esige che gli Stati membri ricorrano a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilità tra l’acquis comunitario e gli accordi internazionali conclusi tra Stati membri e paesi terzi. Tale obbligo può comportare la rinegoziazione di detti accordi.

    (4)

    Al fine di prevedere un quadro giuridico adeguato per soddisfare le esigenze specifiche di un dato Stato membro nelle sue relazioni con un paese terzo, può inoltre sussistere la necessità manifesta di concludere nuovi accordi con paesi terzi in relazione a settori della giustizia civile che rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV del trattato.

    (5)

    Nel parere 1/03 del 7 febbraio 2006 sulla conclusione della nuova convenzione di Lugano la Corte di giustizia delle Comunità europee ha confermato che la Comunità ha acquisito la competenza esclusiva a concludere un accordo internazionale come la convenzione di Lugano con i paesi terzi in materie che incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2) (Bruxelles I).

    (6)

    Spetta alla Comunità concludere, ai sensi dell’articolo 300 del trattato, accordi tra la Comunità e un paese terzo riguardanti materie che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità.

    (7)

    L’articolo 10 del trattato esige che gli Stati membri facilitino la Comunità nell’adempimento dei propri compiti e si astengano da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato. Questo dovere di leale collaborazione è di applicazione generale e non dipende dal carattere esclusivo o meno della competenza della Comunità.

    (8)

    Riguardo agli accordi con paesi terzi su questioni specifiche di giustizia civile che rientrano nell’ambito della competenza esclusiva della Comunità, è opportuno istituire una procedura coerente e trasparente per autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo, segnatamente quando la Comunità non ha manifestato l’intenzione di esercitare la competenza esterna per concludere un accordo tramite un mandato di negoziazione già esistente o previsto. Tale procedura non dovrebbe pregiudicare la competenza esclusiva della Comunità e le disposizioni degli articoli 300 e 307 del trattato. Essa dovrebbe essere considerata una misura eccezionale e dovrebbe avere un ambito di applicazione e una durata limitati.

    (9)

    Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora la Comunità abbia già concluso con il paese terzo interessato un accordo avente ad oggetto la stessa materia. Due accordi dovrebbero essere considerati accordi aventi ad oggetto la stessa materia solo se e nella misura in cui essi disciplinano nel merito le stesse questioni giuridiche specifiche. Le disposizioni che si limitano ad affermare l’intenzione generale di cooperare su tali questioni non dovrebbero essere considerate disposizioni aventi ad oggetto la stessa materia.

    (10)

    In circostanze eccezionali, taluni accordi regionali conclusi tra alcuni Stati membri e alcuni paesi terzi, ad esempio due o tre, intesi a risolvere situazioni locali e non aperti all’adesione di altri Stati, dovrebbero parimenti rientrare nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

    (11)

    Al fine di garantire che un accordo previsto da uno Stato membro non comprometta l’efficacia del diritto comunitario e non pregiudichi il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto o che non pregiudichi la politica delle relazioni esterne della Comunità da quest’ultima definita, lo Stato membro in questione dovrebbe essere tenuto a notificare alla Commissione le sue intenzioni in vista dell’ottenimento di un’autorizzazione per avviare o proseguire i negoziati formali su un accordo come pure per concludere un accordo. Tale notifica dovrebbe essere effettuata con lettera o per via elettronica. Essa dovrebbe contenere tutte le informazioni e la documentazione pertinenti per consentire alla Commissione di valutare l’impatto atteso dell’esito dei negoziati sul diritto comunitario.

    (12)

    Sarebbe opportuno valutare se la Comunità ha un interesse sufficiente a concludere un accordo bilaterale con il paese terzo interessato o, se del caso, a sostituire un accordo bilaterale esistente tra uno Stato membro e un paese terzo con un accordo comunitario. A tal fine, tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica ricevuta dalla Commissione riguardante un accordo previsto da uno Stato membro affinché possano manifestare interesse ad aderire all’iniziativa dello Stato membro notificante. Se da questo scambio di informazioni dovesse emergere un interesse sufficiente della Comunità, la Commissione dovrebbe valutare l’eventualità di proporre un mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo tra la Comunità e il paese terzo interessato.

    (13)

    Se la Commissione chiede ad uno Stato membro informazioni supplementari al fine di valutare se tale Stato membro debba essere autorizzato ad avviare negoziati con un paese terzo, tale richiesta non dovrebbe incidere sui termini entro i quali la Commissione deve adottare una decisione motivata sulla domanda dello Stato membro in questione.

    (14)

    Nell’autorizzare l’avvio di negoziati formali, la Commissione dovrebbe, se necessario, poter proporre direttive di negoziato o chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari. La Commissione dovrebbe essere tenuta pienamente al corrente in tutte le varie fasi dei negoziati per quanto riguarda materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere ammessa a partecipare ai negoziati in qualità di osservatore in relazione a tali materie.

    (15)

    All’atto della notifica alla Commissione dell’intenzione di avviare negoziati con un paese terzo, gli Stati membri dovrebbero avere l’obbligo di informare la Commissione solo degli elementi pertinenti per la valutazione che quest’ultima deve effettuare. L’autorizzazione da parte della Commissione e le eventuali direttive di negoziato o, a seconda dei casi, il rifiuto da parte della Commissione dovrebbero riguardare unicamente le materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    (16)

    Tutti gli Stati membri dovrebbero essere informati di qualsiasi notifica alla Commissione riguardante accordi previsti o negoziati e di qualsiasi decisione motivata presa dalla Commissione ai sensi del presente regolamento. Dette informazioni dovrebbero tuttavia rispettare pienamente eventuali requisiti di riservatezza.

    (17)

    Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero provvedere affinché le informazioni indicate come riservate siano trattate in conformità del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (3).

    (18)

    Qualora la Commissione, in base alla sua valutazione, non intenda autorizzare l’avvio di negoziati formali o la conclusione di un accordo negoziato, essa dovrebbe fornire un parere allo Stato membro interessato prima di formulare la sua decisione motivata. In caso di rifiuto di autorizzare la conclusione di un accordo negoziato, il parere dovrebbe essere trasmesso anche al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (19)

    Al fine di garantire che l’accordo negoziato non costituisca un ostacolo all’attuazione della politica esterna della Comunità di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, l’accordo dovrebbe contemplare una clausola di denuncia totale o parziale, nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia, oppure una clausola che consenta la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di detto accordo successivo.

    (20)

    È opportuno prevedere disposizioni transitorie applicabili nei casi in cui, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro abbia già avviato negoziati per un accordo con un paese terzo o li abbia già conclusi, ma non abbia ancora espresso il proprio consenso ad essere vincolato dall’accordo.

    (21)

    Per garantire che sia stata acquisita sufficiente esperienza nell’applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe presentare una relazione su tale applicazione non prima di otto anni dall’adozione del presente regolamento. In tale relazione la Commissione, nell’esercizio delle sue prerogative, dovrebbe confermare la natura temporanea del presente regolamento oppure esaminare l’opportunità di sostituirlo con un nuovo regolamento avente ad oggetto la stessa materia o che includa anche materie particolari rientranti nella competenza esclusiva della Comunità e disciplinate da altri strumenti comunitari come quelli di cui al considerando 5.

    (22)

    Qualora la relazione presentata dalla Commissione confermi la natura temporanea del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero essere ancora in condizione, dopo la presentazione della relazione, di notificare alla Commissione i negoziati in corso o già annunciati, al fine di ottenere un’autorizzazione ad avviare negoziati formali.

    (23)

    In ottemperanza al principio di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del suo obiettivo.

    (24)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

    (25)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo con un paese terzo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

    Tale procedura non pregiudica le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri.

    2.   Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti particolari materie e rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (4) e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (5).

    3.   Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente ad oggetto la stessa materia con il paese terzo interessato.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende:

    a)

    un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;

    b)

    un accordo regionale concluso tra un numero limitato di Stati membri e un numero limitato di paesi terzi confinanti con tali Stati membri che è inteso a risolvere situazioni locali e non è aperto all’adesione di altri Stati.

    2.   Nel contesto degli accordi regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), ogni riferimento nel presente regolamento ad uno Stato membro o a un paese terzo si intende rispettivamente come riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi interessati.

    Articolo 3

    Notifica alla Commissione

    1.   Lo Stato membro che intende avviare negoziati al fine di modificare un accordo esistente o concluderne uno nuovo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento notifica per iscritto alla Commissione la sua intenzione il più presto possibile prima dell’avvio previsto dei negoziati formali.

    2.   Alla notifica è acclusa, se del caso, una copia dell’accordo esistente, del progetto di accordo o del progetto di proposta e ogni altro documento pertinente. Lo Stato membro indica l’oggetto dei negoziati e precisa gli aspetti da trattare nell’accordo previsto ovvero le disposizioni dell’accordo esistente da modificare. Lo Stato membro può fornire altre informazioni supplementari.

    Articolo 4

    Valutazione della Commissione

    1.   Ricevuta la notifica di cui all’articolo 3, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare negoziati formali.

    2.   Nell’ambito di tale valutazione, la Commissione stabilisce anzitutto se sia specificamente previsto nei ventiquattro mesi successivi un pertinente mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo comunitario con il paese terzo interessato. In caso negativo, la Commissione valuta se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    a)

    lo Stato membro interessato ha fornito informazioni con cui rende noto di avere un interesse specifico a concludere l’accordo, a motivo dei rapporti economici, geografici, culturali, storici, sociali o politici che lo legano al paese terzo interessato;

    b)

    sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l’accordo previsto non sembra rendere inefficace il diritto comunitario, né pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto; e

    c)

    l’accordo previsto non pregiudicherebbe l’oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne della Comunità, da quest’ultima definita.

    3.   Se le informazioni fornite dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.

    Articolo 5

    Autorizzazione ad avviare negoziati formali

    1.   Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo.

    Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.

    2.   L’accordo previsto contempla una clausola che prevede:

    a)

    la denuncia totale o parziale dell’accordo nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia; o

    b)

    la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro.

    La clausola di cui al primo comma, lettera a), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «(nome/i dello Stato membro o degli Stati membri) denuncia/denunciano il presente accordo, in tutto o in parte, se e quando la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri concludono un accordo con (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi) concernente le stesse questioni di giustizia civile disciplinate dal presente accordo».

    La clausola di cui al primo comma, lettera b), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «Il presente accordo o alcune disposizioni del presente accordo cessa/cessano di essere applicabile/i relativamente alle questioni disciplinate da un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi), dall’altro, alla data di entrata in vigore di tale accordo».

    Articolo 6

    Rifiuto di autorizzare l’avvio di negoziati formali

    1.   Se, in base alla valutazione di cui all’articolo 4, la Commissione non intende autorizzare l’avvio di negoziati formali sull’accordo previsto, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3.

    2.   Entro trenta giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.

    3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 3.

    4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura della discussione.

    Articolo 7

    Partecipazione della Commissione ai negoziati

    La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatore per quanto attiene alle materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se la Commissione non partecipa in qualità di osservatore, essa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.

    Articolo 8

    Autorizzazione a concludere l’accordo

    1.   Prima di firmare un accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo.

    2.   Al ricevimento di tale notifica, la Commissione valuta se l’accordo negoziato:

    a)

    soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b);

    b)

    soddisfa la condizione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), qualora sussistano nuove ed eccezionali circostanze in relazione a detta condizione; e

    c)

    rispetta il requisito di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    3.   Se l’accordo negoziato rispetta le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo a concludere tale accordo.

    Articolo 9

    Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo

    1.   Se, in base alla valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell’accordo negoziato, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

    2.   Entro trenta giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione.

    3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1.

    4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura della discussione.

    5.   La Commissione notifica la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall’adozione della stessa.

    Articolo 10

    Riservatezza

    Nel fornire alla Commissione le informazioni di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 8, lo Stato membro può indicare se determinate informazioni debbano considerarsi riservate e se le informazioni fornite possano essere condivise con altri Stati membri.

    Articolo 11

    Informazione agli Stati membri

    Fatti salvi i requisiti di riservatezza, la Commissione invia agli Stati membri le notifiche ricevute ai sensi degli articoli 3 e 8 e, se necessario, la documentazione di accompagnamento nonché tutte le sue decisioni motivate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9.

    Articolo 12

    Disposizioni transitorie

    1.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già avviato i negoziati per un accordo con un paese terzo, si applicano gli articoli da 3 a 11.

    Se la fase dei negoziati lo consente, la Commissione può proporre direttive di negoziato o chiedere l’inserimento di clausole particolari, in conformità rispettivamente dell’articolo 5, paragrafo 1, secondo comma e dell’articolo 5, paragrafo 2.

    2.   Se, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, uno Stato membro ha già portato a termine i negoziati ma non ha ancora concluso l’accordo, si applicano l’articolo 3, l’articolo 8, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 9.

    Articolo 13

    Riesame

    1.   Non prima del 13 luglio 2017, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento.

    2.   Tale relazione:

    a)

    conferma l’opportunità che il presente regolamento scada alla data fissata conformemente all’articolo 14, paragrafo 1; o

    b)

    raccomanda che a decorrere da tale data il presente regolamento sia sostituito da un nuovo regolamento.

    3.   Se la relazione raccomanda la sostituzione del presente regolamento come indicato al paragrafo 2, lettera b), essa è corredata di un’appropriata proposta legislativa.

    Articolo 14

    Scadenza

    1.   Il presente regolamento scade tre anni dopo la presentazione della relazione della Commissione di cui all’articolo 13.

    Il periodo di tre anni di cui al primo comma inizia a decorrere il primo giorno del mese che segue la presentazione della relazione al Parlamento europeo oppure al Consiglio, se successiva.

    2.   Nonostante la scadenza del presente regolamento alla data stabilita ai sensi del paragrafo 1, tutti i negoziati in corso a tale data, avviati da uno Stato membro ai sensi del presente regolamento possono continuare ed essere completati in conformità del presente regolamento.

    Articolo 15

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    H.-G. PÖTTERING

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  Parere del Parlamento europeo del 7 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 luglio 2009.

    (2)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

    (3)  GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

    (4)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

    (5)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.


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